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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 864 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Intiso
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Scippa e Tiziana Scippa
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 15/02/2021 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
01.03.2003 in Foggia, precisando che dall'unione erano nati i figli e Per_1 Persona_2
(rispettivamente in data 06.10.2003, 15.03.2006, 18.04.2012) e deducendo, a Persona_3 fondamento della domanda, che la crisi matrimoniale si era prodotta esclusivamente a causa del comportamento della marito che aveva assunto comportamenti vessatori e persecutori;
ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione degli stessi presso la madre, a cui assegnare anche la casa coniugale, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1 contestando la domanda di addebito mossa nei suoi confronti e deducendo che la crisi matrimoniale doveva addebitarsi al moglie che aveva violato il dovere di fedeltà coniugale;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 09.09.2021, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 414/2022 pubblicata in data 14.02.2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione del thema decidendum, assegnando i termini istruttori.
Dopo alcuni rinvii della causa per tentare la definizione bonaria della presente controversia, all'udienza del 14.03.2025 le parti hanno dichiarato di voler definire il giudizio alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025.
Il G.I., dunque, preso atto di ciò, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., il quale ha rassegnato le proprie conclusioni.
*******
2 Ebbene, emessa la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, la ricorrente e il resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025.
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e idonee a tutelare gli interessi della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione del giudizio, devono intendersi rinunciate le domande di addebito proposte dalle parti (peraltro, anche espressamente rinunciate dalle stesse) e, pertanto, nessuna statuizione va adottata sul punto.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 864 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Intiso
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Scippa e Tiziana Scippa
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 15/02/2021 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
01.03.2003 in Foggia, precisando che dall'unione erano nati i figli e Per_1 Persona_2
(rispettivamente in data 06.10.2003, 15.03.2006, 18.04.2012) e deducendo, a Persona_3 fondamento della domanda, che la crisi matrimoniale si era prodotta esclusivamente a causa del comportamento della marito che aveva assunto comportamenti vessatori e persecutori;
ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione degli stessi presso la madre, a cui assegnare anche la casa coniugale, nonché la regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1 contestando la domanda di addebito mossa nei suoi confronti e deducendo che la crisi matrimoniale doveva addebitarsi al moglie che aveva violato il dovere di fedeltà coniugale;
ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso il padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale, nonché di regolare i rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 09.09.2021, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 414/2022 pubblicata in data 14.02.2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione del thema decidendum, assegnando i termini istruttori.
Dopo alcuni rinvii della causa per tentare la definizione bonaria della presente controversia, all'udienza del 14.03.2025 le parti hanno dichiarato di voler definire il giudizio alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025.
Il G.I., dunque, preso atto di ciò, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., il quale ha rassegnato le proprie conclusioni.
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2 Ebbene, emessa la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, la ricorrente e il resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti alle condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025.
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e idonee a tutelare gli interessi della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla definizione del giudizio, devono intendersi rinunciate le domande di addebito proposte dalle parti (peraltro, anche espressamente rinunciate dalle stesse) e, pertanto, nessuna statuizione va adottata sul punto.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti in data 12.03.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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