Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott.ssa Maria Cristina Scarzella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6296/2023, promossa da c.f. , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Perfetti (c.f. – C.F._2
, che lo rappresenta e assiste congiuntamente e disgiuntamente Email_1 con l'Avv. Davide Cariola (c.f. – C.F._3 Email_2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
in persona del Cancelliere Federale pro Controparte_1 tempore, presso l'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, Via S. Martino della Battaglia, n. 4,
00185 Roma (RM) (c.f. : ) P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – contumace
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , P.IVA_3 Email_3 presso i cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 è per legge domiciliato
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del 25/02/2025: per la ricorrente, Sig.ra “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa e contraria istanza Pt_1
pag. 1
Italia pro tempore, quale successore del Terzo Reich, è responsabile per il tramite delle proprie forze armate di aver posto in essere un rastrellamento nel paese di Gragnola (MS) in data 24.08.1944 con conseguente omicidio tramite fucilazione di 9 uomini tra cui , di anni 50, condotta Persona_1 qualificabile quale crimine contro l'umanità anche ai sensi dell'artt. 43 D.L. 36/22, e per l'effetto condannarla a risarcire a nella qualità di figlia ucciso nell'eccidio Parte_1 Persona_1 descritto in narrativa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, da perdita del rapporto parentale subiti, previa applicazione delle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il in persona del Ministro pro Controparte_2 tempore, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art.43 comma 6 DL n.36/2022 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, danni che si quantificano in Euro 250.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese”. per il convenuto : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, Controparte_2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- rigettare l'azione avversaria, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, infondata per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e del nesso causale con danni lamentati;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa, nei limiti dei danni specificamente comprovati e derivati causalmente dall'evento;
- in tale ultima ipotesi, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti
e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che si sarebbero potute percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 28/06/2023 l'odierna ricorrente, Sig.ra in qualità di figlia di ha convenuto in giudizio la Parte_1 Persona_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità per l'uccisione di Controparte_1
e per l'effetto sentirla condannare al risarcimento del danno patito in Persona_1 conseguenza di ciò, in solido con il , anch'esso convenuto Controparte_2 in giudizio.
Nel ricorso introduttivo la Sig.ra Pt_1
pag.
2 - ha premesso difese in merito all'art. 43 del D.L. 36/2022 e s.m.i. e alla qualità dei soggetti da esso convenuti nel presente giudizio;
- ha dedotto che il padre, Sig. è stato ucciso all'età di 50 anni Persona_1 durante un eccidio di massa a colpi di arma da fuoco il 24/08/1944 a Gragnola, perpetrato da militari tedeschi nell'ambito dell'Eccidio di Gragnola, Equi Terme, Pt_2 Per_2
, , , , , , e Per_3 Per_4 Per_5 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Per_6 Per_7 dei giorni 24, 25 e 27 agosto 1944, evidenziando come i fatti descritti dal ricorrente Per_8 siano stati accertati in sede penale con sentenza n. 25/2009 del Tribunale Militare di Roma
(All. 1 ricorso), che ricostruisce l'episodio richiamando i contenuti della sentenza del
31/05/1951 del Tribunale di Bologna;
- ha dedotto, quanto al danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio dalla ricorrente e quantificato in ricorso in € 250.000,00, che la ricorrente Parte_1 aveva solo 9 mesi al momento dell'uccisione del padre, che la famiglia, dal momento dell'uccisione del padre (che lavorava a La Spezia quale operario in Arsenale), è rimasta in situazione di estrema difficoltà economica (la madre ha avviato una sorta di piccola attività di ristorazione in casa, all'interno della quale la figlia aiutava fin dall'età di 7/8 anni, Pt_1 recandosi nei paesi vicini da sola, anche di notte, per provviste), e che la difficoltà economica della famiglia era tale da spingere la madre a chiedere aiuti economici anche in paese, ed è rimasta tale finché la madre non ha iniziato a percepire una piccola pensione
(importi e date non indicati) e i figli si sono resi progressivamente autonomi;
- ha avanzato istanza istruttoria di prove orali per testi;
Cont
2. La Repubblica Federale ES (di seguito , per brevità: , regolarmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
In data 24/11/2023 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato
[...]
Contr
8 di seguito per brevità , depositando comparsa di costituzione Controparte_4
e risposta nella quale:
- In primis, ha compiuto una premessa sulla titolarità del rapporto giuridico controverso, esponendo che, in forza dell'art. 46, d.l. 36/2022, tra Controparte_1
e si sarebbe realizzato un fenomeno
[...] Controparte_2 successorio. L'unico soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio, pertanto, è il Contr Contr Fondo istituito con il citato art. 43 presso il e quindi il stesso;
Contr
- ha dichiarato che di conseguenza, essendo il divenuto ex lege legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, lo stesso sarebbe titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle
“eccezioni personali”: sarebbe dunque legittimato a sollevare tutte le eccezioni rilevanti nel pag. 3 caso di specie siano esse rilevabili d'ufficio (“eccezioni in senso lato”) oppure riservate dalla legge alle parti (“eccezioni in senso stretto”);
- ha sollevato eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, in quanto il principio dell'imprescrittibilità dei crimini internazionali sarebbe entrato in vigore in Italia dopo i fatti contestati, e non sarebbe suscettibile di applicazione retroattiva;
di conseguenza, in applicazione dei termini di cui al diritto interno, il diritto al risarcimento del danno azionato dalla Sig.ra sarebbe irrimediabilmente prescritto;
Parte_1
- nel merito, ha eccepito l'infondatezza pretesa avversaria con particolare alla mancata produzione in giudizio dell'atto di nascita di il suo certificato di Persona_1 morte, altri documenti rilevanti ai fini della prova del fatto illecito;
- ha lamentato la quantificazione del pregiudizio risarcibile operata da controparte, sottolineando la mancata indicazione del metodo di calcolo utilizzato e la mancanza di prova degli specifici requisiti fondanti il danno;
- ha sottolineato la necessità di operare compensatio lucri cum damno quanto al pregiudizio lamentato dal ricorrente, e questo con particolare riferimento a benefici e indennizzi conferiti dalla Repubblica Italiana alle vittime dei crimini perpetrati dal Terzo
Reich e dal regime fascista con la legge n. 968/1953, la legge n. 96/1955, il d.p.r. n.
2043/1963; la legge n. 791/1980 e la legge n. 94/1994;
- si è opposta all'istanza di ammissione di prova orale avanzata da controparte, ritenuta inammissibile in quanto vertente su capitoli documentali, irrilevanti o valutativi;
in subordine, ha chiesto di essere ammessa a controprova sui medesimi capitoli;
- ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili, e comunque infondate;
3. Con ordinanza resa in data 17.4.2024 il giudice ha richiesto alle parti di prendere posizione in merito alla avvenuta percezione o meno , da parte della ricorrente di indennizzi Parte_1
o benefici di alcun genere in conseguenza dei fatti di causa, anche in relazione alla provvisionale di
€ 100.000 immediatamente esecutiva disposta dal Giudice con la sentenza penale n. 25/2009; il punto è stato trattato dalle parti nelle note autorizzate (ove i difensori della attrice hanno dato atto che “ La ricorrente non ha mai percepito alcuna erogazione di cui all'elenco contenuto Parte_1 nell'ordinanza datata 17/04/2024. Quanto alla provvisionale concessa dal Tribunale Militare di Roma non ha ricevuto alcun pagamento e non sono pendenti procedure esecutive”) e poi all'udienza del 06/07/2024.
4. Con ordinanza del 09/07/2024, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per €
250.000,00 e € 8.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e cpa come per legge.
Tale proposta conciliativa è stata accettata dalla ricorrente Sig.ra il Parte_1 CP_2
pag. 4 dell' , invece, ha chiesto (e ottenuto) rinvii da giugno a gennaio per poter Controparte_2 prendere posizione in merito, finché all'udienza ex art. 127 ter del 30/01/2025 ha comunicato definitivamente di non accettare tale proposta conciliativa.
5. È stata fissata udienza di p.c. al 25/02/2025, con concessione di termine per note conclusive.
All'udienza del 25/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, e il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
_________________
Per la soluzione della presente controversia devono in primo luogo essere esaminate le difese Contr svolte dal convenuto costituto, (di seguito, per brevità: in Controparte_2 merito alla titolarità del rapporto giuridico controverso: Contr dette difese, laddove il si ritiene legittimato passivo dell'azione oggetto del presente giudizio, e in quanto tale titolato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle “eccezioni personali”, non sono fondate.
Dalla lettura sistematica della norma su cui si fonda l'azione, tenuto anche conto delle precise indicazioni rese sul punto dalla Corte Costituzionale, si ritiene che sussista la legittimazione Cont passiva della , nei cui confronti è stato correttamente instaurato il contraddittorio, e che a seguito della verifica circa la validità della notifica è stato dichiarato contumace
L'istituzione del fondo di cui all'art. 43 (il cui testo si riporta in nota) 1 presuppone l'esistenza di un “titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione 1 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 .
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo Controparte_1 con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto CP_6 di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_6 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate
o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
pag. 5 dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti” “inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
In assenza di specifica disposizione di legge che individui espressamente un soggetto diverso, le azioni dirette all'ottenimento di detto titolo devono essere svolte nei confronti del soggetto responsabile.
La vicenda che qui ci occupa si inserisce nella vexata quaestio della immunità giurisdizionale degli stati in relazione ai crimini di guerra;
sul punto fin dalla sentenza n. 238 del 2014 la Corte costituzionale ha affermato “la giurisdizione del giudice comune a conoscere delle pretese risarcitorie per danni da crimini di guerra. Pur escludendo di poter sindacare l'interpretazione della Corte internazionale di giustizia sulla portata della norma consuetudinaria dell'immunità dello Stato estero dalla giurisdizione per acta iure imperii, ha ritenuto invece di dover controllare la compatibilità degli effetti della previsione interna derivata da quella consuetudinaria, come intesa da tale Corte, con l'ordinamento costituzionale. All'esito di tale valutazione, ha affermato che gli effetti prodotti da tale disposizione si pongono in contrasto con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ovvero il "diritto al giudice (art. 24), congiuntamente al principio posto a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2)", entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale "controlimite" all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento.”
Come ben evidenziato dalla corte costituzionale nella sentenza citata “è stata quindi riconosciuta e affermata la giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.”
cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al;
CP_6 b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.
pag. 6 La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza
28 settembre 2020, n. 20442) si è adeguata affermando che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è però preclusa nel nostro ordinamento per i delicta imperii, ossia per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto lesivi di diritti fondamentali della persona. Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della da parte di giudici di merito, pronunce CP_1 anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive.
Tali iniziative giudiziarie, e soprattutto il nuovo ricorso del 29 aprile 2022 della Repubblica
Federale di Germania alla Corte internazionale di giustizia (ove è stato lamentato il rischio di disconoscimento dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo), hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire, in vista dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati a principi di pace e giustizia, anche in considerazione del vincolo costituzionale ( art. 117, primo comma, Cost.) del rispetto dei trattati, quale certamente è
l'Accordo di Bonn del 1961
È in questo tessuto che si inserisce la introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 43, norma che – come ha osservato la Corte Costituzionale – assicura “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn CP_1 del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del 1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del
"ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano, o comunque in danno di cittadini italiani. Il titolo per l'accesso al
Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo pag. 7 prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Il comma 2 dell'art. 43 prevede che coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra, hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal CP_6 successivo decreto interministeriale, recentemente emanato (D.M. 28 giugno 2023).
E aggiunge che è a carico del anche il pagamento delle spese processuali liquidate nelle CP_6 sentenze. Il successivo comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede altresì che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per crimini di guerra "sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo". L'accesso a quest'ultimo, quindi, si connota come esecuzione della sentenza passata in giudicato.
Il (a carico dello Stato italiano, per espressa previsione legislativa) si pone quindi come CP_6 patrimonio su cui far valere il titolo ottenuto nei confronti del soggetto legittimato passivamente;
le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo: la Corte Costituzionale nella ricordata pronuncia , evidenzia che “vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del
1961)”. In forza di detta disposizione, e quale conseguenza di essa, non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale in sintesi, l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una CP_1 adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
[...]
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze Controparte_1 definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP_1 dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello
pag. 8 Stato. …” L'accesso al "ristori" è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo CP_6 fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, la quale può essere rigettata solo in mancanza dei presupposti di legge. Tale pagamento estingue, come previsto dal comma 5 dell'art. 43 del D.L.
n. 36 del 2022, come convertito, ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i medesimi fatti (art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale). Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di CP_1 somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici).
Si tratta per la sola fase esecutiva, così come indicato dalla Corte Costituzionale n. 159/2023
“di una sorta di espromissione ex lege ( art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe più proponibile una nuova. Del resto, questa Corte (sentenza n. 329 del 1992), con CP_1 riferimento proprio all'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva, ha affermato che "potrà essere predisposta, per esempio, la possibilità che lo Stato italiano intervenga nella procedura esecutiva offrendo al creditore il pagamento del terzo ai sensi dell'art. 1180 cod. civ.". Insomma, non c'è un diritto a un mero indennizzo in sostituzione del risarcimento del danno. Né è previsto un meccanismo di riparto delle somme disponibili, come quello contemplato dall'art. 10 del D.P.R. n. 2043 del 1963 per il calcolo della quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione dell'importo complessivo erogato dalla CP_1 in esecuzione dell'Accordo di Bonn del 1961. È prescritto, invece, un soddisfacimento integrale del credito risarcitorio.”
La peculiarità della specifica previsione per cui è a carico del anche il pagamento delle CP_6 spese processuali liquidate nelle sentenze costituisce ulteriore conferma della tesi sopra esposta;
diversamente opinando, la previsione di cui sopra non avrebbe avuto ragione di essere in quando le spese di lite sarebbero state naturalmente poste a carico della parte soccombente, senza necessità alcuna di espressa previsione di legge. Quale naturale conseguenza di ciò, deve affermarsi la carenza, nel presente giudizio di accertamento e condanna dello stato estero, della legittimazione passiva dello e del , nei cui confronti la notifica dell'atto CP_7 Controparte_2 introduttivo dell'azione di accertamento e liquidazione dei danni (vedi comma 6 ) si pone come mera denuntiatio,2 avendo il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio pag. 9 dell'azione di cui si tratta, e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte, né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
Escluso, per quanto sopra esposto, il verificarsi di un fenomeno successorio nel rapporto giuridico soggettivo per cui è causa, deve escludersi la possibilità per il Mef di svolgere eccezioni previste solo in capo al soggetto passivo della pretesa, prima fra tutte quella relativa alla prescrizione del diritto azionato;
in riferimento al tema della prescrizione, e tenuto in particolare dei recenti arresti della Suprema Corte al riguardo (si consideri in particolare Cass. n. 3642/24, citata dal Mef a sostegno della propria tesi), ad abundantiam, si conferma nella presente sede quanto già ritenuto da questo Tribunale sul punto (vedi fra le altre sent. Trib. Genova 318/2025) in merito al fatto che:
- esiste pacificamente una norma immanente di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'imprescrittibilità dei reati (e delle loro conseguenze) concernenti i crimini di guerra e contro l'umanità; detta norma ha trovato espresso riconoscimento nel 1968 dall'ONU con la “Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità” e, in ambito europeo, nel
1974 con la “Convenzione europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra”;
- detta norma integra principio dell'ordinamento italiano in virtù dell'art. 10 Cost. che sancisce la conformazione automatica dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (Corte Cost. 24/10/2007 n. 349), e ciò è stato espressamente confermato e riconosciuto da Cass. SS.UU. n.5044/2014;
- la norma consuetudinaria in questione, pur “emersa” in epoca successiva ai tragici avvenimenti per cui è causa, vale anche per i crimini anteriormente commessi, non ostando a ciò, in sede civile, alcun limite derivante da supposta irretroattività;
- l'ambito civile e quello penale sono, infatti, pacificamente disciplinati da principi diversi, così che le statuizioni assunte in ambito penale, pur con riferimento al medesimo istituto (quale la prescrizione) non valgono necessariamente in ambito civile;
- in particolare, l'emersione sopravvenuta di una norma di diritto internazionale che
(im)ponga la imprescrittibilità della reazione giurisdizionale a fronte di determinate
fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.
pag. 10 condotte, certamente non può avere efficacia retroattiva in sede penale in quanto determinerebbe un trattamento deteriore del reo, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento;
- per contro, e proprio in applicazione della premessa distinzione tra ambito penale e civile, la sopravvenuta emersione di una norma che (im)ponga la imprescrittibilità di pretese giurisdizionali in sede civile non necessariamente si pone in contrasto con l'ordinamento giudiziario, proprio perché non ci sono esigenze di favor rei da rispettare3;
- la questione specifica (imprescrittibilità del credito risarcitorio in sede civile), non si può risolvere solo in forza dell'analisi dell'art.43 co.6 d.l. n. 36/22, che ha fatto salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione;
- deve peraltro ritenersi che, proprio in Cass. n. 3642/24, la Suprema Corte abbia implicitamente indicato di essere orientata nel senso della applicabilità della norma di imprescrittibilità sopravvenuta in sede civile, se si considera in particolare il passaggio motivazionale (pag.15) ove afferma che “questa Corte, nella decisione n. 5044 del 2004, scrutinando l'analogo caso di richiesta di tutela risarcitoria, ha connesso l'affermazione dell'esclusione dell'immunità giurisdizionale ai caratteri dei diritti lesi, e così alla imprescrittibilità sancita esplicitamente sin dalla Convenzione ONU del 1968, che in effetti, come sottolineato nell'odierna requisitoria del Procuratore Generale, ha indicato di riferirsi a quei crimini «qualunque sia la data in cui sono stati commessi»”; in tal modo dichiarando, sia pure incidenter tantum, piena adesione alla tesi (dei ricorrenti) della generale imprescrittibilità in sede civile del credito risarcitorio da lesione dei diritti fondamentali della persona;
pag. 11 - va dunque, ad avviso della scrivente e per quanto sopra esposto, affermato che in ogni caso non ricorre, nella vicenda in esame, l'invocata prescrizione, e che sono stati rispettati i termini decadenziali previsti dal più volte citato d.l. n.36/2022 e succ. mod.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata: , in qualità di figlia di Parte_1 Per_1
ucciso in data 24.08.1944, ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno
[...] patito iure proprio per l'uccisione del padre, che all'epoca aveva 50 anni, da parte delle forze armate del Terzo Reich, occupanti il territorio nazionale italiano. L'omicidio del sig. è Persona_1 avvenuto nell'ambito dell'Eccidio di Gragnola, Equi Terme, , Pt_2 Per_2 Per_3
, , , , , e dei giorni Per_4 Per_5 Parte_3 Pt_4 Parte_5 Per_6 Per_7 Per_8
24, 25 e 27 agosto 1944. I fatti descritti nel ricorso risultano essere già stati accertati in sede penale dal Tribunale Militare di Roma con la sentenza n. 25/2009 (All. 1), sentenza alla quale si fa rinvio.
Per quanto già accertato dal Giudice penale italiano, l'uccisione del sig. è Persona_1 ascrivile ad una deliberata e pianifica azione criminale volta a terrorizzare le popolazioni composte da inermi civili posta in essere dal Reparto Ricognizione 16 della 16^ Divisione – SS corazzata granatieri, comandato dal maggiore dell'esercito tedesco Walter Reder. L'uccisione del sig. Per_1
nei termini sopra descritti costituisce senza dubbio un crimine di guerra e contro
[...]
l'umanità; non sussistono cause di giustificazione che possano esonerare gli autori materiali e di conseguenza la Repubblica Federale di Germania dalle loro responsabilità.
La responsabilità della condotta antigiuridica sopra descritta deve essere infatti ascritta al
Terzo Reich e, dunque, alla Repubblica , per il principio della continuità della Controparte_1 responsabilità statale, trattandosi di crimine commesso da componenti di un reparto stabilmente ed organicamente inserito tra le forze armate tedesche (cfr. Cass. 22585/2013, secondo cui può essere spiegata azione civile per il risarcimento del danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'altrui fatto in virtù di un rapporto organico o di dipendenza, anche se difetta la precisa identificazione della persona fisica autrice del reato).
La domanda di risarcimento del danno patito iure proprio dalla attrice quale figlia è quindi fondata e merita accoglimento.
Sul danno parentale: ancora di recente la Suprema Corte (sent. 23300/2024) ha ribadito che costituisce “affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso”, precisandosi,
pag. 12 altresì, che “traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso, come nel caso in esame – produce delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero
“in termini dinamico-relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01). Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito “riflesso”, enfatizzandosi la circostanza che esso risulta “subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri”, mentre, in realtà, esso è pur sempre “la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette”, ragion per cui “non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni” (cfr., sempre in motivazione,
Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.). Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del
2023, cit.), sicché è proprio “in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
n. 28989 del 2019, cit.). Resta, inoltre, inteso che non sussiste “alcun «limite» normativo per il danno da lesione del rapporto parentale”, nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che
“gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, quella della prova del danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, “secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass.
S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26492).
pag. 13 Per la liquidazione del danno si evidenzia che le deduzioni della parte risultano provate dagli atti e non sono state espressamente contestate: è deceduto quando la figlia Persona_1 [...] aveva solo 9 mesi di vita;
è l'ultima di 6 figli di e Pt_1 Parte_1 Persona_1 [...]
(All. 6: certificato di nascita di . Le deduzioni relative alle vicende Per_9 Parte_1 familiari prima e dopo il decesso di , come sopra detto, non sono state oggetto di Persona_1 specifica contestazione;
la specifica incidenza nella vita di una persona dell'uccisione – avvenuta in tenerissima età - del proprio padre, e delle conseguenti ripercussioni in termini di sofferenza (e anche materiali ) sulla crescita e sviluppo della persona sono di tutta evidenza e possono ritenersi provate anche facendo ricorso a presunzioni e a fatti notori.
Il danno viene liquidato nella medesima misura di cui alla proposta conciliativa – alla quale l'attrice aveva aderito -, liquidazione effettuata tenuto conto della tabella milanese aggiornata al mese di giugno 2024, della giovanissima età della attrice superstite , dell'età della vittima , della esistenza di altri congiunti nel nucleo e della domanda come formulata (“€ 250.000”) in misura di €
250.000 in moneta attuale (osservando, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c. - in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie - sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.; in particolare, l'importo è calcolato avuto riguardo alle tabelle di Milano in moneta attuale, e la quantificazione che deriva dalla applicazione delle tabelle risulta complessivamente equa e satisfattiva – in considerazione del lunghissimo lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti, e della peculiarità assoluta della fattispecie) .
Le spese di lite sono poste a carico del così come espressamente previsto dal comma 2 CP_6 del predetto art. 43 (“È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_6 cui al primo periodo”) e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento.
PQM
Il Tribunale di Genova in persona del giudice dott. M.C. Scarzella, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
Contr
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del
- accerta e dichiara la responsabilità delle forze armate tedesche del Terzo Reich per l'uccisione di avvenuto nel corso dell'eccidio di massa a colpi di arma Persona_1 da fuoco il 24/08/1944 a Gragnola;
pag. 14 - dichiara tenuta e condanna la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale successore del Terzo Reich, al risarcimento in favore di del danno patito iure proprio che si liquida in € 250.000 oltre interessi al Parte_1 tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- liquida in favore di parte attrice le spese di lite in € 14.000,00 per compensi ed € 518 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge ponendo a carico del Fondo il relativo pagamento;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 e successive integrazioni, si dà atto che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle
Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. M. Cristina Scarzella
pag. 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso è stato proposto un disegno di legge attualmente all'esame del Senato: n. 733 all'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo 3 In Cass.n.3642/24 si legge: “… ciò di cui, in primo luogo, si dolgono i ricorrenti è l'aver ritenuto, da parte della Corte territoriale, che l'assunta imprescrittibilità dell'invocata tutela risarcitoria civile, in quanto derivante da una norma internazionale recepita ma formatasi dopo i fatti, sia da considerare inapplicabile retroattivamente, mentre si tratterebbe di norma come tale rivolta a regolare in particolare i fatti pregressi che, in quanto penalmente imprescrittibili, ai fini civilistici, unici oggetto di questo giudizio, determinerebbero un'applicabile esclusione di ogni prescrizione;
salvo quanto si sta per dire al § 4, il profilo è fondato, posto che il Collegio di merito ha evocato il principio
d'irretroattività che la Costituzione, all'art. 25, secondo comma, relaziona solo alla sanzionabilità penale”. A ben vedere, dunque, la Suprema Corte afferma che la Corte d'appello (la cui sentenza era oggetto di ricorso per Cassazione) aveva affermato che la imprescrittibilità non vale per i fatti commessi prima della emersione della norma internazionale che afferma la imprescrittibilità, ciò ex art.25co.2C.Cost.; tale statuizione, affermano i ricorrenti con motivazione che la Corte condivide, è errata sia in quanto non si possono estendere alla sede civile considerazioni e principi di ambito penale, sia in quanto è corretto affermare che la norma internazionale è nata proprio per disciplinare fatti pregressi in sede civile, affermandone la imprescrittibilità anche retroattiva. Al riguardo si veda anche il punto 3.1 della motivazione: “naturalmente, altro è dire, come visto errando, che l'ipotizzata imprescrittibilità non potrebbe essere retroattiva, altro è esaminare la norma medesima per vagliare se essa stessa si affermi con portata retroattiva: e la Corte di appello ha affermato esplicitamente di non esaminare tale profilo rimasto quindi sub iudice”. La Suprema Corte, in questo modo, afferma che è sbagliato in termini generali affermare che la imprescrittibilità non può essere retroattiva in sede civile; e che la Corte d'Appello, nel caso esaminato, non aveva affrontato la questione in relazione alla specifica norma in questione.