Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5765/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5765/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Verena Gadotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 14 giugno 1997, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 57,
1
ottobre 1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (in Persona_2
data 25 maggio 2005, maggiorenne e studente universitario).
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale - sita a Trento in Piazza
Venezia n. 2 e contraddistinta dalla p.ed. 2769 in C.C. 406 Trento - è di proprietà esclusiva del sig. e che, per i relativi interventi di ristrutturazione, è stato Parte_1
contratto un finanziamento con rata mensile di circa € 215,00 in scadenza nel mese di maggio 2027.
Le parti hanno dato atto che la sig.ra è impiegata di mentre il Parte_2 CP_1
sig. è dipendente nonché socio di Hoist s.r.l. e percepisce parte degli utili Parte_1
che vengono ripartiti dalla società.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è proprietaria di un'autovettura Parte_2
mentre il sig. è proprietario di un motociclo ed ha a disposizione Parte_1 un'autovettura di proprietà di Hoist s.r.l.; inoltre, i coniugi sono titolari di un conto corrente bancario ciascuno e di due conti correnti cointestati.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. la casa coniugale sita in Trento, Piazza Vicenza n. 2, contraddistinta dalla p.ed.
2769 in C.C. 406 Trento viene assegnata al sig. , in quanto esclusivo Parte_1
proprietario della stessa, con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti, fermo il diritto della moglie di asportare dalla casa coniugale il pianoforte collocato in soggiorno ed il baule antico sito in mansarda;
3. il figlio deciderà se mantenere la residenza formale presso il padre Persona_2
o spostarla presso la nuova residenza della madre;
2 4. la sig.ra , che ha già stipulato contratto preliminare per Parte_2
l'acquisto di un immobile, si impegna a lasciare la casa coniugale e a trasferire la propria residenza in altro immobile, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali, entro e non oltre il termine di giorni 180 dal deposito del presente ricorso;
5. le spese e le tasse universitarie, le spese del canone di locazione, delle utenze e condominiali dell'appartamento in cui vive a Roma, oltreché tutte le Persona_2 ulteriori spese inerenti l'immobile in locazione, le spese di trasporto, dei libri di testo, nonché dell'ulteriore materiale didattico necessario agli studi del figlio verranno sostenute dal padre al 100%;
6. prevedere che le ulteriori spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense
(doc. 12), siano sostenute dai genitori per la quota del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
i coniugi concordano che per le spese straordinarie per le quali nel protocollo del
Consiglio Nazionale Forense è previsto il preventivo accordo, l'accordo stesso sia necessario solo per spese superiori ad Euro 200,00.-;
7. ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio per il periodo in cui lo avrà con sè, mentre alle spese ordinarie di per il periodo in Persona_2
cui starà a Roma provvederà il padre versando quanto necessario al figlio;
8. il sig. si accolla il pagamento integrale delle rate del Parte_1
finanziamento Volksbank prodotto sub doc. 05;
9. prevedere che le detrazioni per il figlio a carico saranno beneficiate al 50 % dai genitori, mentre le detrazioni per spese straordinarie sostenute andranno al beneficio del padre al 100%;
10. l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito dalla madre;
3 11. il saldo attivo presente sui conti correnti CC 000028450743 presso Cassa
Rurale Alta Valsugana, pari al 9.12.2024 ad Euro 2.085,32.-, e CC 00831260013 presso Volksbank, pari al 9.12.2024 ad Euro 174.825,30.-, verrà trattenuto dal sig.
ed i coniugi si impegnano entro il 31 gennaio 2025 ad adempiere Parte_1
a tutte le formalità necessarie per estinguere i conti correnti cointestati;
12. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo in relazione al pregresso rapporto di coniugio, nemmeno per spese sostenute dalla sig.ra nell'immobile casa coniugale, rinunciando quindi fin d'ora a Parte_2
qualsivoglia azione e/o eccezione;
13. spese legali a carico del sig. ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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