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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.4.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado, introdotta ex art. 700 c.p.c. ed iscritta al n. 1350 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti NERI ALFONSO e LICATA ELIANA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VULLO PASQUALE, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- resistente -
e nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE AMATO;
(C.F. , nata ad [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_5 C.F._7
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._8
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_7 C.F._9
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_8 C.F._10
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Parte_9 C.F._11
(C.F. , nato ad [...] il [...]; Parte_10 C.F._12
(C.F. ), nato CACCAMO (PA) il 16/06/1966; Parte_11 C.F._13
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_12 C.F._14
1 (C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_13 C.F._15
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_14 C.F._16
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_15 C.F._17 tutti rappresentati e difesi dall'avv. CARNABUCI GIANMARCO, giusta procura in atti;
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Parte_16 C.F._18
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_17 C.F._19
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_18 C.F._20 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ROSATO GIANCARLO e VOLPE GIANCARMINE, giusta procura in atti;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_6 C.F._21
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_19 C.F._22 rappresentati e difesi dall'avv. COPPOLA ENRICO;
- terzi chiamati -
, nata a [...] il [...]; Persona_1
- chiamata contumaci -
oggetto: denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere ordinare a
[...] Controparte_1
di realizzare i necessari interventi tecnici nella propria unità immobiliare, sita al
[...]
primo piano di un edificio, a più elevazioni, ubicato in Aragona (AG) nella Via Bellini n. 25,
identificata al NCEU al Foglio n. 159; p.lla 914, SUB 6, “in guisa da eliminare la situazione di
soggezione e grave pericolo per la privata incolumità nonché di rendere vivibile l'appartamento di
proprietà della ricorrente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, più
idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo”.
Ha altresì chiesto di “condannare il Sig. , alla refusione in favore di parte Controparte_1
ricorrente della somma euro 50.000,00 e/o alla diversa o maggiore somma che sarà provata nel corso del
giudizio di merito, da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c., a titolo di danno patrimoniale;
ed ancora, alla refusione in favore di parte ricorrente della somma di euro 20.000,00 e/o nella diversa
somma che dovrà essere provata in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c.,
a titolo di danno non patrimoniale”; con favore di spese e compensi.
A supporto della propria domanda ha rappresentato che:
2 - il fabbricato è composto da tre elevazioni fuori terra con magazzini al piano terra ed appartamenti, per civile abitazione, al piano primo e secondo;
- nella propria abitazione si verificano copiose infiltrazioni di acqua a causa, ed in conseguenza, delle pessime condizioni di manutenzione del tetto di copertura e dell'incuria del proprietario del piano superiore, come rilevato dal CTP nominato;
- la situazione che viene in rilievo non è più procrastinabile, determinando una continuativa lesione del diritto di proprietà oltre che del diritto alla qualità della vita e del diritto alla salute tutelati, rispettivamente, ex artt. 2, 36 e 42, 2 comma, della Carta
Costituzionale.
Rigettata la richiesta di provvedere inaudita altera parte e ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito rilevando preliminarmente la Controparte_1
disintegrità del contraddittorio, rappresentando che di ciascuna unità immobiliare dell'edificio di cui si tratta “ha diversi proprietari e, in alcuni casi, una medesima unità immobiliare
ha diversi comproprietari per quote indivise (come si evince dalle visure catastali prodotte unitamente
alla relazione di C.T.P. a firma del geometra - doc. 2); da ciò ne discende l'inevitabile Parte_20
coinvolgimento di tutti i proprietari e/o comproprietari delle rispettive unità immobiliari con la
conseguenza che eventuali responsabilità per cattiva e/o omessa manutenzione sarebbero imputabili,
altresì, agli stessi”.
In particolare, ha riferito che dalla CTP emerge che “i danni lamentati dall'odierna ricorrente
afferiscono a porzioni dell'immobile che costituiscono parti comuni dell'edificio con la giuridica
conseguenza che tutti i proprietari delle unità immobiliari sono responsabili e tenuti ad intervenire per
la corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, compresa l'odierna ricorrente”.
Egli, negli anni, ha provveduto a opere di isolamento sul lastrico solare di proprio uso esclusivo e ad ispezionare e restaurare le grondaie in rame alla sostituzione dei discendenti mediante di cestello elevatore;
mentre gli altri soggetti si sono disinteressati.
Ancora, circa la necessaria chiamata di terzi in giudizio, ha rappresentato che egli è
comproprietario dell'immobile di cui si tratta unitamente a , pertanto Controparte_3
litisconsorte necessario.
3 Ha poi affermato la carenza di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente per non aver provato la qualità di erede del sig. nato il [...], attuale intestatario Persona_2
dell'unità immobiliare posta al piano primo.
Ha infine contestato la sussistenza del periculum e del fumus, richiesti dall'art. 700 c.p.c., in quanto i lamentati danni esistono da diversi anni e non sono state indicate le conclusioni della futura causa di merito.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.7.2024, il Giudice ha accolto le istanze formulate dal resistente, onerando parte attrice della chiamata in causa dei comproprietari e asseriti condomini.
A riguardo, stante il decesso di , celibe, la ricorrente ha chiamato la Controparte_3
sorella di questi, , regolarmente raggiunta dalla notifica e non costituita. Persona_1
Ancora, degli ulteriori chiamati raggiunti dalla notifica, coloro che si sono costituiti hanno affermato il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere proprietari di particelle autonome e distinte da quelle riguardanti i fatti di causa e per non esservi beni e impianti comuni tali da far sorgere un condominio, e hanno quindi chiesto l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 25.9.2024, rilevato che alcuni dei soggetti individuati da parte convenuta
quali condomini non sono stati raggiunti dalla citazione e considerato che Controparte_1
ha riferito che in mancanza di un confronto con il consulente non è in grado di
[...]
affermare se i soggetti chiamati e per i quali non vi è prova del perfezionamento della notifica siano effettivamente da coinvolgere nel procedimento, il decidente ha disposto CTU sui luoghi, riservando all'esito ogni valutazione circa la necessità di integrazione del contraddittorio ed estromissione delle parti (cfr. ord. 16.10.2024).
Ciò detto in punto di fatto, in via preordinata, in applicazione del potere-dovere attribuito al giudice di qualificare la domanda sulla base dei fatti prospettatigli e delle richieste svolte,
si ritiene che la ricorrente, in luogo di agire ex art. 700 c.p.c., avrebbero dovuto attivare la tutela cautelare tipica di cui all'art. 1172 c.c. Invero, ciò che viene dedotto è il timore di un danno diretto alla “cosa” propria, proveniente da “cose” altrui, mentre il danno alla salute sarebbe leso mediatamente, quale possibile conseguenza del danno alla cosa.
4 Così riqualificata la richiesta cautelare avanzata, risulta assorbita la censura di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, essendo l'azione ex art. 1172 esperibile anche dal possessore (qualità non contestata in capo a , nonché le eccezioni Parte_1
sollevate dal resistente circa mancata indicazione delle conclusioni della domanda di merito,
essendo la strumentalità è solo eventuale.
Ciò chiarito, venendo al merito, i presupposti per la proponibilità dell'azione si individuano nel pericolo di danno derivante da una cosa ad un'altra, nella gravità e nella prossimità di tale danno;
caratteri accertati nel caso di specie dal CTU nominato.
Più in particolare, nella consulenza cui integralmente si rinvia, in breve, si legge che:
- l'immobile di cui si chiede tutela è sito al piano primo in via Vincenzo Bellini n. 33, anche se catastalmente al n. 25, ad Aragona, in catasto fabbricati al foglio di mappa 159 particella 914
sub 6, intestato a è parte di un fabbricato in muratura di pietrame di tre Persona_2
elevazioni fuori terra, di più che centenaria costruzione, con magazzini al piano terra, un appartamento per civile abitazione al piano primo ed uno al secondo;
- l'appartamento abitato dalla Sig.ra è interamente sottostante Parte_1
all'appartamento al piano secondo, quest'ultimo censito catastalmente al foglio di mappa 59,
particelle graffate 914 sub 3, 917, 922 sub 2, 924 e 926 sub 4 (dunque, “interessa anche altri corpi
di fabbrica oltre quello di cui al fabbricato di cui si parla, ricadente sulla particella 914”), al catasto in testa a per 2/3 e per 1/3, che “si presenta Controparte_1 Controparte_3
disabitato, con criticità strutturali molto accentuate per via delle lesioni alle murature, soffitti sfondati
in alcune zone, intonaci quasi del tutto inesistenti”.
Il Consulente ha quindi accertato la sussistenza di un pericolo concreto e attuale, la presenza dei danni lamentati nell'immobile della ricorrente e ha individuato le cause delle infiltrazioni, affermando che sono molteplici ma comunque riconducibili a beni presenti nella
“colonna d'aria” di proprietà e Ha individuato i lavori che devono essere Parte_1 CP_1
effettuati per rimuovere la situazione di pericolo accertata e ha redatto apposito computo metrico.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in merito all'esistenza e alle effettive cause del pericolo dedotto, secondo una valutazione logica dei dati tecnici, sono pienamente condivise dall'odierno giudicante, e ciò anche avendo riguardo alle repliche
5 fornite dal c.t.u. alle osservazioni inviate dalle parti resistenti che, in quanto puntuali ed esaustive, risultano pienamente convincenti.
In particolare, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della relazione, “laddove -
da un lato - ammette una situazione di pericolo attuale e concreto ma - dall'altro - non considera la
necessità di un piano organico di consolidamento, che coinvolga anche le strutture orizzontali e verticali
dell'immobile”.
Ebbene il Consulente ha correttamente - e conformemente ai quesiti formulati - limitato l'indagine tecnica alle conseguenze delle infiltrazioni d'acqua relative al secondo piano. Ciò
sia in quanto a tali infiltrazioni, nell'atto introduttivo, sono state ricondotte le conseguenze dannose lamentate, sia in quanto - e in maniera assorbente - obiettivo dell'azione cautelare è
ottenere l'ordine dell'autorità giudiziaria, rivolto a chi abbia il potere sulla cosa costituente
pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo. Altrimenti,
non appare superfluo sottolineare, si fuoriesce dall'alveo di un procedimento volto ad ottenere una esecuzione specifica e si rientra nel diverso ambito della tutela risarcitoria.
Analogamente, parte resistente ha lamentato che non è stata presa in debita considerazione la contiguità tra gli edifici, “che possono quindi interagire sotto un'azione sismica
o dinamica in genere”, e la demolizione del solaio intermedio tra le proprietà CP_4
“che non svolgendo più la funzione di appoggio dei tramezzi e delle pareti divisorie in genere
[...]
potrebbe portare ulteriori danni l'edificio”.
Anche con riferimento a tali osservazioni è dirimente ricordare la finalità della tutela cautelare invocata, ossia garantire che - tempestivamente - vengano posti in essere tutti gli interventi necessari ad ovviare ad un pericolo grave e prossimo, con la precisazione che - nel caso di specie - questo è stato individuato nel pericolo di un collasso del solaio a causa dalle infiltrazioni di acqua che interessano sia la parete verticale che l'intradosso del solaio e i controsoffitti.
Pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo avente tali caratteri con riferimento ad altre criticità dell'immobile, ogni ulteriore considerazione su queste ultime esula dall'oggetto dell'odierna indagine, riguardando un diverso ed eventuale giudizio a cognizione piena.
6 Venendo ai lavori che devono essere effettuati, si rimanda al computo metrico predisposto dal CTU nominato - che ha previsto sia opere strutturali, per il rifacimento della copertura e della terrazza piana, sia di risanamento degli interni - ritenendo che le ulteriori opere indicate da parte ricorrente esulino da quelle necessarie per l'eliminazione del pericolo e con la precisazione che si tratta comunque di un computo metrico estimativo.
Ancora, circa i soggetti coinvolti, nell'azione di danno temuto è legittimato passivo colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa (Cass. Civ. sez. II n. 5336/2016).
Si ritiene pertanto che, alla luce dell'istruttoria sommaria propria del presente giudizio,
va individuato nel resistente il soggetto tenuto ad effettuare i lavori Controparte_5
di ripristino, avendo la disponibilità della res che determina la situazione di pericolo da scongiurare.
Per ciò che concerne poi il riparto delle spese all'uopo necessarie, è necessario prendere le mosse da quanto riferito dall'ausiliario - che ha chiaramente individuato la colonna d'aria interessata dai fenomeni infiltrativi - e applicare i principi espressi dal codice civile e dalla giurisprudenza a riguardo per le zone di copertura comune e per il lastrico solare di proprietà
esclusiva. Così, queste vanno poste per 1/3 in capo alla ricorrente e per i restanti 2/3, in solido,
in capo a e - e ciascuno, nei rapporti interni, in Controparte_5 Persona_1
proporzione alla propria quota di proprietà dell'immobile.
Si esclude quindi che alcuna condanna oggi possa essere effettuata nei confronti dei restanti chiamati costituiti, ai quali devono pertanto essere rifuse le spese di lite sostenute, da porre a carico del resistente che ne ha determinato la partecipazione in giudizio. Infatti,
secondo la prospettazione di quest'ultimo - poi non accolta dall'odierno giudicante in base alla consulenza in atti - tutti i proprietari e/o comproprietari delle rispettive unità immobiliari indicate nelle visure catastali in atti erano chiamati a contribuire alle spese eventualmente ritenute necessarie all'esito del presente giudizio.
Infine, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente non può invece trovare accoglimento nella presente fase interdittale (sul punto, per tutte, Cass. Civ n. 20635/2014,
7 secondo cui “le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di
cognizione piena”).
Le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei resistenti e in solido. Controparte_5 Persona_1
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente vanno lasciate per 1/3 in capo alla medesima,
non avendo dato prova di aver richiesto lo spontaneo adempimento di controparte e stante l'accoglimento soltanto parziale delle domande;
i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa e dell'attività in concreto svolta, sulla base dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione “fino a € 52.000”.
Le spese di lite sostenute dagli altri soggetti intervenuti vanno invece liquidate in base allo scaglione “fino a € 26.000”, in considerazione della chiamata a rispondere in quota, con il parametro minimo, stante la posizione giuridica sostenuta, e senza maggiorazione per il numero di parti, considerata la posizione analoga delle stesse;
ciascuna posizione in base alle fasi concretamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda cautelare svolta da Parte_1
ORDINA ad l'esecuzione delle opere necessarie alla rimozione Controparte_5
della situazione di pericolo e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile di parte ricorrente specificamente indicate dal c.t.u. nella consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare,
nel computo metrico estimativo, con ripartizione dei costi secondo quanto esposto in parte motiva;
COMPENSA per 1/3 le spese di lite nei confronti di Parte_1
CONDANNA e in solido, al pagamento dei Controparte_5 Persona_1
restanti 2/3 delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 1.721,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
PONE definitivamente le spese della CTU in capo ad e Controparte_5 Per_1
in solido;
[...]
8 CONDANNA a rifondere ad le spese di Controparte_5 Controparte_2
lite che liquida in € 1.752,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
CONDANNA a rifondere all'avv. GIANMARCO CARNABUCI, Controparte_5
dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 1.150,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
CONDANNA a rifondere all'avv. ENRICO COPPOLA, Controparte_5
dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 1.150,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
CONDANNA a rifondere a , Controparte_5 Parte_16 Pt_17
E le spese di lite che liquida in complessivi € 832,00 per
[...] Parte_18
compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Agrigento, in data 3 giugno 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.4.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado, introdotta ex art. 700 c.p.c. ed iscritta al n. 1350 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti NERI ALFONSO e LICATA ELIANA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VULLO PASQUALE, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- resistente -
e nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE AMATO;
(C.F. , nata ad [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_4 C.F._6
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_5 C.F._7
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_6 C.F._8
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_7 C.F._9
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_8 C.F._10
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Parte_9 C.F._11
(C.F. , nato ad [...] il [...]; Parte_10 C.F._12
(C.F. ), nato CACCAMO (PA) il 16/06/1966; Parte_11 C.F._13
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_12 C.F._14
1 (C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_13 C.F._15
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_14 C.F._16
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_15 C.F._17 tutti rappresentati e difesi dall'avv. CARNABUCI GIANMARCO, giusta procura in atti;
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Parte_16 C.F._18
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_17 C.F._19
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_18 C.F._20 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ROSATO GIANCARLO e VOLPE GIANCARMINE, giusta procura in atti;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_6 C.F._21
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_19 C.F._22 rappresentati e difesi dall'avv. COPPOLA ENRICO;
- terzi chiamati -
, nata a [...] il [...]; Persona_1
- chiamata contumaci -
oggetto: denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere ordinare a
[...] Controparte_1
di realizzare i necessari interventi tecnici nella propria unità immobiliare, sita al
[...]
primo piano di un edificio, a più elevazioni, ubicato in Aragona (AG) nella Via Bellini n. 25,
identificata al NCEU al Foglio n. 159; p.lla 914, SUB 6, “in guisa da eliminare la situazione di
soggezione e grave pericolo per la privata incolumità nonché di rendere vivibile l'appartamento di
proprietà della ricorrente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, più
idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo”.
Ha altresì chiesto di “condannare il Sig. , alla refusione in favore di parte Controparte_1
ricorrente della somma euro 50.000,00 e/o alla diversa o maggiore somma che sarà provata nel corso del
giudizio di merito, da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c., a titolo di danno patrimoniale;
ed ancora, alla refusione in favore di parte ricorrente della somma di euro 20.000,00 e/o nella diversa
somma che dovrà essere provata in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c.,
a titolo di danno non patrimoniale”; con favore di spese e compensi.
A supporto della propria domanda ha rappresentato che:
2 - il fabbricato è composto da tre elevazioni fuori terra con magazzini al piano terra ed appartamenti, per civile abitazione, al piano primo e secondo;
- nella propria abitazione si verificano copiose infiltrazioni di acqua a causa, ed in conseguenza, delle pessime condizioni di manutenzione del tetto di copertura e dell'incuria del proprietario del piano superiore, come rilevato dal CTP nominato;
- la situazione che viene in rilievo non è più procrastinabile, determinando una continuativa lesione del diritto di proprietà oltre che del diritto alla qualità della vita e del diritto alla salute tutelati, rispettivamente, ex artt. 2, 36 e 42, 2 comma, della Carta
Costituzionale.
Rigettata la richiesta di provvedere inaudita altera parte e ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito rilevando preliminarmente la Controparte_1
disintegrità del contraddittorio, rappresentando che di ciascuna unità immobiliare dell'edificio di cui si tratta “ha diversi proprietari e, in alcuni casi, una medesima unità immobiliare
ha diversi comproprietari per quote indivise (come si evince dalle visure catastali prodotte unitamente
alla relazione di C.T.P. a firma del geometra - doc. 2); da ciò ne discende l'inevitabile Parte_20
coinvolgimento di tutti i proprietari e/o comproprietari delle rispettive unità immobiliari con la
conseguenza che eventuali responsabilità per cattiva e/o omessa manutenzione sarebbero imputabili,
altresì, agli stessi”.
In particolare, ha riferito che dalla CTP emerge che “i danni lamentati dall'odierna ricorrente
afferiscono a porzioni dell'immobile che costituiscono parti comuni dell'edificio con la giuridica
conseguenza che tutti i proprietari delle unità immobiliari sono responsabili e tenuti ad intervenire per
la corretta manutenzione ordinaria e/o straordinaria, compresa l'odierna ricorrente”.
Egli, negli anni, ha provveduto a opere di isolamento sul lastrico solare di proprio uso esclusivo e ad ispezionare e restaurare le grondaie in rame alla sostituzione dei discendenti mediante di cestello elevatore;
mentre gli altri soggetti si sono disinteressati.
Ancora, circa la necessaria chiamata di terzi in giudizio, ha rappresentato che egli è
comproprietario dell'immobile di cui si tratta unitamente a , pertanto Controparte_3
litisconsorte necessario.
3 Ha poi affermato la carenza di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente per non aver provato la qualità di erede del sig. nato il [...], attuale intestatario Persona_2
dell'unità immobiliare posta al piano primo.
Ha infine contestato la sussistenza del periculum e del fumus, richiesti dall'art. 700 c.p.c., in quanto i lamentati danni esistono da diversi anni e non sono state indicate le conclusioni della futura causa di merito.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.7.2024, il Giudice ha accolto le istanze formulate dal resistente, onerando parte attrice della chiamata in causa dei comproprietari e asseriti condomini.
A riguardo, stante il decesso di , celibe, la ricorrente ha chiamato la Controparte_3
sorella di questi, , regolarmente raggiunta dalla notifica e non costituita. Persona_1
Ancora, degli ulteriori chiamati raggiunti dalla notifica, coloro che si sono costituiti hanno affermato il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere proprietari di particelle autonome e distinte da quelle riguardanti i fatti di causa e per non esservi beni e impianti comuni tali da far sorgere un condominio, e hanno quindi chiesto l'estromissione dal giudizio.
All'udienza del 25.9.2024, rilevato che alcuni dei soggetti individuati da parte convenuta
quali condomini non sono stati raggiunti dalla citazione e considerato che Controparte_1
ha riferito che in mancanza di un confronto con il consulente non è in grado di
[...]
affermare se i soggetti chiamati e per i quali non vi è prova del perfezionamento della notifica siano effettivamente da coinvolgere nel procedimento, il decidente ha disposto CTU sui luoghi, riservando all'esito ogni valutazione circa la necessità di integrazione del contraddittorio ed estromissione delle parti (cfr. ord. 16.10.2024).
Ciò detto in punto di fatto, in via preordinata, in applicazione del potere-dovere attribuito al giudice di qualificare la domanda sulla base dei fatti prospettatigli e delle richieste svolte,
si ritiene che la ricorrente, in luogo di agire ex art. 700 c.p.c., avrebbero dovuto attivare la tutela cautelare tipica di cui all'art. 1172 c.c. Invero, ciò che viene dedotto è il timore di un danno diretto alla “cosa” propria, proveniente da “cose” altrui, mentre il danno alla salute sarebbe leso mediatamente, quale possibile conseguenza del danno alla cosa.
4 Così riqualificata la richiesta cautelare avanzata, risulta assorbita la censura di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, essendo l'azione ex art. 1172 esperibile anche dal possessore (qualità non contestata in capo a , nonché le eccezioni Parte_1
sollevate dal resistente circa mancata indicazione delle conclusioni della domanda di merito,
essendo la strumentalità è solo eventuale.
Ciò chiarito, venendo al merito, i presupposti per la proponibilità dell'azione si individuano nel pericolo di danno derivante da una cosa ad un'altra, nella gravità e nella prossimità di tale danno;
caratteri accertati nel caso di specie dal CTU nominato.
Più in particolare, nella consulenza cui integralmente si rinvia, in breve, si legge che:
- l'immobile di cui si chiede tutela è sito al piano primo in via Vincenzo Bellini n. 33, anche se catastalmente al n. 25, ad Aragona, in catasto fabbricati al foglio di mappa 159 particella 914
sub 6, intestato a è parte di un fabbricato in muratura di pietrame di tre Persona_2
elevazioni fuori terra, di più che centenaria costruzione, con magazzini al piano terra, un appartamento per civile abitazione al piano primo ed uno al secondo;
- l'appartamento abitato dalla Sig.ra è interamente sottostante Parte_1
all'appartamento al piano secondo, quest'ultimo censito catastalmente al foglio di mappa 59,
particelle graffate 914 sub 3, 917, 922 sub 2, 924 e 926 sub 4 (dunque, “interessa anche altri corpi
di fabbrica oltre quello di cui al fabbricato di cui si parla, ricadente sulla particella 914”), al catasto in testa a per 2/3 e per 1/3, che “si presenta Controparte_1 Controparte_3
disabitato, con criticità strutturali molto accentuate per via delle lesioni alle murature, soffitti sfondati
in alcune zone, intonaci quasi del tutto inesistenti”.
Il Consulente ha quindi accertato la sussistenza di un pericolo concreto e attuale, la presenza dei danni lamentati nell'immobile della ricorrente e ha individuato le cause delle infiltrazioni, affermando che sono molteplici ma comunque riconducibili a beni presenti nella
“colonna d'aria” di proprietà e Ha individuato i lavori che devono essere Parte_1 CP_1
effettuati per rimuovere la situazione di pericolo accertata e ha redatto apposito computo metrico.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in merito all'esistenza e alle effettive cause del pericolo dedotto, secondo una valutazione logica dei dati tecnici, sono pienamente condivise dall'odierno giudicante, e ciò anche avendo riguardo alle repliche
5 fornite dal c.t.u. alle osservazioni inviate dalle parti resistenti che, in quanto puntuali ed esaustive, risultano pienamente convincenti.
In particolare, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della relazione, “laddove -
da un lato - ammette una situazione di pericolo attuale e concreto ma - dall'altro - non considera la
necessità di un piano organico di consolidamento, che coinvolga anche le strutture orizzontali e verticali
dell'immobile”.
Ebbene il Consulente ha correttamente - e conformemente ai quesiti formulati - limitato l'indagine tecnica alle conseguenze delle infiltrazioni d'acqua relative al secondo piano. Ciò
sia in quanto a tali infiltrazioni, nell'atto introduttivo, sono state ricondotte le conseguenze dannose lamentate, sia in quanto - e in maniera assorbente - obiettivo dell'azione cautelare è
ottenere l'ordine dell'autorità giudiziaria, rivolto a chi abbia il potere sulla cosa costituente
pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo. Altrimenti,
non appare superfluo sottolineare, si fuoriesce dall'alveo di un procedimento volto ad ottenere una esecuzione specifica e si rientra nel diverso ambito della tutela risarcitoria.
Analogamente, parte resistente ha lamentato che non è stata presa in debita considerazione la contiguità tra gli edifici, “che possono quindi interagire sotto un'azione sismica
o dinamica in genere”, e la demolizione del solaio intermedio tra le proprietà CP_4
“che non svolgendo più la funzione di appoggio dei tramezzi e delle pareti divisorie in genere
[...]
potrebbe portare ulteriori danni l'edificio”.
Anche con riferimento a tali osservazioni è dirimente ricordare la finalità della tutela cautelare invocata, ossia garantire che - tempestivamente - vengano posti in essere tutti gli interventi necessari ad ovviare ad un pericolo grave e prossimo, con la precisazione che - nel caso di specie - questo è stato individuato nel pericolo di un collasso del solaio a causa dalle infiltrazioni di acqua che interessano sia la parete verticale che l'intradosso del solaio e i controsoffitti.
Pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo avente tali caratteri con riferimento ad altre criticità dell'immobile, ogni ulteriore considerazione su queste ultime esula dall'oggetto dell'odierna indagine, riguardando un diverso ed eventuale giudizio a cognizione piena.
6 Venendo ai lavori che devono essere effettuati, si rimanda al computo metrico predisposto dal CTU nominato - che ha previsto sia opere strutturali, per il rifacimento della copertura e della terrazza piana, sia di risanamento degli interni - ritenendo che le ulteriori opere indicate da parte ricorrente esulino da quelle necessarie per l'eliminazione del pericolo e con la precisazione che si tratta comunque di un computo metrico estimativo.
Ancora, circa i soggetti coinvolti, nell'azione di danno temuto è legittimato passivo colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa (Cass. Civ. sez. II n. 5336/2016).
Si ritiene pertanto che, alla luce dell'istruttoria sommaria propria del presente giudizio,
va individuato nel resistente il soggetto tenuto ad effettuare i lavori Controparte_5
di ripristino, avendo la disponibilità della res che determina la situazione di pericolo da scongiurare.
Per ciò che concerne poi il riparto delle spese all'uopo necessarie, è necessario prendere le mosse da quanto riferito dall'ausiliario - che ha chiaramente individuato la colonna d'aria interessata dai fenomeni infiltrativi - e applicare i principi espressi dal codice civile e dalla giurisprudenza a riguardo per le zone di copertura comune e per il lastrico solare di proprietà
esclusiva. Così, queste vanno poste per 1/3 in capo alla ricorrente e per i restanti 2/3, in solido,
in capo a e - e ciascuno, nei rapporti interni, in Controparte_5 Persona_1
proporzione alla propria quota di proprietà dell'immobile.
Si esclude quindi che alcuna condanna oggi possa essere effettuata nei confronti dei restanti chiamati costituiti, ai quali devono pertanto essere rifuse le spese di lite sostenute, da porre a carico del resistente che ne ha determinato la partecipazione in giudizio. Infatti,
secondo la prospettazione di quest'ultimo - poi non accolta dall'odierno giudicante in base alla consulenza in atti - tutti i proprietari e/o comproprietari delle rispettive unità immobiliari indicate nelle visure catastali in atti erano chiamati a contribuire alle spese eventualmente ritenute necessarie all'esito del presente giudizio.
Infine, la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente non può invece trovare accoglimento nella presente fase interdittale (sul punto, per tutte, Cass. Civ n. 20635/2014,
7 secondo cui “le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di
cognizione piena”).
Le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei resistenti e in solido. Controparte_5 Persona_1
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente vanno lasciate per 1/3 in capo alla medesima,
non avendo dato prova di aver richiesto lo spontaneo adempimento di controparte e stante l'accoglimento soltanto parziale delle domande;
i restanti 2/3 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa e dell'attività in concreto svolta, sulla base dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione “fino a € 52.000”.
Le spese di lite sostenute dagli altri soggetti intervenuti vanno invece liquidate in base allo scaglione “fino a € 26.000”, in considerazione della chiamata a rispondere in quota, con il parametro minimo, stante la posizione giuridica sostenuta, e senza maggiorazione per il numero di parti, considerata la posizione analoga delle stesse;
ciascuna posizione in base alle fasi concretamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda cautelare svolta da Parte_1
ORDINA ad l'esecuzione delle opere necessarie alla rimozione Controparte_5
della situazione di pericolo e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile di parte ricorrente specificamente indicate dal c.t.u. nella consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare,
nel computo metrico estimativo, con ripartizione dei costi secondo quanto esposto in parte motiva;
COMPENSA per 1/3 le spese di lite nei confronti di Parte_1
CONDANNA e in solido, al pagamento dei Controparte_5 Persona_1
restanti 2/3 delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 259,00 per esborsi ed € 1.721,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
PONE definitivamente le spese della CTU in capo ad e Controparte_5 Per_1
in solido;
[...]
8 CONDANNA a rifondere ad le spese di Controparte_5 Controparte_2
lite che liquida in € 1.752,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
CONDANNA a rifondere all'avv. GIANMARCO CARNABUCI, Controparte_5
dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 1.150,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
CONDANNA a rifondere all'avv. ENRICO COPPOLA, Controparte_5
dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 1.150,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso delle spese generali nella misura di legge;
CONDANNA a rifondere a , Controparte_5 Parte_16 Pt_17
E le spese di lite che liquida in complessivi € 832,00 per
[...] Parte_18
compensi oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Agrigento, in data 3 giugno 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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