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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/09/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FALLIMENTI E PROCED. CONCORSUALI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2114/2024 promossa da:
Parte_1 con sede in Castiglione a Casauria, Via Regina Margherita n. 3, C.F./P. IVA
[...]
, in persona della Dott.sa (C.F. ) , P.IVA_1 CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo (C.F. C.F._2
,PEC: , del foro di Pescara, elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n 28
ATTRICE contro
(C.F. e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ) CodiceFiscale_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: revocatoria
Conclusioni:
come precisate dal solo procuratore di parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione in decisione del 12/9/2025
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attrice quanto segue
La Società C.S.G. Scarl veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con Sentenza
n.55/2021 del 29.07.2021.
Il Curatore, Dott.sa riscontrava dalla situazione contabile della società due CP_1 voci creditorie corrispondenti a due polizze Vita: a) Polizza vita n. CP_4
22490077, per l'importo di € 5.050,00, emessa in data 05.05.2012; b) Polizza vita CP_4
n. 22487804, per l'importo di € 5.650,00, emessa in data 04.05.2012, stipulate con
[...]
Controparte_5
Si tratta in particolare di polizze stipulate dalla C.S.G. Scarl, in persona dell'amministratore pro tempore di cui: quella n. 22487804, avente come assicurato Controparte_3
e come beneficiario C.S.G. SCARL assicura l'indennizzo sia in caso di Controparte_3 premorienza dell'assicurato che a scadenza;
quella n. 22490077 avente come assicurato e come beneficiario C.S.G. SCARL assicura l'indennizzo sia in caso di Controparte_2 premorienza dell'assicurato che a scadenza.
Tali polizze prevedevano il versamento mensile di un premio pari ad € 120,00 ed assicurano ai beneficiari il pagamento a scadenza, prevista per il 2038, del capitale rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza, che per effetto del tasso minimo garantito del 2% non poteva essere inferiore ad € 39.615,07, il pagamento in caso di premorienza dell'assicurato sarebbe stato di € 30.588,42.
Il Curatore apprendeva che entrambe le polizze erano state oggetto di una cessione a titolo gratuito di tutti i diritti di riscatto o di variazione da parte della fallita, rispettivamente in favore di (polizza n. 22490077) e (polizza n. Controparte_2 Controparte_3
22487804), i quali dunque risultano, ad oggi, essere i contraenti e titolari dei relativi diritti.
Situazione di fatto che impedisce alla Curatela il riscatto delle polizze ed il relativo pagina 2 di 4 recupero del credito (di ammontare inferiore rispetto a quanto indicato nei contratti assicurativi, avendo la Curatela interrotto il versamento dei premi)
La cessione dei diritti di riscatto o variazione delle polizze vita n. 22490077 e n. 22487804 stipulate con è da ritenere inefficace nei confronti della Curatela ai Controparte_5 sensi dell'art. 64 L.F. La cessione, infatti, è avvenuta a titolo gratuito in data 08.05.2021, vale a dire circa due mesi prima della sentenza che ha dichiarato il fallimento della società
C.S.G. Scarl, il che la rende inefficace a norma dell'art. 64 L.F.
/ accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inefficacia della cessione a titolo gratuito della polizza n. 22490077 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in favore di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Oslavia n.
3 -int.1-, in Pianella (PE); e della polizza n. 2248780 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in favore di (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._5
Pescara il 08.09.1978 e residente in [...] – int. 2, Pianella (PE).
Il procedimento, introdotto e celebrato con rito semplifcato, che si svolgeva nella contumacia dei convenuti e, attinendo una questione da dirimere su base documentale, non ha reso necessaria alcuna istruttoria, va definito con l'accoglimento della domanda, peraltro in alcun modo contrastata dai cessionari delle polizze in questione, del tutto disinteressati alla vicenda.
Invero, la fattispecie portata all'attenzione del giudicante, rientra inequivocabilmente nell'applicazione dell'art 64 legge fallimentare secondo sono cui sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento , gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Nel specie dalla documentazione prodotta emerge in modo inequivoco la sussistenza di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti la pronuncia di fallimento: atti in data 8/5/2021, pronuncia del fallimento in data 17/6/2021 .
Risulta infatti per tabulas che le due polizze risalenti al 2012 vedevano come contraente e beneficiario la C.S.G. Scarl;
che a seguito della cessione del 2021 erano trasferiti i relativi pagina 3 di 4 diritti in capo a quest'ultima, rispettivamente in favore di (polizza n. Controparte_2
22490077) e (polizza n. 22487804), i quali dunque risultano, ad oggi, Controparte_3 essere i contraenti e titolari dei relativi diritti;
il tutto a titolo gratuito.
Pertanto la domanda deve essere accolta, con soccombenza di spese per i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da
Parte_1 con sede in Castiglione a Casauria, Via Regina Margherita n. 3, in persona della Dott.sa
CP_1
accerta e dichiara, per le causali di cui in narrativa, l'inefficacia della cessione a titolo gratuito della polizza n. 22490077 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in favore di e della polizza n. 2248780 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in Controparte_2 favore di Controparte_3
Condanna altresì e al pagamento in solido delle spese Controparte_2 Controparte_6 di questo giudizio, a rimborsare alla Curatela le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, in euro 237,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FALLIMENTI E PROCED. CONCORSUALI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2114/2024 promossa da:
Parte_1 con sede in Castiglione a Casauria, Via Regina Margherita n. 3, C.F./P. IVA
[...]
, in persona della Dott.sa (C.F. ) , P.IVA_1 CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Bartolomeo (C.F. C.F._2
,PEC: , del foro di Pescara, elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n 28
ATTRICE contro
(C.F. e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ) CodiceFiscale_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: revocatoria
Conclusioni:
come precisate dal solo procuratore di parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione in decisione del 12/9/2025
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'attrice quanto segue
La Società C.S.G. Scarl veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara con Sentenza
n.55/2021 del 29.07.2021.
Il Curatore, Dott.sa riscontrava dalla situazione contabile della società due CP_1 voci creditorie corrispondenti a due polizze Vita: a) Polizza vita n. CP_4
22490077, per l'importo di € 5.050,00, emessa in data 05.05.2012; b) Polizza vita CP_4
n. 22487804, per l'importo di € 5.650,00, emessa in data 04.05.2012, stipulate con
[...]
Controparte_5
Si tratta in particolare di polizze stipulate dalla C.S.G. Scarl, in persona dell'amministratore pro tempore di cui: quella n. 22487804, avente come assicurato Controparte_3
e come beneficiario C.S.G. SCARL assicura l'indennizzo sia in caso di Controparte_3 premorienza dell'assicurato che a scadenza;
quella n. 22490077 avente come assicurato e come beneficiario C.S.G. SCARL assicura l'indennizzo sia in caso di Controparte_2 premorienza dell'assicurato che a scadenza.
Tali polizze prevedevano il versamento mensile di un premio pari ad € 120,00 ed assicurano ai beneficiari il pagamento a scadenza, prevista per il 2038, del capitale rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza, che per effetto del tasso minimo garantito del 2% non poteva essere inferiore ad € 39.615,07, il pagamento in caso di premorienza dell'assicurato sarebbe stato di € 30.588,42.
Il Curatore apprendeva che entrambe le polizze erano state oggetto di una cessione a titolo gratuito di tutti i diritti di riscatto o di variazione da parte della fallita, rispettivamente in favore di (polizza n. 22490077) e (polizza n. Controparte_2 Controparte_3
22487804), i quali dunque risultano, ad oggi, essere i contraenti e titolari dei relativi diritti.
Situazione di fatto che impedisce alla Curatela il riscatto delle polizze ed il relativo pagina 2 di 4 recupero del credito (di ammontare inferiore rispetto a quanto indicato nei contratti assicurativi, avendo la Curatela interrotto il versamento dei premi)
La cessione dei diritti di riscatto o variazione delle polizze vita n. 22490077 e n. 22487804 stipulate con è da ritenere inefficace nei confronti della Curatela ai Controparte_5 sensi dell'art. 64 L.F. La cessione, infatti, è avvenuta a titolo gratuito in data 08.05.2021, vale a dire circa due mesi prima della sentenza che ha dichiarato il fallimento della società
C.S.G. Scarl, il che la rende inefficace a norma dell'art. 64 L.F.
/ accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inefficacia della cessione a titolo gratuito della polizza n. 22490077 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in favore di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Oslavia n.
3 -int.1-, in Pianella (PE); e della polizza n. 2248780 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in favore di (C.F. ), nato a Controparte_3 C.F._5
Pescara il 08.09.1978 e residente in [...] – int. 2, Pianella (PE).
Il procedimento, introdotto e celebrato con rito semplifcato, che si svolgeva nella contumacia dei convenuti e, attinendo una questione da dirimere su base documentale, non ha reso necessaria alcuna istruttoria, va definito con l'accoglimento della domanda, peraltro in alcun modo contrastata dai cessionari delle polizze in questione, del tutto disinteressati alla vicenda.
Invero, la fattispecie portata all'attenzione del giudicante, rientra inequivocabilmente nell'applicazione dell'art 64 legge fallimentare secondo sono cui sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento , gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Nel specie dalla documentazione prodotta emerge in modo inequivoco la sussistenza di atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti la pronuncia di fallimento: atti in data 8/5/2021, pronuncia del fallimento in data 17/6/2021 .
Risulta infatti per tabulas che le due polizze risalenti al 2012 vedevano come contraente e beneficiario la C.S.G. Scarl;
che a seguito della cessione del 2021 erano trasferiti i relativi pagina 3 di 4 diritti in capo a quest'ultima, rispettivamente in favore di (polizza n. Controparte_2
22490077) e (polizza n. 22487804), i quali dunque risultano, ad oggi, Controparte_3 essere i contraenti e titolari dei relativi diritti;
il tutto a titolo gratuito.
Pertanto la domanda deve essere accolta, con soccombenza di spese per i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da
Parte_1 con sede in Castiglione a Casauria, Via Regina Margherita n. 3, in persona della Dott.sa
CP_1
accerta e dichiara, per le causali di cui in narrativa, l'inefficacia della cessione a titolo gratuito della polizza n. 22490077 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in favore di e della polizza n. 2248780 effettuata dalla fallita il giorno 08.05.2021 in Controparte_2 favore di Controparte_3
Condanna altresì e al pagamento in solido delle spese Controparte_2 Controparte_6 di questo giudizio, a rimborsare alla Curatela le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, in euro 237,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 4 di 4