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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1493 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Pompilio Lo Conte e Achille Cocco ed elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino (AV), via
S. Antonio, 114, presso lo studio del primo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvia Zecchini,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 come in atti dall'avv. Diana Santucci, presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale – Isola
G1, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2024 il ricorrente, riassumendo un giudizio originariamente instaurato presso il Tribunale di Avellino e concluso con ordinanza di incompetenza territoriale, ha convenuto in giudizio , e al fine di CP_1 Controparte_3 Controparte_2 sentire – previa declaratoria di sospensione dell'esecutorietà della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001940000, notificata in data 01/03/2023 dall'
[...]
– “1) Dichiarare la illegittimità e/o la nullità delle impugnato atto, Controparte_4
1 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente per i titoli invocati dall' , con CP_1
l'impugnato comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001940000, nonché per le per le relative cartelle di pagamento impugnate e sulla cui base è stata emessa per le causali tutte di cui in premessa;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti impugnati dal ricorrente e vantati dagli Enti Creditori con l'impugnato atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N° 01276202200001940000, notificato in data
01/03/2023 e per l'effetto annullare le cartelle -1) n°31220120000992129000, del 10/08/2012; -
2) n° 31220130001805858000 del 13/01/2014; - 3) n° 31220140001196283000 del 23/09/2014 -
4) n° 31220170000011084000 del 09/02/2017, - 5) n°31220170001952259000 del 05/01/2018, per tutti i motivi di cui in parte motiva”; con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
A sostegno della domanda, premesso di avere ricevuto, il 1° marzo 2023, notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001940000, ha dedotto la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell' , in relazione sia ai contributi che alle CP_1 sanzioni;
la nullità della comunicazione preventiva per mancanza di sottoscrizione;
la violazione del suo diritto di difesa per difetto di motivazione;
la violazione della l. 241/90 e del principio di partecipazione personale della parte al procedimento;
la nullità della comunicazione preventiva per omessa notifica degli atti prodromici;
l'insussistenza nel merito del credito dell' . CP_1
Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 in quanto inammissibile e infondata ed eccependo, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente riferibili all'ente impositore.
Anche l' si è costituito, affermando la propria carenza di legittimazione passiva in merito CP_1 alle domande e doglianze che investono l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e deducendo, nel merito, l'inammissibilità del ricorso per tardività e la sua infondatezza.
Dal momento che la costituzione dell' è avvenuta in data successiva alla celebrazione della CP_1 prima udienza, va revocata la dichiarazione di contumacia.
È invece rimasta contumace la Controparte_3
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276202200001940000, notificata a mezzo raccomandata a.r. il 1° marzo 2023, limitatamente ai crediti portati da cinque avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi IVS CP_1 coltivatori diretti (e relative somme aggiuntive) afferenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015, 2016.
Preliminarmente, va ricordato che l'azione promossa a seguito della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria non può considerarsi sottoposta al termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., non avendo l'iscrizione ipotecaria natura di atto esecutivo, ma di atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. Sez. Unite,
Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 34311 del 15/11/2021; Sez. V Ord.,
2 10/11/2022, n. 33202); la relativa azione va, invece, ricondotta alla figura generale dell'azione di accertamento negativo, sottratta al termine decadenziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25745 del
22/12/2015, n. 27019 del 27/12/2016).
Ciò posto, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento, per i crediti dell' , è stata sostituita CP_1 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dall' (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata;
allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è invece quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito il principio per cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis),
3 va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nel caso concreto, il ricorrente deduce, innanzitutto, la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, sia dalla maturazione dei crediti, stante l'assenza di atti interruttivi, sia comunque per il decorso di un ulteriore quinquennio dalla data di presunta notifica dei titoli.
Occorre pertanto verificare la prova della notifica.
L'avviso di addebito è notificato a cura dello stesso , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
Nel caso concreto, l'agente della riscossione, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato valida prova della rituale notifica di tutti e cinque gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
In particolare, l'avviso di addebito n. 31220120000992129000 è stato notificato il 10/08/2012; l'avviso di addebito 31220130001805858000 il 13/01/2014; l'avviso di addebito
31220140001196283000 il 23/09/2014; l'avviso di addebito 31220170000011084000 il
09/02/2017; l'avviso di addebito n. 31220170001952259000 il 04/01/2018.
Tutti gli avvisi sono stati notificati mediante raccomandate a.r. recapitate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Ariano Irpino, C.da Frascineta 33.
La correttezza dell'indirizzo è incontestata e anzi riscontrata dal certificato di residenza storico prodotto dal ricorrente.
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua
4 colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
A fronte del regolare recapito delle raccomandate presso l'indirizzo di residenza, è del tutto irrilevante l'identità delle persone che hanno sottoscritto l'avviso di ricevimento, e la relativa appartenenza al nucleo familiare anagrafico del ricorrente.
Sarebbe invece spettato al ricorrente dare dimostrazione di non aver avuto conoscenza delle raccomandate per causa a sé non imputabile, ma una prova siffatta è del tutto mancata.
In presenza di avvisi di addebito regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge, residua unicamente la possibilità di far valere cause estintive maturate in epoca successiva.
Al riguardo, si rammenta che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez.
L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
, gravata del relativo onere, ha documentato la notifica dei seguenti atti interruttivi: CP_5
5 - comunicazione preventiva di ipoteca n. 01276201500001017000, notificata a mezzo racc. a.r. consegnata all'indirizzo di residenza del ricorrente il 13/04/2015, relativa agli avvisi di addebito 31220120000992129000, 31220130001805858000, 31220140001196283000;
- intimazione di pagamento n. 01220169002554961000, notificata il 6/06/2016 personalmente al destinatario, relativa agli avvisi di addebito 31220120000992129000,
31220130001805858000, 31220140001196283000;
- intimazione di pagamento n. 01220189002345067000, notificata il 2/08/2018 personalmente al destinatario, relativa agli avvisi di addebito 31220130001805858000,
31220140001196283000, 31220170000011084000;
- intimazione di pagamento n. 01220199002468677000, notificata il 30/08/2019 personalmente al destinatario, relativa agli avvisi di addebito 31220140001196283000,
31220170000011084000, 31220170001952259000;
- intimazione di pagamento n. 01220229001006203000, notificata il 20/05/2022 mediante raccomandata a.r., relativa agli avvisi di addebito 31220120000992129000,
31220130001805858000, 31220140001196283000, 31220170000011084000,
31220170001952259000.
La copia dell'intimazione n. 01220169002554961000 con il relativo avviso di ricevimento è stata effettivamente depositata in giudizio tardivamente;
tuttavia, trattandosi di documento richiamato nella memoria di costituzione tempestivamente depositata, e indispensabile ai fini del decidere, essa risulta acquisibile anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
La comunicazione preventiva impugnata è stata notificata in data 1/03/2023.
Ne discende che con riferimento agli avvisi di addebito nn. 31220130001805858000,
31220140001196283000, 31220170000011084000, 31220170001952259000 nessuna prescrizione è maturata.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 31220120000992129000 viene in rilievo la normativa emergenziale, emanata per limitare le ripercussioni economico-sociali dell'epidemia da Covid-
19.
Segnatamente, l'art. 68 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n.
27, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”, operando un rinvio alle previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n.
159, che a sua volta stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e che durante detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
A seguito di successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali operato dal D.L. 25/05/2021, n. 73
(cd. Sostegni-bis), conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, art. 9, il periodo di sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione (con correlata sospensione dei termini prescrizionali) è stato prorogato sino al 31 agosto 2021.
Nella fattispecie, la prescrizione sarebbe maturata il 6/06/2021; tuttavia, tenuto conto del periodo di sospensione, considerato che il termine ha ripreso a decorrere dall'1/09/2021 e che il periodo residuo alla data dell'8/03/2020 era di oltre un anno, la notifica dell'intimazione del 20/05/2022 ne ha validamente interrotto il decorso, così come la successiva comunicazione preventiva dell'1/03/2023.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Tutte le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente sono inammissibili o infondate.
L'eccezione di inesistenza del credito è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto esser fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dei singoli titoli impositivi.
L'eccezione di nullità della comunicazione preventiva per mancata notifica degli atti prodromici
è infondata, atteso che, come visto, tutti gli avvisi di addebito risultano essere stati validamente notificati.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione della comunicazione preventiva.
Come statuito da consolidata giurisprudenza, gli atti che, come l'intimazione ad adempiere, ma anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fanno ordinariamente seguito alla notifica di atti impositivi precedenti sono correttamente motivati mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili,
e non necessitano perciò di allegazione dell'atto impugnato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22018 del 21/09/2017; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8423 del 26/03/2019).
Nella fattispecie, la comunicazione reca la puntuale indicazione degli estremi degli atti impositivi presupposti, della data di notifica, dei crediti che ne costituiscono l'oggetto, della natura degli stessi e degli importi richiesti.
Nessun altro onere motivazionale è previsto per tale atto, che l'art. 77 del D.P.R. 602/73 configura come una mera “comunicazione”. D'altra parte, l'istante non ha individuato alcun concreto profilo di lesione del proprio diritto di difesa.
Quanto alla sottoscrizione, la comunicazione impugnata reca l'indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/93, le cui disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate – e cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l'esercizio di un potere discrezionale – dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma
7 autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 17/05/2017, n. 12302).
L'art. 77 del D.P.R. 602/73 prevede una mera comunicazione preventiva, dal contenuto standardizzato, scevra da qualsivoglia discrezionalità, per la quale non impone alcuna sottoscrizione autografa.
In ogni caso, l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
06/03/2017, n. 5532).
Nella fattispecie, non è stata allegata (e provata) alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza dell'atto da . Controparte_2
Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione della l. 241/90 e del proprio diritto di difesa, in quanto non è stato avviato alcun procedimento amministrativo.
La doglianza è del tutto destituita di fondamento.
L'operato dell'agente della riscossione è stato conforme a quanto prevedono gli artt. 50 e 77 del
D.P.R. 602/73, che delineano compiutamente il procedimento prodromico all'esecuzione forzata.
Il ricorrente ha ricevuto la rituale notifica di tutti gli atti impositivi presupposti, oltre a una serie di avvisi di intimazione e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria. Tali atti non sono stati impugnati nei termini di legge, né il ricorrente ha ritenuto di avanzare richieste di rateizzo, come pure avrebbe potuto fare.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai resistenti costituiti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), ulteriormente ridotti del
30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.280,50 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1493 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Parte_1
Pompilio Lo Conte e Achille Cocco ed elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino (AV), via
S. Antonio, 114, presso lo studio del primo,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvia Zecchini,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 come in atti dall'avv. Diana Santucci, presso il cui studio in Napoli, Centro Direzionale – Isola
G1, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2024 il ricorrente, riassumendo un giudizio originariamente instaurato presso il Tribunale di Avellino e concluso con ordinanza di incompetenza territoriale, ha convenuto in giudizio , e al fine di CP_1 Controparte_3 Controparte_2 sentire – previa declaratoria di sospensione dell'esecutorietà della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001940000, notificata in data 01/03/2023 dall'
[...]
– “1) Dichiarare la illegittimità e/o la nullità delle impugnato atto, Controparte_4
1 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente per i titoli invocati dall' , con CP_1
l'impugnato comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001940000, nonché per le per le relative cartelle di pagamento impugnate e sulla cui base è stata emessa per le causali tutte di cui in premessa;
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti impugnati dal ricorrente e vantati dagli Enti Creditori con l'impugnato atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N° 01276202200001940000, notificato in data
01/03/2023 e per l'effetto annullare le cartelle -1) n°31220120000992129000, del 10/08/2012; -
2) n° 31220130001805858000 del 13/01/2014; - 3) n° 31220140001196283000 del 23/09/2014 -
4) n° 31220170000011084000 del 09/02/2017, - 5) n°31220170001952259000 del 05/01/2018, per tutti i motivi di cui in parte motiva”; con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
A sostegno della domanda, premesso di avere ricevuto, il 1° marzo 2023, notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200001940000, ha dedotto la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell' , in relazione sia ai contributi che alle CP_1 sanzioni;
la nullità della comunicazione preventiva per mancanza di sottoscrizione;
la violazione del suo diritto di difesa per difetto di motivazione;
la violazione della l. 241/90 e del principio di partecipazione personale della parte al procedimento;
la nullità della comunicazione preventiva per omessa notifica degli atti prodromici;
l'insussistenza nel merito del credito dell' . CP_1
Si è ritualmente costituita , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 in quanto inammissibile e infondata ed eccependo, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente riferibili all'ente impositore.
Anche l' si è costituito, affermando la propria carenza di legittimazione passiva in merito CP_1 alle domande e doglianze che investono l'attività e la funzione dell'Agente della riscossione e deducendo, nel merito, l'inammissibilità del ricorso per tardività e la sua infondatezza.
Dal momento che la costituzione dell' è avvenuta in data successiva alla celebrazione della CP_1 prima udienza, va revocata la dichiarazione di contumacia.
È invece rimasta contumace la Controparte_3
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276202200001940000, notificata a mezzo raccomandata a.r. il 1° marzo 2023, limitatamente ai crediti portati da cinque avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi IVS CP_1 coltivatori diretti (e relative somme aggiuntive) afferenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015, 2016.
Preliminarmente, va ricordato che l'azione promossa a seguito della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria non può considerarsi sottoposta al termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., non avendo l'iscrizione ipotecaria natura di atto esecutivo, ma di atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. Sez. Unite,
Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 34311 del 15/11/2021; Sez. V Ord.,
2 10/11/2022, n. 33202); la relativa azione va, invece, ricondotta alla figura generale dell'azione di accertamento negativo, sottratta al termine decadenziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25745 del
22/12/2015, n. 27019 del 27/12/2016).
Ciò posto, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, a pena di inammissibilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la cartella di pagamento, per i crediti dell' , è stata sostituita CP_1 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dall' (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva inoltre l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata;
allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è invece quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito il principio per cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis),
3 va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nel caso concreto, il ricorrente deduce, innanzitutto, la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, sia dalla maturazione dei crediti, stante l'assenza di atti interruttivi, sia comunque per il decorso di un ulteriore quinquennio dalla data di presunta notifica dei titoli.
Occorre pertanto verificare la prova della notifica.
L'avviso di addebito è notificato a cura dello stesso , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
Nel caso concreto, l'agente della riscossione, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato valida prova della rituale notifica di tutti e cinque gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
In particolare, l'avviso di addebito n. 31220120000992129000 è stato notificato il 10/08/2012; l'avviso di addebito 31220130001805858000 il 13/01/2014; l'avviso di addebito
31220140001196283000 il 23/09/2014; l'avviso di addebito 31220170000011084000 il
09/02/2017; l'avviso di addebito n. 31220170001952259000 il 04/01/2018.
Tutti gli avvisi sono stati notificati mediante raccomandate a.r. recapitate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Ariano Irpino, C.da Frascineta 33.
La correttezza dell'indirizzo è incontestata e anzi riscontrata dal certificato di residenza storico prodotto dal ricorrente.
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio
2006, n. 758, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua
4 colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
A fronte del regolare recapito delle raccomandate presso l'indirizzo di residenza, è del tutto irrilevante l'identità delle persone che hanno sottoscritto l'avviso di ricevimento, e la relativa appartenenza al nucleo familiare anagrafico del ricorrente.
Sarebbe invece spettato al ricorrente dare dimostrazione di non aver avuto conoscenza delle raccomandate per causa a sé non imputabile, ma una prova siffatta è del tutto mancata.
In presenza di avvisi di addebito regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge, residua unicamente la possibilità di far valere cause estintive maturate in epoca successiva.
Al riguardo, si rammenta che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez.
L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
, gravata del relativo onere, ha documentato la notifica dei seguenti atti interruttivi: CP_5
5 - comunicazione preventiva di ipoteca n. 01276201500001017000, notificata a mezzo racc. a.r. consegnata all'indirizzo di residenza del ricorrente il 13/04/2015, relativa agli avvisi di addebito 31220120000992129000, 31220130001805858000, 31220140001196283000;
- intimazione di pagamento n. 01220169002554961000, notificata il 6/06/2016 personalmente al destinatario, relativa agli avvisi di addebito 31220120000992129000,
31220130001805858000, 31220140001196283000;
- intimazione di pagamento n. 01220189002345067000, notificata il 2/08/2018 personalmente al destinatario, relativa agli avvisi di addebito 31220130001805858000,
31220140001196283000, 31220170000011084000;
- intimazione di pagamento n. 01220199002468677000, notificata il 30/08/2019 personalmente al destinatario, relativa agli avvisi di addebito 31220140001196283000,
31220170000011084000, 31220170001952259000;
- intimazione di pagamento n. 01220229001006203000, notificata il 20/05/2022 mediante raccomandata a.r., relativa agli avvisi di addebito 31220120000992129000,
31220130001805858000, 31220140001196283000, 31220170000011084000,
31220170001952259000.
La copia dell'intimazione n. 01220169002554961000 con il relativo avviso di ricevimento è stata effettivamente depositata in giudizio tardivamente;
tuttavia, trattandosi di documento richiamato nella memoria di costituzione tempestivamente depositata, e indispensabile ai fini del decidere, essa risulta acquisibile anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
La comunicazione preventiva impugnata è stata notificata in data 1/03/2023.
Ne discende che con riferimento agli avvisi di addebito nn. 31220130001805858000,
31220140001196283000, 31220170000011084000, 31220170001952259000 nessuna prescrizione è maturata.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 31220120000992129000 viene in rilievo la normativa emergenziale, emanata per limitare le ripercussioni economico-sociali dell'epidemia da Covid-
19.
Segnatamente, l'art. 68 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n.
27, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”, operando un rinvio alle previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n.
159, che a sua volta stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e che durante detto periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.
A seguito di successivi interventi normativi, l'ultimo dei quali operato dal D.L. 25/05/2021, n. 73
(cd. Sostegni-bis), conv. dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, art. 9, il periodo di sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione (con correlata sospensione dei termini prescrizionali) è stato prorogato sino al 31 agosto 2021.
Nella fattispecie, la prescrizione sarebbe maturata il 6/06/2021; tuttavia, tenuto conto del periodo di sospensione, considerato che il termine ha ripreso a decorrere dall'1/09/2021 e che il periodo residuo alla data dell'8/03/2020 era di oltre un anno, la notifica dell'intimazione del 20/05/2022 ne ha validamente interrotto il decorso, così come la successiva comunicazione preventiva dell'1/03/2023.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Tutte le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente sono inammissibili o infondate.
L'eccezione di inesistenza del credito è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto esser fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dei singoli titoli impositivi.
L'eccezione di nullità della comunicazione preventiva per mancata notifica degli atti prodromici
è infondata, atteso che, come visto, tutti gli avvisi di addebito risultano essere stati validamente notificati.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione della comunicazione preventiva.
Come statuito da consolidata giurisprudenza, gli atti che, come l'intimazione ad adempiere, ma anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fanno ordinariamente seguito alla notifica di atti impositivi precedenti sono correttamente motivati mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili,
e non necessitano perciò di allegazione dell'atto impugnato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22018 del 21/09/2017; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8423 del 26/03/2019).
Nella fattispecie, la comunicazione reca la puntuale indicazione degli estremi degli atti impositivi presupposti, della data di notifica, dei crediti che ne costituiscono l'oggetto, della natura degli stessi e degli importi richiesti.
Nessun altro onere motivazionale è previsto per tale atto, che l'art. 77 del D.P.R. 602/73 configura come una mera “comunicazione”. D'altra parte, l'istante non ha individuato alcun concreto profilo di lesione del proprio diritto di difesa.
Quanto alla sottoscrizione, la comunicazione impugnata reca l'indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/93, le cui disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate – e cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l'esercizio di un potere discrezionale – dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma
7 autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva (Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 17/05/2017, n. 12302).
L'art. 77 del D.P.R. 602/73 prevede una mera comunicazione preventiva, dal contenuto standardizzato, scevra da qualsivoglia discrezionalità, per la quale non impone alcuna sottoscrizione autografa.
In ogni caso, l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
06/03/2017, n. 5532).
Nella fattispecie, non è stata allegata (e provata) alcuna reale incertezza in ordine alla provenienza dell'atto da . Controparte_2
Infine, il ricorrente ha lamentato la violazione della l. 241/90 e del proprio diritto di difesa, in quanto non è stato avviato alcun procedimento amministrativo.
La doglianza è del tutto destituita di fondamento.
L'operato dell'agente della riscossione è stato conforme a quanto prevedono gli artt. 50 e 77 del
D.P.R. 602/73, che delineano compiutamente il procedimento prodromico all'esecuzione forzata.
Il ricorrente ha ricevuto la rituale notifica di tutti gli atti impositivi presupposti, oltre a una serie di avvisi di intimazione e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria. Tali atti non sono stati impugnati nei termini di legge, né il ricorrente ha ritenuto di avanzare richieste di rateizzo, come pure avrebbe potuto fare.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai resistenti costituiti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), ulteriormente ridotti del
30% tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.280,50 in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
8