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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2019
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 27 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1751/2019 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, avente ad oggetto: “opposizione decreto ingiuntivo”
e promossa
DA
(C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Barbuto;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Patrizia Dioguardi;
-CONVENUTA OPPOSTA -
L'udienza del 27.03.2025 si è svolta mediante trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, i difensori nel, richiamate tutte le ragioni e difese espresse nei rispettivi atti di costituzione in giudizio hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Dopo che i difensori si sono riportati alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche e con cui – parte attrice - ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante deposito della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
1 nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 27 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1751/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019 e promossa
DA
(C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Barbuto;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Patrizia Dioguardi;
-CONVENUTA OPPOSTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-
sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto,
affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 126/2019, notificatogli in data 05.11.2019, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia gli ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro 18.994,01, oltre interessi come da domanda e Controparte_1 spese, a titolo di rimborso di quanto corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice a in forza della Controparte_2 convenzione n. 6702 e della polizza individuale n. J40505087 di applicazione alla suddetta convenzione a garanzia di prestiti contro cessione di quote dello stipendio.
A sostegno della propria opposizione, , in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale Parte_1 del Tribunale adito;
nel merito rilevava di aver effettuato i pagamenti come stabilito nel contratto di finanziamento
24.02.2006 concluso con l'opponente eccepiva, infine, la prescrizione delle somme ingiunte ex art. Controparte_2
2948 comma I n. 4 cod. civ..
Con comparsa del 29.5.2020, si costituiva in giudizio che rilevava l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione e della preliminare eccezione di incompetenza e, in ogni caso, rilevava la genericità dei motivi di opposizione formulati, dovendosi ritenere il credito certo e determinato nel suo ammontare, oltre che documentalmente provato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la controversia in via documentale, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Dopo una serie di rinvii dovuti all'assenza del giudice
2 titolare, nel corso dell'udienza del 13.10.2023, il procuratore di parte attrice rilevava la sopravvenienza di un accordo transattivo tra le parti e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La convenuta opposta si opponeva deducendo che – nel corso del giudizio – aderendo ad un piano di rientro del debito aveva Parte_1 corrisposto un acconto di soli € 8.472,27, residuando l'ulteriore importo richiesto con il decreto ingiuntivo.
In primo luogo, deve essere valutata la richiesta di parte attrice di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta composizione bonaria della controversia.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav.,
13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81,
n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n. 4583; Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n. 1048).
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, atto processuale, che produce effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene, la situazione sopravvenuta non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo riconoscano il venir meno delle ragioni del contendere.
Nel caso in esame, l'intervenuto pagamento di una parte del credito azionato in via monitoria (non contestato tra le parti e documentato dai bonifici allegati alle memorie di parte convenuta) integra senza dubbio atto sopravvenuto all'instaurazione del giudizio idoneo ad eliminare ogni contrasto tra le parti in ordine alla domanda proposta per l'importo €
8.472,27, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per la restante parte del credito, invece, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, si appalesa del tutto generica – e come tale inammissibile - l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, poiché, ad avviso dell'istante, avrebbe dovuto radicarsi la competenza innanzi al Tribunale di
Chieti, luogo in cui è stato sottoscritto il contratto sotteso alla pretesa creditoria. In tema di competenza territoriale derogabile, al suddetto criterio si affianca il principio, stabilito dall'art. 38, comma 2, c.p.c., secondo cui, in caso di concorrenza di più fori, grava sul convenuto (attore opponente) che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificatamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza di tale contestazione e di detta
3 prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore
(convenuta opposta), con correlativa competenza del giudice adìto (Cass. n. 16284 del 2019; Cass. n. 17311 del 2018; Cass.
n. 15996 del 2011).
Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, deve rilevarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo introduca un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per il legittimo ricorso alla procedura monitoria, deve comunque pronunziare nel merito del diritto fatto valere, tenendo conto degli elementi esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cass.4121/01). Deve ribadirsi in questa sede il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si sovrappone al procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare anche sulle eccezioni e sulla eventuale domanda riconvenzionale e non deve limitarsi - in violazione dell'art. 112 c.p.c - ad accertare solo la nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione ex art. 644 c.p.c..
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore
(al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile
SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Precisamente, il giudizio di opposizione, di cui è pacifica la natura di giudizio di accertamento della pretesa fatta valere con il procedimento monitorio (Cass. 9.5.2002, n. 6663), resta governato dalle tradizionali regole di giudizio fondate sull'onere della prova.
Il giudice deve, pertanto, accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità e sufficienza degli elementi alla stregua dei quali fu emessa l'ingiunzione, formando il proprio convincimento in base al riparto di cui all'art. 2697 c.c.; con la particolarità che l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e l'opposto quella di attore.
Orbene, presupposto comune al citato e consolidato orientamento giurisprudenziale si rinviene nella circostanza che il rapporto, sia in contestazione – specifica - tra le parti, dovendo essere contestato l'an o il quantum della pretesa creditoria.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame la convenuta opposta ha fornito idonea prova documentale dei propri assunti, come si evince dal contenuto del fascicolo monitorio, che veniva integralmente riversato in questa sede. L'opponente si è limitato a dedurre l'inidoneità della prova in maniera del tutto generica, senza contrapporre alcun specifico argomento di segno opposto rispetto alla rilevanza della documentazione prodotta e neppure una chiave di lettura alternativa dei rapporti controversi. In difetto di puntuale contestazione in ordine alle singole posizioni e di offerta di prova contraria, le risultanze ispettive sarebbero di per sé sufficienti a determinare il giudice nel proprio libero convincimento.
Deve poi aggiungersi che il non ha mai contestato l'intervenuta conclusione del contratto, né il residuo Parte_1 ammontare del credito azionato, con la conseguenza che sul punto deve ritenersi operante il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. In tal senso si rammenta che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: "la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia
4 controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in
questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. civ. n. 14594 del 21 agosto 2012).
Il convenuto sostanziale (nel caso di specie l'opponente), ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. da ultimo sentenza del Tribunale Salerno sez. II, 27/02/2018, n.560). Da ultimo va osservato che la valutazione in ordine alla ampiezza e portata del principio di non contestazione spetta al giudice di merito, in tal senso si è di recente espressa la Corte di Cass. secondo cui: “Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (cfr. Corte di Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3680).
Vi è più che l'opponente – come emerso nel corso del giudizio – sottoscriveva piano di rientro del debito con richiesta di rateazione. Altrettanto generica ed infondata risulta l'eccepita prescrizione, trovando pacificamente applicazione nella specie il termine di prescrizione decennale. L'opponente deve dunque essere condannato al pagamento del residuo debito in favore della Compagnia convenuta, pari ad euro 10.521,74, oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo.
La parziale cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di
1/3, per il resto le spese seguono il principio di soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 con riguardo allo scaglione di riferimento ai valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2019;
- per il resto, RIGETTA l'opposizione proposta e condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della residua somma di euro 10.521,74;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che liquida in euro
1.694,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA o forfettario del 15% come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 7.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai
sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 27 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1751/2019 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, avente ad oggetto: “opposizione decreto ingiuntivo”
e promossa
DA
(C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Barbuto;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Patrizia Dioguardi;
-CONVENUTA OPPOSTA -
L'udienza del 27.03.2025 si è svolta mediante trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, i difensori nel, richiamate tutte le ragioni e difese espresse nei rispettivi atti di costituzione in giudizio hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Dopo che i difensori si sono riportati alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche e con cui – parte attrice - ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante deposito della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
1 nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 27 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1751/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019 e promossa
DA
(C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Barbuto;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Patrizia Dioguardi;
-CONVENUTA OPPOSTA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-
sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto,
affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2019, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 126/2019, notificatogli in data 05.11.2019, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia gli ha ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di euro 18.994,01, oltre interessi come da domanda e Controparte_1 spese, a titolo di rimborso di quanto corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice a in forza della Controparte_2 convenzione n. 6702 e della polizza individuale n. J40505087 di applicazione alla suddetta convenzione a garanzia di prestiti contro cessione di quote dello stipendio.
A sostegno della propria opposizione, , in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale Parte_1 del Tribunale adito;
nel merito rilevava di aver effettuato i pagamenti come stabilito nel contratto di finanziamento
24.02.2006 concluso con l'opponente eccepiva, infine, la prescrizione delle somme ingiunte ex art. Controparte_2
2948 comma I n. 4 cod. civ..
Con comparsa del 29.5.2020, si costituiva in giudizio che rilevava l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione di prescrizione e della preliminare eccezione di incompetenza e, in ogni caso, rilevava la genericità dei motivi di opposizione formulati, dovendosi ritenere il credito certo e determinato nel suo ammontare, oltre che documentalmente provato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la controversia in via documentale, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Dopo una serie di rinvii dovuti all'assenza del giudice
2 titolare, nel corso dell'udienza del 13.10.2023, il procuratore di parte attrice rilevava la sopravvenienza di un accordo transattivo tra le parti e chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La convenuta opposta si opponeva deducendo che – nel corso del giudizio – aderendo ad un piano di rientro del debito aveva Parte_1 corrisposto un acconto di soli € 8.472,27, residuando l'ulteriore importo richiesto con il decreto ingiuntivo.
In primo luogo, deve essere valutata la richiesta di parte attrice di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta composizione bonaria della controversia.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav.,
13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81,
n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n. 4583; Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n. 1048).
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio, atto processuale, che produce effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene, la situazione sopravvenuta non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto.
La cessazione della materia del contendere presuppone quindi che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalle parti, che in tal modo riconoscano il venir meno delle ragioni del contendere.
Nel caso in esame, l'intervenuto pagamento di una parte del credito azionato in via monitoria (non contestato tra le parti e documentato dai bonifici allegati alle memorie di parte convenuta) integra senza dubbio atto sopravvenuto all'instaurazione del giudizio idoneo ad eliminare ogni contrasto tra le parti in ordine alla domanda proposta per l'importo €
8.472,27, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per la restante parte del credito, invece, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, si appalesa del tutto generica – e come tale inammissibile - l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, poiché, ad avviso dell'istante, avrebbe dovuto radicarsi la competenza innanzi al Tribunale di
Chieti, luogo in cui è stato sottoscritto il contratto sotteso alla pretesa creditoria. In tema di competenza territoriale derogabile, al suddetto criterio si affianca il principio, stabilito dall'art. 38, comma 2, c.p.c., secondo cui, in caso di concorrenza di più fori, grava sul convenuto (attore opponente) che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificatamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza di tale contestazione e di detta
3 prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore
(convenuta opposta), con correlativa competenza del giudice adìto (Cass. n. 16284 del 2019; Cass. n. 17311 del 2018; Cass.
n. 15996 del 2011).
Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, deve rilevarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo introduca un giudizio ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per il legittimo ricorso alla procedura monitoria, deve comunque pronunziare nel merito del diritto fatto valere, tenendo conto degli elementi esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cass.4121/01). Deve ribadirsi in questa sede il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si sovrappone al procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare anche sulle eccezioni e sulla eventuale domanda riconvenzionale e non deve limitarsi - in violazione dell'art. 112 c.p.c - ad accertare solo la nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione ex art. 644 c.p.c..
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore
(al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671;
Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile
SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Precisamente, il giudizio di opposizione, di cui è pacifica la natura di giudizio di accertamento della pretesa fatta valere con il procedimento monitorio (Cass. 9.5.2002, n. 6663), resta governato dalle tradizionali regole di giudizio fondate sull'onere della prova.
Il giudice deve, pertanto, accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità e sufficienza degli elementi alla stregua dei quali fu emessa l'ingiunzione, formando il proprio convincimento in base al riparto di cui all'art. 2697 c.c.; con la particolarità che l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e l'opposto quella di attore.
Orbene, presupposto comune al citato e consolidato orientamento giurisprudenziale si rinviene nella circostanza che il rapporto, sia in contestazione – specifica - tra le parti, dovendo essere contestato l'an o il quantum della pretesa creditoria.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame la convenuta opposta ha fornito idonea prova documentale dei propri assunti, come si evince dal contenuto del fascicolo monitorio, che veniva integralmente riversato in questa sede. L'opponente si è limitato a dedurre l'inidoneità della prova in maniera del tutto generica, senza contrapporre alcun specifico argomento di segno opposto rispetto alla rilevanza della documentazione prodotta e neppure una chiave di lettura alternativa dei rapporti controversi. In difetto di puntuale contestazione in ordine alle singole posizioni e di offerta di prova contraria, le risultanze ispettive sarebbero di per sé sufficienti a determinare il giudice nel proprio libero convincimento.
Deve poi aggiungersi che il non ha mai contestato l'intervenuta conclusione del contratto, né il residuo Parte_1 ammontare del credito azionato, con la conseguenza che sul punto deve ritenersi operante il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. In tal senso si rammenta che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: "la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia
4 controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in
questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. civ. n. 14594 del 21 agosto 2012).
Il convenuto sostanziale (nel caso di specie l'opponente), ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. da ultimo sentenza del Tribunale Salerno sez. II, 27/02/2018, n.560). Da ultimo va osservato che la valutazione in ordine alla ampiezza e portata del principio di non contestazione spetta al giudice di merito, in tal senso si è di recente espressa la Corte di Cass. secondo cui: “Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (cfr. Corte di Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3680).
Vi è più che l'opponente – come emerso nel corso del giudizio – sottoscriveva piano di rientro del debito con richiesta di rateazione. Altrettanto generica ed infondata risulta l'eccepita prescrizione, trovando pacificamente applicazione nella specie il termine di prescrizione decennale. L'opponente deve dunque essere condannato al pagamento del residuo debito in favore della Compagnia convenuta, pari ad euro 10.521,74, oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo.
La parziale cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di
1/3, per il resto le spese seguono il principio di soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 con riguardo allo scaglione di riferimento ai valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2019;
- per il resto, RIGETTA l'opposizione proposta e condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della residua somma di euro 10.521,74;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta che liquida in euro
1.694,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA o forfettario del 15% come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, 7.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai
sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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