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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41182 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2012 trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. e vertente
TRA
C.F./P.Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore Sig. con sede legale in Roma, Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale pec, come da procura alle liti allegata in atti;
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
C.F. e P. I.V.A. n. , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_2
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Circ.ne Clodia, n. 29 presso lo studio degli avvocati Roberto Papaluca e Andrea Morlino, giusta delega posta su foglio separato ed allegato in atti;
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.05.2025 in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare il credito della
[...] nei confronti della pari ad € 15.447,10, quale somma Parte_1 CP_1 dell'importo di € 11.126,40, quali oneri sostenuti verso la per ripristinare le CP_3
centraline non funzionanti, dell'importo di € 1.500,00, quali oneri dei trasporti/ritiri effettuati direttamente dalla e dell'importo di € 2.820,70 quali oneri Parte_1 sostenuti per l'acquisto di materiale fornito dalla alla Parte_1 CP_1
- accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento dei danni Parte_1 subiti a causa dell'inesatto adempimento della alle proprie obbligazioni CP_1 quantificati sin da ora in € 5.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, determinata anche in via equitativa;
parimenti e in conseguenza;
- dichiarare l'assenza di ogni e qualsiasi diritto di credito in capo alla convenuta nei confronti dell'attrice e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la non è debitrice nei confronti della e non è tenuta al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 19.801,68 come illegittimamente richiestagli;
- in subordine, accertare e dichiarare il credito effettivamente dovuto alla da CP_1
compensare con i maggiori crediti vantati e riconosciuti alla Con Parte_1
vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio la svolgendo domanda Controparte_4 riconvenzionale e per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via principale, rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e diritto ed in quanto integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi rappresentati nel corpo del presente atto, e in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la CP_1 unipersonale è creditrice della del complessivo importo di € Parte_1
19.801,68, oltre interessi moratori commerciali dalla data della messa in mora del
12.04.2021 e sino all'effettivo soddisfo, di cui € 17.728,90 in ragione del legittimo adempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del
12.02.2020 e del recesso dallo stesso accordo operato dalla operato Parte_1 ai sensi dell'art. 1671 c.c., e di cui € 2.072,78 di cui alle fatture nn. 24/2020 e 43/2020, in ragione della seconda fornitura commissionata dall'attrice alla convenuta nel marzo
2020. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La controversia veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e stante la natura documentale della stessa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo
(aggravato dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more la causa veniva riassegnata a questo giudice per surroga e, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025
*******************************************
Passando al merito della res controversa si rileva che il Tribunale è chiamato a scrutinare e delibare le seguenti domande formulate dalle parti:
- Domanda svolta da per l'accertamento e la dichiarazione di Parte_1 un proprio credito nei confronti della pari a complessivi € Controparte_4
15.447,10, che sarebbe originato in conseguenza dall'inesatto adempimento della società convenuta;
- Domanda svolta da per l'accertamento e la dichiarazione del Parte_1
proprio diritto al risarcimento dei danni subiti per lo stesso inesatto adempimento, nonché, per l'effetto, la compensazione impropria tra le proprie pretese creditorie ed il credito di € 19.801,68 vantato dalla nei propri confronti a CP_1
titolo di residuo corrispettivo dovuto e di rimborso per materiale extra ordine acquistato, già decurtato dell'importo di € 2.820,70 relativo al costo dei materiali forniti dalla committente;
- Domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti della Parte_3
parte attrice di esatto adempimento del contratto concluso inter partes con richiesta di condanna della al pagamento della somma Controparte_5
ancora dovuta di euro 19.801,68 come saldo residuo finale della fornitura di centraline, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Così brevemente sintetizzato il thema decidendum ed il correlato thema probandum si passerà ora ad esaminare la composita domanda spiegata dall'odierna attrice nonché quella della conventa e attrice in riconvenzionale.
Va tuttavia rilevato che la portata assorbente dell'eccezione ex art. 1667 c.c. di decadenza della garanzia per difformità e vizi dell'opera sollevata da quest'ultima, impone la disamina prioritaria della questione pregiudiziale poiché idonea a definire il giudizio.
Ebbene dalle emergenze documentali risulta che le consegne alla società attrice delle centraline oggetto del contratto (a prescindere dallo slittamento degli originari termini pattuiti che contrattualmente non risultano di natura essenziale, non avendo la CP_1
ricevuto tempestivamente tutto il materiale necessario per la realizzazione delle centraline
…quali connettori ecc…. che peraltro era l'attrice stessa che doveva fornire e stante, anche, le difficoltà di approvvigionamento del materiale a seguito dell'esplosione dell'emergenza epidemiologica), siano state eseguite dalla nei seguenti termini: CP_1
in data 26.06.2020 le prime due centraline (al riguardo va evidenziato che in data
01.07.2020, la segnalava alla un problema nella Parte_1 CP_1
messa in opera delle due centraline che la committente aveva installato nelle rispettive pedane, richiedendo l'intervento dell'appaltatrice presso la propria sede per rendere funzionanti gli apparecchi e che a tale richiesta i tecnici della rilevavano che CP_6
le stesse non funzionavano poiché non correttamente installate dalla stessa committente e, conseguentemente, provvedeva a rimontare in modo corretto le centraline spiegando al personale della committente presente sul posto come dovessero essere collegati i cavi degli apparecchi al momento dell'installazione sulle rispettive pedane per non ripetere errori); successivamente in data 02.07.2020 altre due centraline, in data 03.08.2020 altre
4 centraline, in data 20.10.2020 altre quattro centraline, in data 11.11.2020 tre centraline, in data 16.11.2020 una centralina, in data 23.11.2020 altre quattro centraline, in data
02.12.2020 e 07.12.2020 venivano consegnate altre otto centraline.
Risulta altresì che la al ricevimento della merce abbia versato Parte_1 alcuni acconti di pagamento per € 32.154,40 e non ha mai comunicare alla convenuta alcuna contestazione di malfunzionamento e/o vizi delle centraline consegnate, pertanto devono ritenersi accettate ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c. il quale stabilisce che l'accettazione dell'opera da parte del committente può essere anche tacita, desumibile da comportamenti concludenti che manifestino la volontà di accettare l'opera, come la consegna e il pagamento senza riserve. In sostanza, se il committente riceve l'opera e non solleva obiezioni o contestazioni entro un certo termine, si presume che l'abbia accettata. Ne consegue che non essendo stata effettuata dalla alcuna Parte_1 tempestiva denunzia alla ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c. entro il Pt_3
termine decadenziale di sessanta giorni dalla consegna delle centraline e nemmeno dalle asserite loro verifiche attraverso terzi, la società attrice, deve essere dichiarata decaduta dall'esercizio del diritto di garanzia di cui all'art. 1667 c.c. Per di più, va altresì evidenziato che parte attrice, non ha dedotto né fornito alcuna prova dei difetti e delle difformità che sarebbero stati riscontrati all'esito delle verifiche, nonché dei danni conseguenti.
Al riguardo deve condividersi quanto richiamato dalla convenuta sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente
o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. Civ. sent. n. 19146/2013).
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi assorbite tutte le restanti domande ed eccezioni di parte attrice che, peraltro, appaiono destituite di fondamento, non potendosi rilevare, dalle emergenze documentali, alcun inesatto adempimento dell'appaltatrice alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del 12.02.2020.
Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta pari a complessivi € 19.801,68 (di cui € 17.728,90, quale somma residua alla quale poi deve essere sommato l'ulteriore credito di € 2.072,78 di cui alle fatture nn. 24/2020 e
43/2020, vantato dalla nei confronti della società attrice per la seconda fornitura CP_1
commissionatale a marzo 2020), in quanto tale credito risulta dovuto a fronte del recesso operato ai sensi dell'art. 1671 c.c. da parte della la quale è Parte_1 obbligata a tenere indenne l'appaltatrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti (fatture per complessivi € 49.190,40 di cui € 17.036,00 ancora da saldare) e del mancato guadagno
(€ 3.513,60 ossia il prezzo delle due centraline elettriche realizzate e non più volute) al netto dell'importo di € 2.820,70 pari ai costi del materiale acquistato dalla società attrice.
Alla soccombenza consegue la condanna della società attrice, alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2022 d.m. Giustizia n.
147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001
a 52.000 ( ex art. 4 comma 5 );
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 41182/2021 R.G., così provvede:
- Rigetta la domanda attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 19.801,68 oltre interessi moratori CP_1 commerciali dalla data della messa in mora del 12.04.2021, di cui € 17.728,90 in ragione del legittimo adempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del 12.02.2020 e del recesso dallo stesso accordo operato dalla operato ai sensi dell'art. 1671 c.c., e di cui € Parte_1 2.072,78 di cui alle fatture nn. 24/2020 e 43/2020, in ragione della seconda fornitura commissionata dall'attrice alla convenuta nel marzo 2020.
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.856,50 di cui € 237,00 per spese e € 3.093,50 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 23/06/2025.
Il Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41182 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2012 trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. e vertente
TRA
C.F./P.Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro- tempore Sig. con sede legale in Roma, Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Marascio e Stefano Genovese ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale pec, come da procura alle liti allegata in atti;
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
C.F. e P. I.V.A. n. , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_2
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Circ.ne Clodia, n. 29 presso lo studio degli avvocati Roberto Papaluca e Andrea Morlino, giusta delega posta su foglio separato ed allegato in atti;
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.05.2025 in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare il credito della
[...] nei confronti della pari ad € 15.447,10, quale somma Parte_1 CP_1 dell'importo di € 11.126,40, quali oneri sostenuti verso la per ripristinare le CP_3
centraline non funzionanti, dell'importo di € 1.500,00, quali oneri dei trasporti/ritiri effettuati direttamente dalla e dell'importo di € 2.820,70 quali oneri Parte_1 sostenuti per l'acquisto di materiale fornito dalla alla Parte_1 CP_1
- accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento dei danni Parte_1 subiti a causa dell'inesatto adempimento della alle proprie obbligazioni CP_1 quantificati sin da ora in € 5.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, determinata anche in via equitativa;
parimenti e in conseguenza;
- dichiarare l'assenza di ogni e qualsiasi diritto di credito in capo alla convenuta nei confronti dell'attrice e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la non è debitrice nei confronti della e non è tenuta al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 19.801,68 come illegittimamente richiestagli;
- in subordine, accertare e dichiarare il credito effettivamente dovuto alla da CP_1
compensare con i maggiori crediti vantati e riconosciuti alla Con Parte_1
vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio la svolgendo domanda Controparte_4 riconvenzionale e per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via principale, rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e diritto ed in quanto integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi rappresentati nel corpo del presente atto, e in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la CP_1 unipersonale è creditrice della del complessivo importo di € Parte_1
19.801,68, oltre interessi moratori commerciali dalla data della messa in mora del
12.04.2021 e sino all'effettivo soddisfo, di cui € 17.728,90 in ragione del legittimo adempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del
12.02.2020 e del recesso dallo stesso accordo operato dalla operato Parte_1 ai sensi dell'art. 1671 c.c., e di cui € 2.072,78 di cui alle fatture nn. 24/2020 e 43/2020, in ragione della seconda fornitura commissionata dall'attrice alla convenuta nel marzo
2020. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La controversia veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e stante la natura documentale della stessa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo
(aggravato dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more la causa veniva riassegnata a questo giudice per surroga e, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025
*******************************************
Passando al merito della res controversa si rileva che il Tribunale è chiamato a scrutinare e delibare le seguenti domande formulate dalle parti:
- Domanda svolta da per l'accertamento e la dichiarazione di Parte_1 un proprio credito nei confronti della pari a complessivi € Controparte_4
15.447,10, che sarebbe originato in conseguenza dall'inesatto adempimento della società convenuta;
- Domanda svolta da per l'accertamento e la dichiarazione del Parte_1
proprio diritto al risarcimento dei danni subiti per lo stesso inesatto adempimento, nonché, per l'effetto, la compensazione impropria tra le proprie pretese creditorie ed il credito di € 19.801,68 vantato dalla nei propri confronti a CP_1
titolo di residuo corrispettivo dovuto e di rimborso per materiale extra ordine acquistato, già decurtato dell'importo di € 2.820,70 relativo al costo dei materiali forniti dalla committente;
- Domanda riconvenzionale svolta dalla nei confronti della Parte_3
parte attrice di esatto adempimento del contratto concluso inter partes con richiesta di condanna della al pagamento della somma Controparte_5
ancora dovuta di euro 19.801,68 come saldo residuo finale della fornitura di centraline, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Così brevemente sintetizzato il thema decidendum ed il correlato thema probandum si passerà ora ad esaminare la composita domanda spiegata dall'odierna attrice nonché quella della conventa e attrice in riconvenzionale.
Va tuttavia rilevato che la portata assorbente dell'eccezione ex art. 1667 c.c. di decadenza della garanzia per difformità e vizi dell'opera sollevata da quest'ultima, impone la disamina prioritaria della questione pregiudiziale poiché idonea a definire il giudizio.
Ebbene dalle emergenze documentali risulta che le consegne alla società attrice delle centraline oggetto del contratto (a prescindere dallo slittamento degli originari termini pattuiti che contrattualmente non risultano di natura essenziale, non avendo la CP_1
ricevuto tempestivamente tutto il materiale necessario per la realizzazione delle centraline
…quali connettori ecc…. che peraltro era l'attrice stessa che doveva fornire e stante, anche, le difficoltà di approvvigionamento del materiale a seguito dell'esplosione dell'emergenza epidemiologica), siano state eseguite dalla nei seguenti termini: CP_1
in data 26.06.2020 le prime due centraline (al riguardo va evidenziato che in data
01.07.2020, la segnalava alla un problema nella Parte_1 CP_1
messa in opera delle due centraline che la committente aveva installato nelle rispettive pedane, richiedendo l'intervento dell'appaltatrice presso la propria sede per rendere funzionanti gli apparecchi e che a tale richiesta i tecnici della rilevavano che CP_6
le stesse non funzionavano poiché non correttamente installate dalla stessa committente e, conseguentemente, provvedeva a rimontare in modo corretto le centraline spiegando al personale della committente presente sul posto come dovessero essere collegati i cavi degli apparecchi al momento dell'installazione sulle rispettive pedane per non ripetere errori); successivamente in data 02.07.2020 altre due centraline, in data 03.08.2020 altre
4 centraline, in data 20.10.2020 altre quattro centraline, in data 11.11.2020 tre centraline, in data 16.11.2020 una centralina, in data 23.11.2020 altre quattro centraline, in data
02.12.2020 e 07.12.2020 venivano consegnate altre otto centraline.
Risulta altresì che la al ricevimento della merce abbia versato Parte_1 alcuni acconti di pagamento per € 32.154,40 e non ha mai comunicare alla convenuta alcuna contestazione di malfunzionamento e/o vizi delle centraline consegnate, pertanto devono ritenersi accettate ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c. il quale stabilisce che l'accettazione dell'opera da parte del committente può essere anche tacita, desumibile da comportamenti concludenti che manifestino la volontà di accettare l'opera, come la consegna e il pagamento senza riserve. In sostanza, se il committente riceve l'opera e non solleva obiezioni o contestazioni entro un certo termine, si presume che l'abbia accettata. Ne consegue che non essendo stata effettuata dalla alcuna Parte_1 tempestiva denunzia alla ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c. entro il Pt_3
termine decadenziale di sessanta giorni dalla consegna delle centraline e nemmeno dalle asserite loro verifiche attraverso terzi, la società attrice, deve essere dichiarata decaduta dall'esercizio del diritto di garanzia di cui all'art. 1667 c.c. Per di più, va altresì evidenziato che parte attrice, non ha dedotto né fornito alcuna prova dei difetti e delle difformità che sarebbero stati riscontrati all'esito delle verifiche, nonché dei danni conseguenti.
Al riguardo deve condividersi quanto richiamato dalla convenuta sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente
o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. Civ. sent. n. 19146/2013).
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi assorbite tutte le restanti domande ed eccezioni di parte attrice che, peraltro, appaiono destituite di fondamento, non potendosi rilevare, dalle emergenze documentali, alcun inesatto adempimento dell'appaltatrice alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del 12.02.2020.
Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta pari a complessivi € 19.801,68 (di cui € 17.728,90, quale somma residua alla quale poi deve essere sommato l'ulteriore credito di € 2.072,78 di cui alle fatture nn. 24/2020 e
43/2020, vantato dalla nei confronti della società attrice per la seconda fornitura CP_1
commissionatale a marzo 2020), in quanto tale credito risulta dovuto a fronte del recesso operato ai sensi dell'art. 1671 c.c. da parte della la quale è Parte_1 obbligata a tenere indenne l'appaltatrice delle spese sostenute, dei lavori eseguiti (fatture per complessivi € 49.190,40 di cui € 17.036,00 ancora da saldare) e del mancato guadagno
(€ 3.513,60 ossia il prezzo delle due centraline elettriche realizzate e non più volute) al netto dell'importo di € 2.820,70 pari ai costi del materiale acquistato dalla società attrice.
Alla soccombenza consegue la condanna della società attrice, alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2022 d.m. Giustizia n.
147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001
a 52.000 ( ex art. 4 comma 5 );
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 41182/2021 R.G., così provvede:
- Rigetta la domanda attrice;
- Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e per l'effetto, condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 19.801,68 oltre interessi moratori CP_1 commerciali dalla data della messa in mora del 12.04.2021, di cui € 17.728,90 in ragione del legittimo adempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del 12.02.2020 e del recesso dallo stesso accordo operato dalla operato ai sensi dell'art. 1671 c.c., e di cui € Parte_1 2.072,78 di cui alle fatture nn. 24/2020 e 43/2020, in ragione della seconda fornitura commissionata dall'attrice alla convenuta nel marzo 2020.
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.856,50 di cui € 237,00 per spese e € 3.093,50 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 23/06/2025.
Il Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano