TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 03/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 14.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 382 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Naro (AG) ed elettivamente domiciliata a Favara (AG) in via Roma n. 58 presso lo studio dell'avv. Rosalinda Bellomo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito emesso a seguito di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata CP_1
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 02 febbraio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 07 marzo 2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso “-Avviso di addebito n. 591 2021 00013387 87 000 emesso dall' 27.12.2022 e ritirata l'11.01.2022; -Verifica di accertamento reddito Controparte_2
1 datato 22.06 2016 notificato a mezzo racc. a.r. il 02.10.2020” con i quali l' ha “calcolato CP_1
d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per la gestione separata di cui all'art. 2 co.
26 L. 335/1995 e quindi, richiesto il pagamento complessivo di Euro 2.047,83”.
In particolare, la ricorrente, premettendo di avere presentato ricorso amministrativo “in data
22.10.2020 avverso l'accertamento sul reddito sopra indicato, al Comitato Amministratore del
Fondo per la Gestione Speciale , alla Direzione Regionale del Lavoro e, per conoscenza all' , ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità e/o annullabilità dell'avviso CP_1
di addebito e del prodromico accertamento per prescrizione dei contributi richiesti;
2) nullità e/o annullabilità … per insussistenza dell'obbligo al versamento del contributo previdenziale alla gestione separata . CP_1
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “Preliminarmente: - Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato …; Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito n. 591 2021 00013387 87 000 emesso dall' di Agrigento nonché avverso il CP_1
prodromico accertamento per la maturata prescrizione dei contributi richiesti;
… In subordine: -
Accertare e dichiarare che la ricorrente per l'anno 2014 ha svolto prevalentemente e in modo costante e continuativo la professione di insegnante e che ha svolto occasionalmente ed episodicamente lavoro autonomo e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito … nonché il prodromico accertamento giacché la pretesa non è calcolata sul reddito imponibile per il lavoro autonomo occasionale eccedente la soglia degli Euro 5.000,00
e pari a Euro 750,00 come espresso in narrativa;
… In ulteriore subordine: - Accertare e dichiarare che la ricorrente per l'anno 2014 ha svolto prevalentemente e in modo costante e continuativo la professione di insegnante e che ha svolto occasionalmente ed episodicamente lavoro autonomo e, per l'effetto, ricalcolare la pretesa di cui all'avviso di addebito … e al prodromico accertamento, sul reddito imponibile per il lavoro autonomo occasionale eccedente la soglia degli Euro 5.000,00 e pari a Euro 750,00 applicando l'aliquota ridotta vigente come espresso in narrativa;
- Con condanna di spese diritti e accessori da distrarre al procuratore antistatario che le ha anticipate e non riscosse”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 19 luglio 2022 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, evidenziando che “l'Avviso di
Pagamento Poseidone 2014, relativo ai contributi omessi e relative sanzioni sulla attività libera professionale prodotta, notificato il 02.10.2020, è un atto interruttivo della prescrizione”, che lo stesso “è stato correttamente notificato tenendo conto del periodo di sospensione dei termini
2 prescrizionali” disposto con il D.P.C.M.
9.06.2015 e l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, e che per i dichiarati “redditi di lavoro autonomo” per l'attività professionale esercitata … inquadrabili nel novero dell'art. 53 co. 1 del T.U.I.R., consegue l'obbligo di versamento della contribuzione nella Gestione Separata, trattandosi di professionista che nell'anno 2014 risulta titolare di partita
IVA e che per la sua attività professionale, al fine della mancata iscrizione alla Gestione
Separata, non può invocare né la prevalenza del lavoro dipendente sul lavoro autonomo … né il requisito della occasionalità della prestazione”.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “rigettare il ricorso confermando il provvedimento di iscrizione dell' . CP_1
Il Giudice assegnatario del fascicolo alla prima udienza “ritenuta la causa matura per la decisione” fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 03 giugno 2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 03 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 14 marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle varie argomentazioni formulate per supportarlo;
sicché merita di essere rigettato.
2. Privo di fondamento è il primo motivo di opposizione con cui eccepisce la Parte_1
“nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito e del prodromico accertamento per prescrizione dei contributi richiesti”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10273 del 19 aprile 2021 ha “ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si
3 desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono
«dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»” (cfr. Cass. Civ. n. 10273/2021).
Come correttamente evidenziato dall' il termine del 16 giugno 2015 previsto per la CP_1 scadenza del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2014 è stato differito alla data del
06 luglio 2015 con il D.P.C.M. del 09.06.2015.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la data del 06 luglio 2015 costituisce, quindi, l'effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dell'anno 2014, che pertanto sarebbe maturata il 06 luglio 2020, è stata, poi, per legge differita di ulteriori 128 giorni sino al giorno 11 novembre 2020: invero l'art. 37, comma II, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha testualmente stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria … sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che alla data del 02 ottobre 2020, momento della ricezione da parte della dell'avviso bonario di pagamento “Poseidone 2014”, la prescrizione quinquennale Parte_1
non era ancora maturata.
Quindi, la prescrizione dei contributi previdenziali dell'anno 2014 che, in forza dei citati provvedimenti governativi e legislativi, sarebbe avvenuta in data 11 novembre 2020, è stata, nel caso in esame, tempestivamente interrotta dall' con la notifica in data 02 ottobre 2020 CP_1 dell'avviso bonario di pagamento.
3. Non meritevole di accoglimento risulta anche il secondo motivo di opposizione con cui la ricorrente denuncia la “nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito e del prodromico accertamento per insussistenza dell'obbligo al versamento del contributo previdenziale alla gestione separata . CP_1
In particolare, la lamenta di avere “svolto in modo continuativo e costante per Parte_1
tutto l'anno 2014 la professione di impiegato, con la quale ha anche percepito un reddito superiore rispetto a quello percepito con l'attività autonoma svolta occasionalmente” e che, al più, “l' ai sensi della Legge n. 335/1995 avrebbe dovuto richiedere il pagamento dei CP_1
contributi per la Gestione separata solo sul reddito … eccedente la soglia degli Euro 5.000,00 svolto nell'anno 2014, e cioè su … Euro 750,00, cioè la differenza tra quanto percepito e la franchigia di Euro 5.000,00 prevista dalla l. 335/1995 (=5.750,00- 5.000,00)”.
4 A supporto di tale tesi ha prodotto la Certificazione Unica 2015 (relativa ai redditi 2014) i due contratti, le buste paga e gli Unilav 5 relativi al lavoro dipendente di insegnante.
L' ha invece depositato la dichiarazione dei redditi 2015 della ricorrente da cui risulta CP_1
che questa ha svolto attività autonoma con codice Ateco 702209, percependo per detta attività un reddito pari ad euro 5.750,00 inserito nel relativo quadro LM (ovvero quadro per “Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) - e non nel quadro RL
(non compilato) previsto per la dichiarazione dei cd. “redditi diversi” tra cui rientrano anche “i redditi da lavoro autonomo occasionale” - e per il quale non sono stati corrisposti “contributi previdenziali e assistenziali” (rigo LM7 = € 0.00).
Pertanto, alla stregua della dichiarazione in atti, emerge che nell'anno 2014 la parte ricorrente ha percepito un reddito pari ad € 5.750,00 e deve perciò reputarsi tenuta all'iscrizione presso la gestione separata, avendo superato la soglia minima di reddito prevista a tal fine di €
5.000,00 per i lavoratori autonomi occasionali (e non ravvisandosi nella normativa vigente alcuna forma di “franchigia” che permetta di limitare la quantificazione dei contributi alla sola parte di reddito eccedente il suddetto minimale).
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 104/2022 e n. 238/2022, rigettando questione di legittimità costituzionale, ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i CP_1
professionisti lavoratori dipendenti in possesso di partita IVA e non iscritti alla rispettiva cassa previdenziale.
D'altronde, proprio con riguardo alla portata dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata previsto dall'art 2, comma 26, Legge n. 335/1995, la giurisprudenza di legittimità CP_1
ha chiarito, con orientamento oramai costante, che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo di iscrizione viene meno, dunque, solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Il ricorso presentato da è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Parte_1
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 (valore procedimento € 2.166,42), con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 382/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
886,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 03/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 03/06/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 14.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 382 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Naro (AG) ed elettivamente domiciliata a Favara (AG) in via Roma n. 58 presso lo studio dell'avv. Rosalinda Bellomo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Agrigento, via Picone nn.
20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito emesso a seguito di iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata CP_1
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 02 febbraio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 07 marzo 2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso “-Avviso di addebito n. 591 2021 00013387 87 000 emesso dall' 27.12.2022 e ritirata l'11.01.2022; -Verifica di accertamento reddito Controparte_2
1 datato 22.06 2016 notificato a mezzo racc. a.r. il 02.10.2020” con i quali l' ha “calcolato CP_1
d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per la gestione separata di cui all'art. 2 co.
26 L. 335/1995 e quindi, richiesto il pagamento complessivo di Euro 2.047,83”.
In particolare, la ricorrente, premettendo di avere presentato ricorso amministrativo “in data
22.10.2020 avverso l'accertamento sul reddito sopra indicato, al Comitato Amministratore del
Fondo per la Gestione Speciale , alla Direzione Regionale del Lavoro e, per conoscenza all' , ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “1) nullità e/o annullabilità dell'avviso CP_1
di addebito e del prodromico accertamento per prescrizione dei contributi richiesti;
2) nullità e/o annullabilità … per insussistenza dell'obbligo al versamento del contributo previdenziale alla gestione separata . CP_1
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “Preliminarmente: - Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato …; Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito n. 591 2021 00013387 87 000 emesso dall' di Agrigento nonché avverso il CP_1
prodromico accertamento per la maturata prescrizione dei contributi richiesti;
… In subordine: -
Accertare e dichiarare che la ricorrente per l'anno 2014 ha svolto prevalentemente e in modo costante e continuativo la professione di insegnante e che ha svolto occasionalmente ed episodicamente lavoro autonomo e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito … nonché il prodromico accertamento giacché la pretesa non è calcolata sul reddito imponibile per il lavoro autonomo occasionale eccedente la soglia degli Euro 5.000,00
e pari a Euro 750,00 come espresso in narrativa;
… In ulteriore subordine: - Accertare e dichiarare che la ricorrente per l'anno 2014 ha svolto prevalentemente e in modo costante e continuativo la professione di insegnante e che ha svolto occasionalmente ed episodicamente lavoro autonomo e, per l'effetto, ricalcolare la pretesa di cui all'avviso di addebito … e al prodromico accertamento, sul reddito imponibile per il lavoro autonomo occasionale eccedente la soglia degli Euro 5.000,00 e pari a Euro 750,00 applicando l'aliquota ridotta vigente come espresso in narrativa;
- Con condanna di spese diritti e accessori da distrarre al procuratore antistatario che le ha anticipate e non riscosse”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 19 luglio 2022 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente, evidenziando che “l'Avviso di
Pagamento Poseidone 2014, relativo ai contributi omessi e relative sanzioni sulla attività libera professionale prodotta, notificato il 02.10.2020, è un atto interruttivo della prescrizione”, che lo stesso “è stato correttamente notificato tenendo conto del periodo di sospensione dei termini
2 prescrizionali” disposto con il D.P.C.M.
9.06.2015 e l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, e che per i dichiarati “redditi di lavoro autonomo” per l'attività professionale esercitata … inquadrabili nel novero dell'art. 53 co. 1 del T.U.I.R., consegue l'obbligo di versamento della contribuzione nella Gestione Separata, trattandosi di professionista che nell'anno 2014 risulta titolare di partita
IVA e che per la sua attività professionale, al fine della mancata iscrizione alla Gestione
Separata, non può invocare né la prevalenza del lavoro dipendente sul lavoro autonomo … né il requisito della occasionalità della prestazione”.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “rigettare il ricorso confermando il provvedimento di iscrizione dell' . CP_1
Il Giudice assegnatario del fascicolo alla prima udienza “ritenuta la causa matura per la decisione” fissava l'udienza per la discussione, poi differita per esigenze di carico di ruolo.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 03 giugno 2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 03 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 14 marzo 2025, la causa viene decisa con l'adozione della presente sentenza emessa a norma dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso che ha introdotto il presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo alle varie argomentazioni formulate per supportarlo;
sicché merita di essere rigettato.
2. Privo di fondamento è il primo motivo di opposizione con cui eccepisce la Parte_1
“nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito e del prodromico accertamento per prescrizione dei contributi richiesti”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10273 del 19 aprile 2021 ha “ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si
3 desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono
«dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»” (cfr. Cass. Civ. n. 10273/2021).
Come correttamente evidenziato dall' il termine del 16 giugno 2015 previsto per la CP_1 scadenza del versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2014 è stato differito alla data del
06 luglio 2015 con il D.P.C.M. del 09.06.2015.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la data del 06 luglio 2015 costituisce, quindi, l'effettivo dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dell'anno 2014, che pertanto sarebbe maturata il 06 luglio 2020, è stata, poi, per legge differita di ulteriori 128 giorni sino al giorno 11 novembre 2020: invero l'art. 37, comma II, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha testualmente stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria … sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Ne consegue che alla data del 02 ottobre 2020, momento della ricezione da parte della dell'avviso bonario di pagamento “Poseidone 2014”, la prescrizione quinquennale Parte_1
non era ancora maturata.
Quindi, la prescrizione dei contributi previdenziali dell'anno 2014 che, in forza dei citati provvedimenti governativi e legislativi, sarebbe avvenuta in data 11 novembre 2020, è stata, nel caso in esame, tempestivamente interrotta dall' con la notifica in data 02 ottobre 2020 CP_1 dell'avviso bonario di pagamento.
3. Non meritevole di accoglimento risulta anche il secondo motivo di opposizione con cui la ricorrente denuncia la “nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito e del prodromico accertamento per insussistenza dell'obbligo al versamento del contributo previdenziale alla gestione separata . CP_1
In particolare, la lamenta di avere “svolto in modo continuativo e costante per Parte_1
tutto l'anno 2014 la professione di impiegato, con la quale ha anche percepito un reddito superiore rispetto a quello percepito con l'attività autonoma svolta occasionalmente” e che, al più, “l' ai sensi della Legge n. 335/1995 avrebbe dovuto richiedere il pagamento dei CP_1
contributi per la Gestione separata solo sul reddito … eccedente la soglia degli Euro 5.000,00 svolto nell'anno 2014, e cioè su … Euro 750,00, cioè la differenza tra quanto percepito e la franchigia di Euro 5.000,00 prevista dalla l. 335/1995 (=5.750,00- 5.000,00)”.
4 A supporto di tale tesi ha prodotto la Certificazione Unica 2015 (relativa ai redditi 2014) i due contratti, le buste paga e gli Unilav 5 relativi al lavoro dipendente di insegnante.
L' ha invece depositato la dichiarazione dei redditi 2015 della ricorrente da cui risulta CP_1
che questa ha svolto attività autonoma con codice Ateco 702209, percependo per detta attività un reddito pari ad euro 5.750,00 inserito nel relativo quadro LM (ovvero quadro per “Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) - e non nel quadro RL
(non compilato) previsto per la dichiarazione dei cd. “redditi diversi” tra cui rientrano anche “i redditi da lavoro autonomo occasionale” - e per il quale non sono stati corrisposti “contributi previdenziali e assistenziali” (rigo LM7 = € 0.00).
Pertanto, alla stregua della dichiarazione in atti, emerge che nell'anno 2014 la parte ricorrente ha percepito un reddito pari ad € 5.750,00 e deve perciò reputarsi tenuta all'iscrizione presso la gestione separata, avendo superato la soglia minima di reddito prevista a tal fine di €
5.000,00 per i lavoratori autonomi occasionali (e non ravvisandosi nella normativa vigente alcuna forma di “franchigia” che permetta di limitare la quantificazione dei contributi alla sola parte di reddito eccedente il suddetto minimale).
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 104/2022 e n. 238/2022, rigettando questione di legittimità costituzionale, ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i CP_1
professionisti lavoratori dipendenti in possesso di partita IVA e non iscritti alla rispettiva cassa previdenziale.
D'altronde, proprio con riguardo alla portata dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata previsto dall'art 2, comma 26, Legge n. 335/1995, la giurisprudenza di legittimità CP_1
ha chiarito, con orientamento oramai costante, che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo di iscrizione viene meno, dunque, solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Il ricorso presentato da è, quindi, infondato e deve essere rigettato. Parte_1
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n.
147/2022 (valore procedimento € 2.166,42), con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 382/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
886,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 03/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
6