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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6653/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Castellano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore – con sede in Roma al Viale Trastevere n.76/A;
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55
Tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via
Armando Diaz, n° 11 (80134)
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2024 il ricorrente esponeva:
- di essere alle dipendenze del , con il profilo di Educatore Controparte_4
(classe di concorso LO30 «Pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine scuola PPPP», ai sensi dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399) e di prestare servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli - dal 01/09/2020 in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato con l' dal 01/09/2019, per 24/30 ore CP_5
settimanali; - che, fatta salva la prima annualità, nonostante le norme contrattuali richiamate ed in illegittima disapplicazione delle stesse, al Personale Educativo non veniva più concesso il bonus di € 500,00
(c.d. «Carta Elettronica del docente») destinato alla formazione professionale, anche se trattasi di lavoratore a tempo pieno e indeterminato, essendogli negato l'accesso e l'accreditamento dal sistema informatico/piattaforma preposta;
- che, perdurando il mancato riconoscimento spettante, pur in dispregio alla normativa vigente e ad autorevoli pronunce, tentava invano di comporre bonariamente la questione al fine di non aggravare il - datore di lavoro - di altri oneri mediante invito e diffida stragiudiziale agli Enti oggi CP_1
convenuti in giudizio (come da comunicazione pec depositata agli atti) rimasta senza riscontro ed esito alcuno;
Il ricorrente, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente sig. ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024; 2) conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_4
come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti per tutti i suddetti anni scolastici
e quelli a venire;
3)condannarsi il al pagamento della somma Controparte_4 di € 4.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore della presente procuratrice”.
La resistente P.A. è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale educatore con le mansioni ed il ruolo descritti in ricorso per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza della domanda formulata.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde Controparte_4
in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista CP_1
dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere CP_1 la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
La carta docente è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare anche quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. Questo è quanto affermato dalla Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 9895/ 2024.
La Corte di Appello aveva accolto il gravame proposto dal , avverso la Controparte_4
sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di una educatrice presso un Convitto a percepire il bonus economico di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015. La Corte territoriale aveva richiamato la sentenza n. 4332 del Consiglio di Stato, secondo cui la misura in commento non attribuisce un incremento stipendiale, ma ha la funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione imposto al medesimo. Il giudice di appello aveva ritenuto dirimente l'osservazione secondo cui solo per il personale docente di ruolo è prescritta, in via aggiuntiva, dall'art. 1, comma 124, ultimo periodo, della legge n. 107/2015, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” e ha pertanto ritenuto che la categoria degli educatori, alla quale non è richiesto l'obbligo di formazione aggiuntivo, non ha titolo per invocare il riconoscimento in proprio favore della carta docente. Aveva inoltre evidenziato la diversità della funzione educativa della categoria degli educatori di convitto, rispetto alla funzione propriamente didattica dei docenti, ed ha sul punto rimarcato che l'attività educativa ha per oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe, e richiede pertanto competenze afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratterizzano l'attività didattica. L'educatrice ha proposto ricorso per Cassazione ed è stato accolto.
In merito agli educatori, la Cassazione rileva che con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente. Ciò posto, continuano i giudici, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Così concludendo: La sentenza impugnata, avendo escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Al momento della decisione, il ricorrente risulta ancora interno al sistema scolastico, avendo allegato di avere un contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2019 ( cfr. atti ) circostanza idonea a concretizzare il suo interesse attuale al conseguimento del beneficio in oggetto. Per quanto riguarda le annualità il ricorrente nulla allega nell'esposizione del fatto né deposita relativamente alle annualità
16/17, 17/18, 18/19. Va quindi affermato il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, solo per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
e 2023/2024, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna del all'assegnazione in favore del Sig. CP_6
per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 con conseguente Parte_1
emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione che il ricorso è stato depositato successivamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27/10/2023 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” a favore del Sig. per gli a.s. Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-rigetta per il resto
- Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_4
pari ad Euro 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.04.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6653/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Castellano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore – con sede in Roma al Viale Trastevere n.76/A;
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
suo Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, 55
Tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via
Armando Diaz, n° 11 (80134)
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2024 il ricorrente esponeva:
- di essere alle dipendenze del , con il profilo di Educatore Controparte_4
(classe di concorso LO30 «Pedagogia e didattiche speciali dell'insegnamento, ordine scuola PPPP», ai sensi dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399) e di prestare servizio presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli - dal 01/09/2020 in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato con l' dal 01/09/2019, per 24/30 ore CP_5
settimanali; - che, fatta salva la prima annualità, nonostante le norme contrattuali richiamate ed in illegittima disapplicazione delle stesse, al Personale Educativo non veniva più concesso il bonus di € 500,00
(c.d. «Carta Elettronica del docente») destinato alla formazione professionale, anche se trattasi di lavoratore a tempo pieno e indeterminato, essendogli negato l'accesso e l'accreditamento dal sistema informatico/piattaforma preposta;
- che, perdurando il mancato riconoscimento spettante, pur in dispregio alla normativa vigente e ad autorevoli pronunce, tentava invano di comporre bonariamente la questione al fine di non aggravare il - datore di lavoro - di altri oneri mediante invito e diffida stragiudiziale agli Enti oggi CP_1
convenuti in giudizio (come da comunicazione pec depositata agli atti) rimasta senza riscontro ed esito alcuno;
Il ricorrente, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente sig. ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024; 2) conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_4
come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti per tutti i suddetti anni scolastici
e quelli a venire;
3)condannarsi il al pagamento della somma Controparte_4 di € 4.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore della presente procuratrice”.
La resistente P.A. è rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
Il ricorso è fondato.
La questione sottoposta all'attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale educatore con le mansioni ed il ruolo descritti in ricorso per gli anni dedotti in giudizio, della cd “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, pari ad € 500,00 annui.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza della domanda formulata.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde Controparte_4
in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista CP_1
dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere CP_1 la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
La carta docente è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare anche quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. Questo è quanto affermato dalla Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 9895/ 2024.
La Corte di Appello aveva accolto il gravame proposto dal , avverso la Controparte_4
sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di una educatrice presso un Convitto a percepire il bonus economico di cui all'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015. La Corte territoriale aveva richiamato la sentenza n. 4332 del Consiglio di Stato, secondo cui la misura in commento non attribuisce un incremento stipendiale, ma ha la funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione imposto al medesimo. Il giudice di appello aveva ritenuto dirimente l'osservazione secondo cui solo per il personale docente di ruolo è prescritta, in via aggiuntiva, dall'art. 1, comma 124, ultimo periodo, della legge n. 107/2015, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” e ha pertanto ritenuto che la categoria degli educatori, alla quale non è richiesto l'obbligo di formazione aggiuntivo, non ha titolo per invocare il riconoscimento in proprio favore della carta docente. Aveva inoltre evidenziato la diversità della funzione educativa della categoria degli educatori di convitto, rispetto alla funzione propriamente didattica dei docenti, ed ha sul punto rimarcato che l'attività educativa ha per oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe, e richiede pertanto competenze afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratterizzano l'attività didattica. L'educatrice ha proposto ricorso per Cassazione ed è stato accolto.
In merito agli educatori, la Cassazione rileva che con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente. Ciò posto, continuano i giudici, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Così concludendo: La sentenza impugnata, avendo escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Al momento della decisione, il ricorrente risulta ancora interno al sistema scolastico, avendo allegato di avere un contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2019 ( cfr. atti ) circostanza idonea a concretizzare il suo interesse attuale al conseguimento del beneficio in oggetto. Per quanto riguarda le annualità il ricorrente nulla allega nell'esposizione del fatto né deposita relativamente alle annualità
16/17, 17/18, 18/19. Va quindi affermato il diritto del ricorrente quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, solo per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
e 2023/2024, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso.
Il ricorso deve essere pertanto accolto con condanna del all'assegnazione in favore del Sig. CP_6
per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 con conseguente Parte_1
emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione che il ricorso è stato depositato successivamente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27/10/2023 seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_4 all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” a favore del Sig. per gli a.s. Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-rigetta per il resto
- Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_4
pari ad Euro 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia