Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse configurarsi il delitto di estorsione e non di truffa nella condotta di due imputati i quali avevano prospettato il pignoramento ed il sequestro dei beni al soggetto passivo per conseguire, a fronte di un credito di lire quattrocentomila, il pagamento della somma notevolmente superiore di lire tremilioni e cinquecentomila, in quanto la condotta degli imputati non si era concretata nella ventilazione di un male immaginario, bensì nella minaccia di un male concreto che aveva coartato la volontà del soggetto passivo).
Commentari • 3
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La massima Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell' art. 640, comma 2, n. 2, c.p. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, …
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Qual è il criterio distintivo tra la truffa e l'estorsione allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629, 640) 1. La questione Avverso un provvedimento con cui la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena pecuniaria a carico degli imputati, confermando nel resto la condanna in relazione a due ipotesi di reato di estorsione aggravata, di cui agli artt. 61 n. 5, 81, 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., costoro proponevano ricorso per Cassazione. Orbene, tra le doglianze addotte dai ricorrenti, per quello che rileva in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 26272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26272 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNELLO DELLA PENNA - Presidente - del 21/05/2001
1. Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
2. " FRANCESCO DE CHIARA " N. 586
3. " ALESSANDRO TT " REGISTRO GENERALE
4. " DONATO DANZA " N. 39261/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della repubblica presso la corte di appello di Trieste
avverso la sentenza della corte di appello di Trieste in data 4/5/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
Il pretore di Pordenone dichiarava non doversi procedere nei confronti di UL NO e AN OS in ordine al delitto di truffa loro ascritto in concorso per difetto di formale atto di querela. Gli imputati erano stati tratti a giudizio con l'accusa di essersi presentati presso l'abitazione di PA NZ prospettandogli pignoramenti e sequestri in relazione a due cambiali di L. 200.000=, rilasciate tempo addietro al OS e non pagate, e facendosi quindi consegnare la somma di L. 500.000= per contanti, nonché L. 3.000.000= a mezzo di assegno circolare. In seguito ad appello del P.G., la corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che il NZ, nel denunciare il fatto, non avesse manifestato la propria volontà di perseguire in giudizio i due "truffatori" e di chiederne, quanto meno, la condanna.
Ha proposto ricorso per cassazione lo stesso P.G. deducendo che nel fatto contestato era configurabile il delitto di estorsione, e che in ogni caso la corte di merito aveva errato nell'escludere la volontà della p.o. di sporgere querela, stante il verbale da essa firmato con la dicitura "ratifica in ogni sua parte il presente atto di querela". Ha chiesto pertanto l'annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
La prima censura merita di essere condivisa.
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, allorquando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (cfr., ex plurimis, Cass. 30/1/1990, n. 1074). Dalla formulazione del capo di imputazione appare evidente nella specie che la prospettazione di pignoramenti e sequestri al soggetto passivo, da parte dei due imputati, per conseguire, a fronte di un credito di L. 400.000= vantato dal OS, il pagamento della somma - notevolmente superiore di L. 3.500.000=, integrante perciò gli estremi di un profitto ingiusto, si è concretata non già nella ventilazione di un male immaginario, bensì nella minaccia di mali concreti che hanno coartato la volontà del soggetto passivo inducendolo all'esborso di una somma spropositata rispetto a quella realmente dovuta. Nè, peraltro, è ipotizzabile nella contestazione il reato di ragion fattasi ex art. 393 c.p. - che postula il conseguimento di un profitto, da parte dell'agente, nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo diritto - in quanto dalla stessa formulazione dell'accusa traspare inequivocabilmente l'intento degli imputati di conseguire un profitto di gran lunga superiore all'entità del diritto vantato da uno di essi, profitto in effetti conseguito con la minaccia di sequestri ed azioni esecutive in danno del NZ, il quale pertanto, sulla scorta degli elementi fattuali posti a fondamento dell'accusa, appare vittima di attività delittuosa senz'altro riconducibile nella previsione dello art. 629 c.p. e qualificabile, quindi, come estorsione.
I giudici di secondo grado, dunque, configurandosi la contestazione di un fatto (estorsione) esorbitante dalla competenza del primo giudice, e solo per l'erroneo "nomen iuris" (truffa) attribuitogli rientrante nella sua cognizione, erano tenuti a rilevare, anche di ufficio, ex art. 24, cm 1, c.p.p., l'incompetenza per materia della relativa sentenza ed ordinando la trasmissione degli atti al P.M. presso il tribunale competente a giudicare gli imputati. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va annullata l'impugnata sentenza e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della stessa corte di appello di Trieste, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. Tale decisione è assorbente in riferimento alle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, qualificato il fatto contestato agli imputati ex art. 629 C.P., annulla l'impugnata sentenza ed ordina trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001