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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 856/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 856/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 6 novembre 2025 ad innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Antonino Rotondi in sostituzione dell'avv. Rossi Saverio per l'avv. Benucci Daniela CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Rotondi chiede la liquidazione delle spese CTP come da nota in atti. L'avv. Benucci si rimette al Giudice, rilevando che l'importo è eccessivo rispetto ai parametri adottati dal Tribunale rispetto ai compensi del CTU. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1 SAVERIO Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 MA RI CP_3
Parte resistente e
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE e dell'avv. PALOTTI ROBERTA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , quale vedova ed erede di , ha convenuto in giudizio l e il Parte_1 Persona_1 CP_1
per vedere accolte le seguenti conclusioni: << a) accertare e dichiarare l'origine CP_1 CP_1 professionale della malattia che ha portato all'exitus del Sig. in ragione della sue Persona_1 esposizione ad amianto per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della e con il riconoscimento CP_5 di tutti i benefici di legge, e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra , Parte_1 quale moglie del defunto a percepire la rendita in reversibilità ex art. 85 del DPR 1124/65 Persona_1
a decorrere dal giorno successivo a quello della morte (e quindi dal 02.06.2019) ex art. 105 del DPR
1124/65, ed ogni altra prestazione dovuta, ivi compresa la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati e maturandi, oltre interessi sui singoli ratei, nonché delle prestazioni aggiuntive di cui al Fondo
Vittime dell'Amianto e ogni altra prestazione come dovuta ivi compreso l'assegno funerario;
b) per gli effetti, condannare a costituire in favore della ricorrente la rendita in reversibilità, decorrenza dal CP_1
02.06.2019 e conseguentemente con condanna a liquidare anche i ratei medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno, per i primi 4 ratei e poi dalla maturazione di ogni singolo credito, per importi corrispondenti al grado invalidante del 100%, con ogni consequenziale statuizione;
c)
1 condannare l ad erogare in favore della tutte le altre prestazioni dovute, anche quelle CP_1 Pt_2 aggiuntive di cui al Fondo per le Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07 e l'assegno funerario;
In ipotesi subordinata: d) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
Patronato concretizzatosi nella sua omessa informativa, circa il rigetto del ricorso CP_1 amministrativo ed i tempi e le modalità per l'azione giudiziaria nonché sui termini di prescrizione del diritto che integra anche violazione del principio della buona fede oggettiva e, per l'effetto, condannare il predetto Patronato al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme corrispondenti ai benefici previdenziali prescritti e, segnatamente, la rendita in reversibilità, decorrente dal 02.06.2019, di tutti i ratei medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno, per i primi 4 ratei e poi dalla maturazione di ogni singolo credito, per importi corrispondenti al grado invalidante del 100%, nonché di tutte le ulteriori somme a titolo delle altre prestazioni dovute, anche quelle aggiuntive di cui al Fondo per le
Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07 e l'assegno funerario per tutta la vita della vedova>>.
2. La ricorrente ha allegato che: il marito deceduto in data 1.6.2019 per microcitoma Persona_1 polmonare, è stato esposto ad amianto dal 01.08.1961 al 26.12.1993 presso il sito della Controparte_6
ove ha lavorato come operaio con mansioni di elettricista impianti, di assistente tecnico presso
[...] il servizio officina elettrica nonché come impiegato con mansione di assistente presso il servizio elettrico;
la società , infatti utilizzava amianto, in matrice friabile e compatta, nella struttura, e nelle lavorazioni ed CP_5 esso era presente in dosi massicce alla fine degli anni '80.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo non dimostrato che il ricorrente CP_1 sia stato esposto al dedotto rischio morbigeno e contestando pertanto la sussistenza di un nesso causale tra il decesso e le mansioni svolte in vita dal de cuius.
4. Si è costituito in giudizio altresì il Patronato che – contestata la fondatezza delle domande CP_1 risarcitorie formulate nei suoi confronti dalla ricorrente ed eccepito il difetto di legittimazione passiva – concludeva per il rigetto del ricorso.
5. All'udienza del 30.1.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda e all'azione proposta nei confronti del
Patronato di talché veniva emessa sentenza parziale di cessata materia del contendere.
6. La causa dunque, istruita per documenti - non essendo specificamente contestato quanto dedotto in punto di fatto in ricorso circa le mansioni svolte dal de cuius - e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
8. Data per accertata sulla base delle allegazioni e della documentazione allegata al ricorso l'esposizione del de cuius al rischio amianto (cfr. sul punto anche relazione peritale: <<…I vari processi richiedevano CP_5
2 enormi quantità di energia e vapore (quest'ultimo per il processo di cracking), pertanto la società negli anni '60
e '70 potenziò la centrale termoelettrica che produceva congiuntamente vapore ed energia. Il vapore in particolare veniva prodotto nella centrale termica ad alta pressione. Gli elevati salti di pressione erano sfruttati nella centrale elettrica per produrre energia per l'intero stabilimento…Negli anni '90 fu poi realizzata un centrale a turbogas per soddisfare le esigenze produttive. In tale comparto, nel mondo l'amianto rappresenta il coibente termico di primaria importanza a partire dagli ultimi anni del XIX secolo fino a tutti gli ultimi anni del
XX una relazione diretta con il ciclo della produzione e distribuzione del vapore, dell'acqua calda e di ogni altro fluido di processo caldo. In assenza di isolamento termico, la perdita energetica sarebbe stata inaccettabile non solo dal punto di vista economico ma anche da quello dell'effettiva resa finale sia in ambito di produzione industriale sia in ambito di riscaldamento degli ambienti. Le condizioni di dispersione significative di fibre di amianto potevano avvenire soprattutto nelle operazioni di manutenzione e demolizione. E' risultata nel tempo esposizione significativa ad amianto per calderai, tubisti, meccanici, elettricisti, vigili del fuoco, aggiustatori. Operazioni particolarmente a rischio appaiono quelle relative a tutte le operazioni di riparazione, manutenzione, scoibentazione e coibentazione di parti di macchine, tubazioni ed impianto ricoperti di amianto;
queste operazioni erano sicuramente eseguite dal personale addetto alle operazioni di officina meccanica ed elettrica e dal personale che direttamente eseguiva le operazioni di scoibentazione quando queste venivano eseguite sia dai lavoratori della (almeno in certi periodi e CP_5 certi anni) sia da lavoratori di ditte esterne cui sono affidati in appalto tali mansioni. Un'altra operazione a rischio appare quella relativa appunto alle operazioni di sorveglianza lavori;
tale mansione implica una significativa e continua presenza durante le varie fasi delle operazioni a rischio, in alcuni casi è possibile anche una esposizione maggiore in ragione del fatto che chi opera direttamente, magari anche utilizza procedure di sicurezza e mezzi di protezione personale che invece non sono utilizzati dall'operatore addetto alla sorveglianza lavori>>), il CTU, dott. con ampia e argomentata relazione, Persona_2 ha ritenuto che: << L'asbesto è un silicato complesso che si caratterizza per l'aspetto fibroso e la notevole resistenza alla tensione, tanto che può essere impiegato in tessuti. E' relativamente leggero, resistente ad agenti corrosivi, al fuoco, e all'attrito, buon isolante termico, elettrico e acustico, ed è relativamente facile da estrarre…(…). Sebbene sia stata riconosciuta la pericolosità anche in caso di ingestione, il principale rischio è l'inspirazione di aria contaminata contenente fibre di amianto. Una volta penetrata all'interno dei polmoni, le cellule di difesa tentano di inglobare o circondare le fibre, fenomeno che porta alla formazione dei corpi di asbesto. Alcune fibre possono sfuggire all'accerchiamento da parte delle cellule e provocare danni al polmone ed alla pleura. La conoscenza delle malattie associate all'esposizione all'asbesto derivano da tre tipi di indagine:
3 1) Il riscontro delle patologie in individui esposti per motivi occupazionali alla inalazione di fibre di amianto
2) La riproduzione sperimentale di queste malattie in animali esposti alle fibre di asbesto in laboratorio
3) Le osservazioni epidemiologiche condotte sui lavoratori esposti all'amianto
Sulla base dei predetti studi, si può affermare che l'esposizione alle fibre di amianto possa essere causa delle seguenti patologie:
Asbestosi (fibrosi polmonare progressiva)
Lesioni pleuriche benigne ( placche ed ispessimenti pleurici)
Versamenti pleurici
Atelettasia rotonda
Mesotelioma maligno
Neoplasia Polmonare
Tumori a carico di altri organi e/o apparati (laringei, gastrointestinali ,renali, linfatici, ovarici)
Si ritiene che nel 1907 il dott. abbia fornito la prima descrizione di malattia Persona_3 polmonare correlata all'asbesto, riferendo il caso di un uomo di 33 anni, affetto da fibrosi polmonare, che aveva lavorato per 14 anni in industria tessile.
La capacità cancerogena dell'asbesto nei pazienti con asbestosi è stata riconosciuta da lungo tempo: in Germania già dal 1941 il cancro polmonare in associazione ad asbestosi di qualsiasi grado fu inserito tra le malattie professionali indennizzate.
Solo nella seconda metà degli anni sessanta, a seguito dei lavori di è stata Parte_3 Pt_4 Pt_5 universalmente riconosciuta la cancerogenicità dell'asbesto e dimostrarono anche il sinergismo cancerogeno tra asbesto e fumo di sigaretta.
Molto più tardi è stato riconosciuto il possibile ruolo cancerogeno dell'asbesto in soggetti senza asbestosi
(LLerdal etal. 1994; Karjalinen, Antila et al. 1994; Wilkinson 1995).
Tutti gli istotipi di cancro polmonare (carcinoma a cellule squamose, adenocarcinoma, carcinoma a grandi cellule e carcinoma a piccole cellule) possono essere in correlazione con l'esposizione ad asbesto.
La sede anatomica del tumore non fornisce alcuna indicazione sulla correlazione o meno con l'eventuale esposizione.
Poiché il cancro polmonare non presenta peculiarità cliniche, patologiche o molecolari a seconda che sia da ritenere causato o concausato da amianto o meno, per l'attribuzione dei singoli casi di cancro polmonare ad asbesto ci si deve basare su vari criteri:
1) esposizione professionale
2) intensità di esposizione
4 3) latenza
4) le caratteristiche della malattia e presenza dell'agente causale nell'organismo.
L'esatto rapporto dose/effetto per la cancerogenesi polmonare da asbesto è mal definibile;
secondo un comitato internazionale di esperti ( ) un incremento di rischio di cancro polmonare dell' 1% Persona_4 per ogni anno di esposizione lavorativa è prevedibile per concentrazioni medie da 0,5 a 4 fibre/ml con valori massimi per le lavorazioni che espongono a grande polverosità da amianto sfuso e in particolare la tessitura del materiale, minimi per l'estrazione di amianto e per la manifattura di prodotti di attrito e intermedi per produzioni di eternit e di manufatti a base di asbesto.
Vi è altresì accordo che un'esposizione ambientale a basso livello non faccia aumentare il rischio di cancro polmonare (…).
La presenza di asbestosi è un indicatore di elevata esposizione. L'asbestosi diagnosticata clinicamente, radiologicamente (includendo anche la HRCT) o istologicamente può essere usata per attribuire un ruolo causale sostanziale o concausale dell'asbesto per un associato tumore polmonare.
E' comunque sfatato l'assioma per cui il cancro polmonare da amianto debba essere preceduto da asbestosi ( Linee Guida SIMLII, Pira et al.).
E' vero che l'asbestosi è normalmente associata con livelli di esposizione > 25 fibre/ml/anno, livelli idonei a dimostrare una elevata esposizione, ma molti studi hanno evidenziato come il rapporto etiologico di un carcinoma polmonare con una accertata idonea esposizione all'amianto sia ampiamente accettato anche in assenza di una dimostrazione di asbestosi.
Occorre dunque dimostrare la suddetta idonea esposizione all'amianto.
(…)
Le placche pleuriche sono un indicatore di esposizione a fibre di amianto.
Dal momento che le placche pleuriche potrebbero essere associate con bassi livelli di esposizione ad amianto, la correlazione del tumore polmonare all'esposizione deve essere supportata da una anamnesi lavorativa di sostanziale esposizione o a dosaggi delle fibre di amianto. Le placche pleuriche infatti sono state dimostrate anche in lavoratori con livelli di esposizione più bassi di 0,01 fibre/ml.
L' ispessimento pleurico bilaterale è spesso associato con moderata o elevata esposizione, come visto per i casi con asbestosi, e dovrebbe essere considerato congiuntamente in termini di attribuzione.
(…) Sotto il profilo epidemiologico fin dagli anni '60 (Selikoff 1968, 1980, HA 1979) si evidenziarono marcati incrementi di rischio tra i fumatori esposti ad asbesto rispetto ai fumatori non esposti. Questa interazione tra asbesto e fumo è stata successivamente confermata in molti studi. AI
e (1994) evidenziarono il fatto che asbesto e fumo sono carcinogeni complessi e che agiscono in Per_5 varie fasi del processo di carcinogenesi. L'effetto combinato dipende dalla relativa entità di ognuno dei
5 due fattori ad ogni step del processo. Secondo questo modello a più stadi fumo e asbesto agiscono in diverse fasi con una interazione di tipo moltiplicativo.
L'effetto statistico di tipo moltiplicativo è considerato come tipico di cancerogeni ciascuno dotato di capacità d'azione in diversi stadi del processo di carcinogenesi (come nel caso di fumo e amianto) (AI
e FF 1994). Fumo e amianto possono essere fattori concausali non obbligati (Thomas 1982) in quanto si può avere eccesso di rischio di tumore del polmone sia in fumatori non esposti ad asbesto che in esposti ad asbesto non fumatori.
Sono stati proposti vari possibili meccanismi di interazione tra asbesto e fumo di sigaretta, i principali dei quali sono (Henderson 1997):
- il fumo di tabacco e l'asbesto interagiscono in modo sinergico nell'induzione del cancro polmonare e la sinergia in molti studi si avvicina al modello moltiplicativo;
- il fumo di tabacco può interferire con la rimozione dell'asbesto dai polmoni: sono state infatti notate
(Churg 1998) maggiori concentrazioni di asbesto, in particolare di fibre corte, nelle vie aeree di soggetti fumatori rispetto ai non fumatori esposti ad amosite (6 volte) e a crisotilo (50 volte) mentre tali differenze non si sono notate o si sono notate in misura molto ridotta nei tessuti polmonari.
- il tabacco può facilitare la penetrazione delle fibre di asbesto nelle pareti bronchiali.
- sostanze cancerogene presenti nel fumo di sigaretta possono essere adsorbite dalle fibre di asbesto:
(…) In una metanalisi degli studi sull'argomento (Lee, 2001) si conclude che “le prove indicano chiaramente che, purché l'esposizione sia sufficiente ad aumentare il rischio della popolazione totale e siano studiati abbastanza non fumatori, può essere dimostrato un aumentato rischio di carcinoma del polmone nei non fumatori esposti ad asbesto. La grandezza dell'aumento dipende dal grado e dalla natura dell'esposizione”.
In caso di esposizione ad entrambi i fattori di rischio è oramai consolidata l'evidenza scientifica di un potenziamento reciproco di azione con modello moltiplicativo o comunque più che additivo.
E' necessario eliminare i cosiddetti fattori di confusione nel caso in esame rappresentato dal fumo di sigaretta;
il signor , ha infatti iniziato a fumare nel 1981 (circa un pacchetto di sigarette) ed ha Pt_6 cessato nel 2005.
Il fumo di sigaretta è certamente il fattore di confusione più importante in medicina del lavoro, ma è anche quello che può essere meglio definito (LL e LL 1964; LL e ET 1978; et al e da et Pt_5 Per_6 al. (1979)). Il fumo di sigaretta è un moltiplicatore di rischio per i tumori polmonare da asbesto il che ci impone di considerare sia il fumo di sigaretta che l'esposizione alle fibre di amianto due concause efficienti nella genesi del tumore ( ). Per_7
(…) In conclusione si può affermare che:
6 1) Il signor è stato esposto durante la sua vita lavorativa ad amianto Persona_1
2) L' esposizione oltre che pluriennale è stata significativa tale da determinare l'insorgenza di placche pleuriche ed asbestosi
3) Il sig. è stato un fumatore Per_1
Tale esposizione lavorativa ha quindi giocato un ruolo concausale nella insorgenza della patologia, tumore polmonare che ha determinato l'exitus>>.
11. In conclusione, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni della CTU, ampiamente argomentate sulla base della documentazione versata in atti e di corretti criteri medico-legali, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento a favore dell'assegno Parte_1 funerario, della rendita ai superstiti ex art 85 DPR 1124/1965 con decorrenza dal'2.6.2019 e delle prestazioni aggiuntive di cui il Fondo Vittime dell'Amianto, oltre interessi di legge.
12. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM tenuto della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte tramite espletamento di CTU medico-legale.
13. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' , al pari di quelle per il CTP di cui si ritiene congruo il rimborso nella misura di € 500,00. CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento a favore di dell'assegno funerario, della rendita ai superstiti CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art 85 DPR 1124/1965 con decorrenza dall'2.6.2019 e delle prestazioni aggiuntive di cui il Fondo
Vittime dell'Amianto, oltre interessi legali nella misura e decorrenza di legge;
- dichiara cessata la materia del contendere fra e Patronato Sede Provinciale di Parte_1 CP_1
; CP_4
- compensa le spese di lite fra e Sede Provinciale di;
Parte_1 Controparte_7 CP_4
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 4638,00 per compensi professionali, € 500,00 per spese CTP, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
- pone definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza medico-legale liquidate con separato CP_1 decreto.
Livorno, 6 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
7 8
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 856/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 6 novembre 2025 ad innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Antonino Rotondi in sostituzione dell'avv. Rossi Saverio per l'avv. Benucci Daniela CP_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Rotondi chiede la liquidazione delle spese CTP come da nota in atti. L'avv. Benucci si rimette al Giudice, rilevando che l'importo è eccessivo rispetto ai parametri adottati dal Tribunale rispetto ai compensi del CTU. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1 SAVERIO Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 MA RI CP_3
Parte resistente e
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAROTENUTO MARIA AFRODITE e dell'avv. PALOTTI ROBERTA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , quale vedova ed erede di , ha convenuto in giudizio l e il Parte_1 Persona_1 CP_1
per vedere accolte le seguenti conclusioni: << a) accertare e dichiarare l'origine CP_1 CP_1 professionale della malattia che ha portato all'exitus del Sig. in ragione della sue Persona_1 esposizione ad amianto per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della e con il riconoscimento CP_5 di tutti i benefici di legge, e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra , Parte_1 quale moglie del defunto a percepire la rendita in reversibilità ex art. 85 del DPR 1124/65 Persona_1
a decorrere dal giorno successivo a quello della morte (e quindi dal 02.06.2019) ex art. 105 del DPR
1124/65, ed ogni altra prestazione dovuta, ivi compresa la liquidazione di tutti i ratei medio tempore maturati e maturandi, oltre interessi sui singoli ratei, nonché delle prestazioni aggiuntive di cui al Fondo
Vittime dell'Amianto e ogni altra prestazione come dovuta ivi compreso l'assegno funerario;
b) per gli effetti, condannare a costituire in favore della ricorrente la rendita in reversibilità, decorrenza dal CP_1
02.06.2019 e conseguentemente con condanna a liquidare anche i ratei medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno, per i primi 4 ratei e poi dalla maturazione di ogni singolo credito, per importi corrispondenti al grado invalidante del 100%, con ogni consequenziale statuizione;
c)
1 condannare l ad erogare in favore della tutte le altre prestazioni dovute, anche quelle CP_1 Pt_2 aggiuntive di cui al Fondo per le Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07 e l'assegno funerario;
In ipotesi subordinata: d) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del
Patronato concretizzatosi nella sua omessa informativa, circa il rigetto del ricorso CP_1 amministrativo ed i tempi e le modalità per l'azione giudiziaria nonché sui termini di prescrizione del diritto che integra anche violazione del principio della buona fede oggettiva e, per l'effetto, condannare il predetto Patronato al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme corrispondenti ai benefici previdenziali prescritti e, segnatamente, la rendita in reversibilità, decorrente dal 02.06.2019, di tutti i ratei medio tempore maturati, maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno, per i primi 4 ratei e poi dalla maturazione di ogni singolo credito, per importi corrispondenti al grado invalidante del 100%, nonché di tutte le ulteriori somme a titolo delle altre prestazioni dovute, anche quelle aggiuntive di cui al Fondo per le
Vittime dell'Amianto ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07 e l'assegno funerario per tutta la vita della vedova>>.
2. La ricorrente ha allegato che: il marito deceduto in data 1.6.2019 per microcitoma Persona_1 polmonare, è stato esposto ad amianto dal 01.08.1961 al 26.12.1993 presso il sito della Controparte_6
ove ha lavorato come operaio con mansioni di elettricista impianti, di assistente tecnico presso
[...] il servizio officina elettrica nonché come impiegato con mansione di assistente presso il servizio elettrico;
la società , infatti utilizzava amianto, in matrice friabile e compatta, nella struttura, e nelle lavorazioni ed CP_5 esso era presente in dosi massicce alla fine degli anni '80.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo non dimostrato che il ricorrente CP_1 sia stato esposto al dedotto rischio morbigeno e contestando pertanto la sussistenza di un nesso causale tra il decesso e le mansioni svolte in vita dal de cuius.
4. Si è costituito in giudizio altresì il Patronato che – contestata la fondatezza delle domande CP_1 risarcitorie formulate nei suoi confronti dalla ricorrente ed eccepito il difetto di legittimazione passiva – concludeva per il rigetto del ricorso.
5. All'udienza del 30.1.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda e all'azione proposta nei confronti del
Patronato di talché veniva emessa sentenza parziale di cessata materia del contendere.
6. La causa dunque, istruita per documenti - non essendo specificamente contestato quanto dedotto in punto di fatto in ricorso circa le mansioni svolte dal de cuius - e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
8. Data per accertata sulla base delle allegazioni e della documentazione allegata al ricorso l'esposizione del de cuius al rischio amianto (cfr. sul punto anche relazione peritale: <<…I vari processi richiedevano CP_5
2 enormi quantità di energia e vapore (quest'ultimo per il processo di cracking), pertanto la società negli anni '60
e '70 potenziò la centrale termoelettrica che produceva congiuntamente vapore ed energia. Il vapore in particolare veniva prodotto nella centrale termica ad alta pressione. Gli elevati salti di pressione erano sfruttati nella centrale elettrica per produrre energia per l'intero stabilimento…Negli anni '90 fu poi realizzata un centrale a turbogas per soddisfare le esigenze produttive. In tale comparto, nel mondo l'amianto rappresenta il coibente termico di primaria importanza a partire dagli ultimi anni del XIX secolo fino a tutti gli ultimi anni del
XX una relazione diretta con il ciclo della produzione e distribuzione del vapore, dell'acqua calda e di ogni altro fluido di processo caldo. In assenza di isolamento termico, la perdita energetica sarebbe stata inaccettabile non solo dal punto di vista economico ma anche da quello dell'effettiva resa finale sia in ambito di produzione industriale sia in ambito di riscaldamento degli ambienti. Le condizioni di dispersione significative di fibre di amianto potevano avvenire soprattutto nelle operazioni di manutenzione e demolizione. E' risultata nel tempo esposizione significativa ad amianto per calderai, tubisti, meccanici, elettricisti, vigili del fuoco, aggiustatori. Operazioni particolarmente a rischio appaiono quelle relative a tutte le operazioni di riparazione, manutenzione, scoibentazione e coibentazione di parti di macchine, tubazioni ed impianto ricoperti di amianto;
queste operazioni erano sicuramente eseguite dal personale addetto alle operazioni di officina meccanica ed elettrica e dal personale che direttamente eseguiva le operazioni di scoibentazione quando queste venivano eseguite sia dai lavoratori della (almeno in certi periodi e CP_5 certi anni) sia da lavoratori di ditte esterne cui sono affidati in appalto tali mansioni. Un'altra operazione a rischio appare quella relativa appunto alle operazioni di sorveglianza lavori;
tale mansione implica una significativa e continua presenza durante le varie fasi delle operazioni a rischio, in alcuni casi è possibile anche una esposizione maggiore in ragione del fatto che chi opera direttamente, magari anche utilizza procedure di sicurezza e mezzi di protezione personale che invece non sono utilizzati dall'operatore addetto alla sorveglianza lavori>>), il CTU, dott. con ampia e argomentata relazione, Persona_2 ha ritenuto che: << L'asbesto è un silicato complesso che si caratterizza per l'aspetto fibroso e la notevole resistenza alla tensione, tanto che può essere impiegato in tessuti. E' relativamente leggero, resistente ad agenti corrosivi, al fuoco, e all'attrito, buon isolante termico, elettrico e acustico, ed è relativamente facile da estrarre…(…). Sebbene sia stata riconosciuta la pericolosità anche in caso di ingestione, il principale rischio è l'inspirazione di aria contaminata contenente fibre di amianto. Una volta penetrata all'interno dei polmoni, le cellule di difesa tentano di inglobare o circondare le fibre, fenomeno che porta alla formazione dei corpi di asbesto. Alcune fibre possono sfuggire all'accerchiamento da parte delle cellule e provocare danni al polmone ed alla pleura. La conoscenza delle malattie associate all'esposizione all'asbesto derivano da tre tipi di indagine:
3 1) Il riscontro delle patologie in individui esposti per motivi occupazionali alla inalazione di fibre di amianto
2) La riproduzione sperimentale di queste malattie in animali esposti alle fibre di asbesto in laboratorio
3) Le osservazioni epidemiologiche condotte sui lavoratori esposti all'amianto
Sulla base dei predetti studi, si può affermare che l'esposizione alle fibre di amianto possa essere causa delle seguenti patologie:
Asbestosi (fibrosi polmonare progressiva)
Lesioni pleuriche benigne ( placche ed ispessimenti pleurici)
Versamenti pleurici
Atelettasia rotonda
Mesotelioma maligno
Neoplasia Polmonare
Tumori a carico di altri organi e/o apparati (laringei, gastrointestinali ,renali, linfatici, ovarici)
Si ritiene che nel 1907 il dott. abbia fornito la prima descrizione di malattia Persona_3 polmonare correlata all'asbesto, riferendo il caso di un uomo di 33 anni, affetto da fibrosi polmonare, che aveva lavorato per 14 anni in industria tessile.
La capacità cancerogena dell'asbesto nei pazienti con asbestosi è stata riconosciuta da lungo tempo: in Germania già dal 1941 il cancro polmonare in associazione ad asbestosi di qualsiasi grado fu inserito tra le malattie professionali indennizzate.
Solo nella seconda metà degli anni sessanta, a seguito dei lavori di è stata Parte_3 Pt_4 Pt_5 universalmente riconosciuta la cancerogenicità dell'asbesto e dimostrarono anche il sinergismo cancerogeno tra asbesto e fumo di sigaretta.
Molto più tardi è stato riconosciuto il possibile ruolo cancerogeno dell'asbesto in soggetti senza asbestosi
(LLerdal etal. 1994; Karjalinen, Antila et al. 1994; Wilkinson 1995).
Tutti gli istotipi di cancro polmonare (carcinoma a cellule squamose, adenocarcinoma, carcinoma a grandi cellule e carcinoma a piccole cellule) possono essere in correlazione con l'esposizione ad asbesto.
La sede anatomica del tumore non fornisce alcuna indicazione sulla correlazione o meno con l'eventuale esposizione.
Poiché il cancro polmonare non presenta peculiarità cliniche, patologiche o molecolari a seconda che sia da ritenere causato o concausato da amianto o meno, per l'attribuzione dei singoli casi di cancro polmonare ad asbesto ci si deve basare su vari criteri:
1) esposizione professionale
2) intensità di esposizione
4 3) latenza
4) le caratteristiche della malattia e presenza dell'agente causale nell'organismo.
L'esatto rapporto dose/effetto per la cancerogenesi polmonare da asbesto è mal definibile;
secondo un comitato internazionale di esperti ( ) un incremento di rischio di cancro polmonare dell' 1% Persona_4 per ogni anno di esposizione lavorativa è prevedibile per concentrazioni medie da 0,5 a 4 fibre/ml con valori massimi per le lavorazioni che espongono a grande polverosità da amianto sfuso e in particolare la tessitura del materiale, minimi per l'estrazione di amianto e per la manifattura di prodotti di attrito e intermedi per produzioni di eternit e di manufatti a base di asbesto.
Vi è altresì accordo che un'esposizione ambientale a basso livello non faccia aumentare il rischio di cancro polmonare (…).
La presenza di asbestosi è un indicatore di elevata esposizione. L'asbestosi diagnosticata clinicamente, radiologicamente (includendo anche la HRCT) o istologicamente può essere usata per attribuire un ruolo causale sostanziale o concausale dell'asbesto per un associato tumore polmonare.
E' comunque sfatato l'assioma per cui il cancro polmonare da amianto debba essere preceduto da asbestosi ( Linee Guida SIMLII, Pira et al.).
E' vero che l'asbestosi è normalmente associata con livelli di esposizione > 25 fibre/ml/anno, livelli idonei a dimostrare una elevata esposizione, ma molti studi hanno evidenziato come il rapporto etiologico di un carcinoma polmonare con una accertata idonea esposizione all'amianto sia ampiamente accettato anche in assenza di una dimostrazione di asbestosi.
Occorre dunque dimostrare la suddetta idonea esposizione all'amianto.
(…)
Le placche pleuriche sono un indicatore di esposizione a fibre di amianto.
Dal momento che le placche pleuriche potrebbero essere associate con bassi livelli di esposizione ad amianto, la correlazione del tumore polmonare all'esposizione deve essere supportata da una anamnesi lavorativa di sostanziale esposizione o a dosaggi delle fibre di amianto. Le placche pleuriche infatti sono state dimostrate anche in lavoratori con livelli di esposizione più bassi di 0,01 fibre/ml.
L' ispessimento pleurico bilaterale è spesso associato con moderata o elevata esposizione, come visto per i casi con asbestosi, e dovrebbe essere considerato congiuntamente in termini di attribuzione.
(…) Sotto il profilo epidemiologico fin dagli anni '60 (Selikoff 1968, 1980, HA 1979) si evidenziarono marcati incrementi di rischio tra i fumatori esposti ad asbesto rispetto ai fumatori non esposti. Questa interazione tra asbesto e fumo è stata successivamente confermata in molti studi. AI
e (1994) evidenziarono il fatto che asbesto e fumo sono carcinogeni complessi e che agiscono in Per_5 varie fasi del processo di carcinogenesi. L'effetto combinato dipende dalla relativa entità di ognuno dei
5 due fattori ad ogni step del processo. Secondo questo modello a più stadi fumo e asbesto agiscono in diverse fasi con una interazione di tipo moltiplicativo.
L'effetto statistico di tipo moltiplicativo è considerato come tipico di cancerogeni ciascuno dotato di capacità d'azione in diversi stadi del processo di carcinogenesi (come nel caso di fumo e amianto) (AI
e FF 1994). Fumo e amianto possono essere fattori concausali non obbligati (Thomas 1982) in quanto si può avere eccesso di rischio di tumore del polmone sia in fumatori non esposti ad asbesto che in esposti ad asbesto non fumatori.
Sono stati proposti vari possibili meccanismi di interazione tra asbesto e fumo di sigaretta, i principali dei quali sono (Henderson 1997):
- il fumo di tabacco e l'asbesto interagiscono in modo sinergico nell'induzione del cancro polmonare e la sinergia in molti studi si avvicina al modello moltiplicativo;
- il fumo di tabacco può interferire con la rimozione dell'asbesto dai polmoni: sono state infatti notate
(Churg 1998) maggiori concentrazioni di asbesto, in particolare di fibre corte, nelle vie aeree di soggetti fumatori rispetto ai non fumatori esposti ad amosite (6 volte) e a crisotilo (50 volte) mentre tali differenze non si sono notate o si sono notate in misura molto ridotta nei tessuti polmonari.
- il tabacco può facilitare la penetrazione delle fibre di asbesto nelle pareti bronchiali.
- sostanze cancerogene presenti nel fumo di sigaretta possono essere adsorbite dalle fibre di asbesto:
(…) In una metanalisi degli studi sull'argomento (Lee, 2001) si conclude che “le prove indicano chiaramente che, purché l'esposizione sia sufficiente ad aumentare il rischio della popolazione totale e siano studiati abbastanza non fumatori, può essere dimostrato un aumentato rischio di carcinoma del polmone nei non fumatori esposti ad asbesto. La grandezza dell'aumento dipende dal grado e dalla natura dell'esposizione”.
In caso di esposizione ad entrambi i fattori di rischio è oramai consolidata l'evidenza scientifica di un potenziamento reciproco di azione con modello moltiplicativo o comunque più che additivo.
E' necessario eliminare i cosiddetti fattori di confusione nel caso in esame rappresentato dal fumo di sigaretta;
il signor , ha infatti iniziato a fumare nel 1981 (circa un pacchetto di sigarette) ed ha Pt_6 cessato nel 2005.
Il fumo di sigaretta è certamente il fattore di confusione più importante in medicina del lavoro, ma è anche quello che può essere meglio definito (LL e LL 1964; LL e ET 1978; et al e da et Pt_5 Per_6 al. (1979)). Il fumo di sigaretta è un moltiplicatore di rischio per i tumori polmonare da asbesto il che ci impone di considerare sia il fumo di sigaretta che l'esposizione alle fibre di amianto due concause efficienti nella genesi del tumore ( ). Per_7
(…) In conclusione si può affermare che:
6 1) Il signor è stato esposto durante la sua vita lavorativa ad amianto Persona_1
2) L' esposizione oltre che pluriennale è stata significativa tale da determinare l'insorgenza di placche pleuriche ed asbestosi
3) Il sig. è stato un fumatore Per_1
Tale esposizione lavorativa ha quindi giocato un ruolo concausale nella insorgenza della patologia, tumore polmonare che ha determinato l'exitus>>.
11. In conclusione, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni della CTU, ampiamente argomentate sulla base della documentazione versata in atti e di corretti criteri medico-legali, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento a favore dell'assegno Parte_1 funerario, della rendita ai superstiti ex art 85 DPR 1124/1965 con decorrenza dal'2.6.2019 e delle prestazioni aggiuntive di cui il Fondo Vittime dell'Amianto, oltre interessi di legge.
12. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM tenuto della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio, questioni risolte tramite espletamento di CTU medico-legale.
13. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' , al pari di quelle per il CTP di cui si ritiene congruo il rimborso nella misura di € 500,00. CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento a favore di dell'assegno funerario, della rendita ai superstiti CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art 85 DPR 1124/1965 con decorrenza dall'2.6.2019 e delle prestazioni aggiuntive di cui il Fondo
Vittime dell'Amianto, oltre interessi legali nella misura e decorrenza di legge;
- dichiara cessata la materia del contendere fra e Patronato Sede Provinciale di Parte_1 CP_1
; CP_4
- compensa le spese di lite fra e Sede Provinciale di;
Parte_1 Controparte_7 CP_4
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 4638,00 per compensi professionali, € 500,00 per spese CTP, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
- pone definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza medico-legale liquidate con separato CP_1 decreto.
Livorno, 6 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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