Articolo 24 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 23Articolo 25
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14 maggio 1978
Art. 24.

Ai sensi dell' articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764 , l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente "Gioventu' italiana" da versare al conto di tesoreria di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo e' iscritta la somma di lire 34 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978