TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 225/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castagnito
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2 Castagnito entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Olzai Parte_1 CP_1 (Nu), il 30/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Olzai (Nu) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/03/2004, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, ad Alba il 02/10/2006, maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente e il 02/02/2012. Persona_3 Con ricorso depositato il 22.01.2025 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 133/2025 pubblicata il 06/03/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 04/11/2025, successivamente rifissata al 09/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, in Olzai (Nu) il 30/07/2000, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2000, parte I
[...] n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: nell'ex casa coniugale continuerà a vivere stabilmente la moglie con i figli che per Per_3 Per_2 l'effetto le viene assegnata con tutti i beni ed arredi ivi staggiti, atteso che il marito, d'intesa con la moglie, ha già lasciato detto immobile e si è trasferito in un immobile di sua proprietà a CP_2
unitamente al figlio a tutt'oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] Per_1 il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza preferenziale presso l'abitazione della madre e collocamento presso la residenza della madre;
il figlio minore, tenuto conto dei suoi primari interessi, nonché del fatto che il padre vive a CP_2
, potrà stare con il genitore non collocatario, ovverosia con il padre come in appresso:
[...]
- 2 week end al mese dal venerdì sera dalle ore 19.30 sino alla domenica sera alle 20.30;
- 2 giorni infrasettimanali preferibilmente il lunedì e mercoledì o venerdì dalle ore 19.30 sino alle ore 20.30 con possibilità di fare cena con il minore presso la casa coniugale nonché di pernottare presso la stessa;
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre preventivamente entro 30.04 di ogni anno;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie il giorno di Natale e di Santo Stefano, nonché il giorno di Capodanno e l'Epifania verranno trascorsi in maniera alternata per ogni anno;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze pasquali il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo verranno trascorsi in maniera alternata per ogni anno;
- le altre festività infrannuali verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata;
il sig. , tenuto conto del suo reddito, dei tempi di permanenza dei figli presso lo stesso, delle CP_1 spese di trasferta da ad Alba, nonché del fatto che la moglie è titolare di un reddito e di CP_2 immobili, nonchè assegnataria dalla casa coniugale, si impegna a corrispondere alla signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli come individuate dal Protocollo a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE: il marito si impegna a trasferire la residenza entro il termine di un mese dal deposito del presente ricorso e la moglie provvederà entro lo stesso termine ad intestarsi le utenze della nominata ex casa coniugale;
i coniugi convengono che tutti beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva della moglie ad eccezione del tavolino della sala, gli armadi in ferro che si trovano nel garage, tutte attrezzature che si trovano nel garage, oltre le sedie e che pertanto il marito si impegna a procedere con l'asporto entro 3 mesi dal deposito della sentenza di divorzio;
i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero, quando avranno il minore con sé;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla moglie;
i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento al minore;
ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa siccome economicamente autosufficienti;
per quanto riguarda l'immobile sito in Sardegna i coniugi convengono che in caso di alienazione a terzi dello stesso il prezzo ricavato dalla vendita sia suddiviso tra i ricorrenti nel seguente modo: il 55% del prezzo spetterà al marito ed il 45% del prezzo spetterà alla moglie;
i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olzai (Nu) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025. La Presidente est.
Dott.ssa BR AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 225/2025 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castagnito
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2 Castagnito entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Olzai Parte_1 CP_1 (Nu), il 30/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Olzai (Nu) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/03/2004, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, ad Alba il 02/10/2006, maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente e il 02/02/2012. Persona_3 Con ricorso depositato il 22.01.2025 i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 133/2025 pubblicata il 06/03/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 04/11/2025, successivamente rifissata al 09/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, in Olzai (Nu) il 30/07/2000, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2000, parte I
[...] n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: nell'ex casa coniugale continuerà a vivere stabilmente la moglie con i figli che per Per_3 Per_2 l'effetto le viene assegnata con tutti i beni ed arredi ivi staggiti, atteso che il marito, d'intesa con la moglie, ha già lasciato detto immobile e si è trasferito in un immobile di sua proprietà a CP_2
unitamente al figlio a tutt'oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
[...] Per_1 il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con residenza preferenziale presso l'abitazione della madre e collocamento presso la residenza della madre;
il figlio minore, tenuto conto dei suoi primari interessi, nonché del fatto che il padre vive a CP_2
, potrà stare con il genitore non collocatario, ovverosia con il padre come in appresso:
[...]
- 2 week end al mese dal venerdì sera dalle ore 19.30 sino alla domenica sera alle 20.30;
- 2 giorni infrasettimanali preferibilmente il lunedì e mercoledì o venerdì dalle ore 19.30 sino alle ore 20.30 con possibilità di fare cena con il minore presso la casa coniugale nonché di pernottare presso la stessa;
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre preventivamente entro 30.04 di ogni anno;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie il giorno di Natale e di Santo Stefano, nonché il giorno di Capodanno e l'Epifania verranno trascorsi in maniera alternata per ogni anno;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze pasquali il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo verranno trascorsi in maniera alternata per ogni anno;
- le altre festività infrannuali verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata;
il sig. , tenuto conto del suo reddito, dei tempi di permanenza dei figli presso lo stesso, delle CP_1 spese di trasferta da ad Alba, nonché del fatto che la moglie è titolare di un reddito e di CP_2 immobili, nonchè assegnataria dalla casa coniugale, si impegna a corrispondere alla signora a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli come individuate dal Protocollo a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE: il marito si impegna a trasferire la residenza entro il termine di un mese dal deposito del presente ricorso e la moglie provvederà entro lo stesso termine ad intestarsi le utenze della nominata ex casa coniugale;
i coniugi convengono che tutti beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva della moglie ad eccezione del tavolino della sala, gli armadi in ferro che si trovano nel garage, tutte attrezzature che si trovano nel garage, oltre le sedie e che pertanto il marito si impegna a procedere con l'asporto entro 3 mesi dal deposito della sentenza di divorzio;
i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero, quando avranno il minore con sé;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla moglie;
i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento al minore;
ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa siccome economicamente autosufficienti;
per quanto riguarda l'immobile sito in Sardegna i coniugi convengono che in caso di alienazione a terzi dello stesso il prezzo ricavato dalla vendita sia suddiviso tra i ricorrenti nel seguente modo: il 55% del prezzo spetterà al marito ed il 45% del prezzo spetterà alla moglie;
i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olzai (Nu) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025. La Presidente est.
Dott.ssa BR AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente