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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12729 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 36150/2022 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Nicola Staniscia)
- ATTORE – OPPOSTO
E
Controparte_1
(Avv. Benedetto Gargani)
- CONVENUTO - OPPONENTE
NONCHÉ'
Controparte_2
(Avv. Alessia Baroni)
Controparte_3
[...]
– CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pignoramento presso terzi, iscritto al n. R.G.E. 40974/2011 presso il Tribunale di
Roma, promosso nei confronti di (quale debitore), con e Controparte_1 CP_3 [...] quali terzi pignorati, chiedeva l'assegnazione della somma di € 965,14. Controparte_2 Parte_1
Con ricorso depositato in data 28.3.2012, si costituiva la debitrice eccependo, ai sensi dell'art. 615, comma II, c.p.c., la non debenza delle somme pignorate. Con ordinanza del 30.3.2012 il Giudice dell'esecuzione, preso atto dell'accordo delle parti, accoglieva l'istanza cautelare ed assegnava termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
La riassumeva il merito dell'opposizione avanti al Giudice di Pace di Roma che con Pt_1 sentenza n. 15150/2016, depositata il 2.5.2016, rigettava l'opposizione della , Controparte_1 con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione iscritto avanti al Tribunale di Roma quale giudice d'appello, la debitrice impugnava la suddetta sentenza, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese.
Con sentenza n. 12821/2019 pubblicata il 18.6.2019, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'appello dichiarando “la sussistenza del diritto di di procedere Parte_1 all'esecuzione forzata nei confronti di limitatamente alla somma residua di Controparte_1 euro 19,46, previo accertamento della debenza degli interessi legali maturati sulle spese di esecuzione nei cinque anni anteriori alla notificazione dell'atto di precetto, entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata come dovuta dal terzo ex art. 547 c.p.c. nell'ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo”. Compensava quindi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con ricorso depositato il 2.7.2019 la riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo Pt_1
l'assegnazione delle somme.
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 30.4.2021, proponeva opposizione la
[...] eccependo in compensazione il credito vantato dall'odierna debitrice in virtù CP_1 dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 9.5.2019 n. 12248/2019, con la quale la era Pt_1 stata condannata al pagamento in favore di della somma di € 3.118,24. Controparte_4
Con ordinanza del 23.3.2022 il GE, rilevato il diritto della di agire unicamente per Pt_1 la somma di € 19,46 e previo accertamento della debenza degli interessi legali maturati sulle spese di esecuzione nei cinque anni anteriori alla notificazione dell'atto di precetto e comunque entro il limite della somma oggetto della dichiarazione del terzo, riteneva sussistenti i presupposti della compensazione, accoglieva l'istanza di sospensione, compensava le spese e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa.
Con atto di citazione in riassunzione la ha quindi convenuto in giudizio Pt_1 [...]
chiedendo di “dichiarare l'infondatezza nel merito dell'opposizione all'esecuzione CP_1 svolta da nei confronti dell'esecutata e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di CP_1 compensazione proposta dalla anche per inesigibilità dei crediti opposti Controparte_1 in compensazione dall'originario insolvente, e ciò: - in quanto l'eccezione in parola contrasta con
2 le norme cogenti ed imperative ex art. 2917 cc;
- poiché il debito dell'attrice nei confronti di
[...]
risulta pignorato da terzi soggetti a loro volta creditori del sub creditore. In Controparte_1 adesione della nuova domanda svolta dall'attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della di una somma superiore da quella opposta Controparte_1 in compensazione dall'istituto bancario e comunque pari almeno ad €. 5.100,00 siccome documentalmente comprovato da ulteriori crediti che vanta l'attrice nei confronti dell'istituto bancario”. Il tutto con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, l' opponente ha CP_5 preliminarmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio in quanto non erano citati tutti i terzi pignorati. Nel merito, ha quindi contestato la fondatezza dell'atto di citazione in riassunzione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta con ordinanza del 16.2.2023 l'integrazione del contraddittorio alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021 con i terzi pignorati, pur ritualmente CP_3 ricevuta la notifica, non si è costituita in giudizio. si è viceversa costituita con comparsa il 12.9.2023 ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio.
Nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. la ha quindi: a) formulato una Pt_1 domanda di “compensazione impropria”, assumendone il necessario accertamento d'ufficio, in ragione della quale ha chiesto l'accertamento di un credito superiore a quello opposto dalla in CP_1 compensazione, allegando quattro atti di precetto, una sentenza e due assegni circolari, asseritamente idonei a dimostrare l'assunto; b) eccepito la violazione dell'art. 2917 c.c., in ragione della quale non sarebbe possibile avanzare eccezione di compensazione;
c) contestato la qualificazione dell'opposizione, che avrebbe dovuto esser presentata ai sensi dell'art. 512 c.p.c. e non già dell'art. 615 c.p.c.; d) avanzato istanze di prove costituende (interpello e giuramento decisorio).
Con memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda nuova, formulata per la prima volta solamente nelle memorie ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. dalla ne ha comunque contestato la fondatezza, allegando Pt_1 documentazione a supporto dell'estinzione di tutti i crediti asseritamente vantati dalla con Pt_1 la domanda di “compensazione atipica”; in secondo luogo, ha sottolineato l'infondatezza delle eccezioni di violazione degli artt. 2917 c.c. e 512 c.p.c., allegando precedente giurisprudenziale sul punto.
3 Con ordinanza del 25.6.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie in quanto per un verso inammissibili, poichè vertenti su valutazioni peraltro di natura giuridica, e per altro verso irrilevanti ai fini del decidere.
Rassegnate le conclusioni come da note depositate telematicamente, all'esito dell'udienza del 21.5.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
La memoria conclusionale è stata depositata dalla sola . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di che, pur ritualmente CP_3 citata, non si è costituita in giudizio.
Del pari preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova avanzata dalla in sede di memorie ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c. Pt_1
In particolare, premessa la non conferenza della giurisprudenza citata dall' in Controparte_1 quanto volta a sancire l'inammissibilità della domanda nuova avanzata dall'opponente, non già dall'opposto, è comunque necessario verificarne l'ammissibilità in considerazione del fatto che, dopo una generalissima richiesta di dichiarazione dell'esistenza di un credito superiore alla somma opposta in compensazione, è stata viceversa articolata nelle memorie ex art. 183 una domanda di compensazione impropria, allegando documentazione ad asserito supporto.
Pur dubitando dell'ammissibilità di tale articolazione, formulata ex novo nei termini così indicati in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., ciò che si palesa assorbente è l'infondatezza della prospettazione di parte attrice: invero, nelle seconde memorie ex art. 183 c.p.c. di , sono stati CP_1 depositati documenti (cfr. docc. 18-30, memorie ex art. 183 c.p.c. ) che dimostrano Controparte_1 che i crediti solo asseritamente vantati nei confronti della Banca e del pari solo dichiaratamente idonei a bloccare l'eccezione di compensazione, sono in realtà stati già soddisfatti in esecuzioni tutte definite.
Ne discende il rigetto della domanda di “compensazione impropria” avanzata dalla Pt_1
Parimenti in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione avanzata dalla di Pt_1 inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione dell' in quanto avrebbe dovuto Controparte_1 essere introdotta la diversa controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.
Sostiene l'attrice che, allorché vengano in rilievo nella procedura esecutiva una pluralità di creditori, non possa essere utilmente spiegata istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., a meno che la stessa non venga rivolta contro tutti i creditori presenti nella procedura, vertendosi, in caso di contestazione riferita ad uno soltanto dei creditori presenti nella procedura, nell'ambito di una controversia distributiva.
4 In proposito, tuttavia, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “la previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude - anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo
l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" o il "quantum" di uno o più tra detti crediti” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7108 del 9.4.2015).
Dall'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione con la quale si contesti l'esistenza o l'entità di uno soltanto dei diversi crediti azionati nel corso di una procedura esecutiva, discende pertanto anche la possibilità di dichiarare la sospensione dell'esecuzione relativamente a quell'unico credito, fermo restando che, nel presente caso, tanto in fase cautelare, quanto nella presente fase di merito, ricorrono i presupposti per l'accoglimento integrale dell'opposizione (cfr. ord. Coll. Trib. Roma, R.G. 19250/2022).
Venendo quindi al merito della controversia ed esaminando il motivo di opposizione relativo all'eccezione di compensazione avanzata dalla si deve evidenziare quanto Controparte_1 segue.
Risulta agli atti di causa che con l'ordinanza del 2.7.2019 n. 17671/2019 la Corte di
Cassazione ha definitivamente condannato la al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
nella misura di € 3.118,24. Controparte_4
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha indicato i criteri fondamentali al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione di somme, stabilendo che “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass.
SS. UU. 23255/2016, nonché Cass. 23924/2024).
5 Inoltre, ulteriore principio fondamentale in thema è quello per cui “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari” ( cfr., ex multis, Cass.
2822/1999, Cass. 9912/2007, Cass. 9347/2009).
Alla luce dei principi espressi dalle sentenze ora menzionate, pertanto, considerando che il credito opposto in compensazione discende da un'ordinanza passata in giudicato e sorta successivamente al credito per cui la procede, l'importo di € 3.118,24 può legittimamente Pt_1 essere portato in compensazione con quanto residua nell'esecuzione R.G. 40974/2011.
Dal dispositivo della sentenza n. 12821/2019 del Tribunale di Roma emerge infatti che la ha il diritto di agire esecutivamente nella predetta esecuzione esclusivamente per “la Pt_1 somma residua di euro 19,46, previo accertamento della debenza degli interessi legali maturati sulle spese di esecuzione nei cinque anni anteriori alla notificazione dell'atto di precetto, entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata come dovuta dal terzo ex art. 547
c.p.c. nell'ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo”.
Venendo quindi alle contestazioni mosse dalla e tese a paralizzare l'eccezione di Pt_1 compensazione, nell'atto introduttivo del giudizio di merito vengono declinati tre diversi ordini di motivi.
Il primo di essi inerisce alla “espropriazione” del diritto di credito che la banca vanterebbe nei riguardi di avvenuta per mezzo di sei atti di pignoramento presso terzi, tutti Parte_1 notificati prima dell'opposizione proposta dalla banca convenuta.
Sostiene la infatti, che la previa notifica dei suddetti atti di pignoramento sarebbe Pt_1 ostativa all'eccezione di compensazione sollevata dall'istituto bancario, in quanto relativi a crediti indisponibili per la banca all'epoca della opposizione alla esecuzione. A suffragio delle proprie ragioni cita la sentenza n. 20634/2006, per la quale “Il creditore munito di titolo esecutivo riguardo ad una sua pretesa creditoria, qualora il credito oggetto di questa pretesa sia stato assoggettato a pignoramento da un soggetto che a sua volta vanti un credito nei suoi confronti, mediante procedura di espropriazione presso terzi, con conseguente insorgenza a carico del suo debitore del vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento, non può minacciare con il precetto, a detto debitore, l'esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo e, qualora lo abbia fatto e il precetto sia stato opposto dal debitore, adducendosi il vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento presso terzi da lui subito come "debitor debitoris", non può avere rilievo in tale giudizio (ai fini del
6 riconoscimento del diritto di procedere esecutivamente fin dall'intimazione del precetto opposto e, quindi, dell'infondatezza dell'opposizione), la circostanza che la procedura esecutiva presso terzi sia, successivamente al precetto e nel corso dell'opposizione, venuta meno, con cessazione del vincolo di indisponibilità, anche se ciò sia dipeso da estinzione della procedura, a nulla rilevando in contrario il principio dell'inefficacia degli atti esecutivi compiuti, di cui al secondo comma dell'art. 632 cod. proc. civ.”.
Tale contestazione, tuttavia, non coglie nel segno, apparendo del tutto inconferente la menzione della citata sentenza della Cassazione del 2006.
Invero, in primo luogo la detta pronuncia attiene alla diversa fattispecie dell'opposizione a precetto ex art. 615., I co., c.p.c. che, per sue caratteristiche e per chiara specificazione della stessa giurisprudenza di legittimità, ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza in senso lato dal diritto di procedere esecutivamente, prevedendo la tipizzazione legale dell'interesse ad agire in executivis con un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito al momento della notifica del precetto.
In altre parole, l'oggetto della domanda scrutinata dalla Corte di Cassazione, e in generale l'oggetto dell'opposizione ex art. 615, I co, c.p.c., è quello di veder acclarato che al momento della notifica del precetto non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva.
Completamente differente la fattispecie oggi in esame, ove il soggetto nei confronti del quale si muove la doglianza volta al rigetto dell'eccezione di compensazione, ossia , Controparte_1 non ha notificato un atto di precetto alla limitandosi viceversa ad avanzare l'eccezione di Pt_1 compensazione al fine di paralizzare l'esecuzione introdotta dalla prima nei propri confronti.
Contrariamente alla fattispecie esaminata dalla Cassazione con la pronuncia del 2006, allora, ove il creditore A e il debitore B sono al contempo e rispettivamente debitore e terzo pignorato, nella fattispecie presente assistiamo ad un creditore A ( di un debitore B ( ), ove è il Pt_1 CP_1 creditore ( ad eccepire la propria posizione di terzo pignorato al fine di paralizzare Pt_1
l'eccezione di compensazione.
Discende da quanto sopra, pertanto, che la fattispecie presa in esame dalla sentenza n.
20634/2006 non è affatto assimilabile né per fattispecie, né per posizione soggettiva delle parti, alla presente. Contrariamente a quanto impropriamente citato dalla infatti, nel caso di specie le Pt_1 sopravvenienze sono rilevanti, proprio in quanto si verte in tema di opposizione all'esecuzione, ove si deve accertare l'inesistenza originaria, ma altresì sopravvenuta del diritto di agire esecutivamente.
In particolare, ed andando ad esaminare la documentazione allegata dall'attrice, emerge come la non ha fornito alcuna prova, in ossequio al disposto dell'art. 2697, II co., c.c., che Pt_1 le mere dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. ed i relativi atti di pignoramento si siano poi tradotti in
7 esecuzioni forzate effettivamente e regolarmente iscritte a ruolo, con conseguente persistenza dell'accantonamento delle somme, considerando l'estrema vetustà dei pignoramenti (notificati nel
2018 e 2019), nonché la norma di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c., in ordine alla cessazione del vincolo del pignoramento.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che è la stessa creditrice che negli atti di precetto notificati alla dichiara la sussistenza di una molteplicità di posizioni aperte con la Banca, a Controparte_1 conferma, ove ve ne fosse bisogno, del panorama estremamente variegato, complesso ed indeterminato che caratterizza i rapporti di dare-avere fra la e l' , alla luce Pt_1 Controparte_1 dell'annoso contenzioso in essere fra le parti sin dagli anni 2000 e le centinaia di esecuzioni forzate iscritte presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma negli anni.
Da tutto quanto sin qui esposto discende allora che la doglianza non risulta in alcun modo idonea al rigetto dell'eccezione di compensazione.
Parimenti il secondo ordine di argomentazioni tese a paralizzare l'eccezione di compensazione non si palesa fondato.
In particolare, l'odierna attrice si duole del fatto che lo stesso credito avente fonte nella menzionata ordinanza della Corte di Cassazione n. 12248/2019 sia stato opposto giudizialmente in altre procedure che vede coinvolte le medesime parti.
A tale proposito, ciò nonostante, emerge dagli atti di causa che le procedure cui si riferisce la nel proprio atto di citazione - RGE 19704/11 e RGE 19719/11 - riguardano debiti Pt_1 rispettivamente per ca. € 439,44 (al 23.3.2022, data dell'ordinanza ex rt. 615 c.p.c.) e ca. € 482,41
(quantificate nell'ordinanza 615 c.p.c. del 3.11.2021), che pertanto sommati al presente, del valore di poco meno di 20,00 Euro, non elidono in alcun modo il diritto di eccepire la compensazione nel giudizio oggi in esame.
Né, in ultimo, appare fondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 2917 c.c.
La norma citata, infatti, fa riferimento all'estinzione del credito pignorato, ossia all'ipotesi di estinzione del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, precisando che i fatti estintivi del credito pignorato che siano intervenuti successivamente alla notifica del pignoramento (si pensi al pagamento nelle mani del debitore esecutato, o alla cessione del credito o, per l'appunto, alla estinzione per compensazione) restano inopponibili alla procedura esecutiva.
Tale disposizione, dunque, si riferisce ad un'ipotesi diversa rispetto a quella ora in esame e pertanto del tutto inconferente (cfr. altresì ord. Coll. Trib. Roma, R.G. 19250/2022).
Da tutto quanto sin qui esposto discende l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente dichiarazione di compensazione, per la quota corrispondente, tra l'importo di € 3.118,24 dovuti da
8 in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12248/2019, con l'importo di € Parte_1
19,46, così come accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12821/2019.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Pt_1 Controparte_1
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- accoglie l'opposizione avanzata da e per l'effetto dichiara la Controparte_1 compensazione, per la quota corrispondente, tra l'importo di € 3.118,24 dovuti da parte convenuta a in forza dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12248/2019, Parte_1 con “la somma residua di euro 19,46, previo accertamento della debenza degli interessi legali maturati sulle spese di esecuzione nei cinque anni anteriori alla notificazione dell'atto di precetto, entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata come dovuta dal terzo ex art. 547 c.p.c. nell'ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo”, così come accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
12821/2019;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 462,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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