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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2024 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Marco Bertaso e Michele Fontana, in virtù di procura in atti
Attrice
CONTRO
(c.f. ), in qualità di esercente la potestà genitoriale sui Controparte_1 C.F._1
figli minori e rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Persona_1 Persona_2 Persona_3
Fioretti, in virtù di procura in atti
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. IL AR, Controparte_2 C.F._2
in virtù di procura in atti
Convenuti
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la quale cessionaria dalla Parte_1 [...]
del di crediti vantati verso in CP_3 Controparte_4 Controparte_2
qualità di garante della Fresca Food & Delivery s.r.l. e, ha impugnato per revocatoria ex art. 2901 c.c., il trasferimento della nuda proprietà immobiliare (abitazione coniugale in San Benedetto del Tronto) da pagina 1 di 6 lui stipulato con atto notarile del 10.11.2021 in favore delle figlie minori e Persona_1 Per_2
rappresentate dall'ex moglie quale esercente la potestà genitoriale su di Per_3 Controparte_1
esse; trasferimento intervenuto quale accordo di versamento in un'unica soluzione dell'assegno di mantenimento delle figlie nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto presso questo Tribunale al rgn 1879/2020 e conclusosi con sentenza n. 512/2021.
La società attrice assumeva, in particolare, che l'impugnato trasferimento costituisce atto a titolo gratuito posto in essere dal disponente nella consapevolezza di ridurre la propria garanzia patrimoniale e, quanto all'elemento soggettivo, che comunque anche l'ex moglie, in rappresentanza delle figlie minori, era consapevole della esposizione debitoria del avendo egli convissuto nell'abitazione Per_1
coniugale fino al 13.9.2022, ossia dopo e nonostante la separazione e il divorzio.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, eccependo l'infondatezza delle domande per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria ossia dell'esistenza del credito, dell'eventus damni e del consilium fraudis. chiedendo il rigetto delle domande
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.11.2025, previo deposito di comparse conclusionali e repliche, è stata assunta in decisione.
La domanda è infondata e va respinta per l'insussistenza quantomeno del presupposto soggettivo dell'azione ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori, ritenendosi e qualificandosi l'atto in contestazione come atto a titolo oneroso.
L'art. 2901 c.c. prevede, infatti, che, ove l'atto sia gratuito, è sufficiente la consapevolezza in capo al solo debitore principale, mentre, ove sia oneroso, è necessaria la consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1, n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr.
Cass. Civ., n. 3676/2011; Cass. Civ., n. 7507/2007). Tale consapevolezza generica, peraltro,
pagina 2 di 6 non assurge a collusione, richiesta unicamente nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito (cfr. Cass. Civ., n. 16825/2013).
L'anteriorità o meno dell'atto dispositivo non ha, nel caso di specie, una effettiva rilevanza poiché, per quanto si dirà, deve ritenersi che non sussiste comunque la conoscenza generica in capo al terzo.
Gli assunti di parte attrice di presunzione di conoscenza della esposizione debitoria del marito, si fondano, in primo luogo, sul dato formale che il aveva la residenza nella casa coniugale anche Per_1
dopo la separazione e il divorzio dalla moglie, ma parte convenuta ha dimostrato, vincendo pienamente l'elemento presuntivo, che aveva lasciato la casa coniugale dal 2017 senza trasferire la Controparte_2
residenza anagrafica fino quando la il 13.9.2022 è riuscita ad ottenere il trasferimento CP_1
dall'ufficio anagrafe del Comune di San Benedetto del Tronto.
In particolare, risulta provato documentalmente che i coniugi e si erano separati con CP_1 Per_1
accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita nel 2017, ove era prevista l'assegnazione della casa coniugale (gravata da mutuo ipotecario pagato dal padre del a ed alle tre Per_1 Controparte_1
figlie minori e convenuto un assegno di mantenimento a carico del nella misura di € 1.200,00 Per_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Che il rilascio dell'abitazione de qua da parte del fosse effettivo, con il suo trasferimento a Monteprandone, si evince facilmente dal testo dei Per_1
messaggi scambiati fra gli ex coniugi nel corso di detto anno, compresivi di accordi per la visite del padre alle tre figlie (indicativi ovviamente della sua non coabitazione).
Inoltre, tutti i testimoni escussi in giudizio hanno confermato che aveva lasciato la casa Controparte_2
coniugale di San Benedetto del Tronto, L.go Mazzini, nel giugno del 2017, portando via i suoi effetti personali e che da allora non vi aveva più vissuto. Il teste , vicino di casa e quindi Testimone_1
attendibile e del tutto indifferente, ha affermato che “… il mi ha riferito, nel giugno 2017 che si Per_1
era trasferito. L'ho incontrato davanti all'ingresso condominiale e gli chiesi se volesse entrare lui mi disse che non aveva più il telecomando avendolo lasciato alla moglie e che stava aspettando di prendere con sè delle cose dalla casa di Successivamente l'ho rivisto qualche volta al CP_5
mattino presto, che veniva a prendere le figlie per portarle a scuola, sempre nel piazzale pubblico antistante l'edificio de quo … non posso essere preciso sulla circostanza ma ho visto diverse volte il
pagina 3 di 6 Piunti venire a prelevare le bambine;
ed una di essa ricordo che diceva vado da nonna, in un'altra occasione l'altra riferiva che andava a calcio”.
Parte attrice, inoltre, ha allegato la presunzione della scientia fraudis della anche dalla sua CP_1
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 16.11.2020 con cui la banca comunicava il preavviso di apposizione della posizione a sofferenza della Fresca Food & Delivery Srl.
Va precisato, però, che detta società era stata costituita dal l'anno successivo alla separazione Per_1
dalla moglie e che egli solo in data 10.10.2018 aveva rilasciato garanzie personali alla banca, di cui è plausibile che la già ex moglie non fosse affatto a conoscenza.
Né la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata diretta all'ex coniuge non più convivente di fatto da oltre tre anni può fa presumere la conoscenza del contenuto della raccomandata indirizzata al marito, atteso che detta sottoscrizione attesta solo il ricevimento del plico da parte della stessa.
Non solo, quindi, la prova di detta conoscenza non è stata fornita dalla parte attrice onerata ma parte convenuta ha anche dimostrato, a mezzo testi (cfr. dichiarazioni avv. Raffaele De Chiara all'udienza del 03/02/2025 e all'udienza del 12/12/202), che tutta la posta diretta all'ex marito Testimone_2
veniva consegnata dalla al destinatario in busta chiusa, spesso lasciandola sul tavolo CP_1
d'ingresso dell'abitazione, come dichiarato dai familiari della convenuta e dalla vicina di casa. Peraltro, leggendo il contenuto della missiva (cfr. all. n. 13 fasc. attore), va rilevato che da esso non emerge neppure la responsabilità patrimoniale personale del il quale risulta come uno dei soggetti in Per_1
indirizzo, ma senza specificazione della sua qualità di garante della Fresca Food & Delivery Srl, dotata ovviamente di autonomia patrimoniale.
In definitiva, sul punto, è plausibile che la non fosse a conoscenza del fatto che CP_1 [...]
avesse sottoscritto per avallo una cambiale della Fresca Food Srl e avesse prestato CP_2
fidejussione per € 15.000,00 in favore della BCC di TR e FE e dette circostanze non si potevano presumere per il solo fatto che il fosse socio o amministratore della Fresca Food & Per_1
Delivery Srl, avendo la società una autonomia patrimoniale che poneva i beni personali al riparo da eventuali responsabilità per debiti assunti dalla società. In ogni caso, parte attrice non ha assolto il relative onere probatorio neppure in via presuntiva.
pagina 4 di 6 Infine, contrariamente a quanto sostenuto e argomentato da parte attrice, si ritiene che il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile effettuata con l'atto negoziale oggetto di causa in favore dei suoi tre figli siano da qualificarsi come atto a titolo oneroso, in quanto posto in essere in esecuzione delle condizioni della loro separazione e poi del divorzio come risultanti dalla sentenza di questo Tribunale
n. 512/2021.
In particolare, la condizione del divorzio con la quale è stato stabilito l'obbligo in capo al padre di trasferire alle figlie la nuda proprietà degli immobili in questione, risulta espressamente ivi correlata a una complessiva e definitiva sistemazione dell'assetto economico patrimoniale derivante dalla loro vicenda matrimoniale e con finalità solutorio-compensative - e quindi a titolo oneroso - dei rispettivi obblighi dei coniugi divorziati verso i loro figli.
Invero, quale contraltare del predetto trasferimento immobiliare, veniva convenuta una controprestazione quantificata in €62.000,00 quale assegno di mantenimento delle tre figlie versato in un'unica soluzione.
In particolare il come stabilito in sede di separazione, doveva per il mantenimento delle figlie un Per_1
importo mensile di € 1.200,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
questi però, oltre a non rimborsare le spese straordinarie, non corrispondeva regolarmente l'assegno di mantenimento tanto che la in data 07/12/2020, presentava ricorso giudiziale per ottenere il divorzio;
e nell'ambito CP_1
di questo giudizio, le parti, anche al fine di sanare le esposizioni debitorie del per i titoli anteriori Per_1
predetti, nel 2021 si accordavano per trasferire la nuda proprietà dell'immobile, formalizzando l'accordo depositato all'udienza del 30/06/2021 e recepito nella sentenza n. 512/2021 del Tribunale di
Ascoli Piceno. Secondo le intese: “Il mantenimento dei figli minori, escluse le spese straordinarie come di seguito elencate, viene, allo stato, concordemente stabilito nella somma mensile di € 2.400,00 di cui il 60% a carico del ed il 40% a carico della Per tale somma …., Per_1 CP_1 Controparte_2
verserà a € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese con… mentre €400,00 si danno Controparte_1
per già pagate per 155 mensilità fino alla concorrenza di €62.000,00 mediante la cessione dei diritti di nuda proprietà della casa coniugale in favore delle figlie come di seguito precisato. A tale fine il valore della nuda proprietà è stato stimato nella complessiva somma di € 62.000,00 come da perizia di stima del Geom. che si allega al presente verbale…”. Per_4
pagina 5 di 6 È pacifico in giurisprudenza che il discrimine tra onerosità e gratuità dei trasferimenti immobiliari confluiti negli accordi di separazione o divorzio va compiuto verificando se tali trasferimenti servono a integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento dell'altro coniuge o dei figli, ovvero consistano in mere attribuzioni liberali avulse anche se occasionate dalla regolamentazione della crisi matrimoniale. E la prova che, nella fattispecie, il trasferimento aveva le predette caratteristiche integrative e sostitutive dell'obbligo divorzile di mantenimento dei figli, carattere quindi commutativo e oneroso, è stata fornita a mezzo della produzione in giudizio dell'atto pubblico di trasferimento.
Il prezzo del trasferimento è evidentemente il corrispettivo della capitalizzazione della quota pari ad
€400,00 dell'assegno di mantenimento, fino al raggiungimento della maggiore età della più piccola delle figlie. E alla determinazione della somma, le parti sono giunte dopo aver effettuato una stima del valore della nuda proprietà, richiamata negli atti e ad essi allegata.
Parte attrice, peraltro, non ha proposto la domanda di simulazione dell'atto di trasferimento del diritto di nuda proprietà alle figlie, volta a contestarne la causa onerosa e dimostrando il contenuto gratuito dell'atto. In difetto l'atto non può ritenersi gratuito, stante il chiaro tenore letterale del negozio giuridico che esclude una diversa interpretazione della causa del trasferimento a monte dell'atto a rogito Notaio del 10.11.2021. Per_5
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ai valori medi di scaglione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
- respinge la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida in €14.103,00 per compenso, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge, sia in favore della convenuta sia in favore dell'avv. CP_1
IL AR quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario del convenuto Per_1
Ascoli Piceno, 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2024 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Marco Bertaso e Michele Fontana, in virtù di procura in atti
Attrice
CONTRO
(c.f. ), in qualità di esercente la potestà genitoriale sui Controparte_1 C.F._1
figli minori e rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Persona_1 Persona_2 Persona_3
Fioretti, in virtù di procura in atti
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. IL AR, Controparte_2 C.F._2
in virtù di procura in atti
Convenuti
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la quale cessionaria dalla Parte_1 [...]
del di crediti vantati verso in CP_3 Controparte_4 Controparte_2
qualità di garante della Fresca Food & Delivery s.r.l. e, ha impugnato per revocatoria ex art. 2901 c.c., il trasferimento della nuda proprietà immobiliare (abitazione coniugale in San Benedetto del Tronto) da pagina 1 di 6 lui stipulato con atto notarile del 10.11.2021 in favore delle figlie minori e Persona_1 Per_2
rappresentate dall'ex moglie quale esercente la potestà genitoriale su di Per_3 Controparte_1
esse; trasferimento intervenuto quale accordo di versamento in un'unica soluzione dell'assegno di mantenimento delle figlie nell'ambito del procedimento di divorzio iscritto presso questo Tribunale al rgn 1879/2020 e conclusosi con sentenza n. 512/2021.
La società attrice assumeva, in particolare, che l'impugnato trasferimento costituisce atto a titolo gratuito posto in essere dal disponente nella consapevolezza di ridurre la propria garanzia patrimoniale e, quanto all'elemento soggettivo, che comunque anche l'ex moglie, in rappresentanza delle figlie minori, era consapevole della esposizione debitoria del avendo egli convissuto nell'abitazione Per_1
coniugale fino al 13.9.2022, ossia dopo e nonostante la separazione e il divorzio.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, eccependo l'infondatezza delle domande per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria ossia dell'esistenza del credito, dell'eventus damni e del consilium fraudis. chiedendo il rigetto delle domande
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.11.2025, previo deposito di comparse conclusionali e repliche, è stata assunta in decisione.
La domanda è infondata e va respinta per l'insussistenza quantomeno del presupposto soggettivo dell'azione ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori, ritenendosi e qualificandosi l'atto in contestazione come atto a titolo oneroso.
L'art. 2901 c.c. prevede, infatti, che, ove l'atto sia gratuito, è sufficiente la consapevolezza in capo al solo debitore principale, mentre, ove sia oneroso, è necessaria la consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1, n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr.
Cass. Civ., n. 3676/2011; Cass. Civ., n. 7507/2007). Tale consapevolezza generica, peraltro,
pagina 2 di 6 non assurge a collusione, richiesta unicamente nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito (cfr. Cass. Civ., n. 16825/2013).
L'anteriorità o meno dell'atto dispositivo non ha, nel caso di specie, una effettiva rilevanza poiché, per quanto si dirà, deve ritenersi che non sussiste comunque la conoscenza generica in capo al terzo.
Gli assunti di parte attrice di presunzione di conoscenza della esposizione debitoria del marito, si fondano, in primo luogo, sul dato formale che il aveva la residenza nella casa coniugale anche Per_1
dopo la separazione e il divorzio dalla moglie, ma parte convenuta ha dimostrato, vincendo pienamente l'elemento presuntivo, che aveva lasciato la casa coniugale dal 2017 senza trasferire la Controparte_2
residenza anagrafica fino quando la il 13.9.2022 è riuscita ad ottenere il trasferimento CP_1
dall'ufficio anagrafe del Comune di San Benedetto del Tronto.
In particolare, risulta provato documentalmente che i coniugi e si erano separati con CP_1 Per_1
accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita nel 2017, ove era prevista l'assegnazione della casa coniugale (gravata da mutuo ipotecario pagato dal padre del a ed alle tre Per_1 Controparte_1
figlie minori e convenuto un assegno di mantenimento a carico del nella misura di € 1.200,00 Per_1
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Che il rilascio dell'abitazione de qua da parte del fosse effettivo, con il suo trasferimento a Monteprandone, si evince facilmente dal testo dei Per_1
messaggi scambiati fra gli ex coniugi nel corso di detto anno, compresivi di accordi per la visite del padre alle tre figlie (indicativi ovviamente della sua non coabitazione).
Inoltre, tutti i testimoni escussi in giudizio hanno confermato che aveva lasciato la casa Controparte_2
coniugale di San Benedetto del Tronto, L.go Mazzini, nel giugno del 2017, portando via i suoi effetti personali e che da allora non vi aveva più vissuto. Il teste , vicino di casa e quindi Testimone_1
attendibile e del tutto indifferente, ha affermato che “… il mi ha riferito, nel giugno 2017 che si Per_1
era trasferito. L'ho incontrato davanti all'ingresso condominiale e gli chiesi se volesse entrare lui mi disse che non aveva più il telecomando avendolo lasciato alla moglie e che stava aspettando di prendere con sè delle cose dalla casa di Successivamente l'ho rivisto qualche volta al CP_5
mattino presto, che veniva a prendere le figlie per portarle a scuola, sempre nel piazzale pubblico antistante l'edificio de quo … non posso essere preciso sulla circostanza ma ho visto diverse volte il
pagina 3 di 6 Piunti venire a prelevare le bambine;
ed una di essa ricordo che diceva vado da nonna, in un'altra occasione l'altra riferiva che andava a calcio”.
Parte attrice, inoltre, ha allegato la presunzione della scientia fraudis della anche dalla sua CP_1
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 16.11.2020 con cui la banca comunicava il preavviso di apposizione della posizione a sofferenza della Fresca Food & Delivery Srl.
Va precisato, però, che detta società era stata costituita dal l'anno successivo alla separazione Per_1
dalla moglie e che egli solo in data 10.10.2018 aveva rilasciato garanzie personali alla banca, di cui è plausibile che la già ex moglie non fosse affatto a conoscenza.
Né la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata diretta all'ex coniuge non più convivente di fatto da oltre tre anni può fa presumere la conoscenza del contenuto della raccomandata indirizzata al marito, atteso che detta sottoscrizione attesta solo il ricevimento del plico da parte della stessa.
Non solo, quindi, la prova di detta conoscenza non è stata fornita dalla parte attrice onerata ma parte convenuta ha anche dimostrato, a mezzo testi (cfr. dichiarazioni avv. Raffaele De Chiara all'udienza del 03/02/2025 e all'udienza del 12/12/202), che tutta la posta diretta all'ex marito Testimone_2
veniva consegnata dalla al destinatario in busta chiusa, spesso lasciandola sul tavolo CP_1
d'ingresso dell'abitazione, come dichiarato dai familiari della convenuta e dalla vicina di casa. Peraltro, leggendo il contenuto della missiva (cfr. all. n. 13 fasc. attore), va rilevato che da esso non emerge neppure la responsabilità patrimoniale personale del il quale risulta come uno dei soggetti in Per_1
indirizzo, ma senza specificazione della sua qualità di garante della Fresca Food & Delivery Srl, dotata ovviamente di autonomia patrimoniale.
In definitiva, sul punto, è plausibile che la non fosse a conoscenza del fatto che CP_1 [...]
avesse sottoscritto per avallo una cambiale della Fresca Food Srl e avesse prestato CP_2
fidejussione per € 15.000,00 in favore della BCC di TR e FE e dette circostanze non si potevano presumere per il solo fatto che il fosse socio o amministratore della Fresca Food & Per_1
Delivery Srl, avendo la società una autonomia patrimoniale che poneva i beni personali al riparo da eventuali responsabilità per debiti assunti dalla società. In ogni caso, parte attrice non ha assolto il relative onere probatorio neppure in via presuntiva.
pagina 4 di 6 Infine, contrariamente a quanto sostenuto e argomentato da parte attrice, si ritiene che il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile effettuata con l'atto negoziale oggetto di causa in favore dei suoi tre figli siano da qualificarsi come atto a titolo oneroso, in quanto posto in essere in esecuzione delle condizioni della loro separazione e poi del divorzio come risultanti dalla sentenza di questo Tribunale
n. 512/2021.
In particolare, la condizione del divorzio con la quale è stato stabilito l'obbligo in capo al padre di trasferire alle figlie la nuda proprietà degli immobili in questione, risulta espressamente ivi correlata a una complessiva e definitiva sistemazione dell'assetto economico patrimoniale derivante dalla loro vicenda matrimoniale e con finalità solutorio-compensative - e quindi a titolo oneroso - dei rispettivi obblighi dei coniugi divorziati verso i loro figli.
Invero, quale contraltare del predetto trasferimento immobiliare, veniva convenuta una controprestazione quantificata in €62.000,00 quale assegno di mantenimento delle tre figlie versato in un'unica soluzione.
In particolare il come stabilito in sede di separazione, doveva per il mantenimento delle figlie un Per_1
importo mensile di € 1.200,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
questi però, oltre a non rimborsare le spese straordinarie, non corrispondeva regolarmente l'assegno di mantenimento tanto che la in data 07/12/2020, presentava ricorso giudiziale per ottenere il divorzio;
e nell'ambito CP_1
di questo giudizio, le parti, anche al fine di sanare le esposizioni debitorie del per i titoli anteriori Per_1
predetti, nel 2021 si accordavano per trasferire la nuda proprietà dell'immobile, formalizzando l'accordo depositato all'udienza del 30/06/2021 e recepito nella sentenza n. 512/2021 del Tribunale di
Ascoli Piceno. Secondo le intese: “Il mantenimento dei figli minori, escluse le spese straordinarie come di seguito elencate, viene, allo stato, concordemente stabilito nella somma mensile di € 2.400,00 di cui il 60% a carico del ed il 40% a carico della Per tale somma …., Per_1 CP_1 Controparte_2
verserà a € 1.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese con… mentre €400,00 si danno Controparte_1
per già pagate per 155 mensilità fino alla concorrenza di €62.000,00 mediante la cessione dei diritti di nuda proprietà della casa coniugale in favore delle figlie come di seguito precisato. A tale fine il valore della nuda proprietà è stato stimato nella complessiva somma di € 62.000,00 come da perizia di stima del Geom. che si allega al presente verbale…”. Per_4
pagina 5 di 6 È pacifico in giurisprudenza che il discrimine tra onerosità e gratuità dei trasferimenti immobiliari confluiti negli accordi di separazione o divorzio va compiuto verificando se tali trasferimenti servono a integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento dell'altro coniuge o dei figli, ovvero consistano in mere attribuzioni liberali avulse anche se occasionate dalla regolamentazione della crisi matrimoniale. E la prova che, nella fattispecie, il trasferimento aveva le predette caratteristiche integrative e sostitutive dell'obbligo divorzile di mantenimento dei figli, carattere quindi commutativo e oneroso, è stata fornita a mezzo della produzione in giudizio dell'atto pubblico di trasferimento.
Il prezzo del trasferimento è evidentemente il corrispettivo della capitalizzazione della quota pari ad
€400,00 dell'assegno di mantenimento, fino al raggiungimento della maggiore età della più piccola delle figlie. E alla determinazione della somma, le parti sono giunte dopo aver effettuato una stima del valore della nuda proprietà, richiamata negli atti e ad essi allegata.
Parte attrice, peraltro, non ha proposto la domanda di simulazione dell'atto di trasferimento del diritto di nuda proprietà alle figlie, volta a contestarne la causa onerosa e dimostrando il contenuto gratuito dell'atto. In difetto l'atto non può ritenersi gratuito, stante il chiaro tenore letterale del negozio giuridico che esclude una diversa interpretazione della causa del trasferimento a monte dell'atto a rogito Notaio del 10.11.2021. Per_5
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ai valori medi di scaglione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
- respinge la domanda attorea;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida in €14.103,00 per compenso, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge, sia in favore della convenuta sia in favore dell'avv. CP_1
IL AR quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario del convenuto Per_1
Ascoli Piceno, 10 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi pagina 6 di 6