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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/08/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5596 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
Avv. CICERO PATRIZIA e Controparte_1
Avv. D'ALESSIO CLAUDIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (d'ora innanzi per Parte_1 Parte_1 brevità) impugna la sentenza n. 4076 del 2022 del Tribunale di Roma, che si riporta: “1. Con atto di citazione regolarmente notificato
[...] conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 25.502,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”. Si costituiva in giudizio che, prospettando Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del diritto risarcitorio, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 10/11/2021, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta. In proposito, va rilevato che l'attrice ha prodotto le diffide rivolte a
[...]
(cfr. docc. nn. 17-21 allegati all'atto di citazione), tutte Controparte_1 datate febbraio/aprile 2008, le quali valgono ad interrompere il termine prescrittivo decennale della responsabilità contrattuale cui, come noto e per quanto si dirà, va ricompresa quella da contatto sociale derivante da illecita negoziazione di assegni. Ora, poiché l'evento lesivo dell'incasso degli assegni è avvenuto nel 2004 (cfr. doc. nn.
1-5 allegati alla comparsa di costituzione e rispsosta), le diffide hanno validamente interrotto il decorso prescrittivo decennale, risalendo al 2008. Inoltre, atteso che l'attrice ha fatto valere le proprie pretese entro il 2017, anno di iscrizione a ruolo della presente causa, non è incorsa in prescrizione, poiché la Parte_1 domanda giudiziale precede di un anno il termine prescrizionale riattivato nel 2008. L'eccezione deve essere, quindi, rigettata.
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
3.1. L'attrice ha allegato che, nell'ambito della propria attività istituzionale di assicurazione, ha ordinato l'emissione di una serie di assegni non trasferibili, intestati a diversi beneficiari, ad indennizzo di una serie di sinistri. In particolare, l'attrice ha allegato di aver ordinato l'emissione dell'assegno n. 9100194685 (CA AI) dell'importo di € 2.000,00 ed intestato a;
dell'assegno n. 9100153760 (CA AI) Persona_1 dell'importo di € 3.830,00 ed intestato a Persona_2 dell'assegno n. 9100216366 (CA AI) dell'importo di € 8.120,00 ed intestato a;
dell'assegno n. 9100184756 (CA Persona_3
AI) dell'importo di € 8.852,00 ed intestato a e, infine, Persona_4 dell'assegno n. 8230906630 (CA Popolare di Novara) dell'importo di € 2.700,00 ed intestato a Persona_5
L'attrice ha, quindi, allegato di aver spedito via posta tali assegni che, tuttavia, non furono mai ricevuti dai legittimi beneficiari. Questi ultimi, diversamente, sarebbero venuti a conoscenza che i titoli erano incassati da soggetti ignoti, qualificatisi falsamente con i nomi dei legittimi beneficiari,
pag. 2/11 presso diverse filiali di e pertanto provvedevano a sporgere CP_1 denuncia, disconoscendo le firme apposte sugli assegni. Parte attrice ha, infine, allegato di essere stata costretta a dover pagare nuovamente gli indennizzi ai legittimi beneficiari, con il conseguente danno di cui oggi chiede di essere risarcita. Parte convenuta ha controdedotto di aver negoziato gli assegni in confronto dei legittimi beneficiari, della cui effettiva identità non vi era motivo di dubitare alla luce dei documenti presentati. Ha rilevato di aver proceduto al controllo tramite “stanza di compensazione” e, comunque, di aver adottato ogni cautela del caso.
3.2. Ora, con riferimento alla responsabilità della CA che paghi un assegno non trasferibile, ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni, a persona diversa da quella legittimata, come noto recentemente è stato risolto un contrasto di giurisprudenza in favore dell'orientamento che evidenziava la necessità della valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.(cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 4/08/2016, n. 16632, Cass. Civ., Sez. 1, 23/12/2016, n. 26947). Nel dettaglio la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha statuito che “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato -per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. un., 21/05/2018, n. 12477). Riconosciuta già la natura contrattuale della responsabilità derivante dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore nonché chiarito preliminarmente che l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, comma 2, l.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 14712 del 2007) si è chiarito che la responsabilità della banca nasce dalla teoria del contatto sociale pag. 3/11 qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. Si è evidenziato che “le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo;
ed ha altresì sottolineato che la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge” (cfr. Cass. civ., sez. un., 21/05/2018, n. 12477). Ancora, afferma il Supremo Collegio che la banca assume dunque un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne consegue che, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. La disposizione di cui all'art. 43 l. assegni infatti regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in pag. 4/11 rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, comma 1, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992 c.c., comma 2, le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
3.3. Alla luce dei principi esposti e di quanto dedotto e provato dall'odierna attrice, per evitare l'applicazione Controparte_1 dell'art. 1218 c.c., avrebbe dovuto dunque provare, alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., la sua diligenza, in base alle conoscenze del bancario medio, in ordine all'identificazione del portatore del titolo e quindi di non aver avuto alcuna colpa nell'individuazione del truffatore. Nel caso in esame, non ha assolto il proprio onere Controparte_1 probatorio nel dimostrare di aver adottato la diligenza richiesta nella negoziazione degli assegni di causa. Essi, infatti, anche se non materialmente manipolati, sono stati incassati da soggetti falsamente qualificatisi come i legittimi beneficiari, attraverso l'esibizione di documenti contraffatti. In proposito, non ha raggiunto la prova di aver Controparte_1 adottato quantomeno uno standard di diligenza sufficiente nell'accertamento dell'identità dei portatori, per esempio richiedendo, per l'identificazione, l'esibizione almeno due documenti provvisti di fotografia, come richiesto invece dalle regole di normale prudenza e dalla Circolare ABI del 2001 in materia di antiriciclaggio. Emerge (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), più in particolare, che per l'identificazione del portatore dell'assegno n. 9100194685, emesso da CA AI, avente come beneficiario PE
, si limitò all'acquisizione della Carta di
[...] Controparte_1
Identità e del Codice Fiscale del portatore, quest'ultimo documento, notoriamente, desueto e privo di foto, come tale inidoneo all'identificazione. Inoltre, la circostanza che nella stessa data il portatore apriva un libretto postale per l'incasso dell'assegno (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), per tale esclusiva finalità e non essendo già cliente delle , avrebbe ulteriormente dovuto insospettire CP_1
l'operatore postale, che quindi avrebbe dovuto, almeno, procedere ad ulteriori accertamenti anagrafici. Quanto all'assegno n. 9100153760, emesso da CA AI ed intestato a
[...]
, si può rilevare (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di Persona_2 costituzione e risposta) che si sia limitata a richiedere Controparte_1
pag. 5/11 al portatore la Patente di Guida ed il Codice Fiscale. E, anche in tal caso, la superficialità del controllo è confermata dalla circostanza che, contestualmente all'incasso, il portatore apriva un libretto di risparmio per l'accredito della somma recata dal titolo. Sull'assegno n. 9100216366, intestato a ed Persona_3 emesso da CA AI, non è riuscita a provare di aver Controparte_1 domandato l'esibizione di nemmeno un documento di identità del portatore. Con riferimento all'assegno n. 9100184756, emesso da CA AI a favore di (cfr. doc. n. 4 allegato alla Persona_4 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta) limitò il controllo alla Patente di Guida ed al Codice Fiscale quando, anche in tal caso, contestualmente veniva richiesta l'apertura di un libretto di risparmio postale. Infine, con riferimento all'assegno n. 8230906630, intestato a Per_5 ed emesso da CA Popolare di Novara, emerge che la
[...] convenuta richiese solo l'esibizione della Carta di Identità e del Codice Fiscale (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In tutti i casi, pertanto, non ha provveduto ad Controparte_1 accertare l'identità attraverso un raffronto incrociato di due documenti forniti di foto. Accertamento richiesto a maggior ragione a fronte della circostanza, di per sé sospetta, che all'incasso dell'assegno seguiva l'apertura di un libretto postale per l'accredito, in mancanza di previ rapporti di clientela con i portatori. In effetti, vi è comunque da riconoscere il valore delle raccomandazioni contenute nella Circolare ABI del 07.05.2001 (allegata da parte attrice): tale Circolare, emessa dal medesimo organo interbancario per ovviare - tra l'altro - anche al problema del pagamento di assegno non trasferibile all'apparente legittimato e alle conseguenti fattispecie di responsabilità della CA - espressamente prevede, in tema di "rischio legato al servizio di pagamento degli assegni", talune ipotesi operative che consistono: 1) nella riproduzione in copia fotostatica del documento di identità esibito dal presentatore dell'assegno; 2) nella richiesta di altro documento munito di fotografia, oltre la carta di identità (notoriamente soggetto a contraffazioni); 3) nella valutazione - a seconda dell'ammontare della somma recata nel titolo - della distanza tra il luogo dell'emissione del titolo e il luogo del pagamento dello stesso;
4) nell'identificazione del presentatore - ove naturalmente lo stesso non sia soggetto conosciuto dalla banca che procede al pagamento - a mezzo fidefacienti (ovviamente pag. 6/11 conosciuti dalla banca) che sottoscrivono il titolo sotto la dicitura "per conoscenza e garanzia". Dette ragioni valgono ad escludere l'impiego della diligenza richiesta professionale richiesta al banchiere nell'esercizio della professione e, pertanto, fondano la responsabilità di Controparte_1
In proposito, non ha valore esimente la deduzione della convenuta per cui, essendo stato attivato il sistema della “stanza di compensazione”, senza contestazioni delle banche emittenti, allora non vi sarebbe responsabilità di Controparte_1
Va osservato, infatti, che la stanza di compensazione, essendo un sistema di definizione delle partite dare/avere tra banche attraverso un sistema di compensazione, non vale ad esonerare gli istituti di credito dai controlli sulle identità dei beneficiari dei titoli. Inoltre, poiché nel caso di specie, i titoli furono incassati senza alterazioni dell'indicazione del beneficiario, ma con l'esibizione di documenti falsi, tale controllo non avrebbe comunque rilevato alcuna anomalia. Deve quindi affermarsi la responsabilità di per illegittima CP_1 negoziazione dell'assegno.
4. Sul punto, va però accolta l'eccezione di parte convenuta laddove invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c. Come noto, in proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. Un., 26/05/2020, n. 9769) hanno stabilito che, nell'ipotesi di spedizione postale dell'assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, ove sia scelta la modalità di consegna ordinaria, il mittente si espone scientemente ad un rischio superiore a quello consentito dalle regole di ordinaria prudenza. In caso di sottrazione e di riscossione da parte di soggetto non legittimato, quindi, questi ultimi costituiscono un antecedente logico dell'evento dannoso e concorrono nella relativa causazione insieme alla condotta colposa della CA, costituita dall'illecita negoziazione dell'assegno (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 12/02/2021, n. 3649). In particolare, è stato osservato che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso” (cfr. Cass., sez. Un., n. 9769/2020).
pag. 7/11 Pertanto, ove sia scelta la modalità di invio dell'assegno per posta ordinaria ed esso sia sottratto ed illegittimamente incassato, il mittente concorre con il danneggiante nella causazione dell'evento, con la conseguenza che la quota di responsabilità di quest'ultimo deve essere rivalutata alla luce del fatto colposo del primo.
4.1. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che è pacifico fra le parti che gli assegni furono spediti per posta ordinaria. Tale circostanza, integrando la descritta fattispecie di concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., impone di ascrivere una quota di colpa nella causazione dell'evento anche alla parte attrice. Ora, nella quantificazione del concorso, va rilevato che esso deve presumersi eguale, perché gli assegni non furono materialmente alterati ma incassati con esibizione di documenti falsi. Poiché, infatti, non possono esigersi competenze specifiche in capo al banchiere quanto alla individuazione di documenti falsi, se non lo scrupolo di adottare ulteriori cautele in caso di dubbio, segue che il concorso delle parti nella causazione dell'evento va considerato paritario. Pertanto, il danno, quantificato in € 25.052,00, pari alla somma che parte attrice dovette corrispondere nuovamente a seguito dell'illegittimo incasso (cfr. docc. nn. 12-16 allegati all'atto di citazione), deve essere ridotto del cinquanta percento, all'esito del riconoscimento di un concorso paritario dell'attrice nella causazione dell'evento. Esso è dunque pari all'importo di € 12.526,00, al cui pagamento
[...] va condannata in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso sino al saldo effettivo.
5. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da Parte_1 per l'effetto condanna al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della somma di € 12.526,00, oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_1 sostenute da che liquida in Parte_1 complessivi € 2.738,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per pag. 8/11 spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.”. a chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante ha dedotto “Innanzitutto, va chiarito come questa difesa non abbia mai specificato come gli assegni siano stati spediti, avendo genericamente contestato come irrilevante l'invio per posta dei titoli.” Sul punto appare appena il caso di rilevare che non è impugnata la sentenza nella parte in cui afferma che è pacifica la spedizione con posta ordinaria. Sicchè la censura sul punto non attinge la ratio decidendi costituita dal fatto che la circostanza è stata ritenuta incontroversa. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 1227 c.c., non può essere revocato in dubbio che il rischio della sottrazione e della successiva alterazione seguite dall' incasso di un assegno inviato per posta ordinaria costituisca nozione di comune esperienza, essendo molto numerosi i casi di consumazione di tale tipo di illecito verificatisi in passato proprio a scapito delle compagnie di assicurazione con modalità del tutto analoghe a quelle per cui è causa e che hanno generato, da oltre vent'anni, un contenzioso sovrapponibile a quello in esame, di cui hanno dato notizia anche i mass media e le testate giornalistiche locali e nazionali. Ebbene, oltre a ciò, non può trascurarsi di rilevare l'esistenza di mezzi di pagamento (quale il bonifico, ad esempio), anche telematici, del tutto idonei anche dal punto di vista della sicurezza. Sicchè anche la critica alla sentenza che ha ritenuto imprudente l'affidamento dell'assegno alla posta ordinaria va respinta in quanto l'arresto delle SS.UU. citato dal Tribunale ritiene colpevole anche il non avere utilizzato modalità di pagamento più sicure (quali il bonifico, ad esempio). Orbene, poiché l'utilizzo di una differente modalità di pagamento avrebbe certamente evitato l'accaduto, risulta evidente l'incidenza causale di questa condotta sull' abusivo pagamento. Ne consegue che la condotta dell'odierna appellante non può che essere ritenuta imprudente al riguardo, avendo la compagnia trascurato di considerare la frequenza con cui gli episodi di furto degli assegni spediti con la posta ordinaria si sono verificati scegliendo così di correre il rischio.
pag. 9/11 Come correttamente sostenuto dall'appellata, è indiscutibile che il pagamento dell'assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal beneficiario non si sarebbe verificato se questi non fosse riuscito ad acquisirne il possesso materiale. L'acquisizione del possesso è stata, quindi, agevolata in primo luogo dalla condotta imprudente di Parte_1 che, pur nella consapevolezza della commissione di truffe poste in essere, come detto, da oltre vent'anni con la medesima tecnica, ha spedito l'assegno con la posta. Conseguentemente, la condotta di non è idonea ad interrompere il CP_1 nesso causale con la condotta della compagnia di assicurazione in quanto detto errore non è straordinario e imprevedibile nella catena eziologica generata dal comportamento di Parte_1
La nozione di “normale prevedibilità”, individuata dalla Suprema Corte, consente di dare rilievo, all'interno della serie causale, a tutti gli eventi che non appaiono ex ante del tutto improbabili quanto a possibile causa di danno e ciò anche sulla base della “valutazione dei dati di esperienza e della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva la esistenza del nesso eziologico” (Cass. n. 13096 del 2017). Pertanto, per quanto già evidenziato sul numero e frequenza, a livello nazionale delle controversie generate in questo settore, era prevedibile per la sequenza degli eventi che hanno poi Parte_1 determinato il danno. Oltre alla prevedibilità della sottrazione del titolo, la Suprema Corte ha evidenziato – come criterio per l'individuazione del nesso causale – anche l'esposizione volontaria ad un rischio, nel caso di specie pienamente ravvisabile, affermando che l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi. Per quanto concerne, poi, la quantificazione del concorso di colpa, il Tribunale ha stabilito quanto segue: “nella quantificazione del concorso, va rilevato che esso deve presumersi eguale, perché gli assegni non furono materialmente alterati ma incassati con esibizione di documenti falsi. Poiché, infatti, non possono esigersi competenze specifiche in capo al pag. 10/11 banchiere quanto alla individuazione di documenti falsi, se non lo scrupolo di adottare ulteriori cautele in caso di dubbio, segue che il concorso delle parti nella causazione dell'evento va considerato paritario.”. Osserva la Corte che tale parte motiva della sentenza, assolutamente nodale quanto al criterio di valutazione del concorso di colpa concretamente adottato per regolare la fattispecie per cui è causa, non risulta censurata. Anzi, va rilevato che, per vero, la motivazione sul punto non viene neppure menzionata dall'odierna appellante. Sicchè il motivo in punto di accertamento concreto del grado di colpa è inammissibile in quanto prescinde dalla motivazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
nella misura che liquida in euro 5.000,00, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 11/11
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5596 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
Avv. CICERO PATRIZIA e Controparte_1
Avv. D'ALESSIO CLAUDIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (d'ora innanzi per Parte_1 Parte_1 brevità) impugna la sentenza n. 4076 del 2022 del Tribunale di Roma, che si riporta: “1. Con atto di citazione regolarmente notificato
[...] conveniva, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 25.502,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”. Si costituiva in giudizio che, prospettando Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del diritto risarcitorio, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 10/11/2021, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta. In proposito, va rilevato che l'attrice ha prodotto le diffide rivolte a
[...]
(cfr. docc. nn. 17-21 allegati all'atto di citazione), tutte Controparte_1 datate febbraio/aprile 2008, le quali valgono ad interrompere il termine prescrittivo decennale della responsabilità contrattuale cui, come noto e per quanto si dirà, va ricompresa quella da contatto sociale derivante da illecita negoziazione di assegni. Ora, poiché l'evento lesivo dell'incasso degli assegni è avvenuto nel 2004 (cfr. doc. nn.
1-5 allegati alla comparsa di costituzione e rispsosta), le diffide hanno validamente interrotto il decorso prescrittivo decennale, risalendo al 2008. Inoltre, atteso che l'attrice ha fatto valere le proprie pretese entro il 2017, anno di iscrizione a ruolo della presente causa, non è incorsa in prescrizione, poiché la Parte_1 domanda giudiziale precede di un anno il termine prescrizionale riattivato nel 2008. L'eccezione deve essere, quindi, rigettata.
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
3.1. L'attrice ha allegato che, nell'ambito della propria attività istituzionale di assicurazione, ha ordinato l'emissione di una serie di assegni non trasferibili, intestati a diversi beneficiari, ad indennizzo di una serie di sinistri. In particolare, l'attrice ha allegato di aver ordinato l'emissione dell'assegno n. 9100194685 (CA AI) dell'importo di € 2.000,00 ed intestato a;
dell'assegno n. 9100153760 (CA AI) Persona_1 dell'importo di € 3.830,00 ed intestato a Persona_2 dell'assegno n. 9100216366 (CA AI) dell'importo di € 8.120,00 ed intestato a;
dell'assegno n. 9100184756 (CA Persona_3
AI) dell'importo di € 8.852,00 ed intestato a e, infine, Persona_4 dell'assegno n. 8230906630 (CA Popolare di Novara) dell'importo di € 2.700,00 ed intestato a Persona_5
L'attrice ha, quindi, allegato di aver spedito via posta tali assegni che, tuttavia, non furono mai ricevuti dai legittimi beneficiari. Questi ultimi, diversamente, sarebbero venuti a conoscenza che i titoli erano incassati da soggetti ignoti, qualificatisi falsamente con i nomi dei legittimi beneficiari,
pag. 2/11 presso diverse filiali di e pertanto provvedevano a sporgere CP_1 denuncia, disconoscendo le firme apposte sugli assegni. Parte attrice ha, infine, allegato di essere stata costretta a dover pagare nuovamente gli indennizzi ai legittimi beneficiari, con il conseguente danno di cui oggi chiede di essere risarcita. Parte convenuta ha controdedotto di aver negoziato gli assegni in confronto dei legittimi beneficiari, della cui effettiva identità non vi era motivo di dubitare alla luce dei documenti presentati. Ha rilevato di aver proceduto al controllo tramite “stanza di compensazione” e, comunque, di aver adottato ogni cautela del caso.
3.2. Ora, con riferimento alla responsabilità della CA che paghi un assegno non trasferibile, ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni, a persona diversa da quella legittimata, come noto recentemente è stato risolto un contrasto di giurisprudenza in favore dell'orientamento che evidenziava la necessità della valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.(cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 4/08/2016, n. 16632, Cass. Civ., Sez. 1, 23/12/2016, n. 26947). Nel dettaglio la Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha statuito che “Ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato -per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. un., 21/05/2018, n. 12477). Riconosciuta già la natura contrattuale della responsabilità derivante dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore nonché chiarito preliminarmente che l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, comma 2, l.a., va intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento (cfr. Cass. Civ. sez. un., n. 14712 del 2007) si è chiarito che la responsabilità della banca nasce dalla teoria del contatto sociale pag. 3/11 qualificato, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. Si è evidenziato che “le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo;
ed ha altresì sottolineato che la professionalità del banchiere si riflette necessariamente su tutta la gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione egli dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno: dal che, appunto, dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, e per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge” (cfr. Cass. civ., sez. un., 21/05/2018, n. 12477). Ancora, afferma il Supremo Collegio che la banca assume dunque un obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne consegue che, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. La disposizione di cui all'art. 43 l. assegni infatti regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in pag. 4/11 rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, comma 1, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992 c.c., comma 2, le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
3.3. Alla luce dei principi esposti e di quanto dedotto e provato dall'odierna attrice, per evitare l'applicazione Controparte_1 dell'art. 1218 c.c., avrebbe dovuto dunque provare, alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., la sua diligenza, in base alle conoscenze del bancario medio, in ordine all'identificazione del portatore del titolo e quindi di non aver avuto alcuna colpa nell'individuazione del truffatore. Nel caso in esame, non ha assolto il proprio onere Controparte_1 probatorio nel dimostrare di aver adottato la diligenza richiesta nella negoziazione degli assegni di causa. Essi, infatti, anche se non materialmente manipolati, sono stati incassati da soggetti falsamente qualificatisi come i legittimi beneficiari, attraverso l'esibizione di documenti contraffatti. In proposito, non ha raggiunto la prova di aver Controparte_1 adottato quantomeno uno standard di diligenza sufficiente nell'accertamento dell'identità dei portatori, per esempio richiedendo, per l'identificazione, l'esibizione almeno due documenti provvisti di fotografia, come richiesto invece dalle regole di normale prudenza e dalla Circolare ABI del 2001 in materia di antiriciclaggio. Emerge (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), più in particolare, che per l'identificazione del portatore dell'assegno n. 9100194685, emesso da CA AI, avente come beneficiario PE
, si limitò all'acquisizione della Carta di
[...] Controparte_1
Identità e del Codice Fiscale del portatore, quest'ultimo documento, notoriamente, desueto e privo di foto, come tale inidoneo all'identificazione. Inoltre, la circostanza che nella stessa data il portatore apriva un libretto postale per l'incasso dell'assegno (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), per tale esclusiva finalità e non essendo già cliente delle , avrebbe ulteriormente dovuto insospettire CP_1
l'operatore postale, che quindi avrebbe dovuto, almeno, procedere ad ulteriori accertamenti anagrafici. Quanto all'assegno n. 9100153760, emesso da CA AI ed intestato a
[...]
, si può rilevare (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di Persona_2 costituzione e risposta) che si sia limitata a richiedere Controparte_1
pag. 5/11 al portatore la Patente di Guida ed il Codice Fiscale. E, anche in tal caso, la superficialità del controllo è confermata dalla circostanza che, contestualmente all'incasso, il portatore apriva un libretto di risparmio per l'accredito della somma recata dal titolo. Sull'assegno n. 9100216366, intestato a ed Persona_3 emesso da CA AI, non è riuscita a provare di aver Controparte_1 domandato l'esibizione di nemmeno un documento di identità del portatore. Con riferimento all'assegno n. 9100184756, emesso da CA AI a favore di (cfr. doc. n. 4 allegato alla Persona_4 Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta) limitò il controllo alla Patente di Guida ed al Codice Fiscale quando, anche in tal caso, contestualmente veniva richiesta l'apertura di un libretto di risparmio postale. Infine, con riferimento all'assegno n. 8230906630, intestato a Per_5 ed emesso da CA Popolare di Novara, emerge che la
[...] convenuta richiese solo l'esibizione della Carta di Identità e del Codice Fiscale (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In tutti i casi, pertanto, non ha provveduto ad Controparte_1 accertare l'identità attraverso un raffronto incrociato di due documenti forniti di foto. Accertamento richiesto a maggior ragione a fronte della circostanza, di per sé sospetta, che all'incasso dell'assegno seguiva l'apertura di un libretto postale per l'accredito, in mancanza di previ rapporti di clientela con i portatori. In effetti, vi è comunque da riconoscere il valore delle raccomandazioni contenute nella Circolare ABI del 07.05.2001 (allegata da parte attrice): tale Circolare, emessa dal medesimo organo interbancario per ovviare - tra l'altro - anche al problema del pagamento di assegno non trasferibile all'apparente legittimato e alle conseguenti fattispecie di responsabilità della CA - espressamente prevede, in tema di "rischio legato al servizio di pagamento degli assegni", talune ipotesi operative che consistono: 1) nella riproduzione in copia fotostatica del documento di identità esibito dal presentatore dell'assegno; 2) nella richiesta di altro documento munito di fotografia, oltre la carta di identità (notoriamente soggetto a contraffazioni); 3) nella valutazione - a seconda dell'ammontare della somma recata nel titolo - della distanza tra il luogo dell'emissione del titolo e il luogo del pagamento dello stesso;
4) nell'identificazione del presentatore - ove naturalmente lo stesso non sia soggetto conosciuto dalla banca che procede al pagamento - a mezzo fidefacienti (ovviamente pag. 6/11 conosciuti dalla banca) che sottoscrivono il titolo sotto la dicitura "per conoscenza e garanzia". Dette ragioni valgono ad escludere l'impiego della diligenza richiesta professionale richiesta al banchiere nell'esercizio della professione e, pertanto, fondano la responsabilità di Controparte_1
In proposito, non ha valore esimente la deduzione della convenuta per cui, essendo stato attivato il sistema della “stanza di compensazione”, senza contestazioni delle banche emittenti, allora non vi sarebbe responsabilità di Controparte_1
Va osservato, infatti, che la stanza di compensazione, essendo un sistema di definizione delle partite dare/avere tra banche attraverso un sistema di compensazione, non vale ad esonerare gli istituti di credito dai controlli sulle identità dei beneficiari dei titoli. Inoltre, poiché nel caso di specie, i titoli furono incassati senza alterazioni dell'indicazione del beneficiario, ma con l'esibizione di documenti falsi, tale controllo non avrebbe comunque rilevato alcuna anomalia. Deve quindi affermarsi la responsabilità di per illegittima CP_1 negoziazione dell'assegno.
4. Sul punto, va però accolta l'eccezione di parte convenuta laddove invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c. Come noto, in proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. Un., 26/05/2020, n. 9769) hanno stabilito che, nell'ipotesi di spedizione postale dell'assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, ove sia scelta la modalità di consegna ordinaria, il mittente si espone scientemente ad un rischio superiore a quello consentito dalle regole di ordinaria prudenza. In caso di sottrazione e di riscossione da parte di soggetto non legittimato, quindi, questi ultimi costituiscono un antecedente logico dell'evento dannoso e concorrono nella relativa causazione insieme alla condotta colposa della CA, costituita dall'illecita negoziazione dell'assegno (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 12/02/2021, n. 3649). In particolare, è stato osservato che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso” (cfr. Cass., sez. Un., n. 9769/2020).
pag. 7/11 Pertanto, ove sia scelta la modalità di invio dell'assegno per posta ordinaria ed esso sia sottratto ed illegittimamente incassato, il mittente concorre con il danneggiante nella causazione dell'evento, con la conseguenza che la quota di responsabilità di quest'ultimo deve essere rivalutata alla luce del fatto colposo del primo.
4.1. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che è pacifico fra le parti che gli assegni furono spediti per posta ordinaria. Tale circostanza, integrando la descritta fattispecie di concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., impone di ascrivere una quota di colpa nella causazione dell'evento anche alla parte attrice. Ora, nella quantificazione del concorso, va rilevato che esso deve presumersi eguale, perché gli assegni non furono materialmente alterati ma incassati con esibizione di documenti falsi. Poiché, infatti, non possono esigersi competenze specifiche in capo al banchiere quanto alla individuazione di documenti falsi, se non lo scrupolo di adottare ulteriori cautele in caso di dubbio, segue che il concorso delle parti nella causazione dell'evento va considerato paritario. Pertanto, il danno, quantificato in € 25.052,00, pari alla somma che parte attrice dovette corrispondere nuovamente a seguito dell'illegittimo incasso (cfr. docc. nn. 12-16 allegati all'atto di citazione), deve essere ridotto del cinquanta percento, all'esito del riconoscimento di un concorso paritario dell'attrice nella causazione dell'evento. Esso è dunque pari all'importo di € 12.526,00, al cui pagamento
[...] va condannata in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso sino al saldo effettivo.
5. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da Parte_1 per l'effetto condanna al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, della somma di € 12.526,00, oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio Controparte_1 sostenute da che liquida in Parte_1 complessivi € 2.738,00 per compenso professionale, oltre € 264,00 per pag. 8/11 spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.”. a chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante ha dedotto “Innanzitutto, va chiarito come questa difesa non abbia mai specificato come gli assegni siano stati spediti, avendo genericamente contestato come irrilevante l'invio per posta dei titoli.” Sul punto appare appena il caso di rilevare che non è impugnata la sentenza nella parte in cui afferma che è pacifica la spedizione con posta ordinaria. Sicchè la censura sul punto non attinge la ratio decidendi costituita dal fatto che la circostanza è stata ritenuta incontroversa. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 1227 c.c., non può essere revocato in dubbio che il rischio della sottrazione e della successiva alterazione seguite dall' incasso di un assegno inviato per posta ordinaria costituisca nozione di comune esperienza, essendo molto numerosi i casi di consumazione di tale tipo di illecito verificatisi in passato proprio a scapito delle compagnie di assicurazione con modalità del tutto analoghe a quelle per cui è causa e che hanno generato, da oltre vent'anni, un contenzioso sovrapponibile a quello in esame, di cui hanno dato notizia anche i mass media e le testate giornalistiche locali e nazionali. Ebbene, oltre a ciò, non può trascurarsi di rilevare l'esistenza di mezzi di pagamento (quale il bonifico, ad esempio), anche telematici, del tutto idonei anche dal punto di vista della sicurezza. Sicchè anche la critica alla sentenza che ha ritenuto imprudente l'affidamento dell'assegno alla posta ordinaria va respinta in quanto l'arresto delle SS.UU. citato dal Tribunale ritiene colpevole anche il non avere utilizzato modalità di pagamento più sicure (quali il bonifico, ad esempio). Orbene, poiché l'utilizzo di una differente modalità di pagamento avrebbe certamente evitato l'accaduto, risulta evidente l'incidenza causale di questa condotta sull' abusivo pagamento. Ne consegue che la condotta dell'odierna appellante non può che essere ritenuta imprudente al riguardo, avendo la compagnia trascurato di considerare la frequenza con cui gli episodi di furto degli assegni spediti con la posta ordinaria si sono verificati scegliendo così di correre il rischio.
pag. 9/11 Come correttamente sostenuto dall'appellata, è indiscutibile che il pagamento dell'assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal beneficiario non si sarebbe verificato se questi non fosse riuscito ad acquisirne il possesso materiale. L'acquisizione del possesso è stata, quindi, agevolata in primo luogo dalla condotta imprudente di Parte_1 che, pur nella consapevolezza della commissione di truffe poste in essere, come detto, da oltre vent'anni con la medesima tecnica, ha spedito l'assegno con la posta. Conseguentemente, la condotta di non è idonea ad interrompere il CP_1 nesso causale con la condotta della compagnia di assicurazione in quanto detto errore non è straordinario e imprevedibile nella catena eziologica generata dal comportamento di Parte_1
La nozione di “normale prevedibilità”, individuata dalla Suprema Corte, consente di dare rilievo, all'interno della serie causale, a tutti gli eventi che non appaiono ex ante del tutto improbabili quanto a possibile causa di danno e ciò anche sulla base della “valutazione dei dati di esperienza e della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva la esistenza del nesso eziologico” (Cass. n. 13096 del 2017). Pertanto, per quanto già evidenziato sul numero e frequenza, a livello nazionale delle controversie generate in questo settore, era prevedibile per la sequenza degli eventi che hanno poi Parte_1 determinato il danno. Oltre alla prevedibilità della sottrazione del titolo, la Suprema Corte ha evidenziato – come criterio per l'individuazione del nesso causale – anche l'esposizione volontaria ad un rischio, nel caso di specie pienamente ravvisabile, affermando che l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi. Per quanto concerne, poi, la quantificazione del concorso di colpa, il Tribunale ha stabilito quanto segue: “nella quantificazione del concorso, va rilevato che esso deve presumersi eguale, perché gli assegni non furono materialmente alterati ma incassati con esibizione di documenti falsi. Poiché, infatti, non possono esigersi competenze specifiche in capo al pag. 10/11 banchiere quanto alla individuazione di documenti falsi, se non lo scrupolo di adottare ulteriori cautele in caso di dubbio, segue che il concorso delle parti nella causazione dell'evento va considerato paritario.”. Osserva la Corte che tale parte motiva della sentenza, assolutamente nodale quanto al criterio di valutazione del concorso di colpa concretamente adottato per regolare la fattispecie per cui è causa, non risulta censurata. Anzi, va rilevato che, per vero, la motivazione sul punto non viene neppure menzionata dall'odierna appellante. Sicchè il motivo in punto di accertamento concreto del grado di colpa è inammissibile in quanto prescinde dalla motivazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
nella misura che liquida in euro 5.000,00, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
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