Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 6992/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6992/2019 R.G., vertente
Tra
– in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Giudice appellante e
, in persona del Sindaco p.t. , CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Raimondo e dall'avv. Matteo Mungari
appellata e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari appellata
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Roma il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “(…) NEL CP_3
MERITO IN VIA PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare che il sinistro subito dal veicolo Volvo Truck
TG DH 195 LF con semirimorchio Lecitrailer TG AD 37771 di proprietà della in Controparte_4 data 13/04/2012 alle ore 18.15 circa in Roma (RM) alla Via Alberto Bergamini cavalcavia Balsamo Crivelli, si è verificato per colpa esclusiva del per la mancata segnaletica al Controparte_5 cavalcavia e dichiarare le parti convenute o chi di esse tenuto per legge, responsabili dell'evento per cui è causa ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c.; 2) Conseguentemente, condannare le parti convenute o chi di esse tenuto per legge al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Volvo Truck TG DH 195
LF con semirimorchio Lecitrailer TG AD 37771 di proprietà della danni Controparte_4 quantificabili nella misura di € 13.210,00 (tredicimiladuecentodieci/00), oltre 9 giorni di fermo tecnico, o in quella diversa somma che il giudice riterrà di giustizia, anche a mezzo C.T.U. Tecnica, sempre nei limiti
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4) Sentenza con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”. A fondamento della domanda, la parte attrice deduceva che “in data 13/04/2012 alle ore 18.15 circa, in località Roma (RM) alla Via Alberto Bergamini Cavalcavia Balsamo Crivelli, il veicolo Truck TG DH 195 LF con semirimorchio Lecitrailer TG AD 37771 (di sua proprietà) (…) condotto nell'occasione dal sig.
, finiva contro il cavalcavia Balsamo Crivelli alla Via Alberto Bergamini poiché Persona_1 sprovvisto di segnaletica che indicasse il divieto di transito per altezza”. Precisava la società istante che “interveniva la Polizia Locale (…) che redigeva verbale” e che a seguito dell'incidente il suddetto mezzo riportava danni “per la cui riparazione si richiede la somma di €13.210,00 (tredicimiladuencentodieci/00) oltre 9 giorni di fermo tecnico come da preventivo che si allega”, sostenendo, inoltre, in punto di diritto, la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. “(…) essendo l'incidente addebitale all'incuria ed alla mancata segnaletica del cavalcavia dei convenuti”. Si costituiva eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_1 rilevando inoltre, sempre in via preliminare, la sussistenza di un rapporto assicurativo con
[...]
pertanto, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_6 causa detta Mutua per essere dalla stessa garantita e manlevata nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto CP_1 infondata in fatto, in diritto e non provata.
Le Assicurazioni di Roma – si costituiva in giudizio, chiedendo, in via Controparte_6 principale, il rigetto della domanda proposta dalla attrice nei confronti di nonché, in via CP_1 gradata, il contenimento dell'eventuale condanna a garantire e tenere indenne detta amministrazione comunale esclusivamente entro il limite del dettato contrattuale nel suo complesso. Espletata l'istruttoria a mezzo prova testimoniale e produzione documentale il giudice, respinta l'istanza di CTU per la valutazione dei danni riportati dal mezzo di parte attrice, con sentenza n. 7114/2019 ha respinto la domanda e condannato la parte attrice a rifondere alle convenute le spese di giudizio, nella misura di € 3.000,00 nei confronti di ciascuna delle parti convenute.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della Controparte_4 efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento dell'appello e per l'effetto, previa CTU tecnica per la quantificazione dei danni oggetto della domanda e per la misurazione dell'altezza sia del veicolo danneggiato di proprietà dell'attrice che del cavalcavia, accogliere la domanda come proposta nel primo grado di giudizio. Si è costituita deducendo la inammissibilità dell'appello e la infondatezza dei motivi, CP_1 chiedendone il rigetto, riproponendo la domanda di garanzia nei confronti della propria società assicuratrice per il caso di accoglimento dell'appello.
Si è costituita anche la società deducendo la Controparte_6 infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2024, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato. Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che le risultanze istruttorie fossero insufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretta fra i danni lamentati da e le condizioni del CP_4 cavalcavia, da cui sarebbe derivato l'evento lesivo, così motivando sul punto:
“Le allegazioni di parte attrice e la documentazione acquisita in giudizio – verbale della Polizia Municipale, fotografie dei luoghi – (dalla quale va esclusa la scheda tecnica irritualmente depositata dall'attrice unitamente alle note conclusive) - in una con la prova testimoniale assunta in corso di causa, non consentono di ritenere sufficientemente dimostrati gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, il nesso causale fra il danno subito e le specifiche modalità di verificazione dell'evento, elemento questo che costituisce oggetto di un preciso onere probatorio dell'interessato”, non risultando peraltro il teste addotto essere stato presente al momento della redazione del verbale della Polizia intervenuta. Ha inoltre ritenuto che
“nel caso di specie, non può essere ravvisata un'insidia stradale neppure nella omessa segnalazione dell'altezza massima del cavalcavia”, essendo ben visibile l'eventuale ostacolo, essendo il sinistro avvenuto in orario diurno e condizioni di visibilità buone.
Pagina 2 Infine, ha rilevato che non fosse stata acquisita prova neppure della altezza del cavalcavia inferiore a quella del limite massimo consentito agli autotreni, con conseguente obbligo di segnalazione della altezza asseritamente inferiore, così motivando sul punto:
“nel documento prodotto dal (doc. 5), ovvero nella missiva della Polizia di CP_3 capitale - Gruppo Tiburtino Sezione Polizia Stradale del 9 agosto 2016 - risulta CP_1 comunicato quanto segue : “ad integrazione di quanto trasmesso in data 3 agosto 2016 si precisa che il tratto di via Bergamini sotto il cavalcavia di via F. Fiorentini non ha limiti di altezza per il transito dei veicoli, in quanto avente altezza superiore a quanto stabilito dal decreto legislativo 02/08/1992 ex art. 61” (ossia eccedente i metri
4). In esito agli accertamenti tecnici effettuati in fase stragiudiziale dalla terza chiamata
a mezzo del proprio fiduciario - studio tecnico - viene ugualmente precisato Per_2 che “Detto sottovia risultava avere un'altezza superiore a metri quattro dove transitavano agevolmente sia camion che autobus di linea …”.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto non provato il nesso di causalità, che non sarebbe stato neppure oggetto di contestazione da parte della convenuta amministrazione, e avendo l'attore solo l'onere ai sensi dell'art. 2051 c.c. di provare che il sisistro si fosse verificato a causa della presenza del cavalcavia con altezza non segnalata;
inoltre che il verificarsi del sinistro era comunque attestato dla verbale della Polizia intervenuta, e che “nessun valore può avere l'attestazione depositata dalle controparti relativa all'altezza del cavalcavia, essendo atto di parte e unilaterale e sicuramente non valutabile come prova come effettuato dal Giudice di prime cure”.
Le censure non appaiono idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, in particolare sotto il profilo della mancanza di prova sulla altezza del cavalcavia inferiore a metri 4 (che avrebbe imposto l'obbligo di segnaletica, secondo la prospettazione della parte attrice). Premesso che dal verbale della Polizia risulta l'impatto del veicolo con il cavalcavia, il quale infatti aveva anche riportato danni, va tuttavia rilevato che era onere della parte attrice provare l'altezza del cavalcavia, oltre che l'altezza del proprio mezzo, atteso che le parti costituite hanno sin dalla comparsa di costituzione di primo grado contestato che il cavalcavia fosse di altezza superiore a quella che impone l'obbligo di segnalazione. Sotto tale profilo, per un verso si rileva che la parte attrice, cui incombeva l'onere, ai fini della domanda proposta, nulla ha allegato e tempestivamente documentato quanto alla altezza del cavalcavia, e per altro verso - come già rilevato dal primo giudice - sussistono elementi idonei a dare fondamento alla eccezione delle convenute, quali, in primo luogo la missiva della Polizia stradale del 3 agosto 2016, richiamata dal primo giudice e neppure valutata nell'atto di appello, da cui risultava – per quanto riportato nella sentenza e non contestato in questa sede di appello - che il cavalcavia non avesse altezza inferiore a 4 metri, e la perizia tecnica della società assicuratrice, cui non è stata opposta una diversa verifica dei luoghi, da parte dell'appellante, pur essendo l'oggetto dell'accertamento (l'altezza del cavalcavia) circostanza facilmente verificabile, a mezzo di misurazione di un proprio tecnico. In tale contesto, mancando la prova della altezza del cavalcavia e della violazione di un obbligo di segnaletica da parte del convenuto, la domanda della odierna appellante, CP_3 che su tali presupposti di fondava, appare del tutto priva di fondamento. I restanti motivi di appello risultano pertanto assorbiti. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pagina 3 rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, nei confronti di ciascuna della parti costituite, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Roma, 17 aprile 2025 La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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