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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 08.10.2025, lette le note depositate dall'avv. LO ST IO ZO nell'interesse di
[...]
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 906/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO ST IO ZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marsala, C.da Torrelunga Puleo n. 361
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala, VIA LAURANA 59 90143 PALERMO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/03/2025, il ricorrente premettendo di avere inoltrato in data 23/04/2024 domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 del D.lgs. n.
503/1992, ha esposto che l' ha rigettato la stessa per ravvisata insussistenza del CP_1 requisito sanitario;
ha rappresentato di essere invalido nella misura non inferiore dell'80% in quanto affetto da diverse patologie, ha evidenziato di essere in possesso dei requisiti di natura contributiva, anagrafica e occupazionali previsti dalla normativa di settore e ha, dunque, concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (ex art. 2 L. 118/1971 e Parte_1 dell'art. 1 commi 8 e ss. del D. Lgs. 503/1992), dalla data di presentazione della domanda amministrativa, primo giorno del mese successivo, e con decorrenza economica 01/05/2025, ovvero subordinatamente ai sensi dell'art. 149 come per legge;
2. Conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante o chi di ragione a corrispondere la predetta prestazione con decorrenza economica di cui al punto n. 1, ovvero subordinatamente ai sensi dell'art. 149 disp att cpc come per legge;
3. CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata nel presente giudizio oltre 15% per spese generali (D.M. 37/2018), iva e cpa, con distrazione del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi;
si chiede, inoltre, l'aumento dei compensi professionali ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, considerato che il ricorso è stato redatto secondo le modalità del cd “collegamento ipertestuale”.
4. In via istruttoria si chiede nomina C.T.U.
a mezzo sanitario per accertare se alla data di presentazione della domanda amministrativa il ricorrente era invalido civile in misura non inferiore all'80%, in caso negativo, qualora a causa dell'insorgenza di nuove infermità o dell'aggravarsi delle preesistenti, accertare la data in cui le condizioni di cui sopra si siano concretizzate;”.
L' con memoria depositata in data 28.05.2025, ha specificato che la domanda è CP_1 stata respinta per difetto del requisito contributivo, e ha chiesto il rigetto del ricorso per carenze di interesse attuale e concreto in quanto la parte ricorrente con decorrenza
01/04/2025 (dunque anteriore a quella che avrebbe avuto la pensione di vecchiaia anticipata, dallo stesso ricorrente individuata all'1.5.2025) “è divenuta titolare dell'ordinaria pensione di vecchiaia, ottenuta per raggiungimento dell'età anagrafica di 67 anni e fruizione della c.d. deroga che gli ha consentito di ridurre a 15 anni la contribuzione necessaria”. Pt_2
Con note depositate il 10.06.2025 il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere a fronte dell'avvenuto riconoscimento della pensione ordinaria di vecchiaia.
La causa è stata decisa sulla base delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente.
La domanda non può trovare accoglimento.
Deve in primo luogo escludersi la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale evenienza si ha infatti quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice;
nel caso di specie, invero, non vi è concorde manifestazione di volontà in tal senso da parte dei contendenti.
Ciononostante, va dichiarato il difetto sopravvenuto di interesse alla pronuncia da parte del ricorrente. L'art. 100 c.p.c., come noto, stabilisce che “per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il contenuto di tale precetto, precisando che l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 565/2000). È stato inoltre precisato che l'interesse ad agire, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo,
“deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto”
(cfr. Cass. Civ. n. 24434/2007).
Sulla scorta di tali condivisibili orientamenti, deve escludersi che il ricorrente sia portatore di un interesse attuale - meritevole di tutela giurisdizionale - all'accertamento dei requisiti personali e contributivi per la fruizione della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.lgs. 503/1992 in quanto dopo qualche giorno dal deposito del ricorso lo stesso
è divenuto titolare della pensione di vecchiaia ordinaria.
Tale difetto di interesse risulta del resto conclamato dallo stesso ricorrente il quale con note di trattazione scritta ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto le proprie pretese risultano ormai integralmente soddisfatte.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che l' abbia prontamente riconosciuto la CP_1 pensione ordinaria vecchiaia con una contribuzione di anni 15 e con una decorrenza anticipata rispetto a quella riconoscibile all'esito del presente giudizio ed il fatto che parte ricorrente non abbia dimostrato, in seno al ricorso introduttivo, il possesso di 1040 settimane di contribuzione (tacendo in ordine alla sussistenza dei presupposti per beneficiare della deroga c.d. suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale Pt_2 compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 09/10/2025
IL GIUDICE
AN NA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN
NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.