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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 21947 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 31/03/2025, alle ore 9:30, sono comparsi dinanzi al GOT LE DA OS: per parte attrice opponente Parte_1
, l'avv. Matteo Timperi sostituito dall'avv. Bruno Forti;
[...] per parte convenuta opposta , l'avv. Dario Cornetti. Controparte_1
Sono altresì presenti la dott.ssa e il dott. ai fini della pratica Persona_1 Persona_2
forense.
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 18:35 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
LE DA OS
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE DA OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 31/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21947 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MATTEO TIMPERI (c.f. – pec: ), C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DARIO CORNETTI (c.f.
– pec: , che la rappresenta e difende C.F._2 Email_2
per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inved ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da Pt_3 CP_1
in virtù del quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare in favore di quest'ultima la
[...] somma di € 15.275,72, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo residuo della fattura n.
pagina 2 di 6 3315/23, ed ha esposto: - di essere stata incaricata da Undo Adunanza S.p.a. di realizzare una scala di accesso presso il cantiere della committente sito in Ferentino, Via Moralense Controparte_2
n. 87; - di avere ordinato a la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione Controparte_1 dell'opera in questione, individuati e descritti nelle offerte trasmessele, per il prezzo finale di €
22.913,72; - che l'opposta ha consegnato materiale parzialmente difforme da quello “necessario all'installazione”, in particolare ha fornito la scala a gabbia con passerella delle dimensioni 0,60 m per 0,60 m, in luogo di quella ordinata e fatturata, di dimensioni 0,60 m per 1 m;
- che l'errata fornitura del materiale, sostituita con la consegna in data 27 luglio del materiale richiesto, ha determinato un ritardo nella ultimazione e consegna dell'opera alla propria cliente, prevista per il 31 luglio 2023;
- che a seguito di tale ritardo, Undo Adunanza S.p.a. ha posticipato il pagamento del corrispettivo pattuito e non le ha più affidato le lavorazioni per le quali era in trattativa, da eseguirsi presso
Biomedica Foscama S.p.A., in relazione alle quali avrebbe conseguito un guadagno stimabile in €
10.000,00.
Su tali basi, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, foro in cui non ha stabilimenti o rappresentanze, a favore del Tribunale di Velletri, quale foro generale ex art. 19 c.p.c., nonché foro della conclusione del contratto, ovvero a favore del Tribunale di Frosinone, quale foro dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
nel merito, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna, in via riconvenzionale, dell'opposta al pagamento di € 10.000,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni e, in via di subordine, per la compensazione delle rispettive ragioni creditorie.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda Controparte_1
riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha esposto: - che l'attrice, sottoscrivendo per accettazione la propria conferma d'ordine del 2 maggio 2023, le ha ordinato la fornitura di alcuni componenti di un sistema di ancoraggio in copertura degli edifici (c.d. “linea vita”)
e di una scala a gabbia in alluminio, completa di passerella di dimensione 0,60 m per 1,00 m e relativi parapetti, per il prezzo complessivo di € 22.913,72; - che, avvenuta la consegna dei beni il 6 e 7 giugno 2023, il successivo 29 giugno Inved le ha segnalato di aver ricevuto una passerella di dimensioni 0,60 m per 0,60 m e ne ha chiesto la sostituzione con altra di lunghezza maggiore di quella originariamente prevista (1,1 m anziché 1,00 m); - che la passerella delle dimensioni volute è stata consegnata il 5 luglio 2023; - che il seguente 17 luglio Inved, avendo autonomamente deciso di installare anche un parapetto angolare di 1 m per 1 m, le ha ordinato ulteriore materiale occorrente a realizzarlo, che è stato consegnato il 27 luglio 2023, fatturato a parte (fatt. n. 4461/23) e pagato;
- che l'attrice ha riconosciuto il debito portato dalla fattura azionata, avendo chiesto di pagarla in tre rate, ma essa è rimasta insoluta per l'importo residuo di € 15.275,72. Ha infine dedotto l'infondatezza pagina 3 di 6 dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale e della domanda riconvenzionale, concludendo per il rigetto delle eccezioni e domande attoree.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, non essendo state ammesse le prove orali dalle stesse dedotte, e viene ora decisa a seguito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
Posto che la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda così come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (tra le tante,
Cass. 22816/2016), deve considerarsi che l'opposta ha radicato la domanda avanti il Tribunale di
Milano quale foro di adempimento del credito monitorio ex art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), avendo nel circondario dell'anzidetto Tribunale la propria sede legale, sita in Buccinasco, e deducendo che detto credito (residuo) deriva dall'offerta e dall'accettazione versate in atti, indicanti il prezzo concordato per le forniture, e dunque ha azionato un'obbligazione pecuniaria determinata e pagabile al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
La circostanza della pattuizione del corrispettivo, oltre a risultare per tabulas (doc. 7 opposta), non è stata contestata dall'opponente.
Per quanto sopra, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e va disattesa, mentre deve essere dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale.
Nel merito, risulta pacifico il contratto concluso tra le parti, in forza del quale si è CP_1
obbligata a fornire a i beni descritti nell'offerta del 01/02/2023 e, parimenti, nella CP_3
conferma d'ordine del 02/05/2023, sottoscritta per accettazione, verso il corrispettivo complessivo di
€ 22.913,72 Iva inclusa (vd. doc. 2 opponente, doc. 7 opposta).
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti appare riconducibile alla vendita, piuttosto che all'appalto, atteso che, per quanto emerge, la società convenuta si è obbligata a fornire all'opponente manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, non essendovi evidenza che la stessa vi abbia apportato delle modifiche tali da dar luogo a prodotti diversi, nella loro essenza, da quelli realizzati normalmente dall'opposta e da richiederne un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti da quest'ultima per la lavorazione in serie. Anche in relazione alla “passarella in alluminio come da disegno”, non risulta che l'opposta abbia eseguito lavorazioni diverse da quelle consistenti in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari, diretti ad adattare il prodotto in questione alle specifiche esigenze dell'opponente, in specie alle misure richieste.
pagina 4 di 6 Mentre non risulta che tra le parti sia stato pattuito un termine per la consegna dei beni, è invece incontroverso che la passerella consegnata in prima battuta dall'opposta era di dimensioni differenti da quelle ordinate da , e che ha provveduto a sostituirla, consegnando la passerella Pt_1 CP_1
di dimensioni conformi alle richieste dell'opponente in data 27 luglio 2023.
Va quindi accertato l'iniziale inadempimento di , a cui ha pacificamente posto rimedio. CP_1
L'opponente ha dedotto che il ritardo nell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'opposta, le ha cagionato un danno, del quale ha chiesto il risarcimento.
In specie, ha dedotto di aver subito gravi ripercussioni sotto il profilo finanziario, conseguenti Pt_1
al ritardato incasso del corrispettivo pattuito con la propria cliente Undo Adunanza S.p.a., e di aver perduto le ulteriori commesse, già oggetto di trattativa con tale cliente, in relazione alle quali avrebbe conseguito un guadagno stimabile in € 10.000,00.
Invero, in relazione alla sussistenza del preteso danno, e al nesso causale con l'operato dell'opposta,
l'opponente – su cui grava il relativo onere probatorio – nulla ha dimostrato, né ha offerto di provare, avendo soltanto dedotto capitoli di prova testimoniale inammissibili, poiché generici e valutativi.
Nulla, pertanto, può esserle riconosciuto a titolo risarcitorio.
Per contro, considerato che i beni ordinati sono stati pacificamente consegnati, l'opponente è tenuta al pagamento del prezzo per essi pattuito.
*
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 15.275,72, quale saldo residuo del corrispettivo per le forniture eseguite, di cui alla fattura n. 3315/23 azionata.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza della fattura al saldo.
L'opposizione, così come la domanda riconvenzionale dell'opponente, sono infondate e devono essere rigettate, mentre il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Alle medesime conclusioni si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui il rapporto negoziale fosse da ritenersi qualificabile come appalto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore complessivo della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 03/06/2024, da nei Parte_2
confronti di , nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5822/2024, R.G. n. 11992/2024 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31/03/2025
Il GOT
LE DA OS
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 31/03/2025, alle ore 9:30, sono comparsi dinanzi al GOT LE DA OS: per parte attrice opponente Parte_1
, l'avv. Matteo Timperi sostituito dall'avv. Bruno Forti;
[...] per parte convenuta opposta , l'avv. Dario Cornetti. Controparte_1
Sono altresì presenti la dott.ssa e il dott. ai fini della pratica Persona_1 Persona_2
forense.
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 18:35 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
LE DA OS
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE DA OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 31/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21947 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MATTEO TIMPERI (c.f. – pec: ), C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DARIO CORNETTI (c.f.
– pec: , che la rappresenta e difende C.F._2 Email_2
per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inved ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da Pt_3 CP_1
in virtù del quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare in favore di quest'ultima la
[...] somma di € 15.275,72, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo residuo della fattura n.
pagina 2 di 6 3315/23, ed ha esposto: - di essere stata incaricata da Undo Adunanza S.p.a. di realizzare una scala di accesso presso il cantiere della committente sito in Ferentino, Via Moralense Controparte_2
n. 87; - di avere ordinato a la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione Controparte_1 dell'opera in questione, individuati e descritti nelle offerte trasmessele, per il prezzo finale di €
22.913,72; - che l'opposta ha consegnato materiale parzialmente difforme da quello “necessario all'installazione”, in particolare ha fornito la scala a gabbia con passerella delle dimensioni 0,60 m per 0,60 m, in luogo di quella ordinata e fatturata, di dimensioni 0,60 m per 1 m;
- che l'errata fornitura del materiale, sostituita con la consegna in data 27 luglio del materiale richiesto, ha determinato un ritardo nella ultimazione e consegna dell'opera alla propria cliente, prevista per il 31 luglio 2023;
- che a seguito di tale ritardo, Undo Adunanza S.p.a. ha posticipato il pagamento del corrispettivo pattuito e non le ha più affidato le lavorazioni per le quali era in trattativa, da eseguirsi presso
Biomedica Foscama S.p.A., in relazione alle quali avrebbe conseguito un guadagno stimabile in €
10.000,00.
Su tali basi, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, foro in cui non ha stabilimenti o rappresentanze, a favore del Tribunale di Velletri, quale foro generale ex art. 19 c.p.c., nonché foro della conclusione del contratto, ovvero a favore del Tribunale di Frosinone, quale foro dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
nel merito, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché per la condanna, in via riconvenzionale, dell'opposta al pagamento di € 10.000,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni e, in via di subordine, per la compensazione delle rispettive ragioni creditorie.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda Controparte_1
riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha esposto: - che l'attrice, sottoscrivendo per accettazione la propria conferma d'ordine del 2 maggio 2023, le ha ordinato la fornitura di alcuni componenti di un sistema di ancoraggio in copertura degli edifici (c.d. “linea vita”)
e di una scala a gabbia in alluminio, completa di passerella di dimensione 0,60 m per 1,00 m e relativi parapetti, per il prezzo complessivo di € 22.913,72; - che, avvenuta la consegna dei beni il 6 e 7 giugno 2023, il successivo 29 giugno Inved le ha segnalato di aver ricevuto una passerella di dimensioni 0,60 m per 0,60 m e ne ha chiesto la sostituzione con altra di lunghezza maggiore di quella originariamente prevista (1,1 m anziché 1,00 m); - che la passerella delle dimensioni volute è stata consegnata il 5 luglio 2023; - che il seguente 17 luglio Inved, avendo autonomamente deciso di installare anche un parapetto angolare di 1 m per 1 m, le ha ordinato ulteriore materiale occorrente a realizzarlo, che è stato consegnato il 27 luglio 2023, fatturato a parte (fatt. n. 4461/23) e pagato;
- che l'attrice ha riconosciuto il debito portato dalla fattura azionata, avendo chiesto di pagarla in tre rate, ma essa è rimasta insoluta per l'importo residuo di € 15.275,72. Ha infine dedotto l'infondatezza pagina 3 di 6 dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale e della domanda riconvenzionale, concludendo per il rigetto delle eccezioni e domande attoree.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, non essendo state ammesse le prove orali dalle stesse dedotte, e viene ora decisa a seguito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
Posto che la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda così come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (tra le tante,
Cass. 22816/2016), deve considerarsi che l'opposta ha radicato la domanda avanti il Tribunale di
Milano quale foro di adempimento del credito monitorio ex art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), avendo nel circondario dell'anzidetto Tribunale la propria sede legale, sita in Buccinasco, e deducendo che detto credito (residuo) deriva dall'offerta e dall'accettazione versate in atti, indicanti il prezzo concordato per le forniture, e dunque ha azionato un'obbligazione pecuniaria determinata e pagabile al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c.
La circostanza della pattuizione del corrispettivo, oltre a risultare per tabulas (doc. 7 opposta), non è stata contestata dall'opponente.
Per quanto sopra, l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e va disattesa, mentre deve essere dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale.
Nel merito, risulta pacifico il contratto concluso tra le parti, in forza del quale si è CP_1
obbligata a fornire a i beni descritti nell'offerta del 01/02/2023 e, parimenti, nella CP_3
conferma d'ordine del 02/05/2023, sottoscritta per accettazione, verso il corrispettivo complessivo di
€ 22.913,72 Iva inclusa (vd. doc. 2 opponente, doc. 7 opposta).
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti appare riconducibile alla vendita, piuttosto che all'appalto, atteso che, per quanto emerge, la società convenuta si è obbligata a fornire all'opponente manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, non essendovi evidenza che la stessa vi abbia apportato delle modifiche tali da dar luogo a prodotti diversi, nella loro essenza, da quelli realizzati normalmente dall'opposta e da richiederne un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti da quest'ultima per la lavorazione in serie. Anche in relazione alla “passarella in alluminio come da disegno”, non risulta che l'opposta abbia eseguito lavorazioni diverse da quelle consistenti in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari, diretti ad adattare il prodotto in questione alle specifiche esigenze dell'opponente, in specie alle misure richieste.
pagina 4 di 6 Mentre non risulta che tra le parti sia stato pattuito un termine per la consegna dei beni, è invece incontroverso che la passerella consegnata in prima battuta dall'opposta era di dimensioni differenti da quelle ordinate da , e che ha provveduto a sostituirla, consegnando la passerella Pt_1 CP_1
di dimensioni conformi alle richieste dell'opponente in data 27 luglio 2023.
Va quindi accertato l'iniziale inadempimento di , a cui ha pacificamente posto rimedio. CP_1
L'opponente ha dedotto che il ritardo nell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'opposta, le ha cagionato un danno, del quale ha chiesto il risarcimento.
In specie, ha dedotto di aver subito gravi ripercussioni sotto il profilo finanziario, conseguenti Pt_1
al ritardato incasso del corrispettivo pattuito con la propria cliente Undo Adunanza S.p.a., e di aver perduto le ulteriori commesse, già oggetto di trattativa con tale cliente, in relazione alle quali avrebbe conseguito un guadagno stimabile in € 10.000,00.
Invero, in relazione alla sussistenza del preteso danno, e al nesso causale con l'operato dell'opposta,
l'opponente – su cui grava il relativo onere probatorio – nulla ha dimostrato, né ha offerto di provare, avendo soltanto dedotto capitoli di prova testimoniale inammissibili, poiché generici e valutativi.
Nulla, pertanto, può esserle riconosciuto a titolo risarcitorio.
Per contro, considerato che i beni ordinati sono stati pacificamente consegnati, l'opponente è tenuta al pagamento del prezzo per essi pattuito.
*
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 15.275,72, quale saldo residuo del corrispettivo per le forniture eseguite, di cui alla fattura n. 3315/23 azionata.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza della fattura al saldo.
L'opposizione, così come la domanda riconvenzionale dell'opponente, sono infondate e devono essere rigettate, mentre il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Alle medesime conclusioni si perverrebbe anche nell'ipotesi in cui il rapporto negoziale fosse da ritenersi qualificabile come appalto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore complessivo della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 03/06/2024, da nei Parte_2
confronti di , nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate dall'opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5822/2024, R.G. n. 11992/2024 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31/03/2025
Il GOT
LE DA OS
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