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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/11/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. ENTENZA N. DIP.
IV.
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM.
DIP. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
nato/a COMO il 17.06.1972
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...], VIA KENNEDY 18 con l'Avv. ADALGISA ADINOLFI
e
2) Parte_3
nato/a CANTU' il 30.06.1969
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...], VIA KENNEDY 18 con l'Avv. ADALGISA ADINOLFI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in CERMENATE (CO) in data 04.10.1998
(anno 1998, atto n. 3, parte I); con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.07.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita a Bregnano, in Via Kennedy, 18, resterà assegnata al marito,
che vi abiterà unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
2) La signora verserà al signor a titolo di contributo al Parte_1 Parte_3
mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La signora inoltre, sarà tenuta al pagamento del 50% Pt_1
(cinquanta percento) delle spese di ordine straordinario, come da protocollo Aiaf in vigore presso l'intestato Tribunale, che di seguito si riporta:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base-
specialista ed erogati dal SSN;
D) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN
ma effettuati privatamente;
D) farmaci omeopatici.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, richiesto dalla scuola,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità, da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
B) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
D) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all''estero; E) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo:
tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) corsi di lingue;
B) corsi di musica e strumenti musicali;
C) attività sportive e pertinente abbigliamento/attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei);
D) spese per attività ludiche e ricreative;
E) spese di custodia (baby – sitter); F) viaggi e vacanze.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spese dovrà inviare (via e-mail, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2) Assegno unico e universale per i figli a carico
L'assegno Unico e universale per la figlia sarà percepito dal signor Per_2 Parte_3
[...]
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 04.10.1998, in Cermenate(CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERMENATE
(anno 1998, atto n. 3, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERMENATE perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
IV.
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM.
DIP. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
nato/a COMO il 17.06.1972
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...], VIA KENNEDY 18 con l'Avv. ADALGISA ADINOLFI
e
2) Parte_3
nato/a CANTU' il 30.06.1969
cittadino/a: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...], VIA KENNEDY 18 con l'Avv. ADALGISA ADINOLFI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in CERMENATE (CO) in data 04.10.1998
(anno 1998, atto n. 3, parte I); con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.07.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita a Bregnano, in Via Kennedy, 18, resterà assegnata al marito,
che vi abiterà unitamente ai figli e;
Per_1 Per_2
2) La signora verserà al signor a titolo di contributo al Parte_1 Parte_3
mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La signora inoltre, sarà tenuta al pagamento del 50% Pt_1
(cinquanta percento) delle spese di ordine straordinario, come da protocollo Aiaf in vigore presso l'intestato Tribunale, che di seguito si riporta:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
A) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base-
specialista ed erogati dal SSN;
D) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN
ma effettuati privatamente;
D) farmaci omeopatici.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, richiesto dalla scuola,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità, da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A)Tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
B) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
D) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all''estero; E) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo:
tempo prolungato, pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
A) corsi di lingue;
B) corsi di musica e strumenti musicali;
C) attività sportive e pertinente abbigliamento/attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei);
D) spese per attività ludiche e ricreative;
E) spese di custodia (baby – sitter); F) viaggi e vacanze.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spese dovrà inviare (via e-mail, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
2) Assegno unico e universale per i figli a carico
L'assegno Unico e universale per la figlia sarà percepito dal signor Per_2 Parte_3
[...]
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 04.10.1998, in Cermenate(CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERMENATE
(anno 1998, atto n. 3, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERMENATE perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao