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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
In data 10 aprile 2025, la dott.ssa Emanuela Lo Presti, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, dà atto di avere esaminato la causa iscritta al n. 2424/2020 R.G., promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro da Cortona n. 8, presso lo studio dell'avv. Angelo Schillaci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. , in qualità di Controparte_1 C.F._2 titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA ), P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, via dei Mille is. 101 n. 243, presso lo studio dell'avv. Agatino Dalmazio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: mandato – opposizione al decreto ingiuntivo n. 496/2020. Sono comparsi l'avv. A. Prestifilippi in sostituzione dell'avv. Schillaci Angelo e l'avv. Dalmazio Agatino, i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA
In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 22 giugno 2020, ritualmente notificato,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 496/2020 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 7.646,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, a favore di titolare dell'omonima ditta di agenzia Controparte_1 immobiliare, a titolo di provvigione dovuta per l'attività professionale svolta in occasione della vendita dell'immobile sito in Messina, via Nuova Panoramica, identificato al NCTF al foglio 90, particella 3, subalterno 8, di proprietà dell'attore. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità del Pt_2 preliminare di vendita per indeterminatezza dell'oggetto e, subordinatamente, ha rilevato la necessaria solidarietà con il promissario acquirente dell'obbligo di pagamento della provvigione, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per invalidità della notifica e l'irrisorietà dell'importo preteso in sede di mediazione a titolo di caparra, contestando, infine, anche l'attività concretamente resa dalla mediatrice in occasione della vendita, ritenuta inadeguata rispetto alle aspettative del promittente venditore.
nella qualità, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 la fondatezza dell'opposizione e chiedendone, pertanto, il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. Va preliminarmente osservato che, per principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826), il creditore che deduce l'inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni. Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (ex multis Cass. SS.UU. 14/01/2014 n. 578), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto). In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla mediatrice immobiliare CP_1
soggetto al quale compete la posizione sostanziale di attore e sul
[...] quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304). Al contempo, si dovrà anche valutare se l'opponente ha, a sua volra, Pt_1
2 dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Nel caso di specie risulta provato (sia documentalmente, sia in virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c.) che ha conferito a Parte_1 un “mandato/incarico a vendere” l'immobile sito in Controparte_1
Messina, via Nuova Panoramica, identificato al NCTF al fg. 90, part. 3, sub.
8, di sua proprietà e che, in conformità al mandato ricevuto, è stata ottenuta una proposta di acquisto in data 30 novembre 2018 con la quale il promissario acquirente si è impegnato ad acquistare il detto immobile al CP_2 prezzo di euro 245.000,00, versando contestualmente una caparra pari ad € 5.000,00 tramite assegno bancario n. 3766266523-06 (rimasto insoluto e successivamente convertito in bonifico bancario). Risulta altresì dimostrato che, in conseguenza dell'attività professionale ricevuta, in data 17 dicembre 2018, ha accettato la proposta ricevuta e sottoscritto, in Parte_1 pari data, apposito documento con il quale riconosceva alla mediatrice un compenso pari ad € 7.350,00, oltre accessori, obbligandosi a «versare il compenso sopra pattuito nel momento in cui verrà comunicata l'avvenuta accettazione della proposta». La detta comunicazione, inoltre, risulta pacificamente trasmessa in data 20 dicembre 2018, facendo così sorgere il diritto del professionista ad ottenere il pagamento della provvigione pattuita. A fronte dell'attività svolta in esecuzione del mandato ricevuto – e a prescindere dal buon esito dell'affare, sfumato per rinuncia del promissario acquirente, come emerge dalla produzione documentale allegata al fascicolo di parte opponente – ha avanzato la richiesta di Controparte_1 pagamento della provvigione nella misura pattuita, ma è rimasto Pt_1 inadempiente. Le censure avanzate dall'opponente, relative all'insussistenza del diritto della mediatrice ad ottenere il pagamento della provvigione sono infondate. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione relativa al difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, rilevato che il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato al debitore nel termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. (il titolo, emesso in data 24 marzo 2020 è stato trasmesso all'Ufficio Notifiche in data 15 maggio 2020 e consegnato al debitore il 20 maggio 2020), in ogni caso anche in presenza di un decreto ingiuntivo inefficace ex art. 644 c.p.c., tale accertamento non avrebbe definito il giudizio in ordine alla pretesa creditoria azionata dalla mediatrice. Difatti, in adesione al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore (come avvenuto nel caso di specie), che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice
3 dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In questi termini, anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito che, «qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace» (Cass. Civ., Sez. VI- III, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021).
Nel merito, le censure proposte da sono infondate. Parte_1
In primo luogo, è opportuno qualificare il rapporto instauratosi fra le parti.
Occorre in proposito osservare che, sulla base di quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, oltre alla mediazione c.d. ordinaria di cui all'art. 1754 c.c., consistente in un'attività giuridica in senso stretto e non negoziale, perché mancante di un contratto o altro regolamento di interessi preventivamente concordato con il mediatore, è configurabile una mediazione di tipo “contrattuale” che risulta riconducibile al contratto di mandato. In giurisprudenza, infatti, si è sviluppata la distinzione tra mediazione
“tipica” e mediazione “atipica”: mentre la prima costituirebbe la mediazione codicistica, la seconda (denominata anche “mediazione unilaterale”) ricorrerebbe quando una parte, volendo concludere un affare, viene ad incaricare il mediatore del compito di ricercare persone interessate alla conclusione del suddetto affare, le cui condizioni vengono, peraltro, in gran parte prestabilite dallo stesso soggetto che conferisce l'incarico. Pertanto, quando il mediatore agisce, non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più soggetti per la conclusione di un affare, ma proprio perché incaricato da una o più parti della conclusione dell'affare stesso, risulta evidente che la sua attività sia consequenziale all'adempimento di un obbligo contrattuale (v. Cass. civ. sent. n. 16382/2009). Nel caso di specie, avendo la ditta opposta svolto sia l'attività di ricerca e incontro tra venditore e acquirente, sia quella diretta alla vendita dell'immobile in esecuzione di un contratto di mandato a vendere concluso con il venditore, la fattispecie non è riconducibile alla mediazione tipica
4 regolata dall'art. 1754 c.c., bensì alla diversa figura della mediazione
“atipica”, che si fonda su un contratto a prestazioni corrispettive con cui una parte (il venditore) incarica altri (l'intermediario) della ricerca di persone interessate all'acquisto del proprio bene e nel quale il mediatore agisce quale mandatario del venditore (Cass. civ. sent. n. 19161/2017), unico soggetto vincolato in forza del contratto e nei cui confronti il mediatore matura il diritto alla provvigione. Tanto premesso, nei contratti a prestazioni corrispettive, come il contratto di mediazione “atipica” in esame, occorre garantire il rispetto del sinallagma contrattuale, dovendo la prestazione di una parte trovare il proprio fondamento nella controprestazione dell'altra parte, al fine di evitare il ricorrere di situazioni squilibrio o di indebito arricchimento ai danni del contraente debole del negozio perfezionato. Occorre quindi verificare, alla luce delle reciproche prestazioni richieste, se le stesse siano idonee a garantire l'equilibrio contrattuale e, successivamente, se le stesse siano state concretamente adempiute.
Nel caso in esame, l'interesse del mandante è l'aspettativa ad una sollecita realizzazione dell'affare e quello del mandatario ad esser compensato per l'organizzazione volta a reperire un contraente. Avuto riguardo all'eccepita nullità del “preliminare” sottoscritto tra le parti in conseguenza dell'indeterminatezza dell'oggetto, dal quale discenderebbe il venir meno del diritto al pagamento della provvigione, occorre rilevare che, come anche in dottrina autorevolmente posto in rilievo, l'identificazione del bene oggetto del contratto si distingue concettualmente dalla determinazione dell'oggetto degli atti giuridici aventi ad oggetto cose immobili: la determinazione indica la prestazione spettante alla parte, mentre l'identificazione accerta quale bene è specificamente dedotto in prestazione, sostanziandosi in uno degli elementi che concorrono a determinare la prestazione.
A tale stregua, l'integrazione del bene entra nel contenuto del contratto e ne costituisce parte integrante, sicché anche il bene dev'essere determinato o determinabile attenendo pertanto alla disciplina del contratto (e non già a quella dei beni). L'oggetto del contratto può essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.), e nel secondo caso l'identificazione degli immobili non fa parte del relativo contenuto, intervenendo in un momento successivo, essendo sufficiente ai fini della validità del contratto che lo stesso contenga l'indicazione dei criteri in forza dei quali va operata la determinazione dell'oggetto, e quindi l'identificazione dell'immobile. Pertanto, nei contratti aventi ad oggetto beni immobili l'identificazione del bene è indispensabile ai fini della (attuale) determinatezza dell'oggetto del contratto mentre, ove l'immobile non sia identificato nel contratto,
5 quest'ultimo è valido solamente in presenza di criteri che rendono l'oggetto determinabile: in tale eventualità, le disposizioni contrattuali che rimettono la determinazione a fattori esterni o all'accordo (atti o fatti oggettivi) debbono comunque essere idonei a rendere determinabile l'oggetto deve necessariamente contenere i dati identificativi del bene. Sicché l'identificazione è effettuata tramite appositi mezzi (o elementi, o criteri) a ciò idonei, che possono essere diretti o indiretti, a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei “contrassegni” di identificazione, ovvero, rispettivamente, consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto. A titolo esemplificativo, mezzo diretto di identificazione degli immobili è il catasto (ivi comprese le mappe, le planimetrie, i tipi di frazionamento), mentre mezzi indiretti sono i confini reali e la descrizione della composizione fisica della cosa. Se poi si ha riguardo alla fonte, i criteri di identificazione possono essere legali (se previsti o imposti dalla legge), convenzionali (quando abbiano origine pattizia), ovvero consuetudinari (quando siano originati dagli usi). Generalmente viene imposto un criterio legale di identificazione quando ricorrano esigenze di ordine pubblico tali da necessitare di un simbolo identificativo riconoscibile dai terzi e non modificabile se non tramite procedure legislativamente disciplinate. Pertanto, non sussistono criteri di identificazione degli immobili di valenza generalizzata, ma specifici criteri legali nell'ambito della disciplina della pubblicità immobiliare (art. 2826 c.c.; artt. 2659 n. 4, 2660 n. 5, 2839 n. 7; art. 2645-bis c.c.), occasionalmente richiamati in altri settori dell'ordinamento (art. 555 c.p.c.; art. 6, n. 1, D.lgs. n. 122/2005); ed è prescritto l'impiego di criteri legali parzialmente coincidenti per la redazione degli atti pubblici notarili (art. 51, n. 6, L.N.; art. 775, n. 1, c.p.c.). Tuttavia, nessuno di essi ha valore generale, né vis espansiva tale da consentire la relativa estensione analogica ad ulteriori settori privi di espressa disciplina. Manca, infatti, una disciplina legale finalizzata all'identificazione degli immobili negli atti giuridici privati (contratti, atti unilaterali tra vivi, testamenti), negli atti giudiziari (sentenze, decreti di trasferimento) o amministrativi (es. decreti di espropriazione per pubblica utilità), a differenza di quanto avviene per gli atti pubblici regolati dalla legge notarile (Cassazione civile sez. III - 08/10/2024, n. 26265).
Avuto riguardo, in particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto ad substantiam come per il definitivo (artt. 1350-1351 cod. civ.), è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento a un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il
6 definitivo, pertanto, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem ricostruibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8810 del 30/05/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2473 del 01/02/2013; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 11297 del
10/05/2018). Oggetto del contratto preliminare è, infatti, esclusivamente l'obbligo di prestazione del consenso in sede di futuro contrahere (da tener distinto dall'oggetto del futuro contratto definitivo, costituito, invece, dal bene destinato al trasferimento di proprietà, per quanto sopra detto in linea generale), con la conseguenza che, ai fini della sua validità, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando per converso sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel preliminare di vendita immobiliare, l'indicazione della res oggetto della futura alienazione può essere anche incompleta e carente sotto l'aspetto dei dati catastali e degli altri specifici elementi individuativi del bene, purché risulti certo, in base alle emergenze probatorie, che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o quantomeno determinabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7935 del 23/08/1997). Applicando i principi richiamati al caso di specie, pertanto, deve affermarsi la piena validità dell'accordo sottoscritto tra e il Parte_1 promissario acquirente in data 30 novembre 2018, risultando CP_2 adeguatamente individuati i termini essenziali dell'accordo e sufficientemente determinato l'oggetto della vendita, restando irrilevante la lamentata irrisorietà della caparra ai fini della presente decisione. Il riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali appaiono idonei all'identificazione del bene, invero, sono indici della possibilità di determinare l'esatta consistenza del bene da trasferire nel caso in cui sussistano margini di dubbio sulla sua identità o consistenza. D'altra parte, i criteri di identificazione degli immobili, diversi da quelli legali previsti per esigenze di certezza giuridica, sono interamente rimessi all'autonomia privata, la quale può adottarne anche di convenzionali (Cassazione civile sez. III - 08/10/2024, n. 26265). Ciò trova conferma nella circostanza, documentata da entrambe le parti, dell'avanzamento delle operazioni di trasferimento del bene, rispetto alle quali era stata fissata anche la data per la sottoscrizione del definitivo, successivamente sfumato per fatti estranei rispetto all'attività di mediazione resa dall'opposta (nella specie, le denunciate esalazioni asseritamente riscontrate dal promissario acquirente – che evidentemente è stato messo in condizione di individuare precisamente il bene oggetto della compravendita – e taciute dal promittente venditore). Ma il mancato perfezionamento del trasferimento dell'immobile non esclude di per sé il diritto del mediatore ad ottenere il compenso, tanto più se
7 si considera che si è formalmente impegnato a Parte_1 corrispondere la provvigione al momento della comunicazione dell'accettazione della proposta, come detto, avvenuta in data 20 dicembre 2018.
Non appaiono conferenti, quindi, le contestazioni avanzate a tale scopo dall'attore opponente, posto che il pagamento della provvigione deve ritenersi dovuta anche in caso di rinuncia/ritiro delle parti, in quanto la professionista opposta, a fronte dell'attività effettivamente svolta, non può subire un pregiudizio quanto, per cause ad essa non imputabili, non si realizzi la vendita proposta. La determinazione del compenso dovuto, in questo caso, costituisce una forma di quantificazione preventiva – consensualmente definita dalle parti
– della prestazione posta a carico del mandante/venditore e a beneficio del mandatario/mediatore. Il dovere di corrispondere la provvigione, invero, rappresenta la controprestazione legittimamente pretesa a fronte dell'adempimento del mandato ricevuto e non pone il venditore in una posizione di squilibrio solo perché la vendita non è andata a buon fine per fatti e/o comportamenti imputabili a soggetti estranei al mandato. Come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, il compenso del mediatore, in caso di mancata conclusione dell'affare, trova giustificazione nello svolgimento di una concreta attività di ricerca di terzi interessati, attraverso la predisposizione dei propri mezzi e della propria organizzazione (Cass. civ. sent. n. 19656/2020).
Ed infatti, ha correttamente adempiuto alla propria Controparte_1 obbligazione permettendo l'incontro tra venditore e acquirente, ottenendo la caparra e ponendo le parti in rapporto l'una con l'altra, supportandole nella fase della trattativa sino ad arrivare alla creazione di un vincolo giuridico tale per cui ciascuna è legittimata ad agire per l'esecuzione o la risoluzione del contratto. Da tale adempimento discende, nei rapporti tra mandante e mandatario, il diritto ad ottenere la controprestazione. La mancata conclusione del contratto di vendita, pertanto, non inficia il diritto al pagamento della provvigione. Occorre distinguere, infatti, il diritto al compenso del mandatario dal diritto della parte adempiente (venditore) ad ottenere un ristoro per l'inadempimento subito (dall'acquirente) a seguito del vincolo giuridico nascente dall'affare non concluso.
In altri termini, se è pacifico che il venditore adempiente ha diritto a rivalersi sull'acquirente che ingiustificatamente è venuto meno ai propri obblighi, questo non può ripercuotersi sul mediatore/mandatario – parimenti adempiente – che mantiene il diritto ad essere compensato per l'attività svolta. Ancor più se si consideri che, oltre ad aver permesso l'incontro tra domanda e offerta, risulta documentalmente (e la circostanza non è contestata) che le parti hanno provveduto alla stipula di un atto avente «efficacia di
8 contratto preliminare» e alla consegna di una caparra confirmatoria pari ad € 5.000,00, la quale risulta definitivamente entrata nel patrimonio di
. Parte_1
Occorre solo precisare che “la mediazione atipica si fonda su un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale il mediatore agisce non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto di due o più soggetti per la conclusione di un affare, ma perché incaricato da una o più parti, ai fini della conclusione dell'affare e, quindi, in adempimento di un obbligo di tipo contrattuale riconducibile al rapporto di mandato. Ciò posto, il diritto al compenso del mediatore non sorge ai sensi dell'articolo 1755 c.c. nei confronti di ciascuna delle parti e per il solo effetto del suo intervento, bensì a carico del solo mandante, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1709 e 1720 c.c.” ( cfr. da ultimo Tribunale Roma, sez. XI, 02/03/2020, n.4464).
Ciò è accaduto nel caso di specie, in quanto la società immobiliare ha ricevuto mandato a vendere sussistendo così i requisiti per il configurarsi di una mediazione atipica e il diritto a pretendere la provvigione dal solo mandante. Stante la chiara pattuizione delle parti la provvigione va quantificata nella misura dalle stesse stabilità, ovvero pari ad € 7.646,00 senza che la stessa sia censurabile di sproporzione tenuto conto che tale cifra non rappresenta una quota del compenso ma l'intero compenso stesso. Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, Controparte_1 in qualità di titolare dell'omonima ditta, ha legittimamente agito per ottenere la provvigione dovuta e adeguatamente determinata (circa l'an e il quantum) tra le parti. In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve, dunque, essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2424/2020
R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 496/2020 del Tribunale di Messina, che dichiara definitivamente esecutivo;
9 2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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