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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel.ed est. dr Andrea Francesco Pirola Consigliere dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1789/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
D'Ambrosio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito Urbino, Piazzale Gonzaga n. 2, in forza di procura alle liti in atti;
- appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1
) e C.F. e P.IVA ), P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Antonino Geronimo La Russa, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito Milano, Corso di Porta Vittoria n.18, in forza di procura alle liti in atti;
- appellate-
pagina 1 di 10 All'esito dell'udienza del 25.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.
**** CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento dei formulati motivi d'appello, contrariis reiectis, così statuire:
- In via preliminare istruttoria, rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova (per testi e CTU) richiesti in primo grado con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c., il cui contenuto ha da intendersi quivi integralmente richiamato e ritrascritto
- In via principale, accertare e dichiarare la civile ed esclusiva ovvero, in mero subordine, concorsuale responsabilità della struttura sanitaria e, per essa, della relativa compagnia di assicurazioni in relazione all'evento dannoso occorso alla Sig.ra , Parte_1 come descritto in atti e, per l'effetto, condannare la stessa struttura e la relativa compagnia di assicurazione, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale) patiti dall'appellante in conseguenza dell'evento de quo, così come analiticamente indicati in atti, mediante il pagamento in favore della stessa della somma complessiva pari ad € 158.168,00 a titolo di danno non patrimoniale, in relazione alle diverse causali descritte in atti, in ogni caso oltre rimborso delle spese di CTU e CTP relativamente al procedimento per ATP presupposto, salva maggior o minor somma ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa ex 1226 c.c., oltre danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro specifica e di guadagno nella misura da determinarsi previo espletamento di apposita CTU medico-legale.
Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ivi compreso rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P. relative al procedimento per ATP svoltosi dinanzi al
Tribunale di Urbino (Rg n. 914/2018).”.
Per Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali;
In via principale: rigettare per i motivi dedotti in narrativa l'impugnazione interposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 11160/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 30 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 29651/2021;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
In via istruttoria: si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti in quanto ininfluenti ai fini del giudizio. Con ogni utile riserva.”.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, Controparte_1
e (“ ”) – quale assicuratrice della prima – Controparte_2 Controparte_2 esponendo:
- che in data 12 giugno 2010, presso l' di Milano, era stata sottoposta ad un Controparte_1 intervento di epatectomia e trapianto epato-renale;
- che in occasione degli esami di screening per l'epatite B, eseguiti in data 19 gennaio 2011 presso il reparto di Scienze Neurologiche del medesimo ospedale, le era stata riscontrata la positività a tale infezione, nonostante tutti i controlli preliminari e i follow up di routine, effettuati sia sulla paziente medesima sia sul fegato del donatore, avessero inizialmente dato esito negativo circa la presenza di marcatori virali dell'epatite B ed attestato la regolare e persistente funzionalità del rene trapiantato;
- che, al fine di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'intervento di trapianto epato- renale e la successiva insorgenza dell'infezione da epatite B, l'attrice aveva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale di Urbino (Rg
n. 914/2018);
- che la compagnia di assicurazioni ( ) della struttura sanitaria le aveva rifiutato Controparte_2 qualsiasi forma di risarcimento, anche in misura corrispondente alla percentuale di danno biologico permanente (5%) stimata dal CTU nominato nelle more di detto procedimento di
ATP, Dott. Per_1
Alla luce di quanto precede chiedeva riconoscersi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_2 dedotto e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, con sentenza n. 11160/2024 pubblicata in data 30.12.2024, così decideva: “respinge le domande proposte da parte attrice;
pone gli oneri di CTU, come liquidati nel procedimento di ATP n. 914/2018 RG Tribunale di
Urbino, definitivamente a carico dell'attrice; compensa interamente le spese processuali tra le parti.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i Parte_1 motivi in seguito esposti.
Si sono costituite congiuntamente e , insistendo per il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame. pagina 3 di 10 All'esito della prima udienza del 14.10.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. ha fissato davanti a sé, l'udienza del 5 maggio 2026, poi anticipata ex art.350 bis c.p.c. al 25 novembre 2025, per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice sulla base delle osservazioni rese nella già citata consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo ex art. 696 c.p.c., che, in quanto “motivata in modo chiaro e persuasivo”, ha permesso a dire del primo decidente di ricostruire dettagliatamente la vicenda clinica della sig.ra Pt_1
In particolare, in tale relazione il consulente:
- ha ritenuto innanzitutto “del tutto improbabile” (cfr. pag. 56 CTU) che l'infezione potesse essere derivata dal trapianto renale, in quanto il donatore era risultato negativo a tutti i marcatori virali per epatite B, le trasfusioni di sangue erano state eseguite anch'esse su unità testate con esito negativo e la positività ai marcatori dell'infezione era comparsa solo sette mesi dopo l'intervento, a fronte di numerosi test precedenti negativi;
- ha riconosciuto in via teorica la possibilità di un'origine nosocomiale dell'infezione - dal momento che non vi era certezza che tra gli emoderivati trasfusi non fossero stati presenti donatori con infezione da HBV occulta, poiché nessuno dei donatori medesimi era stato sottoposto a ricerca anti-HBc (ovverosia un esame del sangue finalizzato alla diagnosi del virus
HBV) – ma ha ribadito di non poter rilevare alcun profilo di responsabilità in capo ai sanitari, in quanto i protocolli di selezione del sangue erano stati conformi alla normativa vigente;
- ha sottolineato che, per quanto fosse “teoricamente possibile che si tratti di un caso nosocomiale acquisito in corso di ricovero continuativo a seguito di criticità nel corso dell'assistenza sanitaria” (cfr. pag. 73 CTU),
l'insorgere dell'infezione a causa di un contagio extraospedaliero rimane il fattore di rischio statisticamente più probabile, alla luce dei dati epidemiologici nazionali disponibili (secondo cui i trattamenti estetici sono causa di infezione da HBV nel 35% dei casi, a fronte di un solo 12% attribuibile ad un'origine sanitaria/nosocomiale), e che nella specie la stessa paziente aveva riferito (come risultante dalla relazione datata 22.4.2013 redatta dal prof. Persona_3
Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di fegato della ) di Controparte_1 essersi sottoposta a pedicure con strumenti non sterilizzati.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'infezione contratta dalla Pt_1
pagina 4 di 10 riconducibile di per sé anche a fattori esterni alla struttura sanitaria, e in particolare all'utilizzo di strumenti contaminati durante l'esecuzione di trattamenti estetici.
A sostegno, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio nel contesto della responsabilità sanitaria, ribadendo che incombe sul paziente la prova del nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno, qui insussistente, e che in ogni caso le condotte dei sanitari– quali l'atteggiamento attendista rispetto alla mancata risposta vaccinale e l'incompletezza dei controlli pre-trapianto – non potevano essere considerate causalmente rilevanti, in assenza di prova che, a fronte di un comportamento più diligente, l'attrice avrebbe sviluppato una risposta immunitaria efficace.
^^^^ L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Pt_1
1) Primo motivo. Il Tribunale avrebbe errato nell'avere escluso il nesso causale tra le condotte dei sanitari e l'infezione da HBV, ritenendo che il contagio potesse essersi verificato con pari (se non maggiore) probabilità in occasione di un trattamento estetico (pedicure) successivo alla dimissione.
In particolare, secondo l'appellante la prospettata eziologia alternativa – fondata sul riferimento, peraltro informale e non documentato, a presunti strumenti non sterilizzati utilizzati nel corso della pedicure – non sarebbe stata supportata da alcun riscontro concreto, né da qualsivoglia accertamento sul quando, dove e se tali trattamenti fossero stati effettivamente eseguiti. Si tratterebbe pertanto di una mera ipotesi astratta, priva di attendibilità e soccombente, sotto il profilo probatorio, rispetto alla pluralità di elementi indicativi dell'origine nosocomiale dell'infezione, tra i quali vengono richiamati: la piena compatibilità temporale tra intervento e ricovero (giugno 2010) e la successiva sieroconversione
(gennaio 2011); le molteplici trasfusioni di emoderivati da 41 donatori, con immunodepressione iatrogena conseguente al trapianto;
l'assenza, nei sei mesi precedenti il riscontro dell'infezione, di altri fattori di rischio documentati (cure dentistiche, terapie iniettive, prelievi, ecc.); la mancata adozione da parte dei sanitari delle misure preventive dovute, pur in presenza di una paziente non responder al vaccino anti-HBV e quindi altamente suscettibile.
Sostiene che il Tribunale ha fatto erroneo ricorso a criteri meramente statistici (maggiore frequenza generale del contagio da trattamenti estetici rispetto a quello nosocomiale), anziché applicare il principio civilistico della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”), da intendersi come probabilità logica e non statistica, omettendo il necessario confronto concreto tra le possibili cause alternative ed attribuendo indebitamente pari credibilità a un'ipotesi priva di riscontri documentali e non verificata.
pagina 5 di 10 In tal senso l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella ricostruzione causale civile, deve individuarsi la causa dotata del «maggiore supporto probatorio complessivo», non essendo richiesta né la certezza assoluta né l'esclusione teorica di qualsiasi altra origine ipotetica e nel caso di specie, l'origine nosocomiale sarebbe la causa dotata della maggiore plausibilità logico-razionale.
2) Secondo motivo. L'appellante censura innanzitutto la sentenza per avere il primo giudice omesso di valutare se la responsabilità dell'evento potesse essere ricondotta alla condotta dei sanitari, per non aver i medesimi praticato la dovuta profilassi, esponendo così la paziente ad un maggior rischio di contrarre l'infezione, nonché per aver apoditticamente equiparato – in termini probabilistici – due possibili eziologie del contagio (l'origine sanitaria e il trattamento estetico), senza verificare se la paziente si fosse davvero sottoposta a pedicure nel periodo rilevante.
Inoltre, l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale per cui l'eventuale trasmissione dell'infezione attraverso l'ipotizzato trattamento estetico avrebbe integrato una causa estranea alla sfera di rischio controllabile dai sanitari, non avendo considerato l'ulteriore profilo di responsabilità derivante dall'omessa profilassi anti-HBV, che, ove eseguita, avrebbe reso la paziente meno suscettibile all'infezione a prescindere dall'origine della stessa.
^^^^
Le appellate e si sono costituite congiuntamente chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
****
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato.
I due motivi di gravame vanno analizzati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il criterio di accertamento del nesso di causa nel giudizio civile, correttamente richiamato dal Tribunale, come noto, è quello del “più probabile che non” che, qualora l'evento dannoso sia riconducibile a una pluralità di cause, va declinato nel senso che il giudice di merito è tenuto, in primo luogo, a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili;
in secondo luogo, dovrà analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili;
tra queste, infine, sceglierà quelle che presentino, secondo un argomento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (ex pluris: Cass. n. 25884/2022).
pagina 6 di 10 L'appellante nel caso in esame concentra anzitutto le proprie censure sul rilievo dato dal Tribunale al trattamento estetico (pedicure) cui la paziente si sarebbe sottoposta successivamente all'intervento e in grado, secondo i dati epidemiologici disponibili, di rappresentare una giustificazione causale dell'infezione da HBV statisticamente più probabile rispetto al contagio nosocomiale;
trattamento estetico la cui effettiva esecuzione, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe tuttavia omesso di accertare compiutamente (sul quando, dove e se).
Osserva sul punto il Collegio che, in realtà, detta eziologia alternativa non è stata semplicemente
“ipotizzata” dal Tribunale, ma resa concreta dalle stesse affermazioni della poiché, a ben Pt_1 vedere, non è affatto smentito (neanche con l'atto d'appello) che lei stessa abbia riferito quanto riportato dal prof. (Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di fegato Per_3 della , e cioè che durante questo ricovero, per approfondimento Controparte_1 diagnostico sul calo del visus, dal 18.1 al 26.1/2011, presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche dell'Università, pur non essendoci documentazione scritta,“la paziente riferiva che come situazione a rischio ricordava solo la persona che faceva il pedicure con strumenti che non erano sterilizzati”.
Vero è che, sotto il profilo probatorio, quanto riportato in detto “scritto proveniente da terzi” non è certo equiparabile a confessione stragiudiziale resa a terzi (perché oltretutto riporta una dichiarazione verbale resa dalla non all'autore dello scritto medesimo bensì a soggetti Pt_1 non identificati, genericamente componenti il reparto di Neurologia, che a loro volta l'hanno riportata al prof;
tuttavia, una volta non smentito il fatto storico dell'esser stata resa Per_3 quella dichiarazione, la sua valenza è liberamente apprezzabile dal giudice.
Al riguardo, mentre da un lato resta indifferente che non sia stato indicato ed accertato di quale centro estetico si trattasse, dall'altro, la logica stessa della richiesta di informazioni in quel contesto, con relativa risposta, lascia intendere che il fatto fosse avvenuto in epoca prossima e successiva al ricovero e non certo risalente ad epoca così remota da non interferire con l'indagine sulle cause.
Inoltre, il dato statistico riportato dal primo giudice - e cioè che i trattamenti estetici sono causa di infezione da HBV nel 35% dei casi, a fronte di un solo 12% attribuibile ad un'origine sanitaria/nosocomiale) - soccorre solo nel senso che proprio la circostanza di fatto riferita,
pagina 7 di 10 lungi dall'esser indifferente nel novero delle alternative possibili, ne rappresenta sicuramente una, ed anzi proprio la più plausibile.
Ma anche ad escludere – così affermando la valenza nulla di quel passo della relazione- che la pedicure sia mai stata eseguita (ovvero eseguita in tempi non compatibili con il periodo di incubazione) la tesi dell'appellante non conduce ai risultati da lei auspicati.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente, per il danneggiato, escludere l'eziologia alternativa, rimanendo in ogni caso suo onere dimostrare positivamente (secondo il criterio del più probabile che non), anche in via presuntiva, il nesso di causa, ossia che il ricovero e le procedure sanitarie siano state, del tutto verosimilmente, la causa diretta dell'infezione, fermo che nel caso questa rimanga incerta, la domanda risarcitoria del paziente deve essere respinta (Cass. n.188/2022);
Non basta, dunque, escludere che detta infezione sia derivata dal trattamento estetico, ma occorre provare il fattore causale specifico prospettato, che non può limitarsi alla mera compatibilità temporale tra periodo di incubazione e ricovero ospedaliero e connesse trasfusioni (“stimato in media in 6 mesi” -
v. CTU) posto che, semplicemente, tale dato lascia aperta quella possibilità, ma non per questo la fa assurgere a causa più probabile.
Dalla valutazione del compendio probatorio, piuttosto, alla luce della CTU –puntuale e completa e con adeguati riferimenti scientifici, così da rendere non accoglibile l'istanza di rinnovazione della stessa formulata dall'appellante- il nesso causale con il sorgere dell'infezione è stato 1) totalmente escluso rispetto al trapianto renale per eventuale positività occulta del donatore o della paziente stessa;
2) considerato solo “teoricamente possibile” se correlato alle successive multiple trasfusioni di emoderivati durante e subito dopo l'intervento (mentre si trovava, dal 12 al 16 giungo, in terapia intensiva).
In particolare, ha chiarito il CTU che “i 41 donatori furono sottoposti a ricerca del Dna virale per HBV con tecnologia NAT (adottata a quell'epoca) risultata negativa e che nessuno dei 37 che hanno proseguito a donare sangue nel look-after è risultato positivo per HBV (HBsAg e NAT per HBV-DNA)” e che se è vero che nessuno dei donatori è stato sottoposto a ricerca anti-HBc questa non era prevista per legge;
per concludere che “non vi è certezza che fra di essi non fossero presenti donatori con infezione da
HBV occulta, dato che la tecnologia NAT di ricerca dell'HBV-DNA riduce percentualmente il rischio di trasmissione di HBV ma non lo esclude in termini assoluti nel caso in cui in donatori con infezione occulta una potenziale minima riattivazione della replicazione virale sotto i livelli soglia di identificazione del sistema diagnostico sia in grado di trasmettere l'infezione”. pagina 8 di 10 Pur dunque non esclusa in termini assoluti, la probabilità che la contrazione dell'infezione sia stata causata dalle trasfusioni - tutte avvenute seguendo i parametri di legge (“tutte testate per essere negative per il virus B.” p. 55 c.t.u.) e con margine di rischio minimo- deve ritenersi inferiore a quella di contrazione extra-ospedaliera e scartata in quanto gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano una grado di conferma "debole" e scarsamente credibile rispetto alle altre, così da non raggiungere la soglia sufficiente per ritenere provato il nesso di causa, tanto più considerando che la paziente venne dimessa in data 25.07.2010 e controllata con visite periodiche risultate negative per infezione da HBV ancora nell'agosto e settembre 2010.
Inoltre, come opportunamente chiarito dal primo decidente con richiamo alla relazione di
CTU, anche qualora “l'infezione fosse stata contratta nel corso delle trasfusioni per la presenza di sangue proveniente da donatore con infezione occulta, il comportamento dei non è censurabile in quanto i criteri CP_4 di selezione del sangue trasfuso era aderente a quanto previsto dalla legge.”
La circostanza poi che ella “arrivò dunque al trapianto come non responder al vaccino anti epatite B e quindi in condizione di suscettibilità per questa infezione” e che “sarebbe stata indicata la somministrazione di una o meglio tre dosi addizionali di vaccino che avrebbero dato delle chance di risposta al vaccino”, non significa necessariamente che abbia contratto l'infezione in quella occasione, ma solo che rimaneva persona astrattamente suscettibile di quel rischio;
non essendo poi la LI un
“soggetto immunocompetente” non è possibile “affermare che ove fosse stata messa in atto la condotta dovuta la risposta al vaccino sarebbe stata un evento probabile o perlomeno più probabile che non”, così che non può neanche addossarsi alla struttura la responsabilità anche per eventuali infezioni extra- ospedaliere
In definitiva, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, va respinto l'appello e confermata la impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
P.T.M
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11160/2024, che integralmente conferma.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore delle appellate e Controparte_1 Controparte_2
che liquida (scaglione da € 52.001,00 a € 260.00,00), per ciascuna, in complessivi € 5.000,00,
[...] oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del
15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 3.12.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Seconda sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel.ed est. dr Andrea Francesco Pirola Consigliere dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1789/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
D'Ambrosio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito Urbino, Piazzale Gonzaga n. 2, in forza di procura alle liti in atti;
- appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1
) e C.F. e P.IVA ), P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Antonino Geronimo La Russa, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito Milano, Corso di Porta Vittoria n.18, in forza di procura alle liti in atti;
- appellate-
pagina 1 di 10 All'esito dell'udienza del 25.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.
**** CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento dei formulati motivi d'appello, contrariis reiectis, così statuire:
- In via preliminare istruttoria, rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova (per testi e CTU) richiesti in primo grado con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c., il cui contenuto ha da intendersi quivi integralmente richiamato e ritrascritto
- In via principale, accertare e dichiarare la civile ed esclusiva ovvero, in mero subordine, concorsuale responsabilità della struttura sanitaria e, per essa, della relativa compagnia di assicurazioni in relazione all'evento dannoso occorso alla Sig.ra , Parte_1 come descritto in atti e, per l'effetto, condannare la stessa struttura e la relativa compagnia di assicurazione, in solido tra loro, all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale) patiti dall'appellante in conseguenza dell'evento de quo, così come analiticamente indicati in atti, mediante il pagamento in favore della stessa della somma complessiva pari ad € 158.168,00 a titolo di danno non patrimoniale, in relazione alle diverse causali descritte in atti, in ogni caso oltre rimborso delle spese di CTU e CTP relativamente al procedimento per ATP presupposto, salva maggior o minor somma ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa ex 1226 c.c., oltre danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro specifica e di guadagno nella misura da determinarsi previo espletamento di apposita CTU medico-legale.
Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ivi compreso rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P. relative al procedimento per ATP svoltosi dinanzi al
Tribunale di Urbino (Rg n. 914/2018).”.
Per Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali;
In via principale: rigettare per i motivi dedotti in narrativa l'impugnazione interposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza
n. 11160/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 30 dicembre 2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 29651/2021;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
In via istruttoria: si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli appellanti in quanto ininfluenti ai fini del giudizio. Con ogni utile riserva.”.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, Controparte_1
e (“ ”) – quale assicuratrice della prima – Controparte_2 Controparte_2 esponendo:
- che in data 12 giugno 2010, presso l' di Milano, era stata sottoposta ad un Controparte_1 intervento di epatectomia e trapianto epato-renale;
- che in occasione degli esami di screening per l'epatite B, eseguiti in data 19 gennaio 2011 presso il reparto di Scienze Neurologiche del medesimo ospedale, le era stata riscontrata la positività a tale infezione, nonostante tutti i controlli preliminari e i follow up di routine, effettuati sia sulla paziente medesima sia sul fegato del donatore, avessero inizialmente dato esito negativo circa la presenza di marcatori virali dell'epatite B ed attestato la regolare e persistente funzionalità del rene trapiantato;
- che, al fine di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'intervento di trapianto epato- renale e la successiva insorgenza dell'infezione da epatite B, l'attrice aveva promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale di Urbino (Rg
n. 914/2018);
- che la compagnia di assicurazioni ( ) della struttura sanitaria le aveva rifiutato Controparte_2 qualsiasi forma di risarcimento, anche in misura corrispondente alla percentuale di danno biologico permanente (5%) stimata dal CTU nominato nelle more di detto procedimento di
ATP, Dott. Per_1
Alla luce di quanto precede chiedeva riconoscersi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituivano in giudizio e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 Controparte_2 dedotto e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, con sentenza n. 11160/2024 pubblicata in data 30.12.2024, così decideva: “respinge le domande proposte da parte attrice;
pone gli oneri di CTU, come liquidati nel procedimento di ATP n. 914/2018 RG Tribunale di
Urbino, definitivamente a carico dell'attrice; compensa interamente le spese processuali tra le parti.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma integrale per i Parte_1 motivi in seguito esposti.
Si sono costituite congiuntamente e , insistendo per il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame. pagina 3 di 10 All'esito della prima udienza del 14.10.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. ha fissato davanti a sé, l'udienza del 5 maggio 2026, poi anticipata ex art.350 bis c.p.c. al 25 novembre 2025, per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto le pretese di parte attrice sulla base delle osservazioni rese nella già citata consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo ex art. 696 c.p.c., che, in quanto “motivata in modo chiaro e persuasivo”, ha permesso a dire del primo decidente di ricostruire dettagliatamente la vicenda clinica della sig.ra Pt_1
In particolare, in tale relazione il consulente:
- ha ritenuto innanzitutto “del tutto improbabile” (cfr. pag. 56 CTU) che l'infezione potesse essere derivata dal trapianto renale, in quanto il donatore era risultato negativo a tutti i marcatori virali per epatite B, le trasfusioni di sangue erano state eseguite anch'esse su unità testate con esito negativo e la positività ai marcatori dell'infezione era comparsa solo sette mesi dopo l'intervento, a fronte di numerosi test precedenti negativi;
- ha riconosciuto in via teorica la possibilità di un'origine nosocomiale dell'infezione - dal momento che non vi era certezza che tra gli emoderivati trasfusi non fossero stati presenti donatori con infezione da HBV occulta, poiché nessuno dei donatori medesimi era stato sottoposto a ricerca anti-HBc (ovverosia un esame del sangue finalizzato alla diagnosi del virus
HBV) – ma ha ribadito di non poter rilevare alcun profilo di responsabilità in capo ai sanitari, in quanto i protocolli di selezione del sangue erano stati conformi alla normativa vigente;
- ha sottolineato che, per quanto fosse “teoricamente possibile che si tratti di un caso nosocomiale acquisito in corso di ricovero continuativo a seguito di criticità nel corso dell'assistenza sanitaria” (cfr. pag. 73 CTU),
l'insorgere dell'infezione a causa di un contagio extraospedaliero rimane il fattore di rischio statisticamente più probabile, alla luce dei dati epidemiologici nazionali disponibili (secondo cui i trattamenti estetici sono causa di infezione da HBV nel 35% dei casi, a fronte di un solo 12% attribuibile ad un'origine sanitaria/nosocomiale), e che nella specie la stessa paziente aveva riferito (come risultante dalla relazione datata 22.4.2013 redatta dal prof. Persona_3
Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di fegato della ) di Controparte_1 essersi sottoposta a pedicure con strumenti non sterilizzati.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'infezione contratta dalla Pt_1
pagina 4 di 10 riconducibile di per sé anche a fattori esterni alla struttura sanitaria, e in particolare all'utilizzo di strumenti contaminati durante l'esecuzione di trattamenti estetici.
A sostegno, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di onere probatorio nel contesto della responsabilità sanitaria, ribadendo che incombe sul paziente la prova del nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno, qui insussistente, e che in ogni caso le condotte dei sanitari– quali l'atteggiamento attendista rispetto alla mancata risposta vaccinale e l'incompletezza dei controlli pre-trapianto – non potevano essere considerate causalmente rilevanti, in assenza di prova che, a fronte di un comportamento più diligente, l'attrice avrebbe sviluppato una risposta immunitaria efficace.
^^^^ L'appellante critica tale decisione per i seguenti motivi. Pt_1
1) Primo motivo. Il Tribunale avrebbe errato nell'avere escluso il nesso causale tra le condotte dei sanitari e l'infezione da HBV, ritenendo che il contagio potesse essersi verificato con pari (se non maggiore) probabilità in occasione di un trattamento estetico (pedicure) successivo alla dimissione.
In particolare, secondo l'appellante la prospettata eziologia alternativa – fondata sul riferimento, peraltro informale e non documentato, a presunti strumenti non sterilizzati utilizzati nel corso della pedicure – non sarebbe stata supportata da alcun riscontro concreto, né da qualsivoglia accertamento sul quando, dove e se tali trattamenti fossero stati effettivamente eseguiti. Si tratterebbe pertanto di una mera ipotesi astratta, priva di attendibilità e soccombente, sotto il profilo probatorio, rispetto alla pluralità di elementi indicativi dell'origine nosocomiale dell'infezione, tra i quali vengono richiamati: la piena compatibilità temporale tra intervento e ricovero (giugno 2010) e la successiva sieroconversione
(gennaio 2011); le molteplici trasfusioni di emoderivati da 41 donatori, con immunodepressione iatrogena conseguente al trapianto;
l'assenza, nei sei mesi precedenti il riscontro dell'infezione, di altri fattori di rischio documentati (cure dentistiche, terapie iniettive, prelievi, ecc.); la mancata adozione da parte dei sanitari delle misure preventive dovute, pur in presenza di una paziente non responder al vaccino anti-HBV e quindi altamente suscettibile.
Sostiene che il Tribunale ha fatto erroneo ricorso a criteri meramente statistici (maggiore frequenza generale del contagio da trattamenti estetici rispetto a quello nosocomiale), anziché applicare il principio civilistico della preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”), da intendersi come probabilità logica e non statistica, omettendo il necessario confronto concreto tra le possibili cause alternative ed attribuendo indebitamente pari credibilità a un'ipotesi priva di riscontri documentali e non verificata.
pagina 5 di 10 In tal senso l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella ricostruzione causale civile, deve individuarsi la causa dotata del «maggiore supporto probatorio complessivo», non essendo richiesta né la certezza assoluta né l'esclusione teorica di qualsiasi altra origine ipotetica e nel caso di specie, l'origine nosocomiale sarebbe la causa dotata della maggiore plausibilità logico-razionale.
2) Secondo motivo. L'appellante censura innanzitutto la sentenza per avere il primo giudice omesso di valutare se la responsabilità dell'evento potesse essere ricondotta alla condotta dei sanitari, per non aver i medesimi praticato la dovuta profilassi, esponendo così la paziente ad un maggior rischio di contrarre l'infezione, nonché per aver apoditticamente equiparato – in termini probabilistici – due possibili eziologie del contagio (l'origine sanitaria e il trattamento estetico), senza verificare se la paziente si fosse davvero sottoposta a pedicure nel periodo rilevante.
Inoltre, l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale per cui l'eventuale trasmissione dell'infezione attraverso l'ipotizzato trattamento estetico avrebbe integrato una causa estranea alla sfera di rischio controllabile dai sanitari, non avendo considerato l'ulteriore profilo di responsabilità derivante dall'omessa profilassi anti-HBV, che, ove eseguita, avrebbe reso la paziente meno suscettibile all'infezione a prescindere dall'origine della stessa.
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Le appellate e si sono costituite congiuntamente chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato.
I due motivi di gravame vanno analizzati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il criterio di accertamento del nesso di causa nel giudizio civile, correttamente richiamato dal Tribunale, come noto, è quello del “più probabile che non” che, qualora l'evento dannoso sia riconducibile a una pluralità di cause, va declinato nel senso che il giudice di merito è tenuto, in primo luogo, a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili;
in secondo luogo, dovrà analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili;
tra queste, infine, sceglierà quelle che presentino, secondo un argomento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (ex pluris: Cass. n. 25884/2022).
pagina 6 di 10 L'appellante nel caso in esame concentra anzitutto le proprie censure sul rilievo dato dal Tribunale al trattamento estetico (pedicure) cui la paziente si sarebbe sottoposta successivamente all'intervento e in grado, secondo i dati epidemiologici disponibili, di rappresentare una giustificazione causale dell'infezione da HBV statisticamente più probabile rispetto al contagio nosocomiale;
trattamento estetico la cui effettiva esecuzione, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe tuttavia omesso di accertare compiutamente (sul quando, dove e se).
Osserva sul punto il Collegio che, in realtà, detta eziologia alternativa non è stata semplicemente
“ipotizzata” dal Tribunale, ma resa concreta dalle stesse affermazioni della poiché, a ben Pt_1 vedere, non è affatto smentito (neanche con l'atto d'appello) che lei stessa abbia riferito quanto riportato dal prof. (Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di fegato Per_3 della , e cioè che durante questo ricovero, per approfondimento Controparte_1 diagnostico sul calo del visus, dal 18.1 al 26.1/2011, presso il Dipartimento di Scienze
Neurologiche dell'Università, pur non essendoci documentazione scritta,“la paziente riferiva che come situazione a rischio ricordava solo la persona che faceva il pedicure con strumenti che non erano sterilizzati”.
Vero è che, sotto il profilo probatorio, quanto riportato in detto “scritto proveniente da terzi” non è certo equiparabile a confessione stragiudiziale resa a terzi (perché oltretutto riporta una dichiarazione verbale resa dalla non all'autore dello scritto medesimo bensì a soggetti Pt_1 non identificati, genericamente componenti il reparto di Neurologia, che a loro volta l'hanno riportata al prof;
tuttavia, una volta non smentito il fatto storico dell'esser stata resa Per_3 quella dichiarazione, la sua valenza è liberamente apprezzabile dal giudice.
Al riguardo, mentre da un lato resta indifferente che non sia stato indicato ed accertato di quale centro estetico si trattasse, dall'altro, la logica stessa della richiesta di informazioni in quel contesto, con relativa risposta, lascia intendere che il fatto fosse avvenuto in epoca prossima e successiva al ricovero e non certo risalente ad epoca così remota da non interferire con l'indagine sulle cause.
Inoltre, il dato statistico riportato dal primo giudice - e cioè che i trattamenti estetici sono causa di infezione da HBV nel 35% dei casi, a fronte di un solo 12% attribuibile ad un'origine sanitaria/nosocomiale) - soccorre solo nel senso che proprio la circostanza di fatto riferita,
pagina 7 di 10 lungi dall'esser indifferente nel novero delle alternative possibili, ne rappresenta sicuramente una, ed anzi proprio la più plausibile.
Ma anche ad escludere – così affermando la valenza nulla di quel passo della relazione- che la pedicure sia mai stata eseguita (ovvero eseguita in tempi non compatibili con il periodo di incubazione) la tesi dell'appellante non conduce ai risultati da lei auspicati.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità non è sufficiente, per il danneggiato, escludere l'eziologia alternativa, rimanendo in ogni caso suo onere dimostrare positivamente (secondo il criterio del più probabile che non), anche in via presuntiva, il nesso di causa, ossia che il ricovero e le procedure sanitarie siano state, del tutto verosimilmente, la causa diretta dell'infezione, fermo che nel caso questa rimanga incerta, la domanda risarcitoria del paziente deve essere respinta (Cass. n.188/2022);
Non basta, dunque, escludere che detta infezione sia derivata dal trattamento estetico, ma occorre provare il fattore causale specifico prospettato, che non può limitarsi alla mera compatibilità temporale tra periodo di incubazione e ricovero ospedaliero e connesse trasfusioni (“stimato in media in 6 mesi” -
v. CTU) posto che, semplicemente, tale dato lascia aperta quella possibilità, ma non per questo la fa assurgere a causa più probabile.
Dalla valutazione del compendio probatorio, piuttosto, alla luce della CTU –puntuale e completa e con adeguati riferimenti scientifici, così da rendere non accoglibile l'istanza di rinnovazione della stessa formulata dall'appellante- il nesso causale con il sorgere dell'infezione è stato 1) totalmente escluso rispetto al trapianto renale per eventuale positività occulta del donatore o della paziente stessa;
2) considerato solo “teoricamente possibile” se correlato alle successive multiple trasfusioni di emoderivati durante e subito dopo l'intervento (mentre si trovava, dal 12 al 16 giungo, in terapia intensiva).
In particolare, ha chiarito il CTU che “i 41 donatori furono sottoposti a ricerca del Dna virale per HBV con tecnologia NAT (adottata a quell'epoca) risultata negativa e che nessuno dei 37 che hanno proseguito a donare sangue nel look-after è risultato positivo per HBV (HBsAg e NAT per HBV-DNA)” e che se è vero che nessuno dei donatori è stato sottoposto a ricerca anti-HBc questa non era prevista per legge;
per concludere che “non vi è certezza che fra di essi non fossero presenti donatori con infezione da
HBV occulta, dato che la tecnologia NAT di ricerca dell'HBV-DNA riduce percentualmente il rischio di trasmissione di HBV ma non lo esclude in termini assoluti nel caso in cui in donatori con infezione occulta una potenziale minima riattivazione della replicazione virale sotto i livelli soglia di identificazione del sistema diagnostico sia in grado di trasmettere l'infezione”. pagina 8 di 10 Pur dunque non esclusa in termini assoluti, la probabilità che la contrazione dell'infezione sia stata causata dalle trasfusioni - tutte avvenute seguendo i parametri di legge (“tutte testate per essere negative per il virus B.” p. 55 c.t.u.) e con margine di rischio minimo- deve ritenersi inferiore a quella di contrazione extra-ospedaliera e scartata in quanto gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano una grado di conferma "debole" e scarsamente credibile rispetto alle altre, così da non raggiungere la soglia sufficiente per ritenere provato il nesso di causa, tanto più considerando che la paziente venne dimessa in data 25.07.2010 e controllata con visite periodiche risultate negative per infezione da HBV ancora nell'agosto e settembre 2010.
Inoltre, come opportunamente chiarito dal primo decidente con richiamo alla relazione di
CTU, anche qualora “l'infezione fosse stata contratta nel corso delle trasfusioni per la presenza di sangue proveniente da donatore con infezione occulta, il comportamento dei non è censurabile in quanto i criteri CP_4 di selezione del sangue trasfuso era aderente a quanto previsto dalla legge.”
La circostanza poi che ella “arrivò dunque al trapianto come non responder al vaccino anti epatite B e quindi in condizione di suscettibilità per questa infezione” e che “sarebbe stata indicata la somministrazione di una o meglio tre dosi addizionali di vaccino che avrebbero dato delle chance di risposta al vaccino”, non significa necessariamente che abbia contratto l'infezione in quella occasione, ma solo che rimaneva persona astrattamente suscettibile di quel rischio;
non essendo poi la LI un
“soggetto immunocompetente” non è possibile “affermare che ove fosse stata messa in atto la condotta dovuta la risposta al vaccino sarebbe stata un evento probabile o perlomeno più probabile che non”, così che non può neanche addossarsi alla struttura la responsabilità anche per eventuali infezioni extra- ospedaliere
In definitiva, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, va respinto l'appello e confermata la impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002
P.T.M
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11160/2024, che integralmente conferma.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore delle appellate e Controparte_1 Controparte_2
che liquida (scaglione da € 52.001,00 a € 260.00,00), per ciascuna, in complessivi € 5.000,00,
[...] oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del
15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in Milano il 3.12.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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