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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 15171, promossa con domanda depositata in data 18.4.2024
DA
e , elett.te dom.ti in Roma, P.zza dei Prati degli Parte_1 Parte_2
Strozzi 34, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Pace e Massimo Laratro, che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in allegato al ricorso.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Arturo Maresca e
Oriana di Girolamo, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
pagina 1 di 28 Oggetto del giudizio: retribuzione spettante durante le giornate di ferie.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: erano dipendenti di con inquadramento, da ultimo, nel livello B1 CCNL CP_1
Attività Ferroviarie, profilo di Tecnico Specializzato e mansioni di Macchinista sin dal
1.1.2008 presso l'impianto di Roma;
in qualità di Macchinisti, svolgevano la loro attività lavorativa a bordo dei treni da loro condotti (cd. condotta), oppure restando a disposizione presso l'impianto di appartenenza per eventuali scorte o per svolgere attività amministrative (cd. riserva); in qualità di 'personale mobile', erano sempre in viaggio e lontano dalla propria residenza;
percepivano mensilmente e con continuità indennità variabili, quali: l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) di cui agli artt.
34 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e dei Contratti Aziendali Gruppo FS del 20.07.2012 e del 16.12.2016;
l'indennità di assenza dalla residenza di cui agli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003 e 77, punto 2, dei CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012
e del 16.12.2016; durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie, che non includeva nella relativa base di computo l'indennità di assenza dalla residenza e che includeva l'indennità di utilizzazione professionale soltanto nella misura forfetaria fissa giornaliera pari ad euro
12,80 prevista dagli artt. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale Gruppo FS del
16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali Gruppo FS del 20.07.2012 e del
16.12.2016.
pagina 2 di 28 Tanto premesso, hanno dedotto che le predette indennità rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del Macchinista, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del suddetto profilo professionale;
esse incidevano in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita mensilmente, segnatamente in misura compresa tra un terzo e la metà.
Hanno sostenuto quindi che la loro mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva infatti, ripetutamente affermato che l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 cit, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la «retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, fosse «paragonabile» ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore,
e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione.
Hanno aggiunto che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva
2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, che imponeva di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione
«paragonabile» a quelle percepita durante i periodi di lavoro.
pagina 3 di 28 Hanno concluso che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di residenza e l'indennità di utilizzazione variabile, contrastavano con la norma imperativa di cui all'art. 10 cit, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti che erano volte a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il macchinista era tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro.
Sulla base di tali premesse, hanno quindi chiesto condannarsi al CP_1
pagamento, a titolo di differenze per il periodo dal 1°.
1.2008 al 31.12.2023, delle seguenti somme: € 12.813,82 lordi in favore del sig. ed € 11.766,86 lordi in favore Pt_1
del sig. oltre interessi e rivalutazione. Pt_2
Si è costituita , contestando la fondatezza di tutte le domande e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare ha eccepito che: nell'ordinamento italiano le ferie rappresentavano un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile da parte dei lavoratori, con conseguente esclusione dell'effettivo dissuasivo paventato dalla secondo la CP_2
CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie doveva essere semplicemente paragonabile a quella percepita per la prestazione di lavoro, senza la necessità quindi che essa coincidesse con quella corrisposta nelle giornate di lavoro, con conseguente piena ammissibilità di un riduzione, purché non dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito;
la riduzione verificatasi nel caso di specie non aveva comportato, né avrebbe potuto comportare alcun effetto dissuasivo, come reso evidente dal regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti e dalla incidenza minimale della mancata inclusione delle indennità in questione, rispetto all'imponibile previdenziale ovvero a tutte le competenze annualmente dovute al lavoratore;
le voci in questione avevano natura meramente indennitaria e non presentavano il necessario collegamento intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti;
le pretese azionate erano comunque parzialmente prescritte, essendo applicabile il termine quinquennale ex art.
pagina 4 di 28 2948 n. 4 c.c. e trattandosi di rapporti cui era applicabile la tutela apprestata dall'art. 18 legge n. 300/1970; in ogni caso, l'integrazione richiesta avrebbe potuto trovare applicazione solo per le quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva
2003/88/CE quale periodo annuale di ferie minimo garantito, corrispondente a venti giorni lavorativi;
le differenze rivendicate si basavano su un numero di giorni di ferie non corrispondente a quello fruito da ciascun ricorrente in base ai dati emergenti dalla documentazione aziendale.
Scaduto in data 16.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Sull'eccezione di prescrizione.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è appena il caso di osservare che la Suprema Corte, in ordine all'incidenza delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012 all'art. 18 legge n. 300/1970, sul corso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro rientrante nell'ambito di applicazione del cit. art. 18, ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n.
26246).
In applicazione di tale principio, successivamente più volte ribadito (v. Cass.
30957/2022; 4186/2023; 432172023, 13932/2024), deve escludersi la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere nel presente giudizio, in quanto tutte maturate pagina 5 di 28 successivamente al 18/7/2007 (data corrispondente ai cinque anni antecedenti al
18/7/2012, in cui è entrata in vigore della cd. Legge Fornero).
Sulla fondatezza nel merito.
La normativa e la giurisprudenza in materia.
La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3,
Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2,
c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10
d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha Persona_1
chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n.
pagina 6 di 28 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo “(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-
520/06, Z- e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Z- e altri, Persona_1
punto 60).
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia
15/09/2011, n.155, C-155/10, “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e Per_2
del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”.
A tale decisione deve attribuissi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, sicché appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti.
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3
pagina 7 di 28 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo.
Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e Persona_3
giurisprudenza citata).
18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto Persona_1 Persona_3
58).
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia pagina 8 di 28 paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze EE e a., punto 58, nonché
Z- e a., punto 60).
21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica.
Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni – già in precedenza enunciate pagina 9 di 28 - secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
Se si esamina, poi, il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può constatare che, al punto 21, è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”.
Non è un caso quindi che nel testo italiano al punto 21 cit. è stata usata l'espressione
“coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti i citati, vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”).
Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-
385/17, , su cui v. infra), durante i periodi di lavoro effettivo, e, in Persona_4
particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili,
pagina 10 di 28 come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale
“mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto
19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza).
In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi.
Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti pagina 11 di 28 esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26).
I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/
, i quali sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente della Corte Per_5
di Cassazione (da ultimo: Cass. 20/5/2024 nn. 13932 e 13972/2024; Cass. 21/5/2024 n.
14089/2024; ed in precedenza: Cass. 23/6/2022, n. 20216; Cass. 15/10/2020, n.
22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso e nelle note difensive, emesse in cause analoghe a quella in esame.
Sulla natura e finalità degli elementi retributivi oggetto di esame.
Ciò premesso, nel caso di specie, occorre dunque verificare se, alla luce della normativa e dei principi sopra delineati, le voci della retribuzione variabile dei ricorrenti (ed in particolare, l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di
pagina 12 di 28 viaggio a bordo treno) debbano o meno essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori durante i periodi di ferie.
In via preliminare, deve precisarsi che il CCNL in esame, nelle versioni ratione temporis applicabili (artt. 21 del CCNL Attività Ferroviarie del 2003, 27 del CCNL Attività
Ferroviarie del 2012 e 26 del CCNL Attività Ferroviarie del 2016), definisce in questi termini i Macchinisti: “lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificamente autorizzati con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalla discipline legislative in materia.
Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato”.
E' pacifico tra le parti che l'orario di lavoro dei macchinisti comprende sia le attività c.d. condotta del treno (nel corso delle quali il macchinista è responsabile della guida del treno), sia le attività di c.d. riserva (nel corso delle quali il macchinista è presente presso un impianto ed è a disposizione del datore di lavoro per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di attività complementari e accessorie (cfr. sul punto art. 22, punto 2,
CCNL Attività Ferroviarie del 2003, art. 28, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 2012 e art. 27, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 2016);
Secondo quanto previsto dal CCNL di settore, come integrato dagli accordi integrativi aziendali, la retribuzione di ciascun Macchinista è composta da una parte fissa, ossia spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento, e da una parte variabile, correlata, invece, alle ore di condotta o scorta del treno, agli orari effettuati e alle attività effettivamente prestate.
In particolare:
pagina 13 di 28 1) L'indennità di utilizzazione professionale (IUP) è costituita da una parte fissa e da una parte variabile e, nel corso degli anni, è stata oggetto di diversa disciplina.
Si tratta, infatti, di una indennità che è stata introdotta con l'approvazione del CCNL
1990-1991 e che inizialmente era composta da una parte fissa (IUP fissa), da una parte variabile (IUP variabile) e dalla cd. IUP “media di impianto”.
L'Accordo di Confluenza nel CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003 all'art. 34, punto 8, ha soppresso la cd. IUP “media di impianto”, sostituendola con una IUP giornaliera suddivisa, a sua volta, in tre misure diverse in base ai valori di determinati impianti produttivi individuati in specifici allegati, mantenendo invece ferma la distinzione in parte fissa e parte variabile.
Il suddetto art. 34, punto, 8, risultava, infatti così formulato “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo a decorrere dall'1.9.2003 è istituita una indennità di utilizzazione professionale distinta in parte fissa e parte variabile”.
In particolare, quanto alla IUP fissa, il punto 8.1. dell'art. 34 prevedeva che “La indennità di utilizzazione professionale parte fissa è corrisposta nelle misure fisse mensili di seguito indicate: (…) b) € 58,00 per il personale di bordo inquadrato nella figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno (livello D) (…). La indennità di utilizzazione professionale parte fissa di cui sopra non viene corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita. (…)”.
Quanto alla IUP variabile, il punto 8.3. dell'art. 34 prevedeva che “Le misure orarie e chilometrica della indennità di utilizzazione parte variabile sono individuate nella tabella (all. A) allegata al presente articolo”.
Quanto alla IUP giornaliera, il punto 8.4 dell'art, 34 stabiliva che “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento
(ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 8.6, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità di utilizzazione
pagina 14 di 28 professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate. (…) 8.4.2. Personale di bordo. a) € 2,00 per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 1 dell'allegato
D al presente articolo;
b) € 3,50 per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella
2 dell'allegato D del presente articolo;
c) € 4,50 per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 3 dell'allegato D al presente articolo. (…)”.
Infine, il punto 8.6. dell'art. 34 prevedeva che “La indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punto 8.2, 8.3 e 8.5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia”.
Con l'approvazione del Contratto Aziendale del 20.07.2012 le parti collettive, nell'ottica di semplificare la struttura retributiva del personale mobile, hanno introdotto le seguenti modifiche: è stata soppressa la IUP fissa di cui al punto 8.1. dell'art. 34 dell'Accordo di
Confluenza del 2003 la quale è stata assorbita nel salario di produttività.
Ed invero, ai sensi dell'art. 30, punto 4, del Contratto Aziendale del 2012 “il salario di produttività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verrà corrisposto a partire dal 1° settembre 2012 in relazione all'effettivo passaggio alle 38 ore settimanali ed assorbirà,
a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza: a)
Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.5 dell'art. 34 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del
16.4.2003 e indennità di navigazione di cui al punto 12 dello stesso art. 34, che, pertanto, dalla stessa data sono soppresse”.
Per tale motivo nelle buste paga dei ricorrenti, a decorrere dal mese di ottobre 2012 non ricorrono più le voci 'Ind.Util. PDM/PDB' e 'Incremento Util. PDM/PDB' in quanto assorbite dal salario di produttività (cfr. doc. 1 e 2); è stato previsto un unico importo a titolo di IUP giornaliera pari, per quanto riguarda i Macchinisti, ad € 12,80.
In particolare, l'art. 31, punti 5 e 6, del Contratto Aziendale del 2012 (la cui formulazione è rimasta invariata nel successivo Contratto Aziendale del 2016) stabilisce che “5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la
pagina 15 di 28 partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: (…) b) Personale di bordo: €
4,50 (…).
6. La indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia”; è stata prevista una IUP variabile variamente retribuita che si compone di due voci ricollegate alla peculiarità delle mansioni svolte dai Capi Treno che includono, come detto, sia l'attività di scorta del treno viaggiante, sia l'attività di riserva. In particolare, l'art. 31, punto 4, del Contratto Aziendale del 2012 (la cui formulazione, salvo il riferimento alla Tabella B, è rimasto invariato nel Contratto
Aziendale del 2016) prevede che “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella
Tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra”.
Per i macchinisti, è stata prevista una IUP variabile variamente retribuita a seconda delle ore di servizio prestate e/o dei chilometri percorsi. In particolare, l'art. 31, punto 4, del
Contratto Aziendale del 2012 (la cui formulazione, salvo il riferimento alla Tabella B, è rimasto invariato nel Contratto Aziendale del 2016) prevede che “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre
2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella Tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario
pagina 16 di 28 programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra”. Segnatamente, per quanto riguarda i macchinisti inquadrati nel livello B1 (come i ricorrenti al tempo dei fatti di causa), ai sensi della Tabella A dell'art. 31 del Contratto Aziendale del 2012 (v. doc. 9), nonché della Tabella B dell'art. 31 del Contratto Aziendale del 2016 (v. doc. 10) la IUP variabile è suddivisa, per quel che qui interessa, nelle seguenti voci: lavoro: € 0,54 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Lavoro'); condotta diurna a doppio agente: € 4,20 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Diu. 2
Agent'); condotta notturna a doppio agente: € 7,20 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Not. 2 Agent'); condotta diurna ad agente unico: € 8,70 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Diu. 1 Agent'); condotta notturna ad agente unico: € 10,50 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM
Cond.Not. 1 Agent'); condotta diurna ad agente solo: € 12,00 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Diu.Ag.Solo'); condotta notturna ad agente solo: €
14,00 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Not.Ag.Solo'); kilometri, con equipaggio a DA o ad AU: € 0,11 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM KM Condotta');
kilometri, con equipaggio ad Agente solo o con Polifunzionale: € 0,30 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM KM Cond.Ag.Solo').
Trattasi dunque di indennità corrisposta in maniera continuativa, in quanto intrinsecamente connessa alla prestazione tipica del Macchinista, che, come detto, o procedo alla condotta del treno oppure restano presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali attività che dovessero rendersi necessarie (c.d. riserva). Tale voce retributiva è inoltre compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualifica richiesta al personale adibito a tale mansione.
2) L'indennità di assenza dalla residenza è prevista dall'art 28 del CCNL Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e dall'art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016.
pagina 17 di 28 L'assenza dalla residenza, in particolare, è definita come “il periodo intercorrente tra
l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
Già gli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività Ferroviarie del 2003 e 77, punto 2, dei
CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 16.12.2016 riconoscevano l'indennità di assenza dalla residenza al 'personale mobile' (come i ricorrenti) proprio in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo 'misure orarie' specificamente indicate.
In particolare, gli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività Ferroviarie del 2003 e 77, punto 2, dei CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 16.12.2016 prevedono che “2.1. Al personale di condotta ed al personale di bordo in servizio sui treni le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore (…).
2.4. Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
Anche tale indennità è, dunque, intrinsecamente connessa alla mansione del
Macchinista, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza e dal loro impianto di titolarità. Tale indennità compensa dunque il disagio derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro e dall'essere in costante movimento, lontano dalla propria sede.
pagina 18 di 28 Avuto riguardo alla natura e alla finalità degli emolumenti in questione, deve ritenersi in conclusione che essi presentino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE affinché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
Sulla coerenza delle disposizioni collettive con le indicazioni della CGUE. In particolare, sull'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
Resta da verificare se le disposizioni collettive che riguardano i suddetti emolumenti e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività”.
A tal riguardo, deve innanzi tutto premettersi che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E., la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_6
, C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_7
, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, Per_8 Per_9
EU:C:2018:799, punto 25); sicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie.
Il fatto, poi, che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore pagina 19 di 28 possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che comunque, in generale, potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla Per_5
precedente giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_3
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
[...]
giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C- Persona_3
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”.
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_10
citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui pagina 20 di 28 ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Per_4
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)” .
In tale prospettiva, ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantigli, perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione di parte resistente, secondo cui, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un tale approccio non risulta però condivisibile, perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su pagina 21 di 28 quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Cass. 13932/2024).
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti siano stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati (si vedano in tal senso i conteggi esemplificativi contenuti nelle note conclusionali, da cui risulta un'incidenza media delle voci variabili in questione, anche superiore al 45%).
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che
“l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_4
Deve escludersi, poi, che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore pagina 22 di 28 di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza è del 15.9.2011), e, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Persona_11
Cass. n. 20216/2022, cit. punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
Sui criteri di calcolo.
In merito ai conteggi effettuati dalla parte ricorrente, non può condividersi il rilievo della resistente, secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane “di calendario”, che sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n.
20216/2022, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che:
pagina 23 di 28 “29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali
(art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.”
Ne consegue che gli specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie, non sono applicabili solo per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto alla misura dei
28 giorni;
periodi ulteriori rispetto ai quali dunque continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività
(cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004).
pagina 24 di 28 A ciò deve aggiungersi poi che l'art. 30 del CCNL prevede che, per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 5 gg, il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”.
Pertanto, in ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai potuto maturare un numero di ferie superiore a 25 giorni, sicché i giorni eventualmente fruiti in più potrebbero essere relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute. In ogni caso deve osservarsi che i conteggi di parte ricorrente sono stati elaborati nel limite massimo dei 28 giorni annuali di ferie.
Deve poi ritenersi l'infondatezza anche dell'ulteriore l'obiezione della resistente, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Corte di Appello di Roma nn. 903 e 904/2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che i conteggi depositati dalla parte ricorrente sono stati elaborati tenendo proprio in coerenza con i precedenti rilievi.
Conclusioni.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del pagina 25 di 28 Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 4,50, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Va pertanto dichiarata la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2023, con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt.
72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL
Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto Aziendale del
16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016; e quindi la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 12.813,82 lordi quanto al sig.
[...]
e di € 11.766,86 lordi quanto al sig. . Per l'effetto, Pt_1 Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a corrispondere al
[...]
sig. l'importo di € 12.813,82 lordi e al sig. l'importo di € 11.766,86 lordi, Pt_1 Pt_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione delle Tabelle di cui al
D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso, nonché dello scaglione valore della causa compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00, delle fasi del giudizio e dell'aumento dovuto per il numero di ricorrenti), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 26 di 28 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del
Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2) accerta e dichiara la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2023, con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto
2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto Aziendale del
16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016;
3) accerta e dichiara, pertanto, il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 12.813,82 lordi quanto al sig.
e di € 11.766,86 lordi quanto al sig. ; Parte_1 Parte_2
4) per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere al sig. l'importo di € 12.813,82 lordi e al sig. Pt_1 Pt_2
l'importo di € 11.766,86 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna altresì la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, quantificate in complessivi euro 2.741,70, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
pagina 27 di 28 Roma, 3.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 15171, promossa con domanda depositata in data 18.4.2024
DA
e , elett.te dom.ti in Roma, P.zza dei Prati degli Parte_1 Parte_2
Strozzi 34, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Pace e Massimo Laratro, che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in allegato al ricorso.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Arturo Maresca e
Oriana di Girolamo, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
pagina 1 di 28 Oggetto del giudizio: retribuzione spettante durante le giornate di ferie.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: erano dipendenti di con inquadramento, da ultimo, nel livello B1 CCNL CP_1
Attività Ferroviarie, profilo di Tecnico Specializzato e mansioni di Macchinista sin dal
1.1.2008 presso l'impianto di Roma;
in qualità di Macchinisti, svolgevano la loro attività lavorativa a bordo dei treni da loro condotti (cd. condotta), oppure restando a disposizione presso l'impianto di appartenenza per eventuali scorte o per svolgere attività amministrative (cd. riserva); in qualità di 'personale mobile', erano sempre in viaggio e lontano dalla propria residenza;
percepivano mensilmente e con continuità indennità variabili, quali: l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) di cui agli artt.
34 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL Attività Ferroviarie del
16.04.2003 e dei Contratti Aziendali Gruppo FS del 20.07.2012 e del 16.12.2016;
l'indennità di assenza dalla residenza di cui agli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003 e 77, punto 2, dei CCNL Attività Ferroviarie del 20.07.2012
e del 16.12.2016; durante i giorni di ferie avevano percepito il trattamento retributivo previsto dall'art. 25 del CCNL Attività Ferroviarie, che non includeva nella relativa base di computo l'indennità di assenza dalla residenza e che includeva l'indennità di utilizzazione professionale soltanto nella misura forfetaria fissa giornaliera pari ad euro
12,80 prevista dagli artt. 34, punto 8.4 del Contratto Aziendale Gruppo FS del
16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali Gruppo FS del 20.07.2012 e del
16.12.2016.
pagina 2 di 28 Tanto premesso, hanno dedotto che le predette indennità rappresentavano emolumenti intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del Macchinista, sicché esse erano previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del suddetto profilo professionale;
esse incidevano in maniera significativa sul totale della retribuzione percepita mensilmente, segnatamente in misura compresa tra un terzo e la metà.
Hanno sostenuto quindi che la loro mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale aveva infatti, ripetutamente affermato che l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dall'art. 7 cit, doveva essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione doveva essere mantenuta e il lavoratore doveva percepire, per tale periodo di riposo, la «retribuzione ordinaria», in quanto l'obbligo di monetizzare le ferie era volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, fosse «paragonabile» ai periodi di lavoro, precisando che la retribuzione delle ferie annuali doveva essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore,
e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non godesse delle sue ferie, non soddisfaceva la prescrizione del diritto dell'Unione.
Hanno aggiunto che l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che aveva recepito la Direttiva
2003/88/CE e che aveva previsto un periodo minimo di ferie retribuite di almeno quattro settimane, doveva essere interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituiva attuazione, che imponeva di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata, ovvero una retribuzione
«paragonabile» a quelle percepita durante i periodi di lavoro.
pagina 3 di 28 Hanno concluso che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di residenza e l'indennità di utilizzazione variabile, contrastavano con la norma imperativa di cui all'art. 10 cit, perché rendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti che erano volte a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il macchinista era tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro.
Sulla base di tali premesse, hanno quindi chiesto condannarsi al CP_1
pagamento, a titolo di differenze per il periodo dal 1°.
1.2008 al 31.12.2023, delle seguenti somme: € 12.813,82 lordi in favore del sig. ed € 11.766,86 lordi in favore Pt_1
del sig. oltre interessi e rivalutazione. Pt_2
Si è costituita , contestando la fondatezza di tutte le domande e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare ha eccepito che: nell'ordinamento italiano le ferie rappresentavano un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile da parte dei lavoratori, con conseguente esclusione dell'effettivo dissuasivo paventato dalla secondo la CP_2
CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie doveva essere semplicemente paragonabile a quella percepita per la prestazione di lavoro, senza la necessità quindi che essa coincidesse con quella corrisposta nelle giornate di lavoro, con conseguente piena ammissibilità di un riduzione, purché non dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito;
la riduzione verificatasi nel caso di specie non aveva comportato, né avrebbe potuto comportare alcun effetto dissuasivo, come reso evidente dal regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti e dalla incidenza minimale della mancata inclusione delle indennità in questione, rispetto all'imponibile previdenziale ovvero a tutte le competenze annualmente dovute al lavoratore;
le voci in questione avevano natura meramente indennitaria e non presentavano il necessario collegamento intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti;
le pretese azionate erano comunque parzialmente prescritte, essendo applicabile il termine quinquennale ex art.
pagina 4 di 28 2948 n. 4 c.c. e trattandosi di rapporti cui era applicabile la tutela apprestata dall'art. 18 legge n. 300/1970; in ogni caso, l'integrazione richiesta avrebbe potuto trovare applicazione solo per le quattro settimane di calendario “protette” dalla Direttiva
2003/88/CE quale periodo annuale di ferie minimo garantito, corrispondente a venti giorni lavorativi;
le differenze rivendicate si basavano su un numero di giorni di ferie non corrispondente a quello fruito da ciascun ricorrente in base ai dati emergenti dalla documentazione aziendale.
Scaduto in data 16.12.2024 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Sull'eccezione di prescrizione.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è appena il caso di osservare che la Suprema Corte, in ordine all'incidenza delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012 all'art. 18 legge n. 300/1970, sul corso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro rientrante nell'ambito di applicazione del cit. art. 18, ha affermato che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n.
26246).
In applicazione di tale principio, successivamente più volte ribadito (v. Cass.
30957/2022; 4186/2023; 432172023, 13932/2024), deve escludersi la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere nel presente giudizio, in quanto tutte maturate pagina 5 di 28 successivamente al 18/7/2007 (data corrispondente ai cinque anni antecedenti al
18/7/2012, in cui è entrata in vigore della cd. Legge Fornero).
Sulla fondatezza nel merito.
La normativa e la giurisprudenza in materia.
La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3,
Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2,
c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10
d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato, in particolare, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”), nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Su tali disposizioni del diritto dell'Unione Europea, e con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, , ha Persona_1
chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n.
pagina 6 di 28 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore “deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo “(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-
520/06, Z- e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Z- e altri, Persona_1
punto 60).
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia
15/09/2011, n.155, C-155/10, “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e Per_2
del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile….. devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri”.
A tale decisione deve attribuissi particolare rilievo per le ulteriori precisazioni apportate in ordine alla interpretazione delle norme di diritto europeo rilevanti per il caso in esame, sicché appare opportuno riportarne i seguenti passaggi salienti.
“16. In via preliminare occorre rilevare che, da un lato, le direttive 2000/79 e 2003/88 perseguono il medesimo obiettivo di organizzare l'orario di lavoro per il bene della sicurezza e della salute dei lavoratori e che, dall'altro, la formulazione dell'art. 3
pagina 7 di 28 dell'accordo europeo, in sostanza, è identica all'art. 7 della direttiva 2003/88. Se ne evince che, come rilevato dall'Avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, i principi giurisprudenziali finora sviluppati dalla Corte in occasione dell'interpretazione di quest'ultima disposizione possono essere applicati all'art. 3 dell'accordo europeo.
Orbene, l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere svolta alla luce della sua formulazione e dell'obiettivo che quest'ultima si prefigge.
17. La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54 e Persona_3
giurisprudenza citata).
18. Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
19. In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto Persona_1 Persona_3
58).
20. Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia pagina 8 di 28 paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze EE e a., punto 58, nonché
Z- e a., punto 60).
21 Come precisato dall'Avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
22 Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica.
Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base. 23 In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore, ricordato al punto 19 di questa sentenza, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
24 Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
Se si analizza l'intero contesto del ragionamento effettuato dalla Corte di giustizia in tale decisione, non si può non attribuire rilevanza a statuizioni – già in precedenza enunciate pagina 9 di 28 - secondo cui “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta”, o “in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, oppure ancora “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
Se si esamina, poi, il testo in lingua inglese della medesima decisione, si può constatare che, al punto 21, è stata usata l'espressione secondo cui la retribuzione pagata durante le ferie annuali “must, in principle, be determined in such a way as to correspond to the normal remuneration received by the worker”, che si può tradurre in “deve in linea di principio essere determinata in modo tale da corrispondere a quella normalmente ricevuta dal lavoratore”, ove il verbo inglese “to correspond” viene normalmente tradotto in “essere conforme a”, o “essere equivalente a”.
Non è un caso quindi che nel testo italiano al punto 21 cit. è stata usata l'espressione
“coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
Sulla base di tali considerazioni deve allora ritenersi che, come già affermato dai precedenti i citati, vi deve essere una tendenziale omogeneità tra la retribuzione corrisposta durante i periodi di ferie e quella ordinaria percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, in modo che egli possa godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative a tale periodo di esercizio (“economic conditions which are comparable to those relating to the exercise of his employment”).
Ciò che la Corte ha voluto mettere in particolare evidenza è che per determinare la retribuzione ordinaria, “e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali” (punto 22), è necessario innanzitutto svolgere un'analisi specifica dei vari elementi da cui è composta la retribuzione percepita dal lavoratore durante l'esercizio del suo lavoro, o come stabilito in altra decisione (sentenza CGUE 13.12.2018, C-
385/17, , su cui v. infra), durante i periodi di lavoro effettivo, e, in Persona_4
particolare, se essa è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili,
pagina 10 di 28 come nel caso sottoposto a suo esame dei piloti dell'aviazione civile, ma come si verifica anche nel caso oggetto del precedente giudizio, riguardante il personale
“mobile” impiegato sui treni di linea.
In ipotesi di retribuzione così composta e articolata, secondo la Corte, fermo rimanendo il principio che la struttura della retribuzione ricade nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, “essa non può incidere sul diritto del lavoratore, di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, laddove al punto
19 è stato enunciato, anzi ribadito, il principio secondo cui il lavoratore durante le ferie annuali deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
La paragonabilità della retribuzione feriale alle condizioni economiche anzidette va quindi sempre valutata con riferimento alla retribuzione corrisposta durante i periodi in cui il lavoratore è al lavoro, e con riferimento al fatto che la prima non può mai essere determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, perché una determinazione siffatta “ non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (punto 21 della sentenza).
In tal modo la Corte ha fissato due tipi di indicazione all'interprete, il quale dovrà tener conto, da un lato, della natura degli elementi che compongono la retribuzione corrisposta durante i periodi di lavoro, dall'altro, dell'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che possa produrre la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcuno di tali elementi.
Sotto il primo profilo la Corte, per stabilire in caso di retribuzione composta da elementi fissi ed elementi variabili, quali siano i compensi che devono essere obbligatoriamente essere presi in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, ha precisato che essi riguardano i compensi che vanno a remunerare
“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, con esclusione invece di quegli “elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti pagina 11 di 28 esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punti 24 e 25). Nell'espletare una tale verifica, che è compito del giudice nazionale, occorre inoltre “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (così punto 26).
I suddetti principi enunciati dalla Corte di giustizia sono stati successivamente ribaditi da altre decisioni dello stesso Consesso, come la sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, in cui si è precisato, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale di cui tener conto, che possono essere tali quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(punto 30), o come la recente sentenza del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/
, i quali sono stati recepiti, poi, anche dalla giurisprudenza più recente della Corte Per_5
di Cassazione (da ultimo: Cass. 20/5/2024 nn. 13932 e 13972/2024; Cass. 21/5/2024 n.
14089/2024; ed in precedenza: Cass. 23/6/2022, n. 20216; Cass. 15/10/2020, n.
22401/2020 e Cass. 17/5/2019, n. 13425/2019), nonché dalle numerose decisioni di merito richiamate dai ricorrenti in ricorso e nelle note difensive, emesse in cause analoghe a quella in esame.
Sulla natura e finalità degli elementi retributivi oggetto di esame.
Ciò premesso, nel caso di specie, occorre dunque verificare se, alla luce della normativa e dei principi sopra delineati, le voci della retribuzione variabile dei ricorrenti (ed in particolare, l'indennità di utilizzazione professionale, l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di
pagina 12 di 28 viaggio a bordo treno) debbano o meno essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori durante i periodi di ferie.
In via preliminare, deve precisarsi che il CCNL in esame, nelle versioni ratione temporis applicabili (artt. 21 del CCNL Attività Ferroviarie del 2003, 27 del CCNL Attività
Ferroviarie del 2012 e 26 del CCNL Attività Ferroviarie del 2016), definisce in questi termini i Macchinisti: “lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificamente autorizzati con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalla discipline legislative in materia.
Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato”.
E' pacifico tra le parti che l'orario di lavoro dei macchinisti comprende sia le attività c.d. condotta del treno (nel corso delle quali il macchinista è responsabile della guida del treno), sia le attività di c.d. riserva (nel corso delle quali il macchinista è presente presso un impianto ed è a disposizione del datore di lavoro per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di attività complementari e accessorie (cfr. sul punto art. 22, punto 2,
CCNL Attività Ferroviarie del 2003, art. 28, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 2012 e art. 27, punto 2, CCNL Attività Ferroviarie 2016);
Secondo quanto previsto dal CCNL di settore, come integrato dagli accordi integrativi aziendali, la retribuzione di ciascun Macchinista è composta da una parte fissa, ossia spettante indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e dalle tratte coperte nel mese di riferimento, e da una parte variabile, correlata, invece, alle ore di condotta o scorta del treno, agli orari effettuati e alle attività effettivamente prestate.
In particolare:
pagina 13 di 28 1) L'indennità di utilizzazione professionale (IUP) è costituita da una parte fissa e da una parte variabile e, nel corso degli anni, è stata oggetto di diversa disciplina.
Si tratta, infatti, di una indennità che è stata introdotta con l'approvazione del CCNL
1990-1991 e che inizialmente era composta da una parte fissa (IUP fissa), da una parte variabile (IUP variabile) e dalla cd. IUP “media di impianto”.
L'Accordo di Confluenza nel CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003 all'art. 34, punto 8, ha soppresso la cd. IUP “media di impianto”, sostituendola con una IUP giornaliera suddivisa, a sua volta, in tre misure diverse in base ai valori di determinati impianti produttivi individuati in specifici allegati, mantenendo invece ferma la distinzione in parte fissa e parte variabile.
Il suddetto art. 34, punto, 8, risultava, infatti così formulato “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo a decorrere dall'1.9.2003 è istituita una indennità di utilizzazione professionale distinta in parte fissa e parte variabile”.
In particolare, quanto alla IUP fissa, il punto 8.1. dell'art. 34 prevedeva che “La indennità di utilizzazione professionale parte fissa è corrisposta nelle misure fisse mensili di seguito indicate: (…) b) € 58,00 per il personale di bordo inquadrato nella figura professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno (livello D) (…). La indennità di utilizzazione professionale parte fissa di cui sopra non viene corrisposta in tutti i casi di assenza non retribuita. (…)”.
Quanto alla IUP variabile, il punto 8.3. dell'art. 34 prevedeva che “Le misure orarie e chilometrica della indennità di utilizzazione parte variabile sono individuate nella tabella (all. A) allegata al presente articolo”.
Quanto alla IUP giornaliera, il punto 8.4 dell'art, 34 stabiliva che “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento
(ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 8.6, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità di utilizzazione
pagina 14 di 28 professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate. (…) 8.4.2. Personale di bordo. a) € 2,00 per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 1 dell'allegato
D al presente articolo;
b) € 3,50 per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella
2 dell'allegato D del presente articolo;
c) € 4,50 per il P.d.B. che opera negli impianti di cui alla tabella 3 dell'allegato D al presente articolo. (…)”.
Infine, il punto 8.6. dell'art. 34 prevedeva che “La indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punto 8.2, 8.3 e 8.5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia”.
Con l'approvazione del Contratto Aziendale del 20.07.2012 le parti collettive, nell'ottica di semplificare la struttura retributiva del personale mobile, hanno introdotto le seguenti modifiche: è stata soppressa la IUP fissa di cui al punto 8.1. dell'art. 34 dell'Accordo di
Confluenza del 2003 la quale è stata assorbita nel salario di produttività.
Ed invero, ai sensi dell'art. 30, punto 4, del Contratto Aziendale del 2012 “il salario di produttività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verrà corrisposto a partire dal 1° settembre 2012 in relazione all'effettivo passaggio alle 38 ore settimanali ed assorbirà,
a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza: a)
Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.5 dell'art. 34 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del
16.4.2003 e indennità di navigazione di cui al punto 12 dello stesso art. 34, che, pertanto, dalla stessa data sono soppresse”.
Per tale motivo nelle buste paga dei ricorrenti, a decorrere dal mese di ottobre 2012 non ricorrono più le voci 'Ind.Util. PDM/PDB' e 'Incremento Util. PDM/PDB' in quanto assorbite dal salario di produttività (cfr. doc. 1 e 2); è stato previsto un unico importo a titolo di IUP giornaliera pari, per quanto riguarda i Macchinisti, ad € 12,80.
In particolare, l'art. 31, punti 5 e 6, del Contratto Aziendale del 2012 (la cui formulazione è rimasta invariata nel successivo Contratto Aziendale del 2016) stabilisce che “5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la
pagina 15 di 28 partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate: (…) b) Personale di bordo: €
4,50 (…).
6. La indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 5 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornate di assenza per malattia”; è stata prevista una IUP variabile variamente retribuita che si compone di due voci ricollegate alla peculiarità delle mansioni svolte dai Capi Treno che includono, come detto, sia l'attività di scorta del treno viaggiante, sia l'attività di riserva. In particolare, l'art. 31, punto 4, del Contratto Aziendale del 2012 (la cui formulazione, salvo il riferimento alla Tabella B, è rimasto invariato nel Contratto
Aziendale del 2016) prevede che “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre 2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella
Tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra”.
Per i macchinisti, è stata prevista una IUP variabile variamente retribuita a seconda delle ore di servizio prestate e/o dei chilometri percorsi. In particolare, l'art. 31, punto 4, del
Contratto Aziendale del 2012 (la cui formulazione, salvo il riferimento alla Tabella B, è rimasto invariato nel Contratto Aziendale del 2016) prevede che “Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1° settembre
2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella Tabella A del punto 11 del presente articolo. Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario
pagina 16 di 28 programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo o a terra”. Segnatamente, per quanto riguarda i macchinisti inquadrati nel livello B1 (come i ricorrenti al tempo dei fatti di causa), ai sensi della Tabella A dell'art. 31 del Contratto Aziendale del 2012 (v. doc. 9), nonché della Tabella B dell'art. 31 del Contratto Aziendale del 2016 (v. doc. 10) la IUP variabile è suddivisa, per quel che qui interessa, nelle seguenti voci: lavoro: € 0,54 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Lavoro'); condotta diurna a doppio agente: € 4,20 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Diu. 2
Agent'); condotta notturna a doppio agente: € 7,20 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Not. 2 Agent'); condotta diurna ad agente unico: € 8,70 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Diu. 1 Agent'); condotta notturna ad agente unico: € 10,50 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM
Cond.Not. 1 Agent'); condotta diurna ad agente solo: € 12,00 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Diu.Ag.Solo'); condotta notturna ad agente solo: €
14,00 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM Cond.Not.Ag.Solo'); kilometri, con equipaggio a DA o ad AU: € 0,11 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM KM Condotta');
kilometri, con equipaggio ad Agente solo o con Polifunzionale: € 0,30 (voce denominata nelle buste paga prodotte 'IUP PDM KM Cond.Ag.Solo').
Trattasi dunque di indennità corrisposta in maniera continuativa, in quanto intrinsecamente connessa alla prestazione tipica del Macchinista, che, come detto, o procedo alla condotta del treno oppure restano presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali attività che dovessero rendersi necessarie (c.d. riserva). Tale voce retributiva è inoltre compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualifica richiesta al personale adibito a tale mansione.
2) L'indennità di assenza dalla residenza è prevista dall'art 28 del CCNL Attività
Ferroviarie del 20.07.2012 e dall'art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016.
pagina 17 di 28 L'assenza dalla residenza, in particolare, è definita come “il periodo intercorrente tra
l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
Già gli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività Ferroviarie del 2003 e 77, punto 2, dei
CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 16.12.2016 riconoscevano l'indennità di assenza dalla residenza al 'personale mobile' (come i ricorrenti) proprio in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo 'misure orarie' specificamente indicate.
In particolare, gli artt. 72, punto 2, del CCNL Attività Ferroviarie del 2003 e 77, punto 2, dei CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e 16.12.2016 prevedono che “2.1. Al personale di condotta ed al personale di bordo in servizio sui treni le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore (…).
2.4. Il compenso per assenza dalla residenza di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
Anche tale indennità è, dunque, intrinsecamente connessa alla mansione del
Macchinista, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza e dal loro impianto di titolarità. Tale indennità compensa dunque il disagio derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro e dall'essere in costante movimento, lontano dalla propria sede.
pagina 18 di 28 Avuto riguardo alla natura e alla finalità degli emolumenti in questione, deve ritenersi in conclusione che essi presentino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE affinché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
Sulla coerenza delle disposizioni collettive con le indicazioni della CGUE. In particolare, sull'eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
Resta da verificare se le disposizioni collettive che riguardano i suddetti emolumenti e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai Giudici dell'Unione in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare quindi il rispetto del limite della “dissuasività”.
A tal riguardo, deve innanzi tutto premettersi che non può attribuirsi rilievo ostativo all'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, invece assente negli ordinamenti di altri stati membri dell'U.E.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E., la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_6
, C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; del 29 novembre 2017, Per_7
, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, Per_8 Per_9
EU:C:2018:799, punto 25); sicché esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie.
Il fatto, poi, che nel nostro ordinamento vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore pagina 19 di 28 possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro.
Né può avere rilievo dirimente il fatto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che comunque, in generale, potrebbero goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni effetto dissuasivo dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla Per_5
precedente giurisprudenza dello stesso Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_3
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la
[...]
giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C- Persona_3
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”.
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_10
citata)”.
“Per questo motivo, - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui pagina 20 di 28 ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, Per_4
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)” .
In tale prospettiva, ciò che occorre andare ad indagare è che per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettantigli, perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale profilo non può allora essere condivisa la deduzione di parte resistente, secondo cui, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della scarsa incidenza percentuale che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa infatti su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Un tale approccio non risulta però condivisibile, perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su pagina 21 di 28 quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (v. Cass. 13932/2024).
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere invece il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un tale criterio di calcolo ha evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili anzidetti tutt'altro che insignificante e irrisoria, e quindi potenzialmente dissuasiva secondo la Corte di Giustizia, non potendosi negare che dalle buste paga prodotte in giudizio emerge come tali emolumenti siano stati corrisposti in importi significativi nei giorni lavorati (si vedano in tal senso i conteggi esemplificativi contenuti nelle note conclusionali, da cui risulta un'incidenza media delle voci variabili in questione, anche superiore al 45%).
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che
“l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così a CGUE, sentenza 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_4
Deve escludersi, poi, che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore pagina 22 di 28 di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole.
La già citata sentenza della CGUE 13.12.2018, C-358/17 ha infatti affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”.
Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza è del 15.9.2011), e, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Persona_11
Cass. n. 20216/2022, cit. punto 35), “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative del diritto europeo, e l'interpretazione vincolante datane dal giudice euro unitario, in materia di composizione della retribuzione feriale.
Sui criteri di calcolo.
In merito ai conteggi effettuati dalla parte ricorrente, non può condividersi il rilievo della resistente, secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane “di calendario”, che sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.
Nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella sentenza della Suprema Corte n.
20216/2022, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28.
In particolare, in detta pronuncia, la Cassazione ha affermato che:
pagina 23 di 28 “29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali
(art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.”
Ne consegue che gli specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie, non sono applicabili solo per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto alla misura dei
28 giorni;
periodi ulteriori rispetto ai quali dunque continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività
(cfr., per tutte, Cass. n. 1823/2004).
pagina 24 di 28 A ciò deve aggiungersi poi che l'art. 30 del CCNL prevede che, per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 5 gg, il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”.
Pertanto, in ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai potuto maturare un numero di ferie superiore a 25 giorni, sicché i giorni eventualmente fruiti in più potrebbero essere relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute. In ogni caso deve osservarsi che i conteggi di parte ricorrente sono stati elaborati nel limite massimo dei 28 giorni annuali di ferie.
Deve poi ritenersi l'infondatezza anche dell'ulteriore l'obiezione della resistente, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Corte di Appello di Roma nn. 903 e 904/2024).
Tanto premesso, deve osservarsi che i conteggi depositati dalla parte ricorrente sono stati elaborati tenendo proprio in coerenza con i precedenti rilievi.
Conclusioni.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del pagina 25 di 28 Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 4,50, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Va pertanto dichiarata la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2023, con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt.
72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL
Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto Aziendale del
16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016; e quindi la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 12.813,82 lordi quanto al sig.
[...]
e di € 11.766,86 lordi quanto al sig. . Per l'effetto, Pt_1 Parte_2 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a corrispondere al
[...]
sig. l'importo di € 12.813,82 lordi e al sig. l'importo di € 11.766,86 lordi, Pt_1 Pt_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (in applicazione delle Tabelle di cui al
D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso, nonché dello scaglione valore della causa compreso tra
€ 5.200,00 ed € 26.000,00, delle fasi del giudizio e dell'aumento dovuto per il numero di ricorrenti), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 26 di 28 definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del
Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2) accerta e dichiara la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita nel periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2023, con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto
2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto Aziendale del
16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del Gruppo FS del 20.07.2012 e 16.12.2016;
3) accerta e dichiara, pertanto, il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, per differenze retributive dovute a tale titolo, l'importo di € 12.813,82 lordi quanto al sig.
e di € 11.766,86 lordi quanto al sig. ; Parte_1 Parte_2
4) per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere al sig. l'importo di € 12.813,82 lordi e al sig. Pt_1 Pt_2
l'importo di € 11.766,86 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna altresì la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, quantificate in complessivi euro 2.741,70, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
pagina 27 di 28 Roma, 3.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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