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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(C.F. ) (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Alessandro Lorenzo De Filippis (C.F. ) e dall'avv. Beatrice Nerini (C.F. C.F._1
, presso il cui studio in Garbagnate Milanese (MI), via A. Manzoni, n. 19/d ha C.F._2
eletto domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Sala (C.F. CP_1 P.IVA_3 [...]
), Claudio Sala (C.F.: ) e (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
), presso il cui studio in Milano, via Hoepli n. 3 ha eletto domicilio;
C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ) (P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
dagli avv.ti Giovanni Ingino (C.F. ) e Lorenzo Ingino (C.F. C.F._6
) presso il cui studio in Milano, Via Enrico Cernuschi n. 1 ha eletto domicilio;
C.F._7
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
IN CONTRADDITORIO CON
FONDAZIONE LA VERSIERA 1718
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 208/2024 pubblicata il
24/01/2024; materia: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza qui impugnata n. 208/2024 – repertorio n.
288/2024 pubblicata in data 24 gennaio 2024 nel giudizio rubricato avanti al Tribunale di Monza – sez. civile – R.G. 6892/2020 Giudice Unico Dr.ssa Cinzia Fallo per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in atti da questa difesa e da intendersi qui richiamate, per l'effetto accogliendo integralmente le domande, le eccezioni e le conclusioni tutte rassegnate dal nel giudizio di primo Parte_1 grado che qui si ritrascrivono integralmente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: a) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia per le ragioni meglio dedotte in atti e/o per altra eventuale ragione rilevata ex officio, dell'atto pubblico ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita del compendio immobiliare denominato Villa BA
CH, stipulato in data 01 agosto 2011 fra la e Controparte_3 Controparte_4
(oggi a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.801 - Racc. 26.876) e CP_1 _1 prodotto quale doc. 5 del fascicolo attoreo nonchè la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del relativo atto di compravendita del compendio immobiliare denominato Villa BA CH stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.045 – Racc. 26.332) in data 12 _1 maggio 2011 fra la e (oggi prodotto Controparte_3 Controparte_4 CP_1 quale doc. 4 del fascicolo attoreo, nonché la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE _1
(Rep.108.803 - Racc. 26.877), in data 01 agosto 2011 fra (ora Controparte_5 Controparte_2
, e prodotto quale doc. 6 del fascicolo attoreo,
[...] Controparte_3 Parte_1 adottando ogni conseguente statuizione di legge;
b) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare (già alla ripetizione/restituzione CP_1 Controparte_4 in favore della 1718 di quanto percepito a titolo di corrispettivo/prezzo in Controparte_3 pagina 2 di 18 forza del contratto di compravendita stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. _1
108.045 – 32 Racc. 26.332) per l'acquisto del compendio immobiliare denominato Villa BA
CH prodotto quale doc. 4 del fascicolo attoreo divenuto efficace solo in data 01 agosto 2011 in forza di atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.801, Racc. 26.876) prodotto quale doc. 5 del fascicolo _1 attoreo, pari ad € 6.000.000,00, oltre ad interessi di legge maturati e maturandi dalla data di versamento del corrispettivo di vendita sino al pagamento effettivo, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
c) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare la 1718 alla ripetizione/restituzione in Controparte_3 favore di (già: del compendio immobiliare Villa BA CH, CP_1 Controparte_4 oggetto di compravendita in forza di atto pubblico stipulato a mezzo notaio dr. in SA _1
DE (Rep. 108.045 – Racc. 26.332) prodotto quale doc. 4 del fascicolo attoreo divenuto efficace solo in data 01 agosto 2011 in forza di atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.801, Racc. 26.876) prodotto _1 quale doc. 5 del fascicolo attoreo, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
d) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare la 1718 alla Controparte_3 ripetizione/restituzione/rimborso in favore di (già: Controparte_6 Controparte_5
della somma di € 6.500.000,00 erogata da quest'ultima in forza del contratto di apertura di
[...] credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. _1
108.803 – Racc.26.877) in data 01 agosto 2011 dedotto tuttavia quanto da quest'ultima percepito a titolo di interessi convenzionali in forza del citato contratto di apertura di credito, quantificabili nella misura di € 793.038,37 alla data del 30 marzo 2017 oltre ai successivi maturati e/o maturandi e/o nella misura maggiore e/o minore meglio ritenuta di giustizia eventualmente accertanda in corso di causa, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
e) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare la alla Controparte_3 ripetizione/restituzione/rimborso in favore del , delle somme da quest'ultimo versate Parte_1 alla sia a titolo di fondi necessari al pagamento degli interessi Controparte_7 maturati e maturandi in forza del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.803 – Racc. 26.877) in data 01 agosto 2011, _1 quantificabili nella misura di € 793.038,37 alla data del 30 marzo 2017, sia a titolo di oneri sostenuti per l'acquisto del compendio immobiliare, quantificabili nella misura di € 363.454,00, e così per un totale di € 1.156.492.37, oltre alle somme via via maturate e/o maturande di cui si dia prova e/o in quella complessiva misura maggiore e/o minore meglio ritenuta di giustizia eventualmente accertanda in corso di causa;
f) respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del anche in via Parte_1 riconvenzionale, in particolare dichiarando la nullità della domanda riconvenzionale svolta da
[...] in quanto assolutamente incerta nell'oggetto e nel titolo ai sensi dell'art. 167 comma II c.p.c. CP_1
Si reiterano di seguito le istanze istruttorie già svolte in atti in quanto mai rinunciate: - in via istruttoria, ammettere prova per testi ed interpello sulle circostanze dedotte in narrativa secondo la capitolazione che ci si riserva di formulare nei termini processuali ex art. 183 comma VI nn. 1, 2, 3 c.p.c.; - con riserva di richiedere e disporre CTU ove ritenuta opportuna volta a meglio quantificare e determinare le somme erogate e/o erogande dal in favore della Parte_1 CP_3
per effetto del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo
[...] notaio dr. in SA DE (Rep. 108.803 – Racc. 26.877) in data 01 agosto 2011. In _1 pagina 3 di 18 ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite oltre a rimborso spese generali di studio, cassa avvocati ed IVA come per legge. Non si accetta il contradditorio su nuove e/o diverse domande ex adverso formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.” Rigettare in ogni caso tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, ivi compreso l'appello incidentale dagli stessi proposto.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
1. nel merito: respingere l'appello ed i motivi di impugnazione tutti proposti dal in Parte_1 quanto inammissibili, infondati in fatto ed in diritto;
2. in via di appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con rigetto e non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove o diverse.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Preliminarmente, sussistendo i presupposti per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. (e quindi della possibilità di una immediata definizione dell'intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione ed eventuale istruzione davanti al Consigliere Istruttore), fissare l'udienza per la discussione dell'eccezione di manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
- In ogni caso, nel merito: respingere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
208/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 22/1 - 24/1/2024 e, per l'effetto, confermare integralmente ogni statuizione in essa contenuta.
- In via di appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n.
208/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 22/1 - 24/1/2024, e soltanto ove venga dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito stipulato inter partes in data 1/8/2011, condannare la
1718 e il , in solido tra loro, alla restituzione, in favore di Controparte_3 Parte_1 dell'importo complessivo di E. 6.500.000,00, a titolo di responsabilità Controparte_2 contrattuale ed extracontrattuale, oltre agli interessi passivi maturati dal giorno della effettiva erogazione, dedotti gli importi già rimborsati, e agli ulteriori interessi maturandi fino al saldo effettivo. In via istruttoria, occorrendo: senza alcuna inversione dell'onere della prova e soltanto nella denegata ipotesi in cui tale elemento dovesse essere considerato rilevante ai fini del decidere, disporre CTU al fine di determinare l'esatto valore del bene oggetto di compravendita al momento della stipulazione del contratto.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 4 di 18 Con sentenza n. 208/2024 pubblicata il 24 gennaio 2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal volta ad ottenere la declaratoria di nullità Parte_1
del contratto di compravendita immobiliare stipulato nel 2011 tra (quale venditrice) e Parte_3
1718 (quale acquirente), avente ad oggetto la Villa BA CH per il Controparte_3 prezzo di € 6.000.000,00, e del contratto collegato di apertura di credito per € 6.500.000,00 stipulato dalla Fondazione acquirente con assistito da fideiussione prestata dal Controparte_2 _1
ha respinto la domanda, stante l'inapplicabilità al caso di specie, in forza del principio tempus regit actum, della normativa da cui sarebbe derivata la nullità invocata.
2. Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 21 settembre del 2020 il conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Monza, e la 1718. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Il deduceva che la vicenda per cui è causa traeva origine da una complessa Parte_1
operazione finanziaria avviata nel 2011, avente ad oggetto, da un lato, la compravendita del complesso immobiliare denominato Villa BA CH avvenuta tra la 1718 in Controparte_3
qualità di acquirente e in qualità di venditrice dell'immobile e, dall'altro, un contratto di CP_1
apertura di credito con garanzia ipotecaria concesso da CA Intesa SanPaolo s.p.a. in favore della cui interveniva anche il quale garante. CP_3 Parte_1
Il Comune deduceva di aver manifestato, già nel 2010, l'intenzione di acquistare l'immobile “Villa
BA CH” per destinarlo ad attività culturali e ricreative, istituendo così la con CP_3
l'obiettivo di promuovere l'acquisizione e la gestione del patrimonio storico e ambientale della città.
La pertanto, acquistava la Villa per un importo di € 6.000.000,00 mediante atto di CP_3
compravendita stipulato il 12 maggio 2011, e successivamente, in data 1° agosto 2011, sottoscriveva sia un atto ricognitivo dell'avveramento della condizione cui era sottoposto l'effetto traslativo ed esecutivo della compravendita (il mancato esercizio della prelazione da parte degli Enti che ne avevano per legge il diritto), sia un contratto di apertura di credito con fino alla concorrenza di Controparte_2
€ 6.500.000, al quale interveniva anche il in qualità di garante. _1
L'operazione veniva censurata dalla Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che, con delibera n. 515/2013/PRSP, rilevato che tale schema negoziale era stato concepito per eludere le norme sul “patto di stabilità”, invitava il a rimuovere le irregolarità e a preservare gli _1
equilibri di bilancio.
pagina 5 di 18 Inizialmente il valutava la possibilità di acquisire l'immobile nel proprio patrimonio Parte_1
immobiliare direttamente dalla mediante donazione modale e con accollo del debito CP_3
contratto dalla nei confronti della CA. CP_3
Tuttavia, alla luce del valore (€ 3.872.000) attribuito all'immobile dal perito dell'Agenzia delle Entrate, incaricata dal per la stima del bene – valore ben distante dal prezzo pagato per l'acquisto della _1
Villa (€ 6.000.000) - il decideva di instaurare il presente giudizio per ottenere la declaratoria _1
di nullità della compravendita e del contratto di apertura di credito, in conformità con le indicazioni della Corte dei conti.
Con rispettive comparse si costituivano in giudizio e CA Intesa SanPaolo S.p.A., nonché CP_1
-tardivamente- la 1718. Controparte_3
contestava in particolare l'applicabilità al caso di specie della legge 12 novembre 2011 (c.d. CP_1
“legge di stabilità del 2012”), sostenendo di non essere soggetta, in quanto persona giuridica privata, alle disposizioni di carattere pubblico ed evidenziando che la predetta legge era entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di compravendita. Eccepiva, inoltre, la carenza di interesse e legittimazione ad agire del osservando che le modalità di acquisto dell'immobile e il contratto _1
di finanziamento erano stati decisi autonomamente dalla la quale, in quanto soggetto di CP_3
diritto privato, non era destinataria delle norme contabili pubbliche. Contestava altresì la ricostruzione dei fatti fornita dal e la relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate, allegando una propria _1
perizia di parte. sosteneva, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dal la Corte CP_1 _1
dei conti non aveva sollecitato l'Ente comunale a proporre azione di nullità, in quanto gli obblighi comunali attenevano all'equilibrio del bilancio di spesa comunale, equilibrio riottenuto dal _1 mediante la riapprovazione del rendiconto 2011 con la contabilizzazione dell'operazione come se l'operazione giuridica economica di acquisto dell'immobile e il suo finanziamento fosse stata effettuata in via diretta dal concludeva dunque per il rigetto della domanda attorea e, in via _1 CP_1
riconvenzionale, chiedeva la condanna del ad acquisire al proprio patrimonio la Villa e la _1
condanna della a trasferire al la Villa stessa;
in subordine, chiedeva che il CP_3 _1 _1
e il Sindaco pro tempore fossero tenuti a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dalla controversia.
La CA chiedeva il rigetto della domanda svolta dal nei propri confronti e, in via _1
subordinata, in caso di declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito, chiedeva che sia la che il (nella sua qualità di reale beneficiario del finanziamento), fossero CP_3 _1
pagina 6 di 18 condannati alla restituzione dell'importo di € 6.500.000, oltre agli interessi dalla effettiva erogazione
(stante la mala fede di e consapevoli del carattere elusivo dell'operazione), CP_3 _1
dedotti gli importi già rimborsati, e agli ulteriori interessi maturandi.
La costituendosi in giudizio, premetteva che “lo strumento della veniva […] CP_3 CP_3
“utilizzato” dal allo scopo di acquistare il complesso immobiliare di importante valore, _1
escludendo tale acquisto dai vincoli di bilancio, e, attraverso la sottoscrizione del contratto di apertura di credito con CA MA (Intesa), il si impegnava a fronteggiare un debito, _1
potenzialmente duraturo, mediante un'operazione finanziaria-giuridica che non rispettava gli obblighi di legge in materia di indebitamento, e che, dunque, non gli era consentita quale ente di diritto pubblico. […] Quello che il non poteva fare evidentemente, utilizzando le parole della Corte _1
dei Conti, era abusare di uno strumento legittimo (la per perseguire una causa illecita in CP_3
quanto contraria a norma imperativa (assunzione di debito della in elusione del Patto di CP_3
Stabilità Interno anno 2011, Inosservanza vincolo in materia di indebitamento di cui all'art.31 comma
26 D.L 183/2011- Legge di stabilità 2012, e art. 119 comma 6 Cost.)” (così la comparsa di costituzione, pag. 15) ed evidenziava che la Corte dei conti, nella propria delibera del 2013, aveva accertato che “l'istituzione della da parte del unitamente ai successivi contratti di CP_3 _1
Finanziamento con BA MA (Intesa) e di acquisto di Villa BA CH, da considerarsi tutti come un'unica complessa operazione finanziaria, ha in realtà “dissimulato la spesa che il ha dovuto sostenere per l'acquisto, sia pure indiretto, di Villa BA, distribuendo nel tempo _1
la contabilizzazione dei relativi oneri, sotto forma di rimborso degli oneri del finanziamento alla
tramite piena condivisione del rischio del debito, nei rapporti interni [mediante accollo CP_3
del debito] e nei rapporti esterni [tramite la garanzia prestata in sede di sottoscrizione del
Finanziamento]” (v. comparsa di costituzione, pag. 21).
La proseguiva affermando che la condotta elusiva tenuta dal doveva ritenersi, sì, CP_3 _1 fonte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma non poteva condurre all'accoglimento di una domanda di nullità – proposta peraltro dopo 7 anni dagli accertamenti effettuati dalla Corte dei conti- del tutto inidonea a salvaguardare i diritti dei cittadini, tenuto conto che il aveva di fatto _1
ottemperato alle prescrizioni della Corte dei Conti, riportando il finanziamento dell'acquisto della Villa nella propria contabilità, attraverso la riapprovazione del rendiconto 2011 con la contabilizzazione dell'operazione “come se” l'operazione giuridica economica di acquisto dell'immobile e il suo finanziamento fosse stata effettuata in via diretta dal _1
pagina 7 di 18 La chiedeva dunque il rigetto delle domande del e delle domande riconvenzionali CP_3 _1
proposte da e dalla CA, riservandosi di proporre azioni risarcitorie nei confronti del e CP_1 _1
della CP_5
Con sentenza n. 208/2024, il Tribunale di Monza, previo accertamento dell'interesse ad agire del ne respingeva le domande, per un verso affermando che il aveva adempiuto alla _1 _1
regolarizzazione contabile prescritta dalla Corte dei conti con la delibera del 2013 e, per altro verso, rilevando l'inapplicabilità al caso concreto della norma invocata dal a sostegno della dedotta _1
nullità, ovvero l'art. 31, comma 30, della legge di stabilità del 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2012
-successivamente alla stipula del contratto di compravendita (12 maggio 2011) e del contratto, collegato, di apertura di credito (1° agosto 2011)- e peraltro abrogata nel 2016.
3. L'appello del _1
La sentenza è stata impugnata dal che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi. _1
1) Anzi tutto il Tribunale non avrebbe considerato che l'effetto traslativo, e dunque l'effetto elusivo lamentato dalla Corte dei conti e sostenuto dal nel suo atto introduttivo, discende dal secondo _1
contratto – quello ricognitivo- del 1.8.2011, e non già dal primo contratto del maggio 2011.
In particolare, il sostiene che, poiché che l'effetto traslativo della compravendita si è _1 effettivamente realizzato solo con la sottoscrizione dell'atto “ricognitivo” del 1° agosto 2011 - in cui le parti hanno confermato il mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato e degli Enti pubblici territoriali competenti- solo con la sottoscrizione di detto atto del 1° agosto 2011 si sarebbero prodotti ex nunc gli effetti propri della compravendita.
2) Ciò detto, la norma invocata (art. 31, comma 30, della legge di stabilità entrata in vigore il 1.1.2012) non fa altro che riprodurre fedelmente una norma già in vigore, in particolare l'art. 20, commi 10 e 11, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 in vigore dal 17 luglio 2011; è dunque alla luce di quella norma, entrata in vigore il 17 luglio 2011 -ovvero in data antecedente all'atto ricognitivo del 1.8.2011- che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la fondatezza della domanda di nullità dell'atto di compravendita (divenuto efficace il 1.8.2011, per quanto sostenuto nel primo motivo di appello) e del contratto collegato di apertura di credito ipotecario stipulato in data
1° agosto 2011. E' altresì errato il ragionamento successivo del giudice del Tribunale: se la norma entrata in vigore il 1.1.2012 è stata abrogata nel 2016 (mentre non lo sono state quelle precedenti che la norma in esame si è limitata a ricalcare), la stessa era comunque applicabile al caso di specie per il medesimo principio invocato dal giudice: tempus regit actum. pagina 8 di 18 3) Peraltro, sia l'art. 31, comma 30 della legge di stabilità 2012, sia il precedente art. 20, commi 10 e 11 del d.l. n. 98/2011, sono espressione dei principi di ordine pubblico relativi al pareggio di bilancio e al rispetto del patto di stabilità. Ne consegue che, anche a non voler ritenere applicabili al caso di specie le norme testé richiamate, i contratti collegati in questione sarebbe comunque nulli perché contrari a principi di interesse pubblico: “non vi è chi non veda come nel caso che ci occupa l'atto di compravendita, l'atto ricognitivo della compravendita ed il contratto di finanziamento rappresentassero lo strumento di cui le parti hanno fatto (ab)uso per eludere le norme imperative succedutesi nel tempo a presidio di interesso pubblici costituzionalmente rilevanti” (così l'atto di appello, pag. 20), tenuto conto che l'elusività dell'operazione e la strumentalità dell'intervento della erano ben note sia alla società venditrice, sia alla CA finanziatrice (“Il tutto nella piena CP_3
consapevolezza dei vari soggetti coinvolti, che nello scambio di corrispondenza e nei vari atti non fanno mistero di come la “soluzione” di intestare l'operazione alla fosse, “stante i vincoli CP_3 di finanza pubblica, l'unica percorribile”: atto di appello, sempre a pag. 20).
4) In ogni caso, come pure evidenziato nelle proprie delibere del 2013 e del 2014 la Corte dei conti, il contratto di apertura di credito, stipulato in prima persona dalla (longa manus del CP_3 _1
ma sottoscritto anche dal che si è impegnato direttamente verso la risulta _1 CP_5
evidentemente nullo per violazione degli artt. 204, 205bis e 207 TUEL, che disciplinano modalità e regole di accesso al credito da parte degli Enti Locali, a pena di nullità del relativo contratto in ipotesi di violazione/elusione.
L'appellante ha dunque concluso per la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità dei contratti collegati di compravendita e di apertura di credito, con le conseguenti condanne restitutorie e ripetitorie, come da domande svolte in primo grado ai sensi degli artt. 2033 e 2037 c.c.
4. La difesa in appello di e della a contumacia della CP_1 CP_5 CP_8 si è costituita anche nel presente grado d'appello, chiedendo la conferma della sentenza
[...]
impugnata e svolgendo appello incidentale esclusivamente in relazione al capo della sentenza di cui il primo giudice ha compensato le spese, chiedendo la condanna del al pagamento delle spese di _1
lite.
Anche si è costituita nel presente grado d'appello, eccependo la manifesta Controparte_2 infondatezza dell'appello del ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendo in ogni caso la _1
conferma della sentenza impugnata. Con appello incidentale condizionato, per il denegato caso di accertamento della nullità del contratto di apertura di credito, la CA ha chiesto la condanna della pagina 9 di 18 e del eventualmente in solido tra loro, alla restituzione dell'importo complessivo CP_3 _1
di € 6.500.000,00 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre agli interessi passivi maturati dal giorno della effettiva erogazione, dedotti gli importi già rimborsati, e agli ulteriori interessi maturandi fino al saldo.
La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
*
5. Decisione
L'appello è fondato, essendo fondati il terzo e il quarto motivo d'appello sopra esplicitati.
Come ha condivisibilmente affermato la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la
Lombardia nella delibera n. 115/2014/PRSP del 17 marzo 2014 (doc. 8 , “L'istituzione della _1
ha costituito […] fondamentalmente uno strumento per l'elusione delle regole contabili, CP_3
realizzatasi in sé non tanto con la costituzione della di per sé legittima, bensì con la CP_3 sostanziale rinuncia al beneficio dell'autonomia dalle vicende patrimoniali della tramite CP_3
la stipulazione del contratto di apertura di credito, di cui il è stato, a titolo di patrocinatore, _1
diretto sottoscrittore (sia richiamando l'impegno assunto attraverso i propri atti amministrativi a sostenere la nel sostegno del debito, sia con l'assunzione diretta di un obbligo ad CP_3 adoperarsi per l'effettiva destinazione dei diritti edificatori al ripiano del finanziamento) […]. Il vero obiettivo della creazione della non è consistito nell'individuazione del migliore strumento CP_3
giuridico per la realizzazione di finalità pubbliche, bensì in quello di sottrarre il alle _1
stringenti regole di contabilità che si sarebbero applicate se l'operazione fosse stata intestata direttamente al senza l'interposizione reale della (in particolare, è stata evitata _1 CP_3
la violazione del PSI e ci si è sottratti all'osservanza delle stringenti regolare di cui agli artt. 205-bis,
204 e 207 TUEL PSI, in materia di stipulazione di contratti di apertura di credito e indebitamento).
Nel caso di specie, la creazione della in collegamento con i negozi successivi sopra CP_3 richiamati, ha dissimulato la spesa che il ha dovuto sostenere per l'acquisto, sia pure _1
indiretto, di Villa BA, distribuendo nel tempo la contabilizzazione dei relativi oneri di finanziamento, sotto forma di rimborso degli stessi alla tramite piena condivisione del CP_3
rischio di debito:
pagina 10 di 18 - nei rapporti interni (mediante l'unilaterale determinazione, da parte degli organi comunali, dell'accollo interno del debito, a mezzo delle risorse necessarie al rimborso degli interessi ed eventualmente del capitale […])
- poi anche nei rapporti esterni (tramite le richiamate garanzie prestate in sede di conclusione dell'apertura di credito, sottoscritta anche dal . _1
Pertanto, il ha realizzato un abuso di mezzi giuridici per l'acquisto alla Parte_1
disponibilità pubblica, tramite la di Villa BA, nonostante i limiti di bilancio che il PSI CP_3
e le norme del TUEL imponevano” (cfr. pagg. 3 e 4).
In definitiva, il - come emerge dalle delibere comunali in atti (cfr. in particolare delibera del _1
Consiglio n. 4 del 2011 sub doc. 14 del e delibera della Giunta n. 98/2011 sub doc. 16 del _1
, dalla stessa proposta di vendita di (ora sub doc. 18 del _1 Controparte_4 CP_1
e dal contratto di apertura di credito, cui partecipò direttamente il quale fideiussore _1 _1
(doc. 6 – con una complessa operazione consistita nell'apposita costituzione della _1 nel 2010, nell'acquisto da parte della del complesso immobiliare di Villa CP_3 CP_3
BA CH e nel finanziamento diretto dell'intero acquisto della Villa mediante l'assunzione di obblighi nei confronti della CA Intesa SanPaolo in sede di contratto di apertura di credito, ha posto in essere contratti tra loro collegati volti (confessoriamente: cfr., tra le altre, delibera del Consiglio comunale n. 4/2011, in cui il dà atto che l'acquisizione dell'immobile in oggetto da parte della _1
è un'ipotesi già prefigurata da parte di questo Consiglio Comunale e, di fatto, stante CP_3 anche i vincoli di finanza pubblica, l'unica percorribile ai fini di un godimento pubblico dell'immobile”) ad eludere le norme vigenti in materia di finanza pubblica e, in particolare, gli artt.
204, 205-bis e 207 TUEL, realizzando così un collegamento negoziale in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., perché costituente “il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”.
Orbene, il negozio (in questo caso i negozi collegati) in frode alla legge ha una causa illecita, come espressamente sancisce l'art. 1344 c.c., ed è dunque affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418, 2° comma,
c.c.
Più in particolare, la Corte osserva che con il contratto di apertura di credito del 1.8.2011, il è _1
intervenuto impegnandosi direttamente nei confronti della CA al pagamento degli interessi e alla restituzione del capitale messo a disposizione dall'istituto di credito, specificando anche le modalità di reperimento dei fondi per far fronte alle proprie obbligazioni, come si evince dalle Premesse e dall'art. 8 del contratto di apertura di credito, ove si legge:
pagina 11 di 18 “con delibera n. 98 in data 12 luglio 2011, la Giunta Comunale del ha deciso di Parte_1 supportare la nell'acquisto della Villa BA CH e del relativo parco assumendo i CP_3 seguenti impegni:
- destinare alla i fondi necessari al pagamento degli interessi maturati per l'utilizzo CP_3 dell'apertura di credito in oggetto
- destinare alla laddove risulti necessaria è compatibile con i vincoli di finanza pubblica CP_3 risorse economiche finalizzate alla riduzione del debito nei confronti della BA anche trascorso il quinquennio
- attribuire alla beneficiaria i diritti o le somme derivanti dai diritti edificatori scaturiti da CP_3 alcune operazioni immobiliari attuative del Piano di Governo del Territorio il cui valore complessivo è stato individuato nella somma di euro 6.676.095,75 e meglio specificati nella suddetta delibera” (v.
Premesse; enfasi della redattrice); nonché:
“Ad ulteriore garanzia dell'apertura di credito e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, il come sopra rappresentato si impegna, pertanto, a cedere alla Parte_1 beneficiaria i diritti edificatori di cui al punto c) delle premesse e meglio specificati nella CP_3 deliberazione Giunta Comunale n. 98/2011 per un valore complessivo di E. 6.676.095,75 con l'ulteriore impegno di assumere la relativa deliberazione da parte del competente Organo Comunale entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui il è divenuto proprietario dei suddetti diritti. _1 Dall'atto di trasferimento dovrà risultare altresì che i diritti edificatori vengono trasferiti alla fondazione finanziata al solo scopo di destinare il ricavato della vendita degli stessi a decurtazione del debito nei confronti della CA. Il prende altresì atto che l'eventuale revoca o modifica delle suddette pattuizioni Parte_1 nei confronti della CA non avranno effetto se non con il consenso espresso di Controparte_5
(v. art. 8; enfasi della redattrice).
[...]
Il mediante l'interposizione reale della -appositamente costituita nel 2010, come _1 CP_3
riconosce il appellante nelle proprie delibere e come riconosce la stessa nella sua _1 CP_3
comparsa di costituzione e risposta in primo grado- nel contratto di acquisto della proprietà della Villa
e l'intestazione formale del contratto di apertura di credito alla predetta nonostante abbia CP_3
poi, dietro espressa richiesta della partecipato direttamente al contratto in questione, CP_5
impegnandosi espressamente nei confronti della a dotare la dei mezzi necessari per CP_5 CP_3 far fronte all'adempimento di tutti gli obblighi restitutori, compensativi e moratori derivanti dall'apertura di credito, con vincolo di destinazione dei mezzi stessi (v. art. 8 cit.)- ha evitato, con intento evidentemente e confessoriamente (cfr. le delibere cit.) elusivo, di: i) sottostare alle norme imperative sancite dall'art. 205-bis TUEL (rubricato “Contrazione di aperture di credito”) che impongono che “i contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica” e devono contenere, sempre a pena di nullità, le specifiche condizioni specificate nel medesimo art. 205-bis; ii) soggiacere ai vincoli del patto interno di stabilità all'epoca vigente (cfr. la dichiarazione “confessoria” del contenuta nella delibera della Giunta comunale n. Parte_1 pagina 12 di 18 98 del 2011, in cui si legge: “RICHIAMATE: - la deliberazione CC n. 4 del 16.03.2011 avente ad oggetto “Indirizzi e determinazioni in materia di acquisto da parte della La versiera 1718 CP_3 della Villa BA CH e relativo parco” con cui si ipotizzava un conferimento straordinario dal alla di €. 3.000.000,00 derivanti dall'avanzo di amministrazione nonché la _1 CP_3
garanzia di copertura, da parte del delle rate di mutuo che la dovrà sopportare _1 CP_3 per l'acquisizione dell'immobile; […] - la deliberazione CC n. 29 del 28.04.2011 con cui si determinava, a fronte dell'impossibilità, stante i vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità, di effettuare il previsto conferimento straordinario di €. 3.000.000,00: - di trasferire alla quanto necessario per le spese di acquisto della Villa BA CH e relativo parco CP_3
[…]”; enfasi della redattrice), vincoli che costituiscono diretta espressione del principio di finanza pubblica sancito dall'art. 119, ultimo comma, Cost.
Non è dunque necessario, né pertinente, invocare l'art. 31 della legge n. 183/2011 (cd “legge di stabilità
2012”), entrato in vigore successivamente ai contratti qui impugnati, per sostenere la nullità dei contratti collegati in questione, essendo invece sufficiente richiamare a tal fine l'istituto del contratto in frode alla legge, ovvero quel contratto (nel nostro caso i contratti collegati di compravendita immobiliare del 12 maggio 2011, di ricognizione del 1.8.2011 e di apertura di credito del 1.8.2011) che è nullo per illiceità della causa, in quanto volto ad eludere l'applicazione di norme imperative.
Peraltro, come pure ha evidenziato la Corte dei conti nella delibera del 2014 sopra richiamata, il tenore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione del contratto di apertura di credito in favore della appare altresì violativo del divieto del ricorso all'indebitamento per il finanziamento della CP_3
spesa corrente, sancito, a pena di nullità, dall'art. 30, comma 15, della legge finanziaria 2003.
Infatti, il sottoscrivendo il contratto di apertura di credito in data 1.8.2011, si è obbligato a _1 dotare la dei fondi necessari alla restituzione del capitale di € 6.500.000 e degli interessi – CP_3
compensativi e moratori- di un'apertura di credito che, oltre ad essere, in palese violazione delle condizioni imposte, a pena di nullità, dall'art. 205-bis TUEL, a tempo indeterminato, senza piano di ammortamento e con facoltà di recesso dell'istituto BArio, eccede anche il prezzo dell'acquisto della
Villa (pari a € 6.000.000) di € 500.000. Per tale “eccedenza”, dunque, l'apertura di credito risulta genericamente finalizzata al finanziamento della mera operatività economica della ciò in CP_3
violazione del divieto del ricorso all'indebitamento per il finanziamento della spesa corrente sancito dall'art. 119 u.c. Cost. e dall'art. 30 comma 15 della legge finanziaria 2003, che prevede specifiche sanzioni per chi contravvenga a tale obbligo, ivi compresa la declaratoria di nullità dei relativi atti e pagina 13 di 18 contratti (“Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione della violazione”).
Anche sotto questo ulteriore profilo il contratto di apertura di credito in data 1.8.2011 risulta nullo, in quanto non soltanto indirettamente, ma anche direttamente violativo di una norma imperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Ancora, gli obblighi assunti dal con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito in _1
favore della appaiono nulli sotto l'ulteriore profilo della violazione (diretta) dell'art. 207 CP_3
TUEL e dell'art. 42, comma 2, lett. h) e i), TUEL, che impongono che il rilascio di fideiussioni per l'assunzione di mutui e per altre operazioni di indebitamento, così come l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, debbano avvenire con delibera del Consiglio comunale a pena di nullità (Cass. n. 25631/2017), mentre nel caso di specie, come si evince dalle premesse del contratto di apertura di credito, non vi è stata alcuna delibera consiliare autorizzativa dell'apertura di credito in esame, conseguita alla sola delibera della Giunta n. 98 del 2011.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dal _1
deve pertanto dichiararsi la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418, 2° comma,
c.c., del contratto di compravendita in data 12 maggio 2011 intervenuto tra la Controparte_3
1718 (interposta reale del e (oggi , del collegato contratto _1 Controparte_4 CP_1
ricognitivo del 1.8.2011 e dell'altrettanto collegato contratto di apertura di credito stipulato tra la e la sempre in data 1.8.2011, quest'ultimo nullo anche ai sensi dell'art. 1418, 1° CP_3 CP_5
comma, c.c.
Attesa la nullità dei contratti sopra richiamati, devono essere altresì accolte le domande restitutorie pure proposte dal appellante. _1
La nullità di un contratto provoca invero la sua inefficacia, con conseguente caducazione della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite dalle parti ed applicazione alle stesse della disciplina dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 ss. c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 27390/2023).
Quanto al contratto di apertura di credito, le reciproche restituzioni “hanno ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla BA a titolo di finanziamento, oltre agli pagina 14 di 18 interessi (al tasso legale), e, dall'altro lato, le somme che la BA, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, doveva essere comunque restituito, com'è accaduto nel caso in esame, ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato” (così Cass. 27390/2023 cit., in motiv., pag. 16).
La deve dunque essere condannata a restituire alla CA la somma di € 6.500.000 CP_3
erogatale, oltre agli interessi di mora al tasso legale dal momento in cui la accipiens in CP_3
mala fede (perché consapevole, come dimostrano le sue stesse difese in primo grado, della natura di negozio in frode alla legge della complessa operazione in cui era stata coinvolta), la ricevette dalla e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla domanda. CP_5
Allo stesso modo la deve essere condannata a restituire alla tutte le somme ricevute CP_5 CP_3
a titolo di interessi corrispettivi e moratori ai tassi pattuiti in contratto, maggiorate – stante la mala fede della che in forza della delibera della Giunta n. 98 del 12.7.2011 espressamente richiamata nel CP_5 contratto di apertura di credito (nella quale era scritto che il “a fronte dell'impossibilità, stante _1
i vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità, di effettuare il previsto conferimento straordinario di €. 3.000.000,00”, decideva di “trasferire alla quanto necessario per le CP_3 spese di acquisto della Villa BA CH”: doc. 16 cit.) deve ritenersi fosse perfettamente a conoscenza della natura fraudolenta dell'operazione- degli interessi al tasso legale dalla data di ciascun versamento e al tasso ex art. 1284, 4° comma c.c. a decorrere dalla domanda.
Sempre a titolo di conseguenza restitutoria discendente dalla nullità del contratto di apertura di credito, va accolta la domanda del volta alla condanna della alla restituzione delle somme _1 CP_3
“versate alla … a titolo di fondi necessari al pagamento degli interessi Controparte_3
maturati e maturandi in forza del contratto di apertura di credito…. quantificabili nella misura di €
793.038,37 alla data del 30 marzo 2017”, avendo il fornito la prova di aver effettivamente _1
versato detta complessiva somma alla in forza del contratto di apertura di credito (docc. 11 CP_3
e 12 . A dette somme vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dal versamento delle singole _1
somme e al tasso commerciale ex art. 1284, 4° comma c.p.c. sino al saldo, stante la mala fede della che, come emerge chiaramente dalle difese spiegate in primo grado, era ben a conoscenza CP_3 della natura fraudolenta dell'operazione nella quale era coinvolta.
Quanto al contratto di compravendita (e al relativo atto ricognitivo del 1.8.2011), la deve CP_3
essere condannata a restituire l'immobile alla venditrice mentre quest'ultima dev'essere CP_1 condannata a restituire alla la somma di € 6.000.000 ricevuta a titolo di prezzo, oltre agli CP_3 pagina 15 di 18 interessi al tasso legale dal momento del ricevimento della somma e al tasso ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda, dovendo ritenersi che anche (già fosse in mala CP_1 Controparte_4
fede al momento del ricevimento di detta somma, avendo espressamente fatto riferimento, nella propria proposta di vendita in data 21.2.2011, al fatto che, dopo mesi di trattative con il per la vendita _1 del compendio, “l'amministrazione comunale aveva deciso di procedere alla costituzione di una
a socio unico fondatore (il ) con lo scopo di ….pervenire all'acquisto CP_3 Parte_1 del complesso immobiliare….senza incidere direttamente sul bilancio comunale pur mantenendone il controllo pubblico”, con conseguente evidente consapevolezza dell'interposizione reale della ai fini elusivi delle norme in materia di finanza pubblica. CP_3
Non può, per contro, accogliersi la domanda della volta ad ottenere una condanna (in solido) del CP_5 alla restituzione della somma erogata con l'apertura di credito, “sia a titolo di responsabilità _1
contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale”: per un verso nessuna responsabilità contrattuale può ravvisarsi in un caso di contratto nullo e dunque privo di effetto alcuno, per altro verso la CA, anch'essa coinvolta nell'operazione fraudolenta, non può legittimamente invocare un “danno ingiusto” derivante da un condotta illecita che essa stessa ha contribuito a porre in essere, tanto più che l'asserito “danno” non può certo identificarsi con la somma erogata, che sarà restituita alla CA dal soggetto formalmente accipiens (la in forza delle regole disciplinanti l'indebito. CP_3
Né può essere l'accolta l'ulteriore domanda del rivolta alla di restituzione degli _1 CP_3
“oneri sostenuti per l'acquisto del compendio immobiliare, quantificabili nella misura di €
363.454,00”, non trattandosi di effetto restitutorio naturalmente discendente dalla declaratoria di nullità del contratto di compravendita.
6. Le spese di lite
Stante la fondatezza dell'appello e delle domande proposte dal le spese di primo grado, così _1 come le spese del presente grado d'appello (Cass. n. 13356/2021) devono essere poste a carico delle convenute/appellate. Le spese di liquidano come in dispositivo sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 208/2024 pubblicata il 24 gennaio 2024, così dispone:
pagina 16 di 18 1. dichiara la nullità dell'atto di compravendita del compendio immobiliare denominato “Villa BA
CH” stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.045 – Racc. 26.332) _1
in data 12 maggio 2011 dalla e da (oggi , Controparte_3 Controparte_4 CP_1
nonché del conseguente atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita del compendio immobiliare, stipulato in data 01 agosto 2011 dalla e da Controparte_3 CP_4
(oggi a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.801 - Racc.
[...] CP_1 _1
26.876);
2. dichiara la nullità del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep.108.803 - Racc. 26.877), in data 01 agosto 2011, da _1
(ora , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
;
[...]
3. condanna la alla restituzione in favore di del compendio Controparte_3 CP_1
immobiliare Villa BA CH meglio individuato nell'atto a mezzo notaio dr. in _1
SA DE del 12.5.2011 (Rep. 108.045 – Racc. 26.332);
4. condanna alla restituzione in favore della 1718 del corrispettivo CP_1 Controparte_3
percepito in forza del contratto di compravendita stipulato a mezzo notaio dr. in SA _1
DE (Rep. 108.045 – 32 Racc. 26.332) per l'acquisto del compendio immobiliare Villa BA
CH e del successivo atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.801, Racc. 26.876), corrispettivo pari ad € _1
6.000.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della percezione del prezzo e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda, sino al saldo;
5. condanna la alla restituzione in favore di (già Controparte_3 Controparte_2
della somma di € 6.500.000,00 erogata da quest'ultima in forza del contratto di Controparte_5
apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE _1
(Rep. 108.803 – Racc.26.877) in data 01 agosto 2011, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del ricevimento della somma e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda, sino al saldo;
6. condanna alla restituzione in favore della 1718 di Controparte_2 Controparte_3
tutte le somme percepite a titolo di interessi -compensativi e moratori- in forza del contratto di apertura di credito stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.803 – Racc.26.877) in _1
pagina 17 di 18 data 01 agosto 2011, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole date di percezione delle somme e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda, sino al saldo;
7. condanna la 1718 alla restituzione in favore del delle Controparte_3 Parte_1
somme da questo versate in forza del contratto di apertura di credito a titolo di fondi necessari al pagamento degli interessi maturati, quantificabili in € 793.038,37 alla data del 30 marzo 2017, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole date dei versamenti e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. sino al saldo;
8. respinge tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
9. condanna e 1718, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_9 Controparte_3
rimborsare al le spese di lite di primo grado, che si liquidano in € 1744,95 per Parte_1
spese, € 49.271,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al
15%;
10. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_9 Controparte_3
rimborsare al le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € Parte_1
2546,00 per spese, € 40.668,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 18 dicembre 2024.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(C.F. ) (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Alessandro Lorenzo De Filippis (C.F. ) e dall'avv. Beatrice Nerini (C.F. C.F._1
, presso il cui studio in Garbagnate Milanese (MI), via A. Manzoni, n. 19/d ha C.F._2
eletto domicilio;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Sala (C.F. CP_1 P.IVA_3 [...]
), Claudio Sala (C.F.: ) e (C.F. C.F._3 CodiceFiscale_4 Parte_2 [...]
), presso il cui studio in Milano, via Hoepli n. 3 ha eletto domicilio;
C.F._5
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. ) (P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5
dagli avv.ti Giovanni Ingino (C.F. ) e Lorenzo Ingino (C.F. C.F._6
) presso il cui studio in Milano, Via Enrico Cernuschi n. 1 ha eletto domicilio;
C.F._7
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
IN CONTRADDITORIO CON
FONDAZIONE LA VERSIERA 1718
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 208/2024 pubblicata il
24/01/2024; materia: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza qui impugnata n. 208/2024 – repertorio n.
288/2024 pubblicata in data 24 gennaio 2024 nel giudizio rubricato avanti al Tribunale di Monza – sez. civile – R.G. 6892/2020 Giudice Unico Dr.ssa Cinzia Fallo per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in atti da questa difesa e da intendersi qui richiamate, per l'effetto accogliendo integralmente le domande, le eccezioni e le conclusioni tutte rassegnate dal nel giudizio di primo Parte_1 grado che qui si ritrascrivono integralmente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: a) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia per le ragioni meglio dedotte in atti e/o per altra eventuale ragione rilevata ex officio, dell'atto pubblico ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita del compendio immobiliare denominato Villa BA
CH, stipulato in data 01 agosto 2011 fra la e Controparte_3 Controparte_4
(oggi a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.801 - Racc. 26.876) e CP_1 _1 prodotto quale doc. 5 del fascicolo attoreo nonchè la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del relativo atto di compravendita del compendio immobiliare denominato Villa BA CH stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.045 – Racc. 26.332) in data 12 _1 maggio 2011 fra la e (oggi prodotto Controparte_3 Controparte_4 CP_1 quale doc. 4 del fascicolo attoreo, nonché la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE _1
(Rep.108.803 - Racc. 26.877), in data 01 agosto 2011 fra (ora Controparte_5 Controparte_2
, e prodotto quale doc. 6 del fascicolo attoreo,
[...] Controparte_3 Parte_1 adottando ogni conseguente statuizione di legge;
b) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare (già alla ripetizione/restituzione CP_1 Controparte_4 in favore della 1718 di quanto percepito a titolo di corrispettivo/prezzo in Controparte_3 pagina 2 di 18 forza del contratto di compravendita stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. _1
108.045 – 32 Racc. 26.332) per l'acquisto del compendio immobiliare denominato Villa BA
CH prodotto quale doc. 4 del fascicolo attoreo divenuto efficace solo in data 01 agosto 2011 in forza di atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.801, Racc. 26.876) prodotto quale doc. 5 del fascicolo _1 attoreo, pari ad € 6.000.000,00, oltre ad interessi di legge maturati e maturandi dalla data di versamento del corrispettivo di vendita sino al pagamento effettivo, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
c) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare la 1718 alla ripetizione/restituzione in Controparte_3 favore di (già: del compendio immobiliare Villa BA CH, CP_1 Controparte_4 oggetto di compravendita in forza di atto pubblico stipulato a mezzo notaio dr. in SA _1
DE (Rep. 108.045 – Racc. 26.332) prodotto quale doc. 4 del fascicolo attoreo divenuto efficace solo in data 01 agosto 2011 in forza di atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.801, Racc. 26.876) prodotto _1 quale doc. 5 del fascicolo attoreo, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
d) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare la 1718 alla Controparte_3 ripetizione/restituzione/rimborso in favore di (già: Controparte_6 Controparte_5
della somma di € 6.500.000,00 erogata da quest'ultima in forza del contratto di apertura di
[...] credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. _1
108.803 – Racc.26.877) in data 01 agosto 2011 dedotto tuttavia quanto da quest'ultima percepito a titolo di interessi convenzionali in forza del citato contratto di apertura di credito, quantificabili nella misura di € 793.038,37 alla data del 30 marzo 2017 oltre ai successivi maturati e/o maturandi e/o nella misura maggiore e/o minore meglio ritenuta di giustizia eventualmente accertanda in corso di causa, adottando ogni conseguente statuizione di legge;
e) sempre nel merito, previa la declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti di cui al precedente punto sub. a), condannare la alla Controparte_3 ripetizione/restituzione/rimborso in favore del , delle somme da quest'ultimo versate Parte_1 alla sia a titolo di fondi necessari al pagamento degli interessi Controparte_7 maturati e maturandi in forza del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.803 – Racc. 26.877) in data 01 agosto 2011, _1 quantificabili nella misura di € 793.038,37 alla data del 30 marzo 2017, sia a titolo di oneri sostenuti per l'acquisto del compendio immobiliare, quantificabili nella misura di € 363.454,00, e così per un totale di € 1.156.492.37, oltre alle somme via via maturate e/o maturande di cui si dia prova e/o in quella complessiva misura maggiore e/o minore meglio ritenuta di giustizia eventualmente accertanda in corso di causa;
f) respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del anche in via Parte_1 riconvenzionale, in particolare dichiarando la nullità della domanda riconvenzionale svolta da
[...] in quanto assolutamente incerta nell'oggetto e nel titolo ai sensi dell'art. 167 comma II c.p.c. CP_1
Si reiterano di seguito le istanze istruttorie già svolte in atti in quanto mai rinunciate: - in via istruttoria, ammettere prova per testi ed interpello sulle circostanze dedotte in narrativa secondo la capitolazione che ci si riserva di formulare nei termini processuali ex art. 183 comma VI nn. 1, 2, 3 c.p.c.; - con riserva di richiedere e disporre CTU ove ritenuta opportuna volta a meglio quantificare e determinare le somme erogate e/o erogande dal in favore della Parte_1 CP_3
per effetto del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo
[...] notaio dr. in SA DE (Rep. 108.803 – Racc. 26.877) in data 01 agosto 2011. In _1 pagina 3 di 18 ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite oltre a rimborso spese generali di studio, cassa avvocati ed IVA come per legge. Non si accetta il contradditorio su nuove e/o diverse domande ex adverso formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.” Rigettare in ogni caso tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, ivi compreso l'appello incidentale dagli stessi proposto.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
1. nel merito: respingere l'appello ed i motivi di impugnazione tutti proposti dal in Parte_1 quanto inammissibili, infondati in fatto ed in diritto;
2. in via di appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con rigetto e non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove o diverse.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Preliminarmente, sussistendo i presupposti per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. (e quindi della possibilità di una immediata definizione dell'intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione ed eventuale istruzione davanti al Consigliere Istruttore), fissare l'udienza per la discussione dell'eccezione di manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
- In ogni caso, nel merito: respingere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
208/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 22/1 - 24/1/2024 e, per l'effetto, confermare integralmente ogni statuizione in essa contenuta.
- In via di appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n.
208/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 22/1 - 24/1/2024, e soltanto ove venga dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito stipulato inter partes in data 1/8/2011, condannare la
1718 e il , in solido tra loro, alla restituzione, in favore di Controparte_3 Parte_1 dell'importo complessivo di E. 6.500.000,00, a titolo di responsabilità Controparte_2 contrattuale ed extracontrattuale, oltre agli interessi passivi maturati dal giorno della effettiva erogazione, dedotti gli importi già rimborsati, e agli ulteriori interessi maturandi fino al saldo effettivo. In via istruttoria, occorrendo: senza alcuna inversione dell'onere della prova e soltanto nella denegata ipotesi in cui tale elemento dovesse essere considerato rilevante ai fini del decidere, disporre CTU al fine di determinare l'esatto valore del bene oggetto di compravendita al momento della stipulazione del contratto.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 4 di 18 Con sentenza n. 208/2024 pubblicata il 24 gennaio 2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal volta ad ottenere la declaratoria di nullità Parte_1
del contratto di compravendita immobiliare stipulato nel 2011 tra (quale venditrice) e Parte_3
1718 (quale acquirente), avente ad oggetto la Villa BA CH per il Controparte_3 prezzo di € 6.000.000,00, e del contratto collegato di apertura di credito per € 6.500.000,00 stipulato dalla Fondazione acquirente con assistito da fideiussione prestata dal Controparte_2 _1
ha respinto la domanda, stante l'inapplicabilità al caso di specie, in forza del principio tempus regit actum, della normativa da cui sarebbe derivata la nullità invocata.
2. Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 21 settembre del 2020 il conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Monza, e la 1718. CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Il deduceva che la vicenda per cui è causa traeva origine da una complessa Parte_1
operazione finanziaria avviata nel 2011, avente ad oggetto, da un lato, la compravendita del complesso immobiliare denominato Villa BA CH avvenuta tra la 1718 in Controparte_3
qualità di acquirente e in qualità di venditrice dell'immobile e, dall'altro, un contratto di CP_1
apertura di credito con garanzia ipotecaria concesso da CA Intesa SanPaolo s.p.a. in favore della cui interveniva anche il quale garante. CP_3 Parte_1
Il Comune deduceva di aver manifestato, già nel 2010, l'intenzione di acquistare l'immobile “Villa
BA CH” per destinarlo ad attività culturali e ricreative, istituendo così la con CP_3
l'obiettivo di promuovere l'acquisizione e la gestione del patrimonio storico e ambientale della città.
La pertanto, acquistava la Villa per un importo di € 6.000.000,00 mediante atto di CP_3
compravendita stipulato il 12 maggio 2011, e successivamente, in data 1° agosto 2011, sottoscriveva sia un atto ricognitivo dell'avveramento della condizione cui era sottoposto l'effetto traslativo ed esecutivo della compravendita (il mancato esercizio della prelazione da parte degli Enti che ne avevano per legge il diritto), sia un contratto di apertura di credito con fino alla concorrenza di Controparte_2
€ 6.500.000, al quale interveniva anche il in qualità di garante. _1
L'operazione veniva censurata dalla Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che, con delibera n. 515/2013/PRSP, rilevato che tale schema negoziale era stato concepito per eludere le norme sul “patto di stabilità”, invitava il a rimuovere le irregolarità e a preservare gli _1
equilibri di bilancio.
pagina 5 di 18 Inizialmente il valutava la possibilità di acquisire l'immobile nel proprio patrimonio Parte_1
immobiliare direttamente dalla mediante donazione modale e con accollo del debito CP_3
contratto dalla nei confronti della CA. CP_3
Tuttavia, alla luce del valore (€ 3.872.000) attribuito all'immobile dal perito dell'Agenzia delle Entrate, incaricata dal per la stima del bene – valore ben distante dal prezzo pagato per l'acquisto della _1
Villa (€ 6.000.000) - il decideva di instaurare il presente giudizio per ottenere la declaratoria _1
di nullità della compravendita e del contratto di apertura di credito, in conformità con le indicazioni della Corte dei conti.
Con rispettive comparse si costituivano in giudizio e CA Intesa SanPaolo S.p.A., nonché CP_1
-tardivamente- la 1718. Controparte_3
contestava in particolare l'applicabilità al caso di specie della legge 12 novembre 2011 (c.d. CP_1
“legge di stabilità del 2012”), sostenendo di non essere soggetta, in quanto persona giuridica privata, alle disposizioni di carattere pubblico ed evidenziando che la predetta legge era entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di compravendita. Eccepiva, inoltre, la carenza di interesse e legittimazione ad agire del osservando che le modalità di acquisto dell'immobile e il contratto _1
di finanziamento erano stati decisi autonomamente dalla la quale, in quanto soggetto di CP_3
diritto privato, non era destinataria delle norme contabili pubbliche. Contestava altresì la ricostruzione dei fatti fornita dal e la relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate, allegando una propria _1
perizia di parte. sosteneva, inoltre, che contrariamente a quanto affermato dal la Corte CP_1 _1
dei conti non aveva sollecitato l'Ente comunale a proporre azione di nullità, in quanto gli obblighi comunali attenevano all'equilibrio del bilancio di spesa comunale, equilibrio riottenuto dal _1 mediante la riapprovazione del rendiconto 2011 con la contabilizzazione dell'operazione come se l'operazione giuridica economica di acquisto dell'immobile e il suo finanziamento fosse stata effettuata in via diretta dal concludeva dunque per il rigetto della domanda attorea e, in via _1 CP_1
riconvenzionale, chiedeva la condanna del ad acquisire al proprio patrimonio la Villa e la _1
condanna della a trasferire al la Villa stessa;
in subordine, chiedeva che il CP_3 _1 _1
e il Sindaco pro tempore fossero tenuti a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dalla controversia.
La CA chiedeva il rigetto della domanda svolta dal nei propri confronti e, in via _1
subordinata, in caso di declaratoria di nullità del contratto di apertura di credito, chiedeva che sia la che il (nella sua qualità di reale beneficiario del finanziamento), fossero CP_3 _1
pagina 6 di 18 condannati alla restituzione dell'importo di € 6.500.000, oltre agli interessi dalla effettiva erogazione
(stante la mala fede di e consapevoli del carattere elusivo dell'operazione), CP_3 _1
dedotti gli importi già rimborsati, e agli ulteriori interessi maturandi.
La costituendosi in giudizio, premetteva che “lo strumento della veniva […] CP_3 CP_3
“utilizzato” dal allo scopo di acquistare il complesso immobiliare di importante valore, _1
escludendo tale acquisto dai vincoli di bilancio, e, attraverso la sottoscrizione del contratto di apertura di credito con CA MA (Intesa), il si impegnava a fronteggiare un debito, _1
potenzialmente duraturo, mediante un'operazione finanziaria-giuridica che non rispettava gli obblighi di legge in materia di indebitamento, e che, dunque, non gli era consentita quale ente di diritto pubblico. […] Quello che il non poteva fare evidentemente, utilizzando le parole della Corte _1
dei Conti, era abusare di uno strumento legittimo (la per perseguire una causa illecita in CP_3
quanto contraria a norma imperativa (assunzione di debito della in elusione del Patto di CP_3
Stabilità Interno anno 2011, Inosservanza vincolo in materia di indebitamento di cui all'art.31 comma
26 D.L 183/2011- Legge di stabilità 2012, e art. 119 comma 6 Cost.)” (così la comparsa di costituzione, pag. 15) ed evidenziava che la Corte dei conti, nella propria delibera del 2013, aveva accertato che “l'istituzione della da parte del unitamente ai successivi contratti di CP_3 _1
Finanziamento con BA MA (Intesa) e di acquisto di Villa BA CH, da considerarsi tutti come un'unica complessa operazione finanziaria, ha in realtà “dissimulato la spesa che il ha dovuto sostenere per l'acquisto, sia pure indiretto, di Villa BA, distribuendo nel tempo _1
la contabilizzazione dei relativi oneri, sotto forma di rimborso degli oneri del finanziamento alla
tramite piena condivisione del rischio del debito, nei rapporti interni [mediante accollo CP_3
del debito] e nei rapporti esterni [tramite la garanzia prestata in sede di sottoscrizione del
Finanziamento]” (v. comparsa di costituzione, pag. 21).
La proseguiva affermando che la condotta elusiva tenuta dal doveva ritenersi, sì, CP_3 _1 fonte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ma non poteva condurre all'accoglimento di una domanda di nullità – proposta peraltro dopo 7 anni dagli accertamenti effettuati dalla Corte dei conti- del tutto inidonea a salvaguardare i diritti dei cittadini, tenuto conto che il aveva di fatto _1
ottemperato alle prescrizioni della Corte dei Conti, riportando il finanziamento dell'acquisto della Villa nella propria contabilità, attraverso la riapprovazione del rendiconto 2011 con la contabilizzazione dell'operazione “come se” l'operazione giuridica economica di acquisto dell'immobile e il suo finanziamento fosse stata effettuata in via diretta dal _1
pagina 7 di 18 La chiedeva dunque il rigetto delle domande del e delle domande riconvenzionali CP_3 _1
proposte da e dalla CA, riservandosi di proporre azioni risarcitorie nei confronti del e CP_1 _1
della CP_5
Con sentenza n. 208/2024, il Tribunale di Monza, previo accertamento dell'interesse ad agire del ne respingeva le domande, per un verso affermando che il aveva adempiuto alla _1 _1
regolarizzazione contabile prescritta dalla Corte dei conti con la delibera del 2013 e, per altro verso, rilevando l'inapplicabilità al caso concreto della norma invocata dal a sostegno della dedotta _1
nullità, ovvero l'art. 31, comma 30, della legge di stabilità del 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2012
-successivamente alla stipula del contratto di compravendita (12 maggio 2011) e del contratto, collegato, di apertura di credito (1° agosto 2011)- e peraltro abrogata nel 2016.
3. L'appello del _1
La sentenza è stata impugnata dal che ne ha chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi. _1
1) Anzi tutto il Tribunale non avrebbe considerato che l'effetto traslativo, e dunque l'effetto elusivo lamentato dalla Corte dei conti e sostenuto dal nel suo atto introduttivo, discende dal secondo _1
contratto – quello ricognitivo- del 1.8.2011, e non già dal primo contratto del maggio 2011.
In particolare, il sostiene che, poiché che l'effetto traslativo della compravendita si è _1 effettivamente realizzato solo con la sottoscrizione dell'atto “ricognitivo” del 1° agosto 2011 - in cui le parti hanno confermato il mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato e degli Enti pubblici territoriali competenti- solo con la sottoscrizione di detto atto del 1° agosto 2011 si sarebbero prodotti ex nunc gli effetti propri della compravendita.
2) Ciò detto, la norma invocata (art. 31, comma 30, della legge di stabilità entrata in vigore il 1.1.2012) non fa altro che riprodurre fedelmente una norma già in vigore, in particolare l'art. 20, commi 10 e 11, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 in vigore dal 17 luglio 2011; è dunque alla luce di quella norma, entrata in vigore il 17 luglio 2011 -ovvero in data antecedente all'atto ricognitivo del 1.8.2011- che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la fondatezza della domanda di nullità dell'atto di compravendita (divenuto efficace il 1.8.2011, per quanto sostenuto nel primo motivo di appello) e del contratto collegato di apertura di credito ipotecario stipulato in data
1° agosto 2011. E' altresì errato il ragionamento successivo del giudice del Tribunale: se la norma entrata in vigore il 1.1.2012 è stata abrogata nel 2016 (mentre non lo sono state quelle precedenti che la norma in esame si è limitata a ricalcare), la stessa era comunque applicabile al caso di specie per il medesimo principio invocato dal giudice: tempus regit actum. pagina 8 di 18 3) Peraltro, sia l'art. 31, comma 30 della legge di stabilità 2012, sia il precedente art. 20, commi 10 e 11 del d.l. n. 98/2011, sono espressione dei principi di ordine pubblico relativi al pareggio di bilancio e al rispetto del patto di stabilità. Ne consegue che, anche a non voler ritenere applicabili al caso di specie le norme testé richiamate, i contratti collegati in questione sarebbe comunque nulli perché contrari a principi di interesse pubblico: “non vi è chi non veda come nel caso che ci occupa l'atto di compravendita, l'atto ricognitivo della compravendita ed il contratto di finanziamento rappresentassero lo strumento di cui le parti hanno fatto (ab)uso per eludere le norme imperative succedutesi nel tempo a presidio di interesso pubblici costituzionalmente rilevanti” (così l'atto di appello, pag. 20), tenuto conto che l'elusività dell'operazione e la strumentalità dell'intervento della erano ben note sia alla società venditrice, sia alla CA finanziatrice (“Il tutto nella piena CP_3
consapevolezza dei vari soggetti coinvolti, che nello scambio di corrispondenza e nei vari atti non fanno mistero di come la “soluzione” di intestare l'operazione alla fosse, “stante i vincoli CP_3 di finanza pubblica, l'unica percorribile”: atto di appello, sempre a pag. 20).
4) In ogni caso, come pure evidenziato nelle proprie delibere del 2013 e del 2014 la Corte dei conti, il contratto di apertura di credito, stipulato in prima persona dalla (longa manus del CP_3 _1
ma sottoscritto anche dal che si è impegnato direttamente verso la risulta _1 CP_5
evidentemente nullo per violazione degli artt. 204, 205bis e 207 TUEL, che disciplinano modalità e regole di accesso al credito da parte degli Enti Locali, a pena di nullità del relativo contratto in ipotesi di violazione/elusione.
L'appellante ha dunque concluso per la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità dei contratti collegati di compravendita e di apertura di credito, con le conseguenti condanne restitutorie e ripetitorie, come da domande svolte in primo grado ai sensi degli artt. 2033 e 2037 c.c.
4. La difesa in appello di e della a contumacia della CP_1 CP_5 CP_8 si è costituita anche nel presente grado d'appello, chiedendo la conferma della sentenza
[...]
impugnata e svolgendo appello incidentale esclusivamente in relazione al capo della sentenza di cui il primo giudice ha compensato le spese, chiedendo la condanna del al pagamento delle spese di _1
lite.
Anche si è costituita nel presente grado d'appello, eccependo la manifesta Controparte_2 infondatezza dell'appello del ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendo in ogni caso la _1
conferma della sentenza impugnata. Con appello incidentale condizionato, per il denegato caso di accertamento della nullità del contratto di apertura di credito, la CA ha chiesto la condanna della pagina 9 di 18 e del eventualmente in solido tra loro, alla restituzione dell'importo complessivo CP_3 _1
di € 6.500.000,00 a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, oltre agli interessi passivi maturati dal giorno della effettiva erogazione, dedotti gli importi già rimborsati, e agli ulteriori interessi maturandi fino al saldo.
La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
*
5. Decisione
L'appello è fondato, essendo fondati il terzo e il quarto motivo d'appello sopra esplicitati.
Come ha condivisibilmente affermato la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la
Lombardia nella delibera n. 115/2014/PRSP del 17 marzo 2014 (doc. 8 , “L'istituzione della _1
ha costituito […] fondamentalmente uno strumento per l'elusione delle regole contabili, CP_3
realizzatasi in sé non tanto con la costituzione della di per sé legittima, bensì con la CP_3 sostanziale rinuncia al beneficio dell'autonomia dalle vicende patrimoniali della tramite CP_3
la stipulazione del contratto di apertura di credito, di cui il è stato, a titolo di patrocinatore, _1
diretto sottoscrittore (sia richiamando l'impegno assunto attraverso i propri atti amministrativi a sostenere la nel sostegno del debito, sia con l'assunzione diretta di un obbligo ad CP_3 adoperarsi per l'effettiva destinazione dei diritti edificatori al ripiano del finanziamento) […]. Il vero obiettivo della creazione della non è consistito nell'individuazione del migliore strumento CP_3
giuridico per la realizzazione di finalità pubbliche, bensì in quello di sottrarre il alle _1
stringenti regole di contabilità che si sarebbero applicate se l'operazione fosse stata intestata direttamente al senza l'interposizione reale della (in particolare, è stata evitata _1 CP_3
la violazione del PSI e ci si è sottratti all'osservanza delle stringenti regolare di cui agli artt. 205-bis,
204 e 207 TUEL PSI, in materia di stipulazione di contratti di apertura di credito e indebitamento).
Nel caso di specie, la creazione della in collegamento con i negozi successivi sopra CP_3 richiamati, ha dissimulato la spesa che il ha dovuto sostenere per l'acquisto, sia pure _1
indiretto, di Villa BA, distribuendo nel tempo la contabilizzazione dei relativi oneri di finanziamento, sotto forma di rimborso degli stessi alla tramite piena condivisione del CP_3
rischio di debito:
pagina 10 di 18 - nei rapporti interni (mediante l'unilaterale determinazione, da parte degli organi comunali, dell'accollo interno del debito, a mezzo delle risorse necessarie al rimborso degli interessi ed eventualmente del capitale […])
- poi anche nei rapporti esterni (tramite le richiamate garanzie prestate in sede di conclusione dell'apertura di credito, sottoscritta anche dal . _1
Pertanto, il ha realizzato un abuso di mezzi giuridici per l'acquisto alla Parte_1
disponibilità pubblica, tramite la di Villa BA, nonostante i limiti di bilancio che il PSI CP_3
e le norme del TUEL imponevano” (cfr. pagg. 3 e 4).
In definitiva, il - come emerge dalle delibere comunali in atti (cfr. in particolare delibera del _1
Consiglio n. 4 del 2011 sub doc. 14 del e delibera della Giunta n. 98/2011 sub doc. 16 del _1
, dalla stessa proposta di vendita di (ora sub doc. 18 del _1 Controparte_4 CP_1
e dal contratto di apertura di credito, cui partecipò direttamente il quale fideiussore _1 _1
(doc. 6 – con una complessa operazione consistita nell'apposita costituzione della _1 nel 2010, nell'acquisto da parte della del complesso immobiliare di Villa CP_3 CP_3
BA CH e nel finanziamento diretto dell'intero acquisto della Villa mediante l'assunzione di obblighi nei confronti della CA Intesa SanPaolo in sede di contratto di apertura di credito, ha posto in essere contratti tra loro collegati volti (confessoriamente: cfr., tra le altre, delibera del Consiglio comunale n. 4/2011, in cui il dà atto che l'acquisizione dell'immobile in oggetto da parte della _1
è un'ipotesi già prefigurata da parte di questo Consiglio Comunale e, di fatto, stante CP_3 anche i vincoli di finanza pubblica, l'unica percorribile ai fini di un godimento pubblico dell'immobile”) ad eludere le norme vigenti in materia di finanza pubblica e, in particolare, gli artt.
204, 205-bis e 207 TUEL, realizzando così un collegamento negoziale in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., perché costituente “il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”.
Orbene, il negozio (in questo caso i negozi collegati) in frode alla legge ha una causa illecita, come espressamente sancisce l'art. 1344 c.c., ed è dunque affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418, 2° comma,
c.c.
Più in particolare, la Corte osserva che con il contratto di apertura di credito del 1.8.2011, il è _1
intervenuto impegnandosi direttamente nei confronti della CA al pagamento degli interessi e alla restituzione del capitale messo a disposizione dall'istituto di credito, specificando anche le modalità di reperimento dei fondi per far fronte alle proprie obbligazioni, come si evince dalle Premesse e dall'art. 8 del contratto di apertura di credito, ove si legge:
pagina 11 di 18 “con delibera n. 98 in data 12 luglio 2011, la Giunta Comunale del ha deciso di Parte_1 supportare la nell'acquisto della Villa BA CH e del relativo parco assumendo i CP_3 seguenti impegni:
- destinare alla i fondi necessari al pagamento degli interessi maturati per l'utilizzo CP_3 dell'apertura di credito in oggetto
- destinare alla laddove risulti necessaria è compatibile con i vincoli di finanza pubblica CP_3 risorse economiche finalizzate alla riduzione del debito nei confronti della BA anche trascorso il quinquennio
- attribuire alla beneficiaria i diritti o le somme derivanti dai diritti edificatori scaturiti da CP_3 alcune operazioni immobiliari attuative del Piano di Governo del Territorio il cui valore complessivo è stato individuato nella somma di euro 6.676.095,75 e meglio specificati nella suddetta delibera” (v.
Premesse; enfasi della redattrice); nonché:
“Ad ulteriore garanzia dell'apertura di credito e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, il come sopra rappresentato si impegna, pertanto, a cedere alla Parte_1 beneficiaria i diritti edificatori di cui al punto c) delle premesse e meglio specificati nella CP_3 deliberazione Giunta Comunale n. 98/2011 per un valore complessivo di E. 6.676.095,75 con l'ulteriore impegno di assumere la relativa deliberazione da parte del competente Organo Comunale entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui il è divenuto proprietario dei suddetti diritti. _1 Dall'atto di trasferimento dovrà risultare altresì che i diritti edificatori vengono trasferiti alla fondazione finanziata al solo scopo di destinare il ricavato della vendita degli stessi a decurtazione del debito nei confronti della CA. Il prende altresì atto che l'eventuale revoca o modifica delle suddette pattuizioni Parte_1 nei confronti della CA non avranno effetto se non con il consenso espresso di Controparte_5
(v. art. 8; enfasi della redattrice).
[...]
Il mediante l'interposizione reale della -appositamente costituita nel 2010, come _1 CP_3
riconosce il appellante nelle proprie delibere e come riconosce la stessa nella sua _1 CP_3
comparsa di costituzione e risposta in primo grado- nel contratto di acquisto della proprietà della Villa
e l'intestazione formale del contratto di apertura di credito alla predetta nonostante abbia CP_3
poi, dietro espressa richiesta della partecipato direttamente al contratto in questione, CP_5
impegnandosi espressamente nei confronti della a dotare la dei mezzi necessari per CP_5 CP_3 far fronte all'adempimento di tutti gli obblighi restitutori, compensativi e moratori derivanti dall'apertura di credito, con vincolo di destinazione dei mezzi stessi (v. art. 8 cit.)- ha evitato, con intento evidentemente e confessoriamente (cfr. le delibere cit.) elusivo, di: i) sottostare alle norme imperative sancite dall'art. 205-bis TUEL (rubricato “Contrazione di aperture di credito”) che impongono che “i contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica” e devono contenere, sempre a pena di nullità, le specifiche condizioni specificate nel medesimo art. 205-bis; ii) soggiacere ai vincoli del patto interno di stabilità all'epoca vigente (cfr. la dichiarazione “confessoria” del contenuta nella delibera della Giunta comunale n. Parte_1 pagina 12 di 18 98 del 2011, in cui si legge: “RICHIAMATE: - la deliberazione CC n. 4 del 16.03.2011 avente ad oggetto “Indirizzi e determinazioni in materia di acquisto da parte della La versiera 1718 CP_3 della Villa BA CH e relativo parco” con cui si ipotizzava un conferimento straordinario dal alla di €. 3.000.000,00 derivanti dall'avanzo di amministrazione nonché la _1 CP_3
garanzia di copertura, da parte del delle rate di mutuo che la dovrà sopportare _1 CP_3 per l'acquisizione dell'immobile; […] - la deliberazione CC n. 29 del 28.04.2011 con cui si determinava, a fronte dell'impossibilità, stante i vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità, di effettuare il previsto conferimento straordinario di €. 3.000.000,00: - di trasferire alla quanto necessario per le spese di acquisto della Villa BA CH e relativo parco CP_3
[…]”; enfasi della redattrice), vincoli che costituiscono diretta espressione del principio di finanza pubblica sancito dall'art. 119, ultimo comma, Cost.
Non è dunque necessario, né pertinente, invocare l'art. 31 della legge n. 183/2011 (cd “legge di stabilità
2012”), entrato in vigore successivamente ai contratti qui impugnati, per sostenere la nullità dei contratti collegati in questione, essendo invece sufficiente richiamare a tal fine l'istituto del contratto in frode alla legge, ovvero quel contratto (nel nostro caso i contratti collegati di compravendita immobiliare del 12 maggio 2011, di ricognizione del 1.8.2011 e di apertura di credito del 1.8.2011) che è nullo per illiceità della causa, in quanto volto ad eludere l'applicazione di norme imperative.
Peraltro, come pure ha evidenziato la Corte dei conti nella delibera del 2014 sopra richiamata, il tenore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione del contratto di apertura di credito in favore della appare altresì violativo del divieto del ricorso all'indebitamento per il finanziamento della CP_3
spesa corrente, sancito, a pena di nullità, dall'art. 30, comma 15, della legge finanziaria 2003.
Infatti, il sottoscrivendo il contratto di apertura di credito in data 1.8.2011, si è obbligato a _1 dotare la dei fondi necessari alla restituzione del capitale di € 6.500.000 e degli interessi – CP_3
compensativi e moratori- di un'apertura di credito che, oltre ad essere, in palese violazione delle condizioni imposte, a pena di nullità, dall'art. 205-bis TUEL, a tempo indeterminato, senza piano di ammortamento e con facoltà di recesso dell'istituto BArio, eccede anche il prezzo dell'acquisto della
Villa (pari a € 6.000.000) di € 500.000. Per tale “eccedenza”, dunque, l'apertura di credito risulta genericamente finalizzata al finanziamento della mera operatività economica della ciò in CP_3
violazione del divieto del ricorso all'indebitamento per il finanziamento della spesa corrente sancito dall'art. 119 u.c. Cost. e dall'art. 30 comma 15 della legge finanziaria 2003, che prevede specifiche sanzioni per chi contravvenga a tale obbligo, ivi compresa la declaratoria di nullità dei relativi atti e pagina 13 di 18 contratti (“Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione della violazione”).
Anche sotto questo ulteriore profilo il contratto di apertura di credito in data 1.8.2011 risulta nullo, in quanto non soltanto indirettamente, ma anche direttamente violativo di una norma imperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Ancora, gli obblighi assunti dal con la sottoscrizione del contratto di apertura di credito in _1
favore della appaiono nulli sotto l'ulteriore profilo della violazione (diretta) dell'art. 207 CP_3
TUEL e dell'art. 42, comma 2, lett. h) e i), TUEL, che impongono che il rilascio di fideiussioni per l'assunzione di mutui e per altre operazioni di indebitamento, così come l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, debbano avvenire con delibera del Consiglio comunale a pena di nullità (Cass. n. 25631/2017), mentre nel caso di specie, come si evince dalle premesse del contratto di apertura di credito, non vi è stata alcuna delibera consiliare autorizzativa dell'apertura di credito in esame, conseguita alla sola delibera della Giunta n. 98 del 2011.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dal _1
deve pertanto dichiararsi la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418, 2° comma,
c.c., del contratto di compravendita in data 12 maggio 2011 intervenuto tra la Controparte_3
1718 (interposta reale del e (oggi , del collegato contratto _1 Controparte_4 CP_1
ricognitivo del 1.8.2011 e dell'altrettanto collegato contratto di apertura di credito stipulato tra la e la sempre in data 1.8.2011, quest'ultimo nullo anche ai sensi dell'art. 1418, 1° CP_3 CP_5
comma, c.c.
Attesa la nullità dei contratti sopra richiamati, devono essere altresì accolte le domande restitutorie pure proposte dal appellante. _1
La nullità di un contratto provoca invero la sua inefficacia, con conseguente caducazione della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite dalle parti ed applicazione alle stesse della disciplina dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 ss. c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 27390/2023).
Quanto al contratto di apertura di credito, le reciproche restituzioni “hanno ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla BA a titolo di finanziamento, oltre agli pagina 14 di 18 interessi (al tasso legale), e, dall'altro lato, le somme che la BA, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, doveva essere comunque restituito, com'è accaduto nel caso in esame, ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato” (così Cass. 27390/2023 cit., in motiv., pag. 16).
La deve dunque essere condannata a restituire alla CA la somma di € 6.500.000 CP_3
erogatale, oltre agli interessi di mora al tasso legale dal momento in cui la accipiens in CP_3
mala fede (perché consapevole, come dimostrano le sue stesse difese in primo grado, della natura di negozio in frode alla legge della complessa operazione in cui era stata coinvolta), la ricevette dalla e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla domanda. CP_5
Allo stesso modo la deve essere condannata a restituire alla tutte le somme ricevute CP_5 CP_3
a titolo di interessi corrispettivi e moratori ai tassi pattuiti in contratto, maggiorate – stante la mala fede della che in forza della delibera della Giunta n. 98 del 12.7.2011 espressamente richiamata nel CP_5 contratto di apertura di credito (nella quale era scritto che il “a fronte dell'impossibilità, stante _1
i vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità, di effettuare il previsto conferimento straordinario di €. 3.000.000,00”, decideva di “trasferire alla quanto necessario per le CP_3 spese di acquisto della Villa BA CH”: doc. 16 cit.) deve ritenersi fosse perfettamente a conoscenza della natura fraudolenta dell'operazione- degli interessi al tasso legale dalla data di ciascun versamento e al tasso ex art. 1284, 4° comma c.c. a decorrere dalla domanda.
Sempre a titolo di conseguenza restitutoria discendente dalla nullità del contratto di apertura di credito, va accolta la domanda del volta alla condanna della alla restituzione delle somme _1 CP_3
“versate alla … a titolo di fondi necessari al pagamento degli interessi Controparte_3
maturati e maturandi in forza del contratto di apertura di credito…. quantificabili nella misura di €
793.038,37 alla data del 30 marzo 2017”, avendo il fornito la prova di aver effettivamente _1
versato detta complessiva somma alla in forza del contratto di apertura di credito (docc. 11 CP_3
e 12 . A dette somme vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dal versamento delle singole _1
somme e al tasso commerciale ex art. 1284, 4° comma c.p.c. sino al saldo, stante la mala fede della che, come emerge chiaramente dalle difese spiegate in primo grado, era ben a conoscenza CP_3 della natura fraudolenta dell'operazione nella quale era coinvolta.
Quanto al contratto di compravendita (e al relativo atto ricognitivo del 1.8.2011), la deve CP_3
essere condannata a restituire l'immobile alla venditrice mentre quest'ultima dev'essere CP_1 condannata a restituire alla la somma di € 6.000.000 ricevuta a titolo di prezzo, oltre agli CP_3 pagina 15 di 18 interessi al tasso legale dal momento del ricevimento della somma e al tasso ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda, dovendo ritenersi che anche (già fosse in mala CP_1 Controparte_4
fede al momento del ricevimento di detta somma, avendo espressamente fatto riferimento, nella propria proposta di vendita in data 21.2.2011, al fatto che, dopo mesi di trattative con il per la vendita _1 del compendio, “l'amministrazione comunale aveva deciso di procedere alla costituzione di una
a socio unico fondatore (il ) con lo scopo di ….pervenire all'acquisto CP_3 Parte_1 del complesso immobiliare….senza incidere direttamente sul bilancio comunale pur mantenendone il controllo pubblico”, con conseguente evidente consapevolezza dell'interposizione reale della ai fini elusivi delle norme in materia di finanza pubblica. CP_3
Non può, per contro, accogliersi la domanda della volta ad ottenere una condanna (in solido) del CP_5 alla restituzione della somma erogata con l'apertura di credito, “sia a titolo di responsabilità _1
contrattuale, che a titolo di responsabilità extracontrattuale”: per un verso nessuna responsabilità contrattuale può ravvisarsi in un caso di contratto nullo e dunque privo di effetto alcuno, per altro verso la CA, anch'essa coinvolta nell'operazione fraudolenta, non può legittimamente invocare un “danno ingiusto” derivante da un condotta illecita che essa stessa ha contribuito a porre in essere, tanto più che l'asserito “danno” non può certo identificarsi con la somma erogata, che sarà restituita alla CA dal soggetto formalmente accipiens (la in forza delle regole disciplinanti l'indebito. CP_3
Né può essere l'accolta l'ulteriore domanda del rivolta alla di restituzione degli _1 CP_3
“oneri sostenuti per l'acquisto del compendio immobiliare, quantificabili nella misura di €
363.454,00”, non trattandosi di effetto restitutorio naturalmente discendente dalla declaratoria di nullità del contratto di compravendita.
6. Le spese di lite
Stante la fondatezza dell'appello e delle domande proposte dal le spese di primo grado, così _1 come le spese del presente grado d'appello (Cass. n. 13356/2021) devono essere poste a carico delle convenute/appellate. Le spese di liquidano come in dispositivo sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Monza n. 208/2024 pubblicata il 24 gennaio 2024, così dispone:
pagina 16 di 18 1. dichiara la nullità dell'atto di compravendita del compendio immobiliare denominato “Villa BA
CH” stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.045 – Racc. 26.332) _1
in data 12 maggio 2011 dalla e da (oggi , Controparte_3 Controparte_4 CP_1
nonché del conseguente atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita del compendio immobiliare, stipulato in data 01 agosto 2011 dalla e da Controparte_3 CP_4
(oggi a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep. 108.801 - Racc.
[...] CP_1 _1
26.876);
2. dichiara la nullità del contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. in SA DE (Rep.108.803 - Racc. 26.877), in data 01 agosto 2011, da _1
(ora , e Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
;
[...]
3. condanna la alla restituzione in favore di del compendio Controparte_3 CP_1
immobiliare Villa BA CH meglio individuato nell'atto a mezzo notaio dr. in _1
SA DE del 12.5.2011 (Rep. 108.045 – Racc. 26.332);
4. condanna alla restituzione in favore della 1718 del corrispettivo CP_1 Controparte_3
percepito in forza del contratto di compravendita stipulato a mezzo notaio dr. in SA _1
DE (Rep. 108.045 – 32 Racc. 26.332) per l'acquisto del compendio immobiliare Villa BA
CH e del successivo atto ricognitivo e traslativo degli effetti della compravendita stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.801, Racc. 26.876), corrispettivo pari ad € _1
6.000.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della percezione del prezzo e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda, sino al saldo;
5. condanna la alla restituzione in favore di (già Controparte_3 Controparte_2
della somma di € 6.500.000,00 erogata da quest'ultima in forza del contratto di Controparte_5
apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE _1
(Rep. 108.803 – Racc.26.877) in data 01 agosto 2011, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del ricevimento della somma e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda, sino al saldo;
6. condanna alla restituzione in favore della 1718 di Controparte_2 Controparte_3
tutte le somme percepite a titolo di interessi -compensativi e moratori- in forza del contratto di apertura di credito stipulato a mezzo notaio dr. di SA DE (Rep. 108.803 – Racc.26.877) in _1
pagina 17 di 18 data 01 agosto 2011, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole date di percezione delle somme e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della domanda, sino al saldo;
7. condanna la 1718 alla restituzione in favore del delle Controparte_3 Parte_1
somme da questo versate in forza del contratto di apertura di credito a titolo di fondi necessari al pagamento degli interessi maturati, quantificabili in € 793.038,37 alla data del 30 marzo 2017, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole date dei versamenti e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma c.c. sino al saldo;
8. respinge tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
9. condanna e 1718, in solido tra loro, a CP_1 Controparte_9 Controparte_3
rimborsare al le spese di lite di primo grado, che si liquidano in € 1744,95 per Parte_1
spese, € 49.271,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al
15%;
10. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_9 Controparte_3
rimborsare al le spese di lite del presente grado d'appello, che si liquidano in € Parte_1
2546,00 per spese, € 40.668,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 18 dicembre 2024.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Vinicia Licia Serena Calendino
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