Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
La confessione utile ai fini dell'accertamento del reato ma priva di incidenza in ordine alla elisione o attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità dellla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2004, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1967
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 009037/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS MI N. IL 08/01/1947;
avverso SENTENZA del 10/11/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell'art. ex art. 62 n. 6 c.p. e il rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Mario Poti.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova ha: a) confermato la dichiarazione di colpevolezza di LO GI in ordine al delitto di continuata falsità in atto pubblico, per avere, in concorso con l'impiegata Inps TI OL, fatto inserire nell'archivio informatico di detto istituto dati contributivi falsi, relativi a vari lavoratori;
b) ritenuto assorbite nel predetto delitto le imputazioni ex art. 323 c.p.; c) espunto i riferii menti all'art. 491 bis c.p.; d) rilevata la prescrizione dei correlati reati di truffa e tentata truffa aggravata;
e) ridotto la pena a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.
Ricorre per Cassazione il difensore della LO deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento:
- alla statuizione di responsabilità per i falsi concernenti le lavoratrici LL NN (capo 2/a) e PE EL(capo 34/a);
- alla entità della pena, con particolare riguardo all'aumento praticato per la continuazione, alla mancata concessione dell'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 c.p., all'omesso apprezzamento della esclusione dei reati di falso telematico. Resiste l'Inps, costituito parte civile, a mezzo di memoria difensiva.
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo di impugnazione.
li e falsificazioni contestate e descritte nei capi di imputazione sono rimaste accertate in processo. TI OL ha reso piena confessione in ordine alle 35 pratiche tratta per conto della LO. TE è rea confessa su tutti gli addebiti, eccetto quelli riguardanti la sorellastra LL NN e PE LI, sorella del presidente del patronato presso cui lavora. Ha però ammesso di avere sollecitato queste due ultime pratiche alla TI. Alla luce di siffatte premesse fattuali, "l'alto grado di attendibilità" attribuito dal giudice d'appello alla chiamata in correità della impiegata dell'Inps non può dirsi in alcun modo immotivate, come ora si sostiene da parte del ricorrente. Mentre del tutto in linea con i canoni della logica è l'argomentale di detto giudice, incentrato sulla considerazione che "sarebbe veramente singolare che, proprio in questi due casi (LL-PE), le falsificazioni fossero avvenute senza richiesta dell'imputata; e così pure la spiegazione - ignorata nel ricorso - del diverso atteggiamento processuale assunto da quest'ultima, che il primo giudice riconduce all'esigenza di "evitare il coinvolgimento di persone a lei in qualche modo legate".
Sono da disattendere anche i successivi profili di doglianza. - Inammissibili si palesano le censure che attengono alla misura della pena inflitta e all'aumento ex art. 81 c.p., in quanto afferiscono all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, che, peraltro, nel caso di specie, risulta pienamente conforme ai parametri di legge, oltreché congruamente e sufficientemente motivato. In particolare, deve ritenersi del tutto adeguato il riferimento alla gravità della condotta, alla fortissima intensità del dolo (frode attuata su "scala industriale"), all'indubbio fine di lucro e all'elevato numero di reati satelliti (altri 34 falsi in atto pubblico), sicuramente legittimanti il raddoppio della pena-base;
elementi che mantengono integra tutta la loro intrinseca consistenza, anche se è rimasto "espunto" il riferimento all'art. 491 bis c.p. dal fatto oggetto del giudizio, che rimane sempre quello, vale a dire espressione di una rilevante capacità a delinquere. - La confessione, che non abbia incidenza reale o potenziale rispetto agli effetti del reato(elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose), ma sia utile soltanto ai fini dell'accertamento del crimine, non può assurgere a integrare la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, c.p., ne - comunque - può essere riconosciuta in relazione ad un comportamento processuale di semplice collaborazione con gli inquirenti (cfr. Cass. Sez. 6^, 28 novembre 1989, Zazzeri, r. 185646).
Peraltro, ancora più assorbente, nel caso concreto, è il rilievo che proprio per il fatto più grave(quel lo ritenuto dai giudici del merito con riguardo al capo 2/a) la imputata ha negato la propria responsabilità.
Così anche questa ulteriore ragione di censura va ritenuta priva di consistenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La condanna inoltre alle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 140, di cui euro 1300 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005