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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 11/2/2024) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.887/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(cf Parte_1
) persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di (CF. , presso i cui uffici, in , Parte_1 P.IVA_2 Parte_1
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
- appellante –
, nato il [...] a [...]f. , Controparte_1 Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Mesiano, pec con studio in Email_1 [...]
via Sbarre inferiori 435; Pt_1
-appellata-
e
, - appellata contumace- Controparte_2
e
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria con la sentenza appellata accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento pagamento contrassegnata dal Controparte_1
n. 0942020900465371200, notificatagli in data 20.2.2020, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420100023731436000 (a sua volta notificatagli il 7.10.10), portante un importo di €
91.068,96 in ragione del mancato pagamento di sanzione amministrativa ex L.689/1981 in materia di lavoro.
Dopo aver ritenuto corretta la legittimazione passiva di e dell'Ente impositore, CP_3
qualificando la domanda di accertamento negativo, ha accolto l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella. Si legge sul punto che << che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte_2
Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. Controparte_2
0942020900465371200), in tal modo rendendo la predetta Controparte_2 legittimata passiva sul punto. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che la somma oggetto di causa debba considerarsi non più dovuta dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.689/1981. La cartella di pagamento oggetto di causa risulta dedotta come notificata in data 7.10.2010.) Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
valore della causa: fino ad € 260.000). Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro >>
Ha interposto appello l' con riferimento al capo concernente la condanna in Parte_1
solido al pagamento delle spese di lite, ritenendolo ingiusto atteso che la prescrizione del crediti era da addebitare al comportamento omissivo del solo Concessionario, che non si era costituto in giudizio e non aveva fornito prova di atti interruttivi.
Si è costituito in appello per difendersi. Controparte_1
è rimasta contumace anche in appello. CP_3
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato.
Il Tribuanle, come sopra siteticamente riassunto, dopo avere ritentuo corretta la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che del , il cui capo non è stato ogegtto di CP_4
appello, ha condannanto questi ultimi in solido attesa la loro soccombenza.
Il relativo capo è stato appellato dall'Ente impositore che ritiene ingiusta la decisione sull'assunto che il comportamento omissivo, che ha determinato il maturarsi della prescrizione, sarebbe addossabile solo al Concessionario, il quale, pertanto, dovrebbe rispondere delle conseguenze della lite.
Il motivo è condivisibile.
La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_2
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha accertato la prescrizione dopo la notifica della cartella sicchè il comportamento omissivo è addebitabile al solo il quale CP_4
risponde delle conseguenze della lite alla luce del principio sopra trascritto .
L'appello, pertanto, va accolto e le spese di lite del primo grado vanno poste a carico del solo
Concessionario.
Le spese di lite del presente grado, quantificate sulla base del valore della causa (limitata al capo delle spese di lite di € 4000,00) seguono la soccombenza e vanno poste, per le medesime ragioni, a carico del ed in favore dell'appellato , mentre nei CP_4 Controparte_1 rapporti interni tra e vanno compensate attesa l'identità di posizione Parte_1 CP_4
processuale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da DI Parte_1 [...]
contro e nella contumacia di quest'ultima, Pt_1 Controparte_1 CP_3
avverso la sentenza n. 2145/2020 del Giudice del lavoro di , pubblicata in data Parte_1
04.11.2022 e notificata il 22.11.2022 così provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza limitatamente al capo delle spese di lite che dispone a carico del solo Concessionario . CP_3
-Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di CP_3 CP_1 quantificate in € 962,00 (valore fino a € 5200,00 II scaglione ai valori medi
[...] dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi le spese) con distrazione in favore dell'Avv. Paola Mesiano.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 11/2/2024) e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.887/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(cf Parte_1
) persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di (CF. , presso i cui uffici, in , Parte_1 P.IVA_2 Parte_1
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
- appellante –
, nato il [...] a [...]f. , Controparte_1 Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Mesiano, pec con studio in Email_1 [...]
via Sbarre inferiori 435; Pt_1
-appellata-
e
, - appellata contumace- Controparte_2
e
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria con la sentenza appellata accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento pagamento contrassegnata dal Controparte_1
n. 0942020900465371200, notificatagli in data 20.2.2020, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 09420100023731436000 (a sua volta notificatagli il 7.10.10), portante un importo di €
91.068,96 in ragione del mancato pagamento di sanzione amministrativa ex L.689/1981 in materia di lavoro.
Dopo aver ritenuto corretta la legittimazione passiva di e dell'Ente impositore, CP_3
qualificando la domanda di accertamento negativo, ha accolto l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella. Si legge sul punto che << che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte_2
Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. Controparte_2
0942020900465371200), in tal modo rendendo la predetta Controparte_2 legittimata passiva sul punto. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che la somma oggetto di causa debba considerarsi non più dovuta dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.689/1981. La cartella di pagamento oggetto di causa risulta dedotta come notificata in data 7.10.2010.) Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
valore della causa: fino ad € 260.000). Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro >>
Ha interposto appello l' con riferimento al capo concernente la condanna in Parte_1
solido al pagamento delle spese di lite, ritenendolo ingiusto atteso che la prescrizione del crediti era da addebitare al comportamento omissivo del solo Concessionario, che non si era costituto in giudizio e non aveva fornito prova di atti interruttivi.
Si è costituito in appello per difendersi. Controparte_1
è rimasta contumace anche in appello. CP_3
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato.
Il Tribuanle, come sopra siteticamente riassunto, dopo avere ritentuo corretta la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che del , il cui capo non è stato ogegtto di CP_4
appello, ha condannanto questi ultimi in solido attesa la loro soccombenza.
Il relativo capo è stato appellato dall'Ente impositore che ritiene ingiusta la decisione sull'assunto che il comportamento omissivo, che ha determinato il maturarsi della prescrizione, sarebbe addossabile solo al Concessionario, il quale, pertanto, dovrebbe rispondere delle conseguenze della lite.
Il motivo è condivisibile.
La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va Controparte_2
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha accertato la prescrizione dopo la notifica della cartella sicchè il comportamento omissivo è addebitabile al solo il quale CP_4
risponde delle conseguenze della lite alla luce del principio sopra trascritto .
L'appello, pertanto, va accolto e le spese di lite del primo grado vanno poste a carico del solo
Concessionario.
Le spese di lite del presente grado, quantificate sulla base del valore della causa (limitata al capo delle spese di lite di € 4000,00) seguono la soccombenza e vanno poste, per le medesime ragioni, a carico del ed in favore dell'appellato , mentre nei CP_4 Controparte_1 rapporti interni tra e vanno compensate attesa l'identità di posizione Parte_1 CP_4
processuale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da DI Parte_1 [...]
contro e nella contumacia di quest'ultima, Pt_1 Controparte_1 CP_3
avverso la sentenza n. 2145/2020 del Giudice del lavoro di , pubblicata in data Parte_1
04.11.2022 e notificata il 22.11.2022 così provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza limitatamente al capo delle spese di lite che dispone a carico del solo Concessionario . CP_3
-Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di CP_3 CP_1 quantificate in € 962,00 (valore fino a € 5200,00 II scaglione ai valori medi
[...] dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi le spese) con distrazione in favore dell'Avv. Paola Mesiano.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)