Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/06/2025, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Martiri di Cefalonia 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 n. -OMISSIS- emesso in data 30 giugno 2021, notificato al ricorrente in data 29 ottobre 2021;
b) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 30 giugno 2021, n. -OMISSIS-, notificato in data 29 ottobre 2021, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 9 aprile 2016, ritenendo che « nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A fondamento della propria decisione il Ministero ha evidenziato che in sede istruttoria era emerso che nei confronti del ricorrente era stata emesso in data 14 novembre 2016 « decreto penale del G.I.P. c/o il Tribunale di Bergamo, divenuto esecutivo il 27 gennaio 2017, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( guida in stato d’ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) accertato il 16 ottobre 2016 in Pianico» ; ha notato il particolare allarme sociale che destava la condotta per cui l’istante era stato condannato; e ha evidenziato che la circostanza emersa in sede istruttoria costituiva un indice di inaffidabilità del richiedente che – considerato nell’ambito di una valutazione complessiva della sua posizione – non consentiva di escludere che il suo inserimento nella collettività nazionale arrecasse danno alla stessa.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale provvedimento per « eccesso di potere [ed] errore nei presupposti nella parte in cui ritiene non accoglibile la richiesta di cittadinanza sul presupposto della sussistenza di una “vicenda penale” ritenuta “sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità” tale per cui la concessione della cittadinanza “arrechi danno alla collettività” » sostenendo, in sintesi, che l’amministrazione resistente aveva fondato il proprio diniego « sull’unico errore … che il richiedente [aveva] commesso da quando è entrato in Italia », omettendo ogni valutazione sulla sua condizione sociale, familiare e reddituale.
3. In data 1 febbraio 2022, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
4. Il 25 ottobre 2022, la stessa amministrazione ha depositato una relazione – in uno con gli atti del procedimento – al fine di insistere per il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata in data 7 maggio 2025, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che – nelle more della definizione del presente giudizio – il Tribunale di Sorveglianza di Brescia gli aveva concesso la riabilitazione con ordinanza datata 6 dicembre 2022 e depositata il 21 dicembre 2022.
6. All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 16 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
8. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
9. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
10. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
11. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
12. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio ritiene che il provvedimento di cui al presente giudizio sia scevro dai vizi lamentati e che l’amministrazione resistente abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza del ricorrente per la non compiuta integrazione dello stesso nella comunità nazionale desumibile dalla violazione della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
13. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in particolare, la p.a. ha ritenuto che non sussistesse la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana, evidenziando che a carico del ricorrente sussisteva una « «decreto penale del G.I.P. c/o il Tribunale di Bergamo, divenuto esecutivo il 27 gennaio 2017, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato d’ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) accertato il 16 ottobre 2016 in Pianico », notando che la predetta vicenda penale era un « indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente » (che considerato nell’ambito di « una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria » non consentiva di escludere che l’inserimento stabile dell’interessato nella collettività nazionale arrecasse danno alla stessa), e sottolineando le ragioni che la inducevano a valutare con particolare severità anche un singolo episodio (il « particolare allarme sociale » che destava la condotta per cui il ricorrente era stato destinatario della condanna in sede penale).
14. Si tratta di una valutazione non censurabile tenuto conto della natura del potere esercitato dalla p.a. resistente, degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dall’attribuzione della cittadinanza.
14.1. Questo Tribunale, infatti, ha già avuto modo di evidenziare che la condotta per cui il ricorrente è stato condannato « denota un’insensibilità al rispetto delle norme del Codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con misure via via sempre più incisive » (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469). È stato altresì ricordato che « la giurisprudenza è costante nel ritenere che il reato di guida in stato di ebbrezza deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 5 gennaio 2023, n. 191). Ancora di recente, poi, questo Tribunale ha ritenuto tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore della condotta di guida in stato di ebbrezza « a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali» (cfr. Tar Lazio, V- bis , 27 maggio 2024, n. 10636).
14.2. Nel caso di specie, poi, il rilievo che l’amministrazione ha dato alla condotta di guida in stato di ebbrezza per cui il ricorrente è stato condannato appare tanto più giustificato se considerata rilevante dalla p.a. è stata posta in essere dal ricorrente in data 16 ottobre 2016, ovvero pochi mesi dopo la proposizione dell’istanza ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Al riguardo, va sottolineato che il particolare rilievo, ai fini delle valutazioni proprie del procedimento di concessione della cittadinanza, di una condotta di guida in stato di ebbrezza commessa in prossimità della proposizione dell’istanza è stato da ultimo riconosciuto da Consiglio di Stato, III, 20 giugno 2024, n. 5516.
15. È poi appena il caso di notare che non può essere considerata significativa – al fine di determinare l’illegittimità dell’atto gravato – la pronuncia di riabilitazione resa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza del 6 dicembre 2022, tenuto conto che: per un verso, l’ordinanza di riabilitazione è stata emanata in data successiva all’adozione del provvedimento gravato; per altro verso, per consolidata giurisprudenza, l’intervenuta riabilitazione non assume di per sé carattere dirimente al fine di escludere la ragionevolezza della decisione assunta dalla p.a. resistente in materia di concessione della cittadinanza (cfr. Consiglio di Stato, III, 21 ottobre 2019, n. 7122).
16. Va infine evidenziata l’irrilevanza degli ulteriori argomenti con cui il ricorrente ha sottolineato la sua condizione di piena integrazione sotto il profilo lavorativo, tenuto conto che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e, per altro verso, rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2944).
17. Avuto riguardo a tutto quanto finora esposto, la decisione assunta dall’amministrazione non appare né irragionevole né manifestamente ingiusta: del resto, va sottolineato che la particolare cautela con cui la p.a. resistente valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche poste in essere dai richiedenti, per un verso, è giustificata dall’irrevocabilità del riconoscimento della cittadinanza che presuppone che « nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 14 febbraio 2017, n. 657 e Tar Lazio, V- bis , 20 gennaio 2023, n. 1107) e – per altro verso – è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente (Tar Lazio, V- bis , 13 marzo 2023, n. 4266).
18. Conclusivamente, il provvedimento impugnato non è affetto dai vizi lamentati nell’atto introduttivo e, quindi, il gravame proposto avverso lo stesso deve essere respinto.
19. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.