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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5882/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 5882/2017 R.G. cui è riunito n. 5895/2017 R.G.
TRA
c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , parti elettivamente domici- Parte_2 P.IVA_1
liate in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via G. Mazzini n. 55 – Scala A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Caputo, (c.f. ) dal quale sono C.F._2
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- OPPONENTI
E
c.f. , parte Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via R. Bracco n. 45 - 80133 Napoli, presso lo stu- dio dell'Avv. Aldo Corvino (c.f. ) dal quale è rappre- C.F._3
sentata e difesa in virtù di procura in atti
OPPOSTA
E
1
c.f. , nella qualità di procuratrice spe- Controparte_2 P.IVA_3
ciale di parte elettivamente domiciliata in Via Corfù, 102 Controparte_3
– BRESCIA presso lo studio dell'Avv. Renato Sardi (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._4
in atti
- INTERVENTRICE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, con un unico motivo di opposi- zione, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché emesso dal Tribunale incompetente, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva la opposta chiedendo rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto chiedeva confermarsi il reso decreto ingiun- tivo, con vittoria di spese e onorari di causa.
Interveniva quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993
e 111 c.p.c. nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
riportandosi alle difese della originaria opposta. Parte_3
2
Le medesime difese di cui sopra venivano svolte nel procedimento recante
R.G. 5895/2017 che è stato riunito con provvedimento del 16.02.2018 al pre- sente fascicolo.
Instaurato il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, va rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata dagli opponenti.
Ed invero, l'art. 16 del contratto di fideiussione, (fatto oggetto di doppia spe-
3
cifica approvazione, per altro non contestata dalle parti), è chiaro nel prescri- vere che “per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria nel- la cui circoscrizione si trova la dipendenza della Banca che ha effettuato le operazioni garantite”. Avendo effettuato le operazioni la filiale di Nola, non vi
è dubbio sulla competenza territoriale dell'intestato Tribunale. Parimenti è a dirsi per il contratto da cui emerge la pretesa creditoria.
Del resto, parte opponente non ha neppure contestato specificamente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, limitandosi ad una generica eccezione che, seppur tempestivamente proposta, va rigettata. Infatti, “l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concor- renti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'one- re di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi ap- portare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempesti- va e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (cfr. Cass. Civ, Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005).
Ne discende il rigetto della spiegata opposizione e la conferma dei decreti in- giuntivi resi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
1) Rigetta le opposizioni e, per l'effetto,
2) condanna e , al paga- Parte_1 Parte_2
mento, in favore di della somma di €.8.500,00 nonché al paga- mento in quale procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
la somma di €.3.403,00 per compensi professionali, oltre CP_3
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nola, 21.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 5882/2017 R.G. cui è riunito n. 5895/2017 R.G.
TRA
c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , parti elettivamente domici- Parte_2 P.IVA_1
liate in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via G. Mazzini n. 55 – Scala A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Caputo, (c.f. ) dal quale sono C.F._2
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- OPPONENTI
E
c.f. , parte Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Via R. Bracco n. 45 - 80133 Napoli, presso lo stu- dio dell'Avv. Aldo Corvino (c.f. ) dal quale è rappre- C.F._3
sentata e difesa in virtù di procura in atti
OPPOSTA
E
1
c.f. , nella qualità di procuratrice spe- Controparte_2 P.IVA_3
ciale di parte elettivamente domiciliata in Via Corfù, 102 Controparte_3
– BRESCIA presso lo studio dell'Avv. Renato Sardi (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._4
in atti
- INTERVENTRICE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportan- dosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, con un unico motivo di opposi- zione, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché emesso dal Tribunale incompetente, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva la opposta chiedendo rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto chiedeva confermarsi il reso decreto ingiun- tivo, con vittoria di spese e onorari di causa.
Interveniva quale successore a titolo particolare ex artt. 58 D.lgs. n. 385/1993
e 111 c.p.c. nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
riportandosi alle difese della originaria opposta. Parte_3
2
Le medesime difese di cui sopra venivano svolte nel procedimento recante
R.G. 5895/2017 che è stato riunito con provvedimento del 16.02.2018 al pre- sente fascicolo.
Instaurato il processo innanzi alla scrivente e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiunti- vo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il depo- sito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, va rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata dagli opponenti.
Ed invero, l'art. 16 del contratto di fideiussione, (fatto oggetto di doppia spe-
3
cifica approvazione, per altro non contestata dalle parti), è chiaro nel prescri- vere che “per qualunque controversia è competente l'Autorità Giudiziaria nel- la cui circoscrizione si trova la dipendenza della Banca che ha effettuato le operazioni garantite”. Avendo effettuato le operazioni la filiale di Nola, non vi
è dubbio sulla competenza territoriale dell'intestato Tribunale. Parimenti è a dirsi per il contratto da cui emerge la pretesa creditoria.
Del resto, parte opponente non ha neppure contestato specificamente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, limitandosi ad una generica eccezione che, seppur tempestivamente proposta, va rigettata. Infatti, “l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concor- renti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 cod. proc. civ. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'one- re di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi ap- portare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempesti- va e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (cfr. Cass. Civ, Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005).
Ne discende il rigetto della spiegata opposizione e la conferma dei decreti in- giuntivi resi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della con- troversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
1) Rigetta le opposizioni e, per l'effetto,
2) condanna e , al paga- Parte_1 Parte_2
mento, in favore di della somma di €.8.500,00 nonché al paga- mento in quale procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
la somma di €.3.403,00 per compensi professionali, oltre CP_3
rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nola, 21.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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