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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7149/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Parte_1 C.F._1 UD, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSI UD
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Parte_2 C.F._2 UD, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSI UD
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 (nato a [...], il [...]) e Parte_1 (nata a [...], il [...]) ricorrevano congiuntamente per chiedere la Parte_2 regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio in costanza della quale è nato un figlio, (nato a [...], il [...]). Per_1
Con la fine della relazione e il venir meno della convivenza, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale per chiedere la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse del minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione a questo Tribunale.
pagina 1 di 7 Con decreto, il Giudice, ritenute le ragioni di economia processuale e vista la richiesta espressa delle parti, fissava l'udienza del 26.09.2025, disponendone la sostituzione con note scritte.
Entro il termine fissato, le parti depositavano note scritte con cui insistevano nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Questo l'accordo delle parti:
1) Affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità Per_1 genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questo si trovi presso di loro. Viceversa, le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i genitori si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
2) L'abitazione familiare posta in Bologna, via US GH n. 7, di cui il sig. è Parte_1 proprietario esclusivo, sarà assegnata provvisoriamente, con l'arredo che la compone, alla signora che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio, collocato Parte_2 prevalentemente presso suddetta abitazione, ove conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già trasferito altrove precisamente a Sacerno - Calderara di Reno (Bo) in via Di Parte_1 Mezzo Levante n.
9. Resta inteso che il signor proprietario esclusivo dell'abitazione sita Parte_1 a Bologna in via US GH n. 7, continuerà a sostenere i ratei mensili del mutuo a lui intestato, pari ad euro 1.071,00.
3) Le parti altresì convengono che, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a farsi carico, in via esclusiva e diretta, del pagamento di tutti i consumi relativi alle utenze domestiche (Hera, Enel, Acqua, peraltro a lui già intestate) ed al pagamento delle spese condominiali e di tutte le tasse correlate all'immobile familiare sito in Bologna via US GH n. 7 (Imu, Tari etc) ove il figlio minore è prevalentemente collocato;
4) Le parti convengono inoltre che saranno a carico esclusivo del signor nella misura del Parte_1
100%, le ulteriori spese, diverse dal contributo ordinario mensile, come individuato al punto 3) e compiute nell'interesse del figlio, così come descritte e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Bologna f.to in data 9.07.2017, di cui le parti dichiarano di avere preso visione, tramite il sottoscritto avvocato.
5) Le parti convengono che sarà la sola signora a percepire direttamente ed Parte_2 integralmente, nella misura del 100%, l'assegno unico per il figlio e il signor Per_1 [...] si impegna e si obbliga a sottoscrivere quanto eventualmente necessario o richiesto a tal Parte_1 fine dalle Istituzioni preposte.
6) Il sig. presta sin da ora il consenso a che, in futuro, la sig.ra si possa Parte_1 Parte_2 trasferire, unitamente al figlio minore, in altra abitazione più grande di quella attuale, ciò nella sola ipotesi, ed a condizione tassativa, che tale abitazione sia posta nella zona di Bologna Ovest,
pagina 2 di 7 per consentire a padre e figlio di rimanere logisticamente vicini. La signora dichiara sin Parte_2 da ora che tale abitazione verrà acquistata e/o presa in locazione con denari suoi propri.
7) Le parti convengono che, a decorrere dal mese successivo al trasferimento della sig.ra Parte_2 con il figlio nella nuova abitazione, alle condizioni come descritte al punto 6) che precede, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a continuare a farsi carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 100%, così come la signora Parte_2 continuerà a percepire direttamente ed integralmente, nella misura del 100%, l'assegno unico per il figlio . Per_1
8) I genitori, entrambi impegnati lavorativamente nell'ambito della ristorazione, dunque con turni di lavoro molto complicati ed impossibilità di godersi interi week end senza lavorare, potranno frequentare il figlio e tenerlo con sé alle seguenti modalità:
a) Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato starà con la madre mentre, il martedì e il giovedì e la domenica con il padre; sarà prelevato dall'uscita da scuola da ciascun genitore il primo Per_1 giorno del periodo di propria spettanza e dallo stesso sarà riportato a scuola e/o a casa dell'altro genitore la mattina successiva all'ultimo pernotto di spettanza e via di seguito.
b) Natale: una settimana con la madre e una settimana con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti in ogni caso concordano che, a prescindere dalle alternanze dei periodi natalizi di cui sopra, il figlio trascorrerà, il 23 e il 24 dicembre (cena Vigilia di Natale) con la madre ed il 25 e il 26 dicembre (pranzo di Natale) con il padre. Nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
c) Pasqua: metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendendo, ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel caso di contrasto la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
d) Vacanze scolastiche estive: nel mese di luglio: 10 giorni continuativi da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno. In caso di contrasto sulla scelta dei periodi, la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre. nel mese di agosto: salva e ferma la frequentazione del figlio con i genitori come disciplinata al punto 8)- a), e data la chiusura dell'asilo nido (per il mese di agosto) ed in generale, per il futuro, della chiusura delle scuole frequentate dal figlio (per il mese di agosto), trascorrerà Per_1 mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre a seconda dei turni lavorativi dei genitori che verranno tra loro concordati con congruo anticipo.
9) Fermo in ogni caso quanto stabilito al punto 8) che precede sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana con l'uno o l'altro genitore.
10) I signori e si danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto Parte_1 Parte_2 patrimoniale precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti.
pagina 3 di 7 11) I signori e si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 Parte_2 passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
12) Il signor si farà carico in via esclusiva e diretta del pagamento delle competenze del Parte_1 presente procedimento
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore interesse del figlio minore, , alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione Per_1 della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido del minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse del figlio, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione anagrafica presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del minore con i genitori, avendo gli stessi previsto un calendario che si pone perfettamente in linea con i canoni ordinari di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario, essendo idonea a garantire al minore stesso di preservare e consolidare il rapporto con il genitore.
Lo stesso dicasi, inoltre, in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condividibile e adeguata alle esigenze del minore, la scelta di porre a carico del padre, sig.
l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile di 100 Parte_1 (cento) euro, annualmente rivalutabili, che per espressa previsione delle parti diventeranno 1000 (mille) euro al mese nel caso di trasferimento della signora con il figlio in abitazione diversa, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Come da espresso accordo delle parti, inoltre, le spese della procedura saranno poste interamente a carico del sig. Parte_1
****
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questo si trovi presso di loro.
pagina 4 di 7 Viceversa, le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore.
Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i genitori si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute. dà atto e dispone che l'abitazione familiare posta in Bologna, via US GH n. 7, di cui il sig. è proprietario esclusivo, sarà assegnata provvisoriamente, con l'arredo che la compone, alla Parte_1 signora che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio, collocato prevalentemente Parte_2 presso suddetta abitazione, ove conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già Parte_1 trasferito altrove precisamente a Sacerno - Calderara di Reno (Bo) in via Di Mezzo Levante n. 9.
Resta inteso che il signor proprietario esclusivo dell'abitazione sita a Bologna in via Parte_1
US GH n. 7, continuerà a sostenere i ratei mensili del mutuo a lui intestato, pari ad euro 1.071,00. dà atto e dispone che, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore, il sig.
verserà mensilmente alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a farsi carico, in via esclusiva e diretta, del pagamento di tutti i consumi relativi alle utenze domestiche (Hera, Enel, Acqua, peraltro a lui già intestate) ed al pagamento delle spese condominiali e di tutte le tasse correlate all'immobile familiare sito in Bologna via US GH n. 7 (Imu, Tari etc) ove il figlio minore è prevalentemente collocato;
dà atto e dispone che saranno a carico esclusivo del signor nella misura del 100%, le Parte_1 ulteriori spese, diverse dal contributo ordinario mensile, e compiute nell'interesse del figlio, così come descritte e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Bologna f.to in data 9.07.2017:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 5 di 7 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che sarà la sola signora a percepire direttamente ed integralmente, nella Parte_2 misura del 100%, l'assegno unico per il figlio e il signor si impegna e si Per_1 Parte_1 obbliga a sottoscrivere quanto eventualmente necessario o richiesto a tal fine dalle Istituzioni preposte. dà atto che il sig. presta sin da ora il consenso a che, in futuro, la sig.ra si possa Parte_1 Parte_2 trasferire, unitamente al figlio minore, in altra abitazione più grande di quella attuale, ciò nella sola ipotesi, ed a condizione tassativa, che tale abitazione sia posta nella zona di Bologna Ovest, per consentire a padre e figlio di rimanere logisticamente vicini. La signora dichiara sin da ora Parte_2 che tale abitazione verrà acquistata e/o presa in locazione con denari suoi propri. dà atto e dispone che a decorrere dal mese successivo al trasferimento della sig.ra con il Parte_2 figlio nella nuova abitazione, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il Parte_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a continuare a farsi carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 100%, così come la signora
[...] continuerà a percepire direttamente ed integralmente, nella misura del 100%, l'assegno unico Parte_2 per il figlio . Per_1 dà atto e dispone, tenendo conto dei rispetti turni lavorativi, i genitori, potranno frequentare il figlio e tenerlo con sé alle seguenti modalità:
- Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato starà con la madre mentre, il martedì e il giovedì e la domenica con il padre; sarà prelevato dall'uscita da scuola da ciascun genitore il primo Per_1 giorno del periodo di propria spettanza e dallo stesso sarà riportato a scuola e/o a casa dell'altro genitore la mattina successiva all'ultimo pernotto di spettanza e via di seguito.
- Natale: una settimana con la madre e una settimana con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti in ogni caso concordano che, a prescindere dalle alternanze dei periodi natalizi di cui sopra, il figlio trascorrerà, il 23 e il 24 dicembre (cena Vigilia di Natale) con la madre ed il 25 e il 26 dicembre (pranzo di Natale) con il padre. Nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
- Pasqua: metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendendo, ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel caso di contrasto la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
- Vacanze scolastiche estive: pagina 6 di 7 nel mese di luglio: 10 giorni continuativi da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno. In caso di contrasto sulla scelta dei periodi, la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre. nel mese di agosto: salva e ferma la frequentazione del figlio con i genitori come disciplinata ai punti precedenti, e data la chiusura dell'asilo nido (per il mese di agosto) ed in generale, per il futuro, della chiusura delle scuole frequentate dal figlio (per il mese di agosto), Per_1 trascorrerà mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre a seconda dei turni lavorativi dei genitori che verranno tra loro concordati con congruo anticipo.
Fermo in ogni caso quanto già stabilito sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana con l'uno o l'altro genitore. dà atto che i signori e si danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi Parte_1 Parte_2 rapporto patrimoniale precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti. dà atto che i signori e si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 Parte_2 passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici. dà atto che il signor si farà carico in via esclusiva e diretta del pagamento delle competenze Parte_1 del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01.10.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7149/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Parte_1 C.F._1 UD, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSI UD
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI Parte_2 C.F._2 UD, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRASSI UD
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.05.2025 (nato a [...], il [...]) e Parte_1 (nata a [...], il [...]) ricorrevano congiuntamente per chiedere la Parte_2 regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore.
Si premette che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio in costanza della quale è nato un figlio, (nato a [...], il [...]). Per_1
Con la fine della relazione e il venir meno della convivenza, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale per chiedere la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse del minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione a questo Tribunale.
pagina 1 di 7 Con decreto, il Giudice, ritenute le ragioni di economia processuale e vista la richiesta espressa delle parti, fissava l'udienza del 26.09.2025, disponendone la sostituzione con note scritte.
Entro il termine fissato, le parti depositavano note scritte con cui insistevano nell'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Questo l'accordo delle parti:
1) Affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio della responsabilità Per_1 genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questo si trovi presso di loro. Viceversa, le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i genitori si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
2) L'abitazione familiare posta in Bologna, via US GH n. 7, di cui il sig. è Parte_1 proprietario esclusivo, sarà assegnata provvisoriamente, con l'arredo che la compone, alla signora che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio, collocato Parte_2 prevalentemente presso suddetta abitazione, ove conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già trasferito altrove precisamente a Sacerno - Calderara di Reno (Bo) in via Di Parte_1 Mezzo Levante n.
9. Resta inteso che il signor proprietario esclusivo dell'abitazione sita Parte_1 a Bologna in via US GH n. 7, continuerà a sostenere i ratei mensili del mutuo a lui intestato, pari ad euro 1.071,00.
3) Le parti altresì convengono che, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a farsi carico, in via esclusiva e diretta, del pagamento di tutti i consumi relativi alle utenze domestiche (Hera, Enel, Acqua, peraltro a lui già intestate) ed al pagamento delle spese condominiali e di tutte le tasse correlate all'immobile familiare sito in Bologna via US GH n. 7 (Imu, Tari etc) ove il figlio minore è prevalentemente collocato;
4) Le parti convengono inoltre che saranno a carico esclusivo del signor nella misura del Parte_1
100%, le ulteriori spese, diverse dal contributo ordinario mensile, come individuato al punto 3) e compiute nell'interesse del figlio, così come descritte e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Bologna f.to in data 9.07.2017, di cui le parti dichiarano di avere preso visione, tramite il sottoscritto avvocato.
5) Le parti convengono che sarà la sola signora a percepire direttamente ed Parte_2 integralmente, nella misura del 100%, l'assegno unico per il figlio e il signor Per_1 [...] si impegna e si obbliga a sottoscrivere quanto eventualmente necessario o richiesto a tal Parte_1 fine dalle Istituzioni preposte.
6) Il sig. presta sin da ora il consenso a che, in futuro, la sig.ra si possa Parte_1 Parte_2 trasferire, unitamente al figlio minore, in altra abitazione più grande di quella attuale, ciò nella sola ipotesi, ed a condizione tassativa, che tale abitazione sia posta nella zona di Bologna Ovest,
pagina 2 di 7 per consentire a padre e figlio di rimanere logisticamente vicini. La signora dichiara sin Parte_2 da ora che tale abitazione verrà acquistata e/o presa in locazione con denari suoi propri.
7) Le parti convengono che, a decorrere dal mese successivo al trasferimento della sig.ra Parte_2 con il figlio nella nuova abitazione, alle condizioni come descritte al punto 6) che precede, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a continuare a farsi carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 100%, così come la signora Parte_2 continuerà a percepire direttamente ed integralmente, nella misura del 100%, l'assegno unico per il figlio . Per_1
8) I genitori, entrambi impegnati lavorativamente nell'ambito della ristorazione, dunque con turni di lavoro molto complicati ed impossibilità di godersi interi week end senza lavorare, potranno frequentare il figlio e tenerlo con sé alle seguenti modalità:
a) Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato starà con la madre mentre, il martedì e il giovedì e la domenica con il padre; sarà prelevato dall'uscita da scuola da ciascun genitore il primo Per_1 giorno del periodo di propria spettanza e dallo stesso sarà riportato a scuola e/o a casa dell'altro genitore la mattina successiva all'ultimo pernotto di spettanza e via di seguito.
b) Natale: una settimana con la madre e una settimana con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti in ogni caso concordano che, a prescindere dalle alternanze dei periodi natalizi di cui sopra, il figlio trascorrerà, il 23 e il 24 dicembre (cena Vigilia di Natale) con la madre ed il 25 e il 26 dicembre (pranzo di Natale) con il padre. Nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
c) Pasqua: metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendendo, ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel caso di contrasto la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
d) Vacanze scolastiche estive: nel mese di luglio: 10 giorni continuativi da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno. In caso di contrasto sulla scelta dei periodi, la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre. nel mese di agosto: salva e ferma la frequentazione del figlio con i genitori come disciplinata al punto 8)- a), e data la chiusura dell'asilo nido (per il mese di agosto) ed in generale, per il futuro, della chiusura delle scuole frequentate dal figlio (per il mese di agosto), trascorrerà Per_1 mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre a seconda dei turni lavorativi dei genitori che verranno tra loro concordati con congruo anticipo.
9) Fermo in ogni caso quanto stabilito al punto 8) che precede sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana con l'uno o l'altro genitore.
10) I signori e si danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto Parte_1 Parte_2 patrimoniale precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti.
pagina 3 di 7 11) I signori e si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 Parte_2 passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
12) Il signor si farà carico in via esclusiva e diretta del pagamento delle competenze del Parte_1 presente procedimento
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Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore interesse del figlio minore, , alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione Per_1 della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido del minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse del figlio, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione anagrafica presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del minore con i genitori, avendo gli stessi previsto un calendario che si pone perfettamente in linea con i canoni ordinari di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario, essendo idonea a garantire al minore stesso di preservare e consolidare il rapporto con il genitore.
Lo stesso dicasi, inoltre, in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condividibile e adeguata alle esigenze del minore, la scelta di porre a carico del padre, sig.
l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile di 100 Parte_1 (cento) euro, annualmente rivalutabili, che per espressa previsione delle parti diventeranno 1000 (mille) euro al mese nel caso di trasferimento della signora con il figlio in abitazione diversa, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Come da espresso accordo delle parti, inoltre, le spese della procedura saranno poste interamente a carico del sig. Parte_1
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PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questo si trovi presso di loro.
pagina 4 di 7 Viceversa, le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore.
Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i genitori si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute. dà atto e dispone che l'abitazione familiare posta in Bologna, via US GH n. 7, di cui il sig. è proprietario esclusivo, sarà assegnata provvisoriamente, con l'arredo che la compone, alla Parte_1 signora che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio, collocato prevalentemente Parte_2 presso suddetta abitazione, ove conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già Parte_1 trasferito altrove precisamente a Sacerno - Calderara di Reno (Bo) in via Di Mezzo Levante n. 9.
Resta inteso che il signor proprietario esclusivo dell'abitazione sita a Bologna in via Parte_1
US GH n. 7, continuerà a sostenere i ratei mensili del mutuo a lui intestato, pari ad euro 1.071,00. dà atto e dispone che, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio minore, il sig.
verserà mensilmente alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a farsi carico, in via esclusiva e diretta, del pagamento di tutti i consumi relativi alle utenze domestiche (Hera, Enel, Acqua, peraltro a lui già intestate) ed al pagamento delle spese condominiali e di tutte le tasse correlate all'immobile familiare sito in Bologna via US GH n. 7 (Imu, Tari etc) ove il figlio minore è prevalentemente collocato;
dà atto e dispone che saranno a carico esclusivo del signor nella misura del 100%, le Parte_1 ulteriori spese, diverse dal contributo ordinario mensile, e compiute nell'interesse del figlio, così come descritte e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Bologna f.to in data 9.07.2017:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 5 di 7 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che sarà la sola signora a percepire direttamente ed integralmente, nella Parte_2 misura del 100%, l'assegno unico per il figlio e il signor si impegna e si Per_1 Parte_1 obbliga a sottoscrivere quanto eventualmente necessario o richiesto a tal fine dalle Istituzioni preposte. dà atto che il sig. presta sin da ora il consenso a che, in futuro, la sig.ra si possa Parte_1 Parte_2 trasferire, unitamente al figlio minore, in altra abitazione più grande di quella attuale, ciò nella sola ipotesi, ed a condizione tassativa, che tale abitazione sia posta nella zona di Bologna Ovest, per consentire a padre e figlio di rimanere logisticamente vicini. La signora dichiara sin da ora Parte_2 che tale abitazione verrà acquistata e/o presa in locazione con denari suoi propri. dà atto e dispone che a decorrere dal mese successivo al trasferimento della sig.ra con il Parte_2 figlio nella nuova abitazione, il sig. verserà mensilmente alla signora entro il Parte_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat ex lege, oltre a continuare a farsi carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 100%, così come la signora
[...] continuerà a percepire direttamente ed integralmente, nella misura del 100%, l'assegno unico Parte_2 per il figlio . Per_1 dà atto e dispone, tenendo conto dei rispetti turni lavorativi, i genitori, potranno frequentare il figlio e tenerlo con sé alle seguenti modalità:
- Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato starà con la madre mentre, il martedì e il giovedì e la domenica con il padre; sarà prelevato dall'uscita da scuola da ciascun genitore il primo Per_1 giorno del periodo di propria spettanza e dallo stesso sarà riportato a scuola e/o a casa dell'altro genitore la mattina successiva all'ultimo pernotto di spettanza e via di seguito.
- Natale: una settimana con la madre e una settimana con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti in ogni caso concordano che, a prescindere dalle alternanze dei periodi natalizi di cui sopra, il figlio trascorrerà, il 23 e il 24 dicembre (cena Vigilia di Natale) con la madre ed il 25 e il 26 dicembre (pranzo di Natale) con il padre. Nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
- Pasqua: metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendendo, ad anni alterni o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel caso di contrasto la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre.
- Vacanze scolastiche estive: pagina 6 di 7 nel mese di luglio: 10 giorni continuativi da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno. In caso di contrasto sulla scelta dei periodi, la scelta spetterà negli anni pari al padre negli anni dispari alla madre. nel mese di agosto: salva e ferma la frequentazione del figlio con i genitori come disciplinata ai punti precedenti, e data la chiusura dell'asilo nido (per il mese di agosto) ed in generale, per il futuro, della chiusura delle scuole frequentate dal figlio (per il mese di agosto), Per_1 trascorrerà mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre a seconda dei turni lavorativi dei genitori che verranno tra loro concordati con congruo anticipo.
Fermo in ogni caso quanto già stabilito sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze del figlio, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana con l'uno o l'altro genitore. dà atto che i signori e si danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi Parte_1 Parte_2 rapporto patrimoniale precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti. dà atto che i signori e si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del Parte_1 Parte_2 passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici. dà atto che il signor si farà carico in via esclusiva e diretta del pagamento delle competenze Parte_1 del presente procedimento.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 01.10.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
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