CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1087/2022 n. RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2032/2017 promossa da
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Manneschi Marco e Jannuzzi Chiara, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
(P.I. ), E_ P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Carocci Giovanni, come da procura in atti;
E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Castelfranco Piandiscò, rappresentata e difesa dall'avv. Parigini Roberto, come da procura in atti;
E
p.iva - già ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pancani Alberto, come da procura in atti;
-appellati-
avverso la sentenza n. 373/2022 pubblicata in data 29.3.2022 dal Tribunale di Arezzo;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 30.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Arezzo n. 373/2022, emessa in data 28 marzo 2022 e pubblicata in data 29 marzo 2022, resa nella causa iscritta a ruolo con R.g. n. 2032/2017: accertare e dichiarare la piena responsabilità solidale dell'
[...]
e della E_ Controparte_5 in forza dell'art. 2051 c.c. in riferimento all'evento dannoso verificatosi in data 12 marzo 2013, consistente nell'allagamento del piano primo e del piano seminterrato oltre che del resede, di proprietà del Sig. Pt_1
provocato dallo smottamento verso valle di fango, detriti, acqua ed alberi, ed avente origine dai
[...] fondi limitrofi di proprietà dei suddetti appellati posti sulla sponda destra del Borro di Ragnaia;
per l'effetto, condannare l' e la E_ [...]
, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. in riferimento Controparte_5 Parte_1 sia ai beni immobili di sua proprietà, per l'importo di Euro 12.904,22= dal CTU nella perizia Parte_2 espletata in corso di causa, sia ai beni mobili presenti nei locali allagati, per l'importo di Euro 14.490,00=, e dunque per l'importo complessivo di Euro 27.394,22=, ovvero nella maggior o minor somma che risultasse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 12 marzo 2013 fino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì l' e la E_
a risarcire il Sig. per il danno” inerente la perdita di Controparte_5 Parte_1 valore dell'immobile di proprietà del medesimo, da quantificarsi in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso, per le motivazioni di cui all'atto di appello e tenuto conto della relazione integrativa di C.T.U., Voglia condannare gli appellati E_
e la , anche in solido tra loro, al seguente facere in riferimento
[...] Controparte_5 alle aree di proprietà dei medesimi poste sulla sponda destra del Borro di Ragnaia: eseguire a proprie esclusive cure e spese ed entro il termine perentorio fissato dal Giudice, anche mediante la predisposizione di apposito progetto esecutivo e l'espletamento delle indagini che si rendessero necessarie nonché l'ottenimento dei titoli abilitativi, tutte le opere mitigatrici della pericolosità idrogeologica del sito in relazione alla proprietà del Sig.
e necessarie alla messa in sicurezza, come evidenziate nella relazione integrativa di C.T.U. Parte_1 del 23 dicembre 2024, quali: 1) ceduazione piante, rimozione di arbusti e piante morte, disgaggio e rimodellamento della parte bassa del versante anche con l'ausilio di viminate, fascinate e palizzate;
2) realizzazione di fossi di guardia sul coronamento in grado di ridurre gli afflussi meteorici sulla parte sommitale della pendice e quindi sull'impluvio secondario;
3) sistemazione del fosso in sponda destra con inserimento di briglie in legno o pannelli di rete in direzione ortogonale al fosso in modo da ridurre il rischio di debris-flow;
4) stabilizzazione della sponda destra di fronte all'edifico mediante l'impiego di argini artificiali, scogliere/gabbioni; 5) esecuzione periodica della manutenzione del bosco e delle opere realizzate per mitigare il rischio idrogeologico;
con previsione di multa in mancanza di esecuzione di dette opere e di quelle manutentive. Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio e con completa refusione delle spese del giudizio di ATP”;
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in tesi ed in via principale: E_ respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 373/2022 del Tribunale di Arezzo;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna delle domande formulate dall'odierno appellante, dichiarare in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante, tenuta a manlevare e tenere indenne l'ente ecclesiastico comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree;
comunque, con vittoria di spese processuali”;
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza Controparte_5 ed eccezione disattesa: Confermare la sentenza del Tribunale di Arezzo n.373/2022 resa in data 28 marzo
2022; Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della .” Controparte_5
Per parte appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Controparte_7 respingere l'impugnazione proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto, non Parte_1 provata ed esorbitante nel quantum, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso rigettare la domanda di manleva dell'assicurato perché non è stato dimostrato che il danno sia stato arrecato dal terreno boschivo dell'assicurato e comunque perché il mero difetto di manutenzione del bosco non costituisce un evento coperto dalla polizza. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario di entrambi i gradi e della fase di ATP del procedimento R.G. 1656/2013”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c., ritualmente notificata, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, l' E_
(di seguito ) e la società (di seguito ), in qualità di
[...] CP_1 Controparte_5 CP_5 proprietari dei terreni limitrofi alla sua unità immobiliare, sita nel Comune di Piandiscò a ridosso del Borro della Ragnaia, al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni riportati dagli immobili di sua proprietà a seguito degli allagamenti verificatisi, in data 12 marzo e
21 ottobre del 2013, a causa dell'omissione dell'esercizio dei poteri-doveri di controllo e manutenzione da parte dei convenuti e l'ordine, per gli stessi, di eseguire, a proprie spese, tutte le opere mitigatrici della pericolosità idrogeologica del sito, necessarie alla messa in sicurezza dello stesso.
A fondamento della domanda, l'attore – dopo aver premesso che aveva precedentemente adito, unitamente alla sorella , il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Parte_3
Firenze per un accertamento tecnico preventivo (R.G. 1656/2013); che il successivo giudizio di merito
(1908/2015 R.G) si era concluso con dichiarazione di incompetenza funzionale da parte del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche con termine di rito alle parti per la riassunzione avanti al Giudice competente individuato nel Tribunale di Arezzo e che solo egli aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo - aveva dedotto che la responsabilità dei danni riportati dal piano terra e seminterrato dell'appartamento di sua proprietà doveva ascriversi all' ed alla società in quanto gli CP_1 CP_5 allagamenti erano stati provocati dallo smottamento verso valle di fango, detriti, acqua ed alberi, provenienti dai fondi di cui i predetti convenuti avevano il dovere di custodia e che detti danni avrebbero potuto essere evitati con l'esecuzione di interventi edilizi di rilievo da parte dei convenuti.
Si erano costituiti in giudizio l' e la società , che avevano chiesto il rigetto della domanda CP_1 CP_5 attorea, deducendo che nel corso del procedimento di A.T.P. svolto davanti al era stata accertata dal CP_8
c.t.u. nominato l'ininfluenza dello stato di conservazione e manutenzione della vegetazione ripariale dei versanti di loro proprietà nella causazione degli eventi alluvionali e che quest'ultimi erano da addebitarsi prevalentemente alla pericolosità idraulica dell'ubicazione dell'immobile ed al carattere di assoluta eccezionalità degli eventi, che era stata comprovata dalla stessa relazione tecnica e dalla successiva emissione di diversi provvedimenti amministrativi emergenziali.
Inoltre, a dire dei convenuti, non poteva neanche essere escluso il concorso colposo dell'attore, che non aveva messo in sicurezza il sito, pur essendo conscio dei rischi connessi allo stato del luogo esposto a periodici episodi alluvionali. L'Istituto aveva poi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_4
(ora - di seguito ), con cui aveva stipulato una polizza assicurativa
[...] Controparte_3 CP_4 per danni verso terzi, per essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di condanna.
Autorizzata il giudice la chiamata in causa, si era costituita in giudizio anche la , che aveva CP_5 CP_4 chiesto il rigetto della domanda attorea e di quella di manleva.
Acquisito il fascicolo n. 1908/2015 R.G. del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze e della relazione peritale redatta nel corso del procedimento per A.T.P, la causa era stata definita dal Tribunale di
Arezzo con la sentenza n. 373/2022, pubblicata il 29.3.2022, con la quale cui il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando il alla refusione delle spese processuali sostenute dai Pt_1 convenuti e dichiarando integralmente compensate le stesse tra l' e la CP_1 Controparte_4
Il Tribunale, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“All' uopo, occorre, preliminarmente pronunciarsi sulla ammissibilità ed utilizzabilità o meno, nel presente giudizio, dell'ATP n. 1656/2013 R.G., disposta dal ed acquisita nel giudizio di merito n. 1908/2015 R.G. CP_8 dinanzi al giudizio, poi, riassunto, a cura della parte attrice, dinanzi al Tribunale di Arezzo, a seguito CP_8 della sentenza del TRAP n. 287 del 12.01.2017 – emessa all'esito del giudizio di merito predetto-, con la quale il suddetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia, per essere competente il Tribunale Ordinario di Arezzo.
In merito, deve evidenziarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, (cfr. in tal senso, Cass. Sez I, Sentenza n. 9444 del 09/09/1993) “(...) in caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ben possono utilizzarsi gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, poiché la "traslatio iudicii", disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo e del principio dell'unità della giurisdizione, presuppone la valida costituzione dell'intero procedimento e quindi anche degli atti istruttori assunti innanzi al giudice incompetente, inizialmente adito (…)”.
In particolare, ai sensi dell'art. 50, comma primo, c.p.c., se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nei termini prescritti dalla legge il processo “(…) continua (…)” davanti al nuovo giudice. Appare, dunque, evidente che, in caso di riassunzione, come nella fattispecie in esame, il processo “continua” dinanzi al giudice competente e ciò in quanto, in caso di riassunzione, si verifica la c.d. traslatio iudicii, disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo.
Di conseguenza, in caso di riassunzione del giudizio, ben possono utilizzarsi gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza.
Ipotesi del tutto diversa sembra, viceversa, essere quella di cui alla sentenza n. 1066 del 20/01/2006 – citata da parte attrice in comparsa conclusionale -, atteso che nel caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte si controverteva in ordine all'utilizzabilità o meno di un atto istruttorio, disposto da giudice incompetente, in un successivo e distinto giudizio di merito, e, dunque, in assenza di alcun atto di riassunzione.
Nel caso di specie, viceversa, la consulenza svolta in sede di ATP - successivamente acquisita nel giudizio di merito avanti al TRAP-, è confluita nella presente fase avanti al Tribunale di Arezzo a seguito della riassunzione operata dalla stessa parte attrice del giudizio di merito n. 1908/2015 R.G., nel quale era già stato acquisito il fascicolo dell'ATP n.1656/2013 R.G., ancor prima, cioè, della emissione della sentenza del TRAP n.
287 del 12.01.2017, con la quale il suddetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia, per essere competente il Tribunale Ordinario di Arezzo. In altre parole, nel caso in esame, l'ATP in parola è confluita nel presente procedimento non perché ne è stata disposta l'acquisizione dal Tribunale di Arezzo, ma perché l'acquisizione del fascicolo era già stata disposta dal nel giudizio di merito, poi riassunto dinanzi al Tribunale di Arezzo. Trattasi, dunque, di prosecuzione CP_8 del medesimo giudizio a seguito di riassunzione della lite da parte dello stesso soggetto che ha promosso, ante causam l'ATP e successivamente il giudizio di merito, poi confluito nel presente giudizio, in uno all'ATP.
Appare, dunque, evidente, che, in virtù del fatto che, ai sensi dell'art. 50, comma primo, c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione, il processo “continua” davanti al nuovo giudice, va da sé che (cfr. in tal senso, Cass.
Sez I, Sentenza n. 9444 del 09/09/1993, già cit.) “(...) in caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ben possono utilizzarsi gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, poiché la "traslatio iudicii", disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo e del principio dell'unità della giurisdizione, presuppone la valida costituzione dell'intero procedimento e quindi anche degli atti istruttori assunti innanzi al giudice incompetente, inizialmente adito (…)”.E' stata dunque una libera scelta processuale di parte attrice quella di operare la c.d. traslatio iudicii, riassumendo avanti al Tribunale di Arezzo il giudizio svoltosi dinanzi al rendendo CP_8 dunque pienamente utilizzabili gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerando che tale declaratoria non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti medesimi.
Premesso, pertanto, che, a parere di questo giudice, l'ATP acquisita nel procedimento n. 1908/2015 R.G., poi riassunto dinanzi a questo Giudice, possa essere utilizzata nel presente giudizio, ex art. 50 c.p.c., occorre ora entrare nel merito della controversia.
All' uopo, deve evidenziarsi che se, certamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, tuttavia, la responsabilità va esclusa nell'ipotesi del caso fortuito.
Come insegna la Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. III, Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022) “(…) Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi (…) con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (…)”.
Attraverso le risultanze della c.t.u. deve ritenersi provato il caso fortuito, atteso che alle pagg. 30 e 31 della relazione si legge che “(…) Tali smottamenti furono causati da un periodo piovoso intenso, come risulta dai dati messi a disposizione dal Servizio Idrologico Regionale – Centro Funzionale della Regione Toscana -
Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità, nel mese di marzo 2013 si registra una cumulata di pioggia di 197.4 mm , col massimo valore di pioggia proprio il 12 marzo (38 mm)(…)”.
Inoltre, il c.t.u. a pag. 32 della relazione evidenzia che nello specifico le cause dei danni subiti dall'attore devono essere ricercate “(…) nelle seguenti circostanze elencate in ordine di priorità: 1) posizione del fabbricato (…) lo stesso è ubicato in area golenale (…) ha la pavimentazione del piano terra a quota più bassa del talweg (fondo) del (…). 2) presenza di pareti ghiaioso-sabbiose, denominate Balze (…). Parte_4
Tali formazioni sono per loro natura facilmente erodibili dalle piogge ed il loro disfacimento presenta velocità assai elevate (…). 3) presenza in alveo di tombamenti (…)”.
Alla luce di quanto sopra, il c.t.u., a pag. 33 della relazione riferisce che pertanto “(…) il fabbricato è posizionato in area a pericolosità idraulica e geologica elevata (…)”.Ancora, il c.t.u. nella medesima pag. 33 della relazione riferisce che “(…) Per quanto inerente le lamentate omissioni di pulizia della vegetazione ripariale sulla base della documentazione in atti si evince che comunque tale circostanza non rileva sull'evento, in quanto il materiale fluitato in alveo proviene dal versante sovrastante (…)”.Il c.t.u., infine, nella predetta relazione, sempre a pag. 33, riferisce che, volendo indicare delle percentuali dei fattori che hanno contribuito al dissesto, appare possibile proporre la seguente ripartizione:
1) Ubicazione immobile in area a pericolosità idraulica: 40% 2) Pericolosità geologica: 30%
3) Tubazioni in alveo: 20%
4) Manutenzione bosco: 10%.
Non sembra che, alla luce del contenuto della predetta relazione, i suddetti fattori, individuati dal consulente tecnico d' ufficio come “concause” del sinistro in questione, possano essere imputabili alle convenute.
Ed, infatti, considerato che il c.t.u. nella medesima pag. 33 della relazione riferisce che “(…) Per quanto inerente le lamentate omissioni di pulizia della vegetazione ripariale sulla base della documentazione in atti si evince che comunque tale circostanza non rileva sull'evento, in quanto il materiale fluitato in alveo proviene dal versante sovrastante (…)”; va da sé che anche il fattore di cui al punto 4) – manutenzione del bosco – non possa comportare alcuna responsabilità in capo alle convenute.
Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. poiché sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente possono essere fatte proprie da questo Giudice unico e, pertanto, alla luce di dette conclusioni la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra eccezione, questione e/o domanda resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, per il principio della soccombenza, le spese sostenute dalle due convenute devono porsi a carico di parte attrice e si liquidano, per ognuna di esse, come segue - tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, nonché del valore della controversia e della non particolare difficoltà della causa-: euro 2.000,00 per la fase di studio;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
euro 2.700,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale.
Ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra l'
[...]
e la E_ Controparte_4
.”
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto appello , impugnando la stessa con quattro motivi di Parte_1 gravame (con i quali ha contestato:
1. la sussistenza del caso fortuito dedotta dal primo giudice senza svolgere alcuna accurata indagine ed anche mal interpretando le risultanze della consulenza tecnica;
2. l'esclusione del nesso causale tra res in custodia e il danno, per via del caso fortuito, della condotta dei custodi e della pericolosità insita alla ubicazione del fabbricato 3. la quantificazione del danno calcolata nella consulenza svolta nel ATP da ritenersi incompleta in quanto non comprendente il danno arrecato ai beni immobili presenti nei locali e la perdita di valore dell'immobile;
4. l'omessa condanna delle convenute ad eseguire le opere di messa in sicurezza del sito, indispensabili per l'attore per rientrare nella disponibilità della propria abitazione), reiterando le istanze istruttorie formulate in primo grado (in particolare, l'ammissione di una c.t.u.).
Si sono costituiti in giudizio anche l' , la società e la (già CP_1 CP_5 Controparte_3 [...]
– di seguito , che hanno tutti eccepito l'irritualità della Controparte_4 CP_3 costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta con nuovo difensore e mediante deposito cartaceo della comparsa e l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore anziché, come prescritto dalla legge, in modalità telematica, trattandosi di atto endoprocessuale ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 24.1.2024 e rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del Presidente di
Sezione del 10.10.2024 al fine di svolgere una integrazione di CTU finalizzata ad accertare se l'esecuzione di opere antierosive (da indicare specificamente), per contenere l'erosione a monte e contrastare fenomeni di dissesto delle sponde, nelle balze che formano la sponda destra del borro della ragnaia, avrebbe consentito di evitare gli accertati smottamenti superficiali, dai quali era derivata l'ostruzione del corso d'acqua, che aveva causato lo sversamento delle acque nell'immobile di proprietà del . Pt_1
Successivamente, all'udienza collegiale del 15.4.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 30.4.2025 e decisa in camera di consiglio del 9.9.2025, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati.
Ed invero, va ricordato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio aderisce - l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario e può essere depositato anche in modalità cartacea e non obbligatoriamente telematica (cfr Cass. civ. ord. n. 31834 del 10.12.2024).
La ratio è, infatti, che, una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente, ma quando (come nel caso di incompetenza del giudice originariamente adito) la causa venga riassunta dinanzi al nuovo giudice, dichiarato competente, non c'è alcun motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario.
Ciò detto, con il primo e il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere, in errata applicazione dell'art. 2051 c.c., la ravvisabilità, nella fattispecie, del caso fortuito e la presenza di concause dei danni da lui subiti a seguito del sinistro non imputabili ai convenuti.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che, nel caso di specie, era pacifico, in quanto accertato dal Consulente ed ammesso anche dalle controparti, che l'evento dannoso de quo si era verificato a seguito dello smottamento superficiale delle ripe ghiaioso- sabbiose che formavano la sponda destra del (pag. 30 della C.T.U.) di proprietà dell' Parte_4 [...]
, per cui il medesimo, anche in considerazione dei dati pluviometrici e del Controparte_9
c.d. tempo di ritorno degli eventi meteorici (che attestavano solo un “periodo piovoso intenso”), avrebbe dovuto escludere la sussistenza del caso fortuito, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che il primo giudice pur riconoscendo che i terreni dei convenuti presentassero "balze" facilmente erodibili, una manutenzione boschiva insufficiente e l'assenza di adeguate misure di sicurezza, aveva poi ritenuto tali elementi non causalmente rilevanti ai fini della verificazione dell'evento, riconducendo così lo schema probatorio ad una ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. invece che ex art. 2051 c.c.
I motivi sono entrambi fondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ed ha idoneità causale assorbente e che affinché un evento metereologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo e, dunque, rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere un evento atmosferico (cfr. tra le tante, TSAP 18.7.2024 n. 95; Cass. civ.
1.12.2022 n. 35429; Sezioni Unite 30.6.2022 n. 20943; 22/11/2019 n. 30521; 1.2.2018 n. 2482; 28.7.2027 n. 18856 e n. 25837; 24.3.2016 n.
5877).
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel caso di una sua ricorrenza saltuaria anche se frequente, non è, quindi, di per sé solo sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza e l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità come sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come “normale”.
In tale ottica, l'accertamento del “fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di tipo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr Cass. civ.
1.2.2018 n. 2482).
Nel caso in esame, dalla c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P., è emerso che le alluvioni del 2013 erano state causate dalla ostruzione del borro della Ragnaia in prossimità dell'edificio di proprietà della famiglia , Pt_1 il cui corso d'acqua si era riversato nella resede del fabbrico, per effetto degli smottamenti superficiali delle ripe ghiaioso-sabbiose che formavano la sponda destra del torrente stesso e che gli smottamenti erano stati originati da un periodo piovoso intenso, come risultava dai dati messi a disposizione dal Servizio Idrologico
Regionale - Centro Funzionale della Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali
Ambientali e per la Mobilità, da cui emergeva che, nel mese di marzo 2013, si era registrata una cumulata di pioggia di 197.4 mm, col massimo valore di pioggia proprio il 12 marzo (38 mm), mentre, in relazione all'alluvione dell'ottobre del 2013 (come riportato nella relazione, pag. 31), nel giorno 21,erano stati registrati
76,2 mm di pioggia ed il successivo 24 ottobre 36,2 mm, con una cumulata, in detta mensilità di 176,8 mm.
Detti dati pluviometrici, già di per sé non evidenzianti una situazione di eccezionalità con riferimento all'acqua caduta nei singoli giorni del mese, non sono stati neanche corroborati dall'elemento relativo al c.d. tempo di ritorno, per cui – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - non possono sicuramente essere indici della sussistenza del caso fortuito, per cui la sentenza va riformata sul punto.
Inoltre, in relazione al secondo motivo di gravame, va ricordato che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, la prova (liberatoria) della sussistenza del
“caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Nel caso in esame, il c.t.u. aveva accertato che la causa dei danni subiti dall'attore andava ricercata nelle seguenti circostanze (elencate in ordine di priorità): 1) posizione del fabbricato di cui faceva parte l'immobile di proprietà del , che era ubicato in area golenale del Borro della Ragania, in adiacenza alla sponda Pt_1 sinistra del corso d'acqua ed aveva le pavimentazioni del piano terra a quota più bassa del talweg (fondo) del
; 2) presenza di pareti ghiaioso-sabbiose, denominate "Balze" che formavano la sponda Parte_4 destra del Borro della Ragnaia e che, in prossimità del complesso immobiliare, risultavano essere sub verticali.
Tali formazioni geologiche per loro natura erano facilmente erodibili dalle piogge ed il loro disfacimento presentava velocità assai elevate (anche qualche metro all'anno nel caso di condizioni metereologiche particolarmente severe); 3) presenza in alveo di tombamenti mediante due tubazioni Φ1000 mm presso l'edifico ed addirittura una sola tubazione Φ1000 mm presso il sottostante attraversamento stradale, che riducevano drasticamente la sezione di deflusso del e quindi la officiosità del corso d'acqua e 4) il Pt_4 bosco sulla sponda destra risulta costituito da querce nella parte superiore e robini e nella parte prossima al ed aveva precisato che il fabbricato, risalente al 1800, era stato ristrutturato in forza di autorizzazioni Pt_4 edilizie regolari e che gli autori dei tombamenti erano rimasti sconosciuti.
Pertanto, considerato che la composizione e lo stato geologico delle aree di versante (ovvero delle Balze) di proprietà dei convenuti era tale da costituire un evidente pericolo per il fabbricato sottostante in situazioni temporali avverse e rilevato che detti terreni non erano stati dotati di alcuna misura per la loro messa in sicurezza, né era stata curata la manutenzione del bosco insistente lungo la riva del Borro di Ragnaia
(circostanze pacifiche), ne consegue che deve ritenersi provato il nesso causale tra i terreni e l'evento dannoso in questione, nonché la responsabilità dei loro proprietari per i danni provocati dallo smottamento a valle degli stessi e della ricaduta del fango, detriti, acqua ed alberi da essi provenienti nel sottostante Pt_4 della Ragnaia, che aveva determinato lo sversamento delle sue acque nella resede del fabbricato.
Al riguardo e con riferimento al terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva dedotto che nella relazione tecnica, il consulente nel quantificare i danni subiti non aveva incluso quelli inerenti ai beni mobili presenti nei locali allagati;
per un valore stimato in euro 14.490,00 come da documentazione prodotta in primo grado agli all.ti nn. 9-60, nonché la perdita del valore dell'immobile rispetto all'originario valore di acquisto), va, tuttavia, osservato che l'ammontare del danno subito dal va limitato all'importo di Pt_1 euro 12.904,22, oltre IVA al 22%, pari ad euro 15.743,15, liquidato dal c.t.u. nella consulenza depositata in data 31.7.2014 (che era stato giustificato in sede di risposta alle osservazioni critiche alla c.t.u. e non ulteriormente contestato), in quanto - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - il medesimo, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova in ordine ai danni riportati da mobili o utensili, in quanto le foto contenute nel fascicolo di parte (vd all. dal 9 a 60) raffiguravano oggetti sporchi di fango ma apparentemente funzionanti ed utilizzabili, di cui non sono stati neanche allegati i documenti di acquisto degli stessi, né in ordine all'asserita diminuzione di valore dell'immobile.
Trattandosi di credito di valore, sulla somma sopra indicata (euro 15.743,15), devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
In ragione di quanto sopra e stante l'operatività (non contestata) della polizza n. 700116590321459 stipulata dall' con la per i danni derivanti a terzi da terreni di sua proprietà, la (subentrata CP_1 CP_4 CP_3 alla precedente compagnia assicurativa) va condannata a tenere indenne l da quanto lo stesso sia CP_1 stato condannato a pagare in favore del , in forza della presente sentenza. Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la pronuncia sulla sua richiesta di condanna dell e della società ad eseguire i lavori necessari CP_1 CP_5 per mettere in sicurezza i loro terreni, nonostante che, a prescindere dalla loro responsabilità per lo specifico evento alluvionale, la pericolosità geologica delle loro proprietà fosse stata provata in istruttoria ed avesse reso la sua abitazione inagibile a seguito dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 27 dicembre 2017 emessa dal Sindaco di Castelfranco Piandiscò.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Ed invero, premessa la chiara omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado, si osserva che il c.t.u., nel rispondere al quesito conferitogli nel corso del presente giudizio – dopo aver affermato che l'esatta quantizzazione di tali opere poteva essere fatta solo mediante la redazione di un progetto esecutivo di consolidamento della ripa, delle opere in alveo ed in sponda sinistra e previ dettagliati rilievi ed indagini geognostiche e coordinamento coi vari Enti (attività, peraltro, non ricomprese nell'incarico affidatogli) – ha precisato di poter fornire mere indicazioni di intervento sulla sponda destra, ove erano situati i terreni di proprietà degli appellati, rappresentate da: 1) ceduazione piante, rimozione di arbusti e piante morte, disgaggio e rimodellamento della parte bassa del versante anche con l'ausilio di viminate, fascinate e palizzate;
2) realizzazione di fossi di guardia sul coronamento in grado di ridurre gli afflussi meteorici sulla parte sommitale della pendice e quindi sull'impluvio secondario;
3) sistemazione del fosso in sponda destra con inserimento di briglie in legno o pannelli di rete in direzione ortogonale al fosso in modo da ridurre il rischio di debris e 4) stabilizzazione della sponda destra di fronte all'edifico mediante l'impiego di argini artificiali, scogliere/gabbioni, nonché affermato che tali interventi erano compatibili con quelli individuati per il dalla CGT a firma del Prof. Geol. e Geol. E_0 Persona_1 Persona_2
Ne consegue, quindi, che, in assenza di indicazioni precise, gli appellanti possono essere solo genericamente condannati a realizzare gli interventi predetti.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del
01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attore/appellante sostanzialmente vittorioso, ne consegue che l' e la società Ripresa, in solido tra loro, devono essere condannate a rifondere al CP_1 medesimo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa del decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Vanno, poi, poste definitivamente a carico dell' e della , in solido, le spese della c.t.u. CP_1 Controparte_5 svolta in questo grado di giudizio, nella misura già liquidata con decreto presidenziale del 27.12.2024, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
L'assicuratore deve rilevare indenne l' anche per quanto quest'ultimo è stato condannato a CP_3 CP_1 CP_1 pagare in favore del a titolo di spese di lite in entrambi i gradi del giudizio, nonché di Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
373/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 29.3.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma totale della sentenza predetta, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto da , condanna l' Parte_1 [...]
e la società , in solido E_ Controparte_5 tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro 15.743,15, devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna, inoltre, l' e la E_ società a realizzare, nei terreni di rispettiva proprietà, gli interventi Controparte_5 indicati in motivazione al fine di mettere in sicurezza gli stessi;
- condanna l' e la società E_
, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_5 Pt_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 7.616,00 e,
[...] per il presente grado, nell'importo di euro 9.991,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' E_
e della società , in solido, le spese della c.t.u. svolta nel presente
[...] Controparte_5 grado di giudizio, nella misura già liquidata con decreto presidenziale del 27.12.2024, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la a tenere indenne l' Controparte_3 E_
di quanto quest'ultimo sia stato condannato a pagare a a
[...] Parte_1 titolo di capitale, spese di lite in entrambi i gradi del giudizio e di c.t.u. in forza della presente sentenza;
- dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio tra l'
[...]
e la E_ Controparte_3
Così deciso in Firenze il 9.9.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2032/2017 promossa da
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Manneschi Marco e Jannuzzi Chiara, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
(P.I. ), E_ P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Carocci Giovanni, come da procura in atti;
E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Castelfranco Piandiscò, rappresentata e difesa dall'avv. Parigini Roberto, come da procura in atti;
E
p.iva - già ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pancani Alberto, come da procura in atti;
-appellati-
avverso la sentenza n. 373/2022 pubblicata in data 29.3.2022 dal Tribunale di Arezzo;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 30.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Arezzo n. 373/2022, emessa in data 28 marzo 2022 e pubblicata in data 29 marzo 2022, resa nella causa iscritta a ruolo con R.g. n. 2032/2017: accertare e dichiarare la piena responsabilità solidale dell'
[...]
e della E_ Controparte_5 in forza dell'art. 2051 c.c. in riferimento all'evento dannoso verificatosi in data 12 marzo 2013, consistente nell'allagamento del piano primo e del piano seminterrato oltre che del resede, di proprietà del Sig. Pt_1
provocato dallo smottamento verso valle di fango, detriti, acqua ed alberi, ed avente origine dai
[...] fondi limitrofi di proprietà dei suddetti appellati posti sulla sponda destra del Borro di Ragnaia;
per l'effetto, condannare l' e la E_ [...]
, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni subiti dal Sig. in riferimento Controparte_5 Parte_1 sia ai beni immobili di sua proprietà, per l'importo di Euro 12.904,22= dal CTU nella perizia Parte_2 espletata in corso di causa, sia ai beni mobili presenti nei locali allagati, per l'importo di Euro 14.490,00=, e dunque per l'importo complessivo di Euro 27.394,22=, ovvero nella maggior o minor somma che risultasse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 12 marzo 2013 fino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì l' e la E_
a risarcire il Sig. per il danno” inerente la perdita di Controparte_5 Parte_1 valore dell'immobile di proprietà del medesimo, da quantificarsi in corso di causa ovvero da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso, per le motivazioni di cui all'atto di appello e tenuto conto della relazione integrativa di C.T.U., Voglia condannare gli appellati E_
e la , anche in solido tra loro, al seguente facere in riferimento
[...] Controparte_5 alle aree di proprietà dei medesimi poste sulla sponda destra del Borro di Ragnaia: eseguire a proprie esclusive cure e spese ed entro il termine perentorio fissato dal Giudice, anche mediante la predisposizione di apposito progetto esecutivo e l'espletamento delle indagini che si rendessero necessarie nonché l'ottenimento dei titoli abilitativi, tutte le opere mitigatrici della pericolosità idrogeologica del sito in relazione alla proprietà del Sig.
e necessarie alla messa in sicurezza, come evidenziate nella relazione integrativa di C.T.U. Parte_1 del 23 dicembre 2024, quali: 1) ceduazione piante, rimozione di arbusti e piante morte, disgaggio e rimodellamento della parte bassa del versante anche con l'ausilio di viminate, fascinate e palizzate;
2) realizzazione di fossi di guardia sul coronamento in grado di ridurre gli afflussi meteorici sulla parte sommitale della pendice e quindi sull'impluvio secondario;
3) sistemazione del fosso in sponda destra con inserimento di briglie in legno o pannelli di rete in direzione ortogonale al fosso in modo da ridurre il rischio di debris-flow;
4) stabilizzazione della sponda destra di fronte all'edifico mediante l'impiego di argini artificiali, scogliere/gabbioni; 5) esecuzione periodica della manutenzione del bosco e delle opere realizzate per mitigare il rischio idrogeologico;
con previsione di multa in mancanza di esecuzione di dette opere e di quelle manutentive. Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio e con completa refusione delle spese del giudizio di ATP”;
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: in tesi ed in via principale: E_ respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 373/2022 del Tribunale di Arezzo;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna delle domande formulate dall'odierno appellante, dichiarare in Controparte_6 persona del suo legale rappresentante, tenuta a manlevare e tenere indenne l'ente ecclesiastico comparente da ogni e qualsivoglia conseguenza negativa dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree;
comunque, con vittoria di spese processuali”;
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza Controparte_5 ed eccezione disattesa: Confermare la sentenza del Tribunale di Arezzo n.373/2022 resa in data 28 marzo
2022; Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore della .” Controparte_5
Per parte appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, Controparte_7 respingere l'impugnazione proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto, non Parte_1 provata ed esorbitante nel quantum, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso rigettare la domanda di manleva dell'assicurato perché non è stato dimostrato che il danno sia stato arrecato dal terreno boschivo dell'assicurato e comunque perché il mero difetto di manutenzione del bosco non costituisce un evento coperto dalla polizza. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario di entrambi i gradi e della fase di ATP del procedimento R.G. 1656/2013”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c., ritualmente notificata, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, l' E_
(di seguito ) e la società (di seguito ), in qualità di
[...] CP_1 Controparte_5 CP_5 proprietari dei terreni limitrofi alla sua unità immobiliare, sita nel Comune di Piandiscò a ridosso del Borro della Ragnaia, al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni riportati dagli immobili di sua proprietà a seguito degli allagamenti verificatisi, in data 12 marzo e
21 ottobre del 2013, a causa dell'omissione dell'esercizio dei poteri-doveri di controllo e manutenzione da parte dei convenuti e l'ordine, per gli stessi, di eseguire, a proprie spese, tutte le opere mitigatrici della pericolosità idrogeologica del sito, necessarie alla messa in sicurezza dello stesso.
A fondamento della domanda, l'attore – dopo aver premesso che aveva precedentemente adito, unitamente alla sorella , il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Parte_3
Firenze per un accertamento tecnico preventivo (R.G. 1656/2013); che il successivo giudizio di merito
(1908/2015 R.G) si era concluso con dichiarazione di incompetenza funzionale da parte del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche con termine di rito alle parti per la riassunzione avanti al Giudice competente individuato nel Tribunale di Arezzo e che solo egli aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo - aveva dedotto che la responsabilità dei danni riportati dal piano terra e seminterrato dell'appartamento di sua proprietà doveva ascriversi all' ed alla società in quanto gli CP_1 CP_5 allagamenti erano stati provocati dallo smottamento verso valle di fango, detriti, acqua ed alberi, provenienti dai fondi di cui i predetti convenuti avevano il dovere di custodia e che detti danni avrebbero potuto essere evitati con l'esecuzione di interventi edilizi di rilievo da parte dei convenuti.
Si erano costituiti in giudizio l' e la società , che avevano chiesto il rigetto della domanda CP_1 CP_5 attorea, deducendo che nel corso del procedimento di A.T.P. svolto davanti al era stata accertata dal CP_8
c.t.u. nominato l'ininfluenza dello stato di conservazione e manutenzione della vegetazione ripariale dei versanti di loro proprietà nella causazione degli eventi alluvionali e che quest'ultimi erano da addebitarsi prevalentemente alla pericolosità idraulica dell'ubicazione dell'immobile ed al carattere di assoluta eccezionalità degli eventi, che era stata comprovata dalla stessa relazione tecnica e dalla successiva emissione di diversi provvedimenti amministrativi emergenziali.
Inoltre, a dire dei convenuti, non poteva neanche essere escluso il concorso colposo dell'attore, che non aveva messo in sicurezza il sito, pur essendo conscio dei rischi connessi allo stato del luogo esposto a periodici episodi alluvionali. L'Istituto aveva poi chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_4
(ora - di seguito ), con cui aveva stipulato una polizza assicurativa
[...] Controparte_3 CP_4 per danni verso terzi, per essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di condanna.
Autorizzata il giudice la chiamata in causa, si era costituita in giudizio anche la , che aveva CP_5 CP_4 chiesto il rigetto della domanda attorea e di quella di manleva.
Acquisito il fascicolo n. 1908/2015 R.G. del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze e della relazione peritale redatta nel corso del procedimento per A.T.P, la causa era stata definita dal Tribunale di
Arezzo con la sentenza n. 373/2022, pubblicata il 29.3.2022, con la quale cui il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando il alla refusione delle spese processuali sostenute dai Pt_1 convenuti e dichiarando integralmente compensate le stesse tra l' e la CP_1 Controparte_4
Il Tribunale, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“All' uopo, occorre, preliminarmente pronunciarsi sulla ammissibilità ed utilizzabilità o meno, nel presente giudizio, dell'ATP n. 1656/2013 R.G., disposta dal ed acquisita nel giudizio di merito n. 1908/2015 R.G. CP_8 dinanzi al giudizio, poi, riassunto, a cura della parte attrice, dinanzi al Tribunale di Arezzo, a seguito CP_8 della sentenza del TRAP n. 287 del 12.01.2017 – emessa all'esito del giudizio di merito predetto-, con la quale il suddetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia, per essere competente il Tribunale Ordinario di Arezzo.
In merito, deve evidenziarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, (cfr. in tal senso, Cass. Sez I, Sentenza n. 9444 del 09/09/1993) “(...) in caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ben possono utilizzarsi gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, poiché la "traslatio iudicii", disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo e del principio dell'unità della giurisdizione, presuppone la valida costituzione dell'intero procedimento e quindi anche degli atti istruttori assunti innanzi al giudice incompetente, inizialmente adito (…)”.
In particolare, ai sensi dell'art. 50, comma primo, c.p.c., se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nei termini prescritti dalla legge il processo “(…) continua (…)” davanti al nuovo giudice. Appare, dunque, evidente che, in caso di riassunzione, come nella fattispecie in esame, il processo “continua” dinanzi al giudice competente e ciò in quanto, in caso di riassunzione, si verifica la c.d. traslatio iudicii, disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo.
Di conseguenza, in caso di riassunzione del giudizio, ben possono utilizzarsi gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza.
Ipotesi del tutto diversa sembra, viceversa, essere quella di cui alla sentenza n. 1066 del 20/01/2006 – citata da parte attrice in comparsa conclusionale -, atteso che nel caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte si controverteva in ordine all'utilizzabilità o meno di un atto istruttorio, disposto da giudice incompetente, in un successivo e distinto giudizio di merito, e, dunque, in assenza di alcun atto di riassunzione.
Nel caso di specie, viceversa, la consulenza svolta in sede di ATP - successivamente acquisita nel giudizio di merito avanti al TRAP-, è confluita nella presente fase avanti al Tribunale di Arezzo a seguito della riassunzione operata dalla stessa parte attrice del giudizio di merito n. 1908/2015 R.G., nel quale era già stato acquisito il fascicolo dell'ATP n.1656/2013 R.G., ancor prima, cioè, della emissione della sentenza del TRAP n.
287 del 12.01.2017, con la quale il suddetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere la controversia, per essere competente il Tribunale Ordinario di Arezzo. In altre parole, nel caso in esame, l'ATP in parola è confluita nel presente procedimento non perché ne è stata disposta l'acquisizione dal Tribunale di Arezzo, ma perché l'acquisizione del fascicolo era già stata disposta dal nel giudizio di merito, poi riassunto dinanzi al Tribunale di Arezzo. Trattasi, dunque, di prosecuzione CP_8 del medesimo giudizio a seguito di riassunzione della lite da parte dello stesso soggetto che ha promosso, ante causam l'ATP e successivamente il giudizio di merito, poi confluito nel presente giudizio, in uno all'ATP.
Appare, dunque, evidente, che, in virtù del fatto che, ai sensi dell'art. 50, comma primo, c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione, il processo “continua” davanti al nuovo giudice, va da sé che (cfr. in tal senso, Cass.
Sez I, Sentenza n. 9444 del 09/09/1993, già cit.) “(...) in caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ben possono utilizzarsi gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, poiché la "traslatio iudicii", disposta dalla legge sulla base della struttura unitaria del processo e del principio dell'unità della giurisdizione, presuppone la valida costituzione dell'intero procedimento e quindi anche degli atti istruttori assunti innanzi al giudice incompetente, inizialmente adito (…)”.E' stata dunque una libera scelta processuale di parte attrice quella di operare la c.d. traslatio iudicii, riassumendo avanti al Tribunale di Arezzo il giudizio svoltosi dinanzi al rendendo CP_8 dunque pienamente utilizzabili gli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerando che tale declaratoria non spiega di per sé effetti invalidanti sugli atti medesimi.
Premesso, pertanto, che, a parere di questo giudice, l'ATP acquisita nel procedimento n. 1908/2015 R.G., poi riassunto dinanzi a questo Giudice, possa essere utilizzata nel presente giudizio, ex art. 50 c.p.c., occorre ora entrare nel merito della controversia.
All' uopo, deve evidenziarsi che se, certamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, tuttavia, la responsabilità va esclusa nell'ipotesi del caso fortuito.
Come insegna la Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. III, Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022) “(…) Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi (…) con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (…)”.
Attraverso le risultanze della c.t.u. deve ritenersi provato il caso fortuito, atteso che alle pagg. 30 e 31 della relazione si legge che “(…) Tali smottamenti furono causati da un periodo piovoso intenso, come risulta dai dati messi a disposizione dal Servizio Idrologico Regionale – Centro Funzionale della Regione Toscana -
Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità, nel mese di marzo 2013 si registra una cumulata di pioggia di 197.4 mm , col massimo valore di pioggia proprio il 12 marzo (38 mm)(…)”.
Inoltre, il c.t.u. a pag. 32 della relazione evidenzia che nello specifico le cause dei danni subiti dall'attore devono essere ricercate “(…) nelle seguenti circostanze elencate in ordine di priorità: 1) posizione del fabbricato (…) lo stesso è ubicato in area golenale (…) ha la pavimentazione del piano terra a quota più bassa del talweg (fondo) del (…). 2) presenza di pareti ghiaioso-sabbiose, denominate Balze (…). Parte_4
Tali formazioni sono per loro natura facilmente erodibili dalle piogge ed il loro disfacimento presenta velocità assai elevate (…). 3) presenza in alveo di tombamenti (…)”.
Alla luce di quanto sopra, il c.t.u., a pag. 33 della relazione riferisce che pertanto “(…) il fabbricato è posizionato in area a pericolosità idraulica e geologica elevata (…)”.Ancora, il c.t.u. nella medesima pag. 33 della relazione riferisce che “(…) Per quanto inerente le lamentate omissioni di pulizia della vegetazione ripariale sulla base della documentazione in atti si evince che comunque tale circostanza non rileva sull'evento, in quanto il materiale fluitato in alveo proviene dal versante sovrastante (…)”.Il c.t.u., infine, nella predetta relazione, sempre a pag. 33, riferisce che, volendo indicare delle percentuali dei fattori che hanno contribuito al dissesto, appare possibile proporre la seguente ripartizione:
1) Ubicazione immobile in area a pericolosità idraulica: 40% 2) Pericolosità geologica: 30%
3) Tubazioni in alveo: 20%
4) Manutenzione bosco: 10%.
Non sembra che, alla luce del contenuto della predetta relazione, i suddetti fattori, individuati dal consulente tecnico d' ufficio come “concause” del sinistro in questione, possano essere imputabili alle convenute.
Ed, infatti, considerato che il c.t.u. nella medesima pag. 33 della relazione riferisce che “(…) Per quanto inerente le lamentate omissioni di pulizia della vegetazione ripariale sulla base della documentazione in atti si evince che comunque tale circostanza non rileva sull'evento, in quanto il materiale fluitato in alveo proviene dal versante sovrastante (…)”; va da sé che anche il fattore di cui al punto 4) – manutenzione del bosco – non possa comportare alcuna responsabilità in capo alle convenute.
Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. poiché sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente possono essere fatte proprie da questo Giudice unico e, pertanto, alla luce di dette conclusioni la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra eccezione, questione e/o domanda resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, per il principio della soccombenza, le spese sostenute dalle due convenute devono porsi a carico di parte attrice e si liquidano, per ognuna di esse, come segue - tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, nonché del valore della controversia e della non particolare difficoltà della causa-: euro 2.000,00 per la fase di studio;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
euro 2.700,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale.
Ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra l'
[...]
e la E_ Controparte_4
.”
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto appello , impugnando la stessa con quattro motivi di Parte_1 gravame (con i quali ha contestato:
1. la sussistenza del caso fortuito dedotta dal primo giudice senza svolgere alcuna accurata indagine ed anche mal interpretando le risultanze della consulenza tecnica;
2. l'esclusione del nesso causale tra res in custodia e il danno, per via del caso fortuito, della condotta dei custodi e della pericolosità insita alla ubicazione del fabbricato 3. la quantificazione del danno calcolata nella consulenza svolta nel ATP da ritenersi incompleta in quanto non comprendente il danno arrecato ai beni immobili presenti nei locali e la perdita di valore dell'immobile;
4. l'omessa condanna delle convenute ad eseguire le opere di messa in sicurezza del sito, indispensabili per l'attore per rientrare nella disponibilità della propria abitazione), reiterando le istanze istruttorie formulate in primo grado (in particolare, l'ammissione di una c.t.u.).
Si sono costituiti in giudizio anche l' , la società e la (già CP_1 CP_5 Controparte_3 [...]
– di seguito , che hanno tutti eccepito l'irritualità della Controparte_4 CP_3 costituzione in giudizio dell'appellante, avvenuta con nuovo difensore e mediante deposito cartaceo della comparsa e l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore anziché, come prescritto dalla legge, in modalità telematica, trattandosi di atto endoprocessuale ed hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 24.1.2024 e rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del Presidente di
Sezione del 10.10.2024 al fine di svolgere una integrazione di CTU finalizzata ad accertare se l'esecuzione di opere antierosive (da indicare specificamente), per contenere l'erosione a monte e contrastare fenomeni di dissesto delle sponde, nelle balze che formano la sponda destra del borro della ragnaia, avrebbe consentito di evitare gli accertati smottamenti superficiali, dai quali era derivata l'ostruzione del corso d'acqua, che aveva causato lo sversamento delle acque nell'immobile di proprietà del . Pt_1
Successivamente, all'udienza collegiale del 15.4.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 30.4.2025 e decisa in camera di consiglio del 9.9.2025, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati.
Ed invero, va ricordato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio aderisce - l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario e può essere depositato anche in modalità cartacea e non obbligatoriamente telematica (cfr Cass. civ. ord. n. 31834 del 10.12.2024).
La ratio è, infatti, che, una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente, ma quando (come nel caso di incompetenza del giudice originariamente adito) la causa venga riassunta dinanzi al nuovo giudice, dichiarato competente, non c'è alcun motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario.
Ciò detto, con il primo e il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere, in errata applicazione dell'art. 2051 c.c., la ravvisabilità, nella fattispecie, del caso fortuito e la presenza di concause dei danni da lui subiti a seguito del sinistro non imputabili ai convenuti.
In particolare, l'appellante, con riferimento al primo motivo, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che, nel caso di specie, era pacifico, in quanto accertato dal Consulente ed ammesso anche dalle controparti, che l'evento dannoso de quo si era verificato a seguito dello smottamento superficiale delle ripe ghiaioso- sabbiose che formavano la sponda destra del (pag. 30 della C.T.U.) di proprietà dell' Parte_4 [...]
, per cui il medesimo, anche in considerazione dei dati pluviometrici e del Controparte_9
c.d. tempo di ritorno degli eventi meteorici (che attestavano solo un “periodo piovoso intenso”), avrebbe dovuto escludere la sussistenza del caso fortuito, mentre, in relazione al secondo motivo, ha sostenuto che il primo giudice pur riconoscendo che i terreni dei convenuti presentassero "balze" facilmente erodibili, una manutenzione boschiva insufficiente e l'assenza di adeguate misure di sicurezza, aveva poi ritenuto tali elementi non causalmente rilevanti ai fini della verificazione dell'evento, riconducendo così lo schema probatorio ad una ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. invece che ex art. 2051 c.c.
I motivi sono entrambi fondati.
Ed invero, con riferimento al primo motivo, si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale ed ha idoneità causale assorbente e che affinché un evento metereologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo e, dunque, rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere un evento atmosferico (cfr. tra le tante, TSAP 18.7.2024 n. 95; Cass. civ.
1.12.2022 n. 35429; Sezioni Unite 30.6.2022 n. 20943; 22/11/2019 n. 30521; 1.2.2018 n. 2482; 28.7.2027 n. 18856 e n. 25837; 24.3.2016 n.
5877).
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel caso di una sua ricorrenza saltuaria anche se frequente, non è, quindi, di per sé solo sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza e l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità come sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come “normale”.
In tale ottica, l'accertamento del “fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di tipo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia (cfr Cass. civ.
1.2.2018 n. 2482).
Nel caso in esame, dalla c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P., è emerso che le alluvioni del 2013 erano state causate dalla ostruzione del borro della Ragnaia in prossimità dell'edificio di proprietà della famiglia , Pt_1 il cui corso d'acqua si era riversato nella resede del fabbrico, per effetto degli smottamenti superficiali delle ripe ghiaioso-sabbiose che formavano la sponda destra del torrente stesso e che gli smottamenti erano stati originati da un periodo piovoso intenso, come risultava dai dati messi a disposizione dal Servizio Idrologico
Regionale - Centro Funzionale della Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali
Ambientali e per la Mobilità, da cui emergeva che, nel mese di marzo 2013, si era registrata una cumulata di pioggia di 197.4 mm, col massimo valore di pioggia proprio il 12 marzo (38 mm), mentre, in relazione all'alluvione dell'ottobre del 2013 (come riportato nella relazione, pag. 31), nel giorno 21,erano stati registrati
76,2 mm di pioggia ed il successivo 24 ottobre 36,2 mm, con una cumulata, in detta mensilità di 176,8 mm.
Detti dati pluviometrici, già di per sé non evidenzianti una situazione di eccezionalità con riferimento all'acqua caduta nei singoli giorni del mese, non sono stati neanche corroborati dall'elemento relativo al c.d. tempo di ritorno, per cui – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado - non possono sicuramente essere indici della sussistenza del caso fortuito, per cui la sentenza va riformata sul punto.
Inoltre, in relazione al secondo motivo di gravame, va ricordato che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono rappresentati dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa (l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali), mentre il secondo presupposto si verifica quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Entrambi detti presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'articolo citato, la prova (liberatoria) della sussistenza del
“caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Nel caso in esame, il c.t.u. aveva accertato che la causa dei danni subiti dall'attore andava ricercata nelle seguenti circostanze (elencate in ordine di priorità): 1) posizione del fabbricato di cui faceva parte l'immobile di proprietà del , che era ubicato in area golenale del Borro della Ragania, in adiacenza alla sponda Pt_1 sinistra del corso d'acqua ed aveva le pavimentazioni del piano terra a quota più bassa del talweg (fondo) del
; 2) presenza di pareti ghiaioso-sabbiose, denominate "Balze" che formavano la sponda Parte_4 destra del Borro della Ragnaia e che, in prossimità del complesso immobiliare, risultavano essere sub verticali.
Tali formazioni geologiche per loro natura erano facilmente erodibili dalle piogge ed il loro disfacimento presentava velocità assai elevate (anche qualche metro all'anno nel caso di condizioni metereologiche particolarmente severe); 3) presenza in alveo di tombamenti mediante due tubazioni Φ1000 mm presso l'edifico ed addirittura una sola tubazione Φ1000 mm presso il sottostante attraversamento stradale, che riducevano drasticamente la sezione di deflusso del e quindi la officiosità del corso d'acqua e 4) il Pt_4 bosco sulla sponda destra risulta costituito da querce nella parte superiore e robini e nella parte prossima al ed aveva precisato che il fabbricato, risalente al 1800, era stato ristrutturato in forza di autorizzazioni Pt_4 edilizie regolari e che gli autori dei tombamenti erano rimasti sconosciuti.
Pertanto, considerato che la composizione e lo stato geologico delle aree di versante (ovvero delle Balze) di proprietà dei convenuti era tale da costituire un evidente pericolo per il fabbricato sottostante in situazioni temporali avverse e rilevato che detti terreni non erano stati dotati di alcuna misura per la loro messa in sicurezza, né era stata curata la manutenzione del bosco insistente lungo la riva del Borro di Ragnaia
(circostanze pacifiche), ne consegue che deve ritenersi provato il nesso causale tra i terreni e l'evento dannoso in questione, nonché la responsabilità dei loro proprietari per i danni provocati dallo smottamento a valle degli stessi e della ricaduta del fango, detriti, acqua ed alberi da essi provenienti nel sottostante Pt_4 della Ragnaia, che aveva determinato lo sversamento delle sue acque nella resede del fabbricato.
Al riguardo e con riferimento al terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva dedotto che nella relazione tecnica, il consulente nel quantificare i danni subiti non aveva incluso quelli inerenti ai beni mobili presenti nei locali allagati;
per un valore stimato in euro 14.490,00 come da documentazione prodotta in primo grado agli all.ti nn. 9-60, nonché la perdita del valore dell'immobile rispetto all'originario valore di acquisto), va, tuttavia, osservato che l'ammontare del danno subito dal va limitato all'importo di Pt_1 euro 12.904,22, oltre IVA al 22%, pari ad euro 15.743,15, liquidato dal c.t.u. nella consulenza depositata in data 31.7.2014 (che era stato giustificato in sede di risposta alle osservazioni critiche alla c.t.u. e non ulteriormente contestato), in quanto - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - il medesimo, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva fornito alcuna prova in ordine ai danni riportati da mobili o utensili, in quanto le foto contenute nel fascicolo di parte (vd all. dal 9 a 60) raffiguravano oggetti sporchi di fango ma apparentemente funzionanti ed utilizzabili, di cui non sono stati neanche allegati i documenti di acquisto degli stessi, né in ordine all'asserita diminuzione di valore dell'immobile.
Trattandosi di credito di valore, sulla somma sopra indicata (euro 15.743,15), devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
In ragione di quanto sopra e stante l'operatività (non contestata) della polizza n. 700116590321459 stipulata dall' con la per i danni derivanti a terzi da terreni di sua proprietà, la (subentrata CP_1 CP_4 CP_3 alla precedente compagnia assicurativa) va condannata a tenere indenne l da quanto lo stesso sia CP_1 stato condannato a pagare in favore del , in forza della presente sentenza. Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la pronuncia sulla sua richiesta di condanna dell e della società ad eseguire i lavori necessari CP_1 CP_5 per mettere in sicurezza i loro terreni, nonostante che, a prescindere dalla loro responsabilità per lo specifico evento alluvionale, la pericolosità geologica delle loro proprietà fosse stata provata in istruttoria ed avesse reso la sua abitazione inagibile a seguito dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 27 dicembre 2017 emessa dal Sindaco di Castelfranco Piandiscò.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Ed invero, premessa la chiara omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado, si osserva che il c.t.u., nel rispondere al quesito conferitogli nel corso del presente giudizio – dopo aver affermato che l'esatta quantizzazione di tali opere poteva essere fatta solo mediante la redazione di un progetto esecutivo di consolidamento della ripa, delle opere in alveo ed in sponda sinistra e previ dettagliati rilievi ed indagini geognostiche e coordinamento coi vari Enti (attività, peraltro, non ricomprese nell'incarico affidatogli) – ha precisato di poter fornire mere indicazioni di intervento sulla sponda destra, ove erano situati i terreni di proprietà degli appellati, rappresentate da: 1) ceduazione piante, rimozione di arbusti e piante morte, disgaggio e rimodellamento della parte bassa del versante anche con l'ausilio di viminate, fascinate e palizzate;
2) realizzazione di fossi di guardia sul coronamento in grado di ridurre gli afflussi meteorici sulla parte sommitale della pendice e quindi sull'impluvio secondario;
3) sistemazione del fosso in sponda destra con inserimento di briglie in legno o pannelli di rete in direzione ortogonale al fosso in modo da ridurre il rischio di debris e 4) stabilizzazione della sponda destra di fronte all'edifico mediante l'impiego di argini artificiali, scogliere/gabbioni, nonché affermato che tali interventi erano compatibili con quelli individuati per il dalla CGT a firma del Prof. Geol. e Geol. E_0 Persona_1 Persona_2
Ne consegue, quindi, che, in assenza di indicazioni precise, gli appellanti possono essere solo genericamente condannati a realizzare gli interventi predetti.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del
01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv.
611189 - 01).
Ciò posto, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attore/appellante sostanzialmente vittorioso, ne consegue che l' e la società Ripresa, in solido tra loro, devono essere condannate a rifondere al CP_1 medesimo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa del decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Vanno, poi, poste definitivamente a carico dell' e della , in solido, le spese della c.t.u. CP_1 Controparte_5 svolta in questo grado di giudizio, nella misura già liquidata con decreto presidenziale del 27.12.2024, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
L'assicuratore deve rilevare indenne l' anche per quanto quest'ultimo è stato condannato a CP_3 CP_1 CP_1 pagare in favore del a titolo di spese di lite in entrambi i gradi del giudizio, nonché di Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
373/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 29.3.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma totale della sentenza predetta, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto da , condanna l' Parte_1 [...]
e la società , in solido E_ Controparte_5 tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro 15.743,15, devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data della presente sentenza e gli interessi compensativi al tasso legale con pari decorrenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna, inoltre, l' e la E_ società a realizzare, nei terreni di rispettiva proprietà, gli interventi Controparte_5 indicati in motivazione al fine di mettere in sicurezza gli stessi;
- condanna l' e la società E_
, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_5 Pt_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 7.616,00 e,
[...] per il presente grado, nell'importo di euro 9.991,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' E_
e della società , in solido, le spese della c.t.u. svolta nel presente
[...] Controparte_5 grado di giudizio, nella misura già liquidata con decreto presidenziale del 27.12.2024, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la a tenere indenne l' Controparte_3 E_
di quanto quest'ultimo sia stato condannato a pagare a a
[...] Parte_1 titolo di capitale, spese di lite in entrambi i gradi del giudizio e di c.t.u. in forza della presente sentenza;
- dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio tra l'
[...]
e la E_ Controparte_3
Così deciso in Firenze il 9.9.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni