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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4566/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4566/2020 promossa da:
(C.F. ), già con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Avv.ti BONALUME PAOLO, PALOMA GIOVANNI GOMEZ e CARDONA GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MI- Controparte_1 P.IVA_2
CELE ANTONELLA e PETRAGLIA LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA, in persona del legale rappresentan- Parte_1
te pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rap- CP_1
presentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 2.816,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A -
BII. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
pagina 1 di 14 − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture co- stituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A - B (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte ca- pitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 128.851,35 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di credi- ti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D - E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. € 28.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito riepilogata all'elenco prodotto sub ALL. C) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha ge- nerato il predetto importo
pagina 2 di 14 VIII. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture prodotte sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le
Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al Parte_1 CP_1 CP_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
[...]
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sor- te capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 3 di 14 • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre inte- ressi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi Parte_1 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
Voglia l'll.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie di legge e gli accertamenti del caso: in via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo a con rife- Parte_1
rimento ai crediti da interessi di mora asseritamente ceduti da per il complessivo importo CP_2
di € 29.275,86 e, per l'effetto, disporre il rigetto della domanda di condanna al pagamento del predet- to importo formulata nei confronti dell' ; Parte_3
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo a Parte_1
con riferimento alla domanda di condanna ai sensi dell'art.2041 c.c.; in via preliminare
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti aventi ad oggetto gli interessi di mora maturati pri- ma della data del 25 novembre 2015; in via principale
- accertare l'infondatezza, totale o parziale, delle domande tutte proposte da e, per Parte_1
l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
[…]
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo di essere di- Parte_2
venuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto di numerosi crediti vantati da società forni- trici nei confronti dell di conveniva in giudizio la debitrice cedu- Parte_3 CP_1
ta al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tali crediti, e segnatamente:
(i) della somma di € 582.664,95 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 3A e 3B, oltre agli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla predetta som- ma, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture,
e agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di notifica della citazione;
(ii) della somma di € 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs.
n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
(iii) della somma di € 117.442,68 portati dalle Note di Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5A e 5B a titolo di ulteriori interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di cre- diti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi moratori e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di notifica della citazione;
(iv) della somma di € 28.040,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del
D.l.gs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di Debito;
(v) della somma di € 440,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 per il tardivo pagamento di fatture ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate riferite alla sorte capitale e alle note di debito.
In via subordinata, l'attrice proponeva domanda di condanna della convenuta al pagamento di un im- porto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.
1.1. Si costituiva in giudizio l' di la quale contestava la fondatezza e la quantificazione del- Pt_4 CP_1
la pretesa creditoria, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
In particolare, la convenuta:
(i) con riguardo al credito per sorte capitale, deduceva:
pagina 5 di 14 - il pagamento di parte delle fatture costituenti la sorte capitale e la compensazione di altre con crediti vantati dall' Pt_4
- la contestazione di altra parte delle fatture a cui non era seguita l'emissione di note di cre- dito;
- la mancata trasmissione di altra parte delle fatture;
(ii) con riguardo al credito per interessi moratori, deduceva:
- l'infondatezza e comunque l'erroneità del calcolo degli interessi moratori in ragione dell'indicazione di un termine di scadenza parametrato alla data di emissione delle fatture anziché alla ricezione delle medesime;
- il difetto di titolarità attiva e la prescrizione di parte dei crediti vantati a titolo di ulteriori interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costi- tuenti la sorte capitale, nonché le carenze nella documentazione volta a provare la sussi- stenza di tali crediti;
- la mancata trasmissione anteriormente alla instaurazione del giudizio di parte delle note di debito riepilogate negli elenchi agli atti a cui si riferiscono tali ultimi interessi moratori;
- il pagamento e la contestazione di altra parte delle note di debito riepilogate negli elenchi agli atti a cui si riferiscono i suddetti interessi moratori;
(iii) con riguardo al credito per interessi anatocistici, deduceva:
- l'infondatezza e comunque la riferibilità di larga parte delle pretese per interessi moratori a crediti non scaduti da oltre sei mesi alla data di introduzione del giudizio;
(iv) con riguardo all'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, deduceva:
- il diritto del creditore ad ottenere in forza della suddetta previsione una somma di € 40,00 per ciascun rapporto contrattuale inadempiuto e non già per ciascuna fattura afferente al medesimo rapporto contrattuale.
1.2. La causa, a seguito di alcuni rinvii per trattative e del fallimento di un tentativo di mediazione de- legata dal Giudice, veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 4/06/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. già assumendo di essere cessionaria di crediti matu- Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 14 rati, in linea capitale ed a titolo di interessi di mora, da numerose società fornitrici dell' Parte_5
ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento di tali crediti (per sorte capitale, interessi
[...]
moratori e anatocistici, per risarcimento del danno ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002).
Appare opportuno chiarire che, nell'ambito del presente giudizio, non è generalmente contestata (ad esclusione di alcuni crediti per interessi di mora riportati sulle Note di Debito emesse da CP_2
l'esistenza e l'esecuzione dei contratti di fornitura/servizi, la quantificazione dei corrispettivi e la ces- sione dei relativi crediti a favore dell'attrice, avendo la convenuta contestato estensivamente nel me- rito, sotto altri profili (anche inerenti all'intervenuto pagamento delle fatture), le pretese creditorie di controparte.
Al di là delle deduzioni attoree circa la prova delle cessioni, la suddetta circostanza porta di per sé a ravvisare la titolarità attiva dei rapporti controversi in capo all'attrice, giacché una carenza sotto que- sto profilo, pur rilevabile d'ufficio, è esclusa da difese di parte convenuta che, come nel caso di specie, si pongono in termini incompatibili con la relativa contestazione (in argomento cfr. Cass. Sez. Un. n.
2951/2016).
2.2. Tanto premesso, con riferimento ai crediti vantati per sorte capitale (cfr. paragrafo 2, pag. 5-8, dell'atto di citazione), occorre dare atto che, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
[...]
ha ridimensionato significativamente la propria pretesa a tale titolo (originariamente rife- Parte_1
rita ad un importo di € 582.664,95), manifestando la propria intenzione di proseguire il giudizio esclu- sivamente per l'importo di € 2.816,03 riferito alle fatture emesse da Controparte_3 CP_4
e di cui al proprio doc. 14A (doc. A allegato alla comparsa conclusionale) di seguito
[...] Controparte_5
riportate:
pagina 7 di 14 L'effettiva debenza dei crediti sopra richiamati può essere agevolmente valutata alla luce delle difese svolte dalla convenuta.
In particolare, con riferimento all'importo di € 825,37 portato dalla fattura GlaxoSmithKline S.p.A. n.
1912018527 del 29/02/2012, coglie nel segno l'eccezione della convenuta che rileva come la stessa abbia formato oggetto di una nota di credito specificamente riferita a tale fattura in data 21/03/2012
(doc. 59 di parte convenuta), anteriormente alla notifica della cessione che risulta essere stata opera- ta nei confronti del debitore ceduto in data 3/05/2012 (cfr. doc. 15A di parte attrice).
Del pari, non risulta dovuto il residuo importo di € 30,02 riferito alla fattura n. 16808774 Controparte_5
e quello di € 17,25 riferito alla fattura n. 16809814 che, come contestato dalla convenu- Controparte_5
ta, attengono all'ammontare dovuto a titolo di IVA il cui pagamento non può (pacificamente) essere preteso in questa sede (cfr. doc. 19 parte attrice, pag. 21 e 43).
Diverse conclusioni devono, invece, operarsi con riguardo alle cesure mosse dalla convenuta rispetto alle ulteriori fatture sopra richiamate, giacché (a fronte della pacifica esecuzione delle prestazioni e della cessazione dei relativi crediti) tali cesure non assolvono all'onere di specifica contestazione che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, deriva dall'art. 115 c.p.c. (ex multis Cass. n.
9439/2022).
Ed invero:
- rispetto all'importo di € 380,00 di cui alla fattura Pfizer Italia S.p.A. n. 9780204715 non si com- prende in che modo l'esistenza di una precedente nota di credito del creditore cedente (doc.
58 di parte convenuta) si inserisca nel complesso dei rapporti contabili intrattenuti con quest'ultimo in modo da far ravvisare un credito dell' che può essere opposto in compen- Pt_4
sazione al cessionario;
- analoghe considerazioni si devono svolgere rispetto all'importo di residuo della fattura CP_5
n. 16810621 ed a quello residuo della fattura GlaxoSmithKline S.p.A. n. 1035057959, im-
[...]
porti per i quali le doglianze della convenuta attengono a rapporti contabili intrattenuti con i creditori cedenti, caratterizzati anche da richieste di emissione di note di credito (doc. 18, 19,
53 e 57 di parte convenuta), non oggetto di alcun approfondimento;
- le contestazioni mosse rispetto alle fatture n. 16809789, 16808755 che si fonda- Controparte_5
no sul richiamo alle richieste di trasmissione dei documenti di trasporto della merce (doc. 19 di parte convenuta) non mettono in discussione il fatto che le relative prestazioni siano state ef- fettivamente eseguite, tanto che i relativi importi risultano esser stati quasi interamente salda-
pagina 8 di 14 ti dalla convenuta, richiedendosi da parte dell'attrice soltanto il versamento del residuo;
- la contestazione di errata applicazione dell'IVA nella fattura n. 16808752 di € Controparte_5
1.400,00 non giustifica il mancato versamento della somma capitale che (pacificamente) è ri- chiesto dall'attrice in questa sede.
In termini più generali, non può che osservarsi come le doglianze mosse dalla convenuta nei propri at- ti difensivi rispetto al residuo per sorte capitale vantato dall'attrice siano essenzialmente volte a solle- citare una verifica in sede giudiziale del complesso dei rapporti di dare/avere tra le parti, anche attra- verso una CTU contabile che, in assenza di specifiche contestazioni che giustifichino un approfondi- mento tecnico, si presenta come del tutto esplorativa.
In questo contesto, invero, la ricostruzione dei rapporti tra le parti non può che essere correttamente operata tramite una rigorosa applicazione dei principi processuali in materia di onere probatorio e di non contestazione che, con riferimento agli importi vantati a titolo di capitale, portano a ravvisare, al- la luce di quanto sopra, un credito a favore di di € 1.943,49 (€ 2.816,03 - € 825,37- Parte_1
€30,02 - € 17,25).
Su tale importo, sono indubbiamente dovuti gli interessi moratori da calcolarsi (pacificamente) al sag- gio di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, e non si ravvisano contrasti tra le parti in ordine al fatto che la decorrenza di tali interessi debba essere operata tenendo conto, come dies a quo per il decorso del termine di adempimento, della data di ricevimento della fattura elettronica da parte dell' Pt_4
che, in assenza di prova circa trasmissioni anteriori, non può che prendere a riferimento (come osser- vato da parte convenuta) quella in cui i il relativo documento è stato inviato al Sistema di Interscam- bio;
in assenza di quantificazione degli interessi in questione, peraltro, il fatto che il calcolo degli stessi venga operato dall'attrice in conformità a tali criteri (prendendo effettivamente a riferimento il mo- mento della trasmissione della fattura e non quello della sua emissione) non può che essere rimesso ad una successiva determinazione.
Allo stesso modo, parte convenuta deve essere condannata al pagamento degli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, comma 4, c.c., sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorren- za dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (ana- tocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (ex multis Cass. n. 1164/2017), condizioni tut-
pagina 9 di 14 te ricorrenti nel caso di specie.
2.2.1. A fronte del ridimensionamento operato dall'attrice del credito vantato per sorte capitale, risul- ta poco comprensibile la pretesa della medesima attrice ad ottenere comunque il pagamento sull'intero importo per sorte capitale originariamente richiesto (€ 582.664,95) degli interessi moratori e anatocistici.
Invero, anche a prescindere dalle criticità di seguito esposte che caratterizzano la domanda di parte attrice tesa al pagamento dei soli accessori del credito, non può che rilevarsi come la domanda atto- rea sul punto in esame non si accompagni neanche alla specifica prospettazione di un ritardo della convenuta nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie che giustifichi la relativa pronuncia di con- danna al pagamento degli interessi moratori.
In effetti, se (come pare potersi ricavare dalle difese attoree) la convenuta ha adempiuto, sia pur in ritardo e con modalità errate (tramite pagamenti non liberatori operati, successivamente alla notifica della cessione, al creditore cedente, poi recuperati dal cessionario), alle obbligazioni pecuniarie non più oggetto di domanda giudiziale, l'attrice ben avrebbe potuto precisare la propria domanda tramite la specifica indicazione, per ciascun credito originariamente richiesto per sorte capitale, dell'asserito ritardo nel pagamento e del correlato importo dovuto a titolo di interessi moratori.
Niente di tutto questo, invece, compare nelle difese attoree che, nel richiedere genericamente una condanna al pagamento di interessi per il ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie (come a dire, se ed in quanto dovuti), si risolvono in una pretesa tanto indeterminata da precluderne un vaglio positivo di fondatezza in questa sede.
2.2.2. È invece fondata la pretesa di parte attrice ad ottenere un importo ulteriore a titolo di risarci- mento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 per il tardivo pagamento dei crediti resi- dui vantati per sorte capitale.
L'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, dispone invero che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di ri- sarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assi- stenza per il recupero del credito”.
È peraltro condivisibile l'interpretazione della suddetta disposizione prospettata dall'attrice, avallata anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (si vedano le sentenze allegate sub doc. M da parte attrice), secondo cui l'importo forfettario dalla stessa previsto (€ 40,00) è dovuto per ciascuna fattura non pagata del cui recupero il creditore (o il cessionario del credito) si debba fare carico.
pagina 10 di 14 In questa prospettiva, a fronte del ridimensionamento della pretesa per sorte capitale operata da par- te dell'attrice in relazione a n. 14 fatture (si veda l'allegato sopra richiamato), di cui tre escluse dal pa- gamento, l'importo alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 viene ad es- sere quantificato in € 440,00 (€ 40,00 x 11).
Con la precisazione che su tale importo non risultano dovuti gli interessi moratori ed anatocistici, ri- Part chiesti peraltro per la prima volta da parte di soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
2.3. Venendo all'esame delle pretese vantate da a titolo di ulteriori interessi di mora Parte_1
maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (para- grafo 6, pag. 10-14 dell'atto di citazione) occorre rilevare che, con l'atto introduttivo, l'attrice ha pro- dotto, sub doc. 5A e 5B, soltanto uno schema riepilogativo delle c.d. Note di Debito (cioè delle fatture cedute all'attrice con cui i fornitori hanno addebitato alla gli interessi moratori derivanti dal tar- Pt_4
divo pagamento di altre fatture emesse per le prestazioni rese) poste alla base della propria pretesa creditoria.
In tale sede, in particolare, non è stato prodotto alcun comprensibile dettaglio di calcolo (si vedano i documenti prodotti da parte attrice sub 4A e 4B) che, secondo la stessa prospettazione della difesa attorea (pag. 11-12 dell'atto di citazione), avrebbero consentito di determinare gli estremi della pre- tesa in oggetto (le singole fatture il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora, il no- minativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e scadenza, la data di inizio e di fine decorrenza degli interessi di mora, il totale dei giorni di ritardo nel pagamento, il tasso di in- teresse di mora, l'importo a titolo di interessi maturato per ciascuna fattura).
È solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che ha depositato agli atti Parte_1
(sub doc. 27-30) i dettagli di calcolo delle Note di Debito emesse da alcuni fornitori ( Edison, CP_4
Farmafactoring SPV e ), senza comprendere peraltro i dettagli di calcolo della Nota di Debito CP_2
che, sulla base del riepilogo sub doc. 5A, è stata emessa da GlaxoSmithKline S.p.A.
Già tale rilievo appare far emergere un primo profilo di infondatezza della domanda attorea giacché, anche a voler avvalorare un'impostazione (quale quella adottata dall'attrice) che delega interamente alla documentazione prodotta in atti la determinazione degli estremi della domanda, non può che ri- levarsi come questo non escluda comunque la necessità che, sin dall'atto introduttivo, si offra agli atti una chiara e precisa ricostruzione dei rapporti che giustificano la pretesa creditoria (nel caso di specie, gli estremi delle fatture il cui ritardo nel pagamento avrebbe portato all'addebito di interessi morato- ri), al fine di consentire alla controparte di predisporre adeguate difese.
pagina 11 di 14 Invero, il fatto che gli elementi sopra richiamati vengano determinati soltanto con la prima memoria istruttoria non può considerarsi una mera precisazione o modificazione delle domande già proposte, ammissibile (in base alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie) ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto si sostanzia in una vera e propria allegazione di elementi essenziali della domanda che interviene (tardivamente) oltre i termini di legge.
Tale riscontro è ulteriormente aggravato dal rilievo che, nei propri atti difensivi, parte attrice rivede continuamente l'ammontare della pretesa avanzata sotto il profilo in esame - variamente quantificata in € 117.442,68 nell'atto di citazione, in € 128.851,35 in sede di precisazione delle conclusioni ed in €
116.858,39 negli scritti conclusivi – a conferma di una confusione contabile che si riflette in una so- stanziale impossibilità di comprendere chiaramente gli estremi della domanda anche all'esito del giu- dizio.
D'altra parte, anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, occorre evidenziare che la Pt_4
sin dalla costituzione in giudizio, ha espressamente contestato – tra l'altro – le modalità di calcolo de- gli interessi moratori applicate da controparte, evidenziando l'erroneità della data di decorrenza degli stessi indicata dall'attrice.
I rilievi posti dalla convenuta devono essere esaminati alla luce dei generali principi sul riparto dell'o- nere probatorio, tenendo conto che spetta alla creditrice provare il titolo della propria pretesa, e quindi anche l'esatto ammontare del proprio credito: nel caso di specie in particolare provare il titolo della pretesa significa che, in assenza di riconoscimento del credito, l'attrice, a fronte dei rilievi della convenuta, avrebbe dovuto provare la correttezza nel calcolo degli interessi moratori attraverso il ri- chiamo: i) alle previsioni contrattuali che definivano i termini di decorrenza degli interessi moratori;
ii) alle circostanze (data di emissione della fattura, piuttosto che la data di invio o di ricezione della stes- sa, ovvero altre circostanze) che evidenziavano la correttezza del calcolo degli interessi, in quanto operato in conformità alle citate previsioni contrattuali.
Tale onere probatorio non è stato assolto da parte dell'attrice, la quale, a fronte delle contestazioni della convenuta, si è limitata a richiamare la documentazione in atti, comprensiva dei dettagli alle No- te di Debito prodotti (tardivamente) agli atti (senza peraltro che alcun dettaglio risulti esser mai stato prodotto per la Nota di Debito emessa da GlaxoSmithKine) in cui compare, tra l'altro, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora, che la stessa attrice assume coincidente “con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture”, senza offrire alcuna elemento a supporto (ad esempio, attraverso la produzione di copia della ricevuta della trasmissione della fattura pagina 12 di 14 elettronica al Sistema di Interscambio) della correttezza del calcolo di tale termine.
Tali carenze probatorie non possono evidentemente essere sanate attraverso una ricostruzione offi- ciosa del complesso dei rapporti di dare/avere tra le parti operata in sede giudiziale, eventualmente a mezzo di una CTU, giacché, nell'ambito di una pretesa volta a far valere le conseguenze del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, l'esatta allegazione e prova di tale ritardo attiene a fatti principali della domanda.
In assenza di prova sul punto, la pretesa attorea non risulta fondata e deve pertanto essere rigettata.
2.3.1. Al rigetto della pretesa ad ottenere il pagamento delle somme portate dalle Note di Debito se- gue inevitabilmente anche il rigetto delle domande volte ad ottenere il pagamento, sui relativi impor- ti, degli interessi moratori e anatocistici, oltre che della domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 per ciascuna delle
(n. 701) fatture il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi di mora oggetto delle Note di
Debito.
2.4. Analoghe considerazioni debbono svolgersi per gli importi richiesti per il medesimo titolo in rela- zione a “fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra” e “la sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di Debito” (paragrafo 8, pag. 14-15 dell'atto di citazione), la cui produzione, pur indicata sub doc. 10, pare essere stata (tardivamente) operata da parte dell'attrice soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sub doc. 31.
2.5. Il rigetto integrale delle domande di parte attrice volte al pagamento degli interessi moratori por- tati dalle Note di Debito porta a far ritenere assorbite le eccezioni preliminari di prescrizione e (parzia- le) difetto di titolarità attiva dei relativi rapporti sollevate dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio.
2.6. Da ultimo, appare opportuno precisare che non si ravvisano i presupposti nel caso di specie per accogliere la domanda subordinata avanzata dall'attrice di condanna di controparte al pagamento di somme per capitale, interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, sol- tanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non an- che nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza of- frire prove sufficienti al relativo accoglimento” (Cass. 14944/2022).
Il ricorso all'azione ex art. 2041 c.c. non è, quindi, ammissibile quando essa venga proposta in via su-
pagina 13 di 14 bordinata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale che viene in larga parte rigettata, come nel caso di specie, per carenza di prova dei relativi fatti costitutivi.
2.7. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € 1.943,49 per sorte capitale, oltre interessi moratori ed anatocistici, a cui si aggiunge l'importo di € 440,00 dovuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002.
3. Con riguardo alle spese di lite, l'accoglimento delle domande attoree in misura significativamente inferiore rispetto alle domande originariamente avanzate in giudizio ne giustifica una compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l a pagare a già Parte_6 Parte_1 Parte_2
- la somma di € 1.943,49 a titolo di capitale, oltre interessi di mora al tasso di cui agli artt. 2
e 5 del D.lgs. n. 231/2001 dal dovuto sino alla data della domanda, oltre ulteriori interessi di mora dovuti sino all'effettivo pagamento ed interessi anatocistici al medesimo tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
- la somma di € 440,00 ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002;
2. rigetta le domande di parte attrice volte al pagamento di importi ulteriori da parte della con- venuta per i titoli indicati agli atti;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Parma, 18/12/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4566/2020 promossa da:
(C.F. ), già con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Avv.ti BONALUME PAOLO, PALOMA GIOVANNI GOMEZ e CARDONA GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MI- Controparte_1 P.IVA_2
CELE ANTONELLA e PETRAGLIA LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'AZIENDA, in persona del legale rappresentan- Parte_1
te pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rap- CP_1
presentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 2.816,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A -
BII. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
pagina 1 di 14 − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture co- stituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub ALL. A - B (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte ca- pitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 128.851,35 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di credi- ti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. C – D - E
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
VII. € 28.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito riepilogata all'elenco prodotto sub ALL. C) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha ge- nerato il predetto importo
pagina 2 di 14 VIII. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture prodotte sub ALL. F, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le
Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al Parte_1 CP_1 CP_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
[...]
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come no- vellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sor- te capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novel- lato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pagina 3 di 14 • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito, oltre interessi;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre inte- ressi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi Parte_1 Parte_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta:
Voglia l'll.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie di legge e gli accertamenti del caso: in via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo a con rife- Parte_1
rimento ai crediti da interessi di mora asseritamente ceduti da per il complessivo importo CP_2
di € 29.275,86 e, per l'effetto, disporre il rigetto della domanda di condanna al pagamento del predet- to importo formulata nei confronti dell' ; Parte_3
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico in capo a Parte_1
con riferimento alla domanda di condanna ai sensi dell'art.2041 c.c.; in via preliminare
- accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti aventi ad oggetto gli interessi di mora maturati pri- ma della data del 25 novembre 2015; in via principale
- accertare l'infondatezza, totale o parziale, delle domande tutte proposte da e, per Parte_1
l'effetto, disporne l'integrale rigetto;
[…]
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo di essere di- Parte_2
venuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto di numerosi crediti vantati da società forni- trici nei confronti dell di conveniva in giudizio la debitrice cedu- Parte_3 CP_1
ta al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tali crediti, e segnatamente:
(i) della somma di € 582.664,95 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 3A e 3B, oltre agli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 sulla predetta som- ma, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture,
e agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di notifica della citazione;
(ii) della somma di € 1.280,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs.
n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
(iii) della somma di € 117.442,68 portati dalle Note di Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5A e 5B a titolo di ulteriori interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di cre- diti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi moratori e scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., alla data di notifica della citazione;
(iv) della somma di € 28.040,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del
D.l.gs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note di Debito;
(v) della somma di € 440,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n.
231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 per il tardivo pagamento di fatture ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate riferite alla sorte capitale e alle note di debito.
In via subordinata, l'attrice proponeva domanda di condanna della convenuta al pagamento di un im- porto a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.
1.1. Si costituiva in giudizio l' di la quale contestava la fondatezza e la quantificazione del- Pt_4 CP_1
la pretesa creditoria, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.
In particolare, la convenuta:
(i) con riguardo al credito per sorte capitale, deduceva:
pagina 5 di 14 - il pagamento di parte delle fatture costituenti la sorte capitale e la compensazione di altre con crediti vantati dall' Pt_4
- la contestazione di altra parte delle fatture a cui non era seguita l'emissione di note di cre- dito;
- la mancata trasmissione di altra parte delle fatture;
(ii) con riguardo al credito per interessi moratori, deduceva:
- l'infondatezza e comunque l'erroneità del calcolo degli interessi moratori in ragione dell'indicazione di un termine di scadenza parametrato alla data di emissione delle fatture anziché alla ricezione delle medesime;
- il difetto di titolarità attiva e la prescrizione di parte dei crediti vantati a titolo di ulteriori interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costi- tuenti la sorte capitale, nonché le carenze nella documentazione volta a provare la sussi- stenza di tali crediti;
- la mancata trasmissione anteriormente alla instaurazione del giudizio di parte delle note di debito riepilogate negli elenchi agli atti a cui si riferiscono tali ultimi interessi moratori;
- il pagamento e la contestazione di altra parte delle note di debito riepilogate negli elenchi agli atti a cui si riferiscono i suddetti interessi moratori;
(iii) con riguardo al credito per interessi anatocistici, deduceva:
- l'infondatezza e comunque la riferibilità di larga parte delle pretese per interessi moratori a crediti non scaduti da oltre sei mesi alla data di introduzione del giudizio;
(iv) con riguardo all'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002, deduceva:
- il diritto del creditore ad ottenere in forza della suddetta previsione una somma di € 40,00 per ciascun rapporto contrattuale inadempiuto e non già per ciascuna fattura afferente al medesimo rapporto contrattuale.
1.2. La causa, a seguito di alcuni rinvii per trattative e del fallimento di un tentativo di mediazione de- legata dal Giudice, veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 4/06/2024 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. già assumendo di essere cessionaria di crediti matu- Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 14 rati, in linea capitale ed a titolo di interessi di mora, da numerose società fornitrici dell' Parte_5
ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento di tali crediti (per sorte capitale, interessi
[...]
moratori e anatocistici, per risarcimento del danno ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002).
Appare opportuno chiarire che, nell'ambito del presente giudizio, non è generalmente contestata (ad esclusione di alcuni crediti per interessi di mora riportati sulle Note di Debito emesse da CP_2
l'esistenza e l'esecuzione dei contratti di fornitura/servizi, la quantificazione dei corrispettivi e la ces- sione dei relativi crediti a favore dell'attrice, avendo la convenuta contestato estensivamente nel me- rito, sotto altri profili (anche inerenti all'intervenuto pagamento delle fatture), le pretese creditorie di controparte.
Al di là delle deduzioni attoree circa la prova delle cessioni, la suddetta circostanza porta di per sé a ravvisare la titolarità attiva dei rapporti controversi in capo all'attrice, giacché una carenza sotto que- sto profilo, pur rilevabile d'ufficio, è esclusa da difese di parte convenuta che, come nel caso di specie, si pongono in termini incompatibili con la relativa contestazione (in argomento cfr. Cass. Sez. Un. n.
2951/2016).
2.2. Tanto premesso, con riferimento ai crediti vantati per sorte capitale (cfr. paragrafo 2, pag. 5-8, dell'atto di citazione), occorre dare atto che, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
[...]
ha ridimensionato significativamente la propria pretesa a tale titolo (originariamente rife- Parte_1
rita ad un importo di € 582.664,95), manifestando la propria intenzione di proseguire il giudizio esclu- sivamente per l'importo di € 2.816,03 riferito alle fatture emesse da Controparte_3 CP_4
e di cui al proprio doc. 14A (doc. A allegato alla comparsa conclusionale) di seguito
[...] Controparte_5
riportate:
pagina 7 di 14 L'effettiva debenza dei crediti sopra richiamati può essere agevolmente valutata alla luce delle difese svolte dalla convenuta.
In particolare, con riferimento all'importo di € 825,37 portato dalla fattura GlaxoSmithKline S.p.A. n.
1912018527 del 29/02/2012, coglie nel segno l'eccezione della convenuta che rileva come la stessa abbia formato oggetto di una nota di credito specificamente riferita a tale fattura in data 21/03/2012
(doc. 59 di parte convenuta), anteriormente alla notifica della cessione che risulta essere stata opera- ta nei confronti del debitore ceduto in data 3/05/2012 (cfr. doc. 15A di parte attrice).
Del pari, non risulta dovuto il residuo importo di € 30,02 riferito alla fattura n. 16808774 Controparte_5
e quello di € 17,25 riferito alla fattura n. 16809814 che, come contestato dalla convenu- Controparte_5
ta, attengono all'ammontare dovuto a titolo di IVA il cui pagamento non può (pacificamente) essere preteso in questa sede (cfr. doc. 19 parte attrice, pag. 21 e 43).
Diverse conclusioni devono, invece, operarsi con riguardo alle cesure mosse dalla convenuta rispetto alle ulteriori fatture sopra richiamate, giacché (a fronte della pacifica esecuzione delle prestazioni e della cessazione dei relativi crediti) tali cesure non assolvono all'onere di specifica contestazione che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, deriva dall'art. 115 c.p.c. (ex multis Cass. n.
9439/2022).
Ed invero:
- rispetto all'importo di € 380,00 di cui alla fattura Pfizer Italia S.p.A. n. 9780204715 non si com- prende in che modo l'esistenza di una precedente nota di credito del creditore cedente (doc.
58 di parte convenuta) si inserisca nel complesso dei rapporti contabili intrattenuti con quest'ultimo in modo da far ravvisare un credito dell' che può essere opposto in compen- Pt_4
sazione al cessionario;
- analoghe considerazioni si devono svolgere rispetto all'importo di residuo della fattura CP_5
n. 16810621 ed a quello residuo della fattura GlaxoSmithKline S.p.A. n. 1035057959, im-
[...]
porti per i quali le doglianze della convenuta attengono a rapporti contabili intrattenuti con i creditori cedenti, caratterizzati anche da richieste di emissione di note di credito (doc. 18, 19,
53 e 57 di parte convenuta), non oggetto di alcun approfondimento;
- le contestazioni mosse rispetto alle fatture n. 16809789, 16808755 che si fonda- Controparte_5
no sul richiamo alle richieste di trasmissione dei documenti di trasporto della merce (doc. 19 di parte convenuta) non mettono in discussione il fatto che le relative prestazioni siano state ef- fettivamente eseguite, tanto che i relativi importi risultano esser stati quasi interamente salda-
pagina 8 di 14 ti dalla convenuta, richiedendosi da parte dell'attrice soltanto il versamento del residuo;
- la contestazione di errata applicazione dell'IVA nella fattura n. 16808752 di € Controparte_5
1.400,00 non giustifica il mancato versamento della somma capitale che (pacificamente) è ri- chiesto dall'attrice in questa sede.
In termini più generali, non può che osservarsi come le doglianze mosse dalla convenuta nei propri at- ti difensivi rispetto al residuo per sorte capitale vantato dall'attrice siano essenzialmente volte a solle- citare una verifica in sede giudiziale del complesso dei rapporti di dare/avere tra le parti, anche attra- verso una CTU contabile che, in assenza di specifiche contestazioni che giustifichino un approfondi- mento tecnico, si presenta come del tutto esplorativa.
In questo contesto, invero, la ricostruzione dei rapporti tra le parti non può che essere correttamente operata tramite una rigorosa applicazione dei principi processuali in materia di onere probatorio e di non contestazione che, con riferimento agli importi vantati a titolo di capitale, portano a ravvisare, al- la luce di quanto sopra, un credito a favore di di € 1.943,49 (€ 2.816,03 - € 825,37- Parte_1
€30,02 - € 17,25).
Su tale importo, sono indubbiamente dovuti gli interessi moratori da calcolarsi (pacificamente) al sag- gio di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002, e non si ravvisano contrasti tra le parti in ordine al fatto che la decorrenza di tali interessi debba essere operata tenendo conto, come dies a quo per il decorso del termine di adempimento, della data di ricevimento della fattura elettronica da parte dell' Pt_4
che, in assenza di prova circa trasmissioni anteriori, non può che prendere a riferimento (come osser- vato da parte convenuta) quella in cui i il relativo documento è stato inviato al Sistema di Interscam- bio;
in assenza di quantificazione degli interessi in questione, peraltro, il fatto che il calcolo degli stessi venga operato dall'attrice in conformità a tali criteri (prendendo effettivamente a riferimento il mo- mento della trasmissione della fattura e non quello della sua emissione) non può che essere rimesso ad una successiva determinazione.
Allo stesso modo, parte convenuta deve essere condannata al pagamento degli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, comma 4, c.c., sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorren- za dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (ana- tocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (ex multis Cass. n. 1164/2017), condizioni tut-
pagina 9 di 14 te ricorrenti nel caso di specie.
2.2.1. A fronte del ridimensionamento operato dall'attrice del credito vantato per sorte capitale, risul- ta poco comprensibile la pretesa della medesima attrice ad ottenere comunque il pagamento sull'intero importo per sorte capitale originariamente richiesto (€ 582.664,95) degli interessi moratori e anatocistici.
Invero, anche a prescindere dalle criticità di seguito esposte che caratterizzano la domanda di parte attrice tesa al pagamento dei soli accessori del credito, non può che rilevarsi come la domanda atto- rea sul punto in esame non si accompagni neanche alla specifica prospettazione di un ritardo della convenuta nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie che giustifichi la relativa pronuncia di con- danna al pagamento degli interessi moratori.
In effetti, se (come pare potersi ricavare dalle difese attoree) la convenuta ha adempiuto, sia pur in ritardo e con modalità errate (tramite pagamenti non liberatori operati, successivamente alla notifica della cessione, al creditore cedente, poi recuperati dal cessionario), alle obbligazioni pecuniarie non più oggetto di domanda giudiziale, l'attrice ben avrebbe potuto precisare la propria domanda tramite la specifica indicazione, per ciascun credito originariamente richiesto per sorte capitale, dell'asserito ritardo nel pagamento e del correlato importo dovuto a titolo di interessi moratori.
Niente di tutto questo, invece, compare nelle difese attoree che, nel richiedere genericamente una condanna al pagamento di interessi per il ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie (come a dire, se ed in quanto dovuti), si risolvono in una pretesa tanto indeterminata da precluderne un vaglio positivo di fondatezza in questa sede.
2.2.2. È invece fondata la pretesa di parte attrice ad ottenere un importo ulteriore a titolo di risarci- mento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 per il tardivo pagamento dei crediti resi- dui vantati per sorte capitale.
L'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, dispone invero che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di ri- sarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assi- stenza per il recupero del credito”.
È peraltro condivisibile l'interpretazione della suddetta disposizione prospettata dall'attrice, avallata anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (si vedano le sentenze allegate sub doc. M da parte attrice), secondo cui l'importo forfettario dalla stessa previsto (€ 40,00) è dovuto per ciascuna fattura non pagata del cui recupero il creditore (o il cessionario del credito) si debba fare carico.
pagina 10 di 14 In questa prospettiva, a fronte del ridimensionamento della pretesa per sorte capitale operata da par- te dell'attrice in relazione a n. 14 fatture (si veda l'allegato sopra richiamato), di cui tre escluse dal pa- gamento, l'importo alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 viene ad es- sere quantificato in € 440,00 (€ 40,00 x 11).
Con la precisazione che su tale importo non risultano dovuti gli interessi moratori ed anatocistici, ri- Part chiesti peraltro per la prima volta da parte di soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
2.3. Venendo all'esame delle pretese vantate da a titolo di ulteriori interessi di mora Parte_1
maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (para- grafo 6, pag. 10-14 dell'atto di citazione) occorre rilevare che, con l'atto introduttivo, l'attrice ha pro- dotto, sub doc. 5A e 5B, soltanto uno schema riepilogativo delle c.d. Note di Debito (cioè delle fatture cedute all'attrice con cui i fornitori hanno addebitato alla gli interessi moratori derivanti dal tar- Pt_4
divo pagamento di altre fatture emesse per le prestazioni rese) poste alla base della propria pretesa creditoria.
In tale sede, in particolare, non è stato prodotto alcun comprensibile dettaglio di calcolo (si vedano i documenti prodotti da parte attrice sub 4A e 4B) che, secondo la stessa prospettazione della difesa attorea (pag. 11-12 dell'atto di citazione), avrebbero consentito di determinare gli estremi della pre- tesa in oggetto (le singole fatture il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora, il no- minativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e scadenza, la data di inizio e di fine decorrenza degli interessi di mora, il totale dei giorni di ritardo nel pagamento, il tasso di in- teresse di mora, l'importo a titolo di interessi maturato per ciascuna fattura).
È solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che ha depositato agli atti Parte_1
(sub doc. 27-30) i dettagli di calcolo delle Note di Debito emesse da alcuni fornitori ( Edison, CP_4
Farmafactoring SPV e ), senza comprendere peraltro i dettagli di calcolo della Nota di Debito CP_2
che, sulla base del riepilogo sub doc. 5A, è stata emessa da GlaxoSmithKline S.p.A.
Già tale rilievo appare far emergere un primo profilo di infondatezza della domanda attorea giacché, anche a voler avvalorare un'impostazione (quale quella adottata dall'attrice) che delega interamente alla documentazione prodotta in atti la determinazione degli estremi della domanda, non può che ri- levarsi come questo non escluda comunque la necessità che, sin dall'atto introduttivo, si offra agli atti una chiara e precisa ricostruzione dei rapporti che giustificano la pretesa creditoria (nel caso di specie, gli estremi delle fatture il cui ritardo nel pagamento avrebbe portato all'addebito di interessi morato- ri), al fine di consentire alla controparte di predisporre adeguate difese.
pagina 11 di 14 Invero, il fatto che gli elementi sopra richiamati vengano determinati soltanto con la prima memoria istruttoria non può considerarsi una mera precisazione o modificazione delle domande già proposte, ammissibile (in base alla normativa applicabile ratione temporis al caso di specie) ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto si sostanzia in una vera e propria allegazione di elementi essenziali della domanda che interviene (tardivamente) oltre i termini di legge.
Tale riscontro è ulteriormente aggravato dal rilievo che, nei propri atti difensivi, parte attrice rivede continuamente l'ammontare della pretesa avanzata sotto il profilo in esame - variamente quantificata in € 117.442,68 nell'atto di citazione, in € 128.851,35 in sede di precisazione delle conclusioni ed in €
116.858,39 negli scritti conclusivi – a conferma di una confusione contabile che si riflette in una so- stanziale impossibilità di comprendere chiaramente gli estremi della domanda anche all'esito del giu- dizio.
D'altra parte, anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, occorre evidenziare che la Pt_4
sin dalla costituzione in giudizio, ha espressamente contestato – tra l'altro – le modalità di calcolo de- gli interessi moratori applicate da controparte, evidenziando l'erroneità della data di decorrenza degli stessi indicata dall'attrice.
I rilievi posti dalla convenuta devono essere esaminati alla luce dei generali principi sul riparto dell'o- nere probatorio, tenendo conto che spetta alla creditrice provare il titolo della propria pretesa, e quindi anche l'esatto ammontare del proprio credito: nel caso di specie in particolare provare il titolo della pretesa significa che, in assenza di riconoscimento del credito, l'attrice, a fronte dei rilievi della convenuta, avrebbe dovuto provare la correttezza nel calcolo degli interessi moratori attraverso il ri- chiamo: i) alle previsioni contrattuali che definivano i termini di decorrenza degli interessi moratori;
ii) alle circostanze (data di emissione della fattura, piuttosto che la data di invio o di ricezione della stes- sa, ovvero altre circostanze) che evidenziavano la correttezza del calcolo degli interessi, in quanto operato in conformità alle citate previsioni contrattuali.
Tale onere probatorio non è stato assolto da parte dell'attrice, la quale, a fronte delle contestazioni della convenuta, si è limitata a richiamare la documentazione in atti, comprensiva dei dettagli alle No- te di Debito prodotti (tardivamente) agli atti (senza peraltro che alcun dettaglio risulti esser mai stato prodotto per la Nota di Debito emessa da GlaxoSmithKine) in cui compare, tra l'altro, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora, che la stessa attrice assume coincidente “con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture”, senza offrire alcuna elemento a supporto (ad esempio, attraverso la produzione di copia della ricevuta della trasmissione della fattura pagina 12 di 14 elettronica al Sistema di Interscambio) della correttezza del calcolo di tale termine.
Tali carenze probatorie non possono evidentemente essere sanate attraverso una ricostruzione offi- ciosa del complesso dei rapporti di dare/avere tra le parti operata in sede giudiziale, eventualmente a mezzo di una CTU, giacché, nell'ambito di una pretesa volta a far valere le conseguenze del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, l'esatta allegazione e prova di tale ritardo attiene a fatti principali della domanda.
In assenza di prova sul punto, la pretesa attorea non risulta fondata e deve pertanto essere rigettata.
2.3.1. Al rigetto della pretesa ad ottenere il pagamento delle somme portate dalle Note di Debito se- gue inevitabilmente anche il rigetto delle domande volte ad ottenere il pagamento, sui relativi impor- ti, degli interessi moratori e anatocistici, oltre che della domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 per ciascuna delle
(n. 701) fatture il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi di mora oggetto delle Note di
Debito.
2.4. Analoghe considerazioni debbono svolgersi per gli importi richiesti per il medesimo titolo in rela- zione a “fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra” e “la sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di Debito” (paragrafo 8, pag. 14-15 dell'atto di citazione), la cui produzione, pur indicata sub doc. 10, pare essere stata (tardivamente) operata da parte dell'attrice soltanto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sub doc. 31.
2.5. Il rigetto integrale delle domande di parte attrice volte al pagamento degli interessi moratori por- tati dalle Note di Debito porta a far ritenere assorbite le eccezioni preliminari di prescrizione e (parzia- le) difetto di titolarità attiva dei relativi rapporti sollevate dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio.
2.6. Da ultimo, appare opportuno precisare che non si ravvisano i presupposti nel caso di specie per accogliere la domanda subordinata avanzata dall'attrice di condanna di controparte al pagamento di somme per capitale, interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, sol- tanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non an- che nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza of- frire prove sufficienti al relativo accoglimento” (Cass. 14944/2022).
Il ricorso all'azione ex art. 2041 c.c. non è, quindi, ammissibile quando essa venga proposta in via su-
pagina 13 di 14 bordinata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale che viene in larga parte rigettata, come nel caso di specie, per carenza di prova dei relativi fatti costitutivi.
2.7. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra rilevato, parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € 1.943,49 per sorte capitale, oltre interessi moratori ed anatocistici, a cui si aggiunge l'importo di € 440,00 dovuto a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002.
3. Con riguardo alle spese di lite, l'accoglimento delle domande attoree in misura significativamente inferiore rispetto alle domande originariamente avanzate in giudizio ne giustifica una compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l a pagare a già Parte_6 Parte_1 Parte_2
- la somma di € 1.943,49 a titolo di capitale, oltre interessi di mora al tasso di cui agli artt. 2
e 5 del D.lgs. n. 231/2001 dal dovuto sino alla data della domanda, oltre ulteriori interessi di mora dovuti sino all'effettivo pagamento ed interessi anatocistici al medesimo tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
- la somma di € 440,00 ex art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002;
2. rigetta le domande di parte attrice volte al pagamento di importi ulteriori da parte della con- venuta per i titoli indicati agli atti;
3. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Parma, 18/12/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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