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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5930 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 21/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2244/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa
Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2244/2022 R.G ad oggetto: lesione personale
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in San Giorgio a Cremano (NA), alla via S. Martino n. 57, quale genitore esercente la potestà nonché l'affidamento esclusivo, sulla minore Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il
[...] C.F._2
12.01.2006 e anch'ella residente in [...], rapp.ta e difesa - in virtù di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Massimo Casaretti (c.f. ) ed Enrico Cataldo (c.f. C.F._3
) e con loro elett.te dom.ta in Napoli, alla via Armando Diaz n. C.F._4
1 24 (p.e.c. ed ; Email_1 Email_2
appellante
C O N T R O
A.S.D. , C.F. n. , in persona del Presidente legale rapp.te Parte_2 P.IVA_1
p.t., Sig. , con sede in Napoli alla via Camillo De Meis n. 655 Parte_3 ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via Brancaccio n. 52, presso lo studio dell'Avv. Dora Carluccio, C.F. n: , (pec: C.F._5
, dalla quale è rappresentata e difesa;
appellata Email_3
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratore ad negotia dr. munita dei Controparte_2 poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. 95247/11284 di Persona_2 rep/racc., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vittorio Cozzolino (C.F. ), C.F._6 presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza Calenda n. 15, elegge suo domicilio (PEC: ; appellata Email_4
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 4031/2022 del Tribunale di Napoli, VI sez. civile, pubblicata il 26/04/2022 e notificata il 02.05.2022;
CONCLUSIONI
- per l'appellante e per le appellate: come da note scritte depositate per l'odienra udienza.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato , in qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sulla figlia ha esposto che Persona_1 quest'ultima, iscritta a un corso di ginnastica artistica sin dal mese di ottobre del 2015, il giorno 29.12.2015, verso le ore 19.00 circa si era infortunata nel corso dell'ora di lezione;
esponeva che la bambina, sebbene fosse assistita nell'esecuzione dei vari esercizi fisici dall'istruttrice, era caduta rovinosamente a terra impattando con il gomito destro sul pavimento della sala da ginnastica sita in San Giorgio a Cremano,
2 alla via San Martino n. 129. L'attrice lamentava che le conseguenze dell'impatto erano state accentuate dall'assenza sulla pavimentazione di un rivestimento ammortizzante, quali tappetini o altra protezione idonea a tal fine, nonché dalle rassicurazioni degli istruttori, i quali consigliavano il rientro a casa della bambina.
Il giorno dopo, a seguito di accertamenti presso il Centro Radiologia e Terapia Fisica di San Giorgio a Cremano, le era stata diagnosticata la “alterazione morfostruttuale del nucleo dell'epitroclea come da frattura” sicché si era recata all'ospedale Santo Bono Pausillipon in Napoli, e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico e cure e terapie, all'esito delle quali erano residuati postumi stabilizzati.
Citava in giudizio la ritenendo configurabile una Controparte_3 responsabilità contrattuale della stessa, o comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2043 c.c., ascrivibile, tra l'altro, alla mancanza di presidi di protezione sulla pavimentazione, nonché al mancato – tempestivo – soccorso, mediante la richiesta di intervento immediato del 118, in luogo delle rassicurazioni date alla madre circa le buone condizioni dell'allieva da parte degli istruttori.
Chiedeva il risarcimento dei danni subiti quantificati in misura pari ad € 22.207,71.
In data 10.05.2017 si costituiva l' che chiedeva ” voglia l'Ill.mo Controparte_3
Sig. Giudice, contraris reiectis, a) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
b) condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione alla procuratrice antistataria. In via preliminare chiedeva autorizzare la chiamata in causa del terzo nei confronti della quale Ente assicuratore Controparte_1 tenuto dalla A.S.D. La Clave Latina con conseguente differimento della prima udienza”.
Autorizzata la chiamata in causa della la stessa si costituiva in Controparte_4 giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione, di quello di chiamata in causa, e contestando che fosse mai stata stipulata alcuna polizza assicurativa fra la
[...] P
e Precisava che, l'unico contratto dalla medesima CP_3 CP_5 stipulato era intercorso con la ACSI, Associazioni Centri Sportivi Italiani, mentre non era dimostrato che l'associazione convenuta facesse parte dei soggetti assicurati, in quanto non era stato prodotto l'attestato assicurativo e di convenzione assicurativa. In via gradata, invocava la franchigia assicurativa prevista e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale. Si giungeva all'udienza del 26.04.2022, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale era data lettura del dispositivo della sentenza n. 4031/2022, con
3 cui il Tribunale di Napoli, VI sez. civile, così statuiva:” a) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
b) condanna , in qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1 minore al pagamento, in favore della , in Persona_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 264,00 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dora Carluccio, ex art. 93 c.p.c.; c) condanna Parte_1
in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore al
[...] Persona_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 20.05.2022, , nella qualità, impugnava la prefata Parte_1 sentenza alla stregua di 3 motivi di gravame, chiedendo alla Corte di Appello di Napoli :” preliminarmente, sospendersi in tutto o in parte la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, anche eventualmente stabilendosi una cauzione a carico della odierna appellante;
nel merito, in ogni caso, previa riforma della sentenza impugnata, accertarsi la esclusiva responsabilità della convenuta AS nella causazione del sinistro occorso alla minore condannando quest'ultima o, in alternativa, la Persona_1 CP_1
al risarcimento dei danni secondo l'ammontare stabilito dal C.t.u. in primo grado (€
[...]
,00, calcolato sulla scorta delle tabelle in uso al Tribunale di Milano - cfr. All. 15), oltre agli interessi legali a far data dalla costituzione in mora del 14.01.2016 (cfr. All. 8), alle spese sostenute dall'attrice per la negoziazione assistita propedeutica al giudizio di primo grado (per complessivi € 250,00 - cfr. All. 11) e al rimborso dell'acconto corrisposto dalla Sig.ra al Pt_1
C.t.u. (per complessivi € 400,00 - cfr. All. 19); condannarsi la AS o, in alternativa, la
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai Controparte_1 procuratori di parte attrice ex art. 93 c.p.c.”.
In data 06.09.2022, si costituiva la la quale chiedeva l'accoglimento Controparte_3 delle seguenti conclusioni:” in via preliminare ed assorbente a) rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
nel merito b) rigettare la domanda proposta dall'appellante perché infondata in fatto e in diritto e confermare “in toto” la sentenza appellata n. 4031/22 del Tribunale di Torre Napoli;
c) rigettare l'appello proposto e, contestualmente, condannare parte Appellante, in favore dell' Appellata, al risarcimento che si riterrà equo riconoscere in virtù dell'art.96 c.p.c.; d) condannare parte Appellante al pagamento delle somme liquidate nella sentenza appallata, oltre svalutazione monetaria;
e) in considerazione del debito di valuta venutosi a determinare con la sentenza appellata, condannare parte appellante al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, co.4 c.c. e suc. mod, sulle somme liquidate nella sentenza appellata a far data dal deposito della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo;
f) condannare, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, come previsto dal D.M. 55/2014 e succ. mod. apportate dal D.M. 37/2018, del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art.93 4 c.p.c., in favore del difensore con la maggiorazione prevista dall'art.15 del D.M. 585/1994 e dall'art.4, co.2 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
In data 04.10.2022 si costituiva che così concludeva: Controparte_4
”dichiarare l'inammissibilità e la improcedibilità dell'appello proposto per violazione della disciplina di cui all'art. 342 e 348 bis c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'assoluta infondatezza dell'appello e rigettarlo integralmente;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Napoli n. 4031/2022; in ogni caso, in accoglimento delle domande e eccezioni proposte in primo grado di giudizio: - accertare e dichiarare la nullità dell'originario atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa ed in garanzia dell' nei confronti Controparte_7 dell' sicurativa della Controparte_4
con la ovvero, nella ipotesi in cui detta Controparte_7 Controparte_1 copertura assicurativa non venga ex adverso provata, voglia, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall' nei Controparte_7 confronti di con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, limitando, CP_1
l'eventuale s soccombenza nei confronti della sola originaria convenuta appellata
, con vittoria di spese e compensi di giudizio;
- nel merito, Controparte_7 lla tipica ipotesi di danno auto-procurato, voglia rigettare la domanda proposta dalla sig.ra nella qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_1 sulla figlia minore nei confronti dell' Persona_1 [...] ei confronti della te Controparte_7 [...] perché infondata e non provata in an ed in quantum;
- nella denegata ipotesi di CP_4 sia pur parziale delle avverse istanze, voglia comunque ravvisarsi un concorso di colpa della parte attrice, parimenti concorrente nella produzione dell'evento lesivo;
- rideterminare l'entità dei postumi permanenti lamentati, riducendolo secondo parametri medici più obbiettivi servendosi dell'ausilio di C.T.U. medico legale;
- nella ancora più denegata ipotesi di superamento delle eccezioni di scopertura assicurativa e di condanna solidale della comparente con la convenuta CP_1 Controparte_7
voglia l'Onorevole Giudicante detrarre la somma di €. 1.500,00 dal totale
[...]
, in ragione della prevista franchigia contenuta nel richiamato CP_1 contratto di polizza;
- ancora, non riconoscere alcuna spesa eventualmente reclamata dalla contraente per assistenza del proprio legale in quanto non espressamente designato dalla GN, a rigore di polizza. Con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 24.10.2022 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza oggetto di gravame e rinviava per la trattazione all'udienza del 12.01.2023 e, di seguito, più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 21.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5 Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 20.05.2022 a fronte della sentenza n. 4031/2022, pubblicata il 26.04.2022 e notificata il 02.05.2022, il cui termine breve sarebbe spirato il 01.06.2022.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 163, 167, 183, 195 c.p.c., 1218, 2697 e 2735 c.c., nonché per omesso esame di taluni fatti emersi dall'istruttoria e/o, in ogni caso, per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la ritenuta carenza di responsabilità dell'AS nella causazione del sinistro relativamente alle risultanze dell'istruttoria” censurava che la decisione risultava viziata e ingiusta in quanto il Giudice è partito dall'erronea convinzione che spettasse all'attrice allegare e provare non soltanto la verificazione del sinistro e l'entità dei danni ma anche le modalità con cui sarebbe avvenuto il sinistro e il nesso eziologico tra questo e la condotta in concreto ascritta a responsabilità dell'AS; al contrario la colpa dell'organizzatore di corsi sportivi va individuata anche in relazione a circostanze concrete quali, nel caso di specie: - la tenerissima età della piccola la quale, all'epoca del sinistro Persona_1 aveva soltanto 9 anni;
l'inesperienza e/o, comunque, la scarsa dimestichezza della giovane allieva con l'attività sportiva impartita dall'AS (la convenuta ha confermato che di nove anni all'epoca del sinistro, frequentava il corso ginnico da circa un mese), circostanze pienamente confermate da tutti i testi escussi. Ne segue che le risultanze istruttorie sono risultate pressoché univoche nell'affermare che la caduta si è verificata nel corso di un complesso “esercizio acrobatico” denominato “capovolta” da eseguire attraverso l'utilizzo di una “trave” di legno. Costituendosi in giudizio la AS ha versato in atti una fotoriproduzione in cui compare una trave di legno. Il giudice di primo grado avrebbe violato il combinato disp. degli artt. 2118 e 2697 c.c., specialmente nella parte in cui è stato ritenuto che, nel caso di specie, spettasse
6 all'attrice dimostrare “che il danno si era verificato nel corso dello svolgimento della prestazione sportiva come conseguenza dell'inadempimento dell'associazione convenuta”; Col secondo motivo Rubricato “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 163, 183, vi co., n. 1, c.p.c. in riferimento alle parti della sentenza in cui è stato ritenuto che l'attrice avrebbe proposto una domanda nuova (come tale inammissibile) relativamente all'adozione di presidi antinfortunistici non validi da parte dell'AS e all'inidoneità dell'istruttrice a impartire le lezioni ginniche”. La sentenza oggetto di gravame va riformata con riguardo alla parte in cui il giudice ha rilevato d'ufficio entrambe le questioni oggetto del presente motivo di impugnazione, senza cioè che esse fossero state sollevate dalle altre parti costituite (le quali hanno invero pienamente accettato il contraddittorio sul punto, senza cioè inferire alcuna violazione delle regole processuali o difensive, come dimostra il contenuto delle loro note conclusionali e le dichiarazioni rese nel verbale di udienza del 26.04.2022) e senza nemmeno attivare il meccanismo previsto dall'art. 101, II co., c.p.c., ovvero concedendo alle parti un termine per controdedurre sulla questione. Col terzo motivo Rubricato “nullità della sentenza per omesso esame e/o per difetto di motivazione circa il fatto che la mancata attivazione dei soccorsi avrebbe integrato un “fattore di aggravamento del danno” e non già ulteriore elemento da cui trarre - o quanto meno presumere - l'accertamento della responsabilità dell'AS”. Il primo giudicante ha sostenuto l'omessa attivazione dei primi soccorsi non poteva
“essere considerata causa del danno, giacché la stessa si è avuta dopo la sua produzione, quindi secondo le medesime allegazioni dell'atto di citazione, la stessa integra un'inadempienza la quale, al più, avrebbe potuto costituire un fattore di aggravamento di un danno”;
L'appello valutato nel suo complesso è fondato e merita l'accoglimento.
Invero, con pronuncia n° 22752 del 04/10/2013, la Suprema Corte ha statuito che "in ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda d'iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola, pertanto, è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche ".
Pertanto, considerato che nel caso in esame (danno cagionato dall'alunno a sé stesso) la responsabilità della scuola di ginnastica ha natura contrattuale e non extracontrattuale" (Cass. n" 24456/2005) trovando il proprio titolo nel C.d. "contratto ad effetti protettivi" (che s'instaura fra l'allievo e la scuola al momento della iscrizione). Consegue a tale contratto non solo l'obbligazione specifica di impartire le
7 lezioni nella disciplina concordata ma anche il dovere di vigilanza per scongiurare che l'allievo possa arrecare danni a cose, a terzi o a sé stesso (autolesione).
In tale prospettiva nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord., 25 novembre 2021, n. 36723) e di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose" (Cass. n. 9542/09). Orbene, quanto alla prima circostanza non è contestato che il sinistro per cui è causa sia avvenuto durante le lezioni di ginnastica. Quanto alla seconda, la convenuta in primo grado non ha adempiuto all'onere probatorio impostole dalla legge. Invero, (come riportato dal Giudice di prime cure) la testimone , ha affermato Tes_1 che, come riferitole dall'istruttrice, la minore era caduta mentre stava eseguendo un esercizio, (…) “nella palestra c'era la trave. C'erano dei tappetini del tipo di quelli che si usano anche nelle sale giochi dei bambini;
che si agganciavano l'uno all'altro come se fossero tessere di un puzzle. Adesso non ricordo con precisione dove si trovassero i tappetini ma ricordo che non erano collocati vicino alla trave”.» Quanto alla testimone (come riportato dal Tribunale), riguardo lo stato dei Tes_2 luoghi, ha affermato che “ricordo che vicino la trave c'era qualcosa, se non erro, dei piccoli tappetini che erano apposti tutto intorno. Non ricordo con precisione la forma né la tipologia dei tappetini, ricordo solo che erano posti a terra ed accostati gli uni agli altri. Non saprei dire se erano imbottiti. Ricordo con precisione solo che, in seguito all'incidente, venne acquistato un tappetino più spesso, che veniva montato dalle bambine prima dell'inizio della lezione” e, quanto al comportamento dell'istruttrice: “di solito era sempre
8 vicina alle bambine mentre svolgevano gli esercizi sulla trave. Non posso affermare con certezza che lo fosse anche prima della caduta perché, come ho detto, non ho visto Per_1 cadere”.» Ne segue che, mentre parte attorea ha soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima incombente egualmente non può dirsi per la convenuta atteso che né la scuola né
l'insegnante (ascoltata come teste) hanno superato la presunzione di responsabilità, dimostrando di aver adottato misure idonee per scongiurare pericoli o pregiudizi di sorta alla allieva (di anni nove ed iscritta da un mese alla scuola di ginnastica) durante l'esecuzione dell'esercizio alla trave (di non facile esecuzione comportando per chi lo esegue la capacità di mantenere l'equilibrio (cfr. disegni contenuti nell'atto di appello). Dunque, non è stato provato che il sinistro per cui è lite fosse avvenuto all'interno del perimetro del cd rischio consentito, ovvero in una fase 'normale' dell'attività sportiva organizzata dall'AS, quanto piuttosto in esito all'esecuzione di esercizi di ginnastica artistica che presentavano un grado di complessità e di pericolosità che imponevano, in capo alla convenuta, ben più alti standard professionali, formativi, di vigilanza e sicurezza. La domanda merita dunque l'accoglimento.
Il CTU, nominato in primo grado, ha accertato che “la minore, a causa del sinistro ha riportato un “Distacco epitroclea a destra” (cfr. referto n.0104170). In data 08/01/'15 veniva praticato l'intervento chirurgico al gomito destro: “Incisione curvilinea al gomito, dieresi del sottocute, si incide la fascia e si scheletrizza l'omero, si rinviene frattura distacco della epitroclea a più frammenti, sintesi con 3 fili di Sutura per piani, cute in ethilon. Per_3
”. Sicché il 10/'1/'16 la bambina veniva dimessa con diagnosi di: Controparte_8
“Distacco I tipo Salter epitroclea a destra” (…). La lesione riscontrata è causalmente ricollegabile all'evento traumatico, così come descritto. Infatti, al momento della caduta la bambina ha battuto al suolo con il gomito destro;
può quindi essersi verificato un trauma di tipo diretto, con la forza vulnerante che ha agito direttamente sul nucleo di accrescimento della epitroclea.” (…) Ha concluso il CTU per una inabilità temporanea totale, I.T.T., è durato per 4 giorni, inabilità temporanea parziale, I.T.P., si è complessivamente protratto per 104 giorni, così suddivisibili: 9 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 65 giorni al 25%.(…) I postumi anatomici della frattura-distacco della epitroclea, per analogia, possono essere valutati al 2%. La cicatrice chirurgica rappresenta un pregiudizio di natura estetica e, data la sede, il trofismo, l'estensione, il genere del soggetto e la sua età, può trovare equa valutazione ad un tasso del 3%. Dal momento che non è praticabile la mera somma aritmetica delle singole percentuali, ma va operata una valutazione complessiva del danno, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 4% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico). Ciò posto, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore para-normativo perché capaci di
9 uniformare i risarcimenti danni in tutto il territorio nazionale), si procede a liquidare il danno riportato dall'odierna appellante tenuto conto, per il principio della devalutazione, (secondo cui quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, occorre devalutare l'importo per riportarlo al momento del sinistro, prima di procedere alla rivalutazione e interessi (cfr. a Corte d'Appello di Venezia sentenza 5 aprile 2023, n. 774 e, tra le tante Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039 per quest'ultima il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale, con la conseguenza che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno previa dovuta devalutazione della stessa, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio”). Tanto premesso, si procederà alla liquidazione secondo il seguente schema di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 9 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63 Punto danno non patrimoniale € 2.068,15 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 9
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 65 Danno biologico risarcibile € 6.353,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 7.942,00 Invalidità temporanea totale € 460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 776,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.868,75 Totale danno biologico temporaneo € 4.830,00 Totale generale: € 12.772,00 Occorre ora devalutare l'importo alla data del sinistro secondo il seguente schema di calcolo: Importo da Devalutare: € 12.772,00 Dal mese di: ottobre 2025 Al mese di: dicembre 2014 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice ottobre 2025: 121,4 10 Indice dicembre 2014: 107
Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,823 Totale Devalutazione: € 2.260,07 Importo Devalutato: € 10.511,93
E poi maggiorarlo degli interessi all'attualità sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 10.511,93 Data Iniziale: 29/12/2014 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: dicembre 2014 Scadenza Rivalutazione: ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale ndice alla Decorrenza: 107 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,215
Totale Rivalutazione: € 2.260,06 Capitale Rivalutato: € 12.771,99 Totale Colonna Giorni: 3594 Totale Interessi: € 1.467,85 Rivalutazione + Interessi: € 3.727,91 Capitale Rivalutato + Interessi: € 14.239,84 Il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Non sono state documentate spese mediche né pregresse né future.
La convenuta è pertanto chiamata a risarcire il sopra descritti, con diritto di malleva a carico della in persona del l.r.p.t. Controparte_9
Invero risulta provato che A.S.D. La Clave Latina, C.F. n. , in persona del P.IVA_1
Presidente legale rapp.te p.t., Sig. , avesse stipulato rapporto Parte_3 di affiliazione- sodalizio con l'ACSI per l'anno 2014/ 2015, usufruendo della polizza assicurativa stipulata tra quest'ultima con la distinta al n. Controparte_9
2278/65/60966040 (giusto attestato allegato).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della convenuta/appellata e liquidate in applicazione del DM 147/23 tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi tabellari come segue:
11 per il primo grado in € 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv.ti Massimo Casaretti ed Enrico Cataldo. Con condanna della a rispondere in malleva per tutti gli esiti negativi del CP_9 presente giudizio, nei limiti della polizza e della franchigia ivi prevista.
Con riguardo al profilo delle spese di lite affrontate dall'assicurato , secondo alcune autorevoli sentenze della Corte di cassazione (sezione III civile, 5.7.22 n. 21220 (nonché Sezioni Unite, 7.7.22 n. 21514 e Corte costituzionale 24.6.22 n. 159) ha precisato che: L'art. 1917 del codice civile prevede, da un lato, che: “nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.” Dall'altra, che “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”. Orbene, la Corte di legittimità ha statuito che il patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Sotto tale profilo la Corte di Appello di Milano con sentenza n° 4361 del
23.11.2016 ha dichiarato la validità della clausola di polizza concernente il patto di gestione della lite atteso che essa “non contiene nessuna deroga in senso sfavorevole all'assicurato dell'obbligo per la GN di farsi carico delle spese, limitandosi a stabilire le modalità con le quali l'adempimento verrà garantito” ne segue che poiché
“sarà la GN a dover sopportare le conseguenze derivanti dall'accertata responsabilità dell'assicurato, è del tutto ragionevole che pretenda di scegliere i professionisti che dovranno sostenere la sua difesa in giudizio”.
Evidenzia la che, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la Controparte_6
A.S.D. la Clave Latina ha dedotto una pretesa mala gestio della lite da parte della in ordine alla mancata assunzione diretta della difesa dell'assicurata. Controparte_4
L'eccezione è infondata e non provata, in ogni caso, inammissibile perché assolutamente tardiva e come tale andrà rigettata. Mette conto osservare che la valutazione del giudice di merito non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il
12 diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale, atteso che tale patto, non contrasta con l'art. 1917 c.c., poiché mira a realizzare gli interessi alla corretta gestione economica e professionale del contenzioso (Suprema Corte, Ordinanza n. 4202 del 19/2/2020) Da tale pronuncia si evince anche che il patto di gestione della lite è valido e vincolante, ma l'assicurato che nomina un proprio legale senza consenso deve provare che ciò era giustificato da esigenze concrete (conflitto o inerzia dell'assicuratore), altrimenti non ha diritto al rimborso delle spese.» Ne segue che, con riguardo all'onere probatorio incombente sulle parti spetta all'Assicurato (che contesta la clausola o chiede rimborso spese proprie) dimostrare: a) di aver sostenuto spese per la difesa (legali o tecniche); b) che tali spese erano necessarie e urgenti per tutelare i propri interessi, in presenza di conflitto di interessi con l'assicuratore o inerzia di quest'ultimo. Mentre non basta la mera nomina di un legale diverso da quello indicato dall'assicuratore: occorre provare la giustificazione concreta (es. conflitto, ritardo, inadeguatezza della difesa predisposta dall'assicuratore).
Per contro l'assicuratore (che invoca la clausola per negare il rimborso) deve provare: a) l'esistenza del patto di gestione della lite nel contratto;
b) di aver esercitato correttamente il diritto di gestione, nominando il legale e assumendo la difesa tempestivamente;
C) che non vi era conflitto di interessi tale da giustificare la scelta autonoma dell'assicurato. Nel caso di specie l'assicurato non ha provato alcuna delle circostanze in grado di giustificare il preteso conflitto ( es. ritardo, inadeguatezza della difesa predisposta dall'assicuratore). Alla luce di quanto fin qui richiamato, trova applicazione il patto di gestione della lite qui controverso. Le spese di CTU come liquidate dal Tribunale sono poste definitivamente a carico dell'appellata soccombente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 4031/2022 del Tribunale di Napoli, VI sez. civile, pubblicata il 26/04/2022 e notificata il 02.05.2022, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna l' A.S.D. La Clave Latina, , in persona del Presidente legale rapp.te p.t., i risarcire i danni patiti da parte attorea nella dedotta qualità per i fatti per cui è causa corrispondendole la somma di € 14.239,84, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
13 2) condanna l' A.S.D. La Clave Latina, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., a rifondere le spese di lite anticipate da parte appellante per entrambi i gradi del giudizio che si liquidano: per il primo grado in € 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv.ti Massimo Casaretti ed Enrico Cataldo. 3) condanna della a mallevare e tenere indenne l' A.S.D. La Clave CP_9
Latina, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dagli gli esiti negativi del presente giudizio, nei limiti della polizza e della franchigia ivi prevista;
4) nulla per le spese di lite nei rapporti tra e l' A.S.D. La Controparte_9
Clave Latina, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa
Persona_4
14
VIII sezione civile
Udienza del 21/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2244/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa
Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2244/2022 R.G ad oggetto: lesione personale
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in San Giorgio a Cremano (NA), alla via S. Martino n. 57, quale genitore esercente la potestà nonché l'affidamento esclusivo, sulla minore Persona_1
(c.f. ), nata a [...] il
[...] C.F._2
12.01.2006 e anch'ella residente in [...], rapp.ta e difesa - in virtù di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Massimo Casaretti (c.f. ) ed Enrico Cataldo (c.f. C.F._3
) e con loro elett.te dom.ta in Napoli, alla via Armando Diaz n. C.F._4
1 24 (p.e.c. ed ; Email_1 Email_2
appellante
C O N T R O
A.S.D. , C.F. n. , in persona del Presidente legale rapp.te Parte_2 P.IVA_1
p.t., Sig. , con sede in Napoli alla via Camillo De Meis n. 655 Parte_3 ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla via Brancaccio n. 52, presso lo studio dell'Avv. Dora Carluccio, C.F. n: , (pec: C.F._5
, dalla quale è rappresentata e difesa;
appellata Email_3
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratore ad negotia dr. munita dei Controparte_2 poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. 95247/11284 di Persona_2 rep/racc., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della presente comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vittorio Cozzolino (C.F. ), C.F._6 presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza Calenda n. 15, elegge suo domicilio (PEC: ; appellata Email_4
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 4031/2022 del Tribunale di Napoli, VI sez. civile, pubblicata il 26/04/2022 e notificata il 02.05.2022;
CONCLUSIONI
- per l'appellante e per le appellate: come da note scritte depositate per l'odienra udienza.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto ritualmente notificato , in qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sulla figlia ha esposto che Persona_1 quest'ultima, iscritta a un corso di ginnastica artistica sin dal mese di ottobre del 2015, il giorno 29.12.2015, verso le ore 19.00 circa si era infortunata nel corso dell'ora di lezione;
esponeva che la bambina, sebbene fosse assistita nell'esecuzione dei vari esercizi fisici dall'istruttrice, era caduta rovinosamente a terra impattando con il gomito destro sul pavimento della sala da ginnastica sita in San Giorgio a Cremano,
2 alla via San Martino n. 129. L'attrice lamentava che le conseguenze dell'impatto erano state accentuate dall'assenza sulla pavimentazione di un rivestimento ammortizzante, quali tappetini o altra protezione idonea a tal fine, nonché dalle rassicurazioni degli istruttori, i quali consigliavano il rientro a casa della bambina.
Il giorno dopo, a seguito di accertamenti presso il Centro Radiologia e Terapia Fisica di San Giorgio a Cremano, le era stata diagnosticata la “alterazione morfostruttuale del nucleo dell'epitroclea come da frattura” sicché si era recata all'ospedale Santo Bono Pausillipon in Napoli, e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico e cure e terapie, all'esito delle quali erano residuati postumi stabilizzati.
Citava in giudizio la ritenendo configurabile una Controparte_3 responsabilità contrattuale della stessa, o comunque, la violazione del precetto di cui all'art. 2043 c.c., ascrivibile, tra l'altro, alla mancanza di presidi di protezione sulla pavimentazione, nonché al mancato – tempestivo – soccorso, mediante la richiesta di intervento immediato del 118, in luogo delle rassicurazioni date alla madre circa le buone condizioni dell'allieva da parte degli istruttori.
Chiedeva il risarcimento dei danni subiti quantificati in misura pari ad € 22.207,71.
In data 10.05.2017 si costituiva l' che chiedeva ” voglia l'Ill.mo Controparte_3
Sig. Giudice, contraris reiectis, a) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
b) condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione alla procuratrice antistataria. In via preliminare chiedeva autorizzare la chiamata in causa del terzo nei confronti della quale Ente assicuratore Controparte_1 tenuto dalla A.S.D. La Clave Latina con conseguente differimento della prima udienza”.
Autorizzata la chiamata in causa della la stessa si costituiva in Controparte_4 giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione, di quello di chiamata in causa, e contestando che fosse mai stata stipulata alcuna polizza assicurativa fra la
[...] P
e Precisava che, l'unico contratto dalla medesima CP_3 CP_5 stipulato era intercorso con la ACSI, Associazioni Centri Sportivi Italiani, mentre non era dimostrato che l'associazione convenuta facesse parte dei soggetti assicurati, in quanto non era stato prodotto l'attestato assicurativo e di convenzione assicurativa. In via gradata, invocava la franchigia assicurativa prevista e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale. Si giungeva all'udienza del 26.04.2022, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale era data lettura del dispositivo della sentenza n. 4031/2022, con
3 cui il Tribunale di Napoli, VI sez. civile, così statuiva:” a) rigetta la domanda proposta da parte attrice;
b) condanna , in qualità di genitore esercente la potestà sulla Parte_1 minore al pagamento, in favore della , in Persona_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 264,00 per spese vive ed € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dora Carluccio, ex art. 93 c.p.c.; c) condanna Parte_1
in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore al
[...] Persona_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 20.05.2022, , nella qualità, impugnava la prefata Parte_1 sentenza alla stregua di 3 motivi di gravame, chiedendo alla Corte di Appello di Napoli :” preliminarmente, sospendersi in tutto o in parte la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, anche eventualmente stabilendosi una cauzione a carico della odierna appellante;
nel merito, in ogni caso, previa riforma della sentenza impugnata, accertarsi la esclusiva responsabilità della convenuta AS nella causazione del sinistro occorso alla minore condannando quest'ultima o, in alternativa, la Persona_1 CP_1
al risarcimento dei danni secondo l'ammontare stabilito dal C.t.u. in primo grado (€
[...]
,00, calcolato sulla scorta delle tabelle in uso al Tribunale di Milano - cfr. All. 15), oltre agli interessi legali a far data dalla costituzione in mora del 14.01.2016 (cfr. All. 8), alle spese sostenute dall'attrice per la negoziazione assistita propedeutica al giudizio di primo grado (per complessivi € 250,00 - cfr. All. 11) e al rimborso dell'acconto corrisposto dalla Sig.ra al Pt_1
C.t.u. (per complessivi € 400,00 - cfr. All. 19); condannarsi la AS o, in alternativa, la
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai Controparte_1 procuratori di parte attrice ex art. 93 c.p.c.”.
In data 06.09.2022, si costituiva la la quale chiedeva l'accoglimento Controparte_3 delle seguenti conclusioni:” in via preliminare ed assorbente a) rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
nel merito b) rigettare la domanda proposta dall'appellante perché infondata in fatto e in diritto e confermare “in toto” la sentenza appellata n. 4031/22 del Tribunale di Torre Napoli;
c) rigettare l'appello proposto e, contestualmente, condannare parte Appellante, in favore dell' Appellata, al risarcimento che si riterrà equo riconoscere in virtù dell'art.96 c.p.c.; d) condannare parte Appellante al pagamento delle somme liquidate nella sentenza appallata, oltre svalutazione monetaria;
e) in considerazione del debito di valuta venutosi a determinare con la sentenza appellata, condannare parte appellante al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, co.4 c.c. e suc. mod, sulle somme liquidate nella sentenza appellata a far data dal deposito della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo;
f) condannare, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, come previsto dal D.M. 55/2014 e succ. mod. apportate dal D.M. 37/2018, del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art.93 4 c.p.c., in favore del difensore con la maggiorazione prevista dall'art.15 del D.M. 585/1994 e dall'art.4, co.2 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
In data 04.10.2022 si costituiva che così concludeva: Controparte_4
”dichiarare l'inammissibilità e la improcedibilità dell'appello proposto per violazione della disciplina di cui all'art. 342 e 348 bis c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'assoluta infondatezza dell'appello e rigettarlo integralmente;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Napoli n. 4031/2022; in ogni caso, in accoglimento delle domande e eccezioni proposte in primo grado di giudizio: - accertare e dichiarare la nullità dell'originario atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa ed in garanzia dell' nei confronti Controparte_7 dell' sicurativa della Controparte_4
con la ovvero, nella ipotesi in cui detta Controparte_7 Controparte_1 copertura assicurativa non venga ex adverso provata, voglia, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dall' nei Controparte_7 confronti di con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, limitando, CP_1
l'eventuale s soccombenza nei confronti della sola originaria convenuta appellata
, con vittoria di spese e compensi di giudizio;
- nel merito, Controparte_7 lla tipica ipotesi di danno auto-procurato, voglia rigettare la domanda proposta dalla sig.ra nella qualità di esercente la potestà genitoriale Parte_1 sulla figlia minore nei confronti dell' Persona_1 [...] ei confronti della te Controparte_7 [...] perché infondata e non provata in an ed in quantum;
- nella denegata ipotesi di CP_4 sia pur parziale delle avverse istanze, voglia comunque ravvisarsi un concorso di colpa della parte attrice, parimenti concorrente nella produzione dell'evento lesivo;
- rideterminare l'entità dei postumi permanenti lamentati, riducendolo secondo parametri medici più obbiettivi servendosi dell'ausilio di C.T.U. medico legale;
- nella ancora più denegata ipotesi di superamento delle eccezioni di scopertura assicurativa e di condanna solidale della comparente con la convenuta CP_1 Controparte_7
voglia l'Onorevole Giudicante detrarre la somma di €. 1.500,00 dal totale
[...]
, in ragione della prevista franchigia contenuta nel richiamato CP_1 contratto di polizza;
- ancora, non riconoscere alcuna spesa eventualmente reclamata dalla contraente per assistenza del proprio legale in quanto non espressamente designato dalla GN, a rigore di polizza. Con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 24.10.2022 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza oggetto di gravame e rinviava per la trattazione all'udienza del 12.01.2023 e, di seguito, più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 21.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5 Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata il 20.05.2022 a fronte della sentenza n. 4031/2022, pubblicata il 26.04.2022 e notificata il 02.05.2022, il cui termine breve sarebbe spirato il 01.06.2022.
Orbene, in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO Col primo rubricato “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 163, 167, 183, 195 c.p.c., 1218, 2697 e 2735 c.c., nonché per omesso esame di taluni fatti emersi dall'istruttoria e/o, in ogni caso, per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la ritenuta carenza di responsabilità dell'AS nella causazione del sinistro relativamente alle risultanze dell'istruttoria” censurava che la decisione risultava viziata e ingiusta in quanto il Giudice è partito dall'erronea convinzione che spettasse all'attrice allegare e provare non soltanto la verificazione del sinistro e l'entità dei danni ma anche le modalità con cui sarebbe avvenuto il sinistro e il nesso eziologico tra questo e la condotta in concreto ascritta a responsabilità dell'AS; al contrario la colpa dell'organizzatore di corsi sportivi va individuata anche in relazione a circostanze concrete quali, nel caso di specie: - la tenerissima età della piccola la quale, all'epoca del sinistro Persona_1 aveva soltanto 9 anni;
l'inesperienza e/o, comunque, la scarsa dimestichezza della giovane allieva con l'attività sportiva impartita dall'AS (la convenuta ha confermato che di nove anni all'epoca del sinistro, frequentava il corso ginnico da circa un mese), circostanze pienamente confermate da tutti i testi escussi. Ne segue che le risultanze istruttorie sono risultate pressoché univoche nell'affermare che la caduta si è verificata nel corso di un complesso “esercizio acrobatico” denominato “capovolta” da eseguire attraverso l'utilizzo di una “trave” di legno. Costituendosi in giudizio la AS ha versato in atti una fotoriproduzione in cui compare una trave di legno. Il giudice di primo grado avrebbe violato il combinato disp. degli artt. 2118 e 2697 c.c., specialmente nella parte in cui è stato ritenuto che, nel caso di specie, spettasse
6 all'attrice dimostrare “che il danno si era verificato nel corso dello svolgimento della prestazione sportiva come conseguenza dell'inadempimento dell'associazione convenuta”; Col secondo motivo Rubricato “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 163, 183, vi co., n. 1, c.p.c. in riferimento alle parti della sentenza in cui è stato ritenuto che l'attrice avrebbe proposto una domanda nuova (come tale inammissibile) relativamente all'adozione di presidi antinfortunistici non validi da parte dell'AS e all'inidoneità dell'istruttrice a impartire le lezioni ginniche”. La sentenza oggetto di gravame va riformata con riguardo alla parte in cui il giudice ha rilevato d'ufficio entrambe le questioni oggetto del presente motivo di impugnazione, senza cioè che esse fossero state sollevate dalle altre parti costituite (le quali hanno invero pienamente accettato il contraddittorio sul punto, senza cioè inferire alcuna violazione delle regole processuali o difensive, come dimostra il contenuto delle loro note conclusionali e le dichiarazioni rese nel verbale di udienza del 26.04.2022) e senza nemmeno attivare il meccanismo previsto dall'art. 101, II co., c.p.c., ovvero concedendo alle parti un termine per controdedurre sulla questione. Col terzo motivo Rubricato “nullità della sentenza per omesso esame e/o per difetto di motivazione circa il fatto che la mancata attivazione dei soccorsi avrebbe integrato un “fattore di aggravamento del danno” e non già ulteriore elemento da cui trarre - o quanto meno presumere - l'accertamento della responsabilità dell'AS”. Il primo giudicante ha sostenuto l'omessa attivazione dei primi soccorsi non poteva
“essere considerata causa del danno, giacché la stessa si è avuta dopo la sua produzione, quindi secondo le medesime allegazioni dell'atto di citazione, la stessa integra un'inadempienza la quale, al più, avrebbe potuto costituire un fattore di aggravamento di un danno”;
L'appello valutato nel suo complesso è fondato e merita l'accoglimento.
Invero, con pronuncia n° 22752 del 04/10/2013, la Suprema Corte ha statuito che "in ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda d'iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola, pertanto, è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche ".
Pertanto, considerato che nel caso in esame (danno cagionato dall'alunno a sé stesso) la responsabilità della scuola di ginnastica ha natura contrattuale e non extracontrattuale" (Cass. n" 24456/2005) trovando il proprio titolo nel C.d. "contratto ad effetti protettivi" (che s'instaura fra l'allievo e la scuola al momento della iscrizione). Consegue a tale contratto non solo l'obbligazione specifica di impartire le
7 lezioni nella disciplina concordata ma anche il dovere di vigilanza per scongiurare che l'allievo possa arrecare danni a cose, a terzi o a sé stesso (autolesione).
In tale prospettiva nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord., 25 novembre 2021, n. 36723) e di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose" (Cass. n. 9542/09). Orbene, quanto alla prima circostanza non è contestato che il sinistro per cui è causa sia avvenuto durante le lezioni di ginnastica. Quanto alla seconda, la convenuta in primo grado non ha adempiuto all'onere probatorio impostole dalla legge. Invero, (come riportato dal Giudice di prime cure) la testimone , ha affermato Tes_1 che, come riferitole dall'istruttrice, la minore era caduta mentre stava eseguendo un esercizio, (…) “nella palestra c'era la trave. C'erano dei tappetini del tipo di quelli che si usano anche nelle sale giochi dei bambini;
che si agganciavano l'uno all'altro come se fossero tessere di un puzzle. Adesso non ricordo con precisione dove si trovassero i tappetini ma ricordo che non erano collocati vicino alla trave”.» Quanto alla testimone (come riportato dal Tribunale), riguardo lo stato dei Tes_2 luoghi, ha affermato che “ricordo che vicino la trave c'era qualcosa, se non erro, dei piccoli tappetini che erano apposti tutto intorno. Non ricordo con precisione la forma né la tipologia dei tappetini, ricordo solo che erano posti a terra ed accostati gli uni agli altri. Non saprei dire se erano imbottiti. Ricordo con precisione solo che, in seguito all'incidente, venne acquistato un tappetino più spesso, che veniva montato dalle bambine prima dell'inizio della lezione” e, quanto al comportamento dell'istruttrice: “di solito era sempre
8 vicina alle bambine mentre svolgevano gli esercizi sulla trave. Non posso affermare con certezza che lo fosse anche prima della caduta perché, come ho detto, non ho visto Per_1 cadere”.» Ne segue che, mentre parte attorea ha soddisfatto l'onere probatorio sulla medesima incombente egualmente non può dirsi per la convenuta atteso che né la scuola né
l'insegnante (ascoltata come teste) hanno superato la presunzione di responsabilità, dimostrando di aver adottato misure idonee per scongiurare pericoli o pregiudizi di sorta alla allieva (di anni nove ed iscritta da un mese alla scuola di ginnastica) durante l'esecuzione dell'esercizio alla trave (di non facile esecuzione comportando per chi lo esegue la capacità di mantenere l'equilibrio (cfr. disegni contenuti nell'atto di appello). Dunque, non è stato provato che il sinistro per cui è lite fosse avvenuto all'interno del perimetro del cd rischio consentito, ovvero in una fase 'normale' dell'attività sportiva organizzata dall'AS, quanto piuttosto in esito all'esecuzione di esercizi di ginnastica artistica che presentavano un grado di complessità e di pericolosità che imponevano, in capo alla convenuta, ben più alti standard professionali, formativi, di vigilanza e sicurezza. La domanda merita dunque l'accoglimento.
Il CTU, nominato in primo grado, ha accertato che “la minore, a causa del sinistro ha riportato un “Distacco epitroclea a destra” (cfr. referto n.0104170). In data 08/01/'15 veniva praticato l'intervento chirurgico al gomito destro: “Incisione curvilinea al gomito, dieresi del sottocute, si incide la fascia e si scheletrizza l'omero, si rinviene frattura distacco della epitroclea a più frammenti, sintesi con 3 fili di Sutura per piani, cute in ethilon. Per_3
”. Sicché il 10/'1/'16 la bambina veniva dimessa con diagnosi di: Controparte_8
“Distacco I tipo Salter epitroclea a destra” (…). La lesione riscontrata è causalmente ricollegabile all'evento traumatico, così come descritto. Infatti, al momento della caduta la bambina ha battuto al suolo con il gomito destro;
può quindi essersi verificato un trauma di tipo diretto, con la forza vulnerante che ha agito direttamente sul nucleo di accrescimento della epitroclea.” (…) Ha concluso il CTU per una inabilità temporanea totale, I.T.T., è durato per 4 giorni, inabilità temporanea parziale, I.T.P., si è complessivamente protratto per 104 giorni, così suddivisibili: 9 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 65 giorni al 25%.(…) I postumi anatomici della frattura-distacco della epitroclea, per analogia, possono essere valutati al 2%. La cicatrice chirurgica rappresenta un pregiudizio di natura estetica e, data la sede, il trofismo, l'estensione, il genere del soggetto e la sua età, può trovare equa valutazione ad un tasso del 3%. Dal momento che non è praticabile la mera somma aritmetica delle singole percentuali, ma va operata una valutazione complessiva del danno, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 4% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico). Ciò posto, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore para-normativo perché capaci di
9 uniformare i risarcimenti danni in tutto il territorio nazionale), si procede a liquidare il danno riportato dall'odierna appellante tenuto conto, per il principio della devalutazione, (secondo cui quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, occorre devalutare l'importo per riportarlo al momento del sinistro, prima di procedere alla rivalutazione e interessi (cfr. a Corte d'Appello di Venezia sentenza 5 aprile 2023, n. 774 e, tra le tante Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039 per quest'ultima il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre da inadempimento contrattuale dalla data della domanda giudiziale, con la conseguenza che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno previa dovuta devalutazione della stessa, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio”). Tanto premesso, si procederà alla liquidazione secondo il seguente schema di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 9 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63 Punto danno non patrimoniale € 2.068,15 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 9
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 65 Danno biologico risarcibile € 6.353,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 7.942,00 Invalidità temporanea totale € 460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 776,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.868,75 Totale danno biologico temporaneo € 4.830,00 Totale generale: € 12.772,00 Occorre ora devalutare l'importo alla data del sinistro secondo il seguente schema di calcolo: Importo da Devalutare: € 12.772,00 Dal mese di: ottobre 2025 Al mese di: dicembre 2014 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice ottobre 2025: 121,4 10 Indice dicembre 2014: 107
Raccordo Indici: 1,071 Indice di Devalutazione: 0,823 Totale Devalutazione: € 2.260,07 Importo Devalutato: € 10.511,93
E poi maggiorarlo degli interessi all'attualità sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 10.511,93 Data Iniziale: 29/12/2014 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: dicembre 2014 Scadenza Rivalutazione: ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale ndice alla Decorrenza: 107 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,215
Totale Rivalutazione: € 2.260,06 Capitale Rivalutato: € 12.771,99 Totale Colonna Giorni: 3594 Totale Interessi: € 1.467,85 Rivalutazione + Interessi: € 3.727,91 Capitale Rivalutato + Interessi: € 14.239,84 Il tutto oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Non sono state documentate spese mediche né pregresse né future.
La convenuta è pertanto chiamata a risarcire il sopra descritti, con diritto di malleva a carico della in persona del l.r.p.t. Controparte_9
Invero risulta provato che A.S.D. La Clave Latina, C.F. n. , in persona del P.IVA_1
Presidente legale rapp.te p.t., Sig. , avesse stipulato rapporto Parte_3 di affiliazione- sodalizio con l'ACSI per l'anno 2014/ 2015, usufruendo della polizza assicurativa stipulata tra quest'ultima con la distinta al n. Controparte_9
2278/65/60966040 (giusto attestato allegato).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della convenuta/appellata e liquidate in applicazione del DM 147/23 tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi tabellari come segue:
11 per il primo grado in € 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv.ti Massimo Casaretti ed Enrico Cataldo. Con condanna della a rispondere in malleva per tutti gli esiti negativi del CP_9 presente giudizio, nei limiti della polizza e della franchigia ivi prevista.
Con riguardo al profilo delle spese di lite affrontate dall'assicurato , secondo alcune autorevoli sentenze della Corte di cassazione (sezione III civile, 5.7.22 n. 21220 (nonché Sezioni Unite, 7.7.22 n. 21514 e Corte costituzionale 24.6.22 n. 159) ha precisato che: L'art. 1917 del codice civile prevede, da un lato, che: “nell'assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.” Dall'altra, che “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”. Orbene, la Corte di legittimità ha statuito che il patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Sotto tale profilo la Corte di Appello di Milano con sentenza n° 4361 del
23.11.2016 ha dichiarato la validità della clausola di polizza concernente il patto di gestione della lite atteso che essa “non contiene nessuna deroga in senso sfavorevole all'assicurato dell'obbligo per la GN di farsi carico delle spese, limitandosi a stabilire le modalità con le quali l'adempimento verrà garantito” ne segue che poiché
“sarà la GN a dover sopportare le conseguenze derivanti dall'accertata responsabilità dell'assicurato, è del tutto ragionevole che pretenda di scegliere i professionisti che dovranno sostenere la sua difesa in giudizio”.
Evidenzia la che, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la Controparte_6
A.S.D. la Clave Latina ha dedotto una pretesa mala gestio della lite da parte della in ordine alla mancata assunzione diretta della difesa dell'assicurata. Controparte_4
L'eccezione è infondata e non provata, in ogni caso, inammissibile perché assolutamente tardiva e come tale andrà rigettata. Mette conto osservare che la valutazione del giudice di merito non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il
12 diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale, atteso che tale patto, non contrasta con l'art. 1917 c.c., poiché mira a realizzare gli interessi alla corretta gestione economica e professionale del contenzioso (Suprema Corte, Ordinanza n. 4202 del 19/2/2020) Da tale pronuncia si evince anche che il patto di gestione della lite è valido e vincolante, ma l'assicurato che nomina un proprio legale senza consenso deve provare che ciò era giustificato da esigenze concrete (conflitto o inerzia dell'assicuratore), altrimenti non ha diritto al rimborso delle spese.» Ne segue che, con riguardo all'onere probatorio incombente sulle parti spetta all'Assicurato (che contesta la clausola o chiede rimborso spese proprie) dimostrare: a) di aver sostenuto spese per la difesa (legali o tecniche); b) che tali spese erano necessarie e urgenti per tutelare i propri interessi, in presenza di conflitto di interessi con l'assicuratore o inerzia di quest'ultimo. Mentre non basta la mera nomina di un legale diverso da quello indicato dall'assicuratore: occorre provare la giustificazione concreta (es. conflitto, ritardo, inadeguatezza della difesa predisposta dall'assicuratore).
Per contro l'assicuratore (che invoca la clausola per negare il rimborso) deve provare: a) l'esistenza del patto di gestione della lite nel contratto;
b) di aver esercitato correttamente il diritto di gestione, nominando il legale e assumendo la difesa tempestivamente;
C) che non vi era conflitto di interessi tale da giustificare la scelta autonoma dell'assicurato. Nel caso di specie l'assicurato non ha provato alcuna delle circostanze in grado di giustificare il preteso conflitto ( es. ritardo, inadeguatezza della difesa predisposta dall'assicuratore). Alla luce di quanto fin qui richiamato, trova applicazione il patto di gestione della lite qui controverso. Le spese di CTU come liquidate dal Tribunale sono poste definitivamente a carico dell'appellata soccombente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 4031/2022 del Tribunale di Napoli, VI sez. civile, pubblicata il 26/04/2022 e notificata il 02.05.2022, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna l' A.S.D. La Clave Latina, , in persona del Presidente legale rapp.te p.t., i risarcire i danni patiti da parte attorea nella dedotta qualità per i fatti per cui è causa corrispondendole la somma di € 14.239,84, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
13 2) condanna l' A.S.D. La Clave Latina, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., a rifondere le spese di lite anticipate da parte appellante per entrambi i gradi del giudizio che si liquidano: per il primo grado in € 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv.ti Massimo Casaretti ed Enrico Cataldo. 3) condanna della a mallevare e tenere indenne l' A.S.D. La Clave CP_9
Latina, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dagli gli esiti negativi del presente giudizio, nei limiti della polizza e della franchigia ivi prevista;
4) nulla per le spese di lite nei rapporti tra e l' A.S.D. La Controparte_9
Clave Latina, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa
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