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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10406/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bissoli Caterina, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 11.06.2025):
“-pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino in data 28.05.1994 tra il sig. Pt_1
e la sig.ra , (in estratto per riassunto atto di matrimonio
[...] Controparte_1 [...]
), nata a [...], il [...], ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre a CPA come per legge ed al 15% per spese generali”.
Per il P.M.: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 28/05/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 380, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16.06.2022.
Con ricorso depositato il 11.06.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza in data 10.02.2025 avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva personalmente ed instava per la concessione di un termine per rinotifica, atteso il mancato rispetto del termine a comparire. All'esito, il Giudice fissava nuova udienza.
All'udienza in data 11.06.2025 avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata alla presenza del proprio difensore. La parte convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Il Giudice Relatore, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto e dichiarata la sua contumacia, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura (necessaria) della causa e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10406/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bissoli Caterina, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 11.06.2025):
“-pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino in data 28.05.1994 tra il sig. Pt_1
e la sig.ra , (in estratto per riassunto atto di matrimonio
[...] Controparte_1 [...]
), nata a [...], il [...], ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre a CPA come per legge ed al 15% per spese generali”.
Per il P.M.: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 28/05/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 380, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16.06.2022.
Con ricorso depositato il 11.06.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza in data 10.02.2025 avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva personalmente ed instava per la concessione di un termine per rinotifica, atteso il mancato rispetto del termine a comparire. All'esito, il Giudice fissava nuova udienza.
All'udienza in data 11.06.2025 avanti al Giudice Relatore, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata alla presenza del proprio difensore. La parte convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Il Giudice Relatore, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge convenuto e dichiarata la sua contumacia, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura (necessaria) della causa e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 18.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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