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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6454/2015 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, è elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv.
Rosa Pino, che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: lavoro subordinato privato – lavaggio DPI – risarcimento danni.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 novembre 2015 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere dipendente della in servizio presso l'area portuale dello Stretto di CP_2
Messina, a bordo delle navi traghetto, e di svolgere mansioni di marinaio, venendo costantemente a contatto con composti chimici (principalmente, olii, grassi e solventi), destinati - a seconda dei casi - a funzioni protettive del motore e/o delle singole parti, a diminuire l'attrito delle componenti meccaniche
(come ad esempio i lubrificanti), ad aumentare le forze in esercizio (si pensi ad esempio ai sistemi idraulici di apertura/chiusura), a facilitare la semplice movimentazione, ad eliminare e/o prevenire l'ossidazione dei metalli e/o alla pulizia dei medesimi componenti meccanici ed elettrici;
di essere pertanto tenuto a indossare, nello svolgimento delle proprie mansioni, particolari dispositivi di protezione individuale, necessari ex artt. 74 e ss. d.lgs. n. 81/2008 al fine di prevenire pericoli o danni alla propria incolumità; lamentava, tuttavia, che fino al luglio 2015 la datrice di lavoro, in violazione dell'obbligo sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 77, comma 4, del suddetto decreto, non si era mai fatta carico dell'attività di pulizia dei D.P.I. di cui si era dovuto occupare lui stesso (con un esborso di
4,50 euro a volta), circa tre volte a settimana considerando in media 200 giornate lavorative annue.
Essendo rimaste senza esito le separate diffide stragiudiziali, chiedeva di accertare che egli presta
Cont attività lavorativa alle dipendenze di con le mansioni sopra meglio specificate, ed è obbligato a indossare i previsti dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro, in forza del D.V.R.
e per come risultano meglio descritti nel menzionato documento fornito in copia fotostatica;
che, ai
CP_ sensi dell'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, la è tenuta all'efficienza e Controparte_1
alla pulizia dei dispositivi di protezione individuali;
che il lavoratore ha provveduto autonomamente alla pulizia e al mantenimento delle condizioni di efficienza degli stessi, con una frequenza media di tre volte a settimana e per circa duecento giornate lavorative annue, e per l'effetto di condannare la a corrispondergli la somma di € 9.000, o quella maggiore o minore che verrà determinata in CP_3
corso di causa a seguito di CTU.
Nella resistenza della convenuta, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata la prova orale e sostituita l'udienza del 17 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Non è fondata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dal n. 4 dell'art. 414 c.p.c.
Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha consentito alla resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n. 3816/2020).
2.1.- Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui al n. 5 dello stesso art. 414 c.p.c.; la norma fa riferimento ad elementi (mezzi di prova) la cui omessa specificazione non comporta l'invalidità dell'atto introduttivo, bensì l'eventuale decadenza della parte dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo (v. Cass. n. 17122/2013).
3.- Nel merito, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento già espresso da questo ufficio in fattispecie speculari (cfr. sent. n. 1096/2019 e più di recente n. 859/2024, n. 844/2024,
n. 263/2025) occorre premettere che ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 626/1994, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si definisce dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato
a tale scopo”; non sono, invece, dispositivi di protezione individuale “gli indumenti di lavoro ordinari
e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”. La norma è stata ripresa dal successivo art. 74 d.lgs. n. 81/2008 il quale, nel testo applicabile ratione temporis, tiene conto, altresì, “delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”.
Il successivo art. 77 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire “ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76” (comma 3) e di mantenerli in efficienza, assicurandone
“le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante” (comma 4). Trattasi di disposizioni imperative, al pari di quelle già dettate dagli artt. 40 e ss. d.lgs. n. 626/1994 (e, prima ancora, dagli artt. 377 e 379, d.P.R.
n. 547/1955), poiché poste a tutela anche dell'interesse della collettività.
L'idoneità degli strumenti di protezione deve essere, dunque, garantita dal datore di lavoro non soltanto al momento della loro consegna ai lavoratori, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo in tal modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni.
Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario del generale obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 10128/2023 e i numerosi precedenti in essa richiamati).
La Corte ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art.
40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili” (v. in termini Cass. n. 18656/2023, la quale ha riconosciuto il diritto di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno qualificati come dispositivi di protezione individuale gli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro).
E' dunque evidente che rientrano nella categoria dei D.P.I. gli indumenti cosiddetti ad alta visibilità o catarifrangenti, aventi la funzione di rendere visibile il lavoratore durante lo svolgimento delle proprie attività e, dunque, di tutelarne l'integrità fisica.
Ne consegue l'obbligo per il datore di lavoro non solo di fornire tali indumenti, ma anche di occuparsi della relativa pulizia e manutenzione, eventualmente sostituendoli in caso di usura;
il relativo inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale del datore, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e nullità parziale, per contrasto con norme imperative di eventuali clausole, in senso contrario, del contratto collettivo (v. Cass. n. 8585/2015).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in dotazione dalla quali DPI CP_2
indicati nel Documento di valutazione dei rischi: berretto di navigazione;
camicia a maniche lunghe;
divisa monopetto invernale ed estiva;
giacca e pantalone di cotone;
camicia mezze maniche;
giacca per divisa estiva;
berretto ordinario con foderina;
maglione di lana;
giaccone di navigazione;
pantaloni.
Non ha però allegato copia dei verbali di consegna, ma solo l'elenco generico dell'Unità
Produzione Navigazione Messina inidoneo a provare la quantità e qualità degli indumenti effettivamente consegnatigli.
Peraltro, la circostanza è stata contestata dalla società resistente, la quale ha invece precisato di avergli consegnato un giubbotto o gilet ad alta visibilità, un casco antifurto, delle scarpe antinfortunistiche e dei guanti in pelle, per i quali non sussisterebbe l'obbligo di lavaggio, trattandosi di attrezzature la cui manutenzione viene effettuata solo attraverso la periodica sostituzione, una volta raggiunti i limiti di scadenza stabiliti dal produttore o previa richiesta da parte dell'utilizzatore in caso di usura dei D.P.I. in dotazione (qui non allegata).
Sul punto non è stata ammessa, perché generica, la prova testimoniale articolata in ricorso (“3)
Vero o no che la Società ET VI AL … ha assegnato ad ognuno di essi i Dispositivi di
Protezione Individuale da indossare nell'esercizio dell'attività lavorativa ed al fine di escludere e/o prevenire possibili infortuni”).
Invece quanto all'obbligo di lavaggio incombente sulla datrice di lavoro può ritenersi pacifico, poiché non specificamente contestato, che solo dal mese di luglio 2015 la società resistente ha predisposto un servizio di lavaggio, comunque relativo esclusivamente al giubbotto ad alta visibilità.
Cont 3.- Ciò posto, così come eccepito dalla a differenza di altri casi nessuna allegazione precisa né prova il ricorrente ha fornito in ordine alla circostanza di aver provveduto personalmente al lavaggio dei suddetti D.P.I., tre volte a settimane, negli ultimi dieci anni, così come della spesa a tal fine sostenuta da ciascuno, poste a sostegno della pretesa di pagamento di un indennizzo pari a 900 euro annui. E del pari generica e inammissibile è risultata la circostanza indicata nel capitolato istruttorio del ricorso (“5) “Vero o no che il Lavoratore ha provveduto personalmente al mantenimento dell'efficienza
e della pulizia dei Dispositivi Individuali di Protezione”), priva di qualsiasi riferimento quantitativo e temporale.
In definitiva, nonostante l'accertato inadempimento da parte della datrice di lavoro la pretesa principale azionata (di condanna, cui sono strumentali quelle di accertamento contestualmente proposte) non può trovare accoglimento in mancanza di prova dell'esistenza del pregiudizio sofferto
(per la cui sola quantificazione si sarebbe potuto ricorrere alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.). Si ricorda al riguardo che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, sicchè il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non è possibile emettere, come nella specie, una pronuncia di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto (qui al risarcimento del danno), la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (cfr. Cass. S.U. n. 27187/2006).
4.- L'esito della lite, il contrasto giurisprudenziale registratosi in materia e il comportamento delle parti in ordine alla proposta conciliativa formulata dal giudice (accettata dal ricorrente), giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Messina, 18.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro