Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5575/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5575/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gabriella Bonazza
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Martina Gaiardo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Telve (TN) in data 9 ottobre 2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Telve, Parte II, Serie A, N. 3, Anno 2010,
1
Per_
in data 12 settembre 2013, e in data 6 aprile 2018. Per_3
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora a Trento presso Covet s.c.a.r.l. Pt_2
in qualità di tecnico dei depuratori con retribuzione annua di circa € 42.000,00 (v. doc. 6 allegato al ricorso), mentre la sig.ra ha dovuto rinunciare al lavoro Parte_1
dopo la nascita del figlio per dedicarsi alla cura del bambino, costretto in Per_1
sedia a rotelle in quanto affetto dalla sindrome ipossico-ischemica cerebrale in seguito ad una malpractice medica prima e dopo il parto. Le parti hanno rappresentato che le esigenze ed il patrimonio di - risarcito dalla struttura Per_1 ospedaliera con la somma di € 865.000,00 - sono gestite in aderenza alle indicazioni del Giudice Tutelare del Tribunale di Trento (v. doc. 4 allegato al ricorso) con autorizzazione specifica per i genitori ad attingere ad una somma mensile di €
3.000,00 per le esigenze familiari.
I coniugi hanno dato atto che la casa familiare - sita a Calceranica al Lago (TN) in via Bosentino n. 4/1 - è di proprietà del sig. , il quale è onerato del Pt_2 pagamento del mutuo relativo all'immobile (v. docc. 7 e 8 allegati al ricorso); il ricorrente, in accordo con la moglie, si è trasferito dal mese di agosto del 2024 in altro appartamento condotto in locazione al canone mensile di € 500,00 (v. doc. 9 allegato al ricorso).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa familiare rimarrà assegnata alla signora che vi abiterà Parte_1
unitamente ai figli;
il signor si è già trasferito in diversa abitazione Pt_2
condotta in locazione nel medesimo comune ove ha già trasferito la propria residenza;
2 3. disporre l'affido condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori con collocazione e residenza degli stessi, anche anagrafica, presso la madre nella casa familiare ovvero dovunque ella intenda eventualmente trasferirsi in futuro;
4. la signora attualmente non svolge attività lavorativa, sebbene sia in Parte_1 cerca di un'occupazione che le permetta di continuare ad occuparsi dei figli ed in particolare dell'assistenza al figlio;
Per_1
5. quanto al mantenimento ordinario dei figli, si conviene quanto segue: il signor verserà alla signora come contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 ordinario dei figli, la somma complessiva mensile pari € 1.000,00, (e quindi €
333,33 per ciascun figlio) da corrispondere sul conto corrente della stessa, entro il giorno 5 di ciascun mese, fino all'indipendenza economica dei medesimi, a partire dal mese di luglio 2024. Detta somma sarà assoggettata ad adeguamento annuale al costo della vita secondo gli indici ISTAT di anno in anno (prima rivalutazione dicembre 2025).
6. Le parti concordano che ogni emolumento pubblico a sostegno del nucleo, compreso assegno universale, assegno unico, assegno di cura, invalidità e quant'altro di spettanza verranno trattenuti integralmente dalla madre, in quanto collocataria dei figli;
Al momento la signora non sta percependo l'assegno unico provinciale, le parti quindi concordano che, qualora in seguito alla separazione, in ragione degli aggiornamenti degli indici ISEE o ICEF ella tornerà a percepirlo, il contributo al mantenimento versato dal padre verrà proporzionalmente ridotto fino ad un importo minimo di euro 600,00 (200,00 euro a figlio) mensili, che dovrà comunque essere riconosciuto.
Laddove gli assegni pubblici non venissero percepiti a fronte di un successivo miglioramento della situazione personale della madre diverso da quello legato all'attività lavorativa della medesima (risarcimenti, beni e risparmi personali) le parti si riservano di rinegoziare le condizioni economiche relative al mantenimento.
7. i genitori concordano che la somma mensile a disposizione della famiglia autorizzata dal Giudice Tutelare verrà versata, come già accade, sul conto corrente cointestato e verrà utilizzata per far fronte ad ogni esigenza di , per le spese Per_1
ordinarie e straordinarie dei tre figli minori, per le vacanze della famiglia (sia della
3 madre, che del padre) e per le spese di manutenzione, assicurazione ed utilizzo del
Furgone dedicato alle speciali esigenze di;
i genitori si riservano, quanto ad Per_1
altri utilizzi, di condividere di volta in volta ogni scelta.
Per spese straordinarie si dovranno intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle scolastiche (comprese le spese per la mensa, il trasporto, per iscrizione e frequenza, acquisto di libri e materiale/corredo scolastico di inizio anno, viaggi di studio e di istruzione, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative), extrascolastiche - quali corsi formativi, partecipazione a colonie anche diurne in estate per eventuali possibili esigenze di organizzazione dei genitori impegnati sul lavoro e al di fuori dei periodi di vacanza spettanti a ciascuno di essi, attività artistiche, corsi di informatica, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Il tutto utilizzando ogni agevolazione possibile, buoni di servizio e/o altro.
Per quanto qui non previsto relativamente alla determinazione e corresponsione delle spese ordinarie e straordinarie si farà riferimento al Protocollo CNF.
Le summenzionate spese dovranno essere preventivamente concordate se di importo superiore ad € 100,00 (anche se frazionato), tranne quelle mediche necessarie e/o urgenti e quelle scolastiche obbligatorie. I genitori si impegnano ad una comunicazione chiara e rispettosa (anche via sms/whatsapp), con il corretto confronto sull'opportunità e la sostenibilità delle spese stesse, nonché sui relativi preventivi.
Concordano che il genitore al quale venga comunicata una richiesta di autorizzazione ad una spesa straordinaria via mail o whatsapp avrà l'onere di comunicare la propria opposizione entro 5 giorni dalla richiesta e che, in mancanza di riscontro, la spesa si riterrà autorizzata.
8. salvo diverso accordo, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì (con ritiro dalle ore 16.30 alle ore 17.30), alla domenica sera (riconsegna dalle 20.00 alle 21.00), oltre al mercoledì (con ritiro dalle 16.30 alle 17.30) fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o dalla madre in periodo di vacanza, entro le 8.00.
4 La settimana in cui i minori non saranno con il padre nel week end staranno con lui anche il giovedì (ritiro dalle ore 16.30 alle 17.30) riportandoli a scuola il venerdì mattina o riconsegnandoli alla madre in periodo di vacanza, entro le 8.00.
Laddove vi sia accordo tra i genitori, vi potranno essere dei momenti di visita esclusivi per ciascuno dei tre figli.
Il padre condividerà con largo anticipo, con la madre i propri turni di reperibilità impegnandosi fin d'ora, a fissare i medesimi, se possibile, nei giorni in cui non sarà con i minori. Nell'ipotesi in cui dovesse essere reperibile nei giorni in cui i minori dovrebbero trattenersi da lui, i genitori concordano che i minori rimarranno con la madre ed il padre recupererà le giornate in un week end da concordarsi;
nei giorni infrasettimanali di reperibilità, i minori non pernotteranno dal padre che li riporterà a casa per le 20.30-21.00. A fronte di ciò, in caso di necessità della madre, il padre si impegna ad essere disponibile a pernottamenti aggiuntivi, da concordarsi di volta in volta.
Le parti, in ogni caso, concordano fin d'ora che potranno accordarsi diversamente a seconda dei rispettivi impegni e di quelli dei figli.
I coniugi sono d'accordo di comunicarsi reciprocamente ogni questione relativa ai figli che esuli dall'ordinario e da quelle che sono le abitudini dei minori, nei momenti in cui i figli sono con uno o con l'altro genitore.
I genitori concordano di prevedere chiamate o video chiamate quotidiane con i figli, possibilmente in orario serale e si impegnano ad agevolare reciprocamente detti contatti.
Per quanto concerne i periodi festivi, saranno suddivisi equamente ed in modo alternato, per cui i figli staranno per metà del tempo con ciascun genitore, con alternanza anche delle giornate festive (vigilia, Natale, Santa Lucia, Capodanno,
Epifania, Pasquetta, ecc.) fatta eccezione per Natale e Pasqua in cui le giornate verranno suddivise tra i due genitori, per cui ad es. un anno i bambini trascorreranno vigilia e Natale con un genitore, per poi raggiungere l'altro genitore con cui trascorreranno la serata di Natale e la giornata di Santo Stefano. L'anno dopo si farà viceversa. In particolare per il corrente anno, dal 23/12 al 29/12, compresi vigilia e Natale (2024) staranno con il padre, la serata di Natale, S.
Stefano fino a sera e dal 31 sera al 05/01 staranno con la madre. Il giorno del
5 compleanno dei genitori, i figli resteranno tendenzialmente con il genitore del caso, mentre nel compleanno dei bambini entrambi i genitori avranno diritto di vederli durante la giornata, partecipando alla festa o quant'altro, salvo accordi diversi.
Si dovrà tenere comunque sempre primariamente conto delle esigenze dei bambini.
Durante i periodi di vacanza estiva il padre trascorrerà tre settimane, non consecutive, con i figli, portandoli anche in vacanza, e ugualmente farà la madre, con le precisazioni che seguono: una settimana ciascuno dei genitori rimarrà con tutti e tre i figli;
una settimana il padre rimarrà con le figlie mentre la madre con
, e viceversa per la terza settimana, in cui sarà la madre a stare con le due Per_1
figlie ed il padre con . Per_1
Tali periodi dovranno essere comunicati entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
9. Entrambi i genitori riconoscono reciprocamente l'importanza per i figli di mantenere i rapporti con i componenti dei rispettivi rami parentali (nonni, zii ecc.)
e si impegnano a rispettare e garantire le più frequenti occasioni di incontro;
10.I genitori si impegnano a confrontarsi costantemente sulle scelte e sulle regole educative che riguardano i figli, sia specifiche che di carattere generale, convenendo di ricercare sempre proposte e soluzioni condivise, prima di sottoporle ai minori ed a comunicarsi tempestivamente via whatsapp tutte le informazioni riguardanti la salute, la scuola, la documentazione, le certificazioni o le date degli appuntamenti e ogni altra cosa che possa riguardare i comuni figli;
11.I genitori, infine, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
12.Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
13.Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano salvo specificare espressamente che, laddove la signora trovasse
6 un'occupazione perfezioneranno ed adegueranno alle eventuali nuove esigenze e disponibilità il protocollo di accudimento dei figli ora concordato.
14.Le spese legali si intendono interamente compensate tra le parti con sottoscrizione del presente accordo anche da parte dei rispettivi legali e rinunzia espressa alla solidarietà ex art. 13 L.P, tenendo conto che la signora è Parte_1
stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Trento del
11/11/2024 n. 650/2024”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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