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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. RA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2594 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(C. F.: ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC AI;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di due prestazioni riservate rispettivamente ai ciechi civili (n. 044-220007055120, con decorrenza dal mese di novembre 2016) ed agli invalidi civili (n. 044- 2200007073022, con decorrenza dal mese di marzo 2018); che aveva percepito sulla prima provvidenza la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. n. 448/01 (c.d. aumento al milione), a decorrere dal mese di luglio 2020, sussistendo i requisiti reddituali;
che, in data
20.02.2024, riceveva due provvedimenti con i quali l' , per effetto del superamento dei limiti di CP_2 reddito, rideterminava l'importo della maggiorazione sociale spettantegli sulla prestazione n. 044-
220007055120, con pedissequa comunicazione del recupero della somma di euro 13.954,62, indebitamente percepita dal 01.07.2020 al 31.12.2023; che la pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1 era infondata ed i provvedimenti adottati dall' erano privi di motivazione;
che erano comunque CP_1 irripetibili le somme percepite, attesa la buona fede dell'accipiens che aveva riposto legittimo affidamento sulla spettanza delle erogazioni eseguite dall'Ente; che l'eventuale indebito era imputabile all' il quale aveva omesso di effettuare i controlli previsti dall'art. 13 D.L. n. 78/2010 CP_2 nelle sue Banche dati e presso quelle rese accessibili dalle altre amministrazioni per la verifica reddituale dell'assistito; tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della infondatezza della pretesa creditoria, la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti adottati dall' e la condanna CP_1 dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto della domanda, precisando: che il ricorrente, già CP_2 titolare di prestazioni di invalidità civile quale cieco civile (pensione ed indennità di accompagnamento) cat. INV CIV n. 07055120 con decorrenza dal 01.11.2016 e relativa maggiorazione (c.d. aumento al milione) sulla suddetta pensione, conseguiva, a partire dal mese di luglio 2020 (c.d. aumento al milione), a seguito di vittorioso esperimento di azione giudiziale, il riconoscimento della ulteriore pensione di invalidità civile con decorrenza dal 01.03.2018, stante la sussistenza di ulteriori gravi affezioni (oltre la cecità) comportanti lo stato di inabilità (cfr. sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 171/2022 del 15.03.2022); che, in ragione di tanto, l' procedeva, CP_1 nel mese di febbraio 2023, alla liquidazione della pensione cat. INV CIV n. 07073022, erogando anche gli arretrati per un importo complessivo di euro 19.339,58; che, a seguito della percezione di detto emolumento giudizialmente accertato, l'interessato perdeva, per ragioni reddituali, il titolo alla maggiorazione sociale nell'importo originariamente percepito (pari a circa 300,00 euro), spettandogli, dopo la ricostituzione reddituale, soltanto una maggiorazione di circa 20 euro, sicché
l'Istituto procedeva alla riliquidazione della prestazione Cat. INVCIV 07055120, dal 01.07.2020 al
31.12.2023, quantificando un debito a carico dell'assicurato di euro 13.954,62, a titolo di quote di maggiorazione sociale non spettanti per ragioni reddituali;
che, con nota del 20.02.2024, notificava tale indebito all'interessato, invitandolo a restituire quanto percepito senza titolo;
che gli emolumenti arretrati percepiti dal ricorrente nell'anno 2023, a seguito della liquidazione della pensione di invalidità civile riconosciuta dal Tribunale, venivano “spalmati” nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (dal 2018 al 2023) in base a quanto chiarito anche dalla Cassazione a Sezioni
Unite: “Nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.”
(Cass. Civ. Sez. Un. 15.06.2005, n. 12796); che, pertanto, in conseguenza della spettanza di tale provvidenza e della sua liquidazione, la maggiorazione sociale veniva rideterminata “ab origine” in quanto, per averne titolo, rilevavano anche i redditi esenti da IRPEF, tra cui le prestazioni di invalidità civile.
All'odierna udienza del 20.11.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La domanda è fondata.
Come l' deduce condivisibilmente, parte ricorrente non contesta l'operazione di CP_2 rideterminazione della maggiorazione sociale, né allega di averne titolo in misura superiore rispetto a quella che l' ha accertato in data 20.02.2024, con la conseguenza che la sussistenza CP_1 dell'indebita percezione di somme a titolo di maggiorazione sociale, per il periodo 01.07.2020 -
31.12.2023, è circostanza incontestata.
Il punto controverso attiene invece alla irripetibilità dell'indebito che l'assicurato eccepisce per assenza di dolo, con conseguente necessità di salvaguardare il suo legittimo affidamento nella titolarità del diritto a percepire la maggiorazione sociale nella misura erogata dall'Ente.
L'eccezione coglie nel segno.
E' vero che, come assume l' , il diritto alla maggiorazione sociale nella misura originariamente CP_1 corrisposta non è venuto meno per effetto di un errore in cui era incorso l'Ente al momento della liquidazione del beneficio, né in ragione di un'attività di verifica dei redditi dal Casellario Centrale dei pensionati o dalle Banche dati dell'Amministrazione Finanziaria a disposizione dell' bensì CP_2
a seguito della liquidazione, nell'anno 2023, di una ulteriore prestazione di invalidità, con decorrenza da marzo 2018, incidente sul titolo e sulla misura della maggiorazione sociale: epperò, la circostanza che l'erogazione indebita non sia dipesa da errore o da omissioni di controllo dei dati reddituali accessibili conosciuti e conoscibili, e/o da altri comportamenti negligenti dell' , non è elemento CP_1 sufficiente al riconoscimento in suo favore del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate all'assistito a titolo di maggiorazione sociale.
Infatti, quel che l' invoca come fatto sopravvenuto al di fuori dalla sfera del suo controllo e CP_2 conoscibilità rileva, nel contempo, per escludere il dolo del pensionato, il quale non poteva certo coscientemente prefigurarsi che il successivo riconoscimento giudiziale di un'ulteriore provvidenza,
a lui legittimamente spettante, avrebbe inciso sulla maggiorazione sociale della prima, riducendone l'entità per effetto del superamento della soglia legale reddituale.
In altri termini, se la situazione ostativa alla concessione della maggiorazione nella misura liquidata non poteva essere nota all'ente previdenziale facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, atteso che, al momento di liquidazione della maggiorazione negli importi successivamente oggetto di recupero, non esistevano ancora “in rerum natura” redditi incidenti sulla misura della stessa, deve ammettersi che analogo ragionamento vale anche per il pensionato.
Nella fattispecie, l'esigenza assistenziale garantita dalla maggiorazione sociale è venuta meno a causa della successiva erogazione di un'altra prestazione (con decorrenza retroattiva), e tanto esclude il dolo in capo al ricorrente in quanto, contrariamente alla tesi dell' , non può sostenersi che il CP_1 medesimo, promuovendo un giudizio per conseguire un'ulteriore prestazione assistenziale, doveva sapere che l'eventuale riconoscimento “retroattivo” della provvidenza, comportando una variazione della sua situazione reddituale, avrebbe inciso sul titolo alla maggiorazione “medio tempore” percepita sul trattamento già in essere.
Le superiori riflessioni rilevano sul momento a partire dal quale l'ente erogatore può ripetere l'indebito assistenziale determinato dal venire meno in capo all'assicurato dei requisiti reddituali previsti dalla legge.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: «l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens» (Cass. n. 28771/2018). La Suprema Corte ha ancora evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», atteso che tali prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Con particolare riferimento al superamento del requisito reddituale in relazione alle prestazioni “assistenziali” (come quella in esame), la medesima pronuncia ha statuito che
«l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito» (Cass.
n. 28771/2018 cit.).
Pertanto, riguardando la presente fattispecie un'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal venire meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge ed una volta escluso che l'accipiens versasse in dolo rispetto alla sua condizione reddituale, l' sarebbe ammesso a CP_2 ripetere le somme eventualmente pagate in esubero rispetto al dovuto, a titolo di maggiorazione sociale, soltanto successivamente al momento in cui è intervenuta la comunicazione di riliquidazione del 20.02.2024, ricognitiva del superamento del requisito reddituale, con la quale l'ente ha notificato l'indebito all'interessato, invitandolo a restituire quanto percepito senza titolo.
Poiché, nel caso concreto, la suddetta nota del 20.02.2024 ha quantificato in euro 13.954,62 la somma da recuperare indebitamente percepita dall'interessato (a titolo di maggiorazione sociale sulla prestazione n. 044-220007055120), nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2023, è evidente che tale somma non sia ripetibile dall' in quanto erogata prima dell'intervento del provvedimento del CP_2
20.02.2024.
L' dovrà conseguentemente restituire le somme che, ai fini del recupero dell'indebito di cui CP_1 al suddetto provvedimento del 20.02.2024, abbia eventualmente trattenute sulla pensione cat. INV
CIV n. 07055120, di cui è titolare parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara, per le causali esposte in motivazione, che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione in favore dell' della somma di € 13.954,62, che l'ente le ha richiesto, quale recupero CP_2 dell'indebito, con la comunicazione di riliquidazione del 20.02.2024;
2) condanna l' a restituire a parte attrice le somme che, ai fini del recupero dell'indebito di cui CP_2 al suddetto provvedimento del 20.02.2024, abbia eventualmente trattenute sulla pensione cat. INV
CIV n. 07055120, di cui è titolare il ricorrente;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per CP_2 onorario, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RA AR
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. RA AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2594 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(C. F.: ), nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NC AI;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di due prestazioni riservate rispettivamente ai ciechi civili (n. 044-220007055120, con decorrenza dal mese di novembre 2016) ed agli invalidi civili (n. 044- 2200007073022, con decorrenza dal mese di marzo 2018); che aveva percepito sulla prima provvidenza la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. n. 448/01 (c.d. aumento al milione), a decorrere dal mese di luglio 2020, sussistendo i requisiti reddituali;
che, in data
20.02.2024, riceveva due provvedimenti con i quali l' , per effetto del superamento dei limiti di CP_2 reddito, rideterminava l'importo della maggiorazione sociale spettantegli sulla prestazione n. 044-
220007055120, con pedissequa comunicazione del recupero della somma di euro 13.954,62, indebitamente percepita dal 01.07.2020 al 31.12.2023; che la pretesa restitutoria avanzata dall' CP_1 era infondata ed i provvedimenti adottati dall' erano privi di motivazione;
che erano comunque CP_1 irripetibili le somme percepite, attesa la buona fede dell'accipiens che aveva riposto legittimo affidamento sulla spettanza delle erogazioni eseguite dall'Ente; che l'eventuale indebito era imputabile all' il quale aveva omesso di effettuare i controlli previsti dall'art. 13 D.L. n. 78/2010 CP_2 nelle sue Banche dati e presso quelle rese accessibili dalle altre amministrazioni per la verifica reddituale dell'assistito; tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della infondatezza della pretesa creditoria, la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti adottati dall' e la condanna CP_1 dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto della domanda, precisando: che il ricorrente, già CP_2 titolare di prestazioni di invalidità civile quale cieco civile (pensione ed indennità di accompagnamento) cat. INV CIV n. 07055120 con decorrenza dal 01.11.2016 e relativa maggiorazione (c.d. aumento al milione) sulla suddetta pensione, conseguiva, a partire dal mese di luglio 2020 (c.d. aumento al milione), a seguito di vittorioso esperimento di azione giudiziale, il riconoscimento della ulteriore pensione di invalidità civile con decorrenza dal 01.03.2018, stante la sussistenza di ulteriori gravi affezioni (oltre la cecità) comportanti lo stato di inabilità (cfr. sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 171/2022 del 15.03.2022); che, in ragione di tanto, l' procedeva, CP_1 nel mese di febbraio 2023, alla liquidazione della pensione cat. INV CIV n. 07073022, erogando anche gli arretrati per un importo complessivo di euro 19.339,58; che, a seguito della percezione di detto emolumento giudizialmente accertato, l'interessato perdeva, per ragioni reddituali, il titolo alla maggiorazione sociale nell'importo originariamente percepito (pari a circa 300,00 euro), spettandogli, dopo la ricostituzione reddituale, soltanto una maggiorazione di circa 20 euro, sicché
l'Istituto procedeva alla riliquidazione della prestazione Cat. INVCIV 07055120, dal 01.07.2020 al
31.12.2023, quantificando un debito a carico dell'assicurato di euro 13.954,62, a titolo di quote di maggiorazione sociale non spettanti per ragioni reddituali;
che, con nota del 20.02.2024, notificava tale indebito all'interessato, invitandolo a restituire quanto percepito senza titolo;
che gli emolumenti arretrati percepiti dal ricorrente nell'anno 2023, a seguito della liquidazione della pensione di invalidità civile riconosciuta dal Tribunale, venivano “spalmati” nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (dal 2018 al 2023) in base a quanto chiarito anche dalla Cassazione a Sezioni
Unite: “Nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.”
(Cass. Civ. Sez. Un. 15.06.2005, n. 12796); che, pertanto, in conseguenza della spettanza di tale provvidenza e della sua liquidazione, la maggiorazione sociale veniva rideterminata “ab origine” in quanto, per averne titolo, rilevavano anche i redditi esenti da IRPEF, tra cui le prestazioni di invalidità civile.
All'odierna udienza del 20.11.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La domanda è fondata.
Come l' deduce condivisibilmente, parte ricorrente non contesta l'operazione di CP_2 rideterminazione della maggiorazione sociale, né allega di averne titolo in misura superiore rispetto a quella che l' ha accertato in data 20.02.2024, con la conseguenza che la sussistenza CP_1 dell'indebita percezione di somme a titolo di maggiorazione sociale, per il periodo 01.07.2020 -
31.12.2023, è circostanza incontestata.
Il punto controverso attiene invece alla irripetibilità dell'indebito che l'assicurato eccepisce per assenza di dolo, con conseguente necessità di salvaguardare il suo legittimo affidamento nella titolarità del diritto a percepire la maggiorazione sociale nella misura erogata dall'Ente.
L'eccezione coglie nel segno.
E' vero che, come assume l' , il diritto alla maggiorazione sociale nella misura originariamente CP_1 corrisposta non è venuto meno per effetto di un errore in cui era incorso l'Ente al momento della liquidazione del beneficio, né in ragione di un'attività di verifica dei redditi dal Casellario Centrale dei pensionati o dalle Banche dati dell'Amministrazione Finanziaria a disposizione dell' bensì CP_2
a seguito della liquidazione, nell'anno 2023, di una ulteriore prestazione di invalidità, con decorrenza da marzo 2018, incidente sul titolo e sulla misura della maggiorazione sociale: epperò, la circostanza che l'erogazione indebita non sia dipesa da errore o da omissioni di controllo dei dati reddituali accessibili conosciuti e conoscibili, e/o da altri comportamenti negligenti dell' , non è elemento CP_1 sufficiente al riconoscimento in suo favore del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate all'assistito a titolo di maggiorazione sociale.
Infatti, quel che l' invoca come fatto sopravvenuto al di fuori dalla sfera del suo controllo e CP_2 conoscibilità rileva, nel contempo, per escludere il dolo del pensionato, il quale non poteva certo coscientemente prefigurarsi che il successivo riconoscimento giudiziale di un'ulteriore provvidenza,
a lui legittimamente spettante, avrebbe inciso sulla maggiorazione sociale della prima, riducendone l'entità per effetto del superamento della soglia legale reddituale.
In altri termini, se la situazione ostativa alla concessione della maggiorazione nella misura liquidata non poteva essere nota all'ente previdenziale facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, atteso che, al momento di liquidazione della maggiorazione negli importi successivamente oggetto di recupero, non esistevano ancora “in rerum natura” redditi incidenti sulla misura della stessa, deve ammettersi che analogo ragionamento vale anche per il pensionato.
Nella fattispecie, l'esigenza assistenziale garantita dalla maggiorazione sociale è venuta meno a causa della successiva erogazione di un'altra prestazione (con decorrenza retroattiva), e tanto esclude il dolo in capo al ricorrente in quanto, contrariamente alla tesi dell' , non può sostenersi che il CP_1 medesimo, promuovendo un giudizio per conseguire un'ulteriore prestazione assistenziale, doveva sapere che l'eventuale riconoscimento “retroattivo” della provvidenza, comportando una variazione della sua situazione reddituale, avrebbe inciso sul titolo alla maggiorazione “medio tempore” percepita sul trattamento già in essere.
Le superiori riflessioni rilevano sul momento a partire dal quale l'ente erogatore può ripetere l'indebito assistenziale determinato dal venire meno in capo all'assicurato dei requisiti reddituali previsti dalla legge.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: «l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens» (Cass. n. 28771/2018). La Suprema Corte ha ancora evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», atteso che tali prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1). Con particolare riferimento al superamento del requisito reddituale in relazione alle prestazioni “assistenziali” (come quella in esame), la medesima pronuncia ha statuito che
«l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito» (Cass.
n. 28771/2018 cit.).
Pertanto, riguardando la presente fattispecie un'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal venire meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge ed una volta escluso che l'accipiens versasse in dolo rispetto alla sua condizione reddituale, l' sarebbe ammesso a CP_2 ripetere le somme eventualmente pagate in esubero rispetto al dovuto, a titolo di maggiorazione sociale, soltanto successivamente al momento in cui è intervenuta la comunicazione di riliquidazione del 20.02.2024, ricognitiva del superamento del requisito reddituale, con la quale l'ente ha notificato l'indebito all'interessato, invitandolo a restituire quanto percepito senza titolo.
Poiché, nel caso concreto, la suddetta nota del 20.02.2024 ha quantificato in euro 13.954,62 la somma da recuperare indebitamente percepita dall'interessato (a titolo di maggiorazione sociale sulla prestazione n. 044-220007055120), nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2023, è evidente che tale somma non sia ripetibile dall' in quanto erogata prima dell'intervento del provvedimento del CP_2
20.02.2024.
L' dovrà conseguentemente restituire le somme che, ai fini del recupero dell'indebito di cui CP_1 al suddetto provvedimento del 20.02.2024, abbia eventualmente trattenute sulla pensione cat. INV
CIV n. 07055120, di cui è titolare parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accerta e dichiara, per le causali esposte in motivazione, che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione in favore dell' della somma di € 13.954,62, che l'ente le ha richiesto, quale recupero CP_2 dell'indebito, con la comunicazione di riliquidazione del 20.02.2024;
2) condanna l' a restituire a parte attrice le somme che, ai fini del recupero dell'indebito di cui CP_2 al suddetto provvedimento del 20.02.2024, abbia eventualmente trattenute sulla pensione cat. INV
CIV n. 07055120, di cui è titolare il ricorrente;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per CP_2 onorario, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RA AR