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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IOVINE MANUELA, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliata in Corso Galileo
Ferraris n. 60, Torino, presso il difensore avv. IOVINE MANUELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE e dell'avv. PERRICONE ELENA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO
FRATTI, 36 PARMA, presso il difensore avv. BRUNELLI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via istruttoria: Disporre ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la rinnovazione della CTU, con sostituzione del perito, ricorrendone i presupposti. Il Giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del Consulente tecnico (art. 64 c.p.c., in combinato con l'art. 373 c.p., riferito al consulente che afferma fatti non conformi al vero o che dà interpretazioni mendaci. L'aver reso il Ctu, perseverando in errore anche in sede di relazione definitiva, la medesima interpretazione avanzata nella relazione preliminare inviata alle parti, totalmente e palesemente in contrasto con le risultanze fattuali e documentali portate alla sua attenzione, legittima la parte a richiedere la rinnovazione dell'indagine mediante la sostituzione del perito). Si insta e insiste inoltre affinchè Vengano acquisiti nel fascicolo i documenti già depositati telematicamente in data pagina 1 di 13 12.09.2023 ed offerti in copia cartacea di cortesia all'udienza del 13.09.2023, nonché trasmessi al CTU unitamente alle osservazioni critiche trasmesse in data 17.7.2023 e non allegate dal perito nella relazione definitiva: o All. A – Osservazioni alla relazione preliminare del Ctu avv. Manuela Iovine del
17.7.2023; o Doc.
1 - Documento proveniente dalla Direzione del Camping Village Marina di Venezia;
o Doc.
2 - Rendiconto della carta di credito Classic Card Mastercard del SI. relativo al CP_2
mese di settembre 2020; o Doc. 3 – Screenshots della chat di messaggistica istantanea “Whatsapp”, raffiguranti i messaggi scambiati tra il SI. e la SI.ra , nel periodo dal CP_2 Parte_2
16/09/2020 al 28/09/2020; o Doc.
4 - Autorizzazione della SI.ra all'esibizione degli Parte_2
sreenshots suddetti e allegato documento di identità della medesima. Si chiede, infine, che - Venga ammessa la prova orale, ad ulteriore supporto delle circostanze di cui ai documenti prodotti, attraverso l'escussione del SI. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Mantegna n. 20 sui seguenti capitoli: Vero che il SI. , in occasione della morte del SI. CP_2
, avvenuta il 17.9.2020, si trovava in vacanza presso il Camping Village Marina di Persona_1
Venezia a Cavallino-Treporti con sua moglie, ; Vero che il SI. ha Persona_2 CP_2
partecipato al funerale del SI. , celebrato il 21.9.2020 alle ore 15,00 presso la Persona_1
Parrocchia Giovanni Battisti di Jesolo. - Con riferimento agli Screenshots della chat Whatsapp prodotte, seppur ormai considerati da dottrina e giurisprudenza alla stregua di prove documentale, si offre, nei termini e con le modalità indicate dal Giudice, il dispositivo telefonico della SI.ra
[...]
. - In ultimo, sempre in via istruttoria, si insta per l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. Pt_2
210 c.p.c. a carico di (C.F. ), con sede in Milano, Via Fedele Controparte_3 P.IVA_3
Confalonieri n. 4, avente ad oggetto la documentazione relativa all'attivazione dell'indirizzo
, ivi compresi gli indirizzi IP dei dispositivi dai quali l'indirizzo è stato Email_1 creato e si è proceduto all'accesso e all'invio delle email, incluse quelle sub doc. 4 depositato da con relativa geolocalizzazione, già concesso dal G.I. dott. Sinisi Controparte_1
con ordinanza del 2 marzo 2022, ma di fatto disatteso dal soggetto destinatario, nonostante l'effettuazione da parte della scrivente difesa di tutti gli adempimenti e i vari solleciti. In via principale:
- Dimostrata la veridicità dei fatti così come sin dal principio ribadita dall'opponente, - Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 85/2021 del Tribunale di Parma e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di per le Controparte_1
ragioni esposte in atti;
- Dichiarare infondate e inammissibili e rigettare le domande avversarie tutte, poiché infondate in fatto e in diritto;
- Dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla (si ribadisce, come da consolidata giurisprudenza, Controparte_1
pagina 2 di 13 che in caso di convenuto-opposto non è consentita la proposizione di una domanda riconvenzionale, pena la proposizione, de facto, di una domanda nuova). Ed inoltre, la convenuta opposta non ha dimostrato in alcun modo la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, come sanciti da granitica e costante giurisprudenza;
In ogni caso: - Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre contributo unificato e successive occorrende, nonché spese di CTU, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. - Con condanna della al Controparte_1 pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 Comma I c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 96 Comma III c.p.c., avendo agito in sede monitoria prima e di merito poi con colpa grave”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sia di merito che in fatto, ritenuti fondati i motivi esposti nei propri atti In via principale: dichiarare inammissibili e/o infondate e comunque rigettare le domande avversarie tutte, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di parte opposta;
- rigettare le domande tutte, nessuna esclusa, proposte dall'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa della presente comparsa di risposta, ivi inclusa la domanda ex art. 96 c.p.c.; - confermare il decreto ingiuntivo telematico 85/2021 del 20/01/2021, R.G. n. 142/2021 del Tribunale di Parma. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare società (Cod. fisc. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore la somma di € 9.534,19 o la maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia, oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62, comma 3 D.L. n.
1/2012 (trattandosi di prodotti deperibili) dal dovuto sino al saldo effettivo;
In subordine, in via riconvenzionale: - riconoscere e dichiarare la responsabilità della Parte_1
(Cod. fisc. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, ex art. 2043 cod. civ. per il danno subito dalla a seguito dell'evento Controparte_1
descritto in atti e per il comportamento gravemente negligente tenuto;
- per l'effetto, condannare la
(Cod. fisc. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'opposta di natura sia patrimoniale che non patrimoniale e quantificabili in € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia;
In ogni caso: visto l'esito della CTU grafologica e ribadita la carenza di prove a sostegno dell'opposizione, condannare la Parte_1
Cod. fisc. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore e i
[...] P.IVA_1
suoi soci al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore della nella misura Controparte_1
pagina 3 di 13 ritenuta equa e di giustizia dalla Giudice;
Sempre in ogni caso: con condanna della
[...]
alla integrale refusione delle spese e competenze di lite, oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.3.2021 proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 9.534,19, oltre interessi e spese di lite, a fronte Controparte_1
della mancata corresponsione del prezzo di compravendite di A sostegno delle proprie CP_1 pretese l'attrice deduceva di non aver mai stipulato con la convenuta alcun contratto di compravendita, anche perché ella svolgeva attività di commercio al dettaglio di dolciumi e prodotti per la prima colazione, cosicché non avrebbe avuto alcun interesse ad ordinare 468 kg di prosciutto, che del resto non le erano mai stati consegnati. Aggiungeva l'attrice di essere stata suo malgrado coinvolta in numerose truffe consumate nel mese di settembre 2020, quando un soggetto a lei non riconducibile aveva contattato diverse aziende, impartendo loro ordinativi a nome della Società, facendosi recapitare la merce in luogo diverso rispetto alla sede legale, tanto che, dopo aver ricevuto fatture elettroniche per la predetta merce mai ordinata, aveva sporto denuncia querela. Del pari, aveva provveduto a contattare la convenuta, la quale aveva stornato una prima fattura, datata 30.9.2020, ma aveva successivamente emesso un'altra fattura in data 13.10.2020, relativa a merce asseritamente consegnata in quella stessa data. Tanto premesso, dopo aver disconosciuto le firme e i timbri apposti sui documenti di trasporto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, l'attrice insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, comma I o comma III, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.6.2021 si costituiva in giudizio la convenuta, insistendo preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto dell'opposizione. Deduceva di essere stata contattata dal legale rappresentante dell'attrice, , prima a mezzo e-mail in data 14.9.2020, inviata dall'account Parte_1
”, e successivamente via telefono, tramite l'utenza telefonica Email_1
contrassegnata con il numero 3511869202. L'ordine della merce era stato impartito telefonicamente e i prosciutti erano stati regolarmente consegnati presso la sede legale della Società attrice in data
21.9.2020 e 6.10.2020. Aggiungeva che, nonostante l'attrice avesse ricevuto alcune delle fatture asseritamente emesse per merce mai ordinata già in data 20.9.2020, aveva omesso di avvertirla tempestivamente, cosicché ella aveva comunque provveduto alla consegna della merce. Pertanto, in via pagina 4 di 13 riconvenzionale e subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva che l'attrice fosse tenuta a risarcirle il danno conseguente all'omessa tempestiva informazione in merito al ricevimento delle fatture per prodotti mai ordinati, nonché alla mancata ricezione della merce di cui al primo ordinativo, danno quantificato nella misura di euro 10.000,00.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita tramite assunzione di prova testimoniale, CTU grafologica, nonché ordinando l'esibizione di documentazione a terzi.
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto
Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 9.534,19, oltre Controparte_1
interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo di contratti di compravendite di credito CP_1
risultante dalle fatture n. 3340 del 29.9.2020, per euro 4.763,07, e n. 3589 del 13.10.2020, per euro
4.771,12 (v. docc. nn. 1 e 2, fascicolo monitorio).
A tal riguardo si osserva che, così come chiarito univocamente della Suprema Corte, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, che riveste nel giudizio di opposizione la posizione di attore in senso sostanziale (v., da ultimo, Cass. ord. n. 19944/23). Pertanto, spetta alla convenuta offrire prova di aver concluso con l'attrice contratti di compravendita di prosciutti, nonché di aver regolarmente eseguito la propria prestazione tramite consegna della merce ordinata, poiché entrambe le circostanze sono state tempestivamente contestate dall'attrice.
A sostegno della propria pretesa creditoria, in allegato al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, parte convenuta ha prodotto documenti di trasporto, datati 21.9.2020 e 6.10.2020, entrambi firmati da Pt_1
e il secondo contente anche un timbro nel quale si legge “ di
[...] Parte_1 Parte_1
e C sede legale via Exilles 5, 10090, Villarbasse (TO), ricevimento merci: via Carignano 34, 10040
RB di VA (TO), CF e n. iscr. Al registro imprese: , IV ”. Da P.IVA_4 P.IVA_1
tali documenti risulta che la merce è stata consegnata presso la sede legale dell'attrice, sita in
Villarbasse (TO), via Exilles n. 5 (v. docc. nn. 1 e 2, fascicolo monitorio). Nel presente grado del giudizio parte attrice ha altresì depositato e-mail inviata in data 14.9.2020 dall'indirizzo
”, nella quale si legge: “buon giorno, vorrei sapere come posso conoscere il Email_1
pagina 5 di 13 vostro catalogo per acquistare. Lascio un recapito per essere contattato ed avere delle informazioni in merito. sede legale Villarbasse (TO), via Exilles 5, 10090, sede magazzino RB Parte_1
di VA (TO), via Carignano 34, 10040, IV , PEC tel P.IVA_1 Email_2
3511869202” e risposta proveniente dall'indirizzo e-mail della convenuta, contenente il listino merci
(v. docc. nn. 4 e 5, fascicolo convenuta).
Sin dal proprio atto di citazione, e quindi tempestivamente, parte attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, già prodotti in allegato al ricorso monitorio, mentre il disconoscimento della e-mail è avvenuto nel primo momento utile, vale a dire nel corso dell'udienza ex art. 183, c.p.c., e ribadito nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., tenuto conto che la e-mail
è stata prodotta dalla convenuta unitamente alla propria comparsa di risposta. Ed infatti, già nelle note di trattazione scritta depositate in vista l'udienza di prima comparizione, parte attrice ha fatto valere che l'indirizzo di posta elettronica dal quale risulta essere inviata la e-mail non è riconducibile né alla
Società, né al legale rappresentante della stessa, . Tale disconoscimento è Parte_1
tempestivamente avvenuto, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 2719 c.c., che eSIe
l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (v. Cass. sent. n. 3540/19).
Ai fini di verificare la riconducibilità della casella di posta elettronica alla Società attrice o ad Pt_1
, su istanza dell'attrice, è stato avanzato un ordine di esibizione nei confronti di
[...] [...]
avente ad oggetto la documentazione relativa all'attivazione dell'indirizzo Controparte_4
, ivi compresi gli indirizzi IP dei dispositivi dai quali l'indirizzo è stato Email_1 creato e si è proceduto all'accesso e all'invio delle e-mail, con relativa geolocalizzazione. Tuttavia, il terzo non ha adempiuto a tale ordine.
Per quanto attiene alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto, si è dato ingresso ad una CTU grafologica, all'esito della quale è emerso che le firme sono riconducibili ad un'unica mano, ma è stato escluso che siano state apposte da , così come Parte_1
ad . Ed infatti, su richiesta della convenuta, avanzata all'udienza del 22.3.2023, Controparte_5
udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, il quesito è stato integrato nel senso di pagina 6 di 13 verificare se le sottoscrizioni fossero state apposte da o , anch'essi soci Controparte_5 CP_2
e legali rappresentanti della Società attrice.
Le parti non hanno avanzato osservazioni in merito alla correttezza dell'elaborato peritale con riferimento alla mancata riconducibilità delle sottoscrizioni ad ed , Parte_1 Controparte_5
mentre parte attrice ha contestato le conclusioni del CTU nella parte in cui ha ritenuto che le sottoscrizioni siano state apposte da . Ed infatti, pur non avendo nominato un proprio CP_2
consulente tecnico di parte affinché partecipasse alle operazioni peritali, parte attrice ha comunque avanzato delle osservazioni preliminari alla bozza, sulla base di un parere reso dalla dott.ssa Per_3
allegando altresì documentazione atta a provare che, il giorno della consegna indicato nel
[...]
D.D.T. 6062 del 21/09/2020, si trovava in villeggiatura in provincia di Venezia, sicché CP_2
non avrebbe potuto firmare il documento (All. A: osservazioni alla relazione preliminare del C.T.U.;
Doc. 1: documento proveniente dalla Direzione del Camping Village Marina di Venezia;
Doc. 2: rendiconto di settembre 2020 della carta di credito di ). CP_2
Preliminarmente si osserva che, ancorché parte attrice non avesse inteso nominare un consulente tecnico di parte, ciò non toglie che ella era legittimata a presentare le osservazioni di cui all'art. 195, comma II, c.p.c., anche ricorrendo all'ausilio di un tecnico di parte. Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, le parti possono sempre svolgere obiezioni nel merito alle conclusioni raggiunte dal C.T.U., senza incontrare preclusioni (v. Cass. Sez. Un. 21 febbraio 2022, n.
5624). Del pari, deve ritenersi ammissibile anche la produzione della documentazione allegata alle osservazioni preliminari e successivamente depositata in allegato alle note autorizzate del 12.9.2023.
Ed infatti, ancorché si tratti di documentazione depositata oltre lo spirare dei termini istruttori, non si può considerare che la possibile riconducibilità a delle sottoscrizioni apparentemente CP_2
apposte sui DDT da è fatto che non era mai stato nemmeno allegato da parte convenuta e Parte_1
che è stato dedotto per la prima volta all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, quando il quesito è stato integrato nel senso richiesto dalla convenuta. Pertanto, pur trattandosi di documentazione già esistente al momento dello spirare dei termini istruttori, parte attrice non avrebbe avuto alcuna ragione per produrla, essendo divenuta rilevante ai fini della decisione soltanto dopo il deposito della relazione peritale, al fine di confutare le conclusioni dell'elaborato peritale. Deve quindi dichiararsi l'ammissibilità delle produzioni documentali allegate alle note autorizzate di parte attrice del 12.9.2023.
Tanto premesso, si osserva che la conclusione del CTU è condivisibile nella parte – come si è detto, non contestata dalle parti - in cui ha ritenuto che le firme disconosciute, riconducibili alla stessa mano, non siano state apposte da , né da , il che, del resto, è sorretto da Parte_1 Controparte_5
pagina 7 di 13 pertinente e adeguata motivazione, coerente con quanto emerge confrontando le firme con quelle redatte nel saggio grafico. Non altrettanto può dirsi con riferimento alle deduzioni relative alla paternità delle firme in capo a , che non appaiono sorrette da un valido ragionamento tecnico- CP_2
scientifico. Ed infatti, il CTU si è limitato a cogliere talune apparenti somiglianze estetiche, a occhio nudo, di alcuni caratteri tra le firme disconosciute e quelle di comparazione, in particolare: l'involvolo apicale della lettera “E” (che parrebbe coincidere con quello posto al vertice della lettera “F” nella firma autografa di ), l'apertura apicale della lettera “o”, l'uncino della lettera “c”, la forma CP_2 ad arco del puntino sulle “i”, le lettere “n” e “r”, nonché il sistematico spazio tra le lettere “i” e “c” della parola ”. Senonché, i segni individuati dal perito non appaiono decisivi al fine di attribuire Pt_1
a le firme oggetto di verificazione, e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. In CP_2 primo luogo, confrontando le firme giustapposte a pag. 35 dell'elaborato peritale, in realtà non emergono SInificative somiglianze estetiche tra la lettera “E” di ” nelle firme disconosciute e Pt_1
quella presente nelle numerose firme di comparazione;
nemmeno l'involvolo apicale della lettera “E” - determinante a parere del consulente - sembra corrispondere a quello della lettera “F” nella firma autografa di : come ha osservato anche la difesa opponente e com'è agevole verificare CP_2
anche a occhio nudo, il movimento di scrittura appare opposto e, di conseguenza, così la direzione delle spirali. In secondo luogo, le altre somiglianze evidenziate dal CTU non si riscontrano in tutte le firme disconosciute, né appaiono caratteristiche della scrittura di , in quanto è agevole CP_2
riscontrarle – per quanto non evidenziate dal CTU - anche in alcune delle firme di comparazione redatte da e (v. pagg. 13 e 33 della relazione). In terzo luogo, il CTU non ha Pt_1 Controparte_5
preso in considerazione le – pur evidenti - differenze che intercorrono tra le firme disconosciute e quelle redatte da (per es., l'uncino basale della lettera “E”, che manca nelle lettere “E” ed CP_2
“F” redatte da , il differente modo di scrivere il cognome e l'alternanza di corsivo e CP_2
stampatello, assente nelle firme autografe di ), il che sarebbe stato necessario per poter CP_2
validamente escludere la diversa paternità delle firme che il consulente ha attribuito a . Da CP_2
ultimo, il CTU ha ritenuto, a proposito della riconducibilità a delle firme disconosciute, CP_2 che “i valori proporzionali, millimetrici, proiettivi, differenziali percentuali, additivi, ritmo- frequenziali, frazionari ed estimativi, convergono in una medesima matrice segnica”, e che “la morfologia, lo stile e il ductus, risultano essere assolutamente compatibili”, evidenziando in particolare la “coerenza dinamica ed una eguale pregnanza fisiopsichica del gesto grafico”, nonché la “stessa velocità estensiva, stessa tenuta del rigo, stessa specie grafologica, denominata a rilievo, e stesso sviluppo esecutivo”, precisando infine che “l'organizzazione del grafismo, il rapporto forma movimento, i piccoli segni e il grado di formniveau, sono assolutamente riscontrabili con eguale
pagina 8 di 13 valenza”. Tuttavia, il consulente non ha illustrato gli specifici elementi a sostegno di tali conclusioni, né gli stessi sono ricavabili dalla semplice giustapposizione grafica delle firme contenuta nell'elaborato peritale, sicché la motivazione sul punto è rimasta del tutto apparente.
Peraltro, il fatto che abbia ricevuto la merce di cui alla prima consegna è indirettamente CP_2
sconfessato anche dalla documentazione versata in atti da parte attrice, dalla quale emerge che nel periodo tra il 16.9.2020 e il 28.9.2020 il SI. si trovava in villeggiatura in provincia di Venezia, CP_2
in un luogo distante da Villarbasse (TO), dove sarebbe avvenuta la consegna della merce il 21.9.2020
(v. doc. n. 1, allegato alle note autorizzate del 12.9.2023). Del pari, dagli estratti conto della carta di credito del SI. emerge che nella data del 21.9.2020 sono stati effettuati diversi pagamenti presso CP_2
negozi in zone adiacenti al campeggio Marina di Venezia a Punta Sabbioni (VE), presso il quale egli alloggiava (v. doc. n. 2, allegato alle note autorizzate del 12.9.2023). Da ultimo, parte attrice ha prodotto anche conversazioni whatsapp intervenute tra e , con la quale il CP_2 Parte_2
SI. intratteneva una relazione extraconiugale, conversazioni delle quali si evince che egli si CP_2
trovasse proprio in villeggiatura in quei giorni (v. doc. n. 3, allegato alle note autorizzate del
12.9.2023).
Pertanto, sulla scorta di tutti gli argomenti di prova sin qui considerati, occorre discostarsi dalle conclusioni della CTU, nella parte relativa all'attribuzione a delle sottoscrizioni CP_2
disconosciute.
Tale conclusione non trova smentita nemmeno a fronte delle dichiarazioni rese dal teste TE
, sentito all'udienza del 28.9.2022, il quale, dopo aver esaminato i documenti di trasporto, ha
[...]
confermato di aver consegnato la merce presso l'indirizzo ivi indicato, sito in Villarbasse (TO), via
Exilles, n. 5, indirizzo che coincide con la sede legale della Società attrice, nelle date del 21.9.2020 e
6.10.2020, aggiungendo di aver lasciato la merce a due persone non di giovane età, una delle quali portava gli occhiali. Ed infatti, occorre considerare che si tratta di un teste scarsamente attendibile, tenuto conto sia del tempo trascorso tra la consegna e l'audizione, sia del fatto che egli si è limitato a confermare di aver consegnato la merce all'indirizzo indicato sul documento di trasporto, dopo che il documento gli era stato mostrato. Peraltro, laddove egli avesse escluso tale circostanza, è di tutta evidenza che si sarebbe esposto a responsabilità di natura contrattuale nei confronti della convenuta, per aver recapitato la merce in luogo differente rispetto a quello indicato sul documento di trasporto.
Si aggiunga che vi sono altri indizi che convergono verso la mancata ricezione della merce da parte dell'attrice. In primo luogo, il secondo documento di trasporto reca un timbro che è solo apparentemente riconducibile alla Società attrice, poiché, come accennato, riporta la seguente dicitura: di e C sede legale via Exilles 5, 10090, Villarbasse (TO), Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 13 ricevimento merci: via Carignano 34, 10040 RB di VA (TO)”. Tuttavia, come sin da subito allegato dall'attrice e provato dalla visura camerale agli atti, la Società attrice non ha alcun collegamento con il luogo asseritamente deputato al ricevimento merci ivi indicato, vale a dire via
Carignano 34, RB di VA (TO) (v. doc. n. 1, fascicolo attrice). Inoltre, il timbro è differente rispetto a quello in uso alla Società attrice (v. doc. n. 20, fascicolo attrice). In secondo luogo, si rileva che, a fronte dell'ordine di esibizione impartito a Lycamobile, è emerso che l'utenza telefonica indicata con il numero 3511869202, utenza richiamata sia nella e-mail con la quale la Società attrice avrebbe preso i contatti per la prima volta con la convenuta, sia nel secondo documento di trasporto, dove si indicava “preavvisare consegna il giorno prima tel. 3511869202”, è intestata a persona del tutto estranea alla compagine sociale e, in particolare, a tale . Inoltre, tale utenza ha Persona_4
registrato traffico solo nei giorni ricompresi tra il 9.9.2020 e il 31.10.2020, il che fa ritenere che si stata creata soltanto per impartire i falsi ordinativi alle numerose società coinvolte e a mantenere i contatti finalizzati alla ricezione della merce. In terzo luogo, parte attrice ha allegato che nel settembre 2020 aveva ricevuto altre fatture per merce mai ordinata, tanto che, insospettita da tale circostanza, aveva deciso di sporgere querela, nonché di contattare le società “venditrici”, che le avevano riferito che tutti gli ordinativi erano stati impartiti telefonicamente e che la merce era stata consegnata presso l'indirizzo di RB di VA (TO). Ha aggiunto l'attrice che in un'occasione si erano presentati presso l'abitazione di due soggetti, che chiedevano il pagamento di assegni asseritamente Parte_1
emessi dalla Società e tratti su Banca Unicredit, che recavano soltanto apparentemente la firma di
. Tali allegazioni trovano conferma nella documentazione versata in atti da parte attrice. Parte_1
In particolare, parte attrice ha prodotto non solo la denuncia querela del 8.10.2020 e la successiva integrazione del 12.10.2020, ma anche le comunicazioni intercorse con e De Martino CP_6
S.r.l., società che avevano emesso alcune fatture nei confronti dell'attrice (v. docc. nn. 7, 10 e 16, fascicolo attrice). Ed infatti, dalla comunicazione intervenuta tra la Società attrice e De Martino S.r.l. emerge che l'ordine a quest'ultima società era stato impartito a mezzo e-mail, sempre tramite l'indirizzo di posta elettronica ”, da un soggetto qualificatosi come Email_1 Pt_1
. La consegna della merce avrebbe dovuto perfezionarsi presso RB di VA, con
[...]
pagamento a mezzo di assegno circolare. Tuttavia, la consegna non è mai avvenuta, a fronte del rifiuto da parte del sedicente di emettere un assegno circolare. Anche ha riferito Parte_1 CP_6
di aver ricevuto una richiesta di informazioni a mezzo e-mail, dall'indirizzo poc'anzi indicato. A tale contatto ha fatto seguito l'organizzazione di un incontro tra il rappresentante di zona di e CP_6
un soggetto qualificatosi come , che aveva ordinato diversa merce e richiesto la consegna Parte_1 all'indirizzo di RB di VA. Per errore del vettore, anziché il pagamento in contati, erano stati pagina 10 di 13 accettati due assegni bancari, che aveva rifiutato, tanto che era stata rimborsata dalla CP_6
società incaricata della spedizione. Si deve ritenere che gli assegni accettati dall'addetto alla spedizione fossero quelli di cui poi è stato richiesto il pagamento al SI. , in quanto recano importi pari a CP_2 quelli delle fatture di ed erano stati emessi in favore di quest'ultima società (v. doc. n. 8, CP_6
fascicolo attrice). Tuttavia, tali assegni, oltre ad essere tratti presso Unicredt S.p.A., banca con la quale la Società attrice non intrattiene rapporti, recano altresì una sottoscrizione che è di tutta evidenza differente rispetto a quelle di e oggetto di disamina nel corso della CTU, cosicché si deve Parte_1
ritenere che gli assegni consegnati all'incaricato della spedizione fossero falsi. Lo stesso dicasi per i titoli emessi in favore di Beauty Italy S.r.l., anche questi tratti su Unicredit S.p.A. e recanti una sottoscrizione apparentemente riconducibile a “ ”, il cui pagamento è stato rifiutato da Parte_1
Unicredit S.p.A. (v. docc. nn. 17, 18 e 19, fascicolo attoreo). Da tale documentazione si trae la conferma che il nome della Società attrice è stato speso in più occasioni per procedere all'acquisto di merce da parte di soggetti non identificati ed in alcun modo riconducibili alla Società attrice, considerazione che avvalora la tesi della Società attrice, vale a dire che tra lei e la convenuta non sia intervenuto alcun rapporto contrattuale.
Si sottolinea altresì che l'indicazione all'interno della e-mail con la quale la Società attrice avrebbe contattato per la prima volta la convenuta sia del numero di telefono di cui si è dato atto, sia dell'indirizzo di RB di VA (TO), non riconducibile alla Società, porta a ritenere che nemmeno l'indirizzo e-mail ” sia riferibile alla Società attrice o al suo legale Email_1
rappresentante, . Parte_1
Tanto premesso, non avendo parte convenuta provato l'esistenza di un rapporto contrattuale che giustificherebbe lo spostamento patrimoniale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sulla domanda riconvenzionale della convenuta
In via riconvenzionale e subordinata alla revoca del decreto ingiuntivo, parte convenuta ha proposto domanda di condanna al risarcimento del danno extracontrattuale provocatole dall'attrice, la quale, nonostante avesse ricevuto in data 29.9.2020 la prima fattura per merce che non aveva mai ordinato, né ricevuto, aveva omesso di notiziarla di tale circostanza, cosicché ella aveva provveduto ad inviare anche la seconda spedizione del 6.10.2020.
A tal riguardo si osserva che la Suprema Corte ha di recente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di pagina 11 di 13 risposta (v. Cass. S.U. n. 26727/24). Deve quindi affermarsi l'ammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto discendente dalla medesima vicenda sostanziale che aveva dato origine alla pretesa monitoria e proposta in via alternativa.
Tanto premesso, si rileva che la condotta che la convenuta ritiene sia stata produttiva del danno è di natura omissiva, poiché ciò di cui la convenuta si lamenta è che l'attrice non la abbia tempestivamente avvertita del fatto che la prima fattura emessa dalla convenuta in data 29.9.2020 aveva ad oggetto merce mai ordinata, né consegnata, cosicché ella aveva eseguito anche la seconda consegna. In via del tutto assorbente, si osserva che, così come chiarito dalla Suprema Corte, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto (v. Cass. sent. n. 9067/18). Nel caso che ci occupa difettava in capo all'attrice qualsivoglia obbligo giuridico che le imponesse di informare la convenuta nell'immediatezza della ricezione della prima fattura che questa aveva ad oggetto merce che non aveva mai ordinato, né ricevuto. Pertanto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, non essendo stata offerta dalla convenuta prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dell'attrice e il danno da lei subito.
Sulle reciproche domande risarcitorie ex art. 96, c.p.c.
Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attrice ai sensi della previsione di cui all'art. 96, c.p.c., poiché la difesa della convenuta non è stata connotata da mala fede o colpa grave.
Del pari, deve essere rigettata quella proposta dalla convenuta, stante l'accoglimento delle pretese attoree.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91, c.p.c., cosicché la convenuta è tenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
Del pari, le spese della CTU devono essere poste in via definitiva in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1003/2021, introdotta da e Pt_1
nei confronti di ogni altra domanda rigettata, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2021, emesso dal Tribunale di Parma in data 20.1.2021;
pagina 12 di 13 2) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Controparte_1
Parma, 8 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IOVINE MANUELA, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliata in Corso Galileo
Ferraris n. 60, Torino, presso il difensore avv. IOVINE MANUELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE e dell'avv. PERRICONE ELENA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO
FRATTI, 36 PARMA, presso il difensore avv. BRUNELLI MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via istruttoria: Disporre ai sensi dell'art. 196 c.p.c. la rinnovazione della CTU, con sostituzione del perito, ricorrendone i presupposti. Il Giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del Consulente tecnico (art. 64 c.p.c., in combinato con l'art. 373 c.p., riferito al consulente che afferma fatti non conformi al vero o che dà interpretazioni mendaci. L'aver reso il Ctu, perseverando in errore anche in sede di relazione definitiva, la medesima interpretazione avanzata nella relazione preliminare inviata alle parti, totalmente e palesemente in contrasto con le risultanze fattuali e documentali portate alla sua attenzione, legittima la parte a richiedere la rinnovazione dell'indagine mediante la sostituzione del perito). Si insta e insiste inoltre affinchè Vengano acquisiti nel fascicolo i documenti già depositati telematicamente in data pagina 1 di 13 12.09.2023 ed offerti in copia cartacea di cortesia all'udienza del 13.09.2023, nonché trasmessi al CTU unitamente alle osservazioni critiche trasmesse in data 17.7.2023 e non allegate dal perito nella relazione definitiva: o All. A – Osservazioni alla relazione preliminare del Ctu avv. Manuela Iovine del
17.7.2023; o Doc.
1 - Documento proveniente dalla Direzione del Camping Village Marina di Venezia;
o Doc.
2 - Rendiconto della carta di credito Classic Card Mastercard del SI. relativo al CP_2
mese di settembre 2020; o Doc. 3 – Screenshots della chat di messaggistica istantanea “Whatsapp”, raffiguranti i messaggi scambiati tra il SI. e la SI.ra , nel periodo dal CP_2 Parte_2
16/09/2020 al 28/09/2020; o Doc.
4 - Autorizzazione della SI.ra all'esibizione degli Parte_2
sreenshots suddetti e allegato documento di identità della medesima. Si chiede, infine, che - Venga ammessa la prova orale, ad ulteriore supporto delle circostanze di cui ai documenti prodotti, attraverso l'escussione del SI. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Mantegna n. 20 sui seguenti capitoli: Vero che il SI. , in occasione della morte del SI. CP_2
, avvenuta il 17.9.2020, si trovava in vacanza presso il Camping Village Marina di Persona_1
Venezia a Cavallino-Treporti con sua moglie, ; Vero che il SI. ha Persona_2 CP_2
partecipato al funerale del SI. , celebrato il 21.9.2020 alle ore 15,00 presso la Persona_1
Parrocchia Giovanni Battisti di Jesolo. - Con riferimento agli Screenshots della chat Whatsapp prodotte, seppur ormai considerati da dottrina e giurisprudenza alla stregua di prove documentale, si offre, nei termini e con le modalità indicate dal Giudice, il dispositivo telefonico della SI.ra
[...]
. - In ultimo, sempre in via istruttoria, si insta per l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. Pt_2
210 c.p.c. a carico di (C.F. ), con sede in Milano, Via Fedele Controparte_3 P.IVA_3
Confalonieri n. 4, avente ad oggetto la documentazione relativa all'attivazione dell'indirizzo
, ivi compresi gli indirizzi IP dei dispositivi dai quali l'indirizzo è stato Email_1 creato e si è proceduto all'accesso e all'invio delle email, incluse quelle sub doc. 4 depositato da con relativa geolocalizzazione, già concesso dal G.I. dott. Sinisi Controparte_1
con ordinanza del 2 marzo 2022, ma di fatto disatteso dal soggetto destinatario, nonostante l'effettuazione da parte della scrivente difesa di tutti gli adempimenti e i vari solleciti. In via principale:
- Dimostrata la veridicità dei fatti così come sin dal principio ribadita dall'opponente, - Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 85/2021 del Tribunale di Parma e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di per le Controparte_1
ragioni esposte in atti;
- Dichiarare infondate e inammissibili e rigettare le domande avversarie tutte, poiché infondate in fatto e in diritto;
- Dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla (si ribadisce, come da consolidata giurisprudenza, Controparte_1
pagina 2 di 13 che in caso di convenuto-opposto non è consentita la proposizione di una domanda riconvenzionale, pena la proposizione, de facto, di una domanda nuova). Ed inoltre, la convenuta opposta non ha dimostrato in alcun modo la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, come sanciti da granitica e costante giurisprudenza;
In ogni caso: - Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre contributo unificato e successive occorrende, nonché spese di CTU, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. - Con condanna della al Controparte_1 pagamento di una somma, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 Comma I c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 96 Comma III c.p.c., avendo agito in sede monitoria prima e di merito poi con colpa grave”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sia di merito che in fatto, ritenuti fondati i motivi esposti nei propri atti In via principale: dichiarare inammissibili e/o infondate e comunque rigettare le domande avversarie tutte, per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di parte opposta;
- rigettare le domande tutte, nessuna esclusa, proposte dall'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa della presente comparsa di risposta, ivi inclusa la domanda ex art. 96 c.p.c.; - confermare il decreto ingiuntivo telematico 85/2021 del 20/01/2021, R.G. n. 142/2021 del Tribunale di Parma. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare società (Cod. fisc. e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore la somma di € 9.534,19 o la maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia, oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62, comma 3 D.L. n.
1/2012 (trattandosi di prodotti deperibili) dal dovuto sino al saldo effettivo;
In subordine, in via riconvenzionale: - riconoscere e dichiarare la responsabilità della Parte_1
(Cod. fisc. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, ex art. 2043 cod. civ. per il danno subito dalla a seguito dell'evento Controparte_1
descritto in atti e per il comportamento gravemente negligente tenuto;
- per l'effetto, condannare la
(Cod. fisc. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'opposta di natura sia patrimoniale che non patrimoniale e quantificabili in € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia;
In ogni caso: visto l'esito della CTU grafologica e ribadita la carenza di prove a sostegno dell'opposizione, condannare la Parte_1
Cod. fisc. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore e i
[...] P.IVA_1
suoi soci al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. a favore della nella misura Controparte_1
pagina 3 di 13 ritenuta equa e di giustizia dalla Giudice;
Sempre in ogni caso: con condanna della
[...]
alla integrale refusione delle spese e competenze di lite, oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 5.3.2021 proponeva Pt_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 9.534,19, oltre interessi e spese di lite, a fronte Controparte_1
della mancata corresponsione del prezzo di compravendite di A sostegno delle proprie CP_1 pretese l'attrice deduceva di non aver mai stipulato con la convenuta alcun contratto di compravendita, anche perché ella svolgeva attività di commercio al dettaglio di dolciumi e prodotti per la prima colazione, cosicché non avrebbe avuto alcun interesse ad ordinare 468 kg di prosciutto, che del resto non le erano mai stati consegnati. Aggiungeva l'attrice di essere stata suo malgrado coinvolta in numerose truffe consumate nel mese di settembre 2020, quando un soggetto a lei non riconducibile aveva contattato diverse aziende, impartendo loro ordinativi a nome della Società, facendosi recapitare la merce in luogo diverso rispetto alla sede legale, tanto che, dopo aver ricevuto fatture elettroniche per la predetta merce mai ordinata, aveva sporto denuncia querela. Del pari, aveva provveduto a contattare la convenuta, la quale aveva stornato una prima fattura, datata 30.9.2020, ma aveva successivamente emesso un'altra fattura in data 13.10.2020, relativa a merce asseritamente consegnata in quella stessa data. Tanto premesso, dopo aver disconosciuto le firme e i timbri apposti sui documenti di trasporto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, l'attrice insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96, comma I o comma III, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.6.2021 si costituiva in giudizio la convenuta, insistendo preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto dell'opposizione. Deduceva di essere stata contattata dal legale rappresentante dell'attrice, , prima a mezzo e-mail in data 14.9.2020, inviata dall'account Parte_1
”, e successivamente via telefono, tramite l'utenza telefonica Email_1
contrassegnata con il numero 3511869202. L'ordine della merce era stato impartito telefonicamente e i prosciutti erano stati regolarmente consegnati presso la sede legale della Società attrice in data
21.9.2020 e 6.10.2020. Aggiungeva che, nonostante l'attrice avesse ricevuto alcune delle fatture asseritamente emesse per merce mai ordinata già in data 20.9.2020, aveva omesso di avvertirla tempestivamente, cosicché ella aveva comunque provveduto alla consegna della merce. Pertanto, in via pagina 4 di 13 riconvenzionale e subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva che l'attrice fosse tenuta a risarcirle il danno conseguente all'omessa tempestiva informazione in merito al ricevimento delle fatture per prodotti mai ordinati, nonché alla mancata ricezione della merce di cui al primo ordinativo, danno quantificato nella misura di euro 10.000,00.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita tramite assunzione di prova testimoniale, CTU grafologica, nonché ordinando l'esibizione di documentazione a terzi.
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto
Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 9.534,19, oltre Controparte_1
interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo di contratti di compravendite di credito CP_1
risultante dalle fatture n. 3340 del 29.9.2020, per euro 4.763,07, e n. 3589 del 13.10.2020, per euro
4.771,12 (v. docc. nn. 1 e 2, fascicolo monitorio).
A tal riguardo si osserva che, così come chiarito univocamente della Suprema Corte, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, che riveste nel giudizio di opposizione la posizione di attore in senso sostanziale (v., da ultimo, Cass. ord. n. 19944/23). Pertanto, spetta alla convenuta offrire prova di aver concluso con l'attrice contratti di compravendita di prosciutti, nonché di aver regolarmente eseguito la propria prestazione tramite consegna della merce ordinata, poiché entrambe le circostanze sono state tempestivamente contestate dall'attrice.
A sostegno della propria pretesa creditoria, in allegato al proprio ricorso per decreto ingiuntivo, parte convenuta ha prodotto documenti di trasporto, datati 21.9.2020 e 6.10.2020, entrambi firmati da Pt_1
e il secondo contente anche un timbro nel quale si legge “ di
[...] Parte_1 Parte_1
e C sede legale via Exilles 5, 10090, Villarbasse (TO), ricevimento merci: via Carignano 34, 10040
RB di VA (TO), CF e n. iscr. Al registro imprese: , IV ”. Da P.IVA_4 P.IVA_1
tali documenti risulta che la merce è stata consegnata presso la sede legale dell'attrice, sita in
Villarbasse (TO), via Exilles n. 5 (v. docc. nn. 1 e 2, fascicolo monitorio). Nel presente grado del giudizio parte attrice ha altresì depositato e-mail inviata in data 14.9.2020 dall'indirizzo
”, nella quale si legge: “buon giorno, vorrei sapere come posso conoscere il Email_1
pagina 5 di 13 vostro catalogo per acquistare. Lascio un recapito per essere contattato ed avere delle informazioni in merito. sede legale Villarbasse (TO), via Exilles 5, 10090, sede magazzino RB Parte_1
di VA (TO), via Carignano 34, 10040, IV , PEC tel P.IVA_1 Email_2
3511869202” e risposta proveniente dall'indirizzo e-mail della convenuta, contenente il listino merci
(v. docc. nn. 4 e 5, fascicolo convenuta).
Sin dal proprio atto di citazione, e quindi tempestivamente, parte attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, già prodotti in allegato al ricorso monitorio, mentre il disconoscimento della e-mail è avvenuto nel primo momento utile, vale a dire nel corso dell'udienza ex art. 183, c.p.c., e ribadito nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., tenuto conto che la e-mail
è stata prodotta dalla convenuta unitamente alla propria comparsa di risposta. Ed infatti, già nelle note di trattazione scritta depositate in vista l'udienza di prima comparizione, parte attrice ha fatto valere che l'indirizzo di posta elettronica dal quale risulta essere inviata la e-mail non è riconducibile né alla
Società, né al legale rappresentante della stessa, . Tale disconoscimento è Parte_1
tempestivamente avvenuto, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 2719 c.c., che eSIe
l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (v. Cass. sent. n. 3540/19).
Ai fini di verificare la riconducibilità della casella di posta elettronica alla Società attrice o ad Pt_1
, su istanza dell'attrice, è stato avanzato un ordine di esibizione nei confronti di
[...] [...]
avente ad oggetto la documentazione relativa all'attivazione dell'indirizzo Controparte_4
, ivi compresi gli indirizzi IP dei dispositivi dai quali l'indirizzo è stato Email_1 creato e si è proceduto all'accesso e all'invio delle e-mail, con relativa geolocalizzazione. Tuttavia, il terzo non ha adempiuto a tale ordine.
Per quanto attiene alla verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto, si è dato ingresso ad una CTU grafologica, all'esito della quale è emerso che le firme sono riconducibili ad un'unica mano, ma è stato escluso che siano state apposte da , così come Parte_1
ad . Ed infatti, su richiesta della convenuta, avanzata all'udienza del 22.3.2023, Controparte_5
udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, il quesito è stato integrato nel senso di pagina 6 di 13 verificare se le sottoscrizioni fossero state apposte da o , anch'essi soci Controparte_5 CP_2
e legali rappresentanti della Società attrice.
Le parti non hanno avanzato osservazioni in merito alla correttezza dell'elaborato peritale con riferimento alla mancata riconducibilità delle sottoscrizioni ad ed , Parte_1 Controparte_5
mentre parte attrice ha contestato le conclusioni del CTU nella parte in cui ha ritenuto che le sottoscrizioni siano state apposte da . Ed infatti, pur non avendo nominato un proprio CP_2
consulente tecnico di parte affinché partecipasse alle operazioni peritali, parte attrice ha comunque avanzato delle osservazioni preliminari alla bozza, sulla base di un parere reso dalla dott.ssa Per_3
allegando altresì documentazione atta a provare che, il giorno della consegna indicato nel
[...]
D.D.T. 6062 del 21/09/2020, si trovava in villeggiatura in provincia di Venezia, sicché CP_2
non avrebbe potuto firmare il documento (All. A: osservazioni alla relazione preliminare del C.T.U.;
Doc. 1: documento proveniente dalla Direzione del Camping Village Marina di Venezia;
Doc. 2: rendiconto di settembre 2020 della carta di credito di ). CP_2
Preliminarmente si osserva che, ancorché parte attrice non avesse inteso nominare un consulente tecnico di parte, ciò non toglie che ella era legittimata a presentare le osservazioni di cui all'art. 195, comma II, c.p.c., anche ricorrendo all'ausilio di un tecnico di parte. Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, le parti possono sempre svolgere obiezioni nel merito alle conclusioni raggiunte dal C.T.U., senza incontrare preclusioni (v. Cass. Sez. Un. 21 febbraio 2022, n.
5624). Del pari, deve ritenersi ammissibile anche la produzione della documentazione allegata alle osservazioni preliminari e successivamente depositata in allegato alle note autorizzate del 12.9.2023.
Ed infatti, ancorché si tratti di documentazione depositata oltre lo spirare dei termini istruttori, non si può considerare che la possibile riconducibilità a delle sottoscrizioni apparentemente CP_2
apposte sui DDT da è fatto che non era mai stato nemmeno allegato da parte convenuta e Parte_1
che è stato dedotto per la prima volta all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, quando il quesito è stato integrato nel senso richiesto dalla convenuta. Pertanto, pur trattandosi di documentazione già esistente al momento dello spirare dei termini istruttori, parte attrice non avrebbe avuto alcuna ragione per produrla, essendo divenuta rilevante ai fini della decisione soltanto dopo il deposito della relazione peritale, al fine di confutare le conclusioni dell'elaborato peritale. Deve quindi dichiararsi l'ammissibilità delle produzioni documentali allegate alle note autorizzate di parte attrice del 12.9.2023.
Tanto premesso, si osserva che la conclusione del CTU è condivisibile nella parte – come si è detto, non contestata dalle parti - in cui ha ritenuto che le firme disconosciute, riconducibili alla stessa mano, non siano state apposte da , né da , il che, del resto, è sorretto da Parte_1 Controparte_5
pagina 7 di 13 pertinente e adeguata motivazione, coerente con quanto emerge confrontando le firme con quelle redatte nel saggio grafico. Non altrettanto può dirsi con riferimento alle deduzioni relative alla paternità delle firme in capo a , che non appaiono sorrette da un valido ragionamento tecnico- CP_2
scientifico. Ed infatti, il CTU si è limitato a cogliere talune apparenti somiglianze estetiche, a occhio nudo, di alcuni caratteri tra le firme disconosciute e quelle di comparazione, in particolare: l'involvolo apicale della lettera “E” (che parrebbe coincidere con quello posto al vertice della lettera “F” nella firma autografa di ), l'apertura apicale della lettera “o”, l'uncino della lettera “c”, la forma CP_2 ad arco del puntino sulle “i”, le lettere “n” e “r”, nonché il sistematico spazio tra le lettere “i” e “c” della parola ”. Senonché, i segni individuati dal perito non appaiono decisivi al fine di attribuire Pt_1
a le firme oggetto di verificazione, e ciò alla luce delle seguenti considerazioni. In CP_2 primo luogo, confrontando le firme giustapposte a pag. 35 dell'elaborato peritale, in realtà non emergono SInificative somiglianze estetiche tra la lettera “E” di ” nelle firme disconosciute e Pt_1
quella presente nelle numerose firme di comparazione;
nemmeno l'involvolo apicale della lettera “E” - determinante a parere del consulente - sembra corrispondere a quello della lettera “F” nella firma autografa di : come ha osservato anche la difesa opponente e com'è agevole verificare CP_2
anche a occhio nudo, il movimento di scrittura appare opposto e, di conseguenza, così la direzione delle spirali. In secondo luogo, le altre somiglianze evidenziate dal CTU non si riscontrano in tutte le firme disconosciute, né appaiono caratteristiche della scrittura di , in quanto è agevole CP_2
riscontrarle – per quanto non evidenziate dal CTU - anche in alcune delle firme di comparazione redatte da e (v. pagg. 13 e 33 della relazione). In terzo luogo, il CTU non ha Pt_1 Controparte_5
preso in considerazione le – pur evidenti - differenze che intercorrono tra le firme disconosciute e quelle redatte da (per es., l'uncino basale della lettera “E”, che manca nelle lettere “E” ed CP_2
“F” redatte da , il differente modo di scrivere il cognome e l'alternanza di corsivo e CP_2
stampatello, assente nelle firme autografe di ), il che sarebbe stato necessario per poter CP_2
validamente escludere la diversa paternità delle firme che il consulente ha attribuito a . Da CP_2
ultimo, il CTU ha ritenuto, a proposito della riconducibilità a delle firme disconosciute, CP_2 che “i valori proporzionali, millimetrici, proiettivi, differenziali percentuali, additivi, ritmo- frequenziali, frazionari ed estimativi, convergono in una medesima matrice segnica”, e che “la morfologia, lo stile e il ductus, risultano essere assolutamente compatibili”, evidenziando in particolare la “coerenza dinamica ed una eguale pregnanza fisiopsichica del gesto grafico”, nonché la “stessa velocità estensiva, stessa tenuta del rigo, stessa specie grafologica, denominata a rilievo, e stesso sviluppo esecutivo”, precisando infine che “l'organizzazione del grafismo, il rapporto forma movimento, i piccoli segni e il grado di formniveau, sono assolutamente riscontrabili con eguale
pagina 8 di 13 valenza”. Tuttavia, il consulente non ha illustrato gli specifici elementi a sostegno di tali conclusioni, né gli stessi sono ricavabili dalla semplice giustapposizione grafica delle firme contenuta nell'elaborato peritale, sicché la motivazione sul punto è rimasta del tutto apparente.
Peraltro, il fatto che abbia ricevuto la merce di cui alla prima consegna è indirettamente CP_2
sconfessato anche dalla documentazione versata in atti da parte attrice, dalla quale emerge che nel periodo tra il 16.9.2020 e il 28.9.2020 il SI. si trovava in villeggiatura in provincia di Venezia, CP_2
in un luogo distante da Villarbasse (TO), dove sarebbe avvenuta la consegna della merce il 21.9.2020
(v. doc. n. 1, allegato alle note autorizzate del 12.9.2023). Del pari, dagli estratti conto della carta di credito del SI. emerge che nella data del 21.9.2020 sono stati effettuati diversi pagamenti presso CP_2
negozi in zone adiacenti al campeggio Marina di Venezia a Punta Sabbioni (VE), presso il quale egli alloggiava (v. doc. n. 2, allegato alle note autorizzate del 12.9.2023). Da ultimo, parte attrice ha prodotto anche conversazioni whatsapp intervenute tra e , con la quale il CP_2 Parte_2
SI. intratteneva una relazione extraconiugale, conversazioni delle quali si evince che egli si CP_2
trovasse proprio in villeggiatura in quei giorni (v. doc. n. 3, allegato alle note autorizzate del
12.9.2023).
Pertanto, sulla scorta di tutti gli argomenti di prova sin qui considerati, occorre discostarsi dalle conclusioni della CTU, nella parte relativa all'attribuzione a delle sottoscrizioni CP_2
disconosciute.
Tale conclusione non trova smentita nemmeno a fronte delle dichiarazioni rese dal teste TE
, sentito all'udienza del 28.9.2022, il quale, dopo aver esaminato i documenti di trasporto, ha
[...]
confermato di aver consegnato la merce presso l'indirizzo ivi indicato, sito in Villarbasse (TO), via
Exilles, n. 5, indirizzo che coincide con la sede legale della Società attrice, nelle date del 21.9.2020 e
6.10.2020, aggiungendo di aver lasciato la merce a due persone non di giovane età, una delle quali portava gli occhiali. Ed infatti, occorre considerare che si tratta di un teste scarsamente attendibile, tenuto conto sia del tempo trascorso tra la consegna e l'audizione, sia del fatto che egli si è limitato a confermare di aver consegnato la merce all'indirizzo indicato sul documento di trasporto, dopo che il documento gli era stato mostrato. Peraltro, laddove egli avesse escluso tale circostanza, è di tutta evidenza che si sarebbe esposto a responsabilità di natura contrattuale nei confronti della convenuta, per aver recapitato la merce in luogo differente rispetto a quello indicato sul documento di trasporto.
Si aggiunga che vi sono altri indizi che convergono verso la mancata ricezione della merce da parte dell'attrice. In primo luogo, il secondo documento di trasporto reca un timbro che è solo apparentemente riconducibile alla Società attrice, poiché, come accennato, riporta la seguente dicitura: di e C sede legale via Exilles 5, 10090, Villarbasse (TO), Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 13 ricevimento merci: via Carignano 34, 10040 RB di VA (TO)”. Tuttavia, come sin da subito allegato dall'attrice e provato dalla visura camerale agli atti, la Società attrice non ha alcun collegamento con il luogo asseritamente deputato al ricevimento merci ivi indicato, vale a dire via
Carignano 34, RB di VA (TO) (v. doc. n. 1, fascicolo attrice). Inoltre, il timbro è differente rispetto a quello in uso alla Società attrice (v. doc. n. 20, fascicolo attrice). In secondo luogo, si rileva che, a fronte dell'ordine di esibizione impartito a Lycamobile, è emerso che l'utenza telefonica indicata con il numero 3511869202, utenza richiamata sia nella e-mail con la quale la Società attrice avrebbe preso i contatti per la prima volta con la convenuta, sia nel secondo documento di trasporto, dove si indicava “preavvisare consegna il giorno prima tel. 3511869202”, è intestata a persona del tutto estranea alla compagine sociale e, in particolare, a tale . Inoltre, tale utenza ha Persona_4
registrato traffico solo nei giorni ricompresi tra il 9.9.2020 e il 31.10.2020, il che fa ritenere che si stata creata soltanto per impartire i falsi ordinativi alle numerose società coinvolte e a mantenere i contatti finalizzati alla ricezione della merce. In terzo luogo, parte attrice ha allegato che nel settembre 2020 aveva ricevuto altre fatture per merce mai ordinata, tanto che, insospettita da tale circostanza, aveva deciso di sporgere querela, nonché di contattare le società “venditrici”, che le avevano riferito che tutti gli ordinativi erano stati impartiti telefonicamente e che la merce era stata consegnata presso l'indirizzo di RB di VA (TO). Ha aggiunto l'attrice che in un'occasione si erano presentati presso l'abitazione di due soggetti, che chiedevano il pagamento di assegni asseritamente Parte_1
emessi dalla Società e tratti su Banca Unicredit, che recavano soltanto apparentemente la firma di
. Tali allegazioni trovano conferma nella documentazione versata in atti da parte attrice. Parte_1
In particolare, parte attrice ha prodotto non solo la denuncia querela del 8.10.2020 e la successiva integrazione del 12.10.2020, ma anche le comunicazioni intercorse con e De Martino CP_6
S.r.l., società che avevano emesso alcune fatture nei confronti dell'attrice (v. docc. nn. 7, 10 e 16, fascicolo attrice). Ed infatti, dalla comunicazione intervenuta tra la Società attrice e De Martino S.r.l. emerge che l'ordine a quest'ultima società era stato impartito a mezzo e-mail, sempre tramite l'indirizzo di posta elettronica ”, da un soggetto qualificatosi come Email_1 Pt_1
. La consegna della merce avrebbe dovuto perfezionarsi presso RB di VA, con
[...]
pagamento a mezzo di assegno circolare. Tuttavia, la consegna non è mai avvenuta, a fronte del rifiuto da parte del sedicente di emettere un assegno circolare. Anche ha riferito Parte_1 CP_6
di aver ricevuto una richiesta di informazioni a mezzo e-mail, dall'indirizzo poc'anzi indicato. A tale contatto ha fatto seguito l'organizzazione di un incontro tra il rappresentante di zona di e CP_6
un soggetto qualificatosi come , che aveva ordinato diversa merce e richiesto la consegna Parte_1 all'indirizzo di RB di VA. Per errore del vettore, anziché il pagamento in contati, erano stati pagina 10 di 13 accettati due assegni bancari, che aveva rifiutato, tanto che era stata rimborsata dalla CP_6
società incaricata della spedizione. Si deve ritenere che gli assegni accettati dall'addetto alla spedizione fossero quelli di cui poi è stato richiesto il pagamento al SI. , in quanto recano importi pari a CP_2 quelli delle fatture di ed erano stati emessi in favore di quest'ultima società (v. doc. n. 8, CP_6
fascicolo attrice). Tuttavia, tali assegni, oltre ad essere tratti presso Unicredt S.p.A., banca con la quale la Società attrice non intrattiene rapporti, recano altresì una sottoscrizione che è di tutta evidenza differente rispetto a quelle di e oggetto di disamina nel corso della CTU, cosicché si deve Parte_1
ritenere che gli assegni consegnati all'incaricato della spedizione fossero falsi. Lo stesso dicasi per i titoli emessi in favore di Beauty Italy S.r.l., anche questi tratti su Unicredit S.p.A. e recanti una sottoscrizione apparentemente riconducibile a “ ”, il cui pagamento è stato rifiutato da Parte_1
Unicredit S.p.A. (v. docc. nn. 17, 18 e 19, fascicolo attoreo). Da tale documentazione si trae la conferma che il nome della Società attrice è stato speso in più occasioni per procedere all'acquisto di merce da parte di soggetti non identificati ed in alcun modo riconducibili alla Società attrice, considerazione che avvalora la tesi della Società attrice, vale a dire che tra lei e la convenuta non sia intervenuto alcun rapporto contrattuale.
Si sottolinea altresì che l'indicazione all'interno della e-mail con la quale la Società attrice avrebbe contattato per la prima volta la convenuta sia del numero di telefono di cui si è dato atto, sia dell'indirizzo di RB di VA (TO), non riconducibile alla Società, porta a ritenere che nemmeno l'indirizzo e-mail ” sia riferibile alla Società attrice o al suo legale Email_1
rappresentante, . Parte_1
Tanto premesso, non avendo parte convenuta provato l'esistenza di un rapporto contrattuale che giustificherebbe lo spostamento patrimoniale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Sulla domanda riconvenzionale della convenuta
In via riconvenzionale e subordinata alla revoca del decreto ingiuntivo, parte convenuta ha proposto domanda di condanna al risarcimento del danno extracontrattuale provocatole dall'attrice, la quale, nonostante avesse ricevuto in data 29.9.2020 la prima fattura per merce che non aveva mai ordinato, né ricevuto, aveva omesso di notiziarla di tale circostanza, cosicché ella aveva provveduto ad inviare anche la seconda spedizione del 6.10.2020.
A tal riguardo si osserva che la Suprema Corte ha di recente chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di pagina 11 di 13 risposta (v. Cass. S.U. n. 26727/24). Deve quindi affermarsi l'ammissibilità della domanda risarcitoria, in quanto discendente dalla medesima vicenda sostanziale che aveva dato origine alla pretesa monitoria e proposta in via alternativa.
Tanto premesso, si rileva che la condotta che la convenuta ritiene sia stata produttiva del danno è di natura omissiva, poiché ciò di cui la convenuta si lamenta è che l'attrice non la abbia tempestivamente avvertita del fatto che la prima fattura emessa dalla convenuta in data 29.9.2020 aveva ad oggetto merce mai ordinata, né consegnata, cosicché ella aveva eseguito anche la seconda consegna. In via del tutto assorbente, si osserva che, così come chiarito dalla Suprema Corte, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto (v. Cass. sent. n. 9067/18). Nel caso che ci occupa difettava in capo all'attrice qualsivoglia obbligo giuridico che le imponesse di informare la convenuta nell'immediatezza della ricezione della prima fattura che questa aveva ad oggetto merce che non aveva mai ordinato, né ricevuto. Pertanto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, non essendo stata offerta dalla convenuta prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva dell'attrice e il danno da lei subito.
Sulle reciproche domande risarcitorie ex art. 96, c.p.c.
Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attrice ai sensi della previsione di cui all'art. 96, c.p.c., poiché la difesa della convenuta non è stata connotata da mala fede o colpa grave.
Del pari, deve essere rigettata quella proposta dalla convenuta, stante l'accoglimento delle pretese attoree.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91, c.p.c., cosicché la convenuta è tenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00, calcolati avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda.
Del pari, le spese della CTU devono essere poste in via definitiva in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 1003/2021, introdotta da e Pt_1
nei confronti di ogni altra domanda rigettata, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2021, emesso dal Tribunale di Parma in data 20.1.2021;
pagina 12 di 13 2) Condanna a rifondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 5.077,00, oltre c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Controparte_1
Parma, 8 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
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