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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 9.6.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 9.6.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3501/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MELLINA GOTTARDO MARCO ed elettivamente domiciliato in
VIA G. MARINELLI N. 43 47521 CESENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROMANO ANTONIO, elettivamente domiciliata in via Caduti di
Cefalonia 2 BOLOGNA presso detto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Boni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, eccezione e
domanda disattesa: accertata la responsabilità della convenuta CP_2
per l'aver la stessa violato il dovere di vigilanza sul tratto stradale E-45 (SS
3bis) km. 205 NORD di cui è titolare, a causa del quale il sig. Parte_1
ha subito i danni di cui in narrativa, e consistito nel non aver
tempestivamente rimosso o segnalato una pedana di ferro presente sul tratto
stradale contro la quale l'attore andava a collidere, condannare CP_2
a rifondere all'attore i danni subiti per la riparazione della propria
autovettura, che da fatture e preventivi allegati ammontano a complessivi €.
7.370,47, somma che andrà rivalutata ed aumentata degli interessi dalla
domanda al saldo effettivo, oltre il danno da fermo tecnico, la cui
liquidazione viene lasciata all'equo apprezzamento del Giudice.
In via istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria al fine
di escutere i testimoni indicati in corso di causa e precisamente gli agenti
della Polizia Stradale intervenuti nell'immediatezza del sinistro sui capitoli
indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata da questa
difesa nonché, laddove il Giudice non ritenesse sufficiente la produzione
documentale, prova per testi del legale rappresentante della
[...]
a conferma della fattura emessa e del preventivo predisposto Parte_2
per la sistemazione dell'autovettura attore;
si chiede in ultimo l'ammissione
di consulenza tecnica d'ufficio atta valutare la congruità delle lavorazioni di cui al preventivo allegato con i danni subiti e la loro riconducibilità al
sinistro di cui è causa. Salvo ogni diritto. Con vittoria di spese.”
CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,in via principale,
rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le
ragioni tutte di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in
narrativa, il concorso di colpa (ex art. 1227 c.c.) del sig. nella Pt_1
causazione del sinistro nella misura percentuale dell'80% o in quella
diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
per
l'effetto, limitare il danno risarcibile in proporzione alla misura di colpa
accertata in capo all'attore; in ogni caso, con vittoria di spese di lite ex DM
147/2022 ivi compreso 15% spese generali, IVA e CPA come per Legge. * Si
chiede, in ogni caso, la rimessione della causa in istruttoria per
l'ammissione della prova per testi sul seguente capitolo:
1. Vero che il
giorno 24.11.2021, nel corso del turno giornaliero di sorveglianza eseguito
con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 9.30, verificava l'assenza di una
pedana metallica lungo la corsia di marcia della S.S. 3 bis Tiberina in
prossimità della chilometrica 205+000, carreggiata nord [come da doc. 1
che si mostra al teste]?”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente causa ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.
Rappresenta l'attore che il giorno 24.11.21 ad ore 12,40 circa percorreva alla guida della propria vettura la strada E45 con direzione nord (Roma –
Ravenna), quando all'altezza del km 205 collideva con un grosso oggetto metallico presente sulla carreggiata, successivamente identificato come pedana di ponteggio e rimosso da personale alle 13,05. CP_2
In conseguenza di ciò la vettura subiva danni che deve ristorare ai sensi CP_2
dell'art. 2501 c.c.
Tale norma infatti sancisce la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalla cosa, salvo il caso fortuito o il fatto del danneggiato, ipotesi queste insussistenti.
La pretesa risarcitoria inoltre trova supporto nell'art. 8 del DPR 1126/1981, il quale impone al capo cantiere di percorrere il tratto di strada di propria competenza non meno di una volta al giorno.
2. Si è costituita rappresentando in sintesi che: i) quanto accaduto CP_2
integra l'ipotesi del caso fortuito e pertanto di non poter essere ritenuta responsabile. Ciò trova conferma nel fatto poche ore prima del sinistro era stato percorso il tratto in questione conformemente all'art. 8 del dpr 1126/81
senza rilevare la presenza della pedana e che nessuna segnalazione di oggetti sulla carreggiata è pervenuta alla centrale operativa prima di quella relativa al sinistro per il quale è causa;
ii) l'attore ha dichiarato che procedeva dietro ad autocarro furgonato, allora giocoforza deve ritenersi che tale autocarro abbia perso la pedana, diversamente esso stesso l'avrebbe urtata;
iii) il preventivo di spesa non è idoneo a dimostrare l'ammontare del danno.
3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, tuttavia la richiesta non può essere accolta in quanto esse sono superflue in ragione di quanto si dirà appresso.
Anche il capitolo di prova testimoniale per il quale parte convenuta reitera la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni appare superfluo per quanto segue.
4. E' ormai acquisito che il soggetto che abbia la custodia della strada risponda dei danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tale norma dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La Corte di Cassazione in tema ha affermato:
- “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione
del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione
di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva
o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose,
del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. 8450/25);
- “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è
costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa
ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero
che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità
causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col
trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità
all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato
la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di
risarcimento dei danni proposta nei confronti dell dal conducente di CP_2
una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede
autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente
contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale
a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non
coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né
la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano
segnalato il fatto)” (Cass. 35429/22);
- “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con
riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create
da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie,
una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva
provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di
qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua
potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode” (Cass. 6101/13).
Ciò posto, questo giudice ritiene che nel caso di specie sia stata integrata l'ipotesi del caso fortuito.
Infatti non sono state allegate (prima) e provate (poi) previe segnalazioni in ordine alla presenza della pedana sulla carreggiata, né previ sinistri, mentre è
in atti la ricognizione del tratto stradale effettuata da personale alcune CP_2
ore prima del sinistro nel rispetto dell'art. 8 del d.p.r. 1126/81.
Appare pertanto verosimile che la pedana in questione sia stata persa da un veicolo poco prima che l'attore sopraggiungesse a bordo della propria vettura, con la conseguenza che la causazione del danno sia imputabile ad un fatto imprevedibile (la caduta o comunque la perdita di una pedana da parte di un automezzo) ed inevitabile (non essendo esigibile una immediata rimozione dell'oggetto dalla sede stradale da parte dell'ente che ne ha la custodia), integrante quindi il caso fortuito.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro con una riduzione del 50% attesa la snellezza dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree tutte.
Condanna parte a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 CP_3
si liquidano in € 1.698,50 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Forlì, 9 giugno 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 9.6.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 9.6.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3501/2022 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MELLINA GOTTARDO MARCO ed elettivamente domiciliato in
VIA G. MARINELLI N. 43 47521 CESENA presso detto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROMANO ANTONIO, elettivamente domiciliata in via Caduti di
Cefalonia 2 BOLOGNA presso detto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Boni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, eccezione e
domanda disattesa: accertata la responsabilità della convenuta CP_2
per l'aver la stessa violato il dovere di vigilanza sul tratto stradale E-45 (SS
3bis) km. 205 NORD di cui è titolare, a causa del quale il sig. Parte_1
ha subito i danni di cui in narrativa, e consistito nel non aver
tempestivamente rimosso o segnalato una pedana di ferro presente sul tratto
stradale contro la quale l'attore andava a collidere, condannare CP_2
a rifondere all'attore i danni subiti per la riparazione della propria
autovettura, che da fatture e preventivi allegati ammontano a complessivi €.
7.370,47, somma che andrà rivalutata ed aumentata degli interessi dalla
domanda al saldo effettivo, oltre il danno da fermo tecnico, la cui
liquidazione viene lasciata all'equo apprezzamento del Giudice.
In via istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria al fine
di escutere i testimoni indicati in corso di causa e precisamente gli agenti
della Polizia Stradale intervenuti nell'immediatezza del sinistro sui capitoli
indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata da questa
difesa nonché, laddove il Giudice non ritenesse sufficiente la produzione
documentale, prova per testi del legale rappresentante della
[...]
a conferma della fattura emessa e del preventivo predisposto Parte_2
per la sistemazione dell'autovettura attore;
si chiede in ultimo l'ammissione
di consulenza tecnica d'ufficio atta valutare la congruità delle lavorazioni di cui al preventivo allegato con i danni subiti e la loro riconducibilità al
sinistro di cui è causa. Salvo ogni diritto. Con vittoria di spese.”
CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,in via principale,
rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per le
ragioni tutte di cui in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in
narrativa, il concorso di colpa (ex art. 1227 c.c.) del sig. nella Pt_1
causazione del sinistro nella misura percentuale dell'80% o in quella
diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
per
l'effetto, limitare il danno risarcibile in proporzione alla misura di colpa
accertata in capo all'attore; in ogni caso, con vittoria di spese di lite ex DM
147/2022 ivi compreso 15% spese generali, IVA e CPA come per Legge. * Si
chiede, in ogni caso, la rimessione della causa in istruttoria per
l'ammissione della prova per testi sul seguente capitolo:
1. Vero che il
giorno 24.11.2021, nel corso del turno giornaliero di sorveglianza eseguito
con inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 9.30, verificava l'assenza di una
pedana metallica lungo la corsia di marcia della S.S. 3 bis Tiberina in
prossimità della chilometrica 205+000, carreggiata nord [come da doc. 1
che si mostra al teste]?”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La presente causa ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.
Rappresenta l'attore che il giorno 24.11.21 ad ore 12,40 circa percorreva alla guida della propria vettura la strada E45 con direzione nord (Roma –
Ravenna), quando all'altezza del km 205 collideva con un grosso oggetto metallico presente sulla carreggiata, successivamente identificato come pedana di ponteggio e rimosso da personale alle 13,05. CP_2
In conseguenza di ciò la vettura subiva danni che deve ristorare ai sensi CP_2
dell'art. 2501 c.c.
Tale norma infatti sancisce la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalla cosa, salvo il caso fortuito o il fatto del danneggiato, ipotesi queste insussistenti.
La pretesa risarcitoria inoltre trova supporto nell'art. 8 del DPR 1126/1981, il quale impone al capo cantiere di percorrere il tratto di strada di propria competenza non meno di una volta al giorno.
2. Si è costituita rappresentando in sintesi che: i) quanto accaduto CP_2
integra l'ipotesi del caso fortuito e pertanto di non poter essere ritenuta responsabile. Ciò trova conferma nel fatto poche ore prima del sinistro era stato percorso il tratto in questione conformemente all'art. 8 del dpr 1126/81
senza rilevare la presenza della pedana e che nessuna segnalazione di oggetti sulla carreggiata è pervenuta alla centrale operativa prima di quella relativa al sinistro per il quale è causa;
ii) l'attore ha dichiarato che procedeva dietro ad autocarro furgonato, allora giocoforza deve ritenersi che tale autocarro abbia perso la pedana, diversamente esso stesso l'avrebbe urtata;
iii) il preventivo di spesa non è idoneo a dimostrare l'ammontare del danno.
3. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, tuttavia la richiesta non può essere accolta in quanto esse sono superflue in ragione di quanto si dirà appresso.
Anche il capitolo di prova testimoniale per il quale parte convenuta reitera la richiesta di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni appare superfluo per quanto segue.
4. E' ormai acquisito che il soggetto che abbia la custodia della strada risponda dei danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Tale norma dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La Corte di Cassazione in tema ha affermato:
- “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione
del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione
di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva
o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose,
del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. 8450/25);
- “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è
costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa
ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero
che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità
causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col
trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità
all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato
la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di
risarcimento dei danni proposta nei confronti dell dal conducente di CP_2
una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede
autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente
contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale
a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non
coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né
la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano
segnalato il fatto)” (Cass. 35429/22);
- “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con
riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che
l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create
da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie,
una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva
provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di
qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua
potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode” (Cass. 6101/13).
Ciò posto, questo giudice ritiene che nel caso di specie sia stata integrata l'ipotesi del caso fortuito.
Infatti non sono state allegate (prima) e provate (poi) previe segnalazioni in ordine alla presenza della pedana sulla carreggiata, né previ sinistri, mentre è
in atti la ricognizione del tratto stradale effettuata da personale alcune CP_2
ore prima del sinistro nel rispetto dell'art. 8 del d.p.r. 1126/81.
Appare pertanto verosimile che la pedana in questione sia stata persa da un veicolo poco prima che l'attore sopraggiungesse a bordo della propria vettura, con la conseguenza che la causazione del danno sia imputabile ad un fatto imprevedibile (la caduta o comunque la perdita di una pedana da parte di un automezzo) ed inevitabile (non essendo esigibile una immediata rimozione dell'oggetto dalla sede stradale da parte dell'ente che ne ha la custodia), integrante quindi il caso fortuito.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato. Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata,
applicando lo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro con una riduzione del 50% attesa la snellezza dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree tutte.
Condanna parte a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 CP_3
si liquidano in € 1.698,50 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Forlì, 9 giugno 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini