TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8354/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8354/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avvocato Alessandra Chillari e dall'Avv. Nicola Platania come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 90 del 22.01.2024, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali CP_1 dell'Azienda;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 17 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede centrale in Roma via Ciro Il Grande n.21. cod. fisc.: , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Vagliasindi in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 rep. n. 37590 a rogito del notaio di Roma, esente da Persona_1
registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tabella allegata al D.P.R. n.131/1986 e da bollo ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ed elettivamente domiciliato con il suddetto procuratore presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – , CP_1
[...]
in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_3
in persona dell'Assessore pro Controparte_4
tempore, in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_5 rappresentati e difesi rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello stato di
Catania, elettivamente domiciliato/a presso lo studio sito in via Vecchia Ognina 149 CP_1
RESISTENTI
OGGETTO: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato art. 2126
c.c.- differenze retributive - regolarizzazione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27 luglio 2023, Parte_1
ha premesso quanto segue:
- nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid 19, a seguito della emanazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, , era stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa rep. n. 868 del 8/02/2021, con decorrenza dal
19/02/2021, con profilo professionale di “assistente amministrativo”, per la gestione ed il perdurare del suddetto stato di emergenza sanitaria;
- che il rapporto di lavoro, prorogato numerose volte, si era concluso in data
15/03/2023 e non si era svolto secondo le modalità di un co.co.co. ma secondo le modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato sicché ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento normativo ed economico era stata inviata alle amministrazioni resistenti una pec di diffida rimasta priva di riscontro.
Ha esposto altresì quanto segue pagina 2 di 17 - era stata destinata sin dall'assunzione presso la struttura commissariale di CP_1
in Via Pasubio 19, sotto la direzione e la responsabilità del dott. che le dava Tes_1
indicazioni sui turni, gli orari e i protocolli da seguire in merito ai compiti che gli affidava, meglio indicati nell'atto introduttivo;
- aveva prestato la propria attività secondo modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo i presupposti tipici di tale tipologia di rapporto, quali individuati dalla giurisprudenza richiamata nell'atto introduttivo.
Ha evidenziato in particolare la continuità della prestazione, la cadenza periodica della retribuzione, precisamente mensile, la predeterminazione della retribuzione, l'importo prestabilito e commisurato alla prestazione oraria e non al risultato, la predeterminazione oraria con obbligo di timbratura, la ripetitività, la fungibilità e l'elementarità delle mansioni demandate, la predisposizione di continue indicazioni e disposizioni di servizio, lo svolgimento della prestazione negli ambienti e con gli strumenti messi a disposizione dalla committente, l'assenza di rischio di impresa, la dislocazione da un punto territoriale all'altro in considerazione delle insorte esigenze aziendali, la rideterminazione unilaterale del monte ore lavoro, il perseguimento di fini istituzionali propri del servizio sanitario nazionale.
Ha dedotto che avendo essa svolto un'attività di lavoro subordinato, in applicazione del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione dei lavoratori, previsto dal diritto comunitario, ha maturato una serie di diritti retributivi e previdenziali e di legittime aspettative di stabilizzazione alla pari dei lavoratori a tempo determinato assunti dall'amministrazione ai quali viene riconosciuto un maggiore punteggio nelle selezioni meglio indicate in ricorso.
Ha concluso pertanto di avere diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio del rapporto di pubblico impiego riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL del comparto sanità, con diritto al pagamento della complessiva somma di € 15.497,98 per le voci indicate in ricorso.
Ha chiesto pertanto: “In via principale accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.ssa Parte_1
dall'19.02.2021 al 15.03.2023 in favore dell' , la natura
[...] Parte_2 subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente
pagina 3 di 17 diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del
CCNL Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
b)
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento della natura “subordinata”, accertare e riconoscere in ogni caso il diritto della Dott.ssa
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs. n. 81/2015, come modificato Parte_1 dal'art.1 c.1 lett a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre
2019 n. 128, all'applicazione in suo favore, in ragione dell'attività prestata nel suddetto Part periodo in favore dell' resistente, del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso ugualmente computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
c) Conseguentemente per
l'effetto dell'accoglimento della domanda, in via principale o in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in virtù dei principi di cui all'art.
36 e 38 della Costituzione, del principio di correspettività ex art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione comunitario, al pagamento dei crediti retributivi maturati nel suindicato arco temporale e che si quantificano nella misura complessiva di € 15.497,98, di cui €
3.624,88 per tfr s.e.&o., calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusta conteggio analitico di cui sopra ed allegato in copia ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile d'ufficio di cui si fa sin da ora esplicita richiesta o che vorrà liquidare il Giudice anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.03.2023 al soddisfo ex art. 1284 co. 4, c.c., sulle somme rivalutate;
d) Conseguentemente e per l'effetto, disporre l'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
e) Condannare, infine, le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari…”. Parte In data 19.01.2024 si è costituito l' , deducendo che l' aveva provveduto, in CP_2
ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente,
a versare in suo favore la contribuzione dovuta come attestato dalla documentazione versata in atti;
che l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle pagina 4 di 17 Parte prestazioni di lavoro subordinato rese avrebbe determinato l'obbligo per l' convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo.
Ha chiesto al Tribunale adito “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per CP_2
l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via CP_6 principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti dell' a qualsiasi titolo, anche in via meramente solidale alla CP_2 condanna a spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed CP_6 onorari come per legge”.
In data 13.02.2024 si è costituita tardivamente nel presente giudizio l' , Parte_2
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto:
- il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra ricorrente ed azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, la procedura di reclutamento essendo infatti avvenuta in via d'urgenza, di tipo non comparativo/concorsuale, restando selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile, c.d. click day;
- tale evenienza rendeva impossibile qualunque instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, stante il principio di cui all'art. 97 co. 4 Cost.;
- in ogni caso il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
- era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
pagina 5 di 17 - il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che all'eventuale inadempimento del lavoratore avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale;
- in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Ha osservato in ogni caso che, ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, il rapporto potendo produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., del tutto infondate anche in tale ipotesi le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha dedotto altresì che, fermo restando che comunque nella fattispecie in esame l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, l' non aveva CP_1 esercitato poteri di direzione, ma di mero coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere, insussistenti vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
Ha evidenziato per altro che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti ed ha chiesto, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Ha chiesto pertanto “respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore Part del ricorrente, con quelli dell' nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da CP_2
lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_2
pagina 6 di 17 A seguito della disposta rinotifica del ricorso, con memoria difensiva tempestivamente depositata il 4.04.2024, si sono costituite le altre amministrazioni resistenti.
La difesa erariale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della e, altresì, sotto altro profilo, dell' e del Controparte_3 Controparte_4
, insistendo nel rigetto di tutte le domande come formulate dal Controparte_5
ricorrente.
Con note del 4.03.2025 parte ricorrente ha ribadito che “ferma la legittimità del contratto de quo e delle successive proroghe ed esclusa, al contrario, ogni richiesta di conversione e/o stabilizzazione del rapporto di lavoro, … si insiste perché l'attività di co.co.co. resa per 24 mesi in favore dell'asp nel periodo emergenziale possa essere qualificata e valutata, al pari di quella resa dai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato, in termini di “servizio” reso alle dipendenze della p.a., spendibile ai fini dell'assegnazione dei punteggi e della formazione delle graduatorie di future procedure concorsuali…”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a Parte seguito del deposito di note di parte ricorrente, dell' e dell' , la causa viene decisa CP_2
a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. o, in subordine, di un rapporto di lavoro ex art. 2, comma 1, d. lgs. 81/2015.
CP_ Preliminarmente – in relazione alle eccezioni genericamente sollevate dall' - occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione ordinaria vertendo il ricorso sull'accertamento della natura del rapporto di lavoro stipulato dall'azienda sanitaria resistente nell'esercizio di poteri datoriali privatistici, nonché della competenza per materia e per territorio del giudice adito.
Parimenti quanto all'eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 14, comma
1° bis del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, essa in ogni caso può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., attesa l'avvenuta rituale costituzione dell'istituto resistente.
pagina 7 di 17 Infine, quanto alle ulteriori eccezioni dell' in ordine all'estensione del CP_2 contraddittorio in suo confronto, è appena il caso di richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente Controparte_7
non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 8956/2020).
Ancora in via preliminare, occorre esaminare il presunto difetto di legittimazione passiva, eccepito dalla Regione Siciliana e dal convenuto ma comunque rilevabile CP_5
d'ufficio.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito. Nel caso di specie, in capo alla e al CP_3 CP_5
convenuti, non si riscontra alcun difetto di legittimazione passiva in senso proprio, ricavabile dalle mere allegazioni di parte: parte ricorrente, infatti, indirizza la propria domanda tanto nei confronti della che nei confronti del convenuto che CP_3 CP_5 dal tenore complessivo dell'atto introduttivo appaiono entrambi titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio.
Il presunto difetto di legittimazione costituisce pertanto una questione di merito, riguardando l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, al di là delle mere allegazioni contenute nel ricorso.
Ciò chiarito, la domanda nei confronti della Regione siciliana è infondata e va pertanto rigettata, tenendo conto che, come correttamente dedotto nella memoria di costituzione e chiarito anche dalla Sezioni Unite della suprema Corte (Cass. Sez. Un. n.
16861/2011), “nella regione l'attività amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, CP_3
ai singoli assessori, sicché ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa a lui riferibile”.
Parimenti la domanda nei confronti del è infondata e deve essere rigettata, CP_5
pagina 8 di 17 dal momento che l'amministrazione è estranea al rapporto di lavoro per cui è causa, facente capo all' Parte_2
Nel merito, occorre dare atto che le questioni oggetto del presente giudizio sono state oggetto di precedenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024
n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3296/24, 3299/24, 587/2025).
Giova premettere che l'assunzione del ricorrente è avvenuta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della emergenza pandemica del covid, tuttavia appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che
“... I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3295/24 «… in disparte l'accertamento della suddetta nullità anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pagina 9 di 17 pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “...non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una
P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile
2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno, peraltro, la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la
pagina 10 di 17 recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica
(nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n.
8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art.
36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da
Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.)
l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione
e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio
2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato
pagina 11 di 17 mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”.
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone».
Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere pagina 12 di 17 ad “...accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.ssa dall'19.02.2021 al 15.03.2023 in favore Parte_1 dell' , la natura subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti Parte_2 dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012)
e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
A tal proposito si osserva che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non gioverebbe a ricondurre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina della subordinazione, riflettendo la generica prospettazione assertiva spiegata in ricorso e, come tale, del tutto inidonea a comprovare che pagina 13 di 17 non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione nel fornire le proprie Parte_1
energie lavorative1.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi: in merito all'articolato 3 non giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che la ricorrente nell'esercizio della propria attività di lavoro riceveva le disposizioni e indicazioni su turni, orari e protocolli da seguire da parte del dott. Dott. senza che sia possibile Persona_2
appurare il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali sarebbe stata sottomessa sì da poter escludere che la stessa era assoggettata ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale
(Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009,
n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436);
In merito ai capitoli di prova nn.1 e 2 (indicazione delle attività di lavoro svolte) e n.
4 (utilizzo di strumenti, mail, pc aziendali) si tratta di circostanze incontestate;
in merito all'obbligo di comunicare malattie e assenze o l'obbligo di coprire il turno in caso di assenze di colleghi, di cui ai capitoli di prova 5 e 6, si tratta di fatti ininfluenti, poiché anche se in ipotesi confermati, la finalità non poteva che essere quella di assicurare la mera efficienza e continuità del servizio, nell'ambito del coordinamento delle attività in fase emergenziale.
Si osserva, poi, che dalla disamina della documentazione in atti (allegati 7 - timbrature) risulta che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma in base a orari di lavoro variabili entro il numero di ore contrattualmente pagina 14 di 17 previsto dal contratto di assunzione e dalle successive proroghe, soggetto a mera verifica in termini di resa oraria (così nel contratto individuale in atti).
Né sono condivisibili le considerazioni di parte ricorrente esplicitate nelle note del 4 marzo 2025 (pagine 7 e 8), relative agli ordini di servizio di cui alle pagine 17, 18 e 19 del documento 14 (rectius 5) allegato dalla ricorrente medesimo.
Nello specifico le delibere dell'1.10.2022 nn. 640298 e 640546 nel prevedere una rimodulazione, cioè la riduzione del monte orario settimanale e un minore arco temporale, in ragione delle mutate esigenze emergenziali, non sono sintomatiche della soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, quanto piuttosto dell'attività di mero coordinamento delle strutture in oggetto, in relazione al mutare della situazione emergenziale.
Eguale considerazione può farsi in merito alla disposizione del 22.06.2022 n.47024 che, sempre relativamente alle proroghe contrattuali, definisce i livelli minimi prestazionali.
A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Part La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-
pagina 15 di 17 previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto le chieste differenze retributive tra il trattamento economico goduto dalla ricorrente quale lavoratore autonomo co.co.co e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
La domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili.
Rimane assorbita anche la domanda di adeguamento della posizione contributiva e Parte previdenziale, per avere peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha CP_2 CP_1
provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta (cfr. documentazione allegata).
Le spese processuali tra la parte ricorrente, l' e l' restano Parte_2 CP_2 compensate per intero tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto al contenzioso oggetto di causa;
restano compensate, altresì, le spese tra la parte ricorrente, l' e le altre parti resistenti, tenuto conto delle ragioni della Parte_2
decisione e della difesa erariale limitatasi alla costituzione in giudizio.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' seguono la Parte_2 soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022 con applicazione dei minimi tariffari tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo e della decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce, rigetta il ricorso compensa per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' l' , la Parte_2 CP_2
e il;
Controparte_3 CP_5 CP_8 condanna parte ricorrente al pagamento a favore dell' Controparte_1
le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2108,00 oltre il 15%
[...]
spese generali ed oneri accessori come per legge.
Catania, 26/03/2025
IL GIUDICE
Concetta Ruggeri
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o no che la Dott.ssa , dall'19.02.2021 al 15.03.23 ha svolto i seguenti compiti: Parte_1
controllare indirizzo mail aziendale : smistare la posta USCA di pertinenza Email_1 territoriale, prestare assistenza telefonica, tracciare pazienti positivi al covid 19, raccogliere dati anagrafici e clinici dei pazienti, compilare e inviare provvedimenti di inizio e fine isolamento domiciliare e/o guarigione e/o decesso, inviare mail contenenti le richieste per tamponi domiciliari, inserire nel gestionale gli esiti dei tamponi, programmare tamponi di controllo, registrazionevaccini sulle navi ancorate al Porto di ? 2) Vero o no CP_1 che la ricorrente ha lavorato, su turnazione, anche presso l'Aeroporto di Catania, occupandosi di accettazione, raccolta dati, comunicazione obbligo di isolamento, inizio e fine, sorveglianza sanitaria giornaliera e programmazione tamponi per i passeggeri in arrivo? 3) Vero o no che la lavoratrice ha svolto le proprie mansioni seguendo le indicazioni e seguendo le procedure gli schemi e le disposizioni del responsabile della Struttura Commissariale di Via Pasubio 19, Dott. anche in merito ai turni, gli orari e i protocolli Persona_2 da applicare? 4) Vero o no che la dott.ssa nello svolgimento dei propri compiti ha Parte_1 lavorato utilizzando spazi e strumenti aziendali, tra cui pc, cuffie barre, email e piattaforme informatiche? 5)
Vero o no che la lavoratrice ha comunicato malattie o assenze? 6) Vero o no che in caso di assenze di colleghi, la lavoratrice è stata chiamata a coprire il turno?
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8354/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avvocato Alessandra Chillari e dall'Avv. Nicola Platania come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Filippa Morina giusta deliberazione n. 90 del 22.01.2024, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali CP_1 dell'Azienda;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 17 in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede centrale in Roma via Ciro Il Grande n.21. cod. fisc.: , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Vagliasindi in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 rep. n. 37590 a rogito del notaio di Roma, esente da Persona_1
registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tabella allegata al D.P.R. n.131/1986 e da bollo ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 ed elettivamente domiciliato con il suddetto procuratore presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – , CP_1
[...]
in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_3
in persona dell'Assessore pro Controparte_4
tempore, in persona dell'Assessore pro tempore, Controparte_5 rappresentati e difesi rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello stato di
Catania, elettivamente domiciliato/a presso lo studio sito in via Vecchia Ognina 149 CP_1
RESISTENTI
OGGETTO: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato art. 2126
c.c.- differenze retributive - regolarizzazione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27 luglio 2023, Parte_1
ha premesso quanto segue:
- nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid 19, a seguito della emanazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, , era stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa rep. n. 868 del 8/02/2021, con decorrenza dal
19/02/2021, con profilo professionale di “assistente amministrativo”, per la gestione ed il perdurare del suddetto stato di emergenza sanitaria;
- che il rapporto di lavoro, prorogato numerose volte, si era concluso in data
15/03/2023 e non si era svolto secondo le modalità di un co.co.co. ma secondo le modalità tipiche di un rapporto di lavoro subordinato sicché ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento normativo ed economico era stata inviata alle amministrazioni resistenti una pec di diffida rimasta priva di riscontro.
Ha esposto altresì quanto segue pagina 2 di 17 - era stata destinata sin dall'assunzione presso la struttura commissariale di CP_1
in Via Pasubio 19, sotto la direzione e la responsabilità del dott. che le dava Tes_1
indicazioni sui turni, gli orari e i protocolli da seguire in merito ai compiti che gli affidava, meglio indicati nell'atto introduttivo;
- aveva prestato la propria attività secondo modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo i presupposti tipici di tale tipologia di rapporto, quali individuati dalla giurisprudenza richiamata nell'atto introduttivo.
Ha evidenziato in particolare la continuità della prestazione, la cadenza periodica della retribuzione, precisamente mensile, la predeterminazione della retribuzione, l'importo prestabilito e commisurato alla prestazione oraria e non al risultato, la predeterminazione oraria con obbligo di timbratura, la ripetitività, la fungibilità e l'elementarità delle mansioni demandate, la predisposizione di continue indicazioni e disposizioni di servizio, lo svolgimento della prestazione negli ambienti e con gli strumenti messi a disposizione dalla committente, l'assenza di rischio di impresa, la dislocazione da un punto territoriale all'altro in considerazione delle insorte esigenze aziendali, la rideterminazione unilaterale del monte ore lavoro, il perseguimento di fini istituzionali propri del servizio sanitario nazionale.
Ha dedotto che avendo essa svolto un'attività di lavoro subordinato, in applicazione del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione dei lavoratori, previsto dal diritto comunitario, ha maturato una serie di diritti retributivi e previdenziali e di legittime aspettative di stabilizzazione alla pari dei lavoratori a tempo determinato assunti dall'amministrazione ai quali viene riconosciuto un maggiore punteggio nelle selezioni meglio indicate in ricorso.
Ha concluso pertanto di avere diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio del rapporto di pubblico impiego riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL del comparto sanità, con diritto al pagamento della complessiva somma di € 15.497,98 per le voci indicate in ricorso.
Ha chiesto pertanto: “In via principale accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.ssa Parte_1
dall'19.02.2021 al 15.03.2023 in favore dell' , la natura
[...] Parte_2 subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente
pagina 3 di 17 diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del
CCNL Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
b)
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento della natura “subordinata”, accertare e riconoscere in ogni caso il diritto della Dott.ssa
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs. n. 81/2015, come modificato Parte_1 dal'art.1 c.1 lett a) D.L. n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2 novembre
2019 n. 128, all'applicazione in suo favore, in ragione dell'attività prestata nel suddetto Part periodo in favore dell' resistente, del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso ugualmente computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
c) Conseguentemente per
l'effetto dell'accoglimento della domanda, in via principale o in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in virtù dei principi di cui all'art.
36 e 38 della Costituzione, del principio di correspettività ex art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione comunitario, al pagamento dei crediti retributivi maturati nel suindicato arco temporale e che si quantificano nella misura complessiva di € 15.497,98, di cui €
3.624,88 per tfr s.e.&o., calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusta conteggio analitico di cui sopra ed allegato in copia ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile d'ufficio di cui si fa sin da ora esplicita richiesta o che vorrà liquidare il Giudice anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.03.2023 al soddisfo ex art. 1284 co. 4, c.c., sulle somme rivalutate;
d) Conseguentemente e per l'effetto, disporre l'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
e) Condannare, infine, le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari…”. Parte In data 19.01.2024 si è costituito l' , deducendo che l' aveva provveduto, in CP_2
ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente,
a versare in suo favore la contribuzione dovuta come attestato dalla documentazione versata in atti;
che l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle pagina 4 di 17 Parte prestazioni di lavoro subordinato rese avrebbe determinato l'obbligo per l' convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo.
Ha chiesto al Tribunale adito “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per CP_2
l'effetto disporre l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via CP_6 principale, dichiarare, ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti dell' a qualsiasi titolo, anche in via meramente solidale alla CP_2 condanna a spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed CP_6 onorari come per legge”.
In data 13.02.2024 si è costituita tardivamente nel presente giudizio l' , Parte_2
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto:
- il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra ricorrente ed azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, la procedura di reclutamento essendo infatti avvenuta in via d'urgenza, di tipo non comparativo/concorsuale, restando selezionati coloro i quali avevano effettuato il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile, c.d. click day;
- tale evenienza rendeva impossibile qualunque instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, stante il principio di cui all'art. 97 co. 4 Cost.;
- in ogni caso il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- a parte ricorrente erano stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti ad una semplice verifica da parte del responsabile della struttura di allocazione;
- era stato espressamente previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
pagina 5 di 17 - il compenso era stato corrisposto nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
che all'eventuale inadempimento del lavoratore avrebbero trovato seguito le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relative al prestatore d'opera professionale;
- in base all'art. 7 del contratto individuale di lavoro, tra le parti era stata pattuita una clausola di non esclusività, la quale costituiva ulteriore riprova della assenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Ha osservato in ogni caso che, ove il rapporto di lavoro fosse stato qualificato come di tipo subordinato, esso sarebbe stato radicalmente nullo, per violazione degli artt. 35 e 36 del TUPI, il rapporto potendo produrre solo e soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., del tutto infondate anche in tale ipotesi le richieste in ordine a successive assunzioni o avanzamenti di carriera, perdita di chance in ordine a future stabilizzazioni, riservate, in coerenza col piano triennale del fabbisogno, al personale di ruolo sanitario e/o sociosanitario anche non più in servizio, e reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.
Ha dedotto altresì che, fermo restando che comunque nella fattispecie in esame l'attività commissionata ed oggetto del contratto era stata di natura temporanea, eccezionale ed imprevedibile, in quanto connessa con lo stato di emergenza, l' non aveva CP_1 esercitato poteri di direzione, ma di mero coordinamento e verifica dell'attività prestata agli obiettivi da raggiungere, insussistenti vincoli gerarchici e disciplinari, i soli realmente indicativi di un rapporto di subordinazione.
Ha evidenziato per altro che il compenso orario percepito da parte ricorrente era stato di gran lunga superiore a quello per la reclamata posizione di dipendente, come da prospetti in atti ed ha chiesto, nella non temuta ipotesi di accertamento di crediti, la compensazione con quanto erogato, con espressa riserva di ripetere le somme corrisposte in eccedenza.
Ha chiesto pertanto “respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore Part del ricorrente, con quelli dell' nei confronti dello stesso;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da CP_2
lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_2
pagina 6 di 17 A seguito della disposta rinotifica del ricorso, con memoria difensiva tempestivamente depositata il 4.04.2024, si sono costituite le altre amministrazioni resistenti.
La difesa erariale ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della e, altresì, sotto altro profilo, dell' e del Controparte_3 Controparte_4
, insistendo nel rigetto di tutte le domande come formulate dal Controparte_5
ricorrente.
Con note del 4.03.2025 parte ricorrente ha ribadito che “ferma la legittimità del contratto de quo e delle successive proroghe ed esclusa, al contrario, ogni richiesta di conversione e/o stabilizzazione del rapporto di lavoro, … si insiste perché l'attività di co.co.co. resa per 24 mesi in favore dell'asp nel periodo emergenziale possa essere qualificata e valutata, al pari di quella resa dai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato, in termini di “servizio” reso alle dipendenze della p.a., spendibile ai fini dell'assegnazione dei punteggi e della formazione delle graduatorie di future procedure concorsuali…”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a Parte seguito del deposito di note di parte ricorrente, dell' e dell' , la causa viene decisa CP_2
a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. o, in subordine, di un rapporto di lavoro ex art. 2, comma 1, d. lgs. 81/2015.
CP_ Preliminarmente – in relazione alle eccezioni genericamente sollevate dall' - occorre dare atto della sussistenza della giurisdizione ordinaria vertendo il ricorso sull'accertamento della natura del rapporto di lavoro stipulato dall'azienda sanitaria resistente nell'esercizio di poteri datoriali privatistici, nonché della competenza per materia e per territorio del giudice adito.
Parimenti quanto all'eccezione di nullità della notifica del ricorso ex art. 14, comma
1° bis del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, essa in ogni caso può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., attesa l'avvenuta rituale costituzione dell'istituto resistente.
pagina 7 di 17 Infine, quanto alle ulteriori eccezioni dell' in ordine all'estensione del CP_2 contraddittorio in suo confronto, è appena il caso di richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' , sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente Controparte_7
non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. 8956/2020).
Ancora in via preliminare, occorre esaminare il presunto difetto di legittimazione passiva, eccepito dalla Regione Siciliana e dal convenuto ma comunque rilevabile CP_5
d'ufficio.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito. Nel caso di specie, in capo alla e al CP_3 CP_5
convenuti, non si riscontra alcun difetto di legittimazione passiva in senso proprio, ricavabile dalle mere allegazioni di parte: parte ricorrente, infatti, indirizza la propria domanda tanto nei confronti della che nei confronti del convenuto che CP_3 CP_5 dal tenore complessivo dell'atto introduttivo appaiono entrambi titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio.
Il presunto difetto di legittimazione costituisce pertanto una questione di merito, riguardando l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, al di là delle mere allegazioni contenute nel ricorso.
Ciò chiarito, la domanda nei confronti della Regione siciliana è infondata e va pertanto rigettata, tenendo conto che, come correttamente dedotto nella memoria di costituzione e chiarito anche dalla Sezioni Unite della suprema Corte (Cass. Sez. Un. n.
16861/2011), “nella regione l'attività amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, CP_3
ai singoli assessori, sicché ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa a lui riferibile”.
Parimenti la domanda nei confronti del è infondata e deve essere rigettata, CP_5
pagina 8 di 17 dal momento che l'amministrazione è estranea al rapporto di lavoro per cui è causa, facente capo all' Parte_2
Nel merito, occorre dare atto che le questioni oggetto del presente giudizio sono state oggetto di precedenti pronunce di questo ufficio alla cui condivisibili motivazioni per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024
n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24, 3296/24, 3299/24, 587/2025).
Giova premettere che l'assunzione del ricorrente è avvenuta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della emergenza pandemica del covid, tuttavia appare utile chiarire che l'art. 2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che
“... I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3295/24 «… in disparte l'accertamento della suddetta nullità anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pagina 9 di 17 pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “...non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una
P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n. 9591 del 18 aprile
2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno, peraltro, la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art.
36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la
pagina 10 di 17 recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica
(nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n.
8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927; S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art.
36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da
Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.)
l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo
2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione
e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio
2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato
pagina 11 di 17 mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”.
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone».
Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere pagina 12 di 17 ad “...accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.ssa dall'19.02.2021 al 15.03.2023 in favore Parte_1 dell' , la natura subordinata dell'intercorso rapporto, ai sensi e per gli effetti Parte_2 dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012)
e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
A tal proposito si osserva che l'eventuale espletamento della prova orale articolata dalla parte ricorrente non gioverebbe a ricondurre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito della disciplina della subordinazione, riflettendo la generica prospettazione assertiva spiegata in ricorso e, come tale, del tutto inidonea a comprovare che pagina 13 di 17 non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione nel fornire le proprie Parte_1
energie lavorative1.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi: in merito all'articolato 3 non giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che la ricorrente nell'esercizio della propria attività di lavoro riceveva le disposizioni e indicazioni su turni, orari e protocolli da seguire da parte del dott. Dott. senza che sia possibile Persona_2
appurare il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate direttive e disposizioni organizzative alle quali sarebbe stata sottomessa sì da poter escludere che la stessa era assoggettata ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale
(Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009,
n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019 n.5436);
In merito ai capitoli di prova nn.1 e 2 (indicazione delle attività di lavoro svolte) e n.
4 (utilizzo di strumenti, mail, pc aziendali) si tratta di circostanze incontestate;
in merito all'obbligo di comunicare malattie e assenze o l'obbligo di coprire il turno in caso di assenze di colleghi, di cui ai capitoli di prova 5 e 6, si tratta di fatti ininfluenti, poiché anche se in ipotesi confermati, la finalità non poteva che essere quella di assicurare la mera efficienza e continuità del servizio, nell'ambito del coordinamento delle attività in fase emergenziale.
Si osserva, poi, che dalla disamina della documentazione in atti (allegati 7 - timbrature) risulta che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma in base a orari di lavoro variabili entro il numero di ore contrattualmente pagina 14 di 17 previsto dal contratto di assunzione e dalle successive proroghe, soggetto a mera verifica in termini di resa oraria (così nel contratto individuale in atti).
Né sono condivisibili le considerazioni di parte ricorrente esplicitate nelle note del 4 marzo 2025 (pagine 7 e 8), relative agli ordini di servizio di cui alle pagine 17, 18 e 19 del documento 14 (rectius 5) allegato dalla ricorrente medesimo.
Nello specifico le delibere dell'1.10.2022 nn. 640298 e 640546 nel prevedere una rimodulazione, cioè la riduzione del monte orario settimanale e un minore arco temporale, in ragione delle mutate esigenze emergenziali, non sono sintomatiche della soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, quanto piuttosto dell'attività di mero coordinamento delle strutture in oggetto, in relazione al mutare della situazione emergenziale.
Eguale considerazione può farsi in merito alla disposizione del 22.06.2022 n.47024 che, sempre relativamente alle proroghe contrattuali, definisce i livelli minimi prestazionali.
A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi,
l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione
e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere
l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati.
Part La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-
pagina 15 di 17 previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)”
(ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
Pertanto, nessuna tutela può essere ascritta neanche alla domanda avente ad oggetto le chieste differenze retributive tra il trattamento economico goduto dalla ricorrente quale lavoratore autonomo co.co.co e quello preteso in ragione dell'asserita e non dimostrata natura subordinata del rapporto di lavoro.
La domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili.
Rimane assorbita anche la domanda di adeguamento della posizione contributiva e Parte previdenziale, per avere peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come dall' dedotto, dandosi atto che l' ha CP_2 CP_1
provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta (cfr. documentazione allegata).
Le spese processuali tra la parte ricorrente, l' e l' restano Parte_2 CP_2 compensate per intero tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale rispetto al contenzioso oggetto di causa;
restano compensate, altresì, le spese tra la parte ricorrente, l' e le altre parti resistenti, tenuto conto delle ragioni della Parte_2
decisione e della difesa erariale limitatasi alla costituzione in giudizio.
Le spese processuali tra la parte ricorrente e l' seguono la Parte_2 soccombenza e, per l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022 con applicazione dei minimi tariffari tenendo conto del valore e dell'oggetto della controversia, del carattere seriale del contenzioso de quo e della decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce, rigetta il ricorso compensa per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l' l' , la Parte_2 CP_2
e il;
Controparte_3 CP_5 CP_8 condanna parte ricorrente al pagamento a favore dell' Controparte_1
le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2108,00 oltre il 15%
[...]
spese generali ed oneri accessori come per legge.
Catania, 26/03/2025
IL GIUDICE
Concetta Ruggeri
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o no che la Dott.ssa , dall'19.02.2021 al 15.03.23 ha svolto i seguenti compiti: Parte_1
controllare indirizzo mail aziendale : smistare la posta USCA di pertinenza Email_1 territoriale, prestare assistenza telefonica, tracciare pazienti positivi al covid 19, raccogliere dati anagrafici e clinici dei pazienti, compilare e inviare provvedimenti di inizio e fine isolamento domiciliare e/o guarigione e/o decesso, inviare mail contenenti le richieste per tamponi domiciliari, inserire nel gestionale gli esiti dei tamponi, programmare tamponi di controllo, registrazionevaccini sulle navi ancorate al Porto di ? 2) Vero o no CP_1 che la ricorrente ha lavorato, su turnazione, anche presso l'Aeroporto di Catania, occupandosi di accettazione, raccolta dati, comunicazione obbligo di isolamento, inizio e fine, sorveglianza sanitaria giornaliera e programmazione tamponi per i passeggeri in arrivo? 3) Vero o no che la lavoratrice ha svolto le proprie mansioni seguendo le indicazioni e seguendo le procedure gli schemi e le disposizioni del responsabile della Struttura Commissariale di Via Pasubio 19, Dott. anche in merito ai turni, gli orari e i protocolli Persona_2 da applicare? 4) Vero o no che la dott.ssa nello svolgimento dei propri compiti ha Parte_1 lavorato utilizzando spazi e strumenti aziendali, tra cui pc, cuffie barre, email e piattaforme informatiche? 5)
Vero o no che la lavoratrice ha comunicato malattie o assenze? 6) Vero o no che in caso di assenze di colleghi, la lavoratrice è stata chiamata a coprire il turno?