Articolo 18 della Legge 27 dicembre 2006, n. 298
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12 gennaio 2007
Art. 18. (Stato di previsione del Ministero della
solidarieta' sociale e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della solidarieta' sociale, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2007