Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22430 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22430/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TROTTI ROBERTO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Edolo, via F.lli Ramus, n. 21
e
(c.f. ), con l'avv. MORESCHI ITALO, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Vittorio Veneto, n. 108
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 29.3.2025 e 30.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. La casa coniugale, costituita dall'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito in 25048
Edolo (Bs) alla via Industriale n. 6, di proprietà del IG. , verrà provvisoriamente Parte_2
assegnata alla IG.ra in ragione di quanto espressamente previsto al successivo punto Parte_1
11, con tutti i beni mobili che l'arredano, che ivi continuerà ad abitare con i figli;
2. La figlia minore verrà affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali, pertanto, Per_1
assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza e IGnificato per la stessa quale, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quella;
3. avrà collocazione prevalente e la propria residenza stabile presso la madre;
Per_1
4. Dato il fatto che, attualmente, i genitori vivono in due distinti appartamenti ma nel medesimo immobile, il padre potrà tenere con sé la figlia , anche per il pernottamento, ogni qual volta lo Per_1
desideri secondo le sue eIGenze e quelle della minore, previo accordo con la madre;
in ogni caso il padre terrà con sé la figlia ogni mercoledì dall'uscita della scuola sino a dopo cena, con rientro a casa per le ore 22.00 ovvero sino al mattino seguente;
a fine settimana alterni, sempre che lo desideri, dal venerdì dopo scuola nel periodo scolastico e dalle 10.00 nel periodo estivo e fino alle ore 22.00 della domenica;
nelle settimane in cui il padre non starà con la figlia nel weekend, potrà tenerla con sé anche il lunedì dall'uscita della scuola e sino a dopo cena;
inoltre la minore trascorrerà altresì con ciascun genitore 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie, 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali seguendo il criterio dell'alternanza ed in particolare dal 24 al 30 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio. Lo stesso dicasi per le vacanze
Pasquali, 3 (tre) giorni con un genitore e 3 (tre) giorni con l'altro, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, previo accordo tra i medesimi entro il 31 maggio di ogni anno. In ogni caso, i genitori, previo accordo, in relazione alle eventuali eIGenze e contingenze degli stessi, si riservano la possibilità di stabilire, di volta in volta, diversi criteri di gestione dei periodi da passare con la figlia durante la settimana, le festività e le vacanze estive;
5. Il IG. si impegna a collaborare con la IG.ra nella gestione delle Parte_2 Parte_1
attività ludiche e sportive relative alla figlia minore anche nei giorni in cui la medesima starà con la madre;
6. Quale contributo per il mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, il IG. verserà, a mezzo bonifico bancario, alla IG.ra Pt_2 Pt_1
la somma mensile di Euro 634,38 (Euro 317,19 a figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Istat), a decorrere dal mese e dall'anno successivi alla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale. Sin da ora viene comunque stabilito che tale assegno verrà aumentato ad Euro 800,00
(Euro 400,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di agosto dell'anno 2026, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
(Istat), a decorrere dal mese e dall'anno successivi;
7. Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come da protocollo in uso al Tribunale di Brescia, di seguito integralmente riportato:
Spese per la salute: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne: Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Tali spese saranno da corrispondere al genitore anticipatario entro la fine del mese di riferimento o comunque entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
8. Tutti i versamenti relativi al mantenimento dei figli cesseranno con il raggiungimento, da parte degli stessi, dell'indipendenza economica;
9. L'assegno unico per i figli sarà riconosciuto interamente alla IG.ra ; il Fondo Arca Parte_1
RR intestato ad entrambi i coniugi ed alimentato, in adempimento delle condizioni di separazione, da somme a tale titolo in passato versate, verrà chiuso entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto deposito del presente ricorso (i coniugi si impegnano, a tal fine, al disbrigo delle pratiche bancarie ed amministrative ed al rilascio del relativo consenso): l'importo derivante dalla liquidazione del fondo verrà incassato interamente dalla IG.ra con contestuale rinuncia del IG. Parte_1
a qualsivoglia pretesa/contestazione afferente le somme in passato percepite dalla moglie a Pt_2
titolo di assegno unico e non riversate nel suddetto fondo;
10. Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali il IG. Parte_2
dichiara di cedere, così come con la sottoscrizione del presente ricorso effettivamente cede, alla IG.ra ogni suo credito e diritto di qualsiasi genere lui spettante, avente origine, in Parte_1 via diretta e/o mediata, nell'atto costitutivo di impresa familiare, atto Notaio (Rep. n. Persona_2
87258-Rac.n. 34349, registrato al 2° Ufficio delle Entrate di Brescia il 13.04.2016 n. 14977 Serie IT) e nella precedente scrittura privata del 1 aprile 2016 sottoscritta fra i IGg.ri (C.F. Parte_3
), (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_2
) e (C.F. ), che si allega (doc. n. 6); C.F._2 Parte_1 C.F._1
dichiara, quindi, di nulla più avere a che pretendere a nessun titolo dalla IG.ra in relazione Pt_1
ai suddetti rapporti, legittimandola dunque ad eventualmente intraprendere individualmente ogni azione anche giudiziaria nei confronti delle controparti delle suddette scritture ad ogni fine;
11. La IG.ra si impegna, nel termine essenziale di un anno dall'incasso del credito lei Pt_1 spettante in ragione dell'accordo di cui al punto 10 che precede (e solo nel caso in cui Ella recuperi le relative somme), a trasferire la propria residenza, insieme ai figli, in altra abitazione, rimettendo nel pieno e libero possesso della casa familiare il IG. nelle medesime condizioni e con il Pt_2
mobilio attualmente presente, fatta sola eccezione per i beni strettamente personali che la IG.ra s'impegna ora per allora ad asportare contestualmente al trasferimento di cui sopra e di Pt_1
nulla avere a che pretendere nei confronti del IG. in ragione della liberazione della casa Pt_2
familiare ed in genere in forza del predetto trasferimento, per nessun titolo e/o ragione, avendo le parti già vagliato tale circostanza nell'ambito della libera determinazione delle condizioni tutte indicate nel presente ricorso;
12. La IG.ra provvederà alla restituzione dell'anello di fidanzamento a suo tempo Parte_1
donatogli dal IG. (e ciò per il grande valore affettivo che il monile rappresenta Parte_2
per il marito, essendo in precedenza appartenuto alla di lui madre) contestualmente alla chiusura del Fondo Arca nei termini meglio indicati al punto 9 che precede o, qualora gli adempimenti per la predetta chiusura richiedano un termine maggiore, entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'avvenuto deposito del presente ricorso;
13. I IGg.ri e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsiasi Pt_1 Pt_2
assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti ed indipendenti;
14. le parti si danno reciproco atto che tutti gli accordi economici di cui al presente giudizio di scioglimento del matrimonio, con particolare riferimento a quelli di cui al precedente punto 10, costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile, oltre che essenziale ed inderogabile;
15. Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di nulla più avere a che pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto stabilito in relazione al mantenimento della prole, avendo già definito fra di loro ogni questione patrimoniale. Gli stessi coniugi, infine, rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del rilascio di passaporto per la figlia minore.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso datato il 19.11.2024 e proponevano Parte_1 Parte_2
domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in EDOLO (BS) il 22.8.2009, da cui erano nati i figli il 5.6.2006 e il 4.8.2011, premettendo che, dopo la Persona_3 Persona_4
comparizione delle parti in data 27.9.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 3.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2022), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle eIGenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Edolo (BS) il 22.8.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2009, parte I^, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conIGlio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti