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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 372 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. SUCCI BEATRICE e dall'avv. MELCHIONDA JOLANDA;
matrimonio celebrato in ORSARA DI PUGLIA il 16/08/2012 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza; che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. L'appartamento sito in Savignano sul Rubicone (FC) via II Agosto 1980 n. 2, di proprietà della IG , che costituisce la casa familiare, Parte_1 viene assegnata a quest'ultima, la quale continuerà ad abitarvi con la figlia Per_1
1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso la IG Pt_1 provvederà a richiedere la formale volturazione delle utenze domestiche a proprio nome ed signor formalizzerà il cambiamento di residenza presso i CP_1 competenti uffici, nel medesimo termine.
2. AFFIDAMENTO DELLA PROLE. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, in via condivisa, Per_1 mantenendo la residenza ed il collocamento prevalente presso la madre. È nel miglior interesse della figlia che i genitori condividano le principali Per_1 decisioni. Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana della prole quando presente presso di lui e potrà prenderà decisioni di emergenza laddove dovesse essere compromessa la salute o la sicurezza della prole, con obbligo di informare tempestivamente l'altro. Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute ed alla sicurezza della prole, impegnandosi a rendersi disponibile per sottoscrivere la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai relativi documenti. Il genitore che invii o riceva documentazione direttamente dalla scuola e-o da strutture mediche si impegna a mettere in copia od inoltrarle all'altro. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza della figlia
Per_1
I genitori comunicheranno via telefono, sms, e-mail, whattsapp;
si ritiene preferibile il dialogo a voce tramite telefonata o di persona tra i genitori per confrontarsi e discutere delle questioni importanti, lasciando la comunicazione via sms-whatsapp per le informazioni veloci. In un'ottica collaborativa, prima di ricorrere ad altre figure di sostegno, ogni genitore si impegna ad offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della figlia quando, per impegni lavorativi o altre esigenze personali non lavorative, non possa occuparsi direttamente della predetta, comunicandolo per tempo, così da consentire all'altro una adeguata organizzazione.
2.A. DIRITTI DELLA PROLE. La figlia ha diritto: Per_1
- a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e a non essere coinvolta nelle discussioni tra gli stessi;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usata come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE. Al signor sarà consentito di visitare la minore ogni qual Controparte_1 Per_1 volta lo desideri, previo accordo con la IG , Parte_1
2 compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative della figlia, oltre a quelle di lavoro dei genitori. In ogni caso, il signor potrà stare con la figlia: CP_1
a) ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.30 fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna;
b) durante la settimana, il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21.30. 3. A CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI. Quando la minore si sposta da una casa all'altra - laddove necessario in base alle contingenze del caso - ciascun genitore segnalerà all'altro, con i mezzi di comunicazione di cui al punto sopra indicato, informazioni riguardanti:
- medicine (in confezione originale) e relativi dosaggi;
- compiti a casa, progetti scolastici;
- attività sociali e relativo equipaggiamento;
- appuntamenti da rispettare. Il genitore collocatario in via prevalente dovrà garantire che la prole abbia abbigliamento ed effetti personali adeguati per tutta la durata della frequentazione con l'altro. Del pari, ogni genitore dovrà fare in modo che la minore si sposti in condizioni idonee (pulita e nutrita), e con l'equipaggiamento che ha portato con sé e con i compiti svolti, curandone lo svolgimento. Ogni genitore avrà cura di rispettare l'altro osservando la rigorosa puntualità nel mettersi a disposizione per consegnare la prole o nel ricondurla presso l'abitazione familiare, concordando tuttavia un tempo di tolleranza di 30 minuti di ritardo (che verrà tempestivamente comunicato). Al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con la figlia parte delle Per_1 due festività, essi alterneranno annualmente la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 31 dicembre e la settimana che va dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le vacanze di Pasqua, la minore trascorrerà con il padre il primo anno i primi 3 giorni delle vacanze pasquali, ed il secondo anno gli altri successivi, in via alternata. Al padre sarà consentito trascorrere con 2 settimane, anche non consecutive, Per_1 durante il periodo estivo, comunicando le date prescelte entro il 30 giugno di ogni anno. Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate su accordo dei genitori. Qualora non ci fosse espresso consenso in ordine ai cambiamenti nell'alternanza, i comparenti continueranno a rispettare quanto concordato nel presente atto. Nel caso in cui i genitori abbiano incombenti lavorativi che li tengono impegnati già dal mattino presto, tali modalità di frequentazione dovranno variare, tenendo conto anche dei rispettivi turni. Nella gestione della figlia entrambi potranno Per_1 avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e di persone che godono della comune fiducia, impegnandosi altresì a comunicarsi reciprocamente
3 date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita della figlia, quale compleanno, saggi, competizioni sportive e similari. Del pari, i ricorrenti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute della minore, eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività relative ad Per_1
Tanto la madre quanto il padre potranno comunicare telefonicamente con la figlia ogni giorno, ed anche più volte in una giornata, compatibilmente con gli orari Per_1 di riposo della medesima e di scuola. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando sarà coinvolta la minore.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE. Il signor verserà alla IG , entro il Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, la somma di € 300,00 - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - a titolo di mantenimento della figlia a decorrere dalla firma Per_1 del presente ricorso. Ciascun genitore incasserà, nella misura del 50%, l'Assegno Unico INPS. Il padre comparteciperà nella misura del 60% nel pagamento delle spese straordinarie affrontate per la figlia secondo le previsioni di cui al Protocollo Per_1 del Tribunale di Forlì e comunque così suddivide: A) SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE.
- spese scolastiche (retta e mensa scuola dell'infanzia, asilo nido, scuola materna, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, ore lezione di ripetizione, buoni pasto se previsti);
- spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche e sanitarie (ticket, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, anche non effettuate tramite SSN, solo nei casi di urgenza). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA GENITORI E CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE.
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
4 - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora ritenuti opportuni per l'educazione della figlia, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla figlia in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche e ricreative (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e/o manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo: danza, pittura, musica, etc...). Derogando alla divisione sopra concordata, il signor si Controparte_1 accollerà integralmente le spese dentistiche e quelle per l'acquisto dell'apparecchio dentario della figlia come da preventivo dello studio Prodent con sede in San Per_1
Mauro Pascoli (FC) del 15.11.2024 (doc. 3).
5. CONTRIBUTO MANTENIMENTO DELLA MOGLIE. Il signor verserà alla IG , entro il Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, la somma di € 150,00 - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - a titolo di mantenimento della stessa a decorrere dalla firma del presente ricorso. Il signor si impegna, altresì, a riconoscere e, quindi, a consegnare alla CP_1 IG la propria Card buoni pasto di € 104,00 mensili, fino Parte_1
a che egli stesso possa beneficiare di tale emolumento da parte del datore di lavoro. Il signor contribuirà, inoltre, a pagare il 50% delle spese di gestione e di CP_1 cura del cane Luna.
6. SPESE E COMPENSI DI CAUSA. Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti, ovvero ciascuna di esse si impegna a versare quanto di competenza del rispettivo legale, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13 Legge Professionale. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORSARA DI PUGLIA (atto numero 7, Parte II, Serie A, anno 2012). Forlì, 13/07/2025 Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. SUCCI BEATRICE e dall'avv. MELCHIONDA JOLANDA;
matrimonio celebrato in ORSARA DI PUGLIA il 16/08/2012 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza; che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. L'appartamento sito in Savignano sul Rubicone (FC) via II Agosto 1980 n. 2, di proprietà della IG , che costituisce la casa familiare, Parte_1 viene assegnata a quest'ultima, la quale continuerà ad abitarvi con la figlia Per_1
1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso la IG Pt_1 provvederà a richiedere la formale volturazione delle utenze domestiche a proprio nome ed signor formalizzerà il cambiamento di residenza presso i CP_1 competenti uffici, nel medesimo termine.
2. AFFIDAMENTO DELLA PROLE. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, in via condivisa, Per_1 mantenendo la residenza ed il collocamento prevalente presso la madre. È nel miglior interesse della figlia che i genitori condividano le principali Per_1 decisioni. Ciascun genitore assumerà le decisioni relative alla cura quotidiana della prole quando presente presso di lui e potrà prenderà decisioni di emergenza laddove dovesse essere compromessa la salute o la sicurezza della prole, con obbligo di informare tempestivamente l'altro. Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute ed alla sicurezza della prole, impegnandosi a rendersi disponibile per sottoscrivere la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai relativi documenti. Il genitore che invii o riceva documentazione direttamente dalla scuola e-o da strutture mediche si impegna a mettere in copia od inoltrarle all'altro. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza della figlia
Per_1
I genitori comunicheranno via telefono, sms, e-mail, whattsapp;
si ritiene preferibile il dialogo a voce tramite telefonata o di persona tra i genitori per confrontarsi e discutere delle questioni importanti, lasciando la comunicazione via sms-whatsapp per le informazioni veloci. In un'ottica collaborativa, prima di ricorrere ad altre figure di sostegno, ogni genitore si impegna ad offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della figlia quando, per impegni lavorativi o altre esigenze personali non lavorative, non possa occuparsi direttamente della predetta, comunicandolo per tempo, così da consentire all'altro una adeguata organizzazione.
2.A. DIRITTI DELLA PROLE. La figlia ha diritto: Per_1
- a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e a non essere coinvolta nelle discussioni tra gli stessi;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usata come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE. Al signor sarà consentito di visitare la minore ogni qual Controparte_1 Per_1 volta lo desideri, previo accordo con la IG , Parte_1
2 compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative della figlia, oltre a quelle di lavoro dei genitori. In ogni caso, il signor potrà stare con la figlia: CP_1
a) ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.30 fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna;
b) durante la settimana, il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21.30. 3. A CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI. Quando la minore si sposta da una casa all'altra - laddove necessario in base alle contingenze del caso - ciascun genitore segnalerà all'altro, con i mezzi di comunicazione di cui al punto sopra indicato, informazioni riguardanti:
- medicine (in confezione originale) e relativi dosaggi;
- compiti a casa, progetti scolastici;
- attività sociali e relativo equipaggiamento;
- appuntamenti da rispettare. Il genitore collocatario in via prevalente dovrà garantire che la prole abbia abbigliamento ed effetti personali adeguati per tutta la durata della frequentazione con l'altro. Del pari, ogni genitore dovrà fare in modo che la minore si sposti in condizioni idonee (pulita e nutrita), e con l'equipaggiamento che ha portato con sé e con i compiti svolti, curandone lo svolgimento. Ogni genitore avrà cura di rispettare l'altro osservando la rigorosa puntualità nel mettersi a disposizione per consegnare la prole o nel ricondurla presso l'abitazione familiare, concordando tuttavia un tempo di tolleranza di 30 minuti di ritardo (che verrà tempestivamente comunicato). Al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con la figlia parte delle Per_1 due festività, essi alterneranno annualmente la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 31 dicembre e la settimana che va dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le vacanze di Pasqua, la minore trascorrerà con il padre il primo anno i primi 3 giorni delle vacanze pasquali, ed il secondo anno gli altri successivi, in via alternata. Al padre sarà consentito trascorrere con 2 settimane, anche non consecutive, Per_1 durante il periodo estivo, comunicando le date prescelte entro il 30 giugno di ogni anno. Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate su accordo dei genitori. Qualora non ci fosse espresso consenso in ordine ai cambiamenti nell'alternanza, i comparenti continueranno a rispettare quanto concordato nel presente atto. Nel caso in cui i genitori abbiano incombenti lavorativi che li tengono impegnati già dal mattino presto, tali modalità di frequentazione dovranno variare, tenendo conto anche dei rispettivi turni. Nella gestione della figlia entrambi potranno Per_1 avvalersi dell'aiuto dei nonni o parenti del proprio ramo genitoriale e di persone che godono della comune fiducia, impegnandosi altresì a comunicarsi reciprocamente
3 date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita della figlia, quale compleanno, saggi, competizioni sportive e similari. Del pari, i ricorrenti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute della minore, eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività relative ad Per_1
Tanto la madre quanto il padre potranno comunicare telefonicamente con la figlia ogni giorno, ed anche più volte in una giornata, compatibilmente con gli orari Per_1 di riposo della medesima e di scuola. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando sarà coinvolta la minore.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE. Il signor verserà alla IG , entro il Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, la somma di € 300,00 - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - a titolo di mantenimento della figlia a decorrere dalla firma Per_1 del presente ricorso. Ciascun genitore incasserà, nella misura del 50%, l'Assegno Unico INPS. Il padre comparteciperà nella misura del 60% nel pagamento delle spese straordinarie affrontate per la figlia secondo le previsioni di cui al Protocollo Per_1 del Tribunale di Forlì e comunque così suddivide: A) SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE.
- spese scolastiche (retta e mensa scuola dell'infanzia, asilo nido, scuola materna, tasse, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite, trasporto pubblico da/per la scuola, ore lezione di ripetizione, buoni pasto se previsti);
- spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche e sanitarie (ticket, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico di base o dal pediatra e necessitino delle predette terapie, prescritte dal medico;
visite specialistiche e interventi chirurgici, anche non effettuate tramite SSN, solo nei casi di urgenza). B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA GENITORI E CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE FISCALE.
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
4 - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora ritenuti opportuni per l'educazione della figlia, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla figlia in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche e ricreative (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e/o manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportive compresa l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali, a titolo meramente esemplificativo: danza, pittura, musica, etc...). Derogando alla divisione sopra concordata, il signor si Controparte_1 accollerà integralmente le spese dentistiche e quelle per l'acquisto dell'apparecchio dentario della figlia come da preventivo dello studio Prodent con sede in San Per_1
Mauro Pascoli (FC) del 15.11.2024 (doc. 3).
5. CONTRIBUTO MANTENIMENTO DELLA MOGLIE. Il signor verserà alla IG , entro il Controparte_1 Parte_1
15 di ogni mese, la somma di € 150,00 - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - a titolo di mantenimento della stessa a decorrere dalla firma del presente ricorso. Il signor si impegna, altresì, a riconoscere e, quindi, a consegnare alla CP_1 IG la propria Card buoni pasto di € 104,00 mensili, fino Parte_1
a che egli stesso possa beneficiare di tale emolumento da parte del datore di lavoro. Il signor contribuirà, inoltre, a pagare il 50% delle spese di gestione e di CP_1 cura del cane Luna.
6. SPESE E COMPENSI DI CAUSA. Le spese della presente procedura si intendono compensate tra le parti, ovvero ciascuna di esse si impegna a versare quanto di competenza del rispettivo legale, con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo della solidarietà passiva ex art. 13 Legge Professionale. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORSARA DI PUGLIA (atto numero 7, Parte II, Serie A, anno 2012). Forlì, 13/07/2025 Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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