Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2024, proposto dal signor RL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Bcc Financing s.p.a., non costituita in giudizio;
la Regione LI ZI UL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 973 del 2 luglio 2024 della BCC Financing s.p.a., recante l’archiviazione della domanda di contributo ex art. 18 della l.r. n. 1/2016 presentata dal ricorrente il 22 ottobre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 7 ottobre 2024 e depositato il successivo giorno 22 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la BCC Financing s.p.a., in attuazione della delega contenuta nella convenzione stipulata con la Regione, ha archiviato la sua domanda del 22 ottobre 2021 per il riconoscimento di un contributo per l’edilizia agevolata di € 17.500,00 ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 1/2016, finalizzato all'acquisito e al recupero di un immobile sito in Udine alla via del Bon n. 344.
L’archiviazione è stata disposta sul rilievo che l’intervento è stato previsto su un immobile di lusso (per i quali è escluso il finanziamento ex art. 3, comma 2, lett. a) del d.P.Reg. n. 144/2016, Regolamento di esecuzione della l.r. cit.), perché la valutazione della superficie utile complessiva dell'alloggio in questione, considerando la superficie dei due vani soffitta (in quanto vani di potenziale ed astratta utilizzabilità), supera i 240 metri quadri, come individuati ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 1072/1969.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Con unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto, sulla base di una perizia di parte e di fotografie dei locali, che la potenziale ed astratta utilizzabilità della soffitta è certamente insussistente, con la conseguenza che la relativa superficie non andava considerata, ai fini del contributo in esame, ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 1072/1969.
6. Occorre premettere che, come già ritenuto da questo T.A.R., ai fini dell’accesso al contributo della l. r. n. 1/2016, la nozione di “ superficie utile complessiva ” di cui all’art. 6 del d.m. n. 1072/1969 è omogenea a quella elaborata in materia tributaria, “ atteso che, controvertendosi in materia di contribuzione pubblica, possono serenamente applicarsi i medesimi restrittivi canoni interpretativi vigenti nella non distante o disomogenea materia fiscale e tributaria ” (T.A.R. F.V.G., n. 49/2025).
In punto di diritto, allora, si deve ribadire non solo che le esclusioni dal computo della “ superficie utile complessiva ” stabilite dall’art. 6 del d.m. cit. (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina) sono tassative (impedendo l’inclusione di altri elementi architettonici), ma anche che le relative nozioni vanno interpretate – non già e non solo in base al criterio nominalistico (il nomen iuris variamente attribuito al locale), ma anche e soprattutto - alla luce del criterio della loro concreta ”utilizzabilità” .
Infatti, “ al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, la superficie del medesimo è determinante, atteso che anche l'ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendere invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di "casa di lusso", allorquando in concreto esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica ” (Cass. civ., n. 9529/2015).
“ Costituendo parametro idoneo l’utilizzabilità degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva (Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016). […] In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012) ” (Cass. civ., n. 19186/2019).
È stato pure aggiunto che “ la possibilità di conseguire una facile abitabilità, mediante, per esempio, un semplice adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di ritenere "utile" la superficie abitativa; e, il tener conto di questa marcata potenzialità abitativa, si ripete, meglio consente di individuare ciò che è di "lusso" o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto, una tale disponibilità di superficie valorizza ” (Cass. civ., n. 25674/2013).
7. Ciò posto (e, invero, incontestato) in punto di diritto, quel che il ricorrente contesta è in realtà l’accertamento e la valutazione dell’Amministrazione - in punto di fatto - circa l’” utilizzabilità ” (nel senso sopra riferito) dei due vani soffitta.
Secondo l’Amministrazione, i vani “soffitta” in questione hanno potenziale ed astratta utilizzabilità alla luce dei parametri oggettivi e tendenzialmente stabili esistenti e rilevati, come l’areazione, la presenza di finestre e il collegamento al resto dell’abitazione mediante scale interne.
Secondo il ricorrente, invece, i due vani “soffitta” sarebbero in realtà privi di tale potenziale utilizzabilità sul rilievo dell’inidoneità di fatto e (soprattutto) di diritto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana. Ciò in considerazione del fatto che: a) le scale per accedervi sono carenti dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle disposizioni di riferimento (l. n. 13/1989 e d.m. n. 145/1989); b) le finestre ivi presenti e contornanti tutto il locale soffitta non sarebbero a norma (in particolare con riguardo alla loro idoneità ad impedire le cadute verso l’esterno).
8. Il Collegio ritiene che l’accertamento compiuto dall’Amministrazione circa l’”utilizzabilità” dei locali “soffitta” resista alle censure del ricorrente e si manifesti del tutto ragionevole e coerente con le evidenze di fatto.
Non assume infatti alcun rilievo la circostanza che le scale non siano “a norma”, giacché quel che è determinante sotto questo profilo - ai fini dell’utilizzabilità - è comunque l’esistenza di un accesso dall'interno dell'abitazione e la non difficile raggiungibilità dei locali dal resto dell’immobile, elementi questi che risultano evidenti anche dal semplice esame delle fotografie allegate alla perizia di parte ricorrente.
D’altra parte, con il recupero dell’immobile (finalità d’interesse pubblico perseguita proprio dal contributo anelato dal ricorrente) anche la criticità dell’”inidoneità normativa” delle scale ben potrebbe essere agevolmente superata attraverso semplici accorgimenti edilizi di adeguamento alle prescrizioni normative di settore.
Nemmeno è determinante in senso opposto a quanto ritenuto dall’Amministrazione il rilievo di parte ricorrente che le finestre, per collocazione e dimensioni, non garantirebbero di evitare le cadute. Ciò perché, anche qui con semplici accorgimenti (ad esempio, l’istallazione di apposite balaustre), è possibile conseguire facilmente l’utilizzabilità dei locali “soffitta”, che – anche per le loro caratteristiche oggettive delle altezze e dell’areazione e luminosità – appaiono prima facie recuperabili all’uso abitativo.
L’ulteriore rilievo di parte ricorrente che i locali “soffitta” non sono stati concretamente e allo stato utilizzati e nemmeno rientrano nell’attività di recupero/ristrutturazione dell’immobile non consente di ritenere i detti locali esclusi dalla potenziale e astratta “utilizzabilità” della relativa metratura, rilevante ai fini dell’ammissibilità del contributo in esame.
D’altra parte, ritenere che debbano entrare nel computo della superficie utile complessiva solo le parti già “a norma” dell’immobile da recuperare o in concreto già utilizzate significherebbe, nell’ambito applicativo che qui rileva (contribuzione pubblica per l’acquisto e il recupero di immobili), di fatto disapplicare la previsione dell’art. 6 del d.m. n. 1072/1969, a cui invece la legge regionale di settore rinvia espressamente.
La notazione difensiva attorea, rimarcata all’odierna discussione orale, che il concetto di “lusso” deve essere riportato al dato lessicale (di “raffinatezza” o “esorbitanza” dall'ambito delle ordinarie comodità o soddisfazioni) si scontra con la natura normativa della relativa nozione giuridicamente rilevante, ricondotta anche – senza particolari equivoci interpretativi – all’elemento centrale della dimensione della superficie “utilizzabile” (mq. 240).
9. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente e in favore della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL Modica de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | RL Modica de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO