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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Cinzia di Lucia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 8, giusta delega in calce al ricorso
E
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Marisa Perenzoni e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) via G. Tartarotti n. 45, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 30.04.2014 in Rovereto (TN) nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 04.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto
2) La figlia minore è affidata a entrambi i Persona_1
genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) L'appartamento sito in Rovereto, C.so Rosmini n. 74, da considerarsi casa familiare, è assegnato alla sig.ra , in quanto Parte_1
genitore collocatario, con tutto l'arredo ivi presente, ad eccezione di alcuni beni/componenti d'arredo, che il signor ritirerà Parte_2
entro la pronuncia della separazione dei coniugi.
4) Il sig. compatibilmente con gli impegni Parte_2
lavorativi dei ricorrenti, godrà del più ampio diritto di visita della figlia e, in ogni caso, terrà la figlia minore secondo il Per_1
seguente protocollo:
a) Sino a quando non avrà reperito una diversa (rispetto all'attuale) ed idonea sistemazione abitativa che consentirà al Signor
pag. 2 di 10 di far pernottare presso di sé la figlia minore Parte_2
Per_1
• il padre terrà la figlia minore con sé uno/due pomeriggi in settimana, di cui uno preferibilmente fissato il mercoledì, quando la bambina ha la lezione di danza e ciò dall'uscita della scuola materna, con accompagnamento di alla scuola di danza (poi la mamma la Per_1
riprenderà a fine lezione);
• inoltre il padre terrà con sé con la figlia ogni sabato dalla mattina alle ore 8.30 sino alle ore 15.00, oltre al lunedì, giorno di chiusura del bar, dall'uscita dalla scuola materna sino alla sera quando la riaccompagnerà all'abitazione materna.
b) quando il Signor troverà un alloggio idoneo e potrà Parte_2
così tenere la figlia a dormire con sé, si prevedono visite paterne a fine settimana alternati, quantomeno il sabato, dalla mattina alle ore 8.30 sino al pomeriggio alle ore 15.00 quando riporterà la minore dalla madre, oltre al lunedì con pernotto sul martedì con accompagnamento della bambina alla Scuola materna, ed oltre ad almeno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dell'asilo alle ore 17.00 con riaccompagnamento della bambina all'abitazione materna. Tale protocollo tiene conto delle esigenze lavorative di madre e padre - in particolare di quelle paterne - e potrà essere modificato su accordo delle parti nel caso di modifiche dei rispettivi lavori/orari di lavoro.
c) Nelle festività pasquali e natalizie la bambina trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze lavorative di questi ultimi e avendo come obiettivo il diritto di pag. 3 di 10 alla bigenitorialità. Essi concorderanno fra loro, di anno Per_1
in anno, tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi;
trascorreranno con la figlia, alternandosi di anno in anno, rispettivamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, così come, sempre alternandosi di anno in anno, rispettivamente la
Pasqua e la Pasquetta.
d) Durante le vacanze estive, trascorrerà almeno 2 Per_1
settimane, anche non continuative, con ciascun genitore. Nel restante periodo estivo si applicherà il protocollo di visita ordinario sopra descritto.
e) I predetti accordi in ordine al protocollo di visita paterna potranno essere rivisiti dalle parti per esigenze lavorative nuove e diverse da quelle attuali, in particolare nel caso in cui sia la signora che il Signor dovessero cambiare lavoro e Parte_1 Parte_2
quindi orario ed esigenze.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, inoltre, nel tempo di permanenza con la figlia, si occuperanno di seguirla nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che la stessa avrà in corso e/o dovesse in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la salute della figlia, la scuola e comunque sulle decisioni di maggiore interesse. Eventuali viaggi all'estero della minore con pag. 4 di 10 l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi.
6) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte d'identità valide per l'espatrio proprio e della figlia, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con Per_1
7) Il sig. verserà mensilmente sul conto corrente Parte_2
della signora l'importo di € 550,00 (Euro Parte_1
cinquecentocinquanta) a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni mese a partire dalla Per_1
firma del presente ricorso congiunto, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia medesima.
8) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a far fronte alle spese straordinarie per la figlia secondo le Linee guida Per_1
del C.N.F., che dichiarano di conoscere e approvare, spese straordinarie che vanno concordate tra i genitori ove superiori ad €
200,00 (duecento).
9) La sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico Parte_1
e le eventuali altre provvidenze provinciali/regionali/statali, beneficiando in via esclusiva anche delle ulteriori indennità, buoni servizio, ecc., quale genitore collocatario della figlia minore.
10) Le detrazioni d'imposta per figli a carico saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, in base alle spese straordinarie sostenute.
pag. 5 di 10 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste economiche e/o assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, una volta data esecuzione a quanto previsto nei successivi punti 12)-13)-15)-16)-17)-18)-19), a qualsivoglia pretesa reciproca, dando atto di aver già regolamentato ogni questione economica derivante dal rapporto di coniugio.
12) Nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti fra i coniugi e ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione personale, il sig. si Parte_2
obbliga a vendere e trasferire, una volta decorso il termine di Legge per l'impugnazione della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi ed entro 30 giorni da tale data, la propria quota di diritto di proprietà pari a 1/2 dell'ex abitazione coniugale, immobile identificato tavolarmente dalla P.M. 46 in p.ed. 89/1 in CC
322– già nella disponibilità e nel possesso esclusivo della sig.ra
, che ne gode in via esclusiva – e dell'immobile Parte_1
identificato tavolarmente dalla P.M. 68 in p.ed. 89/1 in CC 322, di cui si producono estratto tavolare e visura catastale sub docc. 14 e
15).
13) La sig.ra , dal canto suo, contestualmente al Parte_1
passaggio della quota di proprietà del predetto immobile, a titolo di prezzo, si accollerà integralmente il debito residuo derivante dal mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale dai coniugi di cui al doc. 12. Il trasferimento del bene avverrà, peraltro, solo a condizione della sottoscrizione, contestuale all'atto di cessione della quota dell'immobile, dell'atto di accollo e/o estinzione pag. 6 di 10 integrale da parte della sig.ra del mutuo contratto Parte_1
con la Cassa Rurale Alto Garda di € 230.000,00 (capitale accordato)
– cod. mutuo 855108557, per l'acquisto dell'immobile adibito ad ex casa familiare e per l'immobile adibito a posto auto, con totale liberazione del sig. da ogni obbligo verso la Parte_2
Banca mutuante e verso la sig.ra . Parte_1
Sarà cura della sig.ra ottenere l'autorizzazione della Parte_1
Banca mutuante al suddetto accollo liberatorio. Nell'ipotesi in cui la Banca mutuante non deliberasse l'autorizzazione all'accollo del mutuo e/o alla liberazione del sig. da ogni obbligo verso la medesima Parte_2
Banca, con definitiva chiusura dei rapporti e definizione di ogni pendenza tra egli e le Banca, verrà automaticamente meno l'obbligo del sig. di trasferire la quota dell'immobile alla sig.ra Parte_2
, così come verrà meno l'impegno della signora Parte_1 Parte_1
all'accollo del mutuo sul bene casa.
14) La signora inoltre, a fronte della cessione della Parte_1
quota dell'ex abitazione coniugale da parte del sig. Parte_2
si impegna, con la sottoscrizione del presente ricorso, a
[...]
cedere alla figlia una volta che quest'ultima avrà raggiunto Per_1
la maggiore età, la nuda proprietà del bene medesimo, identificato dalle PP.MM.46 (appartamento) e 68 (posto macchina) in p.ed. 89/1 in P.T. 2084 CC 322, riservandosi il diritto di usufrutto sulla medesima.
15) Nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti fra i coniugi e ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione personale, la sig.ra si Parte_1
pag. 7 di 10 obbliga a vendere e trasferire, una volta decorso il termine di Legge per l'impugnazione della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi ed entro 30 giorni da tale data, la propria quota di partecipazione sociale nella società commerciale avente ragione sociale “ Controparte_1
(costituita con atto d.d. 31.03.2015, sub doc. 3 e iscritta nel
[...]
registro delle imprese, sub doc. 4), al sig. . Parte_2
16) Il sig. dal canto suo, contestualmente al Parte_2
passaggio della quota di partecipazione sociale, a titolo di prezzo, si accollerà integralmente i debiti derivanti dai mutui contratti dalla società in nome collettivo, richiamati nei piani di ammortamento di cui ai doc. 5, 6 e 7, liberando la sig.ra dalla posizione di Parte_1
garante e/o coobbligata per l'adempimento del mutuo chirografario di cui ai medesimi.
La cessione della quota di partecipazione sociale avverrà, peraltro, solo a condizione della sottoscrizione, contestuale all'atto di cessione della quota di partecipazione, dell'atto di accollo e/o estinzione integrale da parte del sig. del mutuo contratto con la Banca per il Trentino- Parte_2
Alto Adige di € 81.900,00 (capitale accordato) – cod. mutuo 855313177, di cui residua attualmente il debito di € 12.381,90, con totale liberazione della sig.ra da ogni obbligo verso la Banca mutuante e verso il Parte_1
sig. . Parte_2
Sarà cura del sig. ottenere l'autorizzazione della Banca Parte_2
mutuante al suddetto accollo liberatorio. Nell'ipotesi in cui la Banca mutuante non deliberasse l'autorizzazione all'accollo del mutuo e/o alla liberazione della sig.ra da ogni obbligo verso la medesima Parte_1
pag. 8 di 10 Banca, con definitiva chiusura dei rapporti e definizione di ogni pendenza tra ella e la Banca, verrà automaticamente meno l'obbligo della sig.ra di trasferire la propria quota di partecipazione sociale al Parte_1
sig. . Parte_2
17) Il Sig. si impegna all'iscrizione nel Parte_2
registro delle imprese del mutamento della compagine societaria per effetto della predetta cessione della quota di partecipazione, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione della quota, obbligandosi altresì a tener manlevata la sig.ra per le obbligazioni Parte_1
sociali sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale e fino all'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, nonché a manlevarla rispetto a qualunque richiesta/costo e/o pregiudizio che la signora avesse a subire in ragione dell'attività societaria in Parte_1
qualunque tempo svolta
18) Entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi, i ricorrenti si obbligano a recarsi da notaio scelto di comune accordo, su semplice richiesta di una delle parti, per la sottoscrizione degli atti pubblici di compravendita dell'immobile di cui al precedente punto
12) e di compravendita della quota di partecipazione sociale di cui al precedente punto 13), precisando sin d'ora che, in ipotesi di inadempimento, entrambe le parti potranno dare esecuzione specifica all'obbligo di concludere i contratti definitivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
pag. 9 di 10 19) Le spese per il compenso del notaio di cui al precedente punto
17) e le eventuali spese ulteriori legate agli adempimenti di cui al presente ricorso saranno sostenuti dai ricorrenti per metà ciascuno.
20) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, con l'adempimento di quanto sopra, riconoscono di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti.
21) Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, L.P.
22) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi acquiescenza.
23) Ordinarsi l'annotazione della emananda sentenza sullo stato dei coniugi nel Registro di Stato Civile del Comune di Rovereto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Cinzia di Lucia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 8, giusta delega in calce al ricorso
E
nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall' avv. Marisa Perenzoni e domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN) via G. Tartarotti n. 45, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 30.04.2014 in Rovereto (TN) nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 04.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto
2) La figlia minore è affidata a entrambi i Persona_1
genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) L'appartamento sito in Rovereto, C.so Rosmini n. 74, da considerarsi casa familiare, è assegnato alla sig.ra , in quanto Parte_1
genitore collocatario, con tutto l'arredo ivi presente, ad eccezione di alcuni beni/componenti d'arredo, che il signor ritirerà Parte_2
entro la pronuncia della separazione dei coniugi.
4) Il sig. compatibilmente con gli impegni Parte_2
lavorativi dei ricorrenti, godrà del più ampio diritto di visita della figlia e, in ogni caso, terrà la figlia minore secondo il Per_1
seguente protocollo:
a) Sino a quando non avrà reperito una diversa (rispetto all'attuale) ed idonea sistemazione abitativa che consentirà al Signor
pag. 2 di 10 di far pernottare presso di sé la figlia minore Parte_2
Per_1
• il padre terrà la figlia minore con sé uno/due pomeriggi in settimana, di cui uno preferibilmente fissato il mercoledì, quando la bambina ha la lezione di danza e ciò dall'uscita della scuola materna, con accompagnamento di alla scuola di danza (poi la mamma la Per_1
riprenderà a fine lezione);
• inoltre il padre terrà con sé con la figlia ogni sabato dalla mattina alle ore 8.30 sino alle ore 15.00, oltre al lunedì, giorno di chiusura del bar, dall'uscita dalla scuola materna sino alla sera quando la riaccompagnerà all'abitazione materna.
b) quando il Signor troverà un alloggio idoneo e potrà Parte_2
così tenere la figlia a dormire con sé, si prevedono visite paterne a fine settimana alternati, quantomeno il sabato, dalla mattina alle ore 8.30 sino al pomeriggio alle ore 15.00 quando riporterà la minore dalla madre, oltre al lunedì con pernotto sul martedì con accompagnamento della bambina alla Scuola materna, ed oltre ad almeno un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dell'asilo alle ore 17.00 con riaccompagnamento della bambina all'abitazione materna. Tale protocollo tiene conto delle esigenze lavorative di madre e padre - in particolare di quelle paterne - e potrà essere modificato su accordo delle parti nel caso di modifiche dei rispettivi lavori/orari di lavoro.
c) Nelle festività pasquali e natalizie la bambina trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze lavorative di questi ultimi e avendo come obiettivo il diritto di pag. 3 di 10 alla bigenitorialità. Essi concorderanno fra loro, di anno Per_1
in anno, tempi e modalità concrete dei rispettivi periodi;
trascorreranno con la figlia, alternandosi di anno in anno, rispettivamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, così come, sempre alternandosi di anno in anno, rispettivamente la
Pasqua e la Pasquetta.
d) Durante le vacanze estive, trascorrerà almeno 2 Per_1
settimane, anche non continuative, con ciascun genitore. Nel restante periodo estivo si applicherà il protocollo di visita ordinario sopra descritto.
e) I predetti accordi in ordine al protocollo di visita paterna potranno essere rivisiti dalle parti per esigenze lavorative nuove e diverse da quelle attuali, in particolare nel caso in cui sia la signora che il Signor dovessero cambiare lavoro e Parte_1 Parte_2
quindi orario ed esigenze.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, inoltre, nel tempo di permanenza con la figlia, si occuperanno di seguirla nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che la stessa avrà in corso e/o dovesse in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la salute della figlia, la scuola e comunque sulle decisioni di maggiore interesse. Eventuali viaggi all'estero della minore con pag. 4 di 10 l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi.
6) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti – carte d'identità valide per l'espatrio proprio e della figlia, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con Per_1
7) Il sig. verserà mensilmente sul conto corrente Parte_2
della signora l'importo di € 550,00 (Euro Parte_1
cinquecentocinquanta) a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni mese a partire dalla Per_1
firma del presente ricorso congiunto, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia medesima.
8) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno a far fronte alle spese straordinarie per la figlia secondo le Linee guida Per_1
del C.N.F., che dichiarano di conoscere e approvare, spese straordinarie che vanno concordate tra i genitori ove superiori ad €
200,00 (duecento).
9) La sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico Parte_1
e le eventuali altre provvidenze provinciali/regionali/statali, beneficiando in via esclusiva anche delle ulteriori indennità, buoni servizio, ecc., quale genitore collocatario della figlia minore.
10) Le detrazioni d'imposta per figli a carico saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, in base alle spese straordinarie sostenute.
pag. 5 di 10 11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste economiche e/o assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, una volta data esecuzione a quanto previsto nei successivi punti 12)-13)-15)-16)-17)-18)-19), a qualsivoglia pretesa reciproca, dando atto di aver già regolamentato ogni questione economica derivante dal rapporto di coniugio.
12) Nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti fra i coniugi e ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione personale, il sig. si Parte_2
obbliga a vendere e trasferire, una volta decorso il termine di Legge per l'impugnazione della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi ed entro 30 giorni da tale data, la propria quota di diritto di proprietà pari a 1/2 dell'ex abitazione coniugale, immobile identificato tavolarmente dalla P.M. 46 in p.ed. 89/1 in CC
322– già nella disponibilità e nel possesso esclusivo della sig.ra
, che ne gode in via esclusiva – e dell'immobile Parte_1
identificato tavolarmente dalla P.M. 68 in p.ed. 89/1 in CC 322, di cui si producono estratto tavolare e visura catastale sub docc. 14 e
15).
13) La sig.ra , dal canto suo, contestualmente al Parte_1
passaggio della quota di proprietà del predetto immobile, a titolo di prezzo, si accollerà integralmente il debito residuo derivante dal mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale dai coniugi di cui al doc. 12. Il trasferimento del bene avverrà, peraltro, solo a condizione della sottoscrizione, contestuale all'atto di cessione della quota dell'immobile, dell'atto di accollo e/o estinzione pag. 6 di 10 integrale da parte della sig.ra del mutuo contratto Parte_1
con la Cassa Rurale Alto Garda di € 230.000,00 (capitale accordato)
– cod. mutuo 855108557, per l'acquisto dell'immobile adibito ad ex casa familiare e per l'immobile adibito a posto auto, con totale liberazione del sig. da ogni obbligo verso la Parte_2
Banca mutuante e verso la sig.ra . Parte_1
Sarà cura della sig.ra ottenere l'autorizzazione della Parte_1
Banca mutuante al suddetto accollo liberatorio. Nell'ipotesi in cui la Banca mutuante non deliberasse l'autorizzazione all'accollo del mutuo e/o alla liberazione del sig. da ogni obbligo verso la medesima Parte_2
Banca, con definitiva chiusura dei rapporti e definizione di ogni pendenza tra egli e le Banca, verrà automaticamente meno l'obbligo del sig. di trasferire la quota dell'immobile alla sig.ra Parte_2
, così come verrà meno l'impegno della signora Parte_1 Parte_1
all'accollo del mutuo sul bene casa.
14) La signora inoltre, a fronte della cessione della Parte_1
quota dell'ex abitazione coniugale da parte del sig. Parte_2
si impegna, con la sottoscrizione del presente ricorso, a
[...]
cedere alla figlia una volta che quest'ultima avrà raggiunto Per_1
la maggiore età, la nuda proprietà del bene medesimo, identificato dalle PP.MM.46 (appartamento) e 68 (posto macchina) in p.ed. 89/1 in P.T. 2084 CC 322, riservandosi il diritto di usufrutto sulla medesima.
15) Nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti fra i coniugi e ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione personale, la sig.ra si Parte_1
pag. 7 di 10 obbliga a vendere e trasferire, una volta decorso il termine di Legge per l'impugnazione della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi ed entro 30 giorni da tale data, la propria quota di partecipazione sociale nella società commerciale avente ragione sociale “ Controparte_1
(costituita con atto d.d. 31.03.2015, sub doc. 3 e iscritta nel
[...]
registro delle imprese, sub doc. 4), al sig. . Parte_2
16) Il sig. dal canto suo, contestualmente al Parte_2
passaggio della quota di partecipazione sociale, a titolo di prezzo, si accollerà integralmente i debiti derivanti dai mutui contratti dalla società in nome collettivo, richiamati nei piani di ammortamento di cui ai doc. 5, 6 e 7, liberando la sig.ra dalla posizione di Parte_1
garante e/o coobbligata per l'adempimento del mutuo chirografario di cui ai medesimi.
La cessione della quota di partecipazione sociale avverrà, peraltro, solo a condizione della sottoscrizione, contestuale all'atto di cessione della quota di partecipazione, dell'atto di accollo e/o estinzione integrale da parte del sig. del mutuo contratto con la Banca per il Trentino- Parte_2
Alto Adige di € 81.900,00 (capitale accordato) – cod. mutuo 855313177, di cui residua attualmente il debito di € 12.381,90, con totale liberazione della sig.ra da ogni obbligo verso la Banca mutuante e verso il Parte_1
sig. . Parte_2
Sarà cura del sig. ottenere l'autorizzazione della Banca Parte_2
mutuante al suddetto accollo liberatorio. Nell'ipotesi in cui la Banca mutuante non deliberasse l'autorizzazione all'accollo del mutuo e/o alla liberazione della sig.ra da ogni obbligo verso la medesima Parte_1
pag. 8 di 10 Banca, con definitiva chiusura dei rapporti e definizione di ogni pendenza tra ella e la Banca, verrà automaticamente meno l'obbligo della sig.ra di trasferire la propria quota di partecipazione sociale al Parte_1
sig. . Parte_2
17) Il Sig. si impegna all'iscrizione nel Parte_2
registro delle imprese del mutamento della compagine societaria per effetto della predetta cessione della quota di partecipazione, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione della quota, obbligandosi altresì a tener manlevata la sig.ra per le obbligazioni Parte_1
sociali sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale e fino all'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, nonché a manlevarla rispetto a qualunque richiesta/costo e/o pregiudizio che la signora avesse a subire in ragione dell'attività societaria in Parte_1
qualunque tempo svolta
18) Entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi, i ricorrenti si obbligano a recarsi da notaio scelto di comune accordo, su semplice richiesta di una delle parti, per la sottoscrizione degli atti pubblici di compravendita dell'immobile di cui al precedente punto
12) e di compravendita della quota di partecipazione sociale di cui al precedente punto 13), precisando sin d'ora che, in ipotesi di inadempimento, entrambe le parti potranno dare esecuzione specifica all'obbligo di concludere i contratti definitivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
pag. 9 di 10 19) Le spese per il compenso del notaio di cui al precedente punto
17) e le eventuali spese ulteriori legate agli adempimenti di cui al presente ricorso saranno sostenuti dai ricorrenti per metà ciascuno.
20) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, con l'adempimento di quanto sopra, riconoscono di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti.
21) Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, L.P.
22) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi acquiescenza.
23) Ordinarsi l'annotazione della emananda sentenza sullo stato dei coniugi nel Registro di Stato Civile del Comune di Rovereto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 10 di 10