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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AS GI PAOLO, Relatore
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 597/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 10/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503150 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto del presente appello (n. 299/2025, sez. 1, depositata il 10/04/2025, notificata all'Ufficio in data 29/05/2025) la Corte di Giustizia di primo grado di Genova ha accolto, compensando le spese, il ricorso presentato da parte contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
TL301B503150/2023 (notificato in data 23/01/2024), con il quale l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di euro 72.648,76 a fronte di una perdita dichiarata di euro 93.065,00 recuperando a tassazione:
- ai fini delle imposte dirette, una maggiore Irpef di € 31.018, una maggiore addizionale regionale di
€ 1.829 ed una maggiore addizionale comunale di € 355, oltre maggiori contributi previdenziali per
€ 17.374;
- ai fini IRAP, una maggiore imposta pari ad € 633;
- ai fini Iva, una maggiore imposta pari ad € 55.652.
Con l'atto impositivo è stata altresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 112.695,30, determinata attraverso il criterio del cumulo giuridico, risultato più favorevole rispetto al cumulo materiale.
.Appella l'Ufficio:
a) sulla tempestiva notifica dell'avviso di accertamento, giusta l'operatività, nella specie, della proroga di 85 gg prevista dall'art. 67 del D.l. n. 18/2020;
b) sulla regolare attivazione del contraddittorio preventivo, stante la agevole riconoscibilità (da parte della Contribuente) dell'errore materiale da cui era inficiato l'invito all'adesione;
c) sulla fondatezza della pretesa impositiva, stante la genericità delle fatture, il mancato integrale pagamento delle medesime e il rapporto di parentela della ricorrente con i fornitori.
Resiste parte contribuente sui punti al richiamo di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
il giudice di primo grado ha puntualmente evidenziato la carenza di contraddittorio nel procedimento, comunque entrando nel merito e ritenendolo pure non consono all'instaurazione della vertenza.
in odierna fase di appello si può analizzare la questione punto per punto, ma risulta ictu oculi a questa
Corte, in sintonia con il primo giudice, dirimente l'errore pregiudiziale, non recuperato, dell'Ufficio per quanto attiene il contraddittorio, contraddittorio che se realizzato avrebbe consentito alla parte contribuente adeguato chiarimento nel merito dell'attività svolta, evitando cosi l'insorgere del contenzioso trattato;
l'errore materiale è evidente e quindi la violazione dell'art.
5-ter D.lgs. 1997, n. 218, essendo stata preclusa alla parte contribuente la possibilità di far valere e documentare circostanze fattuali idonee a superare le contestazioni.
Per tale motivo l'appello non può che essere respinto a conferma del primo corretto giudizio.
Valore controversia euro 89487,00
Le spese possono essere compensate in analogia alla confermata decisione di primo grado
P.Q.M.
Respinge l' appello. Spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AS GI PAOLO, Relatore
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 597/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 10/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503150 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto del presente appello (n. 299/2025, sez. 1, depositata il 10/04/2025, notificata all'Ufficio in data 29/05/2025) la Corte di Giustizia di primo grado di Genova ha accolto, compensando le spese, il ricorso presentato da parte contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
TL301B503150/2023 (notificato in data 23/01/2024), con il quale l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di euro 72.648,76 a fronte di una perdita dichiarata di euro 93.065,00 recuperando a tassazione:
- ai fini delle imposte dirette, una maggiore Irpef di € 31.018, una maggiore addizionale regionale di
€ 1.829 ed una maggiore addizionale comunale di € 355, oltre maggiori contributi previdenziali per
€ 17.374;
- ai fini IRAP, una maggiore imposta pari ad € 633;
- ai fini Iva, una maggiore imposta pari ad € 55.652.
Con l'atto impositivo è stata altresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 112.695,30, determinata attraverso il criterio del cumulo giuridico, risultato più favorevole rispetto al cumulo materiale.
.Appella l'Ufficio:
a) sulla tempestiva notifica dell'avviso di accertamento, giusta l'operatività, nella specie, della proroga di 85 gg prevista dall'art. 67 del D.l. n. 18/2020;
b) sulla regolare attivazione del contraddittorio preventivo, stante la agevole riconoscibilità (da parte della Contribuente) dell'errore materiale da cui era inficiato l'invito all'adesione;
c) sulla fondatezza della pretesa impositiva, stante la genericità delle fatture, il mancato integrale pagamento delle medesime e il rapporto di parentela della ricorrente con i fornitori.
Resiste parte contribuente sui punti al richiamo di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
il giudice di primo grado ha puntualmente evidenziato la carenza di contraddittorio nel procedimento, comunque entrando nel merito e ritenendolo pure non consono all'instaurazione della vertenza.
in odierna fase di appello si può analizzare la questione punto per punto, ma risulta ictu oculi a questa
Corte, in sintonia con il primo giudice, dirimente l'errore pregiudiziale, non recuperato, dell'Ufficio per quanto attiene il contraddittorio, contraddittorio che se realizzato avrebbe consentito alla parte contribuente adeguato chiarimento nel merito dell'attività svolta, evitando cosi l'insorgere del contenzioso trattato;
l'errore materiale è evidente e quindi la violazione dell'art.
5-ter D.lgs. 1997, n. 218, essendo stata preclusa alla parte contribuente la possibilità di far valere e documentare circostanze fattuali idonee a superare le contestazioni.
Per tale motivo l'appello non può che essere respinto a conferma del primo corretto giudizio.
Valore controversia euro 89487,00
Le spese possono essere compensate in analogia alla confermata decisione di primo grado
P.Q.M.
Respinge l' appello. Spese compensate