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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. LE De MA - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 894/2023 promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLANTI Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Sebeto. Controparte_1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 18 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 665/2023, pubblicata il 28/02/2023, il Tribunale di Palermo G.L. condannava l' al pagamento in favore di - Parte_2 Controparte_1 annualmente assunto con contratto a tempo determinato con la mansione di operaio specializzato alla conduzione e manutenzione delle macchine agricole, inquadrato nell'area 1 livello A (ex specialisti super) del CCNL di categoria - della somma complessiva di € 1.225,60, oltre interessi, a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento dei parametri retributivi per l'attività di lavoro da lui prestata negli Part anni 2018 e 2019, sulla scorta dell'ipotesi di accordo del 19/10/2017, stipulato tra l' e le Organizzazioni sindacali di categoria, approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n.40 del 2/8/2018, come modificato dall'Addendum del 2019. Pt_1 Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il Part 28.08.2023, l' (d'ora in avanti anche ) lamentando che Controparte_2 soltanto con Deliberazione n. 203 del 5/5/2021 avente per oggetto: “ Controparte_2
Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 2 agosto 2018: 'Approvazione
[...] Part dell'ipotesi di accordo del 19 ottobre 2017 tra l' e le Organizzazioni sindacali di categoria- personale operaio a tempo determinato della Meccanizzazione Agricola' e n. 35 del 12 ottobre 2020: 'Applicazione adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato dell' Parte_2
avviato nella campagna , la Giunta regionale aveva
[...] Parte_3 espresso parere favorevole sulle citate Delibere del Consiglio di Amministrazione dell' n. 40 del 2 agosto 2018 e (…), autorizzando pertanto, l'applicazione Pt_1 dell'adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato dell' Parte_2
, con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di Meccanizzazione
[...]
anno 2020. Pt_3
Di contro rispetto alla prima deliberazione del Cda n. 40/C.A. del 2/8/2018 l'iter di approvazione non si era mai concluso onde la stessa risultava inidonea ad attribuire efficacia alla pretesa economica. In altri termini, la delibera n.40/C.A. non avrebbe potuto “considerarsi esecutiva a decorrere dal 1° gennaio 2018” – perché effetto precluso dalla trasmissione alla Giunta dell'ipotesi di adeguamento contrattuale (nota prot. n.19678 del 7.9.2018) e dalla stipulazione dell'addendum nel maggio 2019 – trattandosi piuttosto di un'ipotesi di accordo, atto in alcun modo prescrittivo di obblighi di riconoscimento dell'adeguamento retributivo anelato a partire dal 2018 ma inesigibile per l'assenza dell'avveramento di una condizione di efficacia. Ha resistito in giudizio, con memoria del 22/9/2023 , contestando la Controparte_1 fondatezza delle avverse censure e domandando, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'Addendum del 26/3/2019 e, subordinatamente, nella parte in cui ha erroneamente applicato un parametro retributivo giornaliero pari ad € 76,67 in luogo di quello statuito dall'Accordo del 19.10.2017 ( € 81,88 comprensivo della quota TFR). In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18/09/2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente. Part L'appello proposto dall' non merita accoglimento. Come osservato da questa Corte in causa complanare (ESA/Cannova n. 893/2023 R.G.) , con deliberazione n.203 del 5 maggio 2021 la Giunta Regionale esprimeva “parere favorevole sulle delibere del Consiglio di Amministrazione dell' Parte_2
n.40 del 2 agosto 2018 'Approvazione dell'ipotesi di accordo del 19 ottobre 2017 tra l'ESA e le organizzazioni sindacali di categoria – personale operaio a tempo determinato della Meccanizzazione e n.35 del 12 ottobre 2020: Applicazione adeguamento Parte_3 contrattuale al personale a tempo determinato dell' avviato nella Parte_2 campagna di Meccanizzazione Parte_3 Deliberazione giuntale – prescritta ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978 n.
2 - che rimuoveva ogni ostacolo alla piena operatività di Part entrambe le richiamate delibere del Consiglio di Amministrazione dell' , le quali, rispettivamente, prevedevano:
- l'approvazione dell'ipotesi di Accordo sindacale stipulato in data 19 ottobre 2017 Part tra l' e le organizzazioni sindacali (con il quale, per i profili di nostro interesse, era stato individuato quale parametro di riferimento per il trattamento retributivo dei Contr dipendenti dell'Ente oggi appellante il di Palermo, era stato prevista la decorrenza dalla Campagna di Meccanizzazione 2018 degli effetti dell'accordo ed erano state indicate quale fonti per la copertura finanziaria dei maggiori esborsi le “economie scaturenti dal non avvio di quei lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, nonché quelle derivanti da misure di razionalizzazione ed economie di gestione”);
- “di applicare l'adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato dell' avviato nella campagna di meccanizzazione agricola, senza Parte_2 alcun onere aggiuntivo di spesa, con i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali in vigore dal 1° aprile 2019 del C.P.L. di Palermo”; “di approvare il cronoprogramma economico di cui alla Scheda B, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale – che prevede il finanziamento di n.179 giornate lavorative al personale fruente delle “garanzie occupazionali” per una spesa pari al 92,59% dell'attuale stanziamento operativo e per spese di funzionamento per €651.824,14, pari al 7,41% del finanziamento annuale, per complessivi €8.795.000,00, con effetti giuridici ed economici dall'avvio della campagna di meccanizzazione 2020”. A quest'ultima delibera era allegato (e dunque anch'esso approvato dalla Giunta Regionale) un “Addendum all'ipotesi accordo sindacale stipulato in Palermo il 19 ottobre 2017”, per il quale:
- “rilevato dagli Uffici del Servizio di Meccanizzazione una incongruenza formale dell'accordo di cui sopra, atteso che le mansioni e i relativi profili professionali cui al CPT di Palermo, come espressamente indicato a pag.13 del medesimo, corrispondono all'Area 1° livello B (ex specializzati super) con retribuzione giornaliera pari ad €76,67 anziché al livello di inquadramento Area 1° Livello A (retribuzione giornaliera di €78,20), descritta nell'accordo aziendale approvato con la predetta delibera n.40/C.A. del 2 agosto 2018”;
- “valutato che nell'incontro sindacale del 26 marzo 2019 … le OO.SS. nel prendere atto della discrasia prospettata si sono rese disponibili a modificare i punti dell'Accordo aziendale come sopra rappresentato”;
- “si conviene di approvare l'addendum come superiormente descritto”. Una lettura necessariamente congiunta delle summenzionate previsioni induce, secondo canoni di logicità interpretativa, a ritenere che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n.203/2021: - a decorrere dalla campagna di Meccanizzazione del 2018 debba trovare applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo determinato dell'ESA il CPT della
Provincia di Palermo (come previsto dall'originaria ipotesi di accordo);
- che il parametro di riferimento per il calcolo della retribuzione giornaliera oraria dei medesimi lavoratori sia quello dell'Area 1° livello B del CPT in oggetto (essendo questo l'unico profilo dell'Ipotesi di accordo del 2017 sul quale incide in senso modificativo l'Addendum del 2019);
- all' spettava, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2019 CP_1
(pacificamente risultando corrisposto in suo favore quanto rivendicato a far data dal 1° gennaio 2020) la maggiorazione retributiva in parola.
A non diversa conclusione possono indurre le osservazioni formulate in atto di Part appello dalla difesa dell' , in quanto:
- è vero che la produzione degli effetti dell'ipotesi di accordo trasfusa nella deliberazione n.40/C.A. del 2 agosto 2018 era sospensivamente condizionata ad un
“doveroso procedimento di verifica” da parte del Controparte_4
e poi dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura; ma è altrettanto
[...] vero che tale condizione sospensiva è stata rimossa a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n.203/2021, consentendo l'immediata operatività di tutte le prescrizioni contenute sia nell'ipotesi di accordo (quanto al CPT da utilizzare e alla decorrenza del relativo trattamento retributivo), sia all'addendum del 2019 (quanto al livello contrattuale da utilizzare quale parametro di riferimento per il calcolo del maggior compenso);
- “l'aggiustamento negoziale” del maggio 2019 non ha testualmente modificato, lo si ribadisce, il contenuto dell'ipotesi di accordo del 2017 né rispetto al CPT richiamo né rispetto alla decorrenza della maggiorazione ivi indicata, ma si è limitato ad incidere, con consenso delle parti sociale, su un solo aspetto e cioè quello legato al livello contrattuale di inquadramento utile per la quantificazione del più elevato compenso;
- inconferente è il richiamo al diverso finanziamento utile alla copertura del maggior impegno di spese conseguente alla rinnovata regolamentazione retributiva del personale a tempo determinato (€7.760.000,00 nell'ipotesi di accordo;
€8.795.000,00 nell'addendum del 2019), laddove il diritto di questi ultimi al maggior corrispettivo sorge per effetto dell'accordo delle parti sociali (successivamente vidimato dai competenti organi regionali) indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata copertura;
senza poi dimenticare, conformemente a quanto già osservato dal primo giudice, come, in proposito, si legga testualmente nell'Ipotesi di accordo “relativamente alla copertura finanziaria, il presente accordo produrrà i propri effetti a decorrere dall'avvio della Campagna di Meccanizzazione 2018, grazie alle economie scaturenti dal non avvio di quei lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei requisiti contributivi e di età, nonché a quelle derivanti da misure di razionalizzazione ed economie di gestione”; allegazione implicitamente condivisa dalla Giunta Regionale, all'atto della suddetta ipotesi di accordo, che nulla ha aggiunto o modificato sul punto, neppure in termini di diversa decorrenza degli effetti economici. Non merita accoglimento neppure il primo motivo dell'appello incidentale. Il diritto dell' all'incremento retributivo è il risultato di una valutazione positiva da CP_1 parte della Giunta Regionale del contenuto congiunto dell'Ipotesi di accordo del 2017 e dell'Addendum del 2019 (rectius dei verbali del CDA che li hanno approvati), e non, come vorrebbe l'istante il frutto immediato della sola delibera n.40 del 2018. Addendum al quale va tributata efficacia ad onta del fatto che lo stesso sia stato sottoscritto da soltanto una delle sigle sindacali che avevano partecipato alla stipula dell'accordo.
Tanto in applicazione del noto indirizzo della S.C. estendibile alla fattispecie in esame a tenore del quale gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo a un'organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (Cassazione n. 6044/2012 e già Cassazione n. 10353/2004). Nel senso di un'efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, vale a dire nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, depone l'esigenza di tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale, che ne giustifica, talora, l'inscindibilità della disciplina, salvo il caso in cui vi siano lavoratori che aderiscano a un'organizzazione sindacale che abbia esplicitamente dissentito dall'accordo sottoscritto (Cass. 4 febbraio 2025, n. 2654) . Fondato è, invece, il secondo motivo dell'appello incidentale. Contr Invero una volta individuate quali mansioni di riferimento, all'interno del di Palermo, quelle dell'Area 1 ° livello B, anziché quelle dell'Area 1° livello A del CPL di Palermo, il parametro da considerare non è la sola retribuzione base giornaliera
(rispettivamente €76,67 ed €78,70) ma anche l'ulteriore quota di T.F.R. (€5,07 anziché
€5,21), dal momento che tale ultima voce patrimoniale, come evincibile dalle buste paga in atti, è corrisposta ai dipendenti a tempo determinato in costanza di rapporto. Ulteriore quota di T.F.R. che, tuttavia, l'istante quantifica in € 5,21 (e non correttamente in
€ 5.07), sull'erroneo presupposto che l'Addendum avrebbe modificato solo il parametro della retribuzione base e non anche quello del T.F.R..
Assunto non condivisibile per l'assorbente considerazione che le parti sociali nel modificare nel 2019 l'ipotesi di accordo del 2017 hanno fissato quale parametro di riferimento il livello B (anziché il livello A) del CPT della Provincia di Palermo senza alcuna delimitazione contenutistica e dunque in ogni aspetto relativo alla retribuzione nel suo complesso. Part Per quanto suesposto, l' , in parziale riforma della impugnata sentenza, deve essere condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di € Controparte_1
3.167,41 risultante dalla differenza di retribuzione giornaliera spettante comprensiva di TFR (76,67 + 5,07 =81,74) e la retribuzione giornaliera percetta negli anni 2018 e 2019 (73,47) pari ad € 8,27 moltiplicata per il numero di giornate complessive (383) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 665/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 febbraio 2023, ridetermina il credito accertato in favore di dalla sentenza di primo grado in complessivi € 3.167,41 e, per Controparte_1
l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell del predetto importo oltre Pt_1 CP_1 interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna l' al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado del Pt_1 CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 962,00 oltre spese generali, iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carmelo Sebeto. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
LE De MA