Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10237/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10237/2024 R.G. LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VERDE GIACINTO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, n. a GRUMO NEVANO (NA) il 11/01/1978 Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI GRAZIA PAOLO e DONATO MONTONE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio recante R.G. n.
7860/2024 per il pagamento della somma di € 2.772,50, oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
1
di aver diritto alla restituzione della somma di € 8.522,00.
Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, di condannare la parte opposta alla restituzione dell'importo di € 8.522,00 con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – DISTRIBUZIONE
DELL'ONERE PROBATORIO
Preliminarmente va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario
(Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti
2 emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (cfr. Cass. 8853/1998).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. 11417/1997).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Ebbene, nel caso di specie, intanto va evidenziato che l'opposto, in sede monitoria, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi dei diritti azionati, producendo copia della certificazione unica posta a fondamento della richiesta di Pt_2
In sede di opposizione, parte datoriale non ha contestato né l'an né il quantum debeatur ma agisce, anche in via riconvenzionale, per compensare tale credito con quello relativo agli anticipi di indennità per
Cassa Integrazione e per ottenere la restituzione della differenza.
3 MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
Il provvedimento amministrativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni obbliga il datore di lavoro nei confronti dell' a provvedere CP_2 alle anticipazioni salariali in favore dei lavoratori in quanto acquista la qualità di adiectus solutionis causa.
Il datore di lavoro, quindi, procede ad anticipare in favore dei lavoratori gli importi di integrazione salariale per conto dell' con successivo CP_2 rimborso o conguaglio in suo favore.
Per tali ragioni, una volta contabilizzati gli importi nei prospetti paga e versati in favore dei lavoratori, la parte datoriale deve conseguirne la restituzione od il conguaglio direttamente dall'ente previdenziale.
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1432/2025), secondo cui “Dispone l'art. 7, comma 2,
D.Lgs. n.148/2015, che l'importo dell'integrazione salariale - sia ordinaria che straordinaria -viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, "è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le CP_2 norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte".
Incontroverso essendo che, nel caso di specie, l'odierna controricorrente intese avvalersi del meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale), l'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015, stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che il conguaglio deve essere effettuato, "a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo", e dunque attribuisce efficacia impeditiva alla
(sola) operazione di conguaglio, che a sua volta determina in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito: questa Corte, infatti, ha da tempo ricondotto al regime della c.d. compensazione impropria il conguaglio previsto da tutte quelle fattispecie legali in base alle quali il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse di un
4 ente previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti all'ente medesimo (cfr. Cass. n. 14711 del 2007). Trattandosi di compensazione impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all' della CP_2 differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, viene in rilievo l'art. 18, comma 1, D.Lgs. n.
241/1997, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi: si tratta, infatti, di termine che non è stato in alcun modo inciso dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. n.148/2015, cit. – Pertanto, coordinando tale ultima disposizione con la norma di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, deve ritenersi che la decadenza sia impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento delle differenze contributive) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, affatto erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che all'uopo potesse giovare la richiesta di conguaglio delle somme in questione: diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale;
né in contrario potrebbe rilevare il diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell' menzionati dall'odierna controricorrente, trattandosi di CP_2 atti interni che, anche quando emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore né di obblighi a carico dell'amministrazione
(così già Cass. n. 2568 del 1963; nello stesso senso, da ult., Cass. n.
5 10728 del 2024). Si deve semmai aggiungere che non si potrebbe ritenere che "la richiesta di autorizzazione al conguaglio contiene in sé, o meglio assorbe, la richiesta di rimborso della CIGS anticipata ai lavoratori" (così invece la sentenza impugnata, pag. 3): fermo restando che, come emerge dall'impiego della disgiuntiva "o", l'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, dianzi cit., considera rimborso e conguaglio come modalità differenti di restituzione all'impresa di quanto anticipato per conto dell'ente previdenziale, deve ribadirsi che non esiste alcun indizio testuale che possa abilitare l'interprete a ritenere che il conguaglio possa essere operato in esito ad una qualche forma di procedimentalizzazione che contempli una domanda e una successiva autorizzazione dell'ente; ed è evidente, per contro, che sostenere che una "richiesta di autorizzazione al conguaglio" debba produrre i medesimi effetti impeditivi della decadenza che il successivo comma 3 dell'art. 7 attribuisce invece esclusivamente al
"conguaglio" o alla "richiesta di rimborso", metterebbe capo non già ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" della norma in questione (come invece si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), bensì ad una disapplicazione del principio generale dell'art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge”.
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato.
DIFFIDA ACCERTATIVA E DUPLICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO
Nel caso in esame, inoltre, è necessaria un'ulteriore precisazione relativa all'emissione di una diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124/2004 relative alle differenze retributive per lo stesso rapporto di lavoro. Tale provvedimento, infatti, non determina l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire stante l'avvenuto superamento, in seno alla giurisprudenza di legittimità del c.d. divieto di duplicazione del titolo esecutivo.
6 Secondo la Suprema Corte (Cass. 21768/2019), infatti, “1.2. Il motivo è infondato poichè non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi;
nè, quand'anche esistesse, quel divieto sarebbe applicabile nel caso di specie. I p.p. che seguono saranno dedicati separatamente all'esposizione di questi due principi. 1.3. (A) Sul divieto di duplicazione dei titoli esecutivi. Che nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore,
è principio che da tempo si è venuto consolidando nella giurisprudenza di questa Corte ed in quella della Corte costituzionale.
1.4. Il problema si pose, già molti anni fa, nell'ipotesi in cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, invece di iniziare l'esecuzione sulla base di questo, avesse preferito domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito. Chiamata a stabilire se ciò fosse consentito, questa Corte rispose affermativamente, sul presupposto che il decreto ingiuntivo era in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, ed in particolare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (Sez. 1, Sentenza n.
1467 del 03/05/1969, Rv. 340269 - 01). Tale principio, da allora, è stato costantemente ribadito ed ampliato ad altre ipotesi. Si è ammesso, ad esempio, che il consulente tecnico d'ufficio, già in possesso del decreto di liquidazione dei compensi pronunciato dal giudice che l'aveva nominato, possa sulla base di quel provvedimento chiedere un decreto ingiuntivo, in quanto l'azione monitoria è "diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata" (Sez. 2, Sentenza n.
15084 del 30/06/2006, Rv. 590865 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 14737 del
26/06/2006, Rv. 590457 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 13518 del 21/07/2004,
Rv. 576445 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10911 del 25/07/2002, Rv. 556188
- 01; Sez. 1, Sentenza n. 135 del 05/01/2001, Rv. 542974 - 01). Allo stesso modo, si è ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del
7 proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perchè
l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontari ed acquisiti successivamente, sia perchè la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Sez. 1,
Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184-01).
1.5. Quando, invece,
è stato da questa Corte negato l'interesse del creditore a dotarsi di un secondo titolo esecutivo, ciò si è fatto non in ossequio ad un supposto divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in base a principi ben diversi: ora affermando che, consumata l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, la medesima azione non poteva essere riproposta per conseguirne un secondo (Sez. L, Sentenza n. 873 del
28/03/1974, Rv. 368768 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 16/07/1997,
Rv. 506051 - 01); ora, invece, negando l'interesse ex art. 100 c.p.c., del creditore titolato ad agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, quando quest'ultimo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio avrebbe offerto rispetto al primo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del
08/09/1970, Rv. 347002 - 01, con riferimento all'ipotesi della domanda di condanna specifica proposta dopo che il creditore aveva già ottenuto una condanna generica, provvisoriamente esecutiva;
nonchè Sez. 1, Sentenza
n. 18248 del 10/09/2004, Rv. 576964 - 01, la quale ha ritenuto improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sul presupposto che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituiva di per sè un titolo esecutivo in forza del quale era possibile iscrivere ipoteca giudiziale).
1.6. I principi fissati da questa Corte già negli anni Sessanta del secolo scorso, e ricordati nei due paragrafi che precedono, vennero condivisi dalla Corte costituzionale nella sentenza 31.12.1986 n. 303. In quel caso la Consulta
8 era chiamata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione dell'art. 641
c.p.c., comma 3, nel testo risultante dalle modifiche apportate della L. 10 maggio 1976, n. 385, art. 2, il quale stabiliva: "nel decreto (ingiuntivo), eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". La Corte costituzionale ritenne costituzionalmente illegittimo il complemento di limitazione "eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni". Condividendo i dubbi del giudice rimettente, affermò in quel caso la Consulta che sarebbe irrazionale accordare al creditore, se già munito di titolo esecutivo, la possibilità di ottenere la condanna del debitore alle spese se decidesse di dotarsi di un secondo titolo giudiziale introducendo un ordinario giudizio di cognizione;
e negargliela invece se, essendo già munito di un titolo esecutivo, decidesse di dotarsi di un ulteriore titolo giudiziale depositando un ricorso per decreto ingiuntivo. Tale decisione conferma, dunque, che anche nel giudizio della Corte costituzionale non è affatto inibito al creditore già in possesso di un titolo esecutivo procurarsene un secondo.
1.7. Che al creditore titolato sia, sempre e comunque, inibito munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, è principio poi non sostenibile anche dal punto di vista dogmatico. E' noto che la dottrina, chiamata a fornire una definizione del
"titolo esecutivo" dal punto di vista della struttura e della funzione, si è divisa da cent'anni, ed è tuttora divisa: taluni ravvisando l'elemento unificante dei vari titoli esecutivi nel loro contenuto di "accertamento"; altri nella loro qualità di "prova legale"; altri ancora nella loro funzione di
"semplificazione della fattispecie", intesa a separare il comando precettivo
(scilicet, l'efficacia esecutiva) dall'accertamento dei suoi presupposti, in ossequio al principio ab executione non est inchoandum;
altri ancora hanno addirittura negato che il "titolo esecutivo" sia un fenotipo unitario.
Quale, tuttavia, che fosse l'opinione cui si volesse aderire a tal riguardo, nessuna delle soluzioni offerte dalla dottrina sarebbe incompatibile con la duplicazione dei titoli: non la teoria dell'accertamento, ben potendo
9 ipotizzarsi che l'accertamento d'una situazione giuridica possa formare oggetto di più negozi o più giudizi;
non la teoria della prova legale, dal momento che la prova dei fatti giuridici non soffre mai limitazioni quantitative;
e nemmeno la teoria della semplificazione della fattispecie, dal momento che proprio la totale cesura tra accertamento del diritto e titolo esecutivo, propugnata da tale orientamento, rende teoricamente inconcepibile qualsiasi accertamento del diritto in sede esecutiva, ed irrilevante per converso l'esistenza d'un (altro) titolo in sede di cognizione.
1.8. In conclusione, deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 6526 del
16/03/2018, Rv. 647490 - 01). Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt.
1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perchè ha ormai consumato l'azione, e si tratterà
10 dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perchè nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori.”
La diffida accertativa, infatti, è dotata di minor stabilità rispetto ad un titolo giudiziale.
RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE
Risulta assorbita la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. formulata dal resistente.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la società al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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