Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
All' udienza del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10610/2020 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall' avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. EDVIGE TROTTA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2022, la ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
[... dal 01.03.1992 al 28.02.2022 (collocamento in quiescenza), dapprima presso il Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario di Sanità
Animale (SIAV) e, successivamente, presso l'Ufficio Ticket e a decorrere dal 2005 presso l Controparte_2
P.O. di Gravina in Puglia, con profilo professionale di Assistente
Amministrativo, inquadrata in categoria C del c.c.n.l. Comparto Sanità
Pubblica; che con nota prot. n. 115 del 07.02.2005, il Direttore del
Distretto effettuava la seguente comunicazione al Direttore Generale e al
Direttore Amministrativo nonché al Capo Area Gestione del Personale: “In riferimento alla Vs nota prot.n. 1707 del 01.02.2005, si designa la sig.ra come referente collaboratore per il Servizio Economale Parte_1
Gravina, per il territorio di Altamura-Gravina”; che, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 977 del 21.03.2007, con disposizione di servizio prot. n. 237622 del 20.12.2007 alla stessa veniva affidato il servizio di cassa economale per il Distretto
Socio Sanitario n. 1, al fine anche di “alleggerire il carico di lavoro della responsabile delle attività economali, sig.ra ”; che con atto Pt_2 notorio del 28.06.2011, il Direttore Generale, affidava, ai fini dell'accesso ai servizi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, alla sig.ra la qualifica di Economo e di Responsabile del Pt_1 procedimento;
che con deliberazione del Direttore Generale n. 604 del
02.04.2012, veniva confermata l'attribuzione della funzione di gestore della cassa economale e di Economo del D.S.S. di Altamura in capo alla sig.ra che con nota prot. n. 1259 del 05.04.2013, il Direttore del Pt_1
Distretto di Altamura formalizzava la nomina della Controparte_2 lavoratrice a “Responsabile del procedimento” in relazione a taluni procedimenti amministrativi, disponendo testualmente: “Ai sensi dall'art. 5 della L. n. 241/1990 la S.V. è nominata responsabile del procedimento per i procedimenti amministrativi sottoelencati. L'adozione di ogni provvedimento avverrà a firma di questa Direzione congiuntamente alla Sua firma che specificherà oltre alle Sue generalità e alla qualifica la dizione
“Responsabile del Procedimento”. Procedimenti amministrativi: -Liquidazione fatture Beni e Servizi economali – materiali pulizia, cancelleria e di consumo in genere, servizi economati (Disinfestazione e derattizzazione ecc.) termini procedimento gg. 60.”; che con deliberazione del Direttore
Generale n. 1261 dell'11.07.2016, veniva approvato il Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, che sostituiva quello precedentemente vigente giusta delibera n. 2248/2012; di aver svolto, pertanto, dal mese di febbraio 2005 sino al 28.02.2022
(pensionamento), mansioni riconducibili al superiore profilo di
“Collaboratore Amministrativo Professionale”, inquadrato nella superiore categoria D di cui all'allegato 1 del c.c.n.l. 20.09.2001, integrativo del c.c.n.l. 07.04.1999 - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)Accertare e dichiarare che la ricorrente, dipendente dell ha svolto, nel periodo dal Controparte_3
01.02.2005 al 28.02.2022, mansioni corrispondenti alla superiore categoria D, con il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo
Professionale, di cui all'allegato 1 del CCNL 20/09/2001, integrativo del
CCNL 07/04/1999, ovvero, in subordine, da altra data che sarà considerata di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, l persona del CP_4
Direttore Generale- legale rappresentante pro tempore, con sede in al CP_3
Lungomare Starita n. 6, al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive per il differente inquadramento tra la categoria C di appartenenza e la categoria D di spettanza, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per il periodo dal 01.02.2005 al 28.02.2022 ovvero, in subordine, da altra data che sarà considerata di giustizia, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta il 30.03.2022; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva tardivamente la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza, conclusa l'istruttoria, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto osservarsi che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato, anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti, il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione.
In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione
“a mansioni proprie di una qualifica superiore” al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro lato il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione
“qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36
Cost.).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Devono cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
All'esito di tale procedimento, la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente il riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del
D.Lgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato.
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente “C” che a quello richiesto “D”.
Come previsto dal C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL
COMPARTO SANITÀ stipulato il 7 APRILE 1999, in atti, appartengono alla categoria C (ossia quella di appartenenza della dipendente), “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”. Profili professionali […]
“Assistente amministrativo Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Quanto alla categoria D (domandata dalla ricorrente), “Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;”. Nel caso in esame, è pacifico, in quanto non specificamente contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente, con nota prot. n. 115/2005 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), sia stata prima designata quale “referente collaboratore per il Servizio Economale diretto dal funzionario Economo sig.ra c/o il P.O. di Gravina, per il Parte_2 territorio di Altamura-Gravina”; poi, con disposizione di servizio del
20.12.2007, alla stessa veniva affidato altresì il servizio di cassa economale del Distretto S.S. 1, anche al fine di “alleggerire il carico di lavoro della responsabile delle attività economali” (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente). Inoltre, con atto notorio del Direttore Generale, veniva affidata alla ricorrente la qualifica di Economo nonché di Responsabile del
Procedimento (cfr. doc. 4). Peraltro, con deliberazione del Direttore
Generale n. 604 del 02.04.2012, veniva confermata l'attribuzione della funzione di gestore della cassa economale e di Economo del D.S.S. di
Altamura in capo alla sig.ra . Infine, la ricorrente veniva altresì Pt_1 nominata quale responsabile del procedimento come da nota prot. n.
1259/2013 (cfr. doc. 6).
Ciò posto, preme evidenziare che dalla suddetta documentazione si evince in primis che la ricorrente nella prima designazione quale “referente collaboratore per il servizio economale” non aveva piena responsabilità e discrezionalità operativa, atteso che il servizio economale, come si legge, era appunto diretto dal funzionario economo con cui avrebbe poi collaborato la ricorrente. Quanto poi al servizio di cassa affidato alla ricorrente, e poi confermato, dalla documentazione in atti si evince che il servizio de quo faceva capo altresì alla figura del responsabile delle attività economali. In proposito, inoltre, giova osservare che il Regolamento Cassa
Economale, richiamato dalla parte resistente, dispone che il dipendente delegato alla cassa economale debba rivestire qualifica non inferiore alla categoria C, circostanza dalla quale si potrebbe inferire che l'esplicazione di tale mansione non sarebbe comunque ex se dirimente ai fini del riconoscimento della categoria D, potendo comunque risultare congruo, in assenza di ulteriori elementi, l'inquadramento nella qualifica
C.
Peraltro, sebbene la medesima ricorrente sia stata nominata responsabile dei procedimenti amministrativi suindicati, non può ignorarsi che – come si legge - l'adozione di ogni provvedimento avveniva a firma della Direzione congiuntamente alla firma della ricorrente.
Dunque, la presenza di un responsabile o comunque la circostanza della firma congiunta con la Direzione di un provvedimento, escludono di per sé che, in tali circostanze, la ricorrente abbia avuto piena autonomia e discrezionalità operativa (proprie dalla categoria D) nell'espletare le proprie mansioni.
A ciò sia aggiunga che, quandanche i testi escussi abbiano confermato le mansioni osservate dalla ricorrente, le dichiarazioni testimoniali non offrono elementi comprovanti che la ricorrente, nell'esecuzione delle suddette mansioni, avesse piena autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento (di altri dipendenti) e gestionali, caratterizzate da discrezionalità operativa. Infatti, non si evince affatto che la ricorrente abbia mai coordinato altro personale, circostanza “eventuale” soltanto per il profilo C, mentre parimenti non può dirsi per il profilo D.
Peraltro, non può ignorarsi che la teste già collega di lavoro Tes_1 della ricorrente dal 01.10.2020, in ordine alla circostanza sub 9, ha precisato che la ricorrente “godeva di autonomia solo limitatamente agli acquisti di piccola entità (cancelleria per esempio). Gli altri acquisiti avvenivano con la super visione della dott.ssa […] Dirigente
Amministrativo. Cira la posizione sub 10) ribadisco quanto riferito in merito alla precedente”.
Dunque, le risultanze istruttorie non hanno provato la piena autonomia della ricorrente nell'esecuzione delle mansioni asseritamente riconducibili al profilo D;
invero, l'autonomia della ricorrente è risultata limitata solo ad acquisti di piccola entità; conseguentemente, anche le responsabilità della ricorrente risulterebbe limitata - al massimo - agli acquisti di piccola entità.
Parimenti non risultano provate le capacità organizzative, di coordinamento
(di personale) e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, che sono invece richieste dal profilo D rivendicato dalla ricorrente. Sicché, pur volendo riconoscere che la ricorrente abbia svolto le mansioni indicate in ricorso, non può dirsi, tuttavia, che la stessa abbia svolto tali mansioni con pienezza, ossia con piena autonomia e responsabilità proprie, o mediante esplicazione di capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Infatti, quandanche si volesse ritenere che le dichiarazioni dei testi escussi abbiano confermato in linea di massima le mansioni della ricorrente, le stesse non consentono di affermare che lo svolgimento delle mansioni superiori sia avvenuto con carattere di “pienezza”, sicché non possono fondare il diritto della parte istante ad ottenere le relative differenze retributive.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Considerata la controvertibilità delle questioni trattate, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Bari, 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli