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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE AGRARIA
La Sezione Agraria della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. agr. Lorenzo Del Rizzo Componente Esperto
dott. agr. Manuel Benincà Componente Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 424/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, _1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati TREVISO, VIALE XV LUGLIO n. 81-83, con il patrocinio degli avv.ti TORRISI LUIGI MARIA e AMARENA MICHELE,
contro pagina 1 di 27 , CP_1
(C.F. ) C.F._3
- appellato -
elettivamente domiciliato in TREVISO, VIA MURA SAN TEONISTO n. 13, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO LOVADINA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Agraria, n. 2083/24,
pubblicata in data 4.2.25.
Conclusioni degli appellanti:
accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia delle deroghe contrattuali alla durata del contratto di affitto agrario sottoscritto dalle parti, nonché la violazione delle norme e degli obblighi di legge a cui era tenuta parte appellata;
rigettare ogni domanda avanzata da parte ricorrente perché infondata e non provata;
in via gradata, escludere la concorrente e solidale responsabilità in capo agli odierni appellanti;
con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda non supera l'importo di euro 26.000,00 e il contributivo unificato versato ammonta ad euro 355,50 in ragione del gravame.
Si reiterano tutte le istanze istruttorie di prova testimoniale avanzate con l'atto di costituzione in primo grado, i cui capitoli di prova qui sono da intendersi richiamati e trascritti.
Conclusioni dell'appellato:
pagina 2 di 27 ogni altra avversaria conclusione, eccezione, domanda reietta, rinnovata/confermata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria, respingersi l'appello proposto da e e confermarsi la Parte_2 _1
sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, Sezione Specializzata Agraria, anche con diversa motivazione e/o diversa formulazione
In via preliminare: per le ragioni esposte sopra dichiarare la inammissibilità dell'appello e condannare gli appellanti al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.
In via preliminare di merito: dichiarare la nullità del mandato per conflitto di interessi e nullo l'appello proposto.
Spese di primo e secondo grado rifuse.
Nel merito: accertate e dichiarate le circostanze di cui in ricorso di I° grado da aversi qui per trascritto, confermare la sentenza n. 2083/2024 del Tribunale di Treviso Sezione
Specializzata Agraria del 06.12.2024 pubblicata il 04.02.2025, resa nel procedimento contenzioso civile R.G. 3348/2024.
Spese e competenze di lite del grado rifuse.
In ogni caso: condannare parte appellante, ex art. 96 I° co. c.p.c. oltre che alle spese al risarcimento dei danni da liquidare di Ufficio nella misura ritenuta di giustizia,
condannarla altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi.
dell'art. 96 III° co c.p.c..
In via istruttoria
Si chiede prova per testi e per interpello dei IGi e _1 Parte_2
, per quanto occorre possa anche in rinnovazione, sui seguenti capitoli di
[...]
prova:
pagina 3 di 27 1. “Vero che il IG ed il IG hanno sottoscritto il CP_1 _1
contratto di affitto agrario registrato a Treviso il 25.072012 al n. 9236 con euro 67,00 –
si rammostri al teste il doc. 1-”;
2. “Vero che nel fondo per cui è causa alla data del 27.11.2000 erano presenti n. 250
piante di pioppo – si rammostrino al teste le foto in allegato 2a, 2b, 2c, 2d”;
3. “Vero che i pioppi di cui al capitolo che precede erano stati colà piantati dal nonno del IG IG prima degli anni 2000 – si rammostrino CP_1 Persona_1
al teste le fato in allegato 2a, 2b, 2c, 2d -”;
4. “vero che le piante di pioppo di cui ai due capitoli che precedono, al momento di sottoscrizione del contratto di affitto per cui è causa, avevano una età di almeno 20 anni
– si rammostrino al teste i docc. 2a, 2b, 2c, 2d -3a, 3b,3c,3d, 3e, 37a, 37b”;
5. “Vero che nell'aprile/maggio 2021 il IG ha tagliato/fatto _1
tagliare i pioppi di cui ai capitoli che precedono dalla ditta Marin Legnami di Summaga
di Portogruaro – si rammostrino al teste i docc. 7-8-9”;
6. “Vero che la ditta dalla ditta Marin Legnami di Summaga di Portogruaro ha corrisposto, per la vendita dei pioppi di cui ai capitoli che precedono, al IG
, la somma di euro 20.500,00=– si rammostri al teste il doc.9-”; _1
7. “Vero che la IGa ha sottoscritto la dichiarazione 29.07.2021 Parte_2
-si rammostri al teste il doc. 8-”;
8. “Vero che la IGa ha restituito i denari di cui al capitolo 5 Parte_2
che precede al IG e che ha inviato la lettera 25.03.2022 all'avv. _1
Giorgio Lovadina di Treviso-si rammostri al teste il doc. 12-”;
9. “Vero che la IGa ed il IG avevano Parte_2 _1
dato mandato all'avv. Roberto Imparato del Foro di Treviso di patrocinarli nella vertenza in ordine al taglio dei pioppi per cui è causa e ciò dopo aver ricevuto la missiva pagina 4 di 27 28.06.2021 dell'avv. Giorgio Lovadina del Foro di Treviso – si rammostrino al teste il docc. 6-7-8-”;
10. “Vero che la IGa non era stata autorizzata dal figlio Parte_2 CP_1
a consentire ad alcuno ed in particolare al IG il taglio dei
[...] _1
pioppi di cui ai capitoli che precedono 2021 -si rammostri al teste il doc. 8-”;
11. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precede capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che la IGa Parte_2
era stata autorizzata dal figlio a consentire ad alcuno ed in
[...] CP_1
particolare al IG il taglio dei pioppi di cui ai capitoli che _1
precedono 2021 -si rammostri al teste il doc. 8-”;
12. “Vero che la IGa , al momento della autorizzazione data al Parte_2
IG , del taglio delle piante di cui è causa, non vedeva e sentiva il _1
IG da almeno cinque anni e non aveva ricevuto da questo alcuna CP_1
autorizzazione a consentire il taglio delle piante per cui è causa”;
13. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che la IGa Parte_2
, al momento della autorizzazione data al IG , del taglio
[...] _1
delle piante di cui è causa, aveva visto e/o sentito il IG il IG negli CP_1
ultimi cinque anni e aveva ricevuto da questo autorizzazione a consentire il taglio delle piante per cui è causa”;
14. “Vero che la IGa non era stata autorizzata dal IG Parte_2
a rappresentalo nelle questioni afferenti il contratto di affitto agrario per CP_1
cui è causa ed alla gestione dei conseguenti affari compreso il ricevimento dei canoni”;
15. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che la IGa _1
pagina 5 di 27 era stata autorizzata dal IG a rappresentalo nelle questioni Parte_2 CP_1
afferenti il contratto di affitto agrario per cui è causa ed alla gestione dei conseguenti affari compreso il ricevimento dei canoni”;
16. “Vero che il IG non aveva chiesto al IG _1 CP_1
prima del taglio delle piante per cui è causa, alcuna autorizzazione al farlo”;
17. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che il IG _1
aveva chiesto al IG prima del taglio delle piante per cui è
[...] CP_1
causa, autorizzazione al farlo e gli era stata concessa”;
18. “Vero che il IG , prima del taglio e vendita dei pioppi per cui _1
è causa, era al corrente dei fatto che tra la IGa ed il IG Parte_2
non vi era stato alcun contatto né verbale, né epistolare quantomeno nei CP_1
cinque anni prima del taglio degli alberi per cui è causa”;
19. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che il IG _1
, prima del taglio e vendita dei pioppi per cui è causa, era al corrente dei fatto che
[...]
tra la IGa ed il IG vi era stato contatto verbale Parte_2 CP_1
e/o epistolare quantomeno nei cinque anni prima del taglio degli alberi per cui è causa”;
20. “Vero che il IG , durante la vigenza del contratto di affitto per _1
cui è causa, non ha mai eseguito alcuna potatura, irrigazione, diserbo, sfalcio,
irrigazione, trattamenti fito sanitari, ecc- - elencazione esemplificativa e non esaustiva -
e comunque nessuna altra attività colturale al pioppeto/fondo per cui è causa”;
21. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che il IG _1
, durante la vigenza del contratto di affitto per cui è causa, ha eseguito potatura,
[...]
pagina 6 di 27 irrigazione, diserbo, sfalcio, irrigazione, trattamenti fito sanitari, ecc- - elencazione esemplificativa e non esaustiva - e comunque altra attività colturale al pioppeto/fondo per cui è causa: descriva il teste la stessa”;
22. “vero che dopo il taglio e l'asporto delle piante di pioppo dal fondo per cui è causa sullo stesso residuavano 250 ceppaie e ramaglie – si rammostrino al teste i docc. 5a, 5b,
5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 5n, 5o”;
23. “vero che dopo il taglio e l'asporto dei pioppi dal fondo per cui è causa le condizioni dello stesso erano quelle che si vedono nelle foto che si esibiscono al teste – si rammostrino al teste i docc. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 5n, 5o “;
24. “Vero che la ditta M.P.M. snc di GN NI & AL da PI, ha rimosso 250 ceppaie dal fondo per cui è causa, le ha macinate, ha asportato le ramaglie,
le ha trinciate ed ha arato detto fondo – si rammostrino al teste i docc. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e,
5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 5n, 5o, 32”;
25. “Vero che per i lavori di cui sopra la ditta M.P.M. snc di GN NI & AL
da PI ha emesso la fattura n. 107/2022 del 29.11.2022 ed è stata pagata dal IG . CP_1
26. “vero che il terreno per cui è causa è stato affittato in data 10.05.2023 al IG
, quale titolare della omonima azienda agricola con contratto di affitto Parte_3
agrario in deroga – si rammostri al teste il doc. 42-”
Si indicano a testi i IGi:
da RA (TV) su tutti i capitoli dedotti;
Testimone_1
da Quinto di Treviso sui capitoli da 1 a 21; CP_2
da ER CO (TV) sui capitoli da 1 a 21; Controparte_3
CO (TV) sui capitoli da 1 a 21; Controparte_4
pagina 7 di 27 Titolare-legale rappresentante ditta TI Legnami s.r.l., corrente in Via Santa
Elisabetta n. 29, 30026 - Summaga di Portogruaro sui capitoli 2-3-4-5-6;
Titolare-legale rappresentante ditta M.P.M. di GN NI & AL da
PI (PD) Via Molino Nuovo 33, sui capitoli da 22 a 25;
Signor Via Cappella n. 61 ER CO (TV) sul capitolo 26. Parte_3
Chiedesi CTU, in caso di contestazione, sul valore delle piante oggetto di taglio e per cui è causa, sulla pertinenza e necessarietà dei lavori di cui alla fattura n. 107/2022 della ditta M.P.M. snc di GN NI & AL da PI ai fini della possibile utilizzazione del fondo ai fini agricoli, nonché sulla congruità della cifra ivi esposta in relazione ai prezzi di mercato.
Con ogni altra riserva di merito ed istruttoria nei rituali termini di legge/che saranno assegnati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Treviso, CP_1
premettendo:
[...]
- di aver concesso in affitto a , con contratto avente vigenza dal _1
20.07.12 al 10.11.18 dei terreni di sua proprietà ubicati in Quinto di Treviso,
- che l'affittuario aveva poi provveduto nell'aprile/ 2021 al taglio e alla vendita non autorizzati di 250 alberi di pioppo presenti sul terreno in questione, introducendosi in loco dopo che il predetto contratto era scaduto da oltre tre anni,
- che tale attività non gli era consentita dal momento che gli alberi risultavano piantati ben prima della stipula del contratto,
- che a seguito di tale illegittima condotta aveva ricavato l'importo di almeno €
20.500,00, causandogli peraltro un maggior danno di € 22.000,00, dal momento che pagina 8 di 27 doveva altresì tenersi conto dei costi di rimozione delle ceppaie, ammontati ad €
1.500,00,
- che gli era inoltre dovuto il ristoro del danno morale da fatto illecito, da liquidarsi in via equitative in € 3.000,00,
- che la controparte, debitamente compulsata a mezzo di legale, si era dichiarata disposta a versare l'importo di € 20.500,00, allegando dichiarazione della sorella
, madre del ricorrente, la quale confessava: Parte_2
o di avere dato l'autorizzazione al fratello al taglio degli alberi,
o ricevendo poi il prezzo della vendita sul suo conto corrente,
o salvo infine affermare di averlo restituito al fratello,
pur riconoscendo di non aver avuto alcuna autorizzazione/delega da parte del figlio,
che affermava non rivolgerle la parola da oltre cinque anni,
- che ciò nonostante nessun pagamento era seguito,
- che ottenuto quindi decreto ingiuntivo nei confronti delle menzionate controparti e proposta opposizione a cura di queste ultime, la causa era quindi decisa con sentenza che dichiarava l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione
Agraria nonché la nullità del provvedimento monitorio opposto,
- che il risultava altresì debitore dell'ulteriore importo di € 2.700,00 a _1
titolo di canoni scaduti, non avendo mai provveduto nel corso del rapporto al pagamento degli stessi,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendo la condanna solidale delle stesse al versamento in suo favore dell'importo di € 22.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex quarto comma art. 1284 cc dal 20.3.22 al saldo effettivo,
nonché quella del solo al versamento dei canoni impagati per € _1
2.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 46 legge n. 203/82 sino pagina 9 di 27 al saldo effettivo
Costituitisi in giudizio, i resistenti eccepivano:
- l'improcedibilità della domanda per nullità e inutilizzabilità del verbale di mancato accordo in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203/1982,
- la inutilizzabilità ex art. 48 del codice deontologico forense della corrispondenza intervenuta tra i difensori,
- l'intervenuta prescrizione del credito relativo ai canoni.
, inoltre, affermandosi estranea tanto al contratto di affitto agrario Parte_2
quanto ai fatti di causa, chiedeva inoltre la propria estromissione dal giudizio
, invece, avanzava domanda riconvenzionale di risarcimento dei _1
danni derivati dall'aver potuto condurre il terreno in questione per soli sei anni, stante l'illegittima deroga alle norme imperative vigenti in materia, affermando doversi ritenere tamquam non esset l'art 3 del contratto, che convenzionalmente riduceva l'ordinaria durata della conduzione del fondo rustico, per l'insufficiente e/o inadeguata assistenza prestata sul punto dalle organizzazioni professionali di categoria.
Procedutosi alla immediata discussione del giudizio, nel corso della quale la difesa del ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal resistente per violazione dell'art. 418 cpc nonché di quella volta ad ottenere l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di , Parte_2
dichiarando di non accettare il contraddittorio al riguardo, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2083/24, pubblicata in data 4.2.25, in forza della quale il Tribunale:
- disattesa l'istanza di estromissione di dal momento che a tanto Parte_2
può provvedersi solo in casi tassativamente previsti e previo consenso espresso o,
quantomeno, non opposizione delle altre parti costituite,
- riscontrata la preesistenza del pioppeto alla stipulazione del contratto di affitto pagina 10 di 27 agrario,
- opinato essere pacifico che gli alberi fossero stati tagliati da , _1
- ritenuto che ciò costituisse un atto illegittimo, dal momento che mediante esso si veniva ad alterare significativamente la consistenza e la destinazione del fondo sicché, anche in costanza di un valido ed efficace rapporto di affitto agrario il conduttore sarebbe stato comunque tenuto al ripristino della piantagione nel rispetto del numero e della qualità delle essenze arboree in precedenza messe a dimora dall'affittante,
- affermata la perfetta validità ed efficacia del patto in deroga di cui all'art. 3 della scrittura del 20.7.12, stante l'espressa menzione nella clausola della norma derogata,
la dichiarazione delle parti di aver ricevuto dalle rispettive associazioni professionali informazioni consulenziali e di indirizzo circa effetti e conseguenze della stipula e la contestuale sottoscrizione dell'atto da parte dei rappresentanti di queste ultime,
e CP_5 Testimone_2
- considerato, quindi, essersi in presenza di un illecito aquiliano,
- dedotto potersi determinare l'ammontare del danno patito dal ricorrente nel valore del prezzo di vendita degli alberi, ammesso dall'affittuario, e nel costo di estirpazione delle ceppaie, documentato dal CP_1
- riconosciuta la concorrente responsabilità di nella causazione Parte_2
del danno, dal momento che la stessa risultava aver contribuito sul piano causale ad agevolare la condotta del danneggiante, autorizzandolo in tal senso senza tuttavia disporre di alcun potere al riguardo, né di un mandato a rappresentare il nella CP_1
gestione dei propri immobili o nei rapporti con i terzi,
- ritenuto che l'affittuario fosse tenuto a versare i canoni scaduti prima del quinquennio anteriore alla diffida attorea dell'11.10.21, rispetto ai quali operava la pagina 11 di 27 prescrizione tempestivamente eccepita dal resistente,
- riscontrata, da ultimo, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo giacché non preceduta dall'istanza di fissazione di nuova udienza di cui al primo comma dell'art. 418 cpc,
ha condannato e , in solido tra loro, al risarcimento della Pt_1 Parte_2
somma di € 22.000,00 del oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ai CP_1
sensi del primo comma dell'art. 1284c, nonché il solo alla _1
corresponsione dell'ulteriore importo di € 1.350,00 a titolo di canoni scaduti relativamente alle annualità 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 del contratto di affitto di fondo rustico, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 11, ottavo comma, del
D. Lgs. n. 150/2011.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari resistenti formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese nonché l'accoglimento della domanda di accertamento della illegittimità ed inefficacia delle deroghe contrattuali alla durata del contratto di affitto agrario, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc, l'inammissibilità
delle domande riconvenzionali poiché formulate senza aver previamente richiesto in primo grado la fissazione di una nuova udienza ex art. 418 cpc nonché la nullità
dell'avverso mandato per conflitto d'interessi, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla fissazione della discussione e datosi luogo alla stessa nel corso dell'udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura pagina 12 di 27 in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione, ritiene il collegio di dover rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ricordando come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
E sempre in via preliminare va anche rigettata l'eccezione di nullità del mandato difensivo rilasciato dai due appellanti al loro procuratore, formulata nel presupposto pagina 13 di 27 della sussistenza fra i medesimi di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ma limitandosi peraltro a richiamare il tenore di alcune sentenze di legittimità pronunciatesi sulla questione senza in alcun modo delineare quali sarebbero in concreto, nella fattispecie, gli aspetti del denunciato contrasto di posizioni.
Ciò che, già di per sé, comporterebbe l'infondatezza dell'assunto in quanto espresso in maniera inammissibilmente generica, comunque da rigettare anche nel merito una volta osservato:
- che la linea difensiva mantenuta dai due fratelli è sempre stata improntata a negare qualsiasi profilo di colpevolezza in capo a ciascuno, sotto qualsiasi profilo, senza alcun rimpallo di responsabilità tra l'uno e l'altro,
- che un ipotetico conflitto di interessi tra i due menzionati soggetti non sarebbe comunque né attuale né in qualche modo necessariamente connaturato al rapporto esistente tra di essi, i cui interessi ben risultano, in astratto, insuscettibili di una qualsiasi contrapposizione.
Così come deve essere, da ultimo, respinta l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla controparte dovendosi, in proposito, rilevare:
- quanto a quella relativa ad una rideterminazione della durata del contratto, come la stessa, facendo sostanzialmente riferimento ad una violazione delle norme e degli obblighi di legge a cui era tenuta parte appellata, non configuri in realtà altro che una mera difesa, volta a contestare la fondatezza delle avverse pretese riscontrando la carenza dei loro elementi costitutivi, la quale risulta pertanto ben esaminabile in questa sede al fine di vagliare l'accoglibilità delle pretese avanzate dal ricorrente,
- quanto a quella attinente alla richiesta di risarcimento dei danni derivati dall'aver pagina 14 di 27 potuto condurre il terreno in questione per soli sei anni, come la stessa sia stata già
dichiarata inammissibile in primo grado e non risulti riproposta in appello, esulando quindi dal presente thema decidendum.
3.2 Venendo allora al merito, si nota come, con il primo motivo d'appello, i _1
censurino la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la circostanza che il pioppeto fosse costituito da circa 250 piante e che tali essenze arboree fossero state messe a dimora circa vent'anni prima dal nonno del così come il fatto che CP_1
le stesse fossero tutte presenti anche dopo la scadenza contrattuale, osservando non essere stato loro consentito di provare il contrario mediante l'ammissione dei capitoli di prova all'uopo formulati e rilevando, altresì, non potersi in proposito conferire valenza probatoria alle mere allegazioni di controparte, mentre neppure era stato valutato il fatto che le piante necessitassero comunque di essere tagliate poiché iniziavano a dare segni di cedimento.
Contestano, inoltre, che il taglio fosse illegittimo in quanto eseguito allorquando il contratto era già scaduto e che avesse determinato una significativa alterazione della consistenza e destinazione del fondo, ciò che avrebbe reso necessario il pristino della piantagione anche qualora il rapporto fosse stato ancora in corso, rilevando, in contrario,
che a tanto si era proceduto ad opera dello stesso che aveva messo a dimora _1
i pioppi, con la finalità di tutelare anche l'interesse del da una successiva CP_1
imminente perdita dovuta al rischio di deterioramento e caduta degli stessi.
Pure dovendosi considerare che a cagione della minima durata del contratto l'affittuario non era in grado di ricavare alcun beneficio dalla conduzione del terreno
La doglianza è infondata.
pagina 15 di 27 Esaminando per ordine i vari profili di doglianza deve, innanzi tutto, notarsi come non sia in alcun modo dubbio il fatto che sul terreno in oggetto fossero presenti 250 pioppi e che gli stessi ancora sussistessero al momento della conclusione del contratto, giacché
tali circostanze sono state:
- direttamente confessate da , mediante la sottoscrizione della Parte_2
dichiarazione datata 29.7.21, in cui si dava appunto atto “di aver autorizzato il
fratello a procedere al taglio delle piante di pioppo esistenti all'interno dei Pt_1
mapp. 321 e 322 fg. 16 CT del Comune di Treviso”,
- altresì ammesse da parte di per interposta persona del proprio _1
legale, avv. Berto Imparato, il quale, nella mail inviata in pari data a riscontro della richiesta risarcitoria formulata il precedente 28.6.21 dal legale dell'odierno appellato, faceva presente di aver parlato con il medesimo e con la sorella,
precisando che gli stessi gli avevano riferito i fatti come esposti nella dichiarazione.
Mentre la circostanza che le piante risultassero presenti in loco ben prima della stipula del contratto d'affitto agrario, risalente al 2012, risulta dimostrato dalle immagini aeree dell'area in questione – tratte da Google Earth e prodotte dal ricorrente sub doc. 2) a, b,
c, d – le quali risultano acquisite, siccome risultante dalle stampigliature debitamente apposte dal sistema sul margine basso di tali fotografie, rispettivamente in data
27.11.00, 18.4.03, 8.04 e 12.5.12, essendo notorio che tale mappatura venga periodicamente rifatta a distanza di pochi anni al fine di mantenere l'applicazione il più
possibile aggiornata all'attualità.
È, invece, del tutto irrilevante che le piante presentassero o meno segnali di cedimento,
dal momento che, in ogni caso, la scelta di tagliare le stesse non poteva che competere pagina 16 di 27 al proprietario del terreno e non certo ad un soggetto estraneo, il quale al momento del fatto nemmeno vantava più la qualifica di affittuario, come meglio si vedrà più oltre,
esaminando il secondo motivo di doglianza. Che poi, se anche si volesse ritenere l'abbattimento tacitamente autorizzato dal questo non ancora avrebbe CP_1
autorizzato i resistenti ad appropriarsi del prezzo di vendita del legname, che avrebbe dovuto essere corrisposto al legittimo proprietario di esso.
A fronte delle quali circostanze non sussisteva allora alcuna necessità di dare ingresso alle prove testimoniali capitolate dagli odierni appellanti, risultando la situazione già
ampiamente chiarita sia in forza delle dichiarazioni confessorie rese da parte degli stessi resistenti sia in ragione del contenuto della documentazione dimessa dal ricorrente.
3.3 Con la seconda ragione di gravame gli appellanti si dolgono del fatto che il
Tribunale abbia erroneamente ritenuto legittima la clausola relativa alla minima durata del rapporto, senza tenere conto:
- del fatto che le informazioni ricevute a cura delle rispettive organizzazioni sindacali avessero riguardato solo alcuni aspetti fiscali e previdenziali e non invece ragguagli in merito agli effetti derivanti dalla deroga alla durata contrattuale rispetto al periodo di vigenza previsto dalla normativa primaria, conseguendone allora l'automatica conversione del rapporto in un normale contratto agrario, soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 203/1982,
- della circostanza che il avesse di fatto tollerato il taglio delle piante, tanto da CP_1
aver inizialmente richiesto solo il versamento del corrispettivo ricavato dalla loro vendita.
Il motivo è infondato.
pagina 17 di 27 Quanto al primo profilo vale, innanzi tutto, osservare come già in apertura del contratto d'affitto entrambe le parti diano atto di essere state assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali e, precisamente:
- il da parte di , delegato dalla Confederazione Italiana CP_1 CP_5
Agricoltori di Treviso,
- il da parte di delegato dall' _1 Testimone_2 [...]
, Parte_4
i quali sottoscrivevano l'atto unitamente alle parti contraenti, le quali, all'art. 7, davano atto “di essere state informate dalle rispettive Associazioni Professionali alle quali
aderiscono, e che qui sottoscrivono, degli effetti fiscali e previdenziali del presente atto
e delle norme in vigore della Legge di orientamento”.
Circostanza, questa, del tutto dirimente in proposito poiché:
- da un lato, chiarisce come l'attività di assistenza non si sia limitata a riguardare gli effetti fiscali e previdenziali ma abbia, in realtà, avuto correttamente ad oggetto anche la ricognizione della normativa vigente in materia e, quindi, necessariamente tenendo allora conto della questione relativa alla durata del contratto, che comunque risultava ben evidenziata, e quindi ben nota alle parti, dal momento che nell'ambito dell'art. 3 la stessa veniva determinata in sei anni, precisandosi che ciò avveniva “in
deroga all'art. 1 della L. 203/82”,
- d'altro lato,
o se è vero che secondo la Suprema Corte, in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45
della predetta legge, perché si abbia assistenza dell'associazione pagina 18 di 27 professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività
effettiva di consulenza e d'indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile (Cass.
4.6.08 n. 14759),
o è altrettanto innegabile che, sempre secondo i giudici di legittimità, a tal fine risulta probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale (Cass. 27.7.18 n. 19906),
nella fattispecie presente, la cui efficacia probatoria, d'altro canto, in difetto della proposizione di una apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la mera deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti (Cass. 15.6.23 n. 17195).
Quanto, invece, al secondo dei dedotti profili, lo stesso manifesta la sua palesa inconsistenza non appena si rifletta sulla circostanza che il come chiaramente CP_1
evidenziato nel mandato rilasciato al proprio legale e come pure riportato nella intimazione risarcitoria datata 28.6.21, risulta risiedere in Svizzera, ciò che gli preclude un qualsiasi continuativo controllo del terreno affittato.
D'altro canto, quand'anche il medesimo avesse abitato nei pressi dell'area oggetto di controversia, ciò ancora non varrebbe a consentire di potersi desumere l'esistenza di un comportamento tollerante dal solo fatto che egli non si fosse immediatamente opposto all'abbattimento delle piante, dovendosi considerare:
- che il proprietario non è tenuto a verificare costantemente lo stato dei propri terreni,
pagina 19 di 27 sicché ben può capitare che passino alcune settimane durante le quali il medesimo non si presenti in loco,
- che il taglio dei pioppi non deve aver richiesto tempi particolarmente lunghi,
potendosi presumere che con macchinari specializzati bastino due o tre giorni di lavoro continuativo con due o tre operatori, che possono salire sino ad una settimana qualora si utilizzino viceversa motoseghe e attrezzatura manuale, oltre un paio di giorni per il trasporto altrove (verifica con gli esperti).
E ciò senza contare, comunque:
- da un lato, che l'esistenza del comportamento tollerante deve essere provata dalla parte che l'invoca, la quale, nella fattispecie, nulla ha dimostrato,
- d'altro lato, che in materia non è nemmeno configurabile un'esimente oggettiva di tale tipo, tale da far venire meno l'illiceità del comportamento, dovendosi al contrario dimostrare l'esistenza di una vera e propria autorizzazione da parte del proprietario sia, dapprima, ad abbattere le piante sia, in seguito, a trattenere il corrispettivo lucrato dalla vendita a terzi del legname.
Dovendosi ritenere, in analogia a quanto statuito in relazione ad un rapporto locativo, al quale l'affitto molto si avvicina, che la semplice inerzia nel non far immediatamente valere un proprio diritto che trovi fonte nel rapporto concluso con l'altro contraente non possa di per sé sola essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una altrui condotta posta in essere in violazione di una delle obbligazioni contrattuali (Cass. 26.11.19 n. 30730 e 18.3.03 n. 3964).
Il tutto, poi, senza considerare che, nel caso in esame, nemmeno risulta possibile disquisire di una qualsiasi volontà delle parti interessate di dare corso ad una modifica pagina 20 di 27 dei termini del contratto d'affitto, dal momento che questo, all'epoca dei fatti, era già
scaduto da tempo, sicché l'atto posto in essere dai resistenti viene a configurare un vero e proprio illecito aquiliano.
3.4 Con il terzo motivo di doglianza viene poi contestato che la pronuncia di primo grado abbia quantificato i danni tenendo conto del contenuto della missiva del 29.7.21 a firma dell'avv. Imparato e della dichiarazione ad essa allegata, trattandosi di documenti inutilizzabili ai sensi dell'art. 48 del Codice Deontologico e potendosi, al più, utilizzare gli stessi in danno della sola che aveva espressamente Parte_2
riconosciuto il debito. Si osserva, inoltre, non esservi alcuna prova che la fattura di €
1.500,00 si riferisca alle attività di rimozione di ceppaie e di aratura indicate dal CP_1
La censura è infondata.
Quanto al primo aspetto della censura, vale invero sottolineare come l'art. 48 del Codice
Deontologico preveda che “L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali
o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi
qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative
risposte. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la
stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.”
Ciò posto, non possono che condividersi le valutazioni già espresse in proposito dal
Tribunale, il quale, alla luce del contenuto della mail in questione, aveva ritenuto non trattarsi di corrispondenza riservata, mancando la formulazione di una qualsiasi proposta transattiva ed essendosi, al contrario, in presenza di un vero e proprio riconoscimento della sostanziale fondatezza della pretesa avversaria, accompagnato pagina 21 di 27 dalla manifestazione della disponibilità a versare l'importo corrispondente al valore delle piante abbattute.
Che poi, quand'anche si volesse manifestare in proposito un diverso avviso, resterebbe comunque insuperabile la circostanza che la violazione del menzionato dovere, pur assoggettando il legale ad una responsabilità di carattere disciplinare, non comporta in alcun modo una inutilizzabilità dell'atto in ambito procedurale, non essendo tale sanzione menzionata nel predetto art. 48 del Codice Deontologico e non risultando nemmeno ricavabile dall'esame delle norme del codice di rito o di altre leggi.
Quanto, invece, al secondo aspetto di censura, oltre a rilevarsi la natura tardiva della contestazione, giacché sollevata per la prima volta in sede di gravame, deve anche riscontrarsene l'infondatezza nel merito, essendo evidente che al taglio delle alberature debba anche conseguire l'estirpazione delle ceppaie ed una prima aratura del terreno, al fine di renderlo idoneo alla successiva piantumazione di nuove essenze arboree.
Sicché in ogni caso spetterebbe al proprietario del terreno il risarcimento di tale voce di danno, la quale, nella fattispecie, risulta positivamente dimostrata dalla produzione del documento in questione.
3.5 Con la quarta ragione di contestazione gli appellanti impugnano, invece, la statuizione del Tribunale che li ha visti condannati solidalmente al risarcimento del danno patrimoniale, affermando l'inesistenza in proposito di una responsabilità
aquiliana e comunque il difetto di legittimazione processuale di , e Parte_2
censurando la decisione impugnata poiché assunta senza considerare:
- che lo stesso aveva fornito un apporto causale al verificarsi dell'evento in CP_1
forza del suo comportamento tollerante, determinato dall'omesso controllo dei pagina 22 di 27 propri terreni nel lasso temporale in cui si erano svolte le operazioni di taglio dei pioppi,
- che, al momento dei fatti, versava in uno stato di legittimo _1
affidamento, non potendo essere consapevole della carenza di poteri gestori o rappresentativi in capo alla sorella,
- che, d'altro canto, se il medesimo avesse avuto consapevolezza, in virtù di un contratto di affitto ormai cessato, di non poter svolgere alcuna attività sul terreno, la sua responsabilità avrebbe allora dovuto escludere ogni apporto partecipativo o agevolativo imputabile a . Parte_2
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va ribadito, come già chiarito nel paragrafo 3.3, che nel caso in esame si è in presenza di un vero e proprio illecito di natura extracontrattuale dal momento che alla data di commissione dei fatti ogni rapporto fra le parti era già cessato da tre anni e l'attività posta in essere dai si caratterizza allora per la lesione _1
del generale principio espresso nel brocardo del neminem laedere.
Sotto un secondo profilo, deve riscontrarsi l'assoluta ultroneità di qualsiasi riferimento ad un comportamento tollerante prestato dal ricorrente, essendo stata ben chiarita,
sempre nel medesimo paragrafo appena sopra menzionato, sia l'inesistenza di una qualsiasi condotta di tal genere sia, comunque, l'irrilevanza giuridica di essa.
Sotto un terzo profilo va, invece, notato come in nessun caso il possa _1
affermare di essersi trovato in una situazione di legittimo affidamento dal momento che,
ben sapendo chi fosse il proprietario del terreno, non sussistevano ragioni di sorta per rivolgersi alla sorella, anziché al nipote, al fine di ottenere l'autorizzazione pagina 23 di 27 all'abbattimento dei pioppi ovvero per dare corso alla relativa richiesta, laddove proveniente dalla medesima, e tanto più in assenza di un qualsiasi elemento di fatto tale da rendere ipotizzabile che questa fosse stata delegata dal figlio a gestire i suoi affari.
Sicché non rileva la consapevolezza o meno, da parte di , della carenza di poteri Pt_1
rappresentativi in capo alla sorella, dovendosi stigmatizzare il fatto che, proprio pur non avendo alcuna contezza della sussistenza di tali poteri, ciò nonostante si sia rivolto a lei o comunque ne abbia seguito le indicazioni, pur ben sapendo che non era l'effettiva titolare del terreno.
Sotto un quarto ed ultimo profilo, infine, deve rilevarsi come, in qualsiasi modo si intenda ricostruire la situazione psicologica dell'affittuario all'epoca del verificarsi dei fatti, ciò non comporti comunque un venir meno della estuale corresponsabilità della sorella poiché è ella stessa ad aver riconosciuto per iscritto, con la Parte_2
dichiarazione datata 29.7.21, di aver preso l'iniziativa dell'abbattimento dei pioppi,
autorizzando il fratello a procedere in proposito, nella convinzione che le piante fossero ormai pervenute a maturità raggiungendo il loro valore economico massimo ed anche poiché preoccupata di una loro possibile caduta.
Il che ben dimostra come il fatto illecito si sia verificato grazie al concorso di due condotte concomitanti, l'una volta a sollecitare il taglio dei pioppi e l'altra concretatasi nella realizzazione da parte di di quanto ideato dalla sorella, con successiva Pt_1
sottrazione al titolare del fondo anche del prezzo del legname ricavato dall'abbattimento, compiuto ancora una volta in maniera concorde facendo dapprima transitare le somme così ottenute dal conto del fratello a quello di ed Parte_2
omettendo, quindi, di riversarlo a colui al quale spettava.
pagina 24 di 27 3.6 Con il quinto motivo di contestazione gli appellanti si dolgono, infine, della circostanza che le spese di lite siano state poste a loro carico sebbene le domande svolte dal fossero state parzialmente rigettate a seguito dell'accoglimento della CP_1
eccezione di prescrizione dei canoni scaduti.
Anche tale censura è infondata.
Come ben noto, infatti, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza – configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass.
Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
Sicché nella fattispecie ben si è proceduto a porre a carico dei resistenti l'aggravio delle spese di lite, correttamente liquidate sulla base dello scaglione di valore compreso fra €
5.200,00 ed € 26.000,01 tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore degli attori, che comunque differiva solo in minima parte, per un totale di € 1.350,00, da quella originariamente richiesta.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 25 di 27 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € ,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
pagina 26 di 27
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso,
Sezione Agraria, n. 2083/24, pubblicata in data 4.2.25;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 27 di 27
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE AGRARIA
La Sezione Agraria della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. agr. Lorenzo Del Rizzo Componente Esperto
dott. agr. Manuel Benincà Componente Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 424/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
, _1
(C.F. C.F._1
, Parte_2
(C.F. C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati TREVISO, VIALE XV LUGLIO n. 81-83, con il patrocinio degli avv.ti TORRISI LUIGI MARIA e AMARENA MICHELE,
contro pagina 1 di 27 , CP_1
(C.F. ) C.F._3
- appellato -
elettivamente domiciliato in TREVISO, VIA MURA SAN TEONISTO n. 13, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO LOVADINA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Agraria, n. 2083/24,
pubblicata in data 4.2.25.
Conclusioni degli appellanti:
accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia delle deroghe contrattuali alla durata del contratto di affitto agrario sottoscritto dalle parti, nonché la violazione delle norme e degli obblighi di legge a cui era tenuta parte appellata;
rigettare ogni domanda avanzata da parte ricorrente perché infondata e non provata;
in via gradata, escludere la concorrente e solidale responsabilità in capo agli odierni appellanti;
con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda non supera l'importo di euro 26.000,00 e il contributivo unificato versato ammonta ad euro 355,50 in ragione del gravame.
Si reiterano tutte le istanze istruttorie di prova testimoniale avanzate con l'atto di costituzione in primo grado, i cui capitoli di prova qui sono da intendersi richiamati e trascritti.
Conclusioni dell'appellato:
pagina 2 di 27 ogni altra avversaria conclusione, eccezione, domanda reietta, rinnovata/confermata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria, respingersi l'appello proposto da e e confermarsi la Parte_2 _1
sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, Sezione Specializzata Agraria, anche con diversa motivazione e/o diversa formulazione
In via preliminare: per le ragioni esposte sopra dichiarare la inammissibilità dell'appello e condannare gli appellanti al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.
In via preliminare di merito: dichiarare la nullità del mandato per conflitto di interessi e nullo l'appello proposto.
Spese di primo e secondo grado rifuse.
Nel merito: accertate e dichiarate le circostanze di cui in ricorso di I° grado da aversi qui per trascritto, confermare la sentenza n. 2083/2024 del Tribunale di Treviso Sezione
Specializzata Agraria del 06.12.2024 pubblicata il 04.02.2025, resa nel procedimento contenzioso civile R.G. 3348/2024.
Spese e competenze di lite del grado rifuse.
In ogni caso: condannare parte appellante, ex art. 96 I° co. c.p.c. oltre che alle spese al risarcimento dei danni da liquidare di Ufficio nella misura ritenuta di giustizia,
condannarla altresì al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi.
dell'art. 96 III° co c.p.c..
In via istruttoria
Si chiede prova per testi e per interpello dei IGi e _1 Parte_2
, per quanto occorre possa anche in rinnovazione, sui seguenti capitoli di
[...]
prova:
pagina 3 di 27 1. “Vero che il IG ed il IG hanno sottoscritto il CP_1 _1
contratto di affitto agrario registrato a Treviso il 25.072012 al n. 9236 con euro 67,00 –
si rammostri al teste il doc. 1-”;
2. “Vero che nel fondo per cui è causa alla data del 27.11.2000 erano presenti n. 250
piante di pioppo – si rammostrino al teste le foto in allegato 2a, 2b, 2c, 2d”;
3. “Vero che i pioppi di cui al capitolo che precede erano stati colà piantati dal nonno del IG IG prima degli anni 2000 – si rammostrino CP_1 Persona_1
al teste le fato in allegato 2a, 2b, 2c, 2d -”;
4. “vero che le piante di pioppo di cui ai due capitoli che precedono, al momento di sottoscrizione del contratto di affitto per cui è causa, avevano una età di almeno 20 anni
– si rammostrino al teste i docc. 2a, 2b, 2c, 2d -3a, 3b,3c,3d, 3e, 37a, 37b”;
5. “Vero che nell'aprile/maggio 2021 il IG ha tagliato/fatto _1
tagliare i pioppi di cui ai capitoli che precedono dalla ditta Marin Legnami di Summaga
di Portogruaro – si rammostrino al teste i docc. 7-8-9”;
6. “Vero che la ditta dalla ditta Marin Legnami di Summaga di Portogruaro ha corrisposto, per la vendita dei pioppi di cui ai capitoli che precedono, al IG
, la somma di euro 20.500,00=– si rammostri al teste il doc.9-”; _1
7. “Vero che la IGa ha sottoscritto la dichiarazione 29.07.2021 Parte_2
-si rammostri al teste il doc. 8-”;
8. “Vero che la IGa ha restituito i denari di cui al capitolo 5 Parte_2
che precede al IG e che ha inviato la lettera 25.03.2022 all'avv. _1
Giorgio Lovadina di Treviso-si rammostri al teste il doc. 12-”;
9. “Vero che la IGa ed il IG avevano Parte_2 _1
dato mandato all'avv. Roberto Imparato del Foro di Treviso di patrocinarli nella vertenza in ordine al taglio dei pioppi per cui è causa e ciò dopo aver ricevuto la missiva pagina 4 di 27 28.06.2021 dell'avv. Giorgio Lovadina del Foro di Treviso – si rammostrino al teste il docc. 6-7-8-”;
10. “Vero che la IGa non era stata autorizzata dal figlio Parte_2 CP_1
a consentire ad alcuno ed in particolare al IG il taglio dei
[...] _1
pioppi di cui ai capitoli che precedono 2021 -si rammostri al teste il doc. 8-”;
11. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precede capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che la IGa Parte_2
era stata autorizzata dal figlio a consentire ad alcuno ed in
[...] CP_1
particolare al IG il taglio dei pioppi di cui ai capitoli che _1
precedono 2021 -si rammostri al teste il doc. 8-”;
12. “Vero che la IGa , al momento della autorizzazione data al Parte_2
IG , del taglio delle piante di cui è causa, non vedeva e sentiva il _1
IG da almeno cinque anni e non aveva ricevuto da questo alcuna CP_1
autorizzazione a consentire il taglio delle piante per cui è causa”;
13. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che la IGa Parte_2
, al momento della autorizzazione data al IG , del taglio
[...] _1
delle piante di cui è causa, aveva visto e/o sentito il IG il IG negli CP_1
ultimi cinque anni e aveva ricevuto da questo autorizzazione a consentire il taglio delle piante per cui è causa”;
14. “Vero che la IGa non era stata autorizzata dal IG Parte_2
a rappresentalo nelle questioni afferenti il contratto di affitto agrario per CP_1
cui è causa ed alla gestione dei conseguenti affari compreso il ricevimento dei canoni”;
15. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che la IGa _1
pagina 5 di 27 era stata autorizzata dal IG a rappresentalo nelle questioni Parte_2 CP_1
afferenti il contratto di affitto agrario per cui è causa ed alla gestione dei conseguenti affari compreso il ricevimento dei canoni”;
16. “Vero che il IG non aveva chiesto al IG _1 CP_1
prima del taglio delle piante per cui è causa, alcuna autorizzazione al farlo”;
17. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che il IG _1
aveva chiesto al IG prima del taglio delle piante per cui è
[...] CP_1
causa, autorizzazione al farlo e gli era stata concessa”;
18. “Vero che il IG , prima del taglio e vendita dei pioppi per cui _1
è causa, era al corrente dei fatto che tra la IGa ed il IG Parte_2
non vi era stato alcun contatto né verbale, né epistolare quantomeno nei CP_1
cinque anni prima del taglio degli alberi per cui è causa”;
19. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che il IG _1
, prima del taglio e vendita dei pioppi per cui è causa, era al corrente dei fatto che
[...]
tra la IGa ed il IG vi era stato contatto verbale Parte_2 CP_1
e/o epistolare quantomeno nei cinque anni prima del taglio degli alberi per cui è causa”;
20. “Vero che il IG , durante la vigenza del contratto di affitto per _1
cui è causa, non ha mai eseguito alcuna potatura, irrigazione, diserbo, sfalcio,
irrigazione, trattamenti fito sanitari, ecc- - elencazione esemplificativa e non esaustiva -
e comunque nessuna altra attività colturale al pioppeto/fondo per cui è causa”;
21. Al solo fine di evitare il rigetto perché formulato in senso negativo il precedente capitolo si formula in senso positivo e così si deduce: “Vero che il IG _1
, durante la vigenza del contratto di affitto per cui è causa, ha eseguito potatura,
[...]
pagina 6 di 27 irrigazione, diserbo, sfalcio, irrigazione, trattamenti fito sanitari, ecc- - elencazione esemplificativa e non esaustiva - e comunque altra attività colturale al pioppeto/fondo per cui è causa: descriva il teste la stessa”;
22. “vero che dopo il taglio e l'asporto delle piante di pioppo dal fondo per cui è causa sullo stesso residuavano 250 ceppaie e ramaglie – si rammostrino al teste i docc. 5a, 5b,
5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 5n, 5o”;
23. “vero che dopo il taglio e l'asporto dei pioppi dal fondo per cui è causa le condizioni dello stesso erano quelle che si vedono nelle foto che si esibiscono al teste – si rammostrino al teste i docc. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 5n, 5o “;
24. “Vero che la ditta M.P.M. snc di GN NI & AL da PI, ha rimosso 250 ceppaie dal fondo per cui è causa, le ha macinate, ha asportato le ramaglie,
le ha trinciate ed ha arato detto fondo – si rammostrino al teste i docc. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e,
5f, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 5n, 5o, 32”;
25. “Vero che per i lavori di cui sopra la ditta M.P.M. snc di GN NI & AL
da PI ha emesso la fattura n. 107/2022 del 29.11.2022 ed è stata pagata dal IG . CP_1
26. “vero che il terreno per cui è causa è stato affittato in data 10.05.2023 al IG
, quale titolare della omonima azienda agricola con contratto di affitto Parte_3
agrario in deroga – si rammostri al teste il doc. 42-”
Si indicano a testi i IGi:
da RA (TV) su tutti i capitoli dedotti;
Testimone_1
da Quinto di Treviso sui capitoli da 1 a 21; CP_2
da ER CO (TV) sui capitoli da 1 a 21; Controparte_3
CO (TV) sui capitoli da 1 a 21; Controparte_4
pagina 7 di 27 Titolare-legale rappresentante ditta TI Legnami s.r.l., corrente in Via Santa
Elisabetta n. 29, 30026 - Summaga di Portogruaro sui capitoli 2-3-4-5-6;
Titolare-legale rappresentante ditta M.P.M. di GN NI & AL da
PI (PD) Via Molino Nuovo 33, sui capitoli da 22 a 25;
Signor Via Cappella n. 61 ER CO (TV) sul capitolo 26. Parte_3
Chiedesi CTU, in caso di contestazione, sul valore delle piante oggetto di taglio e per cui è causa, sulla pertinenza e necessarietà dei lavori di cui alla fattura n. 107/2022 della ditta M.P.M. snc di GN NI & AL da PI ai fini della possibile utilizzazione del fondo ai fini agricoli, nonché sulla congruità della cifra ivi esposta in relazione ai prezzi di mercato.
Con ogni altra riserva di merito ed istruttoria nei rituali termini di legge/che saranno assegnati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Treviso, CP_1
premettendo:
[...]
- di aver concesso in affitto a , con contratto avente vigenza dal _1
20.07.12 al 10.11.18 dei terreni di sua proprietà ubicati in Quinto di Treviso,
- che l'affittuario aveva poi provveduto nell'aprile/ 2021 al taglio e alla vendita non autorizzati di 250 alberi di pioppo presenti sul terreno in questione, introducendosi in loco dopo che il predetto contratto era scaduto da oltre tre anni,
- che tale attività non gli era consentita dal momento che gli alberi risultavano piantati ben prima della stipula del contratto,
- che a seguito di tale illegittima condotta aveva ricavato l'importo di almeno €
20.500,00, causandogli peraltro un maggior danno di € 22.000,00, dal momento che pagina 8 di 27 doveva altresì tenersi conto dei costi di rimozione delle ceppaie, ammontati ad €
1.500,00,
- che gli era inoltre dovuto il ristoro del danno morale da fatto illecito, da liquidarsi in via equitative in € 3.000,00,
- che la controparte, debitamente compulsata a mezzo di legale, si era dichiarata disposta a versare l'importo di € 20.500,00, allegando dichiarazione della sorella
, madre del ricorrente, la quale confessava: Parte_2
o di avere dato l'autorizzazione al fratello al taglio degli alberi,
o ricevendo poi il prezzo della vendita sul suo conto corrente,
o salvo infine affermare di averlo restituito al fratello,
pur riconoscendo di non aver avuto alcuna autorizzazione/delega da parte del figlio,
che affermava non rivolgerle la parola da oltre cinque anni,
- che ciò nonostante nessun pagamento era seguito,
- che ottenuto quindi decreto ingiuntivo nei confronti delle menzionate controparti e proposta opposizione a cura di queste ultime, la causa era quindi decisa con sentenza che dichiarava l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione
Agraria nonché la nullità del provvedimento monitorio opposto,
- che il risultava altresì debitore dell'ulteriore importo di € 2.700,00 a _1
titolo di canoni scaduti, non avendo mai provveduto nel corso del rapporto al pagamento degli stessi,
ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendo la condanna solidale delle stesse al versamento in suo favore dell'importo di € 22.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex quarto comma art. 1284 cc dal 20.3.22 al saldo effettivo,
nonché quella del solo al versamento dei canoni impagati per € _1
2.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 46 legge n. 203/82 sino pagina 9 di 27 al saldo effettivo
Costituitisi in giudizio, i resistenti eccepivano:
- l'improcedibilità della domanda per nullità e inutilizzabilità del verbale di mancato accordo in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203/1982,
- la inutilizzabilità ex art. 48 del codice deontologico forense della corrispondenza intervenuta tra i difensori,
- l'intervenuta prescrizione del credito relativo ai canoni.
, inoltre, affermandosi estranea tanto al contratto di affitto agrario Parte_2
quanto ai fatti di causa, chiedeva inoltre la propria estromissione dal giudizio
, invece, avanzava domanda riconvenzionale di risarcimento dei _1
danni derivati dall'aver potuto condurre il terreno in questione per soli sei anni, stante l'illegittima deroga alle norme imperative vigenti in materia, affermando doversi ritenere tamquam non esset l'art 3 del contratto, che convenzionalmente riduceva l'ordinaria durata della conduzione del fondo rustico, per l'insufficiente e/o inadeguata assistenza prestata sul punto dalle organizzazioni professionali di categoria.
Procedutosi alla immediata discussione del giudizio, nel corso della quale la difesa del ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal resistente per violazione dell'art. 418 cpc nonché di quella volta ad ottenere l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di , Parte_2
dichiarando di non accettare il contraddittorio al riguardo, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2083/24, pubblicata in data 4.2.25, in forza della quale il Tribunale:
- disattesa l'istanza di estromissione di dal momento che a tanto Parte_2
può provvedersi solo in casi tassativamente previsti e previo consenso espresso o,
quantomeno, non opposizione delle altre parti costituite,
- riscontrata la preesistenza del pioppeto alla stipulazione del contratto di affitto pagina 10 di 27 agrario,
- opinato essere pacifico che gli alberi fossero stati tagliati da , _1
- ritenuto che ciò costituisse un atto illegittimo, dal momento che mediante esso si veniva ad alterare significativamente la consistenza e la destinazione del fondo sicché, anche in costanza di un valido ed efficace rapporto di affitto agrario il conduttore sarebbe stato comunque tenuto al ripristino della piantagione nel rispetto del numero e della qualità delle essenze arboree in precedenza messe a dimora dall'affittante,
- affermata la perfetta validità ed efficacia del patto in deroga di cui all'art. 3 della scrittura del 20.7.12, stante l'espressa menzione nella clausola della norma derogata,
la dichiarazione delle parti di aver ricevuto dalle rispettive associazioni professionali informazioni consulenziali e di indirizzo circa effetti e conseguenze della stipula e la contestuale sottoscrizione dell'atto da parte dei rappresentanti di queste ultime,
e CP_5 Testimone_2
- considerato, quindi, essersi in presenza di un illecito aquiliano,
- dedotto potersi determinare l'ammontare del danno patito dal ricorrente nel valore del prezzo di vendita degli alberi, ammesso dall'affittuario, e nel costo di estirpazione delle ceppaie, documentato dal CP_1
- riconosciuta la concorrente responsabilità di nella causazione Parte_2
del danno, dal momento che la stessa risultava aver contribuito sul piano causale ad agevolare la condotta del danneggiante, autorizzandolo in tal senso senza tuttavia disporre di alcun potere al riguardo, né di un mandato a rappresentare il nella CP_1
gestione dei propri immobili o nei rapporti con i terzi,
- ritenuto che l'affittuario fosse tenuto a versare i canoni scaduti prima del quinquennio anteriore alla diffida attorea dell'11.10.21, rispetto ai quali operava la pagina 11 di 27 prescrizione tempestivamente eccepita dal resistente,
- riscontrata, da ultimo, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo giacché non preceduta dall'istanza di fissazione di nuova udienza di cui al primo comma dell'art. 418 cpc,
ha condannato e , in solido tra loro, al risarcimento della Pt_1 Parte_2
somma di € 22.000,00 del oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali ai CP_1
sensi del primo comma dell'art. 1284c, nonché il solo alla _1
corresponsione dell'ulteriore importo di € 1.350,00 a titolo di canoni scaduti relativamente alle annualità 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 del contratto di affitto di fondo rustico, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 11, ottavo comma, del
D. Lgs. n. 150/2011.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari resistenti formulando cinque motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese nonché l'accoglimento della domanda di accertamento della illegittimità ed inefficacia delle deroghe contrattuali alla durata del contratto di affitto agrario, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc, l'inammissibilità
delle domande riconvenzionali poiché formulate senza aver previamente richiesto in primo grado la fissazione di una nuova udienza ex art. 418 cpc nonché la nullità
dell'avverso mandato per conflitto d'interessi, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla fissazione della discussione e datosi luogo alla stessa nel corso dell'udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura pagina 12 di 27 in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Preliminarmente all'esame di ogni altra questione, ritiene il collegio di dover rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ricordando come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
E sempre in via preliminare va anche rigettata l'eccezione di nullità del mandato difensivo rilasciato dai due appellanti al loro procuratore, formulata nel presupposto pagina 13 di 27 della sussistenza fra i medesimi di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, ma limitandosi peraltro a richiamare il tenore di alcune sentenze di legittimità pronunciatesi sulla questione senza in alcun modo delineare quali sarebbero in concreto, nella fattispecie, gli aspetti del denunciato contrasto di posizioni.
Ciò che, già di per sé, comporterebbe l'infondatezza dell'assunto in quanto espresso in maniera inammissibilmente generica, comunque da rigettare anche nel merito una volta osservato:
- che la linea difensiva mantenuta dai due fratelli è sempre stata improntata a negare qualsiasi profilo di colpevolezza in capo a ciascuno, sotto qualsiasi profilo, senza alcun rimpallo di responsabilità tra l'uno e l'altro,
- che un ipotetico conflitto di interessi tra i due menzionati soggetti non sarebbe comunque né attuale né in qualche modo necessariamente connaturato al rapporto esistente tra di essi, i cui interessi ben risultano, in astratto, insuscettibili di una qualsiasi contrapposizione.
Così come deve essere, da ultimo, respinta l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla controparte dovendosi, in proposito, rilevare:
- quanto a quella relativa ad una rideterminazione della durata del contratto, come la stessa, facendo sostanzialmente riferimento ad una violazione delle norme e degli obblighi di legge a cui era tenuta parte appellata, non configuri in realtà altro che una mera difesa, volta a contestare la fondatezza delle avverse pretese riscontrando la carenza dei loro elementi costitutivi, la quale risulta pertanto ben esaminabile in questa sede al fine di vagliare l'accoglibilità delle pretese avanzate dal ricorrente,
- quanto a quella attinente alla richiesta di risarcimento dei danni derivati dall'aver pagina 14 di 27 potuto condurre il terreno in questione per soli sei anni, come la stessa sia stata già
dichiarata inammissibile in primo grado e non risulti riproposta in appello, esulando quindi dal presente thema decidendum.
3.2 Venendo allora al merito, si nota come, con il primo motivo d'appello, i _1
censurino la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la circostanza che il pioppeto fosse costituito da circa 250 piante e che tali essenze arboree fossero state messe a dimora circa vent'anni prima dal nonno del così come il fatto che CP_1
le stesse fossero tutte presenti anche dopo la scadenza contrattuale, osservando non essere stato loro consentito di provare il contrario mediante l'ammissione dei capitoli di prova all'uopo formulati e rilevando, altresì, non potersi in proposito conferire valenza probatoria alle mere allegazioni di controparte, mentre neppure era stato valutato il fatto che le piante necessitassero comunque di essere tagliate poiché iniziavano a dare segni di cedimento.
Contestano, inoltre, che il taglio fosse illegittimo in quanto eseguito allorquando il contratto era già scaduto e che avesse determinato una significativa alterazione della consistenza e destinazione del fondo, ciò che avrebbe reso necessario il pristino della piantagione anche qualora il rapporto fosse stato ancora in corso, rilevando, in contrario,
che a tanto si era proceduto ad opera dello stesso che aveva messo a dimora _1
i pioppi, con la finalità di tutelare anche l'interesse del da una successiva CP_1
imminente perdita dovuta al rischio di deterioramento e caduta degli stessi.
Pure dovendosi considerare che a cagione della minima durata del contratto l'affittuario non era in grado di ricavare alcun beneficio dalla conduzione del terreno
La doglianza è infondata.
pagina 15 di 27 Esaminando per ordine i vari profili di doglianza deve, innanzi tutto, notarsi come non sia in alcun modo dubbio il fatto che sul terreno in oggetto fossero presenti 250 pioppi e che gli stessi ancora sussistessero al momento della conclusione del contratto, giacché
tali circostanze sono state:
- direttamente confessate da , mediante la sottoscrizione della Parte_2
dichiarazione datata 29.7.21, in cui si dava appunto atto “di aver autorizzato il
fratello a procedere al taglio delle piante di pioppo esistenti all'interno dei Pt_1
mapp. 321 e 322 fg. 16 CT del Comune di Treviso”,
- altresì ammesse da parte di per interposta persona del proprio _1
legale, avv. Berto Imparato, il quale, nella mail inviata in pari data a riscontro della richiesta risarcitoria formulata il precedente 28.6.21 dal legale dell'odierno appellato, faceva presente di aver parlato con il medesimo e con la sorella,
precisando che gli stessi gli avevano riferito i fatti come esposti nella dichiarazione.
Mentre la circostanza che le piante risultassero presenti in loco ben prima della stipula del contratto d'affitto agrario, risalente al 2012, risulta dimostrato dalle immagini aeree dell'area in questione – tratte da Google Earth e prodotte dal ricorrente sub doc. 2) a, b,
c, d – le quali risultano acquisite, siccome risultante dalle stampigliature debitamente apposte dal sistema sul margine basso di tali fotografie, rispettivamente in data
27.11.00, 18.4.03, 8.04 e 12.5.12, essendo notorio che tale mappatura venga periodicamente rifatta a distanza di pochi anni al fine di mantenere l'applicazione il più
possibile aggiornata all'attualità.
È, invece, del tutto irrilevante che le piante presentassero o meno segnali di cedimento,
dal momento che, in ogni caso, la scelta di tagliare le stesse non poteva che competere pagina 16 di 27 al proprietario del terreno e non certo ad un soggetto estraneo, il quale al momento del fatto nemmeno vantava più la qualifica di affittuario, come meglio si vedrà più oltre,
esaminando il secondo motivo di doglianza. Che poi, se anche si volesse ritenere l'abbattimento tacitamente autorizzato dal questo non ancora avrebbe CP_1
autorizzato i resistenti ad appropriarsi del prezzo di vendita del legname, che avrebbe dovuto essere corrisposto al legittimo proprietario di esso.
A fronte delle quali circostanze non sussisteva allora alcuna necessità di dare ingresso alle prove testimoniali capitolate dagli odierni appellanti, risultando la situazione già
ampiamente chiarita sia in forza delle dichiarazioni confessorie rese da parte degli stessi resistenti sia in ragione del contenuto della documentazione dimessa dal ricorrente.
3.3 Con la seconda ragione di gravame gli appellanti si dolgono del fatto che il
Tribunale abbia erroneamente ritenuto legittima la clausola relativa alla minima durata del rapporto, senza tenere conto:
- del fatto che le informazioni ricevute a cura delle rispettive organizzazioni sindacali avessero riguardato solo alcuni aspetti fiscali e previdenziali e non invece ragguagli in merito agli effetti derivanti dalla deroga alla durata contrattuale rispetto al periodo di vigenza previsto dalla normativa primaria, conseguendone allora l'automatica conversione del rapporto in un normale contratto agrario, soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 203/1982,
- della circostanza che il avesse di fatto tollerato il taglio delle piante, tanto da CP_1
aver inizialmente richiesto solo il versamento del corrispettivo ricavato dalla loro vendita.
Il motivo è infondato.
pagina 17 di 27 Quanto al primo profilo vale, innanzi tutto, osservare come già in apertura del contratto d'affitto entrambe le parti diano atto di essere state assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali e, precisamente:
- il da parte di , delegato dalla Confederazione Italiana CP_1 CP_5
Agricoltori di Treviso,
- il da parte di delegato dall' _1 Testimone_2 [...]
, Parte_4
i quali sottoscrivevano l'atto unitamente alle parti contraenti, le quali, all'art. 7, davano atto “di essere state informate dalle rispettive Associazioni Professionali alle quali
aderiscono, e che qui sottoscrivono, degli effetti fiscali e previdenziali del presente atto
e delle norme in vigore della Legge di orientamento”.
Circostanza, questa, del tutto dirimente in proposito poiché:
- da un lato, chiarisce come l'attività di assistenza non si sia limitata a riguardare gli effetti fiscali e previdenziali ma abbia, in realtà, avuto correttamente ad oggetto anche la ricognizione della normativa vigente in materia e, quindi, necessariamente tenendo allora conto della questione relativa alla durata del contratto, che comunque risultava ben evidenziata, e quindi ben nota alle parti, dal momento che nell'ambito dell'art. 3 la stessa veniva determinata in sei anni, precisandosi che ciò avveniva “in
deroga all'art. 1 della L. 203/82”,
- d'altro lato,
o se è vero che secondo la Suprema Corte, in tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45
della predetta legge, perché si abbia assistenza dell'associazione pagina 18 di 27 professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività
effettiva di consulenza e d'indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile (Cass.
4.6.08 n. 14759),
o è altrettanto innegabile che, sempre secondo i giudici di legittimità, a tal fine risulta probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale (Cass. 27.7.18 n. 19906),
nella fattispecie presente, la cui efficacia probatoria, d'altro canto, in difetto della proposizione di una apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la mera deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti (Cass. 15.6.23 n. 17195).
Quanto, invece, al secondo dei dedotti profili, lo stesso manifesta la sua palesa inconsistenza non appena si rifletta sulla circostanza che il come chiaramente CP_1
evidenziato nel mandato rilasciato al proprio legale e come pure riportato nella intimazione risarcitoria datata 28.6.21, risulta risiedere in Svizzera, ciò che gli preclude un qualsiasi continuativo controllo del terreno affittato.
D'altro canto, quand'anche il medesimo avesse abitato nei pressi dell'area oggetto di controversia, ciò ancora non varrebbe a consentire di potersi desumere l'esistenza di un comportamento tollerante dal solo fatto che egli non si fosse immediatamente opposto all'abbattimento delle piante, dovendosi considerare:
- che il proprietario non è tenuto a verificare costantemente lo stato dei propri terreni,
pagina 19 di 27 sicché ben può capitare che passino alcune settimane durante le quali il medesimo non si presenti in loco,
- che il taglio dei pioppi non deve aver richiesto tempi particolarmente lunghi,
potendosi presumere che con macchinari specializzati bastino due o tre giorni di lavoro continuativo con due o tre operatori, che possono salire sino ad una settimana qualora si utilizzino viceversa motoseghe e attrezzatura manuale, oltre un paio di giorni per il trasporto altrove (verifica con gli esperti).
E ciò senza contare, comunque:
- da un lato, che l'esistenza del comportamento tollerante deve essere provata dalla parte che l'invoca, la quale, nella fattispecie, nulla ha dimostrato,
- d'altro lato, che in materia non è nemmeno configurabile un'esimente oggettiva di tale tipo, tale da far venire meno l'illiceità del comportamento, dovendosi al contrario dimostrare l'esistenza di una vera e propria autorizzazione da parte del proprietario sia, dapprima, ad abbattere le piante sia, in seguito, a trattenere il corrispettivo lucrato dalla vendita a terzi del legname.
Dovendosi ritenere, in analogia a quanto statuito in relazione ad un rapporto locativo, al quale l'affitto molto si avvicina, che la semplice inerzia nel non far immediatamente valere un proprio diritto che trovi fonte nel rapporto concluso con l'altro contraente non possa di per sé sola essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una altrui condotta posta in essere in violazione di una delle obbligazioni contrattuali (Cass. 26.11.19 n. 30730 e 18.3.03 n. 3964).
Il tutto, poi, senza considerare che, nel caso in esame, nemmeno risulta possibile disquisire di una qualsiasi volontà delle parti interessate di dare corso ad una modifica pagina 20 di 27 dei termini del contratto d'affitto, dal momento che questo, all'epoca dei fatti, era già
scaduto da tempo, sicché l'atto posto in essere dai resistenti viene a configurare un vero e proprio illecito aquiliano.
3.4 Con il terzo motivo di doglianza viene poi contestato che la pronuncia di primo grado abbia quantificato i danni tenendo conto del contenuto della missiva del 29.7.21 a firma dell'avv. Imparato e della dichiarazione ad essa allegata, trattandosi di documenti inutilizzabili ai sensi dell'art. 48 del Codice Deontologico e potendosi, al più, utilizzare gli stessi in danno della sola che aveva espressamente Parte_2
riconosciuto il debito. Si osserva, inoltre, non esservi alcuna prova che la fattura di €
1.500,00 si riferisca alle attività di rimozione di ceppaie e di aratura indicate dal CP_1
La censura è infondata.
Quanto al primo aspetto della censura, vale invero sottolineare come l'art. 48 del Codice
Deontologico preveda che “L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali
o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi
qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative
risposte. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la
stessa: a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l'adempimento
delle prestazioni richieste.”
Ciò posto, non possono che condividersi le valutazioni già espresse in proposito dal
Tribunale, il quale, alla luce del contenuto della mail in questione, aveva ritenuto non trattarsi di corrispondenza riservata, mancando la formulazione di una qualsiasi proposta transattiva ed essendosi, al contrario, in presenza di un vero e proprio riconoscimento della sostanziale fondatezza della pretesa avversaria, accompagnato pagina 21 di 27 dalla manifestazione della disponibilità a versare l'importo corrispondente al valore delle piante abbattute.
Che poi, quand'anche si volesse manifestare in proposito un diverso avviso, resterebbe comunque insuperabile la circostanza che la violazione del menzionato dovere, pur assoggettando il legale ad una responsabilità di carattere disciplinare, non comporta in alcun modo una inutilizzabilità dell'atto in ambito procedurale, non essendo tale sanzione menzionata nel predetto art. 48 del Codice Deontologico e non risultando nemmeno ricavabile dall'esame delle norme del codice di rito o di altre leggi.
Quanto, invece, al secondo aspetto di censura, oltre a rilevarsi la natura tardiva della contestazione, giacché sollevata per la prima volta in sede di gravame, deve anche riscontrarsene l'infondatezza nel merito, essendo evidente che al taglio delle alberature debba anche conseguire l'estirpazione delle ceppaie ed una prima aratura del terreno, al fine di renderlo idoneo alla successiva piantumazione di nuove essenze arboree.
Sicché in ogni caso spetterebbe al proprietario del terreno il risarcimento di tale voce di danno, la quale, nella fattispecie, risulta positivamente dimostrata dalla produzione del documento in questione.
3.5 Con la quarta ragione di contestazione gli appellanti impugnano, invece, la statuizione del Tribunale che li ha visti condannati solidalmente al risarcimento del danno patrimoniale, affermando l'inesistenza in proposito di una responsabilità
aquiliana e comunque il difetto di legittimazione processuale di , e Parte_2
censurando la decisione impugnata poiché assunta senza considerare:
- che lo stesso aveva fornito un apporto causale al verificarsi dell'evento in CP_1
forza del suo comportamento tollerante, determinato dall'omesso controllo dei pagina 22 di 27 propri terreni nel lasso temporale in cui si erano svolte le operazioni di taglio dei pioppi,
- che, al momento dei fatti, versava in uno stato di legittimo _1
affidamento, non potendo essere consapevole della carenza di poteri gestori o rappresentativi in capo alla sorella,
- che, d'altro canto, se il medesimo avesse avuto consapevolezza, in virtù di un contratto di affitto ormai cessato, di non poter svolgere alcuna attività sul terreno, la sua responsabilità avrebbe allora dovuto escludere ogni apporto partecipativo o agevolativo imputabile a . Parte_2
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va ribadito, come già chiarito nel paragrafo 3.3, che nel caso in esame si è in presenza di un vero e proprio illecito di natura extracontrattuale dal momento che alla data di commissione dei fatti ogni rapporto fra le parti era già cessato da tre anni e l'attività posta in essere dai si caratterizza allora per la lesione _1
del generale principio espresso nel brocardo del neminem laedere.
Sotto un secondo profilo, deve riscontrarsi l'assoluta ultroneità di qualsiasi riferimento ad un comportamento tollerante prestato dal ricorrente, essendo stata ben chiarita,
sempre nel medesimo paragrafo appena sopra menzionato, sia l'inesistenza di una qualsiasi condotta di tal genere sia, comunque, l'irrilevanza giuridica di essa.
Sotto un terzo profilo va, invece, notato come in nessun caso il possa _1
affermare di essersi trovato in una situazione di legittimo affidamento dal momento che,
ben sapendo chi fosse il proprietario del terreno, non sussistevano ragioni di sorta per rivolgersi alla sorella, anziché al nipote, al fine di ottenere l'autorizzazione pagina 23 di 27 all'abbattimento dei pioppi ovvero per dare corso alla relativa richiesta, laddove proveniente dalla medesima, e tanto più in assenza di un qualsiasi elemento di fatto tale da rendere ipotizzabile che questa fosse stata delegata dal figlio a gestire i suoi affari.
Sicché non rileva la consapevolezza o meno, da parte di , della carenza di poteri Pt_1
rappresentativi in capo alla sorella, dovendosi stigmatizzare il fatto che, proprio pur non avendo alcuna contezza della sussistenza di tali poteri, ciò nonostante si sia rivolto a lei o comunque ne abbia seguito le indicazioni, pur ben sapendo che non era l'effettiva titolare del terreno.
Sotto un quarto ed ultimo profilo, infine, deve rilevarsi come, in qualsiasi modo si intenda ricostruire la situazione psicologica dell'affittuario all'epoca del verificarsi dei fatti, ciò non comporti comunque un venir meno della estuale corresponsabilità della sorella poiché è ella stessa ad aver riconosciuto per iscritto, con la Parte_2
dichiarazione datata 29.7.21, di aver preso l'iniziativa dell'abbattimento dei pioppi,
autorizzando il fratello a procedere in proposito, nella convinzione che le piante fossero ormai pervenute a maturità raggiungendo il loro valore economico massimo ed anche poiché preoccupata di una loro possibile caduta.
Il che ben dimostra come il fatto illecito si sia verificato grazie al concorso di due condotte concomitanti, l'una volta a sollecitare il taglio dei pioppi e l'altra concretatasi nella realizzazione da parte di di quanto ideato dalla sorella, con successiva Pt_1
sottrazione al titolare del fondo anche del prezzo del legname ricavato dall'abbattimento, compiuto ancora una volta in maniera concorde facendo dapprima transitare le somme così ottenute dal conto del fratello a quello di ed Parte_2
omettendo, quindi, di riversarlo a colui al quale spettava.
pagina 24 di 27 3.6 Con il quinto motivo di contestazione gli appellanti si dolgono, infine, della circostanza che le spese di lite siano state poste a loro carico sebbene le domande svolte dal fossero state parzialmente rigettate a seguito dell'accoglimento della CP_1
eccezione di prescrizione dei canoni scaduti.
Anche tale censura è infondata.
Come ben noto, infatti, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza – configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass.
Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
Sicché nella fattispecie ben si è proceduto a porre a carico dei resistenti l'aggravio delle spese di lite, correttamente liquidate sulla base dello scaglione di valore compreso fra €
5.200,00 ed € 26.000,01 tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore degli attori, che comunque differiva solo in minima parte, per un totale di € 1.350,00, da quella originariamente richiesta.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 25 di 27 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € ,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
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P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, Sezione Agraria, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso,
Sezione Agraria, n. 2083/24, pubblicata in data 4.2.25;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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